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1 --"..",."",.",,, MODULAR O C.C. 2 1 O MOD. 2 11~ ~~~~ ~. ~~z/a: N. 8/2000-CL Le Sezioni Riunite in sede referente nell' adunanza dello marzo 2000 Visto l'art. 51, comma 4, del d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, nel testo sostituito dall'art. 4 del d.lgs. 4 novembre 1997, n. 396, che attribuisce alla Corte dei conti la funzione di certificare l'attendibilità dei costi dei contratti collettivi nazionali di lavoro, quantificati dall'agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni, e la loro compatibilità con gli strumenti di programmazione e di bilancio; modificazioni; Visti gli artt. 45, 46, 47 bis e 50 del citato d.lgs. n. 29 del 1993 e successive Vista la nota di trasmissione dell' Aran del 14 febbraio 2000 dell'ipotesi di accordo all'esame, pervenuta in data 17 febbraio 2000; Vista l'ipotesi di accordo sottoscritta dall' Aran, dalle Organizzazioni sindacali ~ CGLFP, FST/CSL, UL/EE.LL., DCCAP/CONFSAL.DPARTMENTO ENT i LOCAL, CAMERE D COMMERCO-POLZA MUNCPALE, " ~ COORDNAMENTO SNDACALE AUTONOMO, FEDERAZONE NAZONALE EE.LL. e dalle Confederazioni sindacali CGL, CSL, UL, CONFSAL,CSAL e UGL concernente l'interpretazione autentica dell' art. 37, comma 2, del Ccnl 6 luglio 1995, e ~ successive modificazioni ed integrazioni, relativo al personale dei livelli del comparto ; Regioni ed Autonomie locali; 1

2 Vista la documentazione unita alla predetta nota del 14 febbraio 2000 n. prot. n dell' Aran e, in particolare, la valutazione positiva espressa dal Comitato di settore Comparto Regioni-Autonomie locali con lettera 16 dicembre 1999, l'ordinanza del Tribunale di Urbino del 30 giugno relativa al giudizio proposto da Albicocco Simonetta e altri contro il Comune di Urbino e l'npdap -, che ha inteso avviare la procedura di interpretazione autentica di cui al citato art. 37, comma 2, del Ccnl 6 luglio 1995, la relazione tecnica redatta dall' Aran nonché la circolare npdap 15 gennaio 1998, n.2; Uditi, in data 28 febbraio 1999, gli esperti designati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ai sensi dell'art. 51, comma 4, del d.lgs. n. 29/1993 e successive modificazioni e integrazioni; Vista la relazione del Nucleo tecnico per la valutazione dei costi derivanti dai contratti collettivi in data 29 febbraio 2000; Vista la comunicazione, in data 22 febbraio 2000, con la quale sono state convocate le Sezioni Riunite di questa Corte in sede referente per il giorno O marzo 2000; Uditi i relatori Cons. Marco Pieroni e Cons. Mario Nispi Landi; Presente il Vice Procuratore generale, Cons. Claudio Oaltieri; deliberano ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 51, commi 4, 5, 6 e 7, d.lgs. n. 29/1993 e successive modificazioni e integrazioni, certificazione positiva per assenza di oneri contrattuali con le osservazioni di cui all'allegato rapporto che costituisce parte integrante della presente deliberazione; ordinano la trasmissione della presente deliberazione all' Aran, al, Comitato di settore del comparto Regioni-Autonomie locali, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri- 2

3 Dipartimento per la funzione pubblica e al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazioneconomica. Relatori l Presidente (; :arc~ih ~-1.--1fl'~ ' PrO~~~ Cons. Mario Nispi Landi H9'\A"1 ~r-~ Depositato in Segreteria il 2 2 MAR l Dirigente.(dott.ssa E/Jonora Adornato) ( 5~O~~.c~..t("' 3

