REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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- Samuele Vitali
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1 TAR Liguria, Sez. II, 27/5/2004 n. 823 Il TAR Liguria rimette dinnanzi la Corte di Giustizia CE la questione relativa alla compatibilità con il diritto comunitario della disciplina nazionale transitoria di salvaguardia delle concessioni di servizi pubblici affidate senza gara. Nello stesso senso l'ordinanza del TAR Liguria del 27/5/2004 n Deve in primo luogo chiarirsi se l'interpretazione degli articoli del Trattato CE 12, 28, 43, 49 e 86 formulata dalla Corte di giustizia nella sentenza 7 dicembre 2000 C-324/98 in causa Teleaustria debba ritenersi operante e vincolante per il giudice nazionale anche nel caso in cui è assente un potenziale o attuale pericolo di discriminazione in base alla nazionalità. In secondo luogo, si dubita che il diritto comunitario ed in particolare gli artt.12, 28, 43, 49 e 86 del Trattato CE possano essere interpretatati nel senso di consentire agli Stati membri, nel momento in cui emanano una disciplina dell'affidamento della concessioni conforme alle norme del Trattato CE suddette (come interpretate dalla Corte di giustizia nella sentenza C-324/98 Teleaustria), la possibilità di introdurre norme transitorie di salvaguardia delle concessioni affidate senza gara antecedentemente all'emanazione delle norme stesse ma successivamente al formarsi dell'indirizzo interpretativo della Corte di Giustizia. In definitiva la Sezione propone la seguente questione interpretativa: se gli artt. 12, 28, 43, 49 e 86 del Trattato CE, come interpretati dalla Corte di Giustizia nella sentenza 7 dicembre 2000 C-324/98 Teleaustria, consentano agli Stati membri, nel momento in cui si conformano agli stessi, di introdurre discipline transitorie di salvaguardia delle concessioni di servizi pubblici già affidate senza gara e di quale durata. Deve, infine, sottoporsi alla Corte di giustizia la seguente questione pregiudiziale se l'art. 86 paragrafo 2 possa essere interpretato nel senso di consentire la deroga agli artt. 12, 28, 43 e 49 del trattato CE, (come interpretati dalla Corte di giustizia nella sentenza 7 dicembre 2000 C-324/98, relativamente all'obbligo di affidamento mediante gara delle concessioni di servizio pubblico), limitatamente all'affidamento di un servizio per un periodo transitorio di durata esattamente determinata e contenuta in limiti ragionevoli, nel caso in cui la situazione concreta sottoposta al vaglio del giudice remittente presenti peculiarità tali per cui l'espletamento della gara per l'affidamento della concessione di un servizio pubblico di interesse economico generale, quale il servizio idrico integrato, possa pregiudicare la tempestiva realizzazione, attivazione e gestione del servizio stesso. Materia: acqua / servizio idrico integrato REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria - Sezione Seconda nelle persone dei Signori: Raffaele PROSPERI Presidente f.f. Sergio FINA Consigliere Luca MORBELLI Referendario, relatore. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n.1035/2003 proposto da Acquedotto Nicolay s.p.a. in persona del legale rappresentante rappresentato e difeso, per delega a margine del ricorso dagli avv.ti proff. Piergiorgio Alberti ed Eugenio Picozza ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in Genova, via Corsica n.2;
2 contro - la Provincia di Genova, in persona del Presidente pro tempore rappresentata e difesa dagli avv.ti Roberto Giovanetti, Carlo Scaglia e Valentina Manzone ed elettivamente domiciliato presso gli uffici dell Avvocatura provinciale in Genova, Piazzale Mazzini n. 2; - l Autorità dell Ambito Territoriale Ottimale Genovese, in persona del legale rappresentante pro tempore; - la Regione Liguria in persona del Presidente pro tempore rappresentata e difesa dagli Avv.ti Michela Sommariva e Gigliola Benghi elettivamente domiciliata presso gli uffici dell Avvocatura Regionale in Genova, via Fieschi n. 15; - Il Comune di Genova in persona del Sindaco pro tempore rappresentato e difeso dagli Avv.ti Graziella De Nitto e Edda Odone, elettivamente domiciliato presso gli uffici della civica Avvocatura, in Genova via Garibaldi n. 9; - il Comune di Chiavari in persona del Sindaco pro tempore rappresentato e difeso dagli Avv. ti Carlo Raggi e Franco Rusca, elettivamente domiciliato presso lo studio degli stessi in Genova via Palestro n. 2/11; - Il Comune di Davagna in persona del Sindaco pro tempore rappresentato e difeso dall Avv. Roberto Damonte, elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Genova, via Corsica n. 10/4; - Il Comune di Mignanego in persona del Sindaco pro tempore rappresentato e difeso dall Avv. Roberto Damonte, elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Genova, via Corsica n. 10/4 ; - Il Comune di Carasco, in persona del Sindaco pro tempore rappresentato e difeso dall Avv. Daniele Granara, elettivamente domiciliato in Genova via Alle Porta d Archi n. 10 /27-28 ; - il Comune di Cogorno, in persona del Sindaco pro tempore rappresentato e difeso dall Avv. Daniele Granara, elettivamente domiciliato in Genova via Alla porta degli Archi n. 10/27 28; - il Comune di Arenzano, in persona del Sindaco pro tempore non costituito in giudizio; - il Comune di Avegno, in persona del Sindaco pro tempore non costituito in giudizio; - il Comune di Bargagli, in persona del Sindaco pro tempore rappresentato e difeso dall Avv.Roberto Damonte elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Genova, via Corsica n. 10/4 ; - il Comune di Bogliasco, in persona del Sindaco pro tempore non costituito in giudizio; - il Comune di Busalla, in persona del Sindaco pro tempore non costituito in giudizio; - il Comune di Camogli, in persona del Sindaco pro tempore non costituito in giudizio; - il Comune di Campo Ligure, in persona del Sindaco pro tempore non costituito in giudizio; - il Comune di Campomorone, in persona del Sindaco pro tempore non costituito in giudizio; - il Comune di Casella, in persona del Sindaco pro tempore non costituito in giudizio; - il Comune di Ceranesi, in persona del Sindaco pro tempore non costituito in giudizio; - il Comune di Cogoleto, in persona del Sindaco pro tempore non costituito in giudizio; - il Comune di Crocefieschi, in persona del Sindaco pro tempore non costituito in giudizio; - il Comune di Fascia, in persona del Sindaco pro tempore non costituito in giudizio; - il Comune di Fontanigorda, in