GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 8

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1 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 8 A detta causale va aggiunta la specificazione del tipo e del numero di provvedimento da cui la sanzione trae origine (esempio: diffida n. 05/0025; ordinanza I. n. 05/0200, etc.). Allo scopo di facilitare le operazioni conseguenti si è provveduto alla revisione del modello di processo verbale (allegato A) e dei modelli contenenti le varie ipotesi di violazione in materia di lavoro (allegati mod. n. 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13a, 13b, 13c, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23), che di volta in volta devono esservi acclusi: sia che si tratti di atti di diffida ex art. 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124; sia che si tratti di contestazione di illeciti ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modifiche ed integrazioni, di regolamenti comunitari, del D.P.R. n. 1124/65 e di altre specifiche norme. Le predette indicazioni (capitoli di entrata, capi, rubriche, ecc.) devono essere riportate, altresì, anche: nelle ordinanze-ingiunzioni ex art. 18, legge n. 689/1981; nelle sanzioni depenalizzate di cui al decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758; nelle prescrizioni di cui all art. 15 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124; nelle minute di ruolo per l esecuzione forzata prevista dalla citata legge n. 689/81. Per quanto concerne talune ipotesi di violazioni continuerà ad adottarsi la procedura di versamento con il modello di delega F 23, afferendo i relativi tributi alla competenza di altre amministrazioni: i casi sono espressamente previsti nei modelli allegati. Tutti i modelli sopra citati vengono allegati alla presente circolare, per costituirne parte integrante, e sono scaricabili dal sito internet Al mutare delle norme di riferimento, essi saranno sottoposti a costante aggiornamento a cura dell area V. Nelle more della stampa di appositi bollettini di c.c.p. all uopo destinati, i servizi ispettorati provinciali del lavoro provvederanno a precompilare, con timbri riportanti la sopra descritta causale di versamento, nonché il numero e l intestatario del conto corrente, bollettini di versamento che avranno cura di consegnare ai soggetti destinatari delle sanzioni unitamente ai processi verbali di accertamento. Le disposizioni in contrasto con la presente circolare devono intendersi abrogate. Responsabilità del procedimento Ai sensi della legge n. 241/1990 e della legge regionale n. 10/1991, si rende noto che: la struttura amministrativa responsabile dell adozione della presente circolare è il dipartimento lavoro dell Assessorato del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell emigrazione della Regione siciliana, via Imperatore Federico n. 70/a - dirigente generale il dott. Giovanni Bologna; l ufficio responsabile dell adozione dei provvedimenti in essa contemplati è l area V Sistemi informativi a supporto dell attività ispettiva, diretta dal dott. Domenico Palermo, tel. 091/ dpalermo@regione.sicilia.it. La presente circolare è disponibile sul sito internet e sarà trasmessa alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione. Il dirigente generale del dipartimento regionale lavoro: BOLOGNA Allegato A REPUBBLICA ITALIANA Regione Siciliana Assessorato del lavoro e della previdenza sociale Dipartimento regionale lavoro Servizio ispettorato provinciale del lavoro di... Al Sig.... in qualità di trasgressore All obbligato in solido... Prot. n.... del... n. CED.../... PROCESSO VERBALE DI ACCERTAMENTO CON CONTESTAZIONE/NOTIFICAZIONE DI ILLECITO AMMINISTRATIVO (artt. 14 e 35, c. 7, legge 24 novembre 1981, n. 689) Il giorno... il mese... l anno... i... sottoscritt... ispettor... del lavoro in servizio presso il servizio ispettorato provinciale del lavoro di... ha/hanno accertato che il Sig. nato a residente a via n. CF in qualità di il

2 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA - PARTE I n della ditta: Denominazione o ragione sociale con sede legale in via n. e sede operativa in via n. CF P. IVA Pos. INPS Pos. INAIL ha violato le disposizioni di cui ai punti dell allegato in quanto: Gli accertamenti sono stati effettuati alla presenza del Sig. nato a prov. il in qualità di residente a prov. via n. Nella stessa occasione è stato individuato ai sensi dell art. 6 della legge n. 689/81 il seguente obbligato in solido la ditta corrente in sopra generalizzata Sig. nato a prov. il in qualità di residente a prov. via n.

3 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 8 Si provvede ad avvertire che: I) Per le violazioni di cui ai punti... dell allegato... a norma dell art. 16 della legge n. 689/81, modificato dall art. 52 del decreto legislativo n. 213/98, è ammesso, entro 60 giorni dalla data odierna, il pagamento di una somma ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo. Tale somma, specificata per ciascuna infrazione ne... stess... allegat..., è così determinata: euro per la violazione di cui al punto dell allegato euro per la violazione di cui al punto dell allegato euro per la violazione di cui al punto dell allegato euro per la violazione di cui al punto dell allegato euro per la violazione di cui al punto dell allegato L importo complessivo di... di cui... per sanzione amministrativa ridotta,... per spese di notifica... ed... per spese di bollo, così come indicato nella specifica sanzione amministrativa di cui all allegato modello. Il pagamento deve essere effettuato: - direttamente presso gli uffici provinciali di cassa regionale del Banco di Sicilia che provvederanno al rilascio di apposita quietanza, oppure, in alternativa, presso gli uffici di Poste Italiane S.p.A. con bollettino di conto corrente postale n.... intestato a Banco di Sicilia di... - ufficio di cassa della Regione siciliana. Sul bollettino dovranno essere indicati i capitoli di entrata del bilancio della Regione siciliana, completi di numero e denominazione cui devono essere imputate le varie parti del versamento (sanzione, spese di notifica e bollo), così come riportato nella specifica sanzione amministrativa del modello allegato al presente atto. Nel caso in cui, sul modello allegato, la specifica sanzione amministrativa indichi che la sanzione è destinata ad amministrazione diversa dall Assessorato regionale lavoro, il versamento dovrà essere fatto sull apposito modello predisposto per il pagamento (F. 23), e negli appositi spazi cod. ufficio e causale dovranno essere indicati, rispettivamente, la codifica V... e la sigla P.A. nonché il codice tributo indicato. Entro lo stesso termine indicato al punto I), dovrà essere inoltrata a questo servizio ispettorato provinciale del lavoro la ricevuta comprovante l avvenuto pagamento della somma dovuta con l indicazione esatta della causale di pagamento e della destinazione delle somme. II) Per le violazioni di cui ai punti... dell allegato... non è ammesso il pagamento in misura ridotta ai sensi dell art. 16 della legge n. 689/81. Ai sensi dell art. 18 della legge n. 689/81, gli interessati possono far pervenire al servizio ispettorato provinciale del lavoro di... U.O.B. I scritti difensivi e documenti e possono chiedere, entro il termine di 30 giorni, producendo il presente atto, di essere sentiti in merito alle violazioni contestate. L importo della sanzione sarà determinato con ordinanza di ingiunzione a norma dell art. 18 della legge n. 689/81, in base ai criteri fissati dall art. 11 della stessa legge. Il presente atto, ai sensi dell art c.c., interrompe la prescrizione di cui all art. 28 della legge 24 novembre 1989, n I... verbalizzant N.B. - Per la specifica sanzione amministrativa si veda il modello allegato. CONTESTAZIONE Il/I verbalizzante/i, dopo aver dato lettura del presente verbale, contesta/no le violazioni sopra specificate al il trasgressore l obbligato solidale accetta di firmare rifiuta di firmare sig. e il quale accetta di ricevere il verbale rifiuta di ricevere il verbale e chiede che venga inserita la verbale sua seguente dichiarazione Luogo e data... Il trasgressore L obbligato in solido Poiché non è stato possibile procedere alla immediata consegna del verbale al datore di lavoro i... verbalizzant... proced... alla notifica dell atto mediante invio di raccomandata A.R. dall ufficio postale.

