Location Service. Informazioni giuridiche sull insediamento.

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1 Location Service. Informazioni giuridiche sull insediamento.

2 2 Diritto di costituzione. La BLS fornisce alle imprese nazionali ed estere informazioni sulla costituzione di nuove imprese, filiali o succursali. Tali informazioni comprendono le procedure di costituzione, l iscrizione nel registro delle imprese, il codice fiscale, autorizzazioni e licenze. Forma giuridica. La scelta della forma giuridica è una decisione fondamentale per la vostra impresa e deve essere ben ponderata, in quanto comporta conseguenze di natura personale, fiscale, economica e giuridica. Impresa individuale o società? Vi sono diverse possibilità tra cui scegliere: Forma giuridica Imprenditore individuale Società Società di persone Società di capitali Società semplice Società per azioni Società commerciale pubblica Società in accomandita Società a responsabilità limitata società in accomandita per azioni Società cooperativa Informazioni giuridiche sull insediamento

3 3 L impresa individuale e familiare. La forma d impresa più semplice e frequente è quella in cui un unico titolare stabilisce da solo le decisioni da prendere. È possibile assumere dipendenti o membri della famiglia. Scegliendo questa forma giuridica, non c è bisogno di un capitale minimo iniziale. Occorre però anche considerare che gli imprenditori individuali rispondono in maniera illimitata dei debiti dell impresa con il loro patrimonio privato e sono gli unici responsabili degli obblighi assunti. D altro canto, sono anche i beneficiari di tutto l utile. Una forma particolare dell impresa individuale è l impresa familiare, cui è associata una peculiarità nel trattamento fiscale. Per impresa familiare si intende un impresa in cui collaborano coniugi, parenti fino al terzo grado e affini fino al secondo grado. Il membro della famiglia che lavora in maniera continuativa nell impresa familiare ha i seguenti diritti:» diritto al mantenimento proporzionalmente alla situazione patrimoniale della famiglia» partecipazione all utile dell impresa familiare e ai beni con esso acquisiti» diritto di partecipare alla crescita aziendale (incremento del valore d avviamento nel corso del tempo)» diritto di prelazione in caso di cessione L impresa familiare viene solitamente costituita come impresa individuale. La costituzione non richiede una forma specifica e presuppone che non vi siano altri rapporti giuridici in essere tra i membri della famiglia. È però anche possibile costituire un impresa familiare con la forma giuridica di una società in nome collettivo o di una società in accomandita semplice, purché siano soddisfatte le relative condizioni giuridiche (v. società). Quando si costituisce un impresa individuale, occorre riflettere bene sul campo di attività e sulle proporzioni dell attività imprenditoriale. In presenza dei corrispondenti requisiti giuridici, può essere vantaggioso costituire l impresa sotto forma di piccola impresa (per esempio, coltivatori diretti, artigiani, piccoli commercianti o gestori di un impresa familiare). Onde facilitare la costituzione e la gestione di queste piccole imprese, il legislatore prevede fra l altro le seguenti agevolazioni: La società. L attività imprenditoriale può essere esercitata anche da più persone insieme, sotto forma di una società. Nel corso del tempo, anche un impresa individuale può essere trasformata in una società. La società si distingue dall impresa individuale fondamentalmente per i seguenti aspetti:» il capitale sociale può essere apportato da più persone» ogni socio può effettuare conferimenti alla società sotto forma di beni, ma anche sotto forma di servizi allo scopo di perseguire un obiettivo comune; la responsabilità e i rischi legati all attività sociale possono essere ripartiti tra più persone e limitati» la responsabilità della gestione e dell amministrazione della società può essere anch essa ripartita tra più persone Ogni società si basa su un atto costituivo, che disciplina i