TACCUINO INFORMATIVO AI SENSI DELLA NORMATIVA SULLA TRASPARENZA ED OBBLIGHI DI INFORMATIVA PRECONTRATTUALE AVVISO ALLA CLIENTELA

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1 TACCUINO INFORMATIVO AI SENSI DELLA NORMATIVA SULLA TRASPARENZA ED OBBLIGHI DI INFORMATIVA PRECONTRATTUALE AVVISO ALLA CLIENTELA Premessa MCS S.p.A. invita a leggere con attenzione il presente avviso che ha l obiettivo di far conoscere alla Clientela i diritti ad essa spettanti e gli strumenti di tutela a Sua disposizione così come previsto dalla disciplina attualmente in vigore, ed in particolare, dal Titolo VI del D.Lgs. n. 385/1993 (Testo Unico Bancario TUB) e successive modifiche ed integrazioni nonché dai Provvedimenti di Banca d Italia. Per quanto concerne i mediatori creditizi ferme restando le altre disposizioni normative e regolamentari si richiama l intervento di Banca d Italia del 29 aprile 2005 Istruzioni per i Mediatori Creditizi. Con particolare riferimento alla fase precontrattuale, si ricorda che tra le principali caratteristiche della disciplina nell ambito dell intermediazione per l ottenimento di finanziamenti sotto qualsiasi forma emergono quelle dedicate alla pubblicità, a gli obblighi di informativa precontrattuale e di verifica del merito creditizio del Cliente. Glossario Mediatore Creditizio: il termine indica colui che professionalmente, mette in relazione, anche attraverso attività di consulenza, banche o altri intermediari finanziari con la potenziale Clientela al fine della concessione di finanziamento sotto qualsiasi forma. Finanziatore: un soggetto che, essendo abilitato a erogare finanziamenti a titolo professionale nel territorio della Repubblica, offre o stipula contratti di credito. Intermediario del credito: l espressione indica gli agenti in attività finanziaria, i Mediatori Creditizi o qualsiasi altro soggetto, diverso dal finanziatore, che nell esercizio della propria attività commerciale o professionale svolge, a fronte di un compenso in denaro o di altro vantaggio economico oggetto di pattuizione e nel rispetto delle riserve di attività previste dal Titolo VIbis del TUB, almeno una delle seguenti attività: 1. presentazione o proposta di contratti di credito ovvero altre attività preparatorie in vista della conclusione di tali contratti; 2. conclusione di contratti di credito per conto del finanziatore. Supporto durevole indica ogni strumento che permetta al consumatore di conservare le informazioni che gli sono personalmente indirizzate in modo da potervi accedere in futuro per un periodo di tempo adeguato alle finalità cui esse sono destinate e ch e permetta la riproduzione identica delle informazioni memorizzate. Cliente: qualsiasi soggetto, persona fisica o giuridica che intende entrare in relazione con banche o altri intermediari finanziari per la concessione di un finanziamento per il tramite del Mediatore Creditizio. Locale aperto al pubblico: il locale accessibile al pubblico e qualunque locale adibito al ricevimento del pubblico per l'esercizio dell'attività di mediazione creditizia, anche se l'accesso è sottoposto a forme di controllo. Offerta fuori sede: l'attività di mediazione svolta in un luogo diverso dal domicilio o dalla sede o da altro locale aperto al pubblico del Mediatore Creditizio. Tecniche di comunicazione a distanza: tecniche di contratto con la clientela, diverse dagli annunci pubblicitari, che non comportano la presenza fisica e simultanea del cliente e del Mediatore Creditizio. Intermediari finanziari: società che svolgono attività finanziaria iscritte all'elenco di cui all art. 106 del Decreto Legislativo 1 Settembre 1993 n. 385, recante il Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia e successive modifiche. Tasso annuo effettivo globale o TAEG indica il costo totale del credito per il consumatore espresso in percentuale annua dell importo totale del credito. Nel costo totale del credito sono inclusi anche i costi relativi a servizi accessori connessi con il contratto di credito, compresi i premi assicurativi, se la conclusione di un contratto avente ad oggetto tali servizi è un requisito per ottenere il credito, o per ottenerlo alle condizioni offerte. Costo totale del credito indica gli interessi e tutti gli altri costi, incluse le commissioni, le imposte e le altre spese, a eccezione di quelle notarili, che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il finanziatore è a conoscenza. Il presente documento si compone di più sezioni, ciascuna delle quali è dedicata ad argomenti ben definiti ed identificati. Alla luce di quanto di seguito presentato è assolutamente fondamentale che la Clientela in ottica della propria massima tutela si accerti che l operatore (mediatore creditizio) cui si approccia per le attività qui descritte sia in possesso dei requisiti di legge al fine di evitare di imbattersi in fattispecie rischiose ed illegali.

