PROGETTO OSSERVATORIO MALATTIE RARE
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- Tiziano Toscano
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1 PROGETTO OSSERVATORIO MALATTIE RARE Torino, 5 giugno 2015 IL PUNTO DI VISTA DEL PAZIENTE Ugo VIORA Presidente AMaR Piemonte Onlus
2 Malattia Tot Reu RGG110 Alterazioni congenite metabolismo Fe RG0080 Arterite a cellule giganti RMG010 Connettivite indifferenziata RM0030 Connettivite mista RC0110 Crioglobulinemia RM0010 Dermatomiosite RM0101 Fibrodisplasia ossificante progressiva 4 2 RG0070 Granulomatosi di Wegener RC0210 Malattia di Behçet RG0090 Malattia di Takayasu RA0020 Malattia di Whipple 7 1 RG0030 Poliarterite nodosa 29 6 RM0060 Policondrite 15 6 RM0020 Polimiosite RM0091 Sclerosi sistemica progressiva RA0041 Sarcoidosi polmonare persistente RG0050 Sindrome di Churg Strauss RD0071 Sindrome da anticorpi antifosfolipidi RM0081 Still dell adulto Di che cosa stiamo parlando Fonte: Rapporto 2013
3 Legislazione nazionale Decreto Ministeriale n.279 del 2001 "Regolamento di istituzione della Rete Nazionale delle MR e di esenzione dalla partecipazione al costo delle relative prestazioni sanitarie". (ed attivazione del registro)
4 Legislazione socio assistenziale e previdenziale Scuola e minori Legge 30 Marzo 1971, n.118 (artt ) Legge 4 Agosto 1977, n.517 Legge Quadro 5 Febbraio 1992, n.104 (artt ) Legge Quadro 8 Novembre 2000, n.328 Cultura Decreto Ministeriale 20 Aprile 2006, n.239 Lavoro Legge 30 Marzo 1971, n.118 (artt ) Legge Quadro 5 Febbraio 1992, n.104 (artt ) Legge 12 Marzo 1999, n. 68 DPR n.333 del 10 Ottobre 2000(artt.1 9)
5 Genitori e figli disabili Legge 27 Maggio 1991, n.176 Legge Quadro 5 Febbraio 1992, n.104 (art.33 comma 1 e 2) Legge Quadro 8 Novembre 2000, n.328 Trasporti Legge 30 Marzo 1971, n.118 (artt ) Legge Quadro 5 Febbraio 1992, n.104 (artt ) Sport Legge Quadro 5 Febbraio 1992, n.104 (artt.7 23) Decreto Ministeriale n.64, 4 Marzo 1993 Legge 21 Maggio1998, n.162 Legge 15 Luglio 2003, n.189
6 Accertamento e riconoscimento Invalidità civile Legge 30 marzo 1971, n.118: per ottenere il riconoscimento bisogna presentare domanda presso l'ufficio invalidi dell azienda locale sanitaria di residenza (ASL), redatta su appositi moduli. Entro tre mesi dalla presentazione della domanda la persona viene convocata e visitata da una Commissione Medica presso la ASL di appartenenza, che rilascia la certificazione attestante la patologia e il grado di invalidità riconosciuto. Handicap Legge Quadro 5 Febbraio 1992, n.104 art. 3: la persona handicappata ha diritto alle prestazioni stabilite in suo favore l'art. 4: gli accertamenti relativi alla minorazione, alla difficoltà, alla necessità dell'intervento assistenziale permanente e alla complessità individuale residua sono effettuati dalle unità sanitarie locali (ASL) mediante le commissioni mediche, che sono integrate da un operatore sociale e da un esperto in servizio presso le unità sanitarie. La domanda per l'accertamento dell'handicap va redatta su apposito modulo che si trova presso l'ufficio invalidi della propria ASL al quale deve essere aggiunto un certificato medico.