diritti e i doveri reciproci dei singoli soci e i rapporti giuridici tra la società e le parti terze (v. sopra). Per esempio, nell atto costitutivo si stabilisce l apporto di ogni socio in termini di capitale e di prestazione di lavoro, come e in che misura debbano essere ripartiti gli utili e le perdite e quali sono gli incarichi di ognuno. L atto costitutivo deve essere redatto in forma scritta. La costituzione di una società tramite accordo verbale è possibile soltanto nel caso della cosiddetta società semplice. Le società si distinguono fondamentalmente in società di persone e società di capitale e i principali elementi differenzianti sono in particolare la personalità giuridica e il grado di indipendenza del capitale sociale di ogni singolo socio.» esonero dall obbligo di tenere la normale documentazione contabile» nessuna dichiarazione di fallimento possibile in caso di insolvenza

4 4 Società di persone. Le società di persone si contraddistinguono fondamentalmente per gli aspetti seguenti: l assenza di un capitale minimo prescritto responsabilità illimitata e solidale dei soci per gli obblighi della società potere amministrativo e decisionale diretto dei soci» la cedibilità a terzi del ruolo dei soci (e dei relativi diritti e doveri) soltanto con il consenso di tutti i soci Le società di persone possono essere costituite come società semplice, società in nome collettivo (SNC) o società in accomandita semplice (SAS). Società semplice. La società semplice è la forma di costituzione storica della società di persone e le pertinenti disposizioni giuridiche del codice civile (per esempio in merito alla responsabilità, all amministrazione ecc.) si applicano anche alle SNC e alle SAS, fatte salve le specifiche eccezioni. L atto costitutivo non è vincolato a nessuna forma particolare, se non a quella prescritta in base ai beni conferiti. Salvo ove diversamente stabilito nell atto costitutivo, l amministrazione della società compete a ogni singolo socio indipendentemente dagli altri. Se l amministrazione viene invece esercitata insieme da più soci, per poter intraprendere azioni a nome della società serve il consenso di tutti i soci con potere d amministrazione. Gli utili e le perdite risultanti dall attività sociale vengono ripartiti proporzionalmente tra i soci. Una società semplice non può svolgere attività commerciali, il che spiega perché non è adatta neppure per attività imprenditoriali. Questa forma di società è tipica del settore agricolo e viene utilizzata, per esempio, anche per la costituzione di bande musicali. Per la costituzione, modifica e cancellazione, è sufficiente presentare domanda presso il registro delle imprese della Camera di Commercio. La costituzione e la continuazione della società non richiedono alcun capitale minimo. Quanto alla responsabilità, in questa forma di società occorre considerare che i creditori della società possono far valere i loro crediti e diritti non solo nei confronti del patrimonio sociale. In mancanza di accordi contrari, anche ogni socio che ha agito in nome e per conto della società è responsabile dei debiti della società, sia personalmente che come debitore solidale, con il proprio patrimonio privato. Ciò significa che ognuno dei soci interessati risponde dell importo totale di un debito della società, ma può rivalersi sugli altri soci (in solido) dopo aver estinto tutto il debito. Nel caso di debiti di una società semplice nei confronti di terzi, si ha però la garanzia che questi debbano essere liquidati in primo luogo attraverso il patrimonio sociale e che soltanto in seconda battuta ci si rivarrà sul patrimonio dei soci (indipendenza imperfetta del patrimonio sociale). Inoltre, l indipendenza del patrimonio sociale è garantita dal fatto che i creditori privati del singolo socio non possono rivendicare i loro crediti direttamente nei confronti del patrimonio sociale. I creditori del debitore interessato possono però rivalersi sugli utili sociali spettanti a quest ultimo oppure esigere il pagamento della quota sociale spettante al debitore.