4 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA - PARTE I n RELATA DI NOTIFICA I... sottoscritt quale... in servizio presso ho/hanno notificato il presente a. Sig... nella sua qualità di... mediante consegna in busta chiusa al Sig. identificato a mezzo di Data e luogo... Firma chi consegna l atto... Firma chi riceve l atto... Collocamento (ver. 05/04S) MOD. 1 I) Ha violato le disposizioni di cui: ALLA LEGGE 28 NOVEMBRE 1996, N. 608 DI CONVERSIONE DEL DECRETO-LEGGE GENNAIO 1996, N. 510 MODIFICATA DAL DECRETO LEGISLATIVO 6 OTTOBRE 2004, N Art. 9 bis, comma 2 - In quanto non ha inviato alla sezione circoscrizionale per l impiego, entro cinque giorni dall assunzione effettuata, la comunicazione contenente il nominativo del lavoratore assunto, la data dell assunzione, la tipologia contrattuale, la qualifica ed il trattamento economico e normativo. La sanzione amministrativa è stabilita dal comma 3 del medesimo articolo, nell importo da 258,00 a 1.549,00 per ogni lavoratore interessato (S.A.R. 516,00 per ogni lavoratore interessato). [CODNUM 3100] in vigore sino al 23 ottobre Art.9 bis, comma 2 - In quanto non ha inviato alla sezione circoscrizionale per l impiego, entro cinque giorni dall assunzione effettuata, la comunicazione contenente il nominativo del lavoratore assunto, la data dell assunzione, la tipologia contrattuale, la qualifica ed il trattamento economico e normativo. La sanzione amministrativa è stabilita dall art. 19 comma 3 del decreto legislativo n. 276 del 10 settembre 2003, nell importo da 100,00 a 500,00 per ogni lavoratore interessato (S.A.R. 166,66 per ogni lavoratore interessato). [CODNUM 3108] in vigore dal 24 ottobre Art. 9 bis, comma 3 - In quanto non ha consegnato al lavoratore, all atto dell assunzione, una dichiarazione, sottoscritta, contenente i dati della registrazione effettuata nel libro matricola in uso. Nel caso in cui non si applichi il contratto collettivo vigente per la categoria, il datore di lavoro è altresì tenuto ad indicare la durata delle ferie, la periodicità della retribuzione, i termini del preavviso di licenziamento e la durata normale giornaliera o settimanale del lavoro. La sanzione amministrativa è stabilita dallo stesso comma 3 del medesimo articolo, nell importo da 258,00 a 1.549,00 per ogni lavoratore interessato (SAR 516,00 per ogni lavoratore interessato)..[codnum 3102] in vigore sino al 23 ottobre Art. 9 bis, comma 3 - Per avere omesso di esibire il libro matricola, nel caso in cui dall omissione consegua l impossibilità di accertare che il registro sia stato compilato antecedentemente all assunzione. La sanzione amministrativa è stabilita dallo stesso comma 3 del medesimo articolo, nell importo da 258,00 a 1.549,00 (S.A.R. 516,00). [CODNUM 3103] in vigore sino al 23 ottobre Art. 9 bis comma 6 in relazione all art. 5 legge 11 gennaio 1979, n In quanto non è stata esibita la documentazione di cui ai commi 2, 3, 4 dell art. 9 bis, entro il termine di 15 giorni, all Ispettorato del lavoro od ai funzionari ispettivi da parte dei consulenti del lavoro, dei professionisti abilitati, delle associazioni sindacali dei datori di lavoro mandatarie della tenuta di detti documenti. La sanzione è stabilita dall art. 5 della legge n. 12/79 nella misura da 25,00 a 103,00 (S.A.R. 34,33). In caso di recidiva nella misura da 51,00 a 206,00 (S.A.R 68,67). [CODNUM 3107]. II) Ha violato le disposizioni di cui: AL DECRETO LEGISLATIVO N. 181/2000 IN RELAZIONE AL DECRETO LEGISLATIVO N. 297/ Art. 4 bis, comma 2, così come introdotto dall art. 6, comma 1, del decreto legislativo n. 297/ In quanto all atto dell assunzione quale datore di lavoro privato, ovvero responsabile dell ente pubblico economico, non ha consegnato ai lavoratori una dichiarazione sottoscritta contenente i dati di registrazione effettuata nel libro matricola, ovvero nella sezione matricola e paga del registro d impresa, nonché la comunicazione di cui al decreto legislativo n. 152 del 26 maggio La sanzione amministrativa è stabilita dall art. 19 del decreto legislativo n. 276 del 10 settembre 2003 per un importo da 250,00 a 1.500,00 per ogni lavoratore interessato (S.A.R. 500,00 per ogni lavoratore interessato). [CODNUM 3110] in vigore dal 24. ottobre III) Ha violato le disposizioni di cui: AL DECRETO LEGISLATIVO N. 276 DEL 10 SETTEMBRE 2003 (In vigore dal 24 ottobre 2003) 7. Art. 9, comma 1 - Per avere, nella qualità di editore, ovvero di direttore responsabile, ovvero di gestore di siti, pubblicato annunci relativi ad attività di ricerca e selezione del personale, ricollocamento professionale, intermediazione o somministrazione del lavoro per conto di soggetti non autorizzati o non accreditati all incontro tra domanda e offerta di lavoro, a meno che questi ultimi siano i potenziali datori di lavoro. La sanzione amministrativa è stabilita dall art.19, comma 1 del medesimo decreto per un importo da 4.000,00 a ,00 (S.A.R ,00). [CODNUM 3125];

