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1 PROTOCOLLO D'INTESA L anno 2010, il giorno 15 (quindici) del mese di ottobre, presso L Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali di Arezzo, sito in Arezzo Via della Società Operaia n. 3, si sono riuniti Liberi Professionisti Dottori Agronomi e Dottori Forestali, quali soggetti interessati alla promozione di Azioni di rivendicazione delle piene e legittime competenze operative dei Liberi Professionisti Dottori Agronomi e Dottori Forestali, relativamente all'accesso, implementazione ed aggiornamento dati contenuti nell'anagrafe delle Aziende Agricole della Toscana detenuta da ARTEA Agenzia Regionale Toscana Erogazioni in Agricoltura - per il tramite dello strumento del Fascicolo Aziendale Elettronico delle Aziende Agricole di cui possono essere legittimamente mandatari ai sensi delle normative nazionali e regionali vigenti., per la sottoscrizione del presente Protocollo di Intesa. Premesso quanto disposto dalle seguenti norme ed atti di indirizzo rispettivamente: La Costituzione della Repubblica Italiana prevede rispettivamente: all'articolo 3, comma 2, È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese ; all'articolo 4, La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto. Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società. all'articolo 41, L'iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali. Il Codice Civile Libro V DEL LAVORO prevede rispettivamente: Art Atti di concorrenza sleale. Ferme le disposizioni che concernono la tutela dei segni distintivi e dei diritti di brevetto, compie atti di concorrenza sleale chiunque: 1) usa nomi o segni distintivi idonei a produrre confusione con i nomi o con i segni distintivi legittimamente usati da altri, o omita servilmente i prodotti di un concorrente, o compie con qualsiasi altro mezzo atti idonei a creare confusione con i prodotti e con l attività di un concorrente; 2) diffonde notizie e apprezzamenti sui prodotti e sull attività di un concorrente, idonei a determinare il discredito, o si appropria di pregi dei prodotti o dell impresa di un concorrente; 3) si vale direttamente o indirettamente di ogni altro mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale e idoneo a danneggiare l altrui azienda. Art Sanzioni. La sentenza che accerta atti di concorrenza sleale ne inibisce la continuazione e dà gli opportuni provvedimenti affinché ne vengano eliminati gli effetti La legge n. 3/1976 Nuovo ordinamento della professione di dottore agronomo e di dottore forestale e successive modifiche ed integrazioni, prevede all'art. 2 comma: 1. Sono di competenza dei dottori agronomi e dei dottori forestali le attività volte a valorizzare e gestire i processi produttivi agricoli, zootecnici e forestali, a tutelare l ambiente e, in generale, le attività riguardanti il mondo rurale. In particolare, sono di competenza dei dottori agronomi e dei dottori forestali: a) la direzione, l amministrazione, la gestione, la contabilità, la curatela e la consulenza, singola o di gruppo, di imprese agrarie, zootecniche e forestali e delle industrie per l utilizzazione, la trasformazione e la commercializzazione dei relativi prodotti; b) lo studio, la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la liquidazione, la misura, la stima, la contabilità e il collaudo delle opere di trasformazione e di miglioramento fondiario, nonchè delle opere di bonifica e delle opere di sistemazione idraulica e forestale, di utilizzazione e regimazione delle acque e di difesa e conservazione del suolo agrario, semprechè queste ultime, per la loro natura prevalentemente extra-agricola o per le diverse implicazioni professionali non richiedano 1