5 5 Società in nome collettivo (SNC). Questa è la forma più frequente di società di persone, in quanto si presta anche all esercizio di un attività commerciale. Occorre comunque considerare che, se una società esercita un attività commerciale e non ha scelto nessun altra forma giuridica, questa deve essere necessariamente qualificata come SNC. La SNC è composta da due o più soci. Questa forma di società si contraddistingue soprattutto per il fatto che qui tutti i soci rispondono dei debiti della società in maniera illimitata e solidale con il loro patrimonio sociale e privato. Per quanto concerne le relazioni d affari con terzi, si consideri che non può essere ritenuto valido alcun accordo stipulato tra i soci per limitare la propria responsabilità nei confronti di creditori terzi. La garanzia sopra descritta della soddisfazione primaria dei crediti attraverso il patrimonio sociale si applica però anche alle SNC. Quanto al rapporto dei soci con i loro creditori privati, la SNC si differenzia dalla società semplice per il fatto che i creditori non possono esigere il pagamento della quota sociale del debitore. Il nome di una SNC deve essere formato dal nome di uno o più soci e dalla denominazione del rapporto tra i soci. La costituzione avviene presso uno studio notarile tramite contratto scritto ed è piuttosto semplice dal punto di vista formale. Non è previsto alcun capitale minimo. In assenza di accordi diversi nell atto costitutivo, a ogni singolo socio compete la gestione aziendale e la rappresentanza della società nei confronti di terzi. Una volta costituita la società presso uno studio notarile, i soci hanno 30 giorni di tempo per depositare l atto costitutivo per la registrazione presso l ufficio del registro delle imprese sotto la cui competenza ricade la sede della società. Un aspetto importante è la collaborazione tra i soci, in quanto i singoli soci devono collaborare nell impresa. Poiché il patrimonio sociale appartiene a tutti i soci insieme, questi dovrebbero prendere decisioni comuni sulle questioni fondamentali. I rischi e gli utili vengono ripartiti. Società in accomandita semplice (SAS). Questa forma di società viene scelta quando da un lato ci sono persone che dispongono di capitali da investire e dall altro ci sono persone dotate di spirito imprenditoriale ma prive dei mezzi necessari. Nella SAS vi sono quindi due tipologie di soci che si differenziano in termini di conferimenti, mansioni e responsabilità:» Soci accomandatari: rispondono dei debiti della società anche con il loro patrimonio privato complessivo, ma in compenso l amministrazione e la gestione aziendale della società sono di loro esclusiva competenza.» Soci accomandanti: rispondono esclusivamente con il loro apporto di capitale e sono delle specie di prestatori per i soci accomandatari, con ulteriori diritti come l ispezione dei libri, la partecipazione agli utili ecc. A norma di legge, il socio accomandante partecipa agli utili e alle perdite fondamentalmente nella misura della sua partecipazione al patrimonio. I soci accomandanti non possono intromettersi nell amministrazione della SAS, in quanto altrimenti perderebbero il vantaggio della responsabilità limitata (divenendo soci accomandatari). Nell atto costitutivo bisogna specificare chiaramente i soci accomandatari e accomandanti. Le formalità da espletare per la costituzione sono le stesse della SNC. La SNC e la SAS sono soggette alle norme della legge fallimentare: in caso di insolvenza della società, il tribunale competente può dichiararne il fallimento. Se invece uno dei soci diviene insolvente e il tribunale apre il fallimento nei suoi confronti come imprenditore, il rapporto tra i soci viene sciolto in relazione al socio che è andato in fallimento. In tal caso, i soci restanti devono ripristinare la maggioranza dei soci entro un termine previsto per legge. Ove ciò non sia possibile, la società deve essere sciolta e liquidata.