2 Prima sezione Foglio informativo e principali norme sulla trasparenza Nella presente sezione, intendiamo richiamare l attenzione della Clientela sui diritti e sugli strumenti previsti a tutela della stessa. Innanzitutto invitiamo la Clientela: 1) ad accertarsi preliminarmente che il soggetto cui si rivolge sia legittimamente autorizzato all esercizio dell attività verificando la sussistenza del previsto titolo abilitativo (esponente aziendale, collaboratore e/o dipendente di Mediatore Creditizio), 2) a chiedere al soggetto cui si rivolge, evidenza del titolo in base al quale opera (ad esempio: l incarico ricevuto dalla società di cui vengono proposti i servizi di mediazione, l indicazione della propria qualifica, la verifica di un eventuale strumento identificativo, quale un cartellino, un biglietto da visita ). La società MCS S.p.A. (Mediatore Creditizio) è debitamente abilitata all esercizio dell attività ai sensi di legge, iscritta presso l Organismo (OAM) di cui all art. 128undecies del TUB al n. M87 e mette in relazione, anche attraverso attività di consulenza, banche o intermediari finanziari previsti dal titolo V del D.Lgs. n. 385/1993 (Testo Unico Bancario TUB) con la potenziale Clientela per la concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma. Dettagliate informazioni per quanto di pertinenza della scrivente sono indicate: in parte nella documentazione al quale la Clientela deciderà/dovesse decidere di approcciarsi per ottenere il finanziamento di cui necessita; in parte nella documentazione predisposta dalla scrivente e contenuta nel presente taccuino. Ricordiamo che tutta la documentazione necessaria a supportare la Clientela nella scelta e nelle relative valutazioni inerent i l ipotetico finanziamento è a disposizione della stessa presso i nostri uffici aperti al pubblico, nonché all interno del nostro sito web così come previsto dalla normativa vigente. Informazioni sull attività di mediazione creditizia È mediatore creditizio (altrimenti denominato intermediario del credito ) colui che professionalmente, mette in relazione, anche attraverso attività di consulenza, banche o intermediari finanziari (di seguito anche enti eroganti/soggetti o enti finanziatori) determinati con la potenziale Clientela al fine della concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma. I mediatori creditizi svolgono la loro attività senza essere legati ad alcuna delle parti da rapporti di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza ed in ogni caso da rapporti che ne possano inficiare o compromettere l indipendenza. Il mediatore creditizio in quanto tale non è responsabile degli inadempimenti della banca o degli intermediari finanziari o dell eventuale mancata concessione e/o erogazione dei finanziamenti richiesti dalla clientela. Allo stesso modo il mediatore creditizio non è responsabile nei confronti della banca o degli intermediari finanziari per gli eventuali inadempimenti della Clientela. Il mediatore creditizio deve essere iscritto presso l elenco tenuto dall Organismo ai sensi del combinato disposto degli artt. 128sexies e 128undecies del D.Lgs. n. 385/1993 e successive modifiche ed integrazioni (Testo Unico Bancario TUB). Banca d Italia (fatte salve le disposizioni transitorie) ha cessato la tenuta degli albi dei mediatori creditizi dal Stante la normativa vigente i mediatori creditizi possono operare esclusivamente in forma di società di capitali con precise ed obbligatorie caratteristiche patrimoniali (es. Capitale Sociale interamente versato pari ad almeno ,00) ed organizzative, avvalendosi di persone fisiche a loro volta dotate di requisiti specifici di onorabilità e professionalità (disciplinati dagli artt. 14 e 15 del D.Lgs. 141/2010 e successive modifiche ed integrazioni) in qualità di collaboratori e/o dipendenti a contatto con il pubblico. Il mediatore creditizio deve in sostanza essere soggetto ben strutturato, operare nella legalità e nel massimo rispetto della regolamentazione del settore. L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dell'attività di mediatore creditizio è riservato ai soggetti