DELIBERAZIONE del DIRETTORE GENERALE

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1 Deliberazione N. 693 del 04/10/2013 ASSEGNAZIONE DELIBERAZIONE del DIRETTORE GENERALE Il Direttore Generale di questa Azienda U.L.S.S. n. 10, Dott. Carlo Bramezza, nominato con D.P.G.R.V. n. 230 del , coadiuvato dai Direttori Amministrativo, Sanitario, dei Servizi Sociali e della Funzione Territoriale, ha adottato in data odierna la presente deliberazione costituita da n. 16 fogli uniti al presente frontespizio. OGGETTO Piano attuativo aziendale della deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 320 del 12 marzo Acquisto di prestazioni specialistiche ambulatoriali aggiuntive da erogatori privati accreditati -anno 2013 e approvazione relative convenzioni. RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE Il provvedimento verrà pubblicato all'albo on line di questa U.L.S.S. dal giorno: per 15 giorni consecutivi Letta, approvata e sottoscritta, IL DIRETTORE DELL UOC AFFARI GENERALI E LEGALI Dott. Andrea Del Negro IL DIRETTORE GENERALE (dott. Carlo BRAMEZZA) f.to dott. Carlo BRAMEZZA Per l'acquisizione del parere espresso, come indicato nel preambolo della presente deliberazione: REGISTRAZIONE CONTABILE L U.O.C. Economico Finanziario attesta la corretta imputazione contabile: IL DIRETTORE DELL UOC Dott.ssa Silena Tadiotto IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO F.TO DOTT.SSA MICHELA CONTE (dott.ssa Michela CONTE) IL DIRETTORE SANITARIO F.TO DOTT.SSA PATRIZIA BENINI (dott.ssa Patrizia BENINI) IL DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIALI F.TO DOTT.SSA MARIA CARLA MIDENA E DELLA FUNZIONE TERRITORIALE (dott.ssa Maria Carla MIDENA) Non prevista per il presente provvedimento.

2 Piano attuativo aziendale della deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 320 del 12 marzo Acquisto di prestazioni specialistiche ambulatoriali aggiuntive da erogatori privati accreditati -anno 2013 e approvazione relative convenzioni. Piano attuativo aziendale della deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 320 del 12 marzo Acquisto di prestazioni specialistiche ambulatoriali aggiuntive da erogatori privati accreditati - anno 2013 e approvazione relative convenzioni. IL DIRETTORE DELL UNITA OPERATIVA COMPLESSA PRESTAZIONI SANITARIE E LIBERA PROFESSIONE Premesso che: - con deliberazione della Giunta Regionale n. 320 del 12 marzo 2013, allegato A, è stato disposto che le Aziende ULSS, al fine di assicurare i tempi di erogazione delle prestazioni specialistiche ambulatoriali previsti per le diverse classi di priorità, avrebbero dovuto adottare modalità organizzative volte ad ampliare la disponibilità di prestazioni anche nei giorni festivi e prefestivi e negli orari serali 20-24, attivando prioritariamente gli orari serali delle giornate di lunedì e mercoledì, ai fini di aumentare, in maniera omogenea nel territorio veneto, la disponibilità dei servizi ambulatoriali e radiologici con particolare riferimento alle grandi apparecchiature e alle prestazioni traccianti con problemi di attesa ; - con deliberazione del Direttore Generale n. 556 del 21 agosto 2013, è stato approvato il Piano Aziendale delle Liste d attesa, aggiornato in base ai contenuti della suddetta deliberazione della Giunta Regionale, inviato al Segretario Regionale per la Sanità con nota n del 30 agosto 2013; - nella deliberazione regionale sopra citata è stato, inoltre, stabilito che le ULSS possano acquistare pacchetti di attività da medici specialisti ambulatoriali interni e da erogatori privati accreditati anche extrabudget secondo le modalità previste dalla normativa vigente; - sulla scorta del piano delle attività serali/festive di questa Azienda, approvato dal Segretario Regionale per la Sanità con nota n del 12 settembre 2013, è stata acquisita la disponibilità dei medici dipendenti all erogazione di prestazioni aggiuntive nei giorni festivi e prefestivi ed in orario serale; - persistendo l esigenza di aumentare l accessibilità alle prestazioni e la necessità della riduzione dei tempi d attesa, è stata chiesta la disponibilità di erogazione di pacchetti aggiuntivi di RMN, TC, ecografie e mammografie, con aperture dei servizi serali e nei giorni festivi e prefestivi, alle strutture private accreditate del territorio di questa ULSS (Casa di Cura Sileno e Anna Rizzola, Centro Medico San Biagio e Poliambulatorio Caorlese), nonché della Casa di Cura Privata Giovanni XXIII. Quest ultima, pur appartenendo all ambito territoriale dell ULSS n. 9 di Treviso, è situata a Monastier di Treviso, in posizione limitrofa rispetto a questa ULSS, in particolare all area sandonatese, e con essa già vige una convenzione per l erogazione di prestazioni al fine della riduzione dei tempi d attesa; - le suddette strutture accreditate hanno offerto la propria disponibilità nei giorni e negli orari richiesti, indicando le seguenti percentuali di sconto sul tariffario delle prestazioni specialistiche ambulatoriali vigente, al netto della partecipazione alla spesa: 36% per RMN: Casa di Cura Giovanni XXII con apertura domenicale; 20% per RMN e TC e 10% per ecografie e mammografie: Poliambulatorio Caorlese con apertura il lunedì e il mercoledì e i giorni festivi e prefestivi. 10% per RMN: Centro Medico San Biagio con apertura il sabato dalle ore 14; 0% per RMN, TC e mammografie: Casa di Cura Sileno e Anna Rizzola con apertura serale il lunedì e in orario antimeridiano dei giorni festivi e prefestivi; - con deliberazione del Direttore Generale adottata in data odierna è stato approvato l acquisto di prestazioni specialistiche ambulatoriali aggiuntive da unità operative aziendali diverse per garantire l attività nei giorni festivi e prefestivi ed in orario serale Pagina 2 di 5 DDG 693 del 04/10/2013