6 6 Società di capitale. A differenza delle società di persone, le società di capitale hanno una propria personalità giuridica, che è diversa dalla personalità giuridica dei soci. La società è quindi essa stessa portatrice di diritti e doveri ed è dotata di organi propri (assemblea generale, consiglio di amministrazione ed eventualmente consiglio di vigilanza). Le società di capitale si caratterizzano fondamentalmente per gli aspetti seguenti:» un capitale minimo obbligatorio» la responsabilità limitata dei singoli soci, che sono responsabili solo proporzionalmente al capitale apportato nella società o ai beni apportati (eccezione: i soci accomandatari nelle società in accomandita per azioni)» l attività amministrativa e la gestione aziendale sono separate dal ruolo dei soci nella misura in cui la proprietà come soci conferisce soltanto il potere di partecipare all elezione degli amministratori con il proprio voto» il ruolo di socio è liberamente cedibile La società di capitale è una forma giuridica che si presta soprattutto per le medie e grandi imprese. Esistono diverse forme possibili:» società a responsabilità limitata (SRL)» società per azioni (SPA)» società in accomandita per azioni (SAPA) Società a responsabilità limitata (SRL). La riforma del diritto societario ha rafforzato la SRL nella sua libertà organizzativa individuale, avvicinandola maggiormente alle società di persone. Nella SRL, i soci sono responsabili nei confronti dei creditori della società sostanzialmente solo con il loro apporto di capitale. Essa è particolarmente adatta alle associazioni di partner che collaborano all interno della società, ma che vogliono ridurre il rischio al solo apporto di capitale (senza responsabilità personale). Al fine di assicurare una certa tutela ai creditori, il legislatore esige un apporto minimo di capitale nell impresa. Il cosiddetto capitale iniziale di una SRL deve ammontare almeno a euro e all atto della costituzione almeno il 25% dei conferimenti deve essere versato in contanti. Il versamento può anche essere sostituito da una fideiussione bancaria o da una polizza assicurativa. Al posto del capitale liquido possono essere conferiti anche beni materiali o servizi corrispondenti, per i quali è richiesta la perizia giurata di un perito (iscritto all albo dei revisori dei conti oppure all albo speciale dell autorità di vigilanza finanziaria CONSOB) nonché la fornitura completa e immediata della copertura del capitale minimo. I servizi devono essere inoltre garantiti da una fideiussione bancaria o polizza assicurativa. Generalmente parlando, ogni bene patrimoniale che può essere valutato economicamente può essere conferito nella SRL. Per la costituzione serve un atto costitutivo che deve essere redatto presso un notaio rogante e registrato nel registro delle imprese. Lo stesso dicasi delle eventuali modifiche. La gestione aziendale può essere ceduta a un socio, a più soci o a una parte terza. Gli organi della SRL sono l assemblea dei soci, il consiglio di amministrazione o gli amministratori e il consiglio di vigilanza (obbligatorio soltanto sopra i euro di capitale sociale). La SRL deve tenere diversi libri, come per esempio il libro dei soci e il registro delle riunioni e delle delibere dell assemblea dei soci, del consiglio di amministrazione e del consiglio di vigilanza. Il consiglio di amministrazione o gli amministratori della SRL devono redigere ogni anno il bilancio annuale con il conto economico e una relazione di gestione e sottoporli all assemblea dei soci per l approvazione. Il bilancio annuale deve essere depositato presso il registro delle imprese. Qualora le società di capitale producano delle perdite, il legislatore ha previsto una riduzione di capitale e una copertura delle perdite tramite versamento da parte dei soci.