7 Servizio di aiuto personale ed interventi a favore Legge Quadro 5 Febbraio 1992, n.104 (artt. 9 10) Cura, Riabilitazione e Soggiorno all estero per cure Legge Quadro 5 Febbraio 1992, n.104 per assicurare che la cura e la riabilitazione della persona handicappata si realizzino grazie a prestazioni sanitarie e sociali integrate tra loro, coinvolgendo sialafamigliachelacomunità:l'art. n.7 assicura gli interventi ambulatoriali, a domicilio o presso i centri socio riabilitativi ed educativi, la fornitura e la riparazione di apparecchiature, attrezzature, protesi e sussidi tecnici necessari per il trattamento delle menomazioni. Inoltre le regioni assicurano la completa e corretta informazione sui servizi e gli ausili presenti sul territorio, in Italia e all'estero.
8 Legislazione regionale Legge Regionale agosto 2000, n.29 "Fondo regionale per l'occupazione dei disabili" Delibera della Giunta Regionale del 2 marzo 2004, n istituisce la Rete Regionale per la prevenzione, sorveglianza, diagnosi e terapia delle Malattie Rare, composta da presidi sanitari regionali, e si costituisce presso la ASL 4 di Torino il Centro Regionale di Coordinamento di tale rete. Delibera della Giunta Regionale del 12 aprile 2005, n istituisce un tavolo tecnico specialistico, formato dai referenti delle ASO, per supportare il Centro Regionale di coordinamento nel lavoro di monitoraggio delle Malattie Rare sul territorio piemontese, per un corretto ed aggiornato sviluppo del Registro Regionale estende il beneficio dell'esenzione a 40 nuove patologie rare di notevole gravità clinica individuate da un gruppo di lavoro di esperti regionali.
9 Le esenzioni il paziente può eseguire visite ed esami relativi alla malattia rara. Regione Piemonte e Regione Valle dʼaosta hanno esteso, (vedi Nota Assessorile prot. n. 1577/UC/SAN dellʼ , DGR 23 aprile 2007, n e Nota Assessorile prot. 1253/UC/SAN del 13/06/2007), la possibilità di accesso ai farmaci in fascia C, ai galenici con caratteristiche salvavita (l'elenco dei quali è aggiornato regolarmente da parte del Tavolo Tecnico Specialistico per il supporto alla rete Interregionale delle Malattie Rare), ai farmaci innovativi già autorizzati in altri Stati, ma non ancora nel territorio nazionale, ai farmaci impiegati per unʼindicazione terapeutica diversa da quella autorizzata, nonché ai farmaci utilizzati a dosaggio non previsto dal foglietto informativo (in entrambi i casi il paziente deve firmare un modulo di accettazione della cura proposta). La fornitura di tutti questi farmaci è subordinata alla stesura di un piano terapeutico informatizzato, redatto con lo stesso programma utilizzato per compilare la richiesta di esenzione, da parte del medico specialista.
10 Esenzioni temporanee Vengono concesse nel caso in cui siano necessari ulteriori accertamenti per una diagnosi definitiva di malattia rara ed hanno durata variabile da 1 a 12 mesi. Il paziente in possesso di esenzione temporanea ha diritto ad effettuare in regime di esenzione tutti gli accertamenti necessari a giungere ad una diagnosi definitiva di malattia rara.
11 Le problematiche Estrema disomogeneità nel riconoscimento (il Piemonte, ad esempio, riconoscecomerare40patologieinpiùrispettoall elencoufficialeelaborato dal ministero) e nelle modalità di accesso a diagnosi e presa in carico. Non sempre il luogo di diagnosi e di presa in carico effettiva coincidono (lo stesso rapporto indica solo il centro in cui viene effettuata la diagnosi, ma non quello presso cui il paziente è effettivamente in cura). Questo comporta ulteriori disagi e ritardi per il paziente ed impedisce un preciso indirizzo da parte delle Associazioni. Nelle Commissioni Medico Legali delle ASL non è quasi mai presente uno specialista esperto delle patologie per cui si richiede la valutazione di handicap e/o invalidità: questo si traduce in un eccessiva soggettività della valutazione stessa (e talora sul mancato riconoscimento)
12 Le problematiche La legislazione in merito appare assai completa, ma in realtà non tiene conto delle mutate necessità di pazienti e famiglie in termini di assistenza. L assistenza domiciliare viene erogata «a macchia di leopardo», nei tempi e nelle modalità, a seconda delle ASL all interno della stessa regione e dei distretti all interno di ogni ASL. Lo stesso dicasi per la continuità ospedale territorio I principali care givers, cioè i famigliari della persona malata, non sono e non vengono opportunamente preparati al compito che devono svolgere e spesso vanno in crisi, aumentando il disagio del malato che si sente colpevole anche del novo carico di lavoro imposto ai famigliari.