3 Piano attuativo aziendale della deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 320 del 12 marzo Acquisto di prestazioni specialistiche ambulatoriali aggiuntive da erogatori privati accreditati -anno 2013 e approvazione relative convenzioni. Tutto ciò premesso, valutati i bisogni della popolazione, la situazione dei tempi d attesa, l accessibilità delle strutture, l offerta formulata e lo sconto indicato da ciascuna struttura privata interpellata, nonché quanto già garantito attraverso le strutture aziendali, si propone l acquisto per l anno 2013 di pacchetti di attività extrabudget dagli erogatori privati accreditati come segue, precisando che gli importi riportati sono stimati al netto del ticket e dello sconto: dalla Casa di Cura Giovanni XXIII, prestazioni di RMN muscoloscheletrica e del rachide senza mdc da erogare la domenica, per ,81; dal Centro Medico San Biagio, prestazioni di RMN muscoloscheletrica e del rachide senza mdc da erogare il sabato dalle ore 14.00, per ,32; dal Poliambulatorio Caorlese, prestazioni di RMN muscoloscheletrica e del rachide senza mdc per 5.067,52, TC senza mdc per 2.590,80, ecografie per 3.928,68 e mammografie per 923,40, per un importo totale di ,40, da erogare in orario del mercoledì. Al fine della previsione complessiva della spesa relativa agli acquisti proposti, si ritiene di prevedere per l anno 2013 una spesa massima di ,53. Si propone inoltre di approvare le convenzioni con gli erogatori privati accreditati interessati, allegate al presente provvedimento. Dato atto che il sopraindicato costo complessivo, pari a ,53, è stato programmato nel conto economico preventivo relativo all esercizio 2013; Attestata l avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la normativa vigente e con ogni altra disposizione regolante la materia; Attestate la regolarità e la legittimità del provvedimento; Viste le disposizioni concernenti i compiti della direzione generale ed i compiti della direzione operativa nell Azienda, approvate con deliberazione del direttore generale n del 15 dicembre 1998, e successive modifiche ed integrazioni, ultima delle quali la deliberazione del direttore generale n. 55 del 6 marzo 2013; Ritenuto pertanto di sottoporre il presente provvedimento all approvazione del Direttore Generale; IL DIRETTORE GENERALE Esaminata la questione e ritenuto di condividere le argomentazioni e le considerazioni prospettate; Visto l art. 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni; Viste le leggi regionali 14 settembre 1994 n. 55 e n. 56 e successive modifiche e integrazioni; Viste le deliberazioni della Giunta Regionale n del 18 dicembre 2012, n del 28 dicembre 2012, n. 441 del 10 aprile 2013 e n. 320 del 12 marzo 2013; Visto l atto aziendale adottato con deliberazione del Direttore Generale n. 97 del 22 aprile 2010 e successivi atti esecutivi; Viste le disposizioni concernenti i compiti della direzione generale e i compiti della direzione operativa nell Azienda, approvate con deliberazione del Direttore Generale n del 15 dicembre 1998 e successive modifiche e integrazioni, ultima delle quali la deliberazione n. 55 del 6 marzo 2013; Pagina 3 di 5 DDG 693 del 04/10/2013