7 7 SRL unipersonale. Dal marzo 1993 la SRL può essere costituita anche sotto forma di SRL unipersonale oppure una SRL può essere trasformata in una SRL unipersonale, nel qual caso si avrà un unico socio. All atto della costituzione occorre conferire direttamente l intero capitale, mentre nel caso di conversione della SRL in una SRL unipersonale il capitale residuo deve essere conferito al capitale sociale entro 90 giorni dalla trasformazione. L indicazione della forma societaria nella corrispondenza deve contenere anche il riferimento specifico alla SRL unipersonale. Si applicano generalmente le stesse disposizioni valevoli per la SRL. La SRL unipersonale può eventualmente comportare una responsabilità illimitata per il socio, qualora in caso di insolvenza della società emerga che l intero capitale sociale non è stato conferito puntualmente oppure che i dati dei singoli soci non sono stati correttamente indicati. Società per azioni (SPA) e società in accomandita per azioni (SAPA). Poiché i fondatori di imprese scelgono la società per azioni (SPA) e la società in accomandita per azioni (SAPA) con minore frequenza rispetto alle altre forme societarie, queste due tipologie non vengono ulteriormente approfondite nel presente opuscolo. La spesa per la costituzione di queste forme societarie è considerevole e il capitale minimo per la costituzione di una SPA ammonta attualmente a euro. Cooperative. In Alto Adige si registra la presenza di un vivace sistema cooperativo. Il vantaggio di questo sistema è dato dalle diverse facilitazioni fiscali di cui le cooperative possono usufruire. Fondamentalmente le cooperative sono società con capitale variabile, fondate sul concetto di mutualità. Ciò significa che attraverso la cooperativa si persegue l obiettivo di offrire ai suoi soci beni, servizi od opportunità di lavoro a condizioni più vantaggiose di quelle generalmente offerte dal mercato. L ultima riforma del diritto societario ha però riservato le facilitazioni fiscali soltanto alle società a mutualità prevalente, vale a dire alle cooperative che a seconda della loro attività:» operano prevalentemente a favore dei soci» si avvalgono prevalentemente delle prestazioni di lavoro dei loro soci nello svolgimento della propria attività» si avvalgono prevalentemente della fornitura di beni o della prestazione di servizi da parte dei soci nello svolgimento della propria attività Sulla scorta della documentazione contabile, a fine anno deve inoltre essere prodotta tutta una serie di prove a dimostrazione del fatto che la società non è prevalentemente orientata al guadagno. La costituzione di una cooperativa avviene tramite atto pubblico che deve essere redatto da un notaio e depositato presso il registro delle imprese. La ragione sociale può essere scelta liberamente, ma deve necessariamente includere il termine cooperativa. Il requisito fondamentale per la registrazione come cooperativa è la presenza di almeno nove soci. In casi eccezionali è possibile costituire una cooperativa anche con tre soci. Il quadro giuridico vincolante per le cooperative è lo stesso applicabile alle società per azioni. Nel caso di una cooperativa con meno di 20 soci o i cui attivi iscritti in bilancio sono inferiori a euro, attraverso l atto costitutivo è possibile stabilire che in quanto compatibile le disposizioni di legge applicabili siano quelle riferite alle SRL. L atto costitutivo non deve indicare il capitale sociale, bensì la quota sottoscritta da ogni singolo socio e i conferimenti da questi effettuati. Occorre inoltre specificare le condizioni per l ammissione e l uscita dei soci, nonché le modalità di ripartizione degli utili e il sistema amministrativo. Non è previsto un conferimento minimo del 25% del capitale sociale sotto forma di apporto in contanti.

