REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO DI DISCIPLINA Istituito presso L ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI BRESCIA

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1 REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO DI DISCIPLINA Istituito presso L ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI BRESCIA Approvato dal Consiglio di Disciplina nella seduta del 9 febbraio 2017 In vigore dal 10 febbraio

2 PREMESSE 1. Oggetto Il presente Regolamento ha ad oggetto l organizzazione e il funzionamento del Consiglio di Disciplina dell Ordine degli Ingegneri di Brescia, avuto riguardo alla sua articolazione in Collegi, in conformità ed applicazione della normativa vigente. 2. Riferimenti normativi Il presente Regolamento si conforma ai seguenti provvedimenti: L. n. 1395/1923, recante Tutela del titolo e dell esercizio professionale degli ingegneri e degli architetti R.D. n. 2537/1925, recante Regolamento per le professioni di ingegnere e di architetto L. n. 897/1938, recante Norme sull obbligatorietà dell'iscrizione negli albi professionali e sulle funzioni relative alla custodia degli albi D. Lgs. Lgt. n. 382/1944, recante Norme sui Consigli degli Ordini e Collegi e sulle Commissioni Centrali Professionali D. Lgs. Pres. n. 6/1946 recante Modificazioni agli ordinamenti professionali D.M recante Approvazione del Regolamento contenente le norme di procedura per la trattazione dei ricorsi dinanzi al Consiglio Nazionale degli Ingegneri D.P.R. n. 328/2001 recante Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché' della disciplina dei relativi ordinamenti D.P.R. n. 169/2005 recante Regolamento per il riordino del sistema elettorale e della composizione degli organi di ordini professionali D.P.R. n. 137/2012 recante Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 D.Lgs. n. 196/2003 recante Codice in materia di protezione dei dati personali L. n. 241/1990 recante Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi D.P.R. 184/2006 recante Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi Regolamento per la designazione dei componenti i Consigli di Disciplina territoriale degli Ordini degli Ingegneri, a norma dell art. 8, comma 3, del DPR 137/2012 ( Regolamento di Designazione ) Indicazioni generali per la trattazione dei giudizi disciplinari, emanate dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri - Circ. 366/XVIII Sess.- ( Linee Guida CNI ) Codice Deontologico degli Ingegneri Italiani, adottato il dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri ( Codice Deontologico ) 3. Ambito di applicazione L esercizio dell azione disciplinare è di competenza esclusiva del Consiglio di Disciplina costituito presso l Ordine degli Ingegneri della Provincia di Brescia e si attua nei confronti di tutti gli iscritti all Albo degli Ingegneri della Provincia di Brescia ( Iscritti ). 2

3 L azione disciplinare consiste nella valutazione in via preliminare, istruzione e decisione delle questioni disciplinari riguardanti gli Iscritti e insiste su comportamenti non conformi alle norme del Codice Deontologico vigente all epoca dei fatti ascritti. ORGANO GIUDICANTE 4. Istituzione, composizione e durata del Consiglio di Disciplina Il Consiglio di Disciplina si compone di n. 15 Consiglieri, nominati dal Presidente del Tribunale nel cui circondario ha sede il Consiglio dell Ordine, ed è articolato in n. 5 Collegi ciascuno composto da 3 Consiglieri. L articolazione in Collegi è disposta dal Presidente del Consiglio di Disciplina. Il Consiglio di Disciplina resta in carica per tutta la durata del corrispondente Consiglio dell Ordine presso cui è stato nominato; al fine di evitare stasi e discontinuità, il Consiglio di Disciplina -nell avvicendamento dei nuovi eletti Consigli dell Ordine- eserciterà le proprie funzioni fino all insediamento effettivo del nuovo Consiglio di Disciplina. I membri del Consiglio di Disciplina che durante il loro mandato perdano i requisiti per ricoprire la carica e/o risultino in una delle condizioni di cui all art. 4, comma 4 del Regolamento di Designazione, decadono immediatamente dalla carica. Altresì decadono immediatamente dalla carica laddove per qualsivoglia motivo risultino sospesi o cancellati dall Albo o nei loro confronti si apra un procedimento disciplinare. La sostituzione avverrà secondo le previsioni del Regolamento di Designazione. 5. Presidente del Consiglio di disciplina Il Presidente del Consiglio di Disciplina è il Consigliere con maggiore anzianità di iscrizione all Albo, o nel caso di nomina di un componente non iscritto all Albo, è il Consigliere con maggiore anzianità anagrafica. Egli opera in osservanza dei criteri di equità, funzionalità, trasparenza ed efficienza dell azione disciplinare, buon andamento ed imparzialità. Il Presidente del Consiglio di Disciplina vigila sul corretto svolgimento dell azione disciplinare ed ha funzione di direzione e coordinamento del Consiglio che si esprime principalmente nelle seguenti attività: articolazione dei Collegi di disciplina; assegnazione dei procedimenti disciplinari ai Collegi; sostituzione dei Consiglieri di disciplina, nei casi previsti dalla normativa di riferimento. Il Presidente, relativamente a casi di inerzia o ritardo delle attività dei Collegi, può richiedere informazioni ed assumere le iniziative necessarie ed opportune. L inerzia e il ritardo vengono valutati con il criterio dell uomo medio e avuto riguardo alla difficoltà del caso. Il Presidente è egli stesso membro di uno dei Collegi. Con cadenza annuale, il Presidente del Consiglio di Disciplina, predispone - con il supporto del Segretario del Consiglio di disciplina- una relazione a carattere meramente statistico concernente l attività svolta durante l anno, dando evidenza delle segnalazioni ricevute, dei procedimenti disposti d ufficio, dei procedimenti archiviati, dei procedimenti definiti con sanzione, dei procedimenti impugnati. 6. Segretario del Consiglio di disciplina Il Segretario del Consiglio di Disciplina è il Consigliere con minore anzianità di iscrizione all Albo, o nel caso di nomina di un componente non iscritto all Albo, è il Consigliere con minore anzianità anagrafica che opera a supporto del Presidente del Consiglio, con le seguenti principali funzioni: 3

4 supporto materiale al Presidente del Consiglio nella attività di sua competenza; predisposizione e trasmissione dei fascicoli dei procedimenti ai Collegi assegnatari; coordinamento con la segretaria amministrativa per le relative attività; redazione dei verbali delle adunanze del Consiglio di disciplina, sotto la direzione e il coordinamento del Presidente del Consiglio. 7. Collegio di disciplina Il Consiglio di disciplina si articola in 5 Collegi, ciascuno composto da 3 Consiglieri, la cui assegnazione è stabilita dal Presidente del Consiglio di disciplina. Ogni Collegio è presieduto dal Consigliere con maggiore anzianità di iscrizione all Albo, ovvero in caso di membri non iscritti all Albo, dal Consigliere con maggiore anzianità anagrafica. Il Presidente del Collegio, oltre alla funzione di giudicante, dirige le attività del Collegio e si adopera affinché il procedimento disciplinare si svolga in maniera appropriata, e laddove ravvisi una situazione contraria alla normativa di riferimento, oppure situazioni che possano creare impatti sul sereno svolgimento del procedimento, prova a gestirle nei limiti delle proprie competenze, altrimenti le rimette con immediatezza al Presidente del Consiglio di disciplina. Le funzioni di Segretario del Collegio sono svolte dal Consigliere con minore anzianità di iscrizione all albo, ovvero, quando siano presenti membri non iscritti all albo, dal Consigliere con minore anzianità anagrafica. Il Segretario del Collegio ha funzioni di verbalizzazione delle sedute di Collegio, ordinata tenuta del fascicolo dei procedimenti e raccordo tra il Collegio e la segreteria amministrativa per gli adempimenti connessi ai procedimenti, quali a titolo esemplificativo convocazioni, notifiche, inviti ad audizione. Le riunioni del Collegio di Disciplina sono disposte con cadenza di volta in volta individuata e definita dal Presidente di Collegio. Giudizi disciplinari riguardanti gli iscritti alla Sezione B: i giudizi disciplinari che riguardano soggetti iscritti alla Sezione B dell Albo sono assegnati d ufficio al Collegio di cui fa parte almeno un Consigliere proveniente dalla sezione B dell Albo. Nel caso in cui non vi fosse nel Consiglio di disciplina alcun componente della sezione B, i giudizi disciplinari riguardanti gli iscritti a detta sezione dell Albo sono assegnati al Consiglio di disciplina dell Ordine territorialmente più vicino che abbia tra i suoi componenti almeno un iscritto alla sezione B. 8. Riunioni del Consiglio di Disciplina Le adunanze del Consiglio di disciplina hanno funzione meramente organizzativa, di indirizzo e di coordinamento dei Collegi e dell andamento dell attività disciplinare. il Presidente del Consiglio, convoca il Consiglio di Disciplina per discutere dell andamento generale dell attività disciplinare, rappresentare nuove tendenze e interpretazioni normative, condividere modifiche e integrazioni organizzative, sia dell organo disciplinare, sia delle procedure. Nel caso di temporanea assenza del Presidente del Consiglio di disciplina, gli subentra il Consigliere più anziano che provvederà a presiedere il Consiglio e ad operare secondo quanto concordato con il Presidente del Consiglio. 4

5 9. Organizzazione logistica del Consiglio di disciplina Il Consiglio di disciplina svolge la propria attività presso i locali dell Ordine degli Ingegneri della Provincia di Brescia e le riunioni, sia del Consiglio che dei Collegi, hanno luogo separatamente da quelle del Consiglio dell Ordine. I compiti di segreteria e assistenza alle attività del Consiglio e dei Collegi di disciplina sono svolti dal personale del Consiglio dell Ordine. I Consiglieri di disciplina si attengono alle regole organizzative, inclusi di orari, dell Ordine in relazione sia all utilizzo degli uffici sia ai dipendenti. PROCEDIMENTO DISCIPLINARE 10. Iniziativa disciplinare L azione disciplinare può derivare da iniziativa di soggetti che vi abbiano interesse ( Esponente ), da richiesta del Pubblico Ministero, d ufficio in seguito a notizie di violazioni commesse dagli iscritti, su iniziativa del Presidente del Consiglio di Disciplina, su decisione del Consiglio di Disciplina, su indicazione o deferimento del Presidente del Consiglio dell Ordine. 11. Segnalazioni disciplinari Le segnalazioni e gli esposti possono essere sottoposti al Consiglio di Disciplina per posta elettronica, posta semplice, PEC. Nel caso in cui la segnalazione pervenga all attenzione dell Ordine territoriale, questa dovrà essere trasmessa immediatamente al Consiglio di Disciplina. Nel caso di lettere anonime, la decisione di darvi seguito è rimessa al prudente apprezzamento del Presidente del Consiglio di Disciplina che -valutata la non manifesta infondatezza- procede all assegnazione ai Collegi. In caso di segnalazioni generiche, ove non siano individuabili con certezza né i dati dell esponente e l incolpato, né i fatti ascritti, né informazioni necessarie a supporto di una valutazione almeno preliminare della fattispecie, la segnalazione -sulla constatazione dell impossibilità di darvi seguito- è dichiarata irricevibile dal Collegio di Disciplina e quindi archiviata. Laddove la segnalazione o l esposto pervenga oralmente, il segnalante o l esponente sarà invitato a dedurre per iscritto la sua richiesta, e a inviarla all attenzione del Consiglio di disciplina. In caso si apprenda che a carico dell iscritto sia stato aperto un procedimento penale, il Presidente del Consiglio di Disciplina esperirà le iniziative più opportune per verificare la veridicità e l esattezza della notizia, onde procedere a valutazioni disciplinari. 12. Azione disciplinare Assegnazione del procedimento La segnalazione disciplinare comunque pervenuta, o l attivazione d ufficio, è preliminarmente ricevuta dal Presidente del Consiglio di Disciplina che, in conformità a criteri di equità distributiva, trasparenza ed efficienza, assegna la questione ad uno dei Collegi. In conformità al principio di immediatezza dell azione disciplinare, l assegnazione, che si attua mediante trasmissione del fascicolo al Collegio assegnatario, avviene man mano che pervengano le segnalazioni disciplinari o man mano che il Consiglio venga a conoscenza di fatti e/o notizie suscettibili di valutazione disciplinari. L assegnazione importa la trasmissione al Collegio assegnatario della segnalazione unitamente a tutta la documentazione prodotta dall esponente o dal segnalante. In caso di attribuzione di procedimenti iniziati d ufficio, l assegnazione importa la trasmissione degli elementi utilizzati a supporto delle preliminari 5

6 valutazioni (quali a titolo esemplificativo notizie di stampa, accertamenti svolti per verificare il fumus della fattispecie). Successivamente all assegnazione del procedimento disciplinare, il Collegio assegnatario diventa l unico soggetto competente all azione disciplinare. Il Collegio assegnatario informa il professionista incolpato della ricezione della segnalazione disciplinare/attivazione d ufficio ai sensi dell art. 15 del presente Regolamento. 13. Soggetti del procedimento disciplinare Il procedimento disciplinare si svolge tra incolpato e Collegio di disciplina. L esponente/segnalante non è parte del procedimento disciplinare, in quanto l azione è condotta nell interesse pubblico a perseguire condotte deontologicamente censurabili, con anche lo scopo di salvaguardare l integrità e onorabilità della categoria degli ingegneri. 14. Fase iniziale istruttoria Verifica preliminare di incompatibilità e conflitti di interesse Preliminarmente alla valutazione di ciascuna fattispecie, il Presidente del Collegio assegnatario verifica - all interno del Collegio- la sussistenza di incompatibilità e o di conflitti di interesse in capo ai Consiglieri, avuto