persona del Sindaco pro tempore non costituito in giudizio; - il Comune di Gorreto, in persona del Sindaco pro tempore non costituito in giudizio, - il Comune di Isola del Cantone, in persona del Sindaco pro tempore non costituito in giudizio; - il Comune di Masone, in persona del Sindaco pro tempore non costituito in giudizio; - il Comune di Mele, in persona del Sindaco pro tempore non costituito in giudizio; - il Comune di Montebruno in persona del Sindaco pro tempore non costituito in giudizio; - il Comune di Montoggio, in persona del Sindaco pro tempore non costituito in giudizio; - il Comune di Pieve Ligure, in persona del Sindaco pro tempore non costituito in giudizio; - il Comune di Propata, in persona del Sindaco pro tempore non costituito in giudizio; - il Comune di Recco, in persona del Sindaco pro tempore non costituito in giudizio; - il Comune di Ronco Scrivia, in persona del Sindaco pro tempore non costituito in giudizio; - il Comune di Rondanina, in persona del Sindaco pro tempore non costituito in giudizio, - il Comune di Rossiglione, in persona del Sindaco pro tempore non costituito in giudizio, - il Comune di Rovegno, in persona del Sindaco pro tempore non costituito in giudizio;
3 - il Comune di Sant Olcese, in persona del Sindaco pro tempore non costituito in giudizio; - il Comune di Savignone, in persona del Sindaco pro tempore non costituito in giudizio; - il Comune di Serra Riccò, in persona del Sindaco pro tempore non costituito in giudizio; - il Comune di Sori, in persona del Sindaco pro tempore non costituito in giudizio; - il Comune di Tiglieto, in persona del Sindaco pro tempore non costituito in giudizio, - il Comune di Torriglia, in persona del Sindaco pro tempore non costituito in giudizio; - il Comune di Tribogna, in persona del Sindaco pro tempore non costituito in giudizio; - il Comune di Uscio, in persona del Sindaco pro tempore non costituito in giudizio; - il Comune di Valbrevenna, in persona del Sindaco pro tempore non costituito in giudizio, - il Comune di Vobbia, in persona del Sindaco pro tempore non costituito in giudizio - il Comune di Borzonasca, in persona del Sindaco pro tempore non costituito in giudizio, - il Comune di Casarza Ligure, in persona del Sindaco pro tempore non costituito in giudizio, - il Comune di Castiglione Chiavarese in persona del Sindaco pro tempore non costituito in giudizio, - il Comune di Cicagna, in persona del Sindaco pro tempore non costituito in giudizio; - il Comune di Coreglia Ligure, in persona del Sindaco pro tempore non costituito in giudizio; - il Comune di Favale di Malvaro, in persona del Sindaco pro tempore non costituito in giudizio; - il Comune di Lavagna, in persona del Sindaco pro tempore non costituito in giudizio; - il Comune di Leivi, in persona del Sindaco pro tempore non costituito in giudizio - il Comune di Lorsica, in persona del Sindaco pro tempore non costituito in giudizio; - il Comune di Lumarzo, in persona del Sindaco pro tempore non costituito in giudizio; - il Comune di Mezzanego, in persona del Sindaco pro tempore non costituito in giudizio; - il Comune di Moconesi, in persona del Sindaco pro tempore non costituito in giudizio; - il Comune di Moneglia, in persona del Sindaco pro tempore non costituito in giudizio; - il Comune di Né, in persona del Sindaco pro tempore non costituito in giudizio; - il Comune di Neirone, in persona del Sindaco pro tempore non costituito in giudizio; - il Comune di Orero, in persona del Sindaco pro tempore non costituito in giudizio; - il Comune di Portofino, in persona del Sindaco pro tempore non costituito in giudizio; - il Comune di Rapallo, in persona del Sindaco pro tempore non costituito in giudizio; - il Comune di Rezzoaglio, in persona del Sindaco pro tempore non costituito in giudizio; - il Comune di San Colombano Certenoli, in persona del Sindaco pro tempore non costituito in giudizio; - il Comune di S. Margherita Ligure, in persona del Sindaco pro tempore non costituito in giudizio; - il Comune di S. Stefano d Aveto, in persona del Sindaco pro tempore non costituito in giudizio; - il Comune di Sestri Levante, in persona del Sindaco pro tempore non costituito in giudizio; - il Comune di Zoagli, in persona del Sindaco pro tempore non costituito in giudizio, - resistenti - e nei confronti di - A.M.G.A. s.p.a. in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall Av. Prof. Lorenzo Acquarone e dagli avv.ti Daniela Anselmi e Giulio Bertone ed elettivamente domiciliata presso lo studio degli stessi, in Genova, Via Corsica n.21/20; - controinteressata ricorrente incidentale nonchè di - Genova Acque s.p.a. in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall Av. Prof. Lorenzo Acquarone e dagli avv.ti Daniela Anselmi e Giulio Bertone ed elettivamente domiciliata presso lo studio degli stessi, in Genova, Via Corsica n.21/20; - controinteressata - A.N.F.I.D.A. associazione Nazionale fra gli Industriali degli Acquedotti in persona del suo presidente pro tempore rappresentata e difesa dall Avv. Prof. Alberto Quaglia ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Genova via Roma 3
4 - interveniente ad adiuvandum - per l'annullamento previa sospensione dell'esecuzione, del provvedimento del direttore dell Area 08 Ambiente della Provincia di Genova 30/6/2003, n (prot. generale n /2003), con il quale è stata approvata la decisione n. 8/2003 della conferenza dell A.T.O. della provincia di Genova assunta nella seduta del 13/6/2003 avente ad oggetto Decisioni in ordine alla gestione transitoria del Servizio idrico integrato nell Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Genova ; - della suddetta decisione della Conferenza dell A.T.O. della Provincia di Genova 13/6/2003, n. 8; - di tutti gli atti presupposti, connessi conseguenti, ivi compresi: - tutti i verbali del Comitato Consultivo (in particolare 24/2, 10 e 22/4, 9 e 27/5, 4/6/2003) e delle relative decisioni adottate nelle predette sedute; tutti i verbali della Conferenza dei Sindaci dell A.T.O. (in particolare, 16/10/2002, 13/5, 11 e 13/6/2003); il Regolamento di funzionamento dell Autorità dell Ambito Territoriale Ottimale Genovese, adottato nella seduta della Conferenza dei Sindaci del 16/10/2002 (e approvato con deliberazione C.P. 18/12/2002), nei limiti di quanto specificato nel ricorso; il provvedimento del direttore dell Area 08 Ambiente della Provincia di Genova 2/7/2003, n (prot. generale n /2003), con il quale è stata approvata la decisione n. 7/2003 della Conferenza dell A.T.O. della