iscritti negli appositi elenchi tenuti dall OAM. In mancanza di tale iscrizione, l esercizio dell attività integra il reato previsto dall ar t. 140bis del Testo Unico Bancario (Esercizio abusivo dell attività). Pertanto, chiunque esercita professionalmente nei confronti del pubblico l attività di mediatore creditizio senza essere iscritto negli appositi elenchi, è punito con la reclusione da 6 mesi a 4 anni e con multa pecuniaria. Ai mediatori creditizi è vietato concludere contratti di finanziamento nonché effettuare, per conto di banche o intermediari finanziari, l'erogazione di finanziamenti, inclusi eventuali anticipi di questi, e ogni forma di pagamento o di incasso di denaro contante, di altri mezzi di pagamento o di titoli di credito.

3 Seconda sezione Principali diritti della Clientela I diritti del cliente vengono di seguito riepilogati: 1. avere a disposizione e poter asportare, presso i locali del mediatore creditizio aperti al pubblico, copia di questo documento (qui altresì denominato taccuino) completo. Nel caso in cui il mediatore creditizio si avvalga di tecniche di comunicazione a distanza detto documento va messo a disposizione mediante tali tecniche su supporto cartaceo o su altro supporto durevole disponibile ed accessibile alla Clientela; 2. il Cliente, tra l altro, può leggere e stampare in formato cartaceo il testo del presente documento anche collegandosi al sito nell apposita sezione Informazioni generali sulla trasparenza ; 3. ricevere dal mediatore creditizio, nel caso in cui questo raccolga le richieste di finanziamento dalla Clientela per il successivo inoltro all ente erogante, prima della sottoscrizione del contratto di finanziamento e rilasciando apposita dichiarazione di avvenuta consegna, copia della documentazione predisposta nel rispetto della normativa sulla trasparenza ed informativa precontrattuale relativa all operazione di finanziamento offerta/proposta dall istituto di credito e/o dall intermediario finanziario individuati; 4. ottenere, senza termini e condizioni e previa espressa richiesta, una copia completa del testo dell eventuale contratto di mediazione creditizia, che includa un documento di sintesi riepilogativo delle principali condizioni economiche e contrattuali, fatto salvo che l accordo medesimo sia completo ed esaustivo e possa sostituire il documento di sintesi. La consegna della copia del contratto non impegna le parti alla sottoscrizione dello stesso. Il diritto del cliente all informativa precontrattuale si estende, con le stesse modalità, anche al contratto di finanziamento con banche o intermediari finanziari, 5. ottenere, a proprie spese e previa espressa richiesta, o su richiesta di chi gli succeda a qualsiasi titolo, o su richiesta di colui che subentra nell amministrazione dei suoi beni, entro un congruo periodo di tempo e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni da lui poste in essere negli ultimi 10 anni. Si ricorda che la documentazione potrà essere fornita solo dall ente erogante che, conclusa l attività di pre istruttoria e comunque concluse le operazioni necessarie in capo al mediatore creditizio, riceve tutta la documentazione relativa al Cliente; 6. recedere, senza alcuna penalità, dall eventuale contratto di mediazione creditizia, entro e non oltre 14 (quattordici) giorni lavorativi dalla data di sottoscrizione dello stesso, dandone comunicazione scritta al mediatore creditizio con lettera raccomandata R/R presso il suo domicilio; 7. adire (salvo diverse pattuizioni concordate con la Clientela), in caso di controversie aventi ad oggetto il contratto di mediazione creditizia o questioni allo stesso connesse il Foro del luogo di residenza o di domicilio della Clientela se ubicati nel territorio dello Stato. Il cliente può altresì rivolgersi all Arbitro Bancario Finanziario (ABF). A tale proposito il Mediatore Creditizio (anche per il tramite della propria organizzazione) mette a disposizione, fornisce le debite informazioni e consegna copia di quest ultimo anche su supporto digitale affinché il Cliente sia debitamente informato circa l istituto in questione.