5 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA - PARTE I n Art. 9, comma 2 - Per avere, nella qualità di editore, ovvero di direttore responsabile, ovvero di gestore di siti, pubblicato annunci relativi ad attività di ricerca e selezione del personale, ricollocamento professionale, intermediazione o somministrazione del lavoro per conto di soggetti autorizzati o accreditati all incontro tra domanda e offerta di lavoro, senza indicare gli estremi del provvedimento di autorizzazione o di accreditamento degli stessi. La sanzione amministrativa è stabilita dall art. 19, comma 1 del medesimo decreto per un importo da 4.000,00 a ,00 (S.A.R ,00). [CODNUM 3126]; 9. Art. 9, comma 3 - Per avere, nella qualità di editore, ovvero di direttore responsabile, ovvero di gestore di siti, pubblicato annunci relativi ad attività di ricerca e selezione del personale, ricollocamento professionale, intermediazione o somministrazione del lavoro per conto di soggetti autorizzati o accreditati all incontro tra domanda e offerta di lavoro, senza recare nelle comunicazioni verso terzi un facsimile di domanda comprensivo dell informativa di cui all art. 13 del decreto legislativo n. 196/2003 (trattamento dei dati personali). La sanzione amministrativa è stabilita dall art. 19, comma 1 del medesimo decreto per un importo da 4.000,00 a ,00 (S.A.R ,00). [CODNUM 3127]; 10. Art. 20, comma 3 - Per avere, nella qualità di utilizzatore o di somministratore, concluso un contratto di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato al di fuori delle ipotesi ammesse dallo stesso comma. La sanzione amministrativa è stabilita dall art. 18, comma 3 del medesimo decreto per un importo da 250,00 a 1.250,00 (S.A.R. 416,66). [CODNUM 3129]; 11. Art. 20, comma 4 - Per avere, nella qualità di utilizzatore o di somministratore, concluso un contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato al di fuori delle ipotesi ammesse dallo stesso comma. La sanzione amministrativa è stabilita dall art. 18, comma 3 del medesimo decreto per un importo da 250,00 a 1.250,00 (S.A.R. 416,66). [CODNUM 3130]; 12. Art. 20, comma 5 - Per avere, nella qualità di utilizzatore o di somministratore, concluso un contratto di somministrazione di lavoro nelle ipotesi vietate dallo stesso comma. La sanzione amministrativa è stabilita dall art.18, comma 3 del medesimo decreto per un importo da 250,00 a 1.250,00 (S.A.R. 416,66). [CODNUM 3131]; 13. Art. 21, comma 1 - Per avere, nella qualità di utilizzatore o di somministratore, concluso un contratto di somministrazione di lavoro senza contenere in forma scritta gli elementi di cui alle lettere f), g), h), l), j), k) dello stesso comma. La sanzione amministrativa è stabilita dall art. 18, comma 3 del medesimo decreto per un importo da 250,00 a 1.250,00 (S.A.R. 416,66). [CODNUM 3132]; 14. Art. 21, comma 2 - Per avere, nella qualità di utilizzatore o di somministratore, concluso un contratto di somministrazione di lavoro, contenente in forma scritta gli elementi di cui al comma 1, senza recepire le indicazioni contenute nei contratti collettivi. La sanzione amministrativa è stabilita dall art. 18, comma 3 del medesimo decreto per un importo da 250,00 a 1.250,00 (S.A.R. 416,66). [CODNUM 3133]; 15. Art. 21, comma 3 - Per non avere, nella qualità di somministratore, comunicato per iscritto al prestatore di lavoro all atto della stipulazione del contratto di lavoro, ovvero all atto dell invio presso l utilizzatore le informazioni di cui al comma 1, nonché la data di inizio e la durata prevedibile dell attività lavorativa. La sanzione amministrativa è stabilita dall art. 18, comma 3 del medesimo decreto per un importo da 250,00 a 1.250,00 (S.A.R. 416,66). [CODNUM 3134]. IV) Ha violato le disposizioni di cui: ALLA LEGGE 29 APRILE 1949, N Art Per non avere comunicato alla competente sezione circoscrizionale per l impiego, entro cinque giorni, l avvenuta cessazione del rapporto di lavoro con i lavoratori in calce indicati. La sanzione amministrativa è stabilita dall art. 27 della legge 29 aprile 1949, n. 264 per un importo da 51,00 a 154,00 per ogni lavoratore interessato (S.A.R. 51,33 per ogni lavoratore interessato). [CODNUM 3135] in vigore fino al 23 ottobre Art Per non avere comunicato alla competente sezione circoscrizionale per l impiego, entro cinque giorni, l avvenuta cessazione del rapporto di lavoro con i lavoratori in calce indicati. La sanzione amministrativa è stabilita dall art. 19, comma 3 del decreto legislativo n. 276 del 10 settembre 2003 per un importo da 100,00 a 500,00 per ogni lavoratore interessato (S.A.R. 166,67 per ogni lavoratore interessato). [CODNUM 3136] in vigore dal 24 ottobre SPECIFICA SANZIONE AMMINISTRATIVA MOD. 1 Capitolo Sanzione Amministrativa Importo Capo XVIII - Entrate - Assessorato regionale del Lavoro - Dipartimento lavoro somma ingiunta dovranno aggiungersi... da imputarsi allo stesso capitolo.