4 Piano attuativo aziendale della deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 320 del 12 marzo Acquisto di prestazioni specialistiche ambulatoriali aggiuntive da erogatori privati accreditati -anno 2013 e approvazione relative convenzioni. Visto che il Direttore dell unità operativa complessa Prestazioni Sanitarie e Libera Professione ha attestato la regolare istruttoria, nonché la regolarità e la legittimità del provvedimento; Sentito, per quanto di competenza, il parere favorevole del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore dei Servizi Sociali e della Funzione Territoriale; DELIBERA 1. di acquistare, per l anno 2013, pacchetti di attività extrabudget dagli erogatori privati accreditati come in premessa indicato e con le percentuali di sconto proposte, nella misura massima di: ,81, dalla Casa di Cura Giovanni XXII; ,32, dal Centro Medico San Biagio; ,40, dal Poliambulatorio Caorlese; 2. di approvare le convenzioni con la Casa di Cura Giovanni XXIII, il Centro Medico San Biagio e il Poliambulatorio Caorlese, che allegate al presente provvedimento ne costituiscono parte integrante e contestuale; 3. di dare atto, conseguentemente, che il costo complessivo massimo per l acquisto di prestazioni extrabudget dagli erogatori privati accreditati per l anno 2013 è pari a ,53; 4. di dare atto che il sopraindicato costo è stato programmato nel conto economico preventivo relativo all esercizio 2013; 5. di dare atto che l unità operativa complessa prestazioni sanitarie e libera professione è competente per l esecuzione del presente provvedimento, inclusa l adozione di provvedimenti conseguenti; 6. di dare atto che il responsabile del presente procedimento è la dott.ssa Raffaella Papais, collaboratore amministrativo esperto, in servizio presso l unità operativa complessa Prestazioni Sanitarie e Libera Professione; 7. di precisare che il costo programmato viene contabilizzato nel documento di controllo aziendale come segue: ANNO CONTO NUMERO AREA IMPORTO CO.GEN. REGISTRAZIONE SAN ,72 13PG SAN ,81 13PG851 Pagina 4 di 5 DDG 693 del 04/10/2013

5 Piano attuativo aziendale della deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 320 del 12 marzo Acquisto di prestazioni specialistiche ambulatoriali aggiuntive da erogatori privati accreditati -anno 2013 e approvazione relative convenzioni. Elenco delle assegnazioni Per gli adempimenti di competenza: Prestazioni sanitarie e libera professione direzione.cup@ulss10.veneto.it Economico Finanziario servizio.ecofin@ulss10.veneto.it Controllo di Gestione controllo.gestione@ulss10.veneto.it Direzione Generale direttore.generale@ulss10.veneto.it Direzione Amministrativa direzione.amministrativa@ulss10.veneto.it Direzione Sanitaria direttore.sanitario@ulss10.veneto.it Direzione dei Servizi Sociali e della Funzione Territoriale direzione.servizisociali@ulss10.veneto.it Distretto Socio Sanitario n 1 Basso Piave segreteria.distretto1@ulss10.veneto.it Distretto Socio Sanitario n 3 Portogruarese direzione.distretto2@ulss10.veneto.it Direzione della Funzione Distrettuale Segreteria.FunzioneDistrettuale@ulss10.veneto.it

6 REGIONE DEL VENETO AZIENDA UNITA LOCALE SOCIO SANITARIA N. 10 VENETO ORIENTALE Convenzione tra l Azienda Ulss n. 10 Veneto Orientale e la Casa di Cura Privata Giovanni XXIII di proprietà della SOGEDIN S.p.a., per l acquisto di pacchetti di attività extrabudget, ai sensi della DGR n. 320 del 12 marzo Premesso che: con deliberazione n. 320 del 12 marzo 2013, allegato A, la Giunta Regionale del Veneto ha disposto che le Aziende ULSS, al fine di assicurare i tempi di erogazione delle prestazioni sanitarie previsti per le diverse classi di priorità, debbano, fra l altro, adottare modalità organizzative volte ad ampliare la disponibilità di prestazioni anche nei giorni festivi e prefestivi e negli orari serali 20-24, attivando prioritariamente gli orari serali delle giornate di lunedì e mercoledì, ai fini di aumentare, in maniera omogenea nel territorio veneto, la disponibilità dei servizi ambulatoriali e radiologici con particolare riferimento alle grandi apparecchiature e alle prestazioni traccianti con problemi di attesa ; con deliberazione del Direttore Generale n. 556 del 21 agosto 2013, è stato approvato il Piano Aziendale delle Liste d attesa, aggiornato in base ai contenuti della suddetta deliberazione della Giunta Regionale, inviato al Segretario Regionale per la Sanità con nota n del 30 agosto 2013; nella deliberazione regionale sopra citata è stato, inoltre, stabilito che le ULSS possano acquistare pacchetti di attività da erogatori privati accreditati anche extrabudget secondo le modalità previste dalla normativa vigente; la Casa di Cura Privata Giovanni XXIII, accreditata per l erogazione, fra l altro, delle funzioni esercitate in regime ambulatoriale per conto del SSR di Radiologia diagnostica, ha sede operativa a Monastier di Treviso, in posizione limitrofa rispetto a questa ULSS, in particolare all area sandonatese, e con essa già vige una convenzione per l erogazione di prestazioni; al fine di aumentare l accessibilità alle prestazioni e della riduzione dei tempi d attesa, è stata chiesta la disponibilità della suddetta struttura privata accreditata per l erogazione di pacchetti aggiuntivi di RMN, TC, ecografie e mammografie con aperture dei servizi serali e nei giorni festivi e prefestivi; la suddetta struttura ha offerto la propria disponibilità per l esecuzione di RMN, indicando la percentuale di sconto del 36% sul tariffario delle prestazioni specialistiche ambulatoriali vigente; che la presente convenzione è redatta in duplice copia; Tutto ciò premesso, tra 1