4 Strumenti di tutela del cliente 1. L obbligo della forma scritta del contratto di mediazione creditizia (ove venga stipulato un accordo in tal senso). 2. La nullità delle clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione del compenso di mediazione e di ogni altra condizione economica relativa alle operazioni e ai servizi offerti. 3. L obbligo, in caso di offerta svolta in luogo diverso dal domicilio o dalla sede o da altro locale aperto al pubblico del mediatore, di consegnare al cliente copia di questo documento (qui denominato anche taccuino informativo) relativo al sevizio offerto, prima della conclusione del contratto di mediazione. Procedure in caso di controversie MCS S.p.A. opera mediante l ausilio di personale qualificato che svolge le proprie funzioni con la massima diligenza, serietà e professionalità verificate e presidiate attraverso una costante attività di valutazione del grado di conformità dell operato dell organizzazione. Qualora, tuttavia, dovesse insorgere una controversia o un qualsiasi motivo di contesa, il cliente potrà rivolgersi ai nostri uffici in Conegliano (TV) Via Alfieri n (i riferimenti sono rinvenibili in calce ad ogni pagina del presente documento). Naturalmente l inoltro del reclamo ovvero la non soddisfazione delle rimostranze sollevate non priva la Clientela della facoltà di adire, in caso di controversie aventi ad oggetto il contratto di mediazione creditizia o questioni allo stesso connesse, i l Foro di residenza o di domicilio della Clientela medesima se ubicati nel territorio dello Stato. Il cliente può rivolgersi all Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Il finanziatore e l intermediario del credito devono fornire alla Clientela (nei casi previsti dalla normativa), prima che lo stesso sia vincolato da un contratto o da una proposta irrevocabile, le informazioni essenziali che, in ossequio al paradigma del consenso informato, devono garantire (alla Clientela medesima) di assumere una decisione informata e consapevole in merito alla conclusione di un accordo con la società di mediazione creditizia e di un contratto di finanziamento, nonché di operare il confronto tra le diverse offerte di credito presenti sul mercato.