2 anche la specifica competenza di professionisti di altra estrazione; c) lo studio, la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la liquidazione, la misura, la stima, la contabilità e il collaudo di opere inerenti ai rimboschimenti, alle utilizzazioni forestali, alle piste da sci ed attrezzature connesse, alla conservazione della natura, alla tutela del paesaggio ed all assestamento forestale; d) lo studio, la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la liquidazione, la misura, la stima, la contabilità ed il collaudo, compresa la certificazione statica ed antincendio dei lavori relativi alle costruzioni rurali e di quelli attinenti alle industrie agrarie e forestali, anche se iscritte al catasto edilizio urbano, ai sensi dell articolo 1 comma 5 del decreto legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165,(2) nonchè dei lavori relativi alle opere idrauliche e stradali di prevalente interesse agrario e forestale ed all ambiente rurale, ivi compresi gli invasi artificiali che non rientrano nelle competenze del servizio dighe del Ministero dei lavori pubblici; e) tutte le operazioni dell estimo in generale, e, in particolare, la stima e i rilievi relativi a beni fondiari, capitali agrari, produzioni animali e vegetali dirette o derivate, mezzi di produzione, acque, danni, espropriazioni, servitù nelle imprese agrarie, zootecniche e forestali e nelle industrie per l utilizzazione, la trasformazione e la commercializzazione dei relativi prodotti; f) i bilanci, la contabilità, gli inventari e quant altro attiene all amministrazione delle aziende e imprese agrarie, o di trasformazione e commercializzazione dei relativi prodotti e all amministrazione delle associazioni di produttori, nonchè le consegne e riconsegne di fondi rustici; g) l accertamento di qualità e quantità delle produzioni agricole, zootecniche e forestali e delle relative industrie, anche in applicazione della normativa comunitaria, nazionale e regionale; h) la meccanizzazione agrario-forestale e la relativa attività di sperimentazione e controllo nel settore applicativo; i) i lavori e gli incarichi riguardanti la coltivazione delle piante, la difesa fitoiatrica, l alimentazione e l allevamento degli animali, nonchè la conservazione, il commercio, l utilizzazione e la trasformazione dei relativi prodotti; l) lo studio, la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la liquidazione, la misura, la stima, la contabilità ed il collaudo dei lavori relativi alla tutela del suolo, delle acque e dell atmosfera, ivi compresi i piani per lo sfruttamento ed il ricupero di torbiere e di cave a cielo aperto, le opere attinenti all utilizzazione e allo smaltimento sul suolo agricolo di sottoprodotti agroindustriali e di rifiuti urbani, nonchè la realizzazione di barriere vegetali antirumore; m) i lavori catastali, topografici e cartografici sia per il catasto rustico che per il catasto urbano; n) la valutazione per la liquidazione degli usi civici e l assistenza della parte nella stipulazione di contratti individuali e collettivi nelle materie di competenza; o) le analisi fisico-chimico-microbiologiche del suolo, dei mezzi di produzione e dei prodotti agricoli, zootecnici e forestali e le analisi, anche organolettiche, dei prodotti agro-industriali e l interpretazione delle stesse; p) la statistica, le ricerche di mercato, il marketing, le attività relative alla cooperazione agricolo-forestale, alla industria di trasformazione dei prodotti agricoli, zootecnici e forestali ed alla loro commercializzazione, anche organizzata in associazioni di produttori, in cooperative e in consorzi; q) gli studi di assetto territoriale ed i piani zonali, urbanistici e paesaggistici; la programmazione, per quanto attiene alle componenti agricolo-forestali ed ai rapporti città campagna; i piani di sviluppo di settore e la redazione nei piani regolatori di specifici studi per la classificazione del territorio rurale, agricolo, forestale; r) lo studio, la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la misura, la stima, la contabilità ed il collaudo di lavori inerenti alla pianificazione territoriale ed ai piani ecologici per la tutela dell ambiente; la valutazione di impatto ambientale ed il successivo monitoraggio per quanto attiene agli effetti sulla flora e la fauna; i piani paesaggistici e ambientali per lo sviluppo degli ambiti naturali, urbani ed extraurbani; i piani ecologici e i rilevamenti del patrimonio agricolo e forestale; s) lo studio, la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la