Provincia di Genova assunta nella seduta del 13/6/2003 avente ad oggetto Approvazione del programma Stralcio d interventi urgenti in materia di fognatura, collettamento e depurazione nella Provincia di Genova e successive modifiche e integrazioni, nonché dello Schema di Piano D Ambito preliminare e nel connesso Programma degli interventi di cui alla l. 36/94 ; la suddetta decisione della Conferenza dell A.T.O. della Provincia di Genova 13/6/2003, n. 7; la deliberazione della giunta Regionale della Liguria 11/6/1998 n. 1736, recante l approvazione dello schema della convenzione di cooperazione tra gli enti locali, nei limiti di quanto specificato nel presente ricorso; la deliberazione del Consiglio Provinciale di Genova 20/4/1999, n. 19, con la quale è stato promosso l accordo di programma per l organizzazione del servizio idrico intergrato nell A.T.O. genovese e del Decreto del presidente della Provincia di Genova 27/8/2001, n. 152, recante l approvazione del suddetto accordo, nonché della allegata convenzione di cooperazione regolante i rapporti tra gli enti locali dell A.T.O. genovese, nei limiti di quanto specificato nel presente ricorso ; del provvedimento del direttore dell Area 08 Ambiente della Provincia di Genova 24/12/2003, n (prot. generale n /2003) con il quale è stata approvata la decisone n. 16/2003 della Conferenza dell A.T.O. della Provincia di Genova assunta nella seduta del 22/12/2003 avente ad oggetto decisioni in ordine alla gestione transitoria del Servizio idrico integrato nell Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Genova approvazione della Convenzione con il Gestore d Ambito ; della suddetta decisione della Conferenza dell A.T.O. 22/12/2003, n. 16 e dello schema della convenzione regolante i rapporti fra l Autorità d Ambito e il gestore del servizio idrico integrato, con i relativi allegati di cui all art. 36 della convenzione medesima (ad oggi non ancora conosciuti dalla ricorrente ): disciplinare tecnico, carta del servizio idrico integrato, mappa del perimetro di concessione ed elenco delle opere affidate, elenco dei beni affidati in concessione, elenco del personale reso disponibile dagli attuali gestori, piano tecnico economico finanziario e programma degli interventi, modello gestionale e organizzativo, regolamento del servizio, manuale di sicurezza del gestore e manuale della qualità del gestore; del provvedimento del direttore dell Area 08 Ambiente della Provincia di Genova 7/1/2004, prot. generale n. 801/2004 con il quale è stata approvata la decisione n. 17/2003 della Conferenza dell A.T.O, della Provincia di Genova assunta nella seduta del 22/12/2003 avente ad oggetto Adozione dei provvedimenti di autorizzazione e del contratto di servizio con i soggetti proprietari di reti, impianti ed altre dotazioni patrimoniali ai sensi dell art. 35, comma 1, punto 14, l. 448/2001 ; della suddetta decisione della conferenza dell A.T.O. 22/12/2003, n. 17 e dello schema di contratto di servizio con i relativi allegati di cui all art. 29 (ad oggi non ancora conosciuti dalla ricorrente): disciplinare tecnico, carta del servizio, planimetria dello sviluppo delle reti, elenco beni di proprietà, programma degli interventi, modello gestionale e organizzativo, regolamento del servizio, manuale di sicurezza della società e manuale della qualità della società; di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti, ivi compresi: - i verbali del Comitato Consultivo 24/7, 11 e 28/11, 1, 10, 15/12/2003 e le relative decisioni adottate nelle predette sedute; - i
5 verbali della Conferenza dei Sindaci dell A.T.O. e, in particolare, quelli del 28/7 e del 22/12/2003; il provvedimento del direttore dell Area 08 Ambente della Provincia di Genova 28/8/2003, n (prot. n /2003) e la decisione della Conferenza dell A.T.O. 28/7/2003, n. 10; il regolamento di funzionamento dell Autorità dell Ambito Territoriale Ottimale Genovese, adottato nella seduta della Conferenza dei Sindaci del 16/10/2002 (e approvato con deliberazione C.P. 18/12/2002) nei limiti di quanto specificato nel ricorso; nonché per la declaratoria di nullità della convenzione eventualmente stipulata tra l A.A.T.O. e A.M.G.A. s.p.a. per la gestione del servizio idrico integrato. Visto il ricorso con i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio delle amministrazioni resistenti; Visto il ricorso incidentale proposto dalla controinteressata A.M.G.A. s.p.a.; Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese; Visti gli atti tutti della causa; Uditi alla pubblica udienza del 22 aprile 2004, relatore il Referendario Luca Morbelli, l'avv. prof. P. Alberti e l Avv. A. Mozzati in sostituzione dell avv. prof. E. Picozza per la ricorrente, l'avv. M. Sommariva per la Regione Liguria, l avv. R. Giovanetti per la Provincia di Genova, l avv. E. Odone per il Comune di Genova, l avv. F. Rusca per il Comune di Chiavari, l avv. R. Damonte per i Comuni di Bargagli, Lavagna e Mignanego, l avv. D. Granara per i Comuni di Carasco e Cogorno, Gli avv.ti prof. L. Acquarone, D. Anselmi e G. Bertone per A.M.G.A. spa e GENOVA ACQUE spa. Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue: ESPOSIZIONE DEL FATTO Con ricorso, notificato in data 1 agosto 2003 alla provincia di Genova, all Autorità dell Ambito territoriale ottimale genovese, all AMGA s.p.a., e Genova Acque s.p.a., al Comune di Genova ed alla Regione Liguria e in data 4 agosto 2003 al Comune di Casella, e depositato nella segreteria del TAR Liguria il successivo 8 agosto 2003, l Acquedotto Nicolay s.p.a. ha impugnato, chiedendone l annullamento i seguenti provvedimenti: - provvedimento del direttore dell Area 08 Ambiente della Provincia di Genova 3076/2003, n (prot. generale n /2003), con il quale stata approvata la decisione n. 8/2003 della conferenza dell A.T.O. della provincia di Genova assunta nella seduta del 13/6/2003 avente ad oggetto Decisioni in ordine alla gestione transitoria del Servizio idrico integrato nell Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Genova ; - decisione della Conferenza dell A.T.O. della Provincia di Genova 13/6/2003, n. 8; - di tutti gli atti presupposti, connessi conseguenti, ivi compresi: a) tutti i verbali del Comitato Consultivo (in particolare 24/2, 10 e 22/4, 9 e 27/5, 4/6/2003) e delle relative decisioni adottate nelle predette sedute; b) tutti i verbali della Conferenza dei Sindaci dell A.T.O. (in particolare, 16/10/2002, 13/5, 11 e 13/6/2003); c) il Regolamento di funzionamento dell Autorità dell Ambito Territoriale Ottimale Genovese, adottato nella seduta della Conferenza dei Sindaci del 16/10/2002 (e approvato con deliberazione C.P. 18/12/2002), nei limiti di quanto specificato nel ricorso; d) il provvedimento del direttore dell Area 08 Ambiente della Provincia di Genova 2/7/2003, n (prot. generale n /2003), con il quale è stata approvata la decisione n. 7/2003 della Conferenza dell A.T.O. della Provincia di Genova assunta nella seduta del 13/6/2003 avente ad oggetto Approvazione del programma Stralcio d interventi urgenti in materia di fognatura, collettamento e depurazione nella Provincia di Genova e successive modifiche e integrazioni, nonché dello Schema di Piano D Ambito preliminare e nel connesso Programma degli interventi di cui alla l. 36/94 ; e) la decisione della Conferenza dell A.T.O. della Provincia di Genova 13/6/2003, n. 7;