5 Terza Sezione Informativa precontrattuale Informazioni europee di base sul credito ai consumatori Il finanziatore ed il mediatore creditizio (ove coinvolto anche definito intermediario del credito) devono fornire alla Client ela (nei casi previsti dalla normativa), prima che lo stesso sia vincolato da un contratto o da una proposta irrevocabile, le informazioni essenziali che, in ossequio al paradigma del consenso informato, consentano (alla Clientela medesima) di assumere una decisione informata e consapevole in merito alla conclusione di un accordo con la società di mediazione creditizia e di un contratto di finanziamento, nonché di operare il confronto tra le diverse offerte di credito presenti sul mercato. Gli obblighi di informativa precontrattuale sono assolti (nei casi previsti) dal finanziatore o dall intermediario del credito (per quanto di propria pertinenza) attraverso la consegna gratuita al Cliente, per iscritto e/o attraverso altro supporto durevole, del modulo contenente le Informazioni europee di base sul credito ai consumatori (c.d. SECCI Standard European Consumer Credit Information), ossia un modulo standardizzato che riproduce il modello di cui all allegato II della Direttiva 2008/48/CE. Tale documento contiene, nel caso di offerta non personalizzabile, le condizioni offerte alla generalità dei clienti. Nel caso, invece, di offerta personalizzata il SECCI deve contenere le condizioni offerte al singolo consumatore tenuto conto delle informazioni o delle preferenze specifiche eventualmente manifestate dal Cliente. Il modulo SECCI viene di seguito riportato nel formato standard al fine di garantire al Cliente o potenziale Cliente di avere presenti fin da subito gli elementi che deve conoscere prima di concludere il contratto di finanziamento; è utile sottolineare che il SECCI può rappresentare uno strumento utile alla valutazione delle alternative di finanziamento presenti sul mercato. Comunicazione informativa sugli obblighi di comportamento cui i mediatori creditizi sono tenuti nei confronti dei consumatori Ai sensi dei Provvedimenti di Banca d Italia e delle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 385/1993 (Testo Unico Bancario TUB) e successive modifiche ed integrazioni, in tema di adempimenti a carico dei Mediatori Creditizi relativamente alla trasparenza e di obblighi di adeguata informativa alla Clientela, gli intermediari del credito: 1) prima della sottoscrizione della proposta di finanziamento, o qualora non prevista, del contratto, nonché in caso di modifiche di rilievo del contratto o di rinnovo che comporti tali modifiche, consegnano al Cliente copia di tutta la documentazione prodotta dall ente erogante ai sensi della normativa sulla trasparenza e che contiene tutte le informazioni utili al Cliente per valutare attentamente ogni aspetto dell accordo nonché tutte le caratteristiche del finanziatore e dei servizi/prodotti dallo stesso garantiti/offerti e le forme di tutela a garanzia del Cliente; 2) prima della sottoscrizione della proposta di finanziamento, o qualora non prevista, del contratto, illustrano al Cliente, in modo corretto, esauriente e facilmente comprensibile, gli elementi essenziali del contratto con particolare riguardo alle caratteristiche, alla durata, ai costi, agli eventuali rischi finanziari connessi alla sua sottoscrizione e ad ogni altr o elemento utile a fornire una informativa completa e corretta; 3) sono tenuti a proporre o consigliare contratti adeguati alle esigenze di finanziamento del Cliente, nonché, in relazione alla tipologia di contratto, alla sua situazione finanziaria; a tal fine acquisiscono dal Cliente tutte le informazioni ritenute utili; 4) informano il Cliente della circostanza che il suo rifiuto di fornire una o più delle informazioni richieste pregiudica la capacità di individuare il contratto più adeguato alle sue esigenze; nel caso di volontà espressa del Cliente di acquisire comunque un contratto di finanziamento ritenuto dall intermediario del credito non adeguato, lo informano per iscritto dei motivi dell inadeguatezza; 5) consegnano al Cliente copia della documentazione precontrattuale e informativa prevista dalle disposizioni vigenti, bozza del contratto e copia di ogni altro documento sottoscritto e visionato (come da diritto del Cliente) dal Cliente; 6) non possono ricevere alcuna somma dal Cliente a nessun titolo (salvo che non sia prevista una provvigione a carico del Cliente ed a favore dell intermediario del credito). 7) allorquando effettuino la raccolta delle richieste di finanziamento firmate dai clienti per il successivo inoltro all'ente erogante, sono tenuti ad osservare gli obblighi previsti nel presente paragrafo anche in relazione al contratto di finanziamento idoneo per la stipula con banche ed intermediari finanziari.