6 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA - PARTE I n INAIL - VII comma art. 35 legge n. 689/81 (ver. 05/04S) MOD. 2 HA VIOLATO LE DISPOSIZIONI DI LEGGE SOTTOINDICATE 1. Art. 20, 1 comma, T.U. 30 giugno 1965, n Per non avere istituito il regolamentare libro di Matricola; la sanzione amministrativa è stabilita dall art. 195 del medesimo T.U. nell importo da 25,00 a 154,00 (S.A.R. 50,00). [CODNUM 9100]. 2. Art. 20, 2 comma, T.U. 30 giugno 1965, n Per non avere istituito il regolamentare libro di Paga; la sanzione amministrativa è stabilita dall art. 195 del medesimo T.U. nell importo da 25,00 a 154,00 (S.A.R. 50,00). [CODNUM 9114]. 3. Art. 26, T.U. 30 giugno 1965, n Per non avere vidimato i regolamentari libri di Matricola e Paga prima di metterli in uso; la sanzione amministrativa è stabilita dall art. 195 del medesimo T.U. nell importo da 25,00 a 154,00 (S.A.R. 50,00 per ogni registro non vidimato). [CODNUM 9099]. 4. Art. 20, 1 comma T.U. 30 giugno 1965, n Per non avere effettuato le registrazioni sul regolamentare libro di Matricola relative al numero di ordine di iscrizione, al cognome e il nome, la data e il luogo di nascita, la data di ammissione in servizio e quella di risoluzione del rapporto di lavoro, la categoria professionale e la misura della retribuzione dei lavoratori indicati; la sanzione amministrativa è stabilita dall art. 195 del medesimo T.U. nell importo da 25,00 a 154,00 (S.A.R. 50,00). [CODNUM 9105]. 5. Art. 20, 2 comma T.U. 30 giugno 1965, n Per non avere effettuato le registrazioni sul regolamentare libro di Paga relative al cognome, al nome, al numero di matricola, al numero delle ore in cui ha lavorato in ciascun giorno, con indicazione distinta delle ore di lavoro straordinario, la retribuzione effettivamente corrispostagli in denaro e la retribuzione corrispostagli sotto altra forma dei lavoratori indicati; la sanzione amministrativa è stabilita dall art. 195 del medesimo T.U. nell importo da 25,00 a 154,00 (S.A.R. 50,00). [CODNUM 9104]. 6. Art. 25, 1 comma T.U. 30 giugno 1965, n Per non avere tenuto al corrente il regolamentare libro di Paga relativamente alle ore di lavoro eseguite da ciascun prestatore d opera nel giorno precedente e, nel caso previsto nel penultimo comma dell art. 20, solo quelle relative alle giornate di presenza al lavoro; la sanzione amministrativa è stabilita dall art. 195 del medesimo T.U. nell importo da 25,00 a 154,00 (S.A.R. 50,00). [CODNUM 9103]. 7. Art. 21 T.U. 30 giugno 1965, n Per non avere esibito, nel corso dell ispezione, i regolamentari libri di Matricola e Paga; la sanzione amministrativa è stabilita dall art. 195 del medesimo T.U. nell importo da 25,00 a 154,00 (S.A.R. 50,00 per ogni registro non esibito). [CODNUM 9102]. 8. Art. 26 T.U. 30 giugno 1965, n Per avere effettuato abrasioni sui regolamentari libri di Matricola e Paga ovvero per aver effettuato cancellazioni qualora le parole cancellate non siano leggibili; la sanzione amministrativa è stabilita dall art. 195 del medesimo T.U. nell importo da 25,00 a 154,00 (S.A.R. 50,00 per ogni registro). [CODNUM 9106]. 9. Combinato disposto dell art. 26, u.c. T.U. 30 giugno 1965, n e dell art. 42, 1 comma, della legge 30 aprile 1969, n Per non avere conservato per la durata di 10 anni dalla data dell ultima registrazione i regolamentari libri di matricola e paga; la sanzione amministrativa è stabilita dallo stesso art. 42, e per effetto della legge n. 689/81, nell importo da 15,00 a 77,00 (S.A.R. 25,67), decreto legislativo n.758/94, art. 15, per i fatti avvenuti a far data dal 26 aprile 1995 S.A. da 25,00 a 154,00 (S.A.R. 50,00). [CODNUM 9101]. 10. Art. 23 T.U. 30 giugno 1965, n Per non avere registrato sui regolamentari libri di matricola e paga il coniuge, i figli, anche naturali o adottivi, gli altri parenti, gli affini, gli affiliati e gli affidati del datore di lavoro che prestano con o senza retribuzione alle di lui dipendenze opera manuale, ed anche non manuale, alle condizioni di cui all art. 4, punto n. 2), i soci delle cooperative e di ogni altro tipo di società, anche di fatto, comunque denominata, costituita od esercitata, i quali prestino opera manuale, oppure non manuale, alle condizioni di cui all art.4, punto n. 2); la sanzione amministrativa è stabilita dall art. 195 del medesimo T.U. nell importo da 25,00 a 154,00 (S.A.R. 50,00 per ogni registro non aggiornato). [CODNUM 9094]. 11. Art.12, comma 1 del T.U. 30 dicembre 1965, n Per non avere denunciato all I.N.A.I.L l inizio dei lavori, almeno cinque giorni prima. La sanzione amministrativa è stabilita dall art. 50 del medesimo T.U. nell importo: [CODNUM 9200]; fino a 30,00 se i dipendenti dell azienda soggetti INAIL non sono superiori a 10 (S.A.R. 10,00) fino a 123,00 per aziende aventi da 11 a 100 dipendenti (S.A.R. 41,00) fino a 619,00 per aziende aventi oltre i 100 dipendenti (S.A.R. 206,00) in vigore sino al Art. 12, comma 4 del T.U. 30 dicembre 1965, n Per non avere denunciato all I.N.A.I.L., entro il termine di otto giorni, le variazioni riguardanti l individuazione del titolare dell azienda, il domicilio e la residenza di esso, nonché la sede dell azienda. La sanzione amministrativa è stabilita dall art.195 del medesimo T.U. nell importo da 25,00 a 154,00 (SAR 50,00).[COD- NUM. 9096] in vigore sino al 23 ottobre Art. 12, comma 3 del T.U. 30 dicembre 1965, n Per non avere denunciato all I.N.A.I.L., entro il termine di otto giorni, le successive modificazioni di estensione e di natura del rischio già coperto dall assicurazione e la cessazione della lavorazione. La sanzione amministrativa è stabilita dall art. 195 del medesimo T.U. nell importo da 25,00 a 154,00 (SAR 50,00). [CODNUM 9098] in vigore sino al 23 ottobre Art. 12, comma 1 del T.U. 30 dicembre 1965, n e successiva modifica con decreto ministeriale del 19 settembre Per non avere denunciato all I.N.A.I.L contestualmente l inizio dei lavori. La sanzione amministrativa è stabilita dall art. 50 del medesimo T.U. nell importo: [CODNUM 9212]; fino a 30,00 se i dipendenti dell azienda soggetti INAIL non sono superiori a 10 (S.A.R. 10,00); fino a 123,00 per aziende aventi da 11 a 100 dipendenti (S.A.R. 41,00); fino a 619,00 per aziende aventi oltre i 100 dipendenti (S.A.R. 206,00) in vigore dal 24 ottobre Art. 12, comma 4 del T.U. 30 dicembre 1965, n e successiva modifica con decreto ministeriale del 19 settembre Per non avere denunciato all I.N.A.I.L., entro il termine di 30 giorni, le variazioni riguardanti l individuazione del titolare dell azienda, il domicilio e la residenza di esso, nonché la sede dell azienda. La sanzione amministrativa è stabilita dall art.195 del medesimo T.U. nell importo da 25,00 a 154,00 (S.A.R. 50,00). [CODNUM 9213] in vigore dal 24 ottobre 2003.