6 f) la deliberazione della giunta Regionale della Liguria 11/6/1998 n. 1736, recante l approvazione dello schema della convenzione di cooperazione tra gli enti locali, nei limiti di quanto specificato nel presente ricorso; g) la deliberazione del Consiglio Provinciale di Genova 20/4/1999, n. 19, con la quale è stato promosso l accordo di programma per l organizzazione del servizio idrico intergrato nell A.T.O. genovese e del Decreto del presidente della Provincia di Genova 27/8/2001, n. 152, recante l approvazione del suddetto accordo, nonché della allegata convenzione di cooperazione regolante i rapporti tra gli enti locali dell A.T.O. genovese, nei limiti di quanto specificato nel presente ricorso. Avverso i provvedimenti impugnati il ricorrente deduce i seguenti motivi: 1) violazione art. 35, legge n.448/2001, violazione legge n. 36/1994, violazione art. 3 legge n. 241/1990, difetto di istruttoria e di motivazione illogicità, in quanto le norme rubricate vieterebbero l affidamento diretto in assenza di gara ad un gestore che avesse nella sua compagine sociale soggetti diversi dagli enti locali facenti parte dell A.T.O.; 2) violazione art. 35 legge n. 448/2001, violazione artt. 9,10 e 11 legge n. 36/1994, violazione art. 3, legge n. 241/1990, violazione d.m. 22/11/2001, difetto di istruttoria e di motivazione, illogicità, in quanto, sotto un primo profilo, A.M.G.A. s.p.a. sarebbe partecipata, attraverso A.C.E.A. s.p.a., che detiene il 3,4480 % del capitale sociale, dal Comune di Roma che è estraneo all A.T.O. genovese, ed in quanto, sotto altro profilo, A.M.G.A. s.p.a., avendo trasferito a Genova Acque s.p.a. il ramo d azienda relativo al settore idrico, non sarebbe in grado di gestire il servizio, ovvero dovrebbe farlo subaffidandolo alla stessa società, Genova Acque s.p.a., partecipata da un socio privato non individuato ad esito di una procedura ad evidenza pubblica in violazione del disposto dell art. 35 l. 448/2001; 3) violazione artt. 3, 97 e 117 Cost., violazione art. 35 legge n. 448/2001, violazione artt. 9, 10, 11 e ss., legge n. 36/1994, violazione art. 3 legge n. 241/1990, difetto di istruttoria e di motivazione, illogicità, ingiustizia grave e manifesta, sviamento di potere, in quanto, consentendo l art. 35 legge 448/2001 citato, l affidamento diretto entro diciotto mesi dall entrata in vigore della legge stessa, e postulando l affidamento almeno la stipulazione di un contratto di servizio ovvero di una convenzione, la semplice deliberazione di affidamento non sarebbe sufficiente a rispettare il termine di operatività della norma transitoria; 4) violazione dell art. 35, legge n. 448/2001, violazione artt. 9, 10 e 11, legge n. 36/1994, violazione art. 3 legge n. 241/190, difetto di istruttoria e di motivazione, illogicità, sviamento di potere, in quanto né la decisione n. 8/2003 della Conferenza dell A.T.O. né il provvedimento dirigenziale di approvazione della stessa stabiliscono la durata dell affidamento della gestione del servizio idrico integrato ad A.M.G.A. s.p.a.; 5) violazione art. 97 Cost., violazione art. 3 legge n. 70/1975, violazione artt. 8 e 9, legge n. 36/1994, violazione art. 42, d. lgs. 1878/2000 n. 267, nullità ed inefficacia del provvedimento di affidamento del servizio idrico integrato in relazione ai poteri di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ex art. 33, d lgs. n. 80/1998, in subordine incompetenza assoluta, straripamento di potere, sviamento, in quanto la conferenza degli enti rappresentati nell A.T.O. avrebbe dovuto, prima di affidare la gestione del servizio, acquisire le deliberazioni dei Consigli comunali dei comuni partecipanti; 6) violazione art. 42, d.lgs. 18/8/2000, n. 267, violazione artt. 9 e ss., legge n , violazione art. 3, legge n. 241/1990, incompetenza, difetto di istruttoria e di motivazione, illogicità, in quanto la convenzione di cooperazione, allegata all accordo di programma stipulato tra la Provincia di Genova e i Comuni dell A.T.O. non prevederebbe tra le forme di gestione del servizio idrico integrato l affidamento diretto dello stesso a società di capitali partecipata unicamente da enti locali; 7) violazione art. 42, d.lgs. n. 267/2000, violazione art. 3, legge n. 241/1990, incompetenza, difetto di istruttoria e di motivazione, illogicità, ingiustizia grave e manifesta, in quanto il provvedimento del Dirigente del Settore Ambiente della Provincia di Genova, con cui è stata approvata la decisione n. 8/2003 di affidamento del servizio idrico integrato, sarebbe di competenza del Consiglio provinciale; 8) violazione art. 35, legge n. 448/2001, violazione legge n. 109/1994 e d.p.r. n. 554/1999, violazione artt. 9 e ss., legge n. 36/1994, violazione artt. 33, 34, 35 e 36, legge regionale n. 43/1995, violazione art. 3 legge n. 241/1990, difetto di istruttoria e di motivazione, illogicità, ingiustizia grave e manifesta,
