COMUNE DI CONA (Provincia di Venezia)
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1 COMUNE DI CONA (Provincia di Venezia) Deliberazione N. 9 in data COPIA VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE Adunanza sessione straordinaria di I^ convocazione - seduta pubblica OGGETTO: Determinazione aliquota ICI Anno L anno duemilaotto (2008) addì 16 del mese di febbraio alle ore 12,00 nella residenza municipale per determinazione del Sindaco con inviti diramati in data utile si è riunito il Consiglio Comunale. Eseguito l appello risultano: Presente Assente 1) BERTO ANNA X 2) NECCHIO FRANCO X 3) BOTTIN ANTONIO X 4) PICELLO GIACOMO X 5) D ANGELO IOSE X 6) GABAN ANTONELLO X 7) COPELLINO LIVIA X 8) ALBIERO MARIO X 9) BERTO ALBERTO X 10) BENAGLIA BRUNO X 11) BULLO ITALO X 12) GUGLIELMINO FINOTELLO X 13) MILANI GABRIELE X 14) MAROCCO EMILY X 15) CORTELLAZZO MAURO X 16) CURTO ROBERTO X 17) ENZO PINTON X Partecipa all adunanza, la Dr.ssa Chiara Torre, Segretario Comunale. La Sig.ra Berto Avv. Anna, nella sua veste di Sindaco - Presidente, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta, e previa designazione a Scrutatori dei Consiglieri Berto Alberto, D Angelo e Pinton, invita il Consiglio a discutere e deliberare sull oggetto sopraindicato, compreso nell odierna adunanza.
2 Il Sindaco-Presidente propone l adozione della seguente deliberazione: IL CONSIGLIO COMUNALE Vista la deliberazione G.C. n. 7 in data , esecutiva, con la quale sono state stabilite per l anno 2007 le seguenti aliquote dell imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), nella seguente misura: Aliquota del 5,8 per mille per gli immobili posseduti a titolo di abitazione principale e per le relative pertinenze così come individuate dal regolamento comunale in vigore; Aliquota del 6,5 per mille per tutte le altre tipologie di immobili (altri fabbricati, terreni e aree fabbricabili); Visto che l art. 6 del D.lgs n. 504, prevede che l aliquota deve essere deliberata in misura non inferiore al 4 per mille né superiore al 7 per mille e può essere diversificata entro tale limite con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all abitazione principale, o di alloggi non locati; Considerato che l art. 8 del Decreto anzidetto, prevede la detrazione di Lire all anno dell imposta dovuta per l unità immobiliare adibita ad abitazione principale, con facoltà per il Comune di elevarla fino a Lire o di ridurre l imposta dovuta fino al 50%; Accertato che il comma 48 dell art. 3 della legge n. 662/96 ha rivalutato, fino all entrata in vigore delle nuove tariffe d estimo, del 5 % le rendite catastali urbane ai fini dell I.C.I., mentre il comma 51 dello stesso articolo ha rivalutato del 25% i redditi dominicali ai medesimi fini; Visto l art. 8 comma 2 bis del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, inserito con l art. 1 comma 5 della Legge n. 244 del 21/12/2007 (Legge Finanziaria 2008), che testualmente recita: Dall imposta dovuta per l unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detrae un ulteriore importo pari all 1,33 per mille della base imponibile di cui all art. 5. L ulteriore detrazione, comunque non superiore a 200 euro, viene fruita fino a concorrenza del suo ammontare ed è rapportata al periodo dell anno durante il quale si protrae la destinazione di abitazione principale. Se l unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica; Considerato che l art. 1 comma 7 della Legge Finanziaria 2008, ha previsto che la minore imposta che deriva dall applicazione del comma 5 dell art. 1 sopra citato, è rimborsata, con oneri a carico del bilancio dello Stato, ai singoli comuni e che quindi non è prevedibile alcuna riduzione di gettito per il Comune; Visto il buon andamento delle entrate ICI per l anno 2007 che ha comportato un sensibile aumento nel gettito del tributo;
3 Visti: i ripetuti tagli delle ultime leggi finanziarie statali che hanno ridotto le risorse a disposizione, necessarie per garantire la fornitura dei molteplici servizi attualmente erogati dagli enti locali; le modifiche nella definizione di fabbricato rurale, ai fini strumentali, introdotte dall art. 42-bis del D.L. n. 159/2007 convertito dalla legge 222/2007 ; la necessità di garantire l equilibrio generale di bilancio, tenuto conto della manovra finanziaria complessivamente attuata sia sul versante delle entrate che su quello delle spese; Ritenuto quindi, in conseguenza di quanto sopra descritto, di confermare anche per l anno 2008 le aliquote previste nel 2007; Ritenuto di mantenere inalterate le seguenti detrazioni: detrazione per l abitazione principale : 103,30, detrazione per abitazione principale per quelle abitazioni e relative pertinenze dove il soggetto passivo abbia nel proprio nucleo familiare la presenza di persone invalide, disabili o portatori di handicap per i quali esista una situazione di permanente inabilità lavorativa al 100%, certificata da competente commissione sanitaria: 250,00; Visto l art. 1 comma 169 della Legge n. 296 (Legge Finanziaria 2007) che testualmente statuisce : Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all inizio dell esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell anno di riferimen to. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno ; Visto il Decreto del Ministero dell Interno del 20 dicembre 2007, pubblicato sulla G.U. n. 302 in data , che ha prorogato il termine per l approvazione del bilancio di previsione 2008 al 31 marzo 2008; Visto l art. 1 comma 156 della Legge n. 296 (Legge Finanziaria 2007) che modificando l articolo 6 comma 1 del D.Lgs. n. 504/92, individua nel Consiglio Comunale l organo competente a deliberare l aliquota ICI a partire dal 1 gennaio 2007; Visto il vigente regolamento dell I.C.I.; DELIBERA 1) Di stabilire, in applicazione delle disposizioni e delle motivazioni riportate in narrativa, l aliquota dell imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), dovuta per l anno 2008, nella seguente misura:
4 Aliquota del 5,8 per mille per gli immobili posseduti a titolo di abitazione principale e per le relative pertinenze così come individuate dal regolamento comunale in vigore; Aliquota del 6,5 per mille per tutte le altre tipologie di immobili (altri fabbricati, terreni e aree fabbricabili); 2) Di prevedere in 103,30 annue il limite della detrazione dell imposta dovuta per l unità immobiliare adibita ad abitazione principale, così come previsto dall art. 8-2 comma - del D.Lgs. n. 504/92 nel testo modificato dall art. 3 - comma 55 - della legge n. 662/96; 3) Di prevedere in 250,00 annue il limite della detrazione dell imposta dovuta per l unità immobiliare adibita ad abitazione principale dove il soggetto passivo abbia nel proprio nucleo familiare la presenza di persone invalide, disabili o portatori di handicap per i quali esista una situazione di permanente inabilità lavorativa al 100%, certificata da competente commissione sanitaria; 4) Di prendere atto dell art. 8 comma 2 bis del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, così come inserito dall art. 1 comma 5 della Legge n. 244 del 21/12/2007 (Legge Finanziaria 2008; 5) Di dare atto che l art. 1 comma 7 della Legge Finanziaria 2008, ha previsto che la minore imposta che deriva dall applicazione del comma 5 dell art. 1 sopra citato, è rimborsata, con oneri a carico del bilancio dello Stato, ai singoli comuni e che quindi non è prevedibile alcuna riduzione nelle entrate di competenza del Comune; 6) Di prevedere per l anno 2008, visto anche il buon andamento dell entrate ICI relative al 2007, una entrata complessiva pari a ,00, determinata sommando al gettito diretto dell ICI previsto per il 2008 il rimborso dello Stato previsto ai sensi dell art. 1 comma 7 della Legge Finanziaria 2008 (il gettito diretto sarà chiaramente in calo a causa dell introduzione dell ulteriore riduzione sull abitazione principale prevista dalla Finanziaria 2008, ma verrà interamente compensato dal rimborso dello Stato); 7) Di inviare copia del presente provvedimento alla Soc. Equitalia Polis Spa - Concessionaria del servizio di riscossione per il Comune di Cona - per i provvedimenti di competenza; 8) Di dare mandato al Responsabile del Servizio Dr. Paolo Bojan per l assunzione di tutti gli atti esecutivi necessari per l attuazione concreta del presente provvedimento. Si dà atto che sulla citata proposta sono stati acquisiti, ai sensi dell art. 49 del Testo Unico 267/2000, i pareri favorevoli del responsabile del servizio dr. Paolo Bojan in ordine alla regolarità tecnica e del responsabile del servizio finanziario rag. Ruggero Perinato in ordine alla regolarità contabile. Quindi, dopo breve discussione, il Sindaco-Presidente pone ai voti la su estesa proposta di deliberazione che viene approvata per alzata di mano con n. 10 voti
5 favorevoli e n. 3 voti contrari (Cortellazzo, Pinton, Milani) dai n. 13 Consiglieri presenti e votanti. Successivamente, con votazione separata, voto espresso per alzata di mano, la su estesa deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell art. 134, c. 4 del T.U. 267/2000, con n. 10 voti favorevoli e n. 3 voti contrari (Cortellazzo, Pinton, Milani) dai n. 13 Consiglieri presenti e votanti. UTE/Consigli/C.C /n. 9 Determinazione aliquota ICI anno 2008
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