4 RAPPORTO D CERTFCAZONE potesi di accordo relativa all'interpretazione autentica dell'art. 37, comma 2, del Ccnl del personale dei livelli del comparto Regioni ed Autonomie locali, sottoscritto il 6 luglio L'ipotesi di accordo in epigrafe concerne l'interpretazione autentica dell' art. 37, comma 2, del contratto collettivo nazionale relativo al comparto Regioni ed Autonomie locali per il personale insegnante nelle scuole materne. Tale interpretazione è stata sollecitata dal Tribunale di Urbino con ordinanza del 30 giugno 1999, ai sensi dell'art. 68 bis del d.lgs n. 29/1993. n particolare, la predetta esigenza interpretativa derivava dalla necessità di coordinare l'originaria previsione contrattuale (di cui al citato art. 37), che escludeva l'indennità di tempo potenziato dal calcolo della base pensionabile, con la successiva disciplina di cui alla legge di riforma del sistema pensionistico (legge n. 335/1995), che prevede una elencazione dettagliata e tassativa delle voci retributive escluse dalla pensionabilità, elenco nel quale non è espressamente ricompresa l'indennità in questione. 2. Su tale ipotesi di accordo si è favorevolmente espresso il competente Comitato di settore, con nota del 16 dicembre L' Aran, nella scheda tecnica allegata alla nota di trasmissione del 14 febbraio 2000, conclude per l'assenza di oneri aggiuntivi direttamente o indirettamente derivanti dall'ipotesi di accordo. L' Aran ha, altresì, trasmesso, nell'occasione, la circolare npdap n. 2/1998, con la quale il citato Ente ha impartito indicazioni in merito alla pensionabilità dell'indennità di specie a far data dal (limitatamente alla c.d. quota b), con conseguente inserimento della stessa nella base di calcolo per i contributi previdenziali. 3. L'articolo unico, di cui consta l'ipotesi di accordo, contiene le seguenti due disposizioni: 4

5 (a) l'indennità di tempo potenziato è "utile ai fini pensionistici dall'l gennaio 1996 e incidente solo sulla seconda quota di pensione (c.d. quota b)"; (b) "la predetta indennità non è valutabile ai fini del trattamento di fine rapporto e non incide su altri istituti di carattere economico". 4. Nel merito, e preliminarmente, con riferimento alla prima disposizione contenuta nell'ipotesi di accordo, queste Sezioni Riunite rilevano l'estraneità della disposizione interpretativa, in quanto concernente la disciplina pensionistica e previdenziale, all'ambito della contrattazione collettiva, limitato, secondo quanto previsto dall'art. 45, comma 1, del d.lgs. n. 29/1993 e successive modificazioni integrazioni, "al rapporto di lavoro e alle relazioni sindacali". A ben vedere, come è dato evincere dalla citata circolare npdap, nonché dall'inserimento della predetta indennità nella massa retributiva utilizzata quale base di calcolo per i contributi previdenziali (art. 13, comma 1, letto b), il contenuto della predetta disposizione appare meramente ricognitivo della prassi interpretativa intervenuta immediatamente dopo l'entrata in vigore della legge n. 335/1995. La formulazione letterale della citata norma, suscita, comunque, perplessità in quanto lascia intendere che la quiescibilità dell' emolumento in questione (a far data dall' ) deriverebbe non già dall'interpretazione di una specifica norma di legge, ma proprio dalla disposizione interpretativa attualmente all'esame. Ritiene, in altre parole, il Collegio che in materia previdenziale e pensionistica non vi sia spazio per l'autonomia negoziale delle parti, neppure nel caso in cui le eventuali disposizioni contrattuali si limitino a riprodurre e recepire l'interpretazione del disposto normativo pacificatamene seguita dagli operatori. Ciò, allo scopo di evitare l'introduzione surrettizia di una novazione della fonte regolatrice della materia, con possibilità, per il futuro, di eventuali interventi negoziali non consentiti, anche in senso derogatorio o comunque difforme, in una materia che il legislatore ha inteso riservare a se stesso, in considerazione dell' esigenza di tenere sotto controllo una delle principali fonti di spesa, a garanzia degli equilibri di finanza pubblica. 5