8 8 Schema delle forme giuridiche. Impresa individuale/impresa familiare Responsabilità Solitamente piena responsabilità (anche con il patrimonio privato) Spese di costituzione Per l iscrizione nel registro delle imprese sono previsti 23 euro di diritti per la presentazione in formato cartaceo e 18 euro per la presentazione in formato telematico. I costi annuali ammontano a 88 euro. L iscrizione all Agenzia delle Entrate, all INPS e all INAIL è esente da tasse. Diritto tributario IRPEF (tassazione progressiva), IRAP 2,98% (proporzionale con importi detraibili) Impresa familiare: la tassazione dell utile dichiarato ricade almeno per il 51% sugli imprenditori individuali. Sia gli imprenditori individuali che i familiari collaboratori devono attestare nella dichiarazione dei redditi di avere lavorato nell impresa in modo continuativo e prevalente nel periodo d imposta. Contabilità Contabilità in partita doppia o possibilità di contabilità semplificata nel caso di ricavi inferiori a ,14 euro per le imprese prevalentemente di servizi (anche artigianato) e inferiori a ,90 euro per tutte le altre imprese Formalità per la costituzione Comunicazione unica per» iscrizione al registro delle imprese» iscrizione all Agenzia delle Entrate» iscrizione all INPS» iscrizione all INAIL (ove sussista l obbligo di assicurazione) Ragione sociale Deve contenere il cognome dell imprenditore/imprenditrice oppure le iniziali del suo nome e cognome Esempio: Impianti di riscaldamento M. Rossi Vantaggi» Bassi costi di costituzione» Adatta alle piccole e medie imprese» Nessun capitale minimo» Elevata flessibilità» Possibilità di contabilità semplificata Svantaggi» Gli imprenditori individuali rispondono con il patrimonio privato» Le persone singole sono solo limitatamente meritevoli di credito» Le persone singole assumono da sole la responsabilità» Grande impiego lavorativo» Il destino dell impresa è strettamente legato alla salute degli imprenditori Impresa familiare:» I familiari collaboratori hanno diritto al mantenimento anche in caso di perdita» I familiari collaboratori hanno diritto di esprimere il proprio parere» In caso di cessione, scioglimento o uscita dall impresa, il familiare ha diritto alla plusvalenza» Il capofamiglia e/o il fondatore dell impresa è sottoposto in ogni caso, indipendentemente dall effettivo impiego lavorativo, alla tassazione almeno del 51 % degli utili

9 9 Società in nome collettivo (SNC) Responsabilità Piena responsabilità di tutti i soci (anche con il patrimonio privato) Spese di costituzione» Spese di costituzione (notaio/consulente economico) circa euro» Imposta annua della Camera di Commercio 200 euro Diritto tributario Tassazione per trasparenza IRPEF (tassazione progressiva), IRAP 2,98% (proporzionale con importi detraibili) Contabilità Contabilità in partita doppia o contabilità semplificata per ricavi inferiori a ,14 euro nel caso di imprese di servizi e inferiori a ,90 euro nel caso di imprese commerciali Formalità per la costituzione Atto costitutivo presso uno studio notarile; Comunicazione unica per» iscrizione al registro delle imprese» iscrizione all Agenzia delle Entrate (codice fiscale e partita IVA)» iscrizione all INPS» iscrizione all INAIL Ragione sociale La ragione sociale deve essere composta almeno dal nome di uno o più soci e recare anche l indicazione del rapporto associativo. Esempio: Autoexport di Mario Rossi SNC Vantaggi» Bassi costi di costituzione» Bassi costi di gestione e organizzazione» Adatta alle piccole e medie imprese» Nessun capitale minimo» Non serve alcun organo societario» Il bilancio non deve essere pubblicato» La responsabilità solidale aumenta il merito di credito Svantaggi» I soci sono responsabili illimitatamente e in solido» I singoli soci devono lavorare nell impresa e prendere insieme le decisioni» Le decisioni avventate di un socio potrebbero mettere a rischio l impresa e gli altri soci