7 sviamento di potere, in quanto la decisione della Conferenza dell A.T.O. oltre ad affidare la gestione transitoria del servizio idrico integrato ha disposto, in violazione delle norme rubricate, la realizzazione di un programma di lavori, peraltro, sulla base del programma regionale di risanamento delle acque approvato dalla Giunta Regionale nel lontano 1991; 9) violazione artt. 35, legge n , violazione legge n. 109/1994, d.p.r. n. 554/1999 e d.p.r. n. 34/2000, violazione artt. 9 e ss., legge n. 36/1994, difetto di istruttoria e di motivazione, illogicità, ingiustizia grave e manifesta, in quanto A.M.G.A. s.p.a. non sarebbe qualificata per la realizzazione del programma di lavori né potrebbe affidarne la realizzazione ad altri soggetti, ostandovi il disposto di cui all art 19, comma 3, legge n. 109/1994; 10) violazione art. 35, legge n. 448/2001, violazione artt. 9 e ss, legge n. 36/1994, violazione art. 3 legge n. 241/1990, difetto di istruttoria e di motivazione, illogicità, ingiustizia grave e manifesta, in quanto non sarebbero state sufficientemente evidenziate le ragioni per le quali sarebbe stato prescelto l affidamento diretto del servizio idrico integrato in luogo della procedura ad evidenza pubblica; 11) violazione art. 35, legge n. 448/2001, violazione artt. 9 e ss., legge n. 36/1994, violazione artt. 3, 7 e ss., legge n. 241/1990, difetto di istruttoria e di motivazione, illogicità, ingiustizia grave e manifesta, in quanto la salvaguardia delle esistenti gestioni dei servizi idrici, che continuerebbe anche una volta terminato il periodo transitorio, non costituirebbe ragione sufficiente e giustificare la preferenza dell affidamento diretto rispetto alla gara; 12) violazione art. 35, legge n. 448/2001, violazione artt. 9 e ss., legge n. 36/1994, violazione artt. 3, 7 e ss., legge n. 241/1990, difetto di istruttoria e di motivazione, illogicità, ingiustizia grave e manifesta, in quanto la decisione della Conferenza dell A.T.O. n. 8/2003, imporrebbe, al fine di coordinare le gestioni salvaguardate con quella del gestore unico, la costituzione di associazioni temporanee d impresa in cui A.M.G.A. s.p.a. rivestirebbe il ruolo di mandataria, configurando in questo modo una sorta di associazione temporanea d imprese a partecipazione obbligatoria non prevista dall ordinamento; 13) violazione art. 35, legge n. 448/2001, violazione artt. 9 e ss., legge n. 36/1994, violazione art. 3, legge n. 241/1990, violazione D.p.c.m. 19/4/1999, difetto di istruttoria e di motivazione, illogicità, ingiustizia grave e manifesta, in quanto, preliminarmente all affidamento del servizio, non sarebbe stata approvata la carta del servizio idrico ma solo uno schema di massima; 14) violazione art. 35, legge n. 448/2001, violazione artt. 9 e ss., legge n. 36/1994, violazione art. 3, legge n. 241/1990, difetto di istruttoria e di motivazione, illogicità, ingiustizia grave e manifesta, in quanto la decisione della Conferenza dell A.T.O. n. 8/2003, pur avendo espresso parere favorevole all autorizzazione richiesta dalla ricorrente alla gestione del servizio mediante le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali di proprietà, ha subordinato tale autorizzazione alla preventiva definizione dei rapporti con A.M.G.A. s.p.a.; 15) violazione art. 78, d.lgs. n. 267/2000, violazione artt. 11 e 19, regolamento di funzionamento dell A.A.T.O. Genovese, violazione art. 42, regolamento del Consiglio Provinciale di Genova, violazione art. 3, legge n. 241/1990, difetto di istruttoria e di motivazione, in quanto alle sedute del Comitato Consultivo e della Conferenza dell A.T.O. avrebbe partecipato il sig. Valter Seggi che verserebbe in palese stato di incompatibilità in quanto consigliere d amministrazione e dipendente di A.M.G.A s.p.a.; 16) violazione art. 38, d.lgs. n. 267/2000, violazione artt. 8 e 9, regolamento di funzionamento dell A.A.T.O. genovese, violazione art. 54, regolamento Consiglio provinciale di Genova, violazione art. 3 legge n. 241/1990, eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, in quanto tutti i verbali della Conferenza dell A.T.O. non contengono l indicazione nominativa delle persone intervenute in nome e per conto degli enti locali partecipanti al medesimo A.T.O.; 17) violazione artt. 43, 49, 86 e 87, Trattato C.E., violazione artt. 3, 41, 97 e 117 Cost., violazione art. 35, legge n. 448/2001, violazione artt. 9 e ss. Legge n. 36/1994, violazione art. 3, legge n. 241/1990, difetto di istruttoria e di motivazione, illogicità, ingiustizia grave e manifesta, in quanto la possibilità di affidare direttamente la gestione di un servizio pubblico in assenza di gara contrasterebbe con la normativa comunitaria indicata in rubrica.
8 In data 9 agosto 2003 si costituivano in giudizio A.M.G.A. s.p.a. e Genova Acque s.p.a depositando memoria di costituzione e documenti. In data 14 novembre 2003 si costituiva in giudizio l Amministrazione provinciale di Genova, depositando documenti. In data 21 novembre 2003 si costituiva in giudizio il Comune di Davagna, depositando documenti. In data 28 novembre 2003 si costituiva in giudizio il Comune di Genova, depositando documenti. Con istanza depositata in data 2 dicembre 2003 la ricorrente formulava istanza cautelare di sospensione dell efficacia dei provvedimenti impugnati. In data 16 dicembre 2003 si costituiva in giudizio il Comune di Chiavari, depositando documenti. Alla camera di consiglio del 17 dicembre 2003, su istanza della ricorrente, che chiedeva la sollecita fissazione del merito, rinunciando all istanza cautelare, veniva fissata l udienza pubblica del 26 febbraio In data 21 gennaio 2004 si costituiva in giudizio il Comune di Mignanego, depositando documenti. Con atto depositato il successivo 3 febbraio 2004, unitamente a documenti interveniva in giudizio ad adiuvandum l Associazione A.N.F.I.D.A. Con successivo atto notificato in data 2 3 febbraio 2004 la ricorrente impugnava con motivi aggiunti gli atti conseguenti a quelli già impugnati ed in particolare: - provvedimento del direttore dell Area 08 Ambiente della Provincia di Genova 24/12/2003, n (prot. generale n /2003) con il quale è stata approvata la decisone n. 16/2003 della Conferenza dell A.T.O. della Provincia di Genova assunta nella seduta del 22/12/2003 ; - decisione della Conferenza dell A.T.O. 22/12/2003, n. 16 e schema della convenzione regolante i rapporti fra l Autorità d Ambito e il gestore del servizio idrico integrato, con i relativi allegati; - provvedimento del direttore dell Area 08 Ambiente della Provincia di Genova 7/1/2004, prot. generale n. 801/2004 con il quale è stata approvata la decisione n. 17/2003 della Conferenza dell A.T.O, della Provincia di Genova assunta nella seduta del 22/12/2003 ; - decisione della conferenza dell A.T.O. 22/12/2003, n. 17 e schema di contratto di servizio con i relativi allegati; - tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti, chiedendo l annullamento degli stessi ed instando per la declaratoria di nullità della convenzione eventualmente stipulata tra l A.A.T.O. e A.M.G.A. s.p.a. per la gestione del servizio idrico integrato. Avverso tali ultimi provvedimenti la ricorrente deduce i seguenti motivi aggiunti: 18) invalidità derivata per effetto dei vizi già dedotti che inficiano i provvedimenti presupposti