misura, la stima, la contabilità ed il collaudo di lavori inerenti alla valutazione delle risorse idriche ed ai piani per la loro utilizzazione sia a scopo irriguo che per le necessità di approvvigionamento nel territorio rurale; t) lo studio, la progettazione, la direzione e il collaudo di interventi e di piani agrituristici e di acquacoltura; u) la progettazione e la direzione dei lavori di costruzioni rurali in zone sismiche di cui agli articoli 17 e 18 della legge 2 febbraio 1974, n. 64;(3) v) la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la liquidazione, la misura, la contabilità ed il collaudo di lavori relativi al verde pubblico, anche sportivo, e privato, ai parchi naturali urbani ed extraurbani, nonchè ai giardini e alle opere a verde in generale; z) il recupero paesaggistico e naturalistico; la conservazione di territori rurali, agricoli e forestali; il recupero di cave e discariche nonchè di ambienti naturali; aa) le funzioni peritali e di arbitrato in ordine alle attribuzioni indicate nelle lettere precedenti; bb) l assistenza e la rappresentanza in materia tributaria e le operazioni riguardanti il credito ed il contenzioso tributario attinenti alle materie indicate nelle lettere precedenti; cc) le attività, le operazioni e le attribuzioni comuni con altre categorie professionali ed in particolare quelle richiamate nell articolo 19 del regio decreto 11 febbraio 1929, n. 274, ivi comprese quelle elencate sotto le lettere a), d), f), m), n) dell articolo 16 del medesimo regio decreto n. 274 del 1929 e quelle di cui all articolo 1 del regio decreto 16 novembre 1939, n ed agli articoli 1 e 2 della legge 5 novembre 1971, n. 1086, nei limiti delle competenze dei geometri. 2. I dottori agronomi e i dottori forestali hanno la facoltà di svolgere le attività di cui al comma 1 anche in settori diversi da quelli ivi indicati quando siano connesse o dipendenti da studi o lavori di loro specifica competenza. 3. Per gli incarichi di notevole complessità sono ammessi i lavori di gruppo, formato da più professionisti, se necessario ed opportuno anche di categorie professionali diverse, responsabili con firma congiunta. Sono di norma da espletare in collaborazione di gruppo interdisciplinare gli incarichi relativi alle bonifiche con impianti idraulici di notevole portata, quelli relativi alla difesa del suolo ed alla regimazione delle acque se attuate con strutture complesse e su aree di notevole estensione, nonchè gli incarichi relativi alla pianificazione che non sia limitata all aspetto 2

3 agricolo e rurale, con particolare riguardo ai piani regolatori generali ed ai programmi di fabbricazione. 4. L elencazione di cui al comma 1 non pregiudica l esercizio di ogni altra attività professionale dei dottori agronomi e dei dottori forestali, nè di quanto può formare oggetto dell attività professionale di altre categorie a norma di leggi e regolamenti. L art. 3 bis del D.Lgs. n. 165/1999 come modificato dal D. Lgs n. 188/2000 Centri Autorizzati di Assistenza Agricola disciplina che: Gli Organismi Pagatori (in Toscana ARTEA è l'organismo Pagatore), fatte salve le specifiche competenze attribuite ai professionisti iscritti agli ordini e ai collegi professionali, possono, con apposita Convenzione Il D. MiPAAF 11 marzo 2008 Approvazione delle linee guida per lo sviluppo del Sistema informativo agricolo nazionale prevede al punto 3.2 dell allegato le materie di competenza trattate, al punto 1, i livelli di accesso al SIAN di cui ARTEA fa parte per gli attori legittimamente competenti in materia rispettivamente: Punto 3.2 Programmazione e Gestione dell agricoltura Sviluppo Rurale, Agricoltura Avversità atmosferiche o Fondo di solidarietà nazionale in agricoltura (Decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 102) Carburanti agevolati Condizionalità Fondo di rotazione Imprenditore agricolo professionale o (Decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99) Servizi per l'agricoltura o La ricerca e la sperimentazione o La consulenza all impresa o L informazione e la formazione professionale Statistiche agricole Influenza aviaria Direttiva nitrati