6 Intermediario del credito Denominazione Indirizzo Recapito telefonico Recapito Fax Sito web Informazioni europee di base sul credito ai consumatori (SECCI) (fac simile estratto) Identità e contatti dell intermediario del credito Caratteristiche principali del prodotto di credito Tipo di contratto di credito Importo totale del credito Limite massimo o somma totale degli importi messi a disposizione del consumatore Condizioni di prelievo Modalità e tempi con i quali il consumatore può utilizzare il credito Durata del contratto di credito Rate da pagare ed eventualmente loro ordine di imputazione Importo totale dovuto dal consumatore Importo capitale preso in prestito, più gli interessi ed altri costi connessi al credito Garanzie richieste Garanzie che il consumatore deve prestare per ottenere il credito Rate da pagare Periodicità Importo Numero Importo totale del credito Costo totale del credito Sommatoria Tipo di garanzia Costo del credito Tasso di interesse o (se applicabile) tassi di interesse diversi che si applicano al contratto di credito Fisso o variabile (con l indice o il tasso di riferimento applicabile al tasso d interesse iniziale) Periodi di applicazione dei tassi diversi Tasso annuo effettivo globale medio (TAEG) Costo totale del credito espresso in percentuale, calcolata su base annua, dell importo totale del credito. Il TAEG consente al consumatore di confrontare le varie offerte Per questa informazione si rimanda alla documentazione Per questa informazione si rimanda alla documentazione Per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte è obbligatorio sottoscrivere: Un assicurazione che garantisca il credito e/o No Sì Tipo di assicurazione Un altro contratto per un servizio accessorio No Sì Tipo di servizio accessorio

7 Costi in caso di ritardo nel pagamento Tardare con i pagamenti potrebbe avere gravi conseguenze per il consumatore e rendere più difficile ottenere altri crediti in futuro Altri aspetti legali Diritto di recesso Il consumatore ha il diritto di recedere dal contratto entro quattordici giorni di calendario dalla conclusione del contratto Rimborso anticipato Il consumatore ha il diritto di rimborsare il credito anche prima della scadenza del contratto, in qualsiasi momento, in tutto o in parte (Se applicabile) Il finanziatore ha diritto ad un indennizzo in caso di rimborso anticipato che va calcolato nel rispetto delle indicazioni di cui al Testo Unico Bancario Consultazione di una banca dati Se il finanziatore rifiuta la domanda di credito dopo aver consultato una banca dati, il consumatore ha il diritto di essere informato immediatamente e gratuitamente del risultato della consultazione. Il consumatore non ha questo diritto se comunicare tale informazione è vietato dalla normativa comunitaria o contrario all ordine pubblico o alla pubblica sicurezza Diritto a ricevere una copia del contratto Il consumatore ha il diritto, a sua richiesta, di ottenere gratuitamente copia del contratto di credito idonea per la stipula. Il consumatore non ha questo diritto se il finanziatore, al momento della richiesta, non intende concludere il contratto Periodo di validità dell offerta Per i ritardi di pagamento saranno addebitati al consumatore interessi di mora al tasso indicato nella documentazione Il tasso degli interessi di mora può essere modificato in presenza delle condizioni indicate nella documentazione (se applicabile) In caso di mancato pagamento, saranno applicate al consumatore le penali indicate nella documentazione No Sì Per le informazioni inerenti, si rimanda alla documentazione Per questa informazione si rimanda alla documentazione Per tutte le informazioni al riguardo si rimanda alla documentazione Per ogni ulteriore informazione rivolgersi ai nostri collaboratori Come da indicazione contenuta nella documentazione Si ricorda che il presente documento è assoggettabile a modifiche per aggiornamenti relativi a modifiche strutturali dell organizzazione ovvero per quelli derivanti da evoluzioni normative e/o regolamentari.