impugnati con ricorso principale; (Avverso la decisione della Conferenza dell A.T.O. 22/12/2003 n. 16) 19) violazione art. 35, legge n. 448/2001, violazione art. 113 T.U. n. 267/2000, violazione art. 14, d.l. n. 269/2003, violazione art. 4, legge n. 350/2003, violazione legge n. 36/1994, violazione art. 3 legge n , difetto di istruttoria e di motivazione, illogicità, in quanto l affidamento non si sarebbe perfezionato nell ambito temporale di vigenza della norma transitoria di cui all art. 35, comma 5, l. 448/2001 non essendo stato stipulato il relativo contratto di servizio; 20) violazione art. 35 legge n. 448/2001, violazione art. 113, d.lgs. n. 267/2000, violazione art. 14, d.l. n. 269/2003, violazione legge n. 36/1994, violazione art. 3, legge n. 241/1990, difetto di istruttoria e di motivazione, illogicità, in quanto, non essendosi perfezionato l affidamento nella vigenza temporale dell art. 35, comma 5 l. 448/2001, la successiva conferma dell affidamento sarebbe avvenuta sulla base di un norma non più vigente, senza che, peraltro, l affidamento de quo possa essere ricondotto alla disciplina di cui all art. 14 del d.l. n. 269/2003; 21) violazione art. 35, legge n. 448/2001, violazione art. 113, T.U. n. 267/2000, violazione artt. 9, 10 e 11, legge n. 36/1994, violazione art. 3, legge n. 241/1990, violazione d.m. 22/11/2001, difetto di istruttoria e di motivazione, illogicità, in quanto la gestione del servizio da parte di A.M.G.A. s.p.a. avverrebbe attraverso la controllata Genova Acque s.p.a. che risulterebbe il reale destinatario dell affidamento;
9 22) violazione art. 3, legge n. 241/1990, violazione art. 11 legge n. 36/1994, violazione art.113 T.U. n. 267/2000, difetto di istruttoria, sviamento di potere, illogicità, contraddittorietà, in quanto non sarebbero stati determinati gli elementi essenziali, quali l inventario dei beni, il canone, la tariffa, del rapporto tra A.A.T.O. e A.M.G.A. s.p.a.; 23) violazione art. 35, legge n. 448/2001, violazione art. 113 d.lgs. n. 267/2000, violazione artt. 9, 10 e 11, legge n. 36/1994, violazione art. 3, legge n. 241/1990, difetto di istruttoria e di motivazione illogicità, sviamento di potere, in quanto le motivazioni che sorreggono la decisone di affidare direttamente il servizio, ed in particolare quella relativa ad una presunta impossibilità di indire una gara pubblica, non sarebbero sussistenti; 24) violazione art. 35, legge n. 448/2001, violazione artt. 9, 10 e 11, legge n. 36/1994, violazione art. 3 legge 241/1990, difetto di istruttoria e di motivazione, illogicità, sviamento di potere, in quanto il provvedimento che ha fissato in 5 anni il periodo di affidamento transitorio della gestione appare del tutto arbitrario, essendo venuta meno la norma che stabiliva tale limite di durata degli affidamenti transitori; 25) violazione artt. 35, legge n. 448/2001, violazione legge n. 109/1994 e d.p.r. n. 554/1999, violazione artt. 9 e ss., legge n. 36/1994, violazione artt. 33, 34, 35 e 36 legge regionale n. 43/1995, violazione art. 3, legge n. 241/1990, difetto di istruttoria e di motivazione, illogicità, ingiustizia grave e manifesta, in quanto gli atti impugnati hanno disposto l affidamento diretto non solo del servizio ma anche della realizzazione di un notevole programma di lavori, per l affidamento dei quali, invece, sarebbe stato necessario l espletamento di una gara; 26) violazione art. 35, legge n. 448/2001, violazione legge n. 109/1994, d.p.r. n. 554/1999 e d.p.r. n , violazione artt. 9 e s. legge n. 36/1994, difetto di istruttoria e di motivazione, illogicità, ingiustizia grave e manifesta, in quanto l affidamento ad A.M.G.A. s.p.a. non solo del servizio ma anche di un consistente programma di lavori sarebbe vietato, da un lato, dall art. 19, comma 3, l. 109/1994, che vieta l affidamento delle funzioni e delle attività delle stazioni appaltanti, e dall altro dalla mancanza, in capo ad A.M.G.A. s.p.a., della qualificazione per la realizzazione dei lavori. Sotto altro profilo A.M.G.A. s.p.a. non potrebbe essere affidataria neppure delle attività di progettazione dei lavori stessi; 27) violazione art. 35, legge n. 448/2001, violazione artt. 9 e ss., legge n. 36/1994, violazione artt. 3, 7 e ss., legge n. 241/1990, difetto di istruttoria e di motivazione, illogicità, ingiustizia grave e manifesta, in quanto la decisione avrebbe confermato la precedente di procedere al coordinamento tra il gestore unico e i gestori salvaguardati mediante la creazione di una associazione temporanea d imprese che, tuttavia, verrebbe a configurarsi come obbligatoria; 28) violazione art. 42, T.U. n. 267/2000, violazione art. 9, convenzione di cooperazione tra gli enti locali, violazione artt 33, 34, 35 e 36 legge regionale n. 43/1995, violazione art. 3, legge n. 241/1990, incompetenza, eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, in quanto la convenzione tra A.A.T.O. e A.M.G.A. è stata adottata senza essere stata sottoposta all esame e all approvazione dei Consigli Comunali dei singoli comuni facenti parte dell A.T.O.; 29) violazione art. 43 Cost., violazione art. 112, T.U. n. 267/2000, violazione art. 35, legge n. 448/2001, violazione artt.9 e ss., legge n , violazione artt. 3, 7 e ss. Legge n. 241/1990, difetto di istruttoria e di motivazione, illogicità, ingiustizia grave e manifesta, in quanto la gestione del servizio idrico integrato verrebbe affidata in via esclusiva ad A.M.G.A. con l istituzione di una sorta di privativa, sotto altro profilo la dotazione organica di personale del gestore verrebbe realizzata, distaccando presso A.M.G.A. s.p.a. il personale degli enti locali già adibito alla conduzione delle reti, infine non sarebbe stata determinata la tariffa da applicare agli utenti; 30) violazione art. 38 T.U. n. 267/2000, violazione att. 8 e 9 regolamento di funzionamento dell A.A.T.O. genovese, violazione art. 54, regolamento Consiglio Provinciale di Genova, violazione art. 3, legge n. 241/1990, eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, in quanto il verbale della Conferenza dell A.T.O. della seduta del 22/12/2003 non contiene l indicazione nominativa delle persone intervenute in nome e per conto degli enti locali che ne fanno parte;