o Attuazione della direttiva comunitaria 91/676/CEE Edificabilità agricola Caccia e Pesca Attività faunistiche-venatorie Pesca e acquacoltura Anagrafe delle aziende agricole e della pesca Protezione dell ambiente Foreste ed economia montana Atmosfera Interventi contro le fonti di inquinamento atmosferico, regolamentazione degli obiettivi di qualità da raggiungere e delle relative rilevazioni e controlli; traffico veicolare nei centri urbani. Valutazione d'impatto Ambientale. Punto di sintesi di una concezione globale della politica ambientale. Indicazione delle opere sottoposte a VIA e approfondimenti. Rifiuti e Bonifica siti inquinati Gestione dei rifiuti urbani e speciali, ossia dei rifiuti prodotti da attività svolte professionalmente; trasporto e smaltimento dei rifiuti. Documenti di sintesi e normativa di riferimento. Acque e Difesa del Suolo Tutela e gestione delle risorse idriche; protezione dello stato degli ecosistemi acquatici; utilizzo idrico sostenibile; riduzione degli scarichi; riduzione dell'inquinamento delle acque sotterranee. Geologia Studi geologici e idrogeologici, controlli geotecnici, monitoraggi e attività di supporto alle strutture regionali Infrastrutture rurali ed acquedotti Piano Paesaggistico regionale Catalogo dei suoli Alimentazione Prodotti tipici e di qualità Iniziative fieristico-promozionali Fattorie didattiche Educazione alimentare Turismo enogastronomico Filiere agroalimentari Agricoltura biologica Eventi Agriturismo Servizi fitosanitari Servizi zootecnici Miglioramento genetico specie equina 3

4 Riproduzione animale Riproduzione equina Punto 1 Soggetti privati qualificati (che agiscono sulla base di convenzioni con la P.A.) CAA Organizzazioni di Produttori Unioni e Associazioni Cantine e Acquirenti, Etc Organismi di Controllo Soggetti privati Singoli cittadini senza certificato digitale Banche Inseriscono nel SIAN le informazioni di origine dichiarativa e archiviano e raccolgono la documentazione giustificativa a supporto del dato. Inseriscono nel SIAN le informazioni relative ai risultati dei controlli effettuati Consultano tutte le informazioni di pubblico dominio fornite dalla Pubblica Amministrazione. La segnalazione AS 429 del 15/11/2007 dell Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato con destinatario il Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, dove si legge: Al riguardo, si osserva che non appare giustificato, per i professionisti, subordinare l accesso al portale SIAN (In Toscana è ARTEA quale SIART ai sensi della L.r. n. 23/2000) alla verifica di requisiti di professionalità e di competenza dal momento che si tratta di soggetti che si deve presumere in possesso di tali competenze. Così pure l ulteriore abilitazione che i responsabili per le utenze regionali devono rilasciare per la fruizione dei servizi del portale, non deve trasformarsi in un ingiustificato ulteriore aggravio per l accesso a tali servizi. Pertanto, ove si reputasse necessario mantenere un sistema di accesso di natura autorizzatoria per i professionisti, esso non dovrebbe comunque richiedere specifiche valutazioni sulla loro competenza e professionalità. La Legge Regionale 08 marzo 2000, n. 23 Istituzione dell anagrafe regionale delle aziende agricole, norme per la semplificazione dei procedimenti amministrativi ed altre norme in materia di agricoltura all'art.2, comma 1 dispone: 1. Al fine di razionalizzare i flussi informativi e semplificare i procedimenti del settore agricolo è istituito il Sistema Informativo Agricoltura della Regione Toscana (S.I.A.RT). Il S.I.A.RT opera nell ambito della Rete Telematica della Regione Toscana (RTRT), ed è connesso, come articolazione regionale, al Sistema Informativo Agricolo Nazionale (S.I.A.N.) ed integrabile ai sistemi informativi delle pubbliche amministrazioni mediante la Rete Unitaria delle Pubbliche Amministrazioni (R.U.PA). Legge regionale 27 luglio 2007, n. 45 Norme in materia di imprenditore e imprenditrice agricoli e di impresa agricola prevede, all'art. 16 Sostituzione dell articolo 3 della l.r. 23/2000. Art. 3 Anagrafe regionale delle aziende agricole, comma: 1. Per gli stessi fini di cui al comma 1 dell articolo 1 è istituita, presso l Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura (ARTEA), l Anagrafe Regionale delle Aziende Agricole, quale nucleo del SIART e strumento di organizzazione e snellimento dell azione regionale. 