7 l Azienda Ulss n. 10 Veneto Orientale (di seguito Azienda ) rappresentata dal Direttore Generale dott. Carlo Bramezza, nato a Treviso (TV) il 04/05/1967, con sede legale in San Donà di Piave (VE), piazza De Gasperi n. 5 c.f e la società Sogedin S.p.A. proprietaria della Casa di Cura Privata Giovanni XXIII (di seguito Erigatore ) con sede legale a Monastier di Treviso, in via Giovanni XXIII n. 1, cod. fisc. e p. iva , rappresentata dal Legale Rappresentante dott. Massimo Calvani, nato a Motta di Livenza il , il quale dichiara, consapevole delle responsabilità penali previste dall art. 76 del D.P.R. 445/2000, di non essere stato condannato con provvedimento passato in giudicato (inclusi sentenza pronunciata a seguito di applicazione della pena su richiesta delle parti, decreto penale di condanna) per reati che comportano l incapacità di contrarre con la p.a. quanto segue: SI CONVIENE E SI STIPULA Art. 1 Tipologia e volume delle prestazioni extrabudget La presente convenzione definisce i rapporti giuridici ed economici tra le parti in premessa, derivanti dalla erogazione, ai sensi della DGR 320 del 12 marzo 2013, di prestazioni sanitarie ambulatoriali extrabudget nell ambito della funzione accreditata di Radiologia da parte dell Erogatore, per una spesa complessiva massima di ,81, al netto della compartecipazione alla spesa e dello sconto di seguito indicato. Le prestazioni da erogare sono così individuate con il relativo sconto e la relativa spesa massima: - RMN del rachide e muscoloscheletriche senza mdc: sconto 36%; ,81 Art. 2 Obblighi dell Erogatore L Erogatore: - garantisce l osservanza di tutte le norme di ogni rango e tipo in relazione ad ogni aspetto concernente l esercizio della propria attività; - garantisce l erogazione delle prestazioni sanitarie oggetto del presente accordo con apertura domenicale del servizio; - garantisce che tutte le prestazioni erogate a seguito della presente convenzione siano inserite in prenotazione obbligatoria tramite CUP, accessibile dall intera rete aziendale; - comunica con congruo anticipo eventuali sospensioni di funzioni o attività sanitarie, oggetto del presente accordo; il preavviso dev essere tale da garantire continuità assistenziale e da evitare disagio all utenza; - si impegna all osservanza delle regole di correttezza e buona fede nell esecuzione del presente accordo contrattuale anche sotto il profilo amministrativo-contabile; - si impegna, in particolare, all osservanza della disciplina nazionale e delle regole attuative disposte dalla Regione del Veneto in materia di: tariffe di cui al vigente Nomenclatore Tariffario Regionale, come eventualmente rimodulate previa consultazione tra le parti; 2