10 (Avverso il provvedimento del direttore dell Area 08 Ambiente della provincia di Genova 24712/2003, n. 7665) 31) invalidità derivata per effetto dei vizi che inficiano la decisione n. 16/2003 della Conferenza dell A.T.O. 32) violazione art 42, T.U. n. 267/2000, violazione art. 3, legge n. 241/1990, violazione artt. 33, 34, 35 e 36, legge regionale n , incompetenza, difetto di istruttoria e di motivazione, illogicità, ingiustizia grave e manifesta, in quanto il provvedimento dirigenziale di approvazione della decisione n. 16/2003 sarebbe di competenza del Consiglio Provinciale; (Avverso la decisione della Conferenza dell A.T.O. 22/12/2003 n.17) 33) violazione art. 35, legge n. 448/2001, violazione art. 113, T.U. n. 267/2000, violazione artt. 9 e ss., legge n. 36/1994, violazione artt. 3 e ss., legge n , difetto di istruttoria e di motivazione, illogicità, ingiustizia grave e manifesta, in quanto l A.T.O. avrebbe imposto alla ricorrente una convenzione che limiterebbe notevolmente la libertà d impresa della ricorrente, esulando dallo schema dell autorizzazione per configurare nei fatti una vera e propria concessione; 34) violazione art 42, d. lgs. N. 267/200, violazione art. 9, convenzione cooperazione tra gli enti locali, violazione art. 3, legge n , eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione,in quanto il contratto di servizio adottato con decisione n. 17/2003 dalla Conferenza dell A.T.O. non è stato sottoposto all esame e all approvazione degli organi rappresentativi dei singoli comuni; 35) violazione art. 38, d.lgs. n. 267/2000, violazione artt. 8 e 9, Regolamento di funzionamento dell A.A.T.O. genovese, violazione art. 54, Regolamento Consiglio provinciale di Genova, violazione art. 3, legge n , eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, in quanto il verbale della conferenza dell A.T.O. del 22/12/2003 non contiene l indicazione nominativa delle persone intervenute in nome e per conto degli enti locali facenti perte dell A.T.O.; (Avverso il provvedimento del direttore dell Area 08 Ambiente della provincia di Genova 7/1/2004, prot. generale n. 801/2004) 36) invalidità derivata per effetto dei vizi che inficiano la decisione n. 17/2003 della Conferenza dell A.T.O.; 37) violazione art. 42, d.lgs. n. 267/2000, violazione art.3 legge n. 241/1990, incompetenza, difetto di istruttoria edi motivazione, illogicità, ingiustizia grave e manifesta, in quanto l adozione del provvedimento è di competenza del consiglio provinciale e non del dirigente. Con ricorso notificato in data 12 febbraio 2004 e depositato in data 17 febbraio 2004 la controinteressata A.M.G:A. s.p.a. proponeva ricorso incidentale. In data 20 febbraio 2004 si costituivano in giudizio la Regione Liguria, il Comune di Cogorno ed il Comune di Carasco. Con atto notificato in data 15 marzo 2004 e depositato il successivo 18 marzo 2004 la controinteressata A.M.G.A. s.p.a. formulava motivi aggiunti all impugnazione incidentale dalla stessa proposta. All udienza pubblica del 22 aprile 2004 il ricorso è passato in decisione. MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso in esame è rivolto avverso una serie di provvedimenti mediante i quali è stato disposto, ai sensi dell art. 35, comma 5, l. 448/2001, l affidamento diretto della gestione transitoria del servizio idrico integrato nell Ambito territoriale ottimale genovese alla società A.M.G.A. s.p.a.. La vicenda si può sintetizzare come segue: 1) con decisione n. 8/2003 della conferenza dell A.T.O. della Provincia di Genova, assunta nella seduta del 13/6/2003, si è provveduto all affidamento diretto, senza gara, ai sensi dell art. 35, comma 5, l. 448/2001 della gestione transitoria del Servizio idrico integrato nell Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Genova alla società A.M.G.A. s.p.a., il cui capitale sociale è detenuto, nella misura del 51%, dal Comune di Genova, facente parte del suddetto A.T.O.; 2) con decisione n. 7/2003 della Conferenza dell A.T.O. della Provincia di Genova, assunta nella seduta del 13/6/2003, è stato approvato il programma stralcio d interventi urgenti in materia di fognatura,
11 collettamento e depurazione nella Provincia di Genova e successive modifiche e integrazioni, lo Schema di Piano D Ambito preliminare e del connesso Programma degli interventi di cui alla l. 36/94 ; 3) la decisione n.6/2003 è stata adottata con provvedimento del direttore dell Area 08 Ambiente della Provincia di Genova in data 30/6/2003, n (prot. generale n /2003); 3) la decisione n. 7/2003 è stata adottata con provvedimento del direttore dell Area 08 Ambiente della Provincia di Genova 2/7/2003, n (prot. generale n /2003); 4) con decisione n. 16/2003 della Conferenza dell A.T.O. della Provincia di Genova, assunta nella seduta del 22/12/2003, è stata approvata la Convenzione con il Gestore d Ambito, che dovrà regolare i rapporti tra A.T.O. e l affidatario del servizio idrico integrato A.M.G.A. s.p.a; 5) tale ultima decisione è stata adottata con provvedimento del direttore dell Area 08 Ambiente della Provincia di Genova 24/12/2003, n (prot. generale n /2003); 6) con decisione n. 17/2003 della Conferenza dell A.T.O, della Provincia di Genova, assunta nella seduta del 22/12/2003, sono stati adottati i provvedimenti di autorizzazione e il contratto di servizio con i soggetti proprietari di reti, impianti ed altre dotazioni patrimoniali ai sensi dell art. 35, comma 1, punto 14, l. 448/2001 ; 7) tale decisione è stata adottata con provvedimento del direttore dell Area 08 Ambiente della Provincia di Genova in data 7/1/2004, prot. generale n. 801/2004. Ad esito della complessa vicenda, pertanto, nell ambito dell A.T.O. genovese accanto al gestore unico transitorio si affiancano almeno due soggetti proprietari autorizzati a gestire il segmento di servizio in relazione al quale gli stessi sono proprietari delle reti degli impianti e delle dotazioni patrimoniali. Tutti i precitati provvedimenti sono stati impugnati dalla ricorrente che ha dedotto i motivi di cui sopra. 1. La normativa italiana applicabile alla fattispecie La vicenda descritta si svolge nella vigenza di diverse disposizioni di legge che hanno regolato la materia dei servizi pubblici. Appare necessario evidenziare il susseguirsi delle norme utili ai fini della proposizione delle questioni pregiudiziali da sottoporre alla Corte di giustizia. In origine l art. 113 d.lgs. 267/2000 disponeva: I servizi pubblici locali sono gestiti nelle seguenti forme: a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda; b) in concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale; c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale; d) a mezzo di istituzione, per l esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale, e) a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale costituite o partecipate dall ente titolare del pubblico servizio, qualora sia opportuna in relazione alla natura o all ambito territoriale del servizio la partecipazione di più soggetti pubblici o privati, f) a mezzo di società per azioni senza il vincolo della proprietà pubblica maggioritaria a norma dell articolo 116. L art. 113 d.lgs. 267/2000 è stato interamente riscritto dall art. 35, comma 1 l. 448/ Le disposizioni del presente articolo si applicano ai servizi pubblici locali di rilevanza industriale. Restano ferme le disposizioni previste per i singoli settori e quelle nazionali di attuazione delle normative comunitarie. 