13 I paradossi Uno per tutti: il caso delle connettiviti indifferenziate se, per sua fortuna, alla persona malata si riesce a fare diagnosi più precisa, ogni altra forma di connettivite sistemica perde le agevolazionie le esenzioni fin lì riconosciute ed il paziente può andare incontro ad importanti implicazioni dal punto di vista economico e sociale.
14 Di che cosa abbiamo bisogno Attenzione la diagnosi di malattia cronica è vissuta dalla persona malata come momento di profonda trasformazione della propria condizione di vita, relazione sociale ed attività lavorativa. Per molti pazienti, già fragili, tutto ciò si traduce in una vera e propria perdita di dentità: non sono più io, ma la mia malattia. Tutto ciò è esasperato se la diagnosi è di malattia rara: ci si sente «orfani». E ovvio che il primo presupposto per una reale aderenza al progetto di cura è una manifestazione di attento interesse a questa condizione e la correzione di tale atteggiamento. Coinvolgimento maicomenelcasodiunapatologiararaoccorrechelapersonamalatasia coinvolta nel processo decisionale di presa in carico e cura: solo in questo modo potrà essere responsabilizzata e contemporaneamente rassicurata sugli esiti che una corretta ed adeguata terapia potrà sortire a beneficio della sua qualità di vita: obiettivi e tempistiche condivisi, inoltre, non lasciano spazio a momenti di scoramento e tentativi di approccio alternativi.
15 Di che cosa abbiamo bisogno Informazione un informazione corretta ed adeguata (utilizzando quello che gli anglosassoni chiamano «lay language») sulla patologia che la affligge, sulle implicazioni che potrà avere sulla sua vita quotidiana e sulle opzioni di terapia consentono alla persona malata di non drammatizzare eccessivamente la situazione ed affrontare anche in famiglia in maniera più serena la nuova condizione. La nostra esperienza di Associazione dice che non manca la volontà da parte del personale medico (anche se molto c è ancora da lavorare sul linguaggio), ma il tempo per attendere a questo incarico con la dovuta tranquilliltà Educazione anche a livello europeo, quello del self management è un tema di sempre maggior interesse. Ma la persona malata non può autogestire la propria malattia senza l opportuna educazione all aderenza alla terapia (intesa come assunzione dei farmaci secondo modalità e tempisitiche corrette e con la costanza richiesta al momento della prescrizione condivisa) ed a nuovi stili di vita, consoni sia alla condizione di malattia, sia alle esigenze del singolo soggetto e con esse compatibili.
16 Di che cosa abbiamo bisogno Certezze non certo sulla possibilità di guarire dalla propria malattia, ma: sul riconoscimento univoco in qualsiasi regione d Italia (viviamo un momento di estrema mobilità in termini di lavoro ed un trasferimento non può tradursi anche nella possibilità di perdere protezioni e vantaggi) sull accesso alla diagnosi e terapia, uguale in tutto il territorio nazionale sull uniformità di approccio da parte del medico: cambiare medico è già di per sè traumatico, figuriamoci se si corre il rischio di andare incontro a diverse metodologie di presa in carico sull uniformità degli aiuti che il sistema integrato può fornire alla persona malata in qualsiasi regione d Italia si trovi (e possibilmente sull intero territorio europeo) sul costante coinvolgimento, quanto meno delle Associazioni di pazienti, non solo nella ratifica di atti già stilati, ma anche e soprattutto nella progettazione ed elaborazione delle politiche sanitarie
17 Grazie alla Vostra attenzione......anche per noi arriverà l arcobaleno per contatti: Ugo Viora [email protected]/viora@anmar italia.it
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