8 Art. 3 Obblighi dell Azienda L Azienda: verifiche e controlli nell ambito del sistema sanitario; incompatibilità del personale adibito all erogazione delle prestazioni oggetto del presente accordo; rispetto dei protocolli di appropriatezza erogativa e prescrittiva, ove sia autorizzato l utilizzo del ricettario SSR; compartecipazione alle spese da parte del cittadino; mantenimento e adeguamento continuo ai requisiti prescritti in materia di autorizzazione all esercizio e accreditamento istituzionale; tutela per la responsabilità civile verso terzi per sinistri che possono derivare agli utenti o a terzi durante l espletamento del servizio, attraverso la stipula di idoneo contratto assicurativo di responsabilità civile; sistema informativo sanitario, con riferimento agli obblighi di tenuta documentale, ai debiti informativi nei confronti dell Azienda, della Regione e del Ministero. - garantisce l osservanza di tutte le norme di ogni rango e tipo in relazione ad ogni aspetto concernente l esercizio della propria attività; - remunera le prestazioni erogate nei termini del presente accordo contrattuale al netto dalla partecipazione alla spesa e con applicazione dello sconto di cui all art. 1, secondo la tariffa in vigore al momento dell esecuzione della prestazione stessa; - effettua il pagamento delle competenze spettanti alla struttura privata accreditata entro il termine concordato tra le parti di 60 giorni dal ricevimento di specifica fattura, distinta da quella relativa all attività di cui alla convenzione approvata con deliberazione del Direttore Generale n. 459 del , e della documentazione relativa all attività svolta. Il pagamento delle fatture non pregiudica il recupero di somme che, a seguito di accertamenti successivi, risultassero non dovute o dovute solo in parte; - comunica tempestivamente all Erogatore ogni aggiornamento della disciplina nazionale e regionale avente riflessi diretti sull applicazione del presente accordo ai fini della modifica del medesimo nonché ogni informazione utile al corretto adempimento degli obblighi assunti dall erogatore. Art. 4 Durata della convenzione La presente convenzione ha durata per il periodo settembre dicembre Non è ammessa proroga automatica. Art. 5 Adeguamento della convenzione a disposizioni nazionali e regionali Le parti assumono l obbligo di adeguare il contenuto del presente accordo contrattuale in attuazione di sopravvenute disposizioni nazionali o regionali, con indicazione dei termini relativi alle nuove obbligazioni assunte. Art. 6 Registrazione 3

9 Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d uso. Le spese di bollo sono a carico di chi richiede la registrazione. Art. 7 Norma di rinvio Per ogni aspetto non disciplinato dal presente accordo contrattuale si fa rinvio alle norme del codice civile e alla normativa di settore. Per l Azienda Ulss n. 10 Veneto Orientale Il Direttore Generale dott. Carlo Bramezza Per l Erogatore Il Legale Rappresentante dott. Massimo Calvani 4

10 REGIONE DEL VENETO AZIENDA UNITA LOCALE SOCIO SANITARIA N. 10 VENETO ORIENTALE Convenzione tra l Azienda Ulss n. 10 Veneto Orientale e il Centro Medico S. Biagio S.p.a., per l acquisto di pacchetti di attività extrabudget, ai sensi della DGR n. 320 del 12 marzo Premesso che: con deliberazione n. 320 del 12 marzo 2013, allegato A, la Giunta Regionale del Veneto ha disposto che le Aziende ULSS, al fine di assicurare i tempi di erogazione delle prestazioni sanitarie previsti per le diverse classi di priorità, debbano, fra l altro, adottare modalità organizzative volte ad ampliare la disponibilità di prestazioni anche nei giorni festivi e prefestivi e negli orari serali 20-24, attivando prioritariamente gli orari serali delle giornate di lunedì e mercoledì, ai fini di aumentare, in maniera omogenea nel territorio veneto, la disponibilità dei servizi ambulatoriali e radiologici con particolare riferimento alle grandi apparecchiature e alle prestazioni traccianti con problemi di attesa ; con deliberazione del Direttore Generale n. 556 del 21 agosto 2013, è stato approvato il Piano Aziendale delle Liste d attesa, aggiornato in base ai contenuti della suddetta deliberazione della Giunta Regionale, inviato al Segretario Regionale per la Sanità con nota n del 30 agosto 2013; nella deliberazione regionale sopra citata è stato, inoltre, stabilito che le ULSS possano acquistare pacchetti di attività da erogatori privati accreditati anche extrabudget secondo le modalità previste dalla normativa vigente; tra la Società Centro Medico S. Biagio S.p.a., accreditata per l erogazione, fra l altro, delle funzioni esercitate in regime ambulatoriale per conto del SSR di Radiologia diagnostica, e l Azienda ULSS n. 10 Veneto Orientale, è stato sottoscritto l accordo contrattuale di budget datato 28 febbraio 2013, secondo lo schema adottato con DGR n del 28 agosto 2012 e ai sensi della DGR n del 18 dicembre 2012; al fine di aumentare l accessibilità alle prestazioni e della riduzione dei tempi d attesa, è stata chiesta la disponibilità della suddetta struttura privata accreditata per l erogazione di pacchetti aggiuntivi di RMN, TC, ecografie e mammografie con aperture dei servizi serali e nei giorni festivi e prefestivi; la suddetta struttura ha offerto la propria disponibilità per l esecuzione di RMN, indicando la percentuale di sconto del 10% sul tariffario delle prestazioni specialistiche ambulatoriali vigente; che la presente convenzione è redatta in duplice copia; Tutto ciò premesso, tra 1