2. Gli enti locali non possono cedere la proprietà degli impianti, delle reti e delle altre dotazioni destinati all'esercizio dei servizi pubblici di cui al comma 1, salvo quanto stabilito dal comma Le discipline di settore stabiliscono i casi nei quali l'attività di gestione delle reti e degli impianti destinati alla produzione dei servizi pubblici locali di cui al comma 1 può essere separata da quella di erogazione degli stessi. È, in ogni caso, garantito l'accesso alle reti a tutti i soggetti legittimati all'erogazione dei relativi servizi. 4. Qualora sia separata dall'attività di erogazione dei servizi, per la gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali gli enti locali, anche in forma associata, si avvalgono: a) di soggetti allo scopo costituiti, nella forma di società di capitali con la partecipazione maggioritaria degli enti locali, anche associati, cui può essere affidata direttamente tale attività;
12 b) di imprese idonee, da individuare mediante procedure ad evidenza pubblica, ai sensi del comma L'erogazione del servizio, da svolgere in regime di concorrenza, avviene secondo le discipline di settore, con conferimento della titolarità del servizio a società di capitali individuate attraverso l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica. 6. Non sono ammesse a partecipare alle gare di cui al comma 5 le società che, in Italia o all'estero, gestiscono a qualunque titolo servizi pubblici locali in virtù di un affidamento diretto, di una procedura non ad evidenza pubblica, o a seguito dei relativi rinnovi; tale divieto si estende alle società controllate o collegate, alle loro controllanti, nonché alle società controllate o collegate con queste ultime. Sono parimenti esclusi i soggetti di cui al comma La gara di cui al comma 5 è indetta nel rispetto degli standard qualitativi, quantitativi, ambientali, di equa distribuzione sul territorio e di sicurezza definiti dalla competente Autorità di settore o, in mancanza di essa, dagli enti locali. La gara è aggiudicata sulla base del migliore livello di qualità e sicurezza e delle condizioni economiche e di prestazione del servizio, dei piani di investimento per lo sviluppo e il potenziamento delle reti e degli impianti, per il loro rinnovo e manutenzione, nonché dei contenuti di innovazione tecnologica e gestionale. Tali elementi fanno parte integrante del contratto di servizio. 8. Qualora sia economicamente più vantaggioso, è consentito l'affidamento contestuale con gara di una pluralità di servizi pubblici locali diversi da quelli del trasporto collettivo. In questo caso, la durata dell'affidamento, unica per tutti i servizi, non può essere superiore alla media calcolata sulla base della durata degli affidamenti indicata dalle discipline di settore. 9. Alla scadenza del periodo di affidamento, e in esito alla successiva gara di affidamento, le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali di proprietà degli enti locali o delle società di cui al comma 13 sono assegnati al nuovo gestore. Sono, inoltre, assegnati al nuovo gestore le reti o loro porzioni, gli impianti e le altre dotazioni realizzate, in attuazione dei piani di investimento di cui al comma 7, dal gestore uscente. A quest'ultimo è dovuto da parte del nuovo gestore un indennizzo pari al valore dei beni non ancora ammortizzati, il cui ammontare è indicato nel bando di gara. 10. È vietata ogni forma di differenziazione nel trattamento dei gestori di pubblico servizio in ordine al regime tributario, nonché alla concessione da chiunque dovuta di contribuzioni o agevolazioni per la gestione del servizio. 11. I rapporti degli enti locali con le società di erogazione del servizio e con le società di gestione delle reti e degli impianti sono regolati da contratti di servizio, allegati ai capitolati di gara, che dovranno prevedere i livelli dei servizi da garantire e adeguati strumenti di verifica del rispetto dei livelli previsti. 12. L'ente locale può cedere tutto o in parte la propria partecipazione nelle società erogatrici di servizi. Tale cessione non comporta effetti sulla durata delle concessioni e degli affidamenti in essere. 13. Gli enti locali, in forma associata, possono conferire la proprietà delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali a società di capitali di cui detengono la maggioranza, che è incedibile. Tali società pongono le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali a disposizione dei gestori incaricati della gestione del servizio o, ove prevista la gestione separata della rete, dei gestori di quest'ultima, a fronte di un canone stabilito dalla competente Autorità di settore, ove prevista, o dagli enti locali. Alla società suddetta gli enti locali possono anche assegnare, ai sensi della lettera a) del comma 4, la gestione delle reti, nonché il compito di espletare le gare di cui al comma Fermo restando quanto disposto dal comma 3, se le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali per la gestione dei servizi di cui al comma 1 sono di proprietà di soggetti diversi dagli enti locali, questi possono essere autorizzati a gestire i servizi o loro segmenti, a condizione che siano rispettati gli standard di cui al comma 7 e siano praticate tariffe non superiori alla media regionale, salvo che le discipline di carattere settoriale o le relative Autorità dispongano diversamente. Tra le parti è in ogni caso stipulato, ai sensi del comma 11, un contratto di servizio in cui sono definite, tra l'altro, le misure di coordinamento con gli eventuali altri gestori.
Principali indicatori finanziari per comune - Anni Provincia di GENOVA
Autonomia tributaria Autonomia finanziaria ARENZANO 49,25 49,45 47,12 68,71 75,03 75,01 75,85 76,75 95,45 96,39 AVEGNO 53,06 50,96 48,37 83,67 80,88 65,92 61,87 60,37 95,57 96,72 BARGAGLI 29,55 27,08 34,42
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