10 10 Società in accomandita semplice (SAS) Responsabilità» I soci accomandatari sono pienamente responsabili (anche con il patrimonio privato)» I soci accomandanti rispondono soltanto con il loro apporto di capitale Spese di costituzione» Spese di costituzione (notaio/commercialista) circa euro» Imposta annua della Camera di Commercio 200 euro Diritto tributario Tassazione per trasparenza IRPEF (tassazione progressiva), IRAP 2,98% (proporzionale con importi detraibili) Contabilità Contabilità in partita doppia o contabilità semplificata per ricavi inferiori a ,14 euro nel caso di imprese di servizi e inferiori a ,90 euro nel caso di imprese commerciali Formalità per la costituzione Ragione sociale Atto costitutivo presso uno studio notarile; Comunicazione unica per» iscrizione al registro delle imprese» iscrizione all Agenzia delle Entrate (codice fiscale e partita IVA)» iscrizione all INPS» iscrizione all INAIL La ragione sociale deve essere composta dal nome di uno o più soci accomandatari e recare anche l indicazione del rapporto associativo. In nessun caso nella ragione sociale deve comparire il nome di un socio accomandante (fintantoché questi rimane socio). Esempio: Mario Rossi & Paolo Bianchi Mobili per ufficio SAS Vantaggi» Bassi costi di costituzione» Bassi costi di gestione e organizzazione» Adatta alle piccole e medie imprese» Nessun capitale minimo» Non serve alcun organo societario» La gestione compete soltanto ai soci accomandatari Svantaggi» Il socio accomandante non deve intromettersi nella gestione aziendale (altrimenti diverrà automaticamente socio accomandatario, perdendo così la limitazione di responsabilità)

11 11 Società a responsabilità limitata (SRL) Responsabilità I soci rispondono soltanto con il loro apporto di capitale Spese di costituzione» Spese di costituzione (notaio/consulente economico) circa euro» Imposta annua della Camera di Commercio 200 euro» Tassa di concessione annuale per la vidimazione dei libri sociali (a partire da 309,87 euro) Diritto tributario IRES 27,5 % (tassazione progressiva), IRAP 2,98% (proporzionale con importi detraibili). Per quanto riguarda l IRES, possibilità di tassazione per trasparenza come nel caso delle società di persone (obbligatoria per 3 anni). Contabilità Contabilità in partita doppia Formalità per la costituzione» Atto costitutivo sotto forma di atto pubblico presso uno studio notarile» Iscrizione al registro delle imprese» Il 25% del capitale sociale deve essere depositato presso un istituto di credito prima della costituzione (possibilità di sostituire il deposito con una polizza assicurativa o una fideiussione bancaria) Ragione sociale La ragione sociale può essere un nome di fantasia qualsiasi, ma deve necessariamente recare la dicitura SRL. Vantaggi» I soci rispondono soltanto con il loro capitale impiegato;» La gestione può essere affidata a un socio o a terzi» La SRL ha una propria personalità giuridica e può citare ed essere citata in giudizio con il proprio nome» Dato il capitale minimo di euro, è adatta anche per le piccole e medie imprese» Possibilità di applicare anche la tassazione per trasparenza delle società di persone Svantaggi» Costi di costituzione relativamente elevati e molte formalità da espletare per la costituzione» A partire da euro di capitale sociale o dal superamento di determinati limiti (personale, ricavi, attivi) sussiste l obbligo di nominare un consiglio di vigilanza» Obbligo di redigere il bilancio annuale con il conto economico e la relazione di gestione e di depositarli presso il registro delle imprese» Obbligo di tenere i libri, per esempio il libro dei soci La costituzione di imprese è fondamentalmente una procedura piuttosto semplice. Con la Comunicazione unica, dal luglio 2009 è stata introdotta una nuova procedura semplificata per la costituzione di imprese, grazie alla quale è sufficiente trasmettere una comunicazione unica in formato elettronico al registro delle imprese. Per compilare questa comunicazione servono però una casella di posta certificata elettronicamente e una firma digitale; la cosa più semplice è quindi rivolgersi a un consulente fiscale. Attraverso la rete informativa delle Camere di Commercio, i dati vengono trasmessi all Agenzia delle Entrate, all INPS e all INAIL per via telematica. In genere è sufficiente la ricevuta rilasciata dal registro delle imprese per iniziare immediatamente l attività imprenditoriale. Grazie alla semplificazione amministrativa, basta quindi trasmettere un unico modulo elettronico al registro delle imprese per soddisfare tutti gli adempimenti fiscali, previdenziali e assistenziali nei confronti degli organismi interessati all atto dell iscrizione, modifica e chiusura di un attività imprenditoriale. Testi tratti dalla pubblicazione Creazione d impresa - come mettersi in proprio (2007), a cura di Camera di Commercio di Bolzano, Tis, Provincia Autonoma di Bolzano ripartizioni 34 e 35.

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