11 l Azienda Ulss n. 10 Veneto Orientale (di seguito Azienda ) rappresentata dal Direttore Generale dott. Carlo Bramezza, nato a Treviso (TV) il 04/05/1967, con sede legale in San Donà di Piave (VE), piazza De Gasperi n. 5 c.f e la società Centro Medico S. Biagio S.p.a. (di seguito Erogatore ), con sede legale a Fossalta di Portogruaro (VE) in via Del Commercio, 69/4, cod. fisc. e p. iva , nella persona del sig. Vincenzo Martino, nato a Milano (MI) il 16/11/1958, in qualità di legale rappresentante protempore, il quale dichiara, consapevole delle responsabilità penali previste dall art. 76 del D.P.R. 445/2000, di non essere stato condannato con provvedimento passato in giudicato (inclusi sentenza pronunciata a seguito di applicazione della pena su richiesta delle parti, decreto penale di condanna) per reati che comportano l incapacità di contrarre con la p.a. quanto segue: SI CONVIENE E SI STIPULA Art. 1 Tipologia e volume delle prestazioni extrabudget La presente convenzione definisce i rapporti giuridici ed economici tra le parti in premessa, derivanti dalla erogazione, ai sensi della DGR 320 del 12 marzo 2013, di prestazioni sanitarie ambulatoriali extrabudget nell ambito della funzione accreditata di Radiologia da parte dell Erogatore, per una spesa complessiva massima di ,32, al netto della compartecipazione alla spesa e dello sconto di seguito indicato. Le prestazioni da erogare sono così individuate con il relativo sconto e la relativa spesa massima: - RMN del rachide e muscoloscheletriche senza mdc: sconto 10%; ,32 Art. 2 Obblighi dell Erogatore L Erogatore: - garantisce l osservanza di tutte le norme di ogni rango e tipo in relazione ad ogni aspetto concernente l esercizio della propria attività; - garantisce l erogazione delle prestazioni sanitarie oggetto del presente accordo il sabato dalle ore 14; - garantisce che tutte le prestazioni erogate a seguito della presente convenzione siano inserite in prenotazione obbligatoria tramite CUP, accessibile dall intera rete aziendale e dall Erogatore; - comunica con congruo anticipo eventuali sospensioni di funzioni o attività sanitarie, oggetto del presente accordo; il preavviso dev essere tale da garantire continuità assistenziale e da evitare disagio all utenza; - si impegna all osservanza delle regole di correttezza e buona fede nell esecuzione del presente accordo contrattuale anche sotto il profilo amministrativo-contabile; - si impegna, in particolare, all osservanza della disciplina nazionale e delle regole attuative disposte dalla Regione del Veneto in materia di: 2

12 Art. 3 Obblighi dell Azienda L Azienda: tariffe di cui al vigente Nomenclatore Tariffario Regionale, come eventualmente rimodulate previa consultazione tra le parti; verifiche e controlli nell ambito del sistema sanitario; incompatibilità del personale adibito all erogazione delle prestazioni oggetto del presente accordo; rispetto dei protocolli di appropriatezza erogativa e prescrittiva, ove sia autorizzato l utilizzo del ricettario SSR; compartecipazione alle spese da parte del cittadino; mantenimento e adeguamento continuo ai requisiti prescritti in materia di autorizzazione all esercizio e accreditamento istituzionale; tutela per la responsabilità civile verso terzi per sinistri che possono derivare agli utenti o a terzi durante l espletamento del servizio, attraverso la stipula di idoneo contratto assicurativo di responsabilità civile; sistema informativo sanitario, con riferimento agli obblighi di tenuta documentale, ai debiti informativi nei confronti dell Azienda, della Regione e del Ministero. - garantisce l osservanza di tutte le norme di ogni rango e tipo in relazione ad ogni aspetto concernente l esercizio della propria attività; - remunera le prestazioni erogate nei termini del presente accordo contrattuale al netto dalla partecipazione alla spesa e con applicazione dello sconto di cui all art. 1, secondo la tariffa in vigore al momento dell esecuzione della prestazione stessa; - effettua il pagamento delle competenze spettanti alla struttura privata accreditata entro il termine concordato tra le parti di 120 giorni dal ricevimento di specifica fattura, distinta da quella relativa all attività di cui all accordo del , e della documentazione relativa all attività svolta. Il pagamento delle fatture non pregiudica il recupero di somme che, a seguito di accertamenti successivi, risultassero non dovute o dovute solo in parte; - comunica tempestivamente all Erogatore ogni aggiornamento della disciplina nazionale e regionale avente riflessi diretti sull applicazione del presente accordo ai fini della modifica del medesimo nonché ogni informazione utile al corretto adempimento degli obblighi assunti dall erogatore. Art. 4 Durata della convenzione La presente convenzione ha durata per il periodo settembre dicembre Non è ammessa proroga automatica. Art. 5 Adeguamento della convenzione a disposizioni nazionali e regionali Le parti assumono l obbligo di adeguare il contenuto del presente accordo contrattuale in attuazione di sopravvenute disposizioni nazionali o regionali, con indicazione dei termini relativi alle nuove obbligazioni assunte. 3