8 COPIA PER IL CLIENTE Mediatore Creditizio Dati collaboratore/dipendente a contatto con il pubblico che consegna il fascicolo informativo Ruolo organizzazione MCS Spa MCS Spa Dipendente Collaboratore Via Vittorio Alfieri n Conegliano (TV) Timbro compliance@mutuocasatua.it L Autorità competente per il ruolo di vigilanza sull attività svolta ai sensi della normativa sulla trasparenza ed informativa precontrattuale è ad oggi Banca d Italia sino al ; a partire dall il ruolo di vigilanza transiterà all OAM (Organismo degli Agenti in attività finanziaria e dei Mediatori Creditizi). DICHIARAZIONE DEL CLIENTE DI RICEZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE AI SENSI DELLA DISCIPLINA SULLA TRASPARENZA ED INFORMATIVA PRECONTRATTUALE Il sottoscritto, nato a ( ), il / /, Codice fiscale, dichiara 1. di avere ricevuto la seguente documentazione: Fascicolo informativo composto di: Informativa precontrattuale; Foglio informativo e Avviso delle principali norme sulla trasparenza; Principali diritti della Clientela; Documento con informazioni europee di base del credito ai consumatori (fac simile); Fogli informativi aggiornati relativi ai prodotti degli enti eroganti proposti se disponibili Copia della Guida all ABF Copia della Guida al Mutuo Documento Informazioni europee di base sul credito ai consumatori (mod. SECCI) relativo agli Enti Finanziari eroganti proposti (ove previsto e se disponibile) Tabella contenente i tassi effettivi globali medi (TEGM) in vigore ai fini della legge 108/96 (c.d. legge antiusura ) Altro 2. che i prodotti proposti contestualmente al finanziamento (es. polizza assicurativa) sono stati presentati ed offerti come: Facoltativi Obbligatori: 1. per poter ottenere il finanziamento e/o 2. per poter ottenere il finanziamento alle condizioni offerte La sottoscrizione della presente dichiarazione implica la presa visione e la comprensione di tutte le indicazioni riportate nei documenti sopra citati. In fede. Luogo, lì / / Firma leggibile Firma leggibile del collaboratore che consegna il taccuino informativo MCS NOTE

9 COPIA PER MCS Spa Mediatore Creditizio Dati collaboratore/dipendente a contatto con il pubblico che consegna il fascicolo informativo Ruolo organizzazione MCS Spa MCS Spa Dipendente Collaboratore Via Vittorio Alfieri n Conegliano (TV) Timbro compliance@mutuocasatua.it L Autorità competente per il ruolo di vigilanza sull attività svolta ai sensi della normativa sulla trasparenza ed informativa precontrattuale è ad oggi Banca d Italia sino al ; a partire dall il ruolo di vigilanza transiterà all OAM (Organismo degli Agenti in attività finanziaria e dei Mediatori Creditizi). DICHIARAZIONE DEL CLIENTE DI RICEZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE AI SENSI DELLA DISCIPLINA SULLA TRASPARENZA ED INFORMATIVA PRECONTRATTUALE Il sottoscritto, nato a ( ), il / /, Codice fiscale, dichiara 1. di avere ricevuto la seguente documentazione: Fascicolo informativo composto di: Informativa precontrattuale; Foglio informativo e Avviso delle principali norme sulla trasparenza; Principali diritti della Clientela; Documento con informazioni europee di base del credito ai consumatori (fac simile); Fogli informativi aggiornati relativi ai prodotti degli enti eroganti proposti se disponibili Copia della Guida all ABF Copia della Guida al Mutuo Documento Informazioni europee di base sul credito ai consumatori (mod. SECCI) relativo agli Enti Finanziari eroganti proposti (ove previsto e se disponibile) Tabella contenente i tassi effettivi globali medi (TEGM) in vigore ai fini della legge 108/96 (c.d. legge antiusura ) Altro 2. che i prodotti proposti contestualmente al finanziamento (es. polizza assicurativa) sono stati presentati ed offerti come: Facoltativi Obbligatori: 1. per poter ottenere il finanziamento e/o 2. per poter ottenere il finanziamento alle condizioni offerte La sottoscrizione della presente dichiarazione implica la presa visione e la comprensione di tutte le indicazioni riportate nei documenti sopra citati. In fede. Luogo, lì / / Firma leggibile Firma leggibile del collaboratore che consegna il taccuino informativo MCS NOTE

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