6 Qualunque deroga a tale principio, anche attraverso la mera riproduzione in uno schema contrattuale del disposto normativo rischierebbe, allora, di determinare incontrollabili dinamiche incrementali di spesa, pregiudicando il difficile processo di riforma del sistema pensionistico tuttora in atto. 5. Sotto diverso e ulteriore profilo, osserva altresì il Collegio che, nella specie, la disposizione citata neppure può essere qualificata come interpretazione autentica del precedente contratto collettivo. nfatti, per interpretazione autentica deve intendersi la ricostruzione dell'effettiva volontà negoziale delle parti alla data in cui un determinato accordo viene concluso. Coerentemente con tale definizione, il citato art. 68 bis prevede che le disposizioni interpretative abbiano effetto retroattivo e sostituiscano, sin dall'origine, il testo contrattuale. Nella specie, invece, all'epoca della conclusione dell'accordo la volontà delle parti era chiara nel senso di escludere la quiescibilità dell'emolumento. dubbi che l'odierna disposizione intende risolvere non attengono, allora, alla clausola contrattuale, ma alla interpretazione di una legge intervenuta in data successiva; tant'è che l'effetto retroattivo viene, appunto, fatto decorrere dalla data di entrata in vigore della riforma pensionistica. Pertanto, oltre che per i motivi, già illustrati, della estraneità della materia pensionistica e previdenziale all'ambito della contrattazione collettiva, non può che rilevarsi un ulteriore improprio utilizzo dello strumento negoziale che nella specie viene impiegato per interpretare una legge dello Stato. 6. Si richiama, pertanto, l'attenzione dell' Aran sulle considerazioni sopra esposte per impostare la futura attività di contrattazione in modo da escludere, comunque, riferimenti alla materia previdenziale e non appropriati utilizzi dell'istituto della contrattazione interpretativa. 7. Per quanto concerne la disposizione sub (b), questa Corte non può che prendere atto di una interpretazione negoziale destinata a risolvere la questione oggetto della specifica controversia e a regolare per il futuro la materia senza ulteriori oneri per la 6

7 finanza pubblica. Peraltro, proprio il caso di specie evidenzia come non sempre i testi contrattuali indichino con chiarezza i riflessi che l'incremento di una determinata voce retributiva possa avere sul trattamento di fine rapporto, e, più in generale, su altre componenti della retribuzione. Appare, allora, necessaria una più chiara redazione degli accordi collettivi e una più esatta quantificazione di tutti gli oneri ad essi sottesi. Quanto sopra, nella consapevolezza che il trattamento di fine rapporto, quale forma di salario differito, comporta oneri destinati a proiettarsi ben oltre il biennio economico di riferimento, ma che necessitano, comunque, di essere quantificati sin dal momento del loro insorgere. Ciò, anche al fine di evitare un frequente ricorso alla contrattazione interpretati va, che, nel caso di specie, si è conclusa in senso favorevole all'erario, ma che, in ipotesi, potrebbe recare oneri aggiuntivi originariamente non esplicitati e quindi non ricompresi nell'originaria certificazione, e, dunque, ammissibili solo in presenza di adeguati mezzi di copertura e, ferma restando ogni valutazione sulla loro compatibilità economica. 8. Nell'esprimere, pertanto, certificazione positiva sulla statuizione derivante dall'ipotesi di accordo all'esame per attuale insussistenza di oneri per l'erario, si rimette alle valutazioni dell' Aran l'opportunità di assumere iniziative per chiarire, inequivocabilmente, il significato del testo negoziale, al fine di evitare indebite ingerenze della contrattazione in ambiti riservati alla legge e limitare l'istituto della contrattazione interpretativa alla sua funzione tipica, che è quella di ricostruire l'originaria volontà delle parti e non invece di interpretare norme di legge. 7

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Visto l'art. 44, comma 7, del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80, che ha modificato l'art. l''-modu[xai.o I I C.C. 2 I MOD.2 Le Sezioni Riunite in sede referente nell' adunanza dello settembre 1999 Visto l'art. 48-bis del d.p.r. 26 luglio 1976, n. 752, aggiunto dall'art. 27 del d.lgs. 9 settembre

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