13 Art. 6 Registrazione Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d uso. Le spese di bollo sono a carico di chi richiede la registrazione. Art. 7 Norma di rinvio Per ogni aspetto non disciplinato dal presente accordo contrattuale si fa rinvio alle norme del codice civile e alla normativa di settore. Per l Azienda Ulss n. 10 Veneto Orientale Il Direttore Generale dott. Carlo Bramezza Per l Erogatore Il Legale Rappresentante sig. Vincenzo Martino 4

14 REGIONE DEL VENETO AZIENDA UNITA LOCALE SOCIO SANITARIA N. 10 VENETO ORIENTALE Convenzione tra l Azienda Ulss n. 10 Veneto Orientale e il Poliambulatorio Caorlese srl, per l acquisto di pacchetti di attività extrabudget, ai sensi della DGR n. 320 del 12 marzo Premesso che: con deliberazione n. 320 del 12 marzo 2013, allegato A, la Giunta Regionale del Veneto ha disposto che le Aziende ULSS, al fine di assicurare i tempi di erogazione delle prestazioni sanitarie previsti per le diverse classi di priorità, debbano, fra l altro, adottare modalità organizzative volte ad ampliare la disponibilità di prestazioni anche nei giorni festivi e prefestivi e negli orari serali 20-24, attivando prioritariamente gli orari serali delle giornate di lunedì e mercoledì, ai fini di aumentare, in maniera omogenea nel territorio veneto, la disponibilità dei servizi ambulatoriali e radiologici con particolare riferimento alle grandi apparecchiature e alle prestazioni traccianti con problemi di attesa ; con deliberazione del Direttore Generale n. 556 del 21 agosto 2013, è stato approvato il Piano Aziendale delle Liste d attesa, aggiornato in base ai contenuti della suddetta deliberazione della Giunta Regionale, inviato al Segretario Regionale per la Sanità con nota n del 30 agosto 2013; nella deliberazione regionale sopra citata è stato, inoltre, stabilito che le ULSS possano acquistare pacchetti di attività da erogatori privati accreditati anche extrabudget secondo le modalità previste dalla normativa vigente; tra la Società Poliambulatorio Caorlese srl, accreditata per l erogazione delle funzioni esercitate in regime ambulatoriale per conto del SSR di Radiologia diagnostica e di Medicina di laboratorio, e l Azienda ULSS n. 10 Veneto Orientale, è stato sottoscritto l accordo contrattuale di budget datato 28 febbraio 2013, secondo lo schema adottato con DGR n del 28 agosto 2012 e ai sensi della DGR n del 18 dicembre 2012; al fine di aumentare l accessibilità alle prestazioni e della riduzione dei tempi d attesa, è stata chiesta la disponibilità della suddetta struttura privata accreditata per l erogazione di pacchetti aggiuntivi di RMN, TC, ecografie e mammografie con aperture dei servizi serali e nei giorni festivi e prefestivi; la suddetta struttura ha offerto la propria disponibilità, indicando le seguenti percentuali di sconto sul tariffario delle prestazioni specialistiche ambulatoriali vigente: - 20% per RMN e TC - 10% per ecografie e mammografie; che la presente convenzione è redatta in duplice copia; Tutto ciò premesso, tra 1