4. L accesso all anagrafe regionale delle aziende agricole è consentito: a) alle pubbliche amministrazioni; b) ai centri autorizzati di assistenza agricola (CAA), di cui alla legge regionale 9 febbraio 1998, n. 11 (Norme per lo snellimento e la semplificazione dell attività amministrativa in materia di agricoltura, foreste, caccia e pesca), limitatamente alle posizioni da essi trattate; c) all imprenditore agricolo, o suo mandatario, limitatamente alla propria posizione. Considerato il D. ARTEA n. 291 del 30 dicembre 2009, dove vengono modificate le procedure di gestione della Dichiarazione Unica Aziendale, ma dove si confermano le disposizioni emanate in precedenza con il D. ARTEA n. 147/2007 e D. ARTEA n. 191/2008; Considerato il D. ARTEA n. 292 del 30 dicembre 2009, dove vengono definite le procedure di aggiornamento e la definizione del fascicolo aziendale elettronico nel Sistema Informativo di ARTEA per l applicazione del regime di premio a superficie; 4

5 Considerata la L.r.T. n. 30/2003, come modificata dalla L.r.T. n. 80/2009 Disciplina delle attività agrituristiche in Toscana dove all art. 8 comma 5, ogni variazione dovrà essere comunicata ad ARTEA tramite l aggiornamento del Fascicolo Aziendale Elettronico; Considerato il DPGRT n. 5R del 9 febbraio 2007, come modificato dal 7R del 9 febbraio 2010, del dove all art. 9 il Piano Pluriennale di Miglioramento Agricolo ed Ambientale, è presentato ai Comuni tramite l utilizzo della Anagrafe delle Aziende Agricole di cui alla L.r.T. n. 23 dell 8 marzo 2000, ovvero utilizzando lo strumento del Fascicolo Aziendale Elettronico; Il Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 pubblicato in G.U. del 16 maggio 2005, n S.O. n. 93 Codice dell amministrazione digitale prevede rispettivamente: Art. 3. Diritto all'uso delle tecnologie. 1. I cittadini e le imprese hanno diritto a richiedere ed ottenere l uso delle tecnologie telematiche nelle comunicazioni con le pubbliche amministrazioni e con i gestori di pubblici servizi statali nei limiti di quanto previsto nel presente codice. 1-bis. Il principio di cui al comma 1 si applica alle amministrazioni regionali e locali nei limiti delle risorse tecnologiche ed organizzative disponibili e nel rispetto della loro autonomia normativa. 1-ter. Le controversie concernenti l esercizio del diritto di cui al comma 1 sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Art. 8. Alfabetizzazione informatica dei cittadini. 1. Lo Stato promuove iniziative volte a favorire l'alfabetizzazione informatica dei cittadini con particolare riguardo alle categorie a rischio di esclusione, anche al fine di favorire l'utilizzo dei servizi telematici delle pubbliche amministrazioni. Art. 9. Partecipazione democratica elettronica. 1. Lo Stato favorisce ogni forma di uso delle nuove tecnologie per promuovere una maggiore partecipazione dei cittadini, anche residenti all'estero, al processo democratico e per facilitare l'esercizio dei diritti politici e civili sia individuali che collettivi. 12. Norme generali per l'uso delle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni nell'azione amministrativa. 1. Le pubbliche amministrazioni nell'organizzare autonomamente la propria attività utilizzano le tecnologie dell'informazione e della comunicazione per la realizzazione degli obiettivi di efficienza, efficacia, economicità, imparzialità, trasparenza, semplificazione e partecipazione. 4. Lo Stato promuove la realizzazione e l'utilizzo di reti telematiche come strumento di interazione tra le pubbliche amministrazioni ed i privati. 