7 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA - PARTE I n Art. 12, comma 3 del T.U. 30 dicembre 1965, n e successiva modifica con decreto ministeriale del 19 settembre Per non avere denunciato all I.N.A.I.L., entro il termine di 30 giorni, le successive modificazioni di estensione e di natura del rischio già coperto dall assicurazione e la cessazione della lavorazione. La sanzione amministrativa è stabilita dall art. 195 del medesimo T.U. nell importo da 25,00 a 154,00 (S.A.R. 50,00). [CODNUM 9214] in vigore sino al 24 ottobre Art. 2 della legge n. 467/78 di conversione del D.L. del 6 luglio 1978, n Per non avere comunicato, entro trenta giorni, la sospensione, variazione o cessazione dell attività. La sanzione amministrativa è stabilita dall art. 2, comma 2 della medesima legge nell importo di 51,00. [CODNUM 9095]. 18. Art. 14, comma 2 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n Per non avere comunicato all INAIL il codice fiscale dei lavoratori assunti o cessati dal servizio contestualmente all instaurarsi del rapporto o alla sua cessazione. La sanzione amministrativa è stabilita dall art. 14, comma 2 dello stesso decreto nell importo di 51,00 (S.A.R. 17,00) per ogni lavoratore [CODNUM 9097]. SPECIFICA SANZIONE AMMINISTRATIVA MOD. 2 Cod. Uff.: V... - Causale: PA Cod. Trib. Sanzione Amministrativa Importo 907T Ministero del tesoro - Capo X - Capitolo art. 19 (sub ) (*) T Fondo sociale c/o INPS (sede locale) (sub 9) (*)... Capitolo Nota: se la notificazione avviene a seguito di deposito con avviso a mezzo di raccomandata A.R. inoltrata dalle Poste italiane S.p.A., al totale della somma ingiunta dovranno aggiungersi... da imputarsi allo stesso capitolo. (*) Il pagamento deve essere effettuato con Md. F 23. INPS - VII comma art. 35 legge n. 689/81 (ver. 05/04S) MOD. 3 HA VIOLATO LE DISPOSIZIONI DI LEGGE SOTTOINDICATE 1. Art. 134 R.D. 28 agosto 1924, n Per non avere istituito i regolamentari libri di matricola e paga; la sanzione amministrativa è stabilita dall art. 142 del medesimo R.D. nell importo da 5,00 a 30,00 (S.A.R. 10,00). [CODNUM 9113]. 2. Art. 134 R.D. 28 agosto 1924, n Per non avere vidimato i regolamentari libri di matricola e paga; la sanzione amministrativa è stabilita dall art. 142 del medesimo R.D. nell importo da 5,00 a 30,00 (S.A.R. 10,00). [CODNUM 9107]. 3. Art. 134 R.D. 28 agosto 1924, n Per non avere registrato sui regolamentari libri di matricola e paga i lavoratori indicati; la sanzione amministrativa è stabilita dall art. 142 del medesimo R.D. nell importo da 5,00 a 30,00 (S.A.R. 10,00). [CODNUM 9112]. 4. Art. 134 R.D. 28 agosto 1924, n Per avere inesattamente registrato sui regolamentari libri di matricola e paga i lavoratori indicati; la sanzione amministrativa è stabilita dall art. 142 del medesimo R.D. nell importo da 5,00 a 30,00 (S.A.R. 10,00). [CODNUM 9111]. 5. Art. 134 R.D. 28 agosto 1924, n Per avere tardivamente registrato sui regolamentari libri di matricola e paga i lavoratori indicati; la sanzione amministrativa è stabilita dall art. 142 del medesimo R.D. nell importo da 5,00 a 30,00 (S.A.R. 10,00). [CODNUM 9110]. 6. Art. 23, 3 comma, legge 4 aprile 1952, n Per non avere esibito, nel corso dell ispezione, i regolamentari libri di matricola e paga; la sanzione amministrativa è stabilita dal medesimo art. 23 nell importo da 12,00 a 129,00 (S.A.R. 24,00). [CODNUM 9109]. 7. Art. 42, 1 comma, legge 30 aprile 1969, n Per non avere conservato per la durata di 10 anni dalla data dell ultima registrazione i regolamentari libri di matricola e paga; la sanzione amministrativa è stabilita dallo stesso art. 42, 2 comma, nell importo da 15,00 a 77,00 (S.A.R. 26,00). [CODNUM 9108]. 8. Art. 45, 1 comma, R.D. 17 dicembre 1924, n Per non avere rilasciato ai lavoratori in calce specificati, il certificato di licenziamento (mod. DS22) con l indicazione dei dati prescritti nonostante la richiesta dei medesimi. Sanzione amministrativa da 5,00 a 12,00 per ogni lavoratore interessato (S.A.R. 4,00 per ogni lavoratore interessato). [CODNUM 9309].

8 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA - PARTE I n Artt. 1, 33 e 37 D.P.R. 30 maggio 1955, n. 797 (modificato dalla legge 17 ottobre 1961, n. 1038) - Per non avere corrisposto, ovvero per avere corrisposto con ritardo gli assegni familiari ai lavoratori in calce specificati. Sanzione amministrativa stabilita dall art. 82, comma 2, del medesimo D.P.R., nell importo da 103,00 a 1.032,00 (S.A.R. 206,00). [CODNUM 9304]. 10. Art. 23, 3 comma, legge 4 aprile 1952, n. 218, art. 2, legge 24 ottobre 1966, n. 934, art. 82, 3 comma, legge 30 maggio 1955, n. 797 e art. 16, 2 comma, decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945, n Per essersi rifiutato di prestarsi alle indagini dei funzionari ed agenti incaricati della sorveglianza e/o di fornire loro i dati ed i documenti necessari ai fini dell applicazione delle leggi in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie e/o li ha forniti scientemente errati od incompleti. Le sanzioni amministrative sono stabilite: [CODNUM 9312] a) dal citato art. 23 della legge n. 218/52 da 12,00 a 129,00 (S.A.R. 24,00); b) dall art. 3, 1 comma, legge. n. 934/66 da 12,00 a 129,00 (S.A.R. 24,00); c) dall art. 82, 3 comma D.P.R. n. 797/55 da 103,00 a 1.032,00 (S.A.R. 206,00); d) dall art. 16, 2 comma, decreto legislativo luogotenenziale n. 788/45 da 103,00 a 309,00 (S.A.R. 103,00). 11. Art. 1, 1 comma, D.L. 30 dicembre 1979, n. 663 (convertito nella legge 29 febbraio 1980, n. 33) - Per non aver corrisposto ai lavoratori in calce specificati, l indennità giornaliera di malattia e di maternità entro i termini stabiliti. La sanzione amministrativa è stabilita dallo stesso art. 1, 10 comma, nell importo di 25,00 per lavoratore interessato (S.A.R. 8,00 per ogni lavoratore interessato). [CODNUM 9307]. 12. Art. 3, 3 comma, D.L. 12 settembre 1983, convertito nella legge 11 novembre 1983, n Per avere impedito ai funzionari dell Ispettorato del lavoro l esercizio dei poteri di vigilanza. Sanzione amministrativa da 258,00 a 2.582,00 (S.A.R. 516,00). [CODNUM 9313]. SPECIFICA SANZIONE AMMINISTRATIVA MOD. 3 Cod. Uff.: V... - Causale: PA Cod. Trib. Sanzione Amministrativa Importo 790T Fondo sociale c/o INPS (sede locale) (sub da 1 a 7) (*)... Capitolo (sub da 8 a 12) Sanzioni amministrative irrogate dagli Ispettorati provinciali del lavoro a seguito di attività ispettiva... somma ingiunta dovranno aggiungersi... da imputarsi allo stesso capitolo. (*) Il pagamento deve essere effettuato con Md. F 23. Tutela e sostegno della maternità e paternità (ver. 05/04S) MOD. 6 HA VIOLATO LE DISPOSIZIONI DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 26 MARZO 2001, n Art. 32, 1 comma, lett a) - Per non avere consentito alla lavoratrice madre, entro i primi otto anni del bambino, l esercizio dei diritti di assenza dal lavoro, trascorso il periodo di astensione obbligatoria di tre mesi dopo il parto, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi. La sanzione amministrativa è stabilita dall art. 38 del medesimo decreto nella misura da 516,00 a 2.582,00 (S.A.R. 861,00). [CODNUM 6001]. 2. Art. 32, 1 comma, lett b) - Per non avere consentito al padre lavoratore, entro i primi otto anni del bambino, l esercizio dei diritti di assenza dal lavoro, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a dieci mesi. La sanzione amministrativa è stabilita dall art. 38 del medesimo decreto nella misura da 516,00 a 2.582,00 (S.A.R. 861,00). [CODNUM 6002]. 3. Art. 32, 1 comma, lett c) - Per non avere consentito al genitore, in quanto solo, l esercizio dei diritti di assenza dal lavoro, entro i primi otto anni del bambino, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi elevabile a sette mesi nel caso di cui al comma 2. La sanzione amministrativa è stabilita dall art. 38 del medesimo decreto nella misura da 516,00 a 2.582,00 (S.A.R. 861,00). [CODNUM 6003]./ 4. Art. 33, 1 comma - Per non avere consentito alla lavoratrice madre o, in alternativa, al lavoratore padre di minore con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell art. 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, l esercizio del diritto al prolungamento del congedo parentale fino a tre anni a condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati. La sanzione amministrativa è stabilita dall art. 38 del medesimo decreto nella misura da 516,00 a 2.582,00 (S.A.R. 861,00). [CODNUM 6004].