15 l Azienda Ulss n. 10 Veneto Orientale (di seguito Azienda ) rappresentata dal Direttore Generale dott. Carlo Bramezza, nato a Treviso (TV) il 04/05/1967, con sede legale in San Donà di Piave (VE), piazza De Gasperi n. 5 c.f e la società Poliambulatorio Caorlese srl (di seguito Erogatore ), con sede legale a San Donà di Piave (VE) in via XIII Martiri 161, codice fiscale , nella persona del geom. Silvano Matassi, nato a S. Donà di Piave (VE) il 30/05/1929, in qualità di legale rappresentante protempore, il quale dichiara, consapevole delle responsabilità penali previste dall art. 76 del D.P.R. 445/2000, di non essere stato condannato con provvedimento passato in giudicato (inclusi sentenza pronunciata a seguito di applicazione della pena su richiesta delle parti, decreto penale di condanna) per reati che comportano l incapacità di contrarre con la p.a. quanto segue: SI CONVIENE E SI STIPULA Art. 1 Tipologia e volume delle prestazioni extrabudget La presente convenzione definisce i rapporti giuridici ed economici tra le parti in premessa, derivanti dalla erogazione, ai sensi della DGR 320 del 12 marzo 2013, di prestazioni sanitarie ambulatoriali extrabudget nell ambito della funzione accreditata di Radiologia da parte dell Erogatore, per una spesa complessiva massima di ,40, al netto della compartecipazione alla spesa e dello sconto di seguito indicato. Le prestazioni da erogare sono così individuate con il relativo sconto e la relativa spesa massima: - RMN del rachide e muscolo scheletriche senza mdc: sconto 20%; 5.067,52 - TC senza mdc: sconto 20%; 2.590,80 - Ecografie: sconto 10%; 3.928,68 - Mammografie: sconto 10%; 923,40. Art. 2 Obblighi dell Erogatore L Erogatore: - garantisce l osservanza di tutte le norme di ogni rango e tipo in relazione ad ogni aspetto concernente l esercizio della propria attività; - garantisce l erogazione delle prestazioni sanitarie oggetto del presente accordo in orario del mercoledì; - garantisce che tutte le prestazioni erogate a seguito della presente convenzione siano inserite in prenotazione obbligatoria tramite CUP, accessibile dall intera rete aziendale e dall Erogatore; - comunica con congruo anticipo eventuali sospensioni di funzioni o attività sanitarie, oggetto del presente accordo; il preavviso dev essere tale da garantire continuità assistenziale e da evitare disagio all utenza; - si impegna all osservanza delle regole di correttezza e buona fede nell esecuzione del presente accordo contrattuale anche sotto il profilo amministrativo-contabile; 2

16 - si impegna, in particolare, all osservanza della disciplina nazionale e delle regole attuative disposte dalla Regione del Veneto in materia di: tariffe di cui al vigente Nomenclatore Tariffario Regionale, come eventualmente rimodulate previa consultazione tra le parti; verifiche e controlli nell ambito del sistema sanitario; incompatibilità del personale adibito all erogazione delle prestazioni oggetto del presente accordo; rispetto dei protocolli di appropriatezza erogativa e prescrittiva, ove sia autorizzato l utilizzo del ricettario SSR; compartecipazione alle spese da parte del cittadino; mantenimento e adeguamento continuo ai requisiti prescritti in materia di autorizzazione all esercizio e accreditamento istituzionale; tutela per la responsabilità civile verso terzi per sinistri che possono derivare agli utenti o a terzi durante l espletamento del servizio, attraverso la stipula di idoneo contratto assicurativo di responsabilità civile; sistema informativo sanitario, con riferimento agli obblighi di tenuta documentale, ai debiti informativi nei confronti dell Azienda, della Regione e del Ministero. Art. 3 Obblighi dell Azienda L Azienda: - garantisce l osservanza di tutte le norme di ogni rango e tipo in relazione ad ogni aspetto concernente l esercizio della propria attività; - remunera le prestazioni erogate nei termini del presente accordo contrattuale al netto dalla partecipazione alla spesa e con applicazione dello sconto di cui all art. 1, secondo la tariffa in vigore al momento dell esecuzione della prestazione stessa; - effettua il pagamento delle competenze spettanti alla struttura privata accreditata entro il termine concordato tra le parti di 120 giorni dal ricevimento di specifica fattura, distinta da quella relativa all attività di cui all accordo del , e della documentazione relativa all attività svolta. Il pagamento delle fatture non pregiudica il recupero di somme che, a seguito di accertamenti successivi, risultassero non dovute o dovute solo in parte; - comunica tempestivamente all Erogatore ogni aggiornamento della disciplina nazionale e regionale avente riflessi diretti sull applicazione del presente accordo ai fini della modifica del medesimo nonché ogni informazione utile al corretto adempimento degli obblighi assunti dall erogatore. Art. 4 Durata della convenzione La presente convenzione ha durata per il periodo settembre dicembre Non è ammessa proroga automatica. Art. 5 Adeguamento della convenzione a disposizioni nazionali e regionali 3

17 Le parti assumono l obbligo di adeguare il contenuto del presente accordo contrattuale in attuazione di sopravvenute disposizioni nazionali o regionali, con indicazione dei termini relativi alle nuove obbligazioni assunte. Art. 6 Registrazione Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d uso. Le spese di bollo sono a carico di chi richiede la registrazione. Art. 7 Norma di rinvio Per ogni aspetto non disciplinato dal presente accordo contrattuale si fa rinvio alle norme del codice civile e alla normativa di settore. Per l Azienda Ulss n. 10 Veneto Orientale Il Direttore Generale dott. Carlo Bramezza Per l Erogatore Il Legale Rappresentante geom. Silvano Matassi 4

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