5-bis. Le pubbliche amministrazioni implementano e consolidano i processi di informatizzazione in atto, ivi compresi quelli riguardanti l erogazione in via telematica di servizi a cittadini ed imprese anche con l intervento di privati. TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO si conviene e si sottoscrive, fra i Liberi Professionisti interessati, il seguente Protocollo di Intesa: ART. 1 PREMESSE. Le premesse e gli allegati eventuali costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Protocollo di Intesa. Costituiscono altresì parte integrante e sostanziale del presente accordo le norme, loro successive modifiche ed integrazioni, e gli atti amministrativi formalmente richiamati. ART. 2 - OGGETTO DEL PROTOCOLLO DI INTESA. Il Protocollo di Intesa viene stipulato fra Liberi Professionisti Tecnici Dottori Agronomi e Dottori Forestali, nell ambito degli interessi professionali relativi alla piena, libera, e legittima espressione operativa delle competenze previste da normativa di natura Ordinistica Nazionale. La finalità dello stesso protocollo è l attuazione degli interventi e delle azioni necessarie al riconoscimento del Libero Professionista iscritto all' Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali quale dotato di accesso completo ed operativo al Fascicolo Aziendale Elettronico implementazione, aggiornamento, cancellazione, creazione e chiusura dei fascicoli aziendali elettronici di cui si è mandatario quale strumento operativo della Anagrafe delle Aziende Agricole, 5

6 in Toscana detenuta da ARTEA dell'impresa Agricola che ha conferito apposito mandato, al rispettivo Libero Professionista. ART. 3 - IMPEGNI DEI SOGGETTI SOTTOSCRITTORI DEL PROTOCOLLO DI INTESA. Con il presente Protocollo di Intesa sottoscritto, i Liberi Professionisti Dottori Agronomi e Dottori Forestali, rispettivamente: 1. Dichiarano di volersi costituire in un aggregazione finalizzata alla realizzazione degli interventi e delle azioni necessarie al riconoscimento del Dottore Agronomo e Dottore Forestale quale soggetto riconosciuto e dotato di accesso completo ed operativo al Fascicolo Aziendale Elettronico implementazione, aggiornamento, cancellazione, creazione e chiusura dei fascicoli aziendali elettronici di cui si è mandatario quale strumento operativo della Anagrafe delle Aziende Agricole, in Toscana detenuta da ARTEA - dell'impresa Agricola che ha conferito apposito mandato, al rispettivo Dottore Agronomo e/o Dottore Forestale Libero Professionista. 2. Riconoscono la necessità eventuale di intraprendere verso la Pubblica Amministrazione Competente l'azione legale che si rivelasse necessaria, utilizzando l'assistenza e la consulenza ed il supporto Legale necessario, al fine di iniziare un percorso di confronto attivo per la realizzazione degli interventi e delle azioni necessarie al riconoscimento del Dottore Agronomo e Dottore Forestale secondo quanto indicato al punto precedente. 3. Riconoscono, indicandolo nella singola richiesta di adesione al presente Protocollo di Intesa il/i Dott.ri Agr./For. quale/i Coordinatore/i Referenti della costituenda aggregazione e referenti nei confronti dei Soggetti Privati/Pubblici ed Istituzionali che a vario titolo saranno compartecipi nella realizzazione degli interventi e delle azioni necessarie; 4. Riconoscono ulteriori Dottori Agronomi e Dottori Forestali, quali eventuali referenti per il supporto necessario alla azione avviata dalla aggregazione rispettivamente promossa dal presente Protocollo; 5. Ogni Dottore Agronomo e/o Dottore Forestale si potrà rendere disponibile, quale referente, attraverso l indicazione del proprio nominativo indicandolo nella singola richiesta di adesione al presente Protocollo di Intesa ; 6. Le nomine e le disponibilità eventuali saranno comunicate a tutti i sottoscrittori del presente Protocollo; 7. In ogni momento, ogni Dottore Agronomo e/o Dottore Forestale potrà chiedere accesso agli atti, informazioni verbali al Referente Indicato, e/o aderire e presenziare agli incontri con il Supporto Legale richiesto ed eventualmente necessario, secondo un principio di condivisione e trasparenza fra i sottoscrittori del presente Protocollo di Intesa. 8. Il/I Dott. Agr./For. indicati secondo i punti 3 e 4 precedenti e gli altri eventuali Dottori Agronomi e Dottori Forestali Liberi Professionisti referenti che vorranno aderire nella gestione amministrativa delle azioni e degli interventi necessari al riconoscimento del Dottore Agronomo e Dottore Forestale secondo quanto indicato ai punti precedenti, presteranno tale supporto a titolo gratuito. 9. Il/I Dott. Agr./For. indicati secondo i punti 3 e 4 precedenti e gli altri eventuali Dottori Agronomi e Dottori Forestali Liberi Professionisti referenti, contribuiranno comunque 6

7 nella ripartizione delle spese legali necessarie al conseguimento delle azioni previste; 10. Attestano, quali Sottoscrittori del Protocollo, la disponibilità all impegno di spesa ripartito proporzionalmente al numero di Dottori Agronomi e Dottori Forestali aderenti al Protocollo, necessario per il finanziamento della azione legale per la realizzazione degli interventi e delle azioni necessarie al riconoscimento del Dottore Agronomo e Dottore Forestale secondo quanto indicato al punto precedente; 11. Le spese di avvio sostenute, ed i preventivi di eventuali necessarie, saranno rese note a tutti i firmatari del Protocollo, secondo un principio di buona economia, trasparenza e condivisione degli oneri economici che dette azioni determineranno. 12. Qualora per la gestione ed il raggiungimento delle finalità, dovesse dimostrarsi insufficiente la semplice adesione al Protocollo di Intesa, sarà convocato un incontro immediato fra tutti i Sottoscrittori della presente, aperto a tutti gli Iscritti Dottori Agronomi e Dottori Forestali della Toscana, al fine di valutare e concordare, secondo il principio di partecipazione e trasparenza, formalità e sostanzialità che tale azione richiederà. ART. 4 CONTROVERSIE. Ogni controversia derivante dall esecuzione del presente Protocollo di Intesa che non venga definita bonariamente sarà devoluta all organo competente previsto dalla vigente normativa. ART. 5 - APPROVAZIONE, PUBBLICAZIONE, EFFETTI, DECADENZA E DURATA. Il presente Protocollo di Intesa viene sottoscritto dai Dottori Agronomi e Dottori Forestali che si riconoscono nella necessità di procedere per le finalità della costituenda aggregazione, mediante l invio della scheda debitamente timbrata e sottoscritta quale allegato 1 del presente Protocollo. Le attività e le disponibilità sottoscritte sono vincolanti per i soggetti firmatari. Il presente Protocollo di Intesa avrà durata necessaria e sufficiente alla attuazione delle azioni e degli interventi sopra indicati. Arezzo, 15/10/

8 SCHEDA ADESIONE PROTOCOLLO D'INTESA Allegato 1 Il/La Sottoscritto/a C.F. Nato/a a ( ) il Residente in ( ) Via Iscritto Ordine di con Timbro n. Avendo letto il Protocollo di Intesa - di cui sotto ne è riportata in estratto la finalità - composto da n. 7 pagine e dall Allegato 1- approva, aderisce e sottoscrive le specifiche nello stesso riportate, tramite l invio della presente scheda al fax Estratto Finalità. L anno 2010, il giorno 15 (quindici) del mese di ottobre, presso L Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali di Arezzo, sito in Arezzo Via della Società Operaia n. 3, si sono riuniti Liberi Professionisti Dottori Agronomi e Dottori Forestali, quali soggetti interessati alla promozione di Azioni di rivendicazione delle piene e legittime competenze operative dei Liberi Professionisti Dottori Agronomi e Dottori Forestali, relativamente all'accesso, implementazione ed aggiornamento dati contenuti nell'anagrafe delle Aziende Agricole della Toscana detenuta da ARTEA Agenzia Regionale Toscana Erogazioni in Agricoltura - per il tramite dello strumento del Fascicolo Aziendale Elettronico delle Aziende Agricole di cui possono essere legittimamente mandatari ai sensi delle normative nazionali e regionali vigenti., per la sottoscrizione del presente Protocollo di Intesa. A tale fine, ai sensi del punto 3 del Protocollo, indico quali Dott.ri Agr./For. il/i Coordinatore/i Referenti: A tale fine, ai sensi del punto 4 del Protocollo, indico ulteriori Dott.ri Agr./For. quali eventuali Referenti: A tale fine, ai sensi del punto 5 del Protocollo, il Sottoscritto: si rende disponibile quale eventuale referente; non si rende disponibile quale eventuale referente; Data: Firma e Timbro del Professionista 8

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