9 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA - PARTE I n Art. 39, 1 comma - Per non avere consentito alla lavoratrice madre, durante il primo anno di vita del bambino, due periodi di riposo di un ora ciascuno, anche cumulabili durante la giornata, ovvero un periodo solo nel caso in cui l orario di lavoro giornaliero sia inferiore a sei ore. La sanzione amministrativa è stabilita dall art. 46 del medesimo decreto nella misura da 516,00 a 2.582,00 (S.A.R. 861,00). [CODNUM 6005]. 6. Art. 39, 2 comma - Per non avere considerato i periodi di riposo di cui al comma 1, con diritto della donna ad uscire dall azienda, ore lavorative agli effetti della durata e della retribuzione del lavoro. La sanzione amministrativa è stabilita dall art. 46 del medesimo decreto nella misura da 516,00 a 2.582,00 (S.A.R. 861,00). [CODNUM 6006]. 7. Art. 39, 2 comma - Per non avere consentito alla lavoratrice madre, durante il primo anno di vita del bambino, periodi di riposo di mezz ora ciascuno, quando la stessa fruisca dell asilo nido o di altra struttura idonea, istituiti dal datore di lavoro nell unità produttiva o nelle immediate vicinanze di essa. La sanzione amministrativa è stabilita dall art. 46 del medesimo decreto nella misura da 516,00 a 2.582,00 (S.A.R. 861,00). [CODNUM 6007]. 8. Art Per non avere consentito alla lavoratrice madre, durante il primo anno di vita dei bambini in caso di parto plurimo, i periodi di riposo raddoppiati, ovvero che il padre potesse utilizzare le ore aggiuntive rispetto a quelle previste dall art. 39, comma 1, del medesimo decreto. La sanzione amministrativa è stabilita dall art. 46 del medesimo decreto nella misura da 516,00 a 2.582,00 (S.A.R. 861,00). [CODNUM 6008]. 9. Art. 47, 1 comma - Per non avere consentito alla lavoratrice madre, ovvero (in alternativa) al lavoratore padre, l esercizio del diritto di assentarsi dal lavoro durante le malattie del bambino di età inferiore a tre anni, nonostante la presentazione del certificato medico specialista del servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato. La sanzione amministrativa è stabilita dall art. 52 del medesimo decreto nella misura da 516,00 a 2.582,00 (S.A.R. 861,00). [CODNUM 6009]. 10. Art. 47, 2 comma - Per non avere consentito alla lavoratrice madre, ovvero (in alternativa) al lavoratore padre, l esercizio del diritto di assentarsi dal lavoro durante le malattie del bambino di età fra tre e otto anni, nei limiti di 5 giorni lavorativi all anno, nonostante la presentazione del certificato medico specialista del servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato. La sanzione amministrativa è stabilita dall art. 52 del medesimo decreto nella misura da 516,00 a 2.582,00 (S.A.R. 861,00). [CODNUM 6010]. 11. Art Per non avere computato nell anzianità di servizio i periodi di assenza di cui all art. 47, commi 1 e 2, del medesimo decreto. La sanzione amministrativa è stabilita dall art. 52 del medesimo decreto nella misura da 516,00 a 2.582,00 (S.A.R. 861,00). [CODNUM 6011]. 12. Art. 50, 1, 2 e 3 comma - Per non avere consentito alla lavoratrice madre, ovvero (in alternativa) al lavoratore padre, nel caso di adozione o affidamento, l esercizio del diritto di assentarsi dal lavoro durante le malattie del bambino. Il limite di età di cui all art. 47, comma 1, è elevato a sei anni. Fino al compimento dell ottavo anno di età si applica la disposizione di cui all art. 47, comma 2. Qualora, all atto dell adozione o dell affidamento, il minore abbia un età compresa fra sei e dodici anni, il congedo per la malattia del bambino è fruito nei primi tre anni dall ingresso del minore nel nucleo familiare alle condizioni previste dall art. 47, comma 2, del medesimo decreto. La sanzione amministrativa è stabilita dall art. 52 del medesimo decreto nella misura da 516,00 a 2.582,00 (S.A.R. 861,00). [CODNUM 6012]. 13. Art. 54, 1 comma - Per avere licenziato la lavoratrice durante il periodo di gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro previsto dal capo III del medesimo decreto legislativo, nonché fino al compimento di un anno di età del bambino. La sanzione amministrativa è stabilita dall art. 54, 8 comma, del medesimo decreto nella misura da 1.032,00 a 2.582,00. Non è ammesso il pagamento in misura ridotta. [CODNUM 6013]. 14. Art. 54, 4 comma - Per avere sospeso dal lavoro, durante il periodo nel quale opera il divieto di licenziamento, la lavoratrice madre, in costanza di attività dell azienda o del reparto che aveva autonomia funzionale. La sanzione amministrativa è stabilita dall art. 54, 8 comma, del medesimo decreto nella misura da 1.032,00 a 2.582,00 Non è ammesso il pagamento in misura ridotta. [CODNUM 6014]. 15. Art. 54, 7 comma - Per avere licenziato il lavoratore padre in costanza di fruizione del congedo di paternità di cui all art. 28 del medesimo decreto che prevede il diritto di astenersi dal lavoro per tutta la durata del congedo di maternità per la parte residua che sarebbe spettata alla lavoratrice, in caso di morte o di grave infermità della madre ovvero di abbandono, nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre. La sanzione amministrativa è stabilita dall art. 54, 8 comma, del medesimo decreto nella misura da 1.032,00 a 2.582,00. Non è ammesso il pagamento in misura ridotta. [CODNUM 6015]. 16. Art. 54, 9 comma - Per avere licenziato e/o sospeso la lavoratrice madre o il lavoratore padre nel caso di adozione e/o affidamento. Il divieto di licenziamento si applica fino a un anno dall ingresso del minore nel nucleo familiare, in caso di fruizione del congedo di maternità o paternità. La sanzione amministrativa è stabilita dall art. 54, 8 comma, del medesimo decreto nella misura da 1.032,00 a 2.582,00. Non è ammesso il pagamento in misura ridotta. [CODNUM 6016]. SPECIFICA SANZIONE AMMINISTRATIVA MOD. 6 Capitolo Sanzione Amministrativa Importo Entrate - Assessorato regionale del lavoro Dipartimento lavoro Capo XVIII Sanzioni amministrative irrogate dagli Ispettorati provinciali del lavoro a seguito di attività ispettiva... somma ingiunta dovranno aggiungersi... da imputarsi allo stesso capitolo.

10 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA - PARTE I n Tutela del lavoro a domicilio (ver. 05/04S) MOD. 7 HA VIOLATO LE DISPOSIZIONI DI CUI ALLA LEGGE 18 DICEMBRE 1973, N. 877 (Sanzionate dall art. 3 decreto legislativo 9 settembre 1994, n. 566) 1. Art. 2, 2 comma - Per avere affidato lavoro a domicilio entro un anno dall ultimo provvedimento di licenziamento o dalla cessazione delle sospensioni a seguito di programmi di ristrutturazione, riorganizzazione e di conversione dell azienda. Sanzione amministrativa da 258,00 a 1.549,00 (S.A.R. 516,00). [CODNUM 9540]. 2. Art. 2, 4 comma - Per essersi avvalso dell opera di mediatori e di intermediari comunque denominati, i quali unitamente alle persone alle quali hanno commesso lavoro a domicilio, sono considerati a tutti gli effetti, alle dipendenze del datore di lavoro per conto e nell interesse del quale hanno svolto la loro attività. Sanzione amministrativa da 258,00 a 1.549,00 (S.A.R. 516,00) ferme restando le sanzioni previste in materia di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro. [CODNUM 9541]. 3. Art. 3, 1 comma - Per avere commesso lavoro a domicilio senza la preventiva iscrizione nell apposito registro dei committenti istituito presso l Istituto presso l Ufficio provinciale del lavoro competente. Sanzione amministrativa di 2.582,00. Non è ammesso il pagamento in misura ridotta. [CODNUM 9542]. 4. Art. 3, 1 e 3 comma - Per avere distribuito o per avere fatto eseguire lavoro a domicilio in più province senza iscriversi nel registro dei committenti di ciascuna provincia. Sanzione amministrativa di 2.582,00. Non è ammesso il pagamento in misura ridotta. [CODNUM 9543]. 5. Art. 3, 5 comma - Per avere fatto eseguire lavoro fuori dalla propria azienda, senza tenere un apposito registro, sul quale dovevano essere trascritti i nominativi ed il relativo domicilio dei lavoratori esterni all unità produttiva, nonché l indicazione del tipo e della quantità del lavoro e la misura della retribuzione. Sanzione amministrativa da 258,00 a 1.549,00 (S.A.R. 516,00). [COD- NUM 9544]. 6. Art. 3, 6 comma - Per non avere fatto vidimare, prima dell uso, il registro di cui al comma precedente, dall Ispettorato del lavoro. Sanzione amministrativa da 258,00 a 1.549,00 (S.A.R. 516,00). [CODNUM 9545]. 7. Art. 4, 3 comma - Per avere impiegato lavoratori a domicilio non per il tramite del competente ufficio di collocamento, anche con richiesta nominativa, ovvero per non averne comunicato l impiego, entro il termine di 10 giorni, al competente ufficio di collocamento, secondo le modalità previste dall art. 1, 1 comma del D.L. 8 agosto 1994, n. 474 e successive integrazioni e modificazioni. Sanzione amministrativa da 258,00 a 1.549,00 (S.A.R. 516,00). [CODNUM 9546]. 8. Art. 8 - Per non avere retribuito il lavoratore a domicilio sulla base delle tariffe di cottimo pieno risultanti dai contratti collettivi della categoria o determinate dalla Commissione regionale o dal direttore dell ufficio regionale del lavoro. Sanzione amministrativa da 516,00 a 2.582,00. Non è ammesso il pagamento in misura ridotta. [CODNUM 9547]. 9. Art. 9 - Per non avere osservato, per i lavoratori a domicilio le norme in materia di assicurazioni sociali e di assegni familiari, fatte eccezione di quelle in materia di integrazione salariale - Restano salve in ogni caso le sanzioni e le penalità comminate per le infrazioni alle norme in materia di assicurazioni sociali. Sanzione amministrativa da 516,00 a 2.582,00 (S.A.R. 861,00). [CODNUM 9548]. 10. Art. 10, 1 comma - Per non avere munito il lavoratore a domicilio dello speciale libretto di controllo che deve contenere tutti i dati elencati nel medesimo art. 10. Sanzione amministrativa da 516,00 a 2.582,00. Non è ammesso il pagamento in misura ridotta. [CODNUM 9549]. 11. Art. 10, 2 comma - Per avere omesso di firmare, o di far firmare a chi ne fa le veci, ed al lavoratore a domicilio, il libretto personale di controllo, sia all atto della consegna del lavoro affidato, che all atto della riconsegna del lavoro eseguito. Sanzione amministrativa da 258,00 a 1.549,00 (S.A.R. 516,00). [CODNUM 9550]. 12. Art. 10, 4 comma - Per avere adoperato un libretto di controllo difforme dal modello approvato con decreto ministeriale 15 febbraio Sanzione amministrativa da 258,00 a 1.549,00 (S.A.R. 516,00). [CODNUM 9551]. SPECIFICA SANZIONE AMMINISTRATIVA MOD. 7 Capitolo Sanzione Amministrativa Importo somma ingiunta dovranno aggiungersi... da imputarsi allo stesso capitolo.

11 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 8 Agricoltura (ver. 05/04S) MOD. 8 HA VIOLATO LE DISPOSIZIONI DI CUI ALLA LEGGE 29 NOVEMBRE 1996, N. 608 DI CONVERSIONE DEL DECRETO-LEGGE 1 OTTOBRE 1996, N Art. 9/quater, 4 comma - In vigore dall 1 gennaio In quanto, entro cinque giorni dall assunzione, non ha inviato all INPS il primo esemplare del foglio a lettura ottica di cui alla sezione del registro matricola e paga. La sanzione amministrativa è stabilita dal comma 18 del medesimo articolo, nell importo da 258,00 a 1.549,00 per ogni lavoratore interessato (S.A.R. 516,00 per ogni lavoratore interessato). [CODNUM 3302] in vigore sino al 23 ottobre Art. 9/quater, 4 comma - In vigore dall 1 gennaio In quanto, entro cinque giorni dall assunzione, non ha inviato alla Sezione circoscrizionale per l impiego e per il collocamento in agricoltura il secondo esemplare. La sanzione amministrativa è stabilita dal comma 18 del medesimo articolo, nell importo da 258,00 a 1.549,00 per ogni lavoratore interessato (S.A.R. 516,00 per ogni lavoratore interessato). [CODNUM 3303] in vigore sino al 23 ottobre Art. 9/quater, 4 comma - In quanto, all atto dell assunzione, non ha consegnato al lavoratore il terzo esemplare del foglio di cui alla sezione matricola e paga del registro d impresa. La sanzione amministrativa è stabilita dal comma 18 del medesimo articolo, nell importo da 258,00 a 1.549,00 per ogni lavoratore interessato (S.A.R. 516,00 per ogni lavoratore interessato). [CODNUM 3304]. in vigore sino al 23 ottobre Art. 9/quater, 3 e 8 comma - In quanto ha compilato in modo infedele, sul registro d impresa, i dati relativi ai dipendenti assunti. La sanzione amministrativa è stabilita dal comma 18 del medesimo articolo, nell importo da 258,00 a 1.549,00 per ogni lavoratore interessato (S.A.R. 516,00 per ogni lavoratore interessato). [CODNUM 3305]. 5. Art. 9/quater, 3 e 8 comma - In quanto ha compilato in modo infedele, sul registro d impresa, i dati relativi ai dipendenti assunti (allorché l irregolarità non sia commessa o riferita alla data di assunzione). La sanzione amministrativa è stabilita dall art. 195 del D.P.R. n. 1124/65 per effetto del rinvio di cui all art. 9/quater, comma 21 della legge n. 608/96, nell importo da 25,00 a 154,00 (S.A.R. 50,00). [CODNUM 3313]. 6. Art. 9/quater, 3 e 8 comma - In quanto ha omesso di istituire la sezione matricola e paga del registro d impresa, ovvero il registro d impresa semplificato. La sanzione amministrativa è stabilita dal comma 18 del medesimo articolo, nell importo da 258,00 a 1.549,00 per ogni lavoratore interessato (S.A.R. 516,00 per ogni lavoratore interessato). [CODNUM 3306]. 7. Art. 9/quater, 3 e 8 comma - In quanto ha omesso di esibire la sezione matricola e paga del registro d impresa, ovvero il registro d impresa semplificato, nella sede aziendale. La sanzione amministrativa è stabilita dall art. 195 del D.P.R. n. 1124/65 per effetto del rinvio di cui all art. 9/quater, comma 21 della legge n. 608/96, nell importo da 25,00 a 154,00 (S.A.R. 50,00). [CODNUM 3314]. 8. Art. 9/quater, 18 comma - Per avere omesso di esibire il registro d impresa, ovvero il registro d impresa semplificato, nel caso in cui dall omissione consegua l impossibilità di accertare che il registro sia stato compilato in data antecedente all assunzione. La sanzione amministrativa è stabilita dal comma 18 del medesimo articolo, nell importo da 258,00 a 1.549,00 per ogni lavoratore interessato (S.A.R. 516,00 per ogni lavoratore interessato). [CODNUM 3307]. 9. Art. 9/ter, 1 comma - In quanto il titolare dell azienda agricola, che nell anno precedente abbia occupato lavoratori per un numero di giornate superiore a 1.350, non ha provveduto all assunzione di lavoratori riservatari, secondo il disposto di cui all art. 25 della legge n. 223/91. La sanzione amministrativa è stabilita dal comma 18 del medesimo articolo, nell importo da 258,00 a 1.549,00 per ogni lavoratore interessato (S.A.R. 516,00 per ogni lavoratore interessato). [CODNUM 3308]... in vigore sino al 29 gennaio (sanabile a condizione) 10. Art. 9/ter, 3 comma, in relazione all art. 14, 1 comma, della legge 11 marzo 1970, n In quanto non ha comunicato alla sezione circoscrizionale per l impiego, limitatamente ai rapporti di lavoro a tempo indeterminato, entro quattro giorni, il licenziamento dei dipendenti in calce indicati. La sanzione amministrativa è stabilita dall art. 27 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, nell importo da 51,00 a 154,00 per ogni lavoratore interessato (S.A.R. 51,33 per ogni lavoratore interessato). [CODNUM 3309]. in vigore sino al 29 gennaio Art. 9/bis, 6 comma, in relazione all art. 5 della legge 11 gennaio 1979, n In quanto non è stato esibito il registro d impresa, ovvero il registro d impresa semplificato entro 15 giorni all Ispettorato del lavoro od ai funzionari ispettivi da parte dei consulenti del lavoro, dei professionisti abilitati, delle associazioni sindacali dei datori di lavoro mandatarie della tenuta di detti documenti. La sanzione è stabilita dall art. 5 della legge n. 12/79 nell importo da 25,00 a 103,00 (S.A.R. 34,33) in caso di recidiva nella misura da 51,00 a 206,00 (S.A.R. 68,67). [CODNUM 3311]. HA VIOLATO LE DISPOSIZIONI DI CUI ALLA LEGGE 8 AGOSTO 1972, N Art. 3, 3 comma, del D.L. 1 luglio 1972, n. 287, convertito in legge 8 agosto 1972, n Per avere rifiutato di consentire l accesso in azienda ai funzionari addetti alla vigilanza sull osservanza delle leggi in materia di lavoro. La sanzione amministrativa è stabilita dalla stessa legge nell importo da 103,00 a 516,00 (S.A.R. 172,00). [CODNUM 9310]. 13. Art. 3, 3 comma, del D.L. 1 luglio 1972, n. 287, convertito in legge 8 agosto 1972, n Per non aver fornito notizie e dati richiesti, ovvero per averli forniti scientemente errati od incompleti, ai funzionari addetti alla vigilanza sull osservanza delle leggi in materia di lavoro. La sanzione amministrativa è stabilita dalla stessa legge nell importo da 103,00 a 516,00 (S.A.R. 172,00). [CODNUM 9311]. SPECIFICA SANZIONE AMMINISTRATIVA MOD. 8 Capitolo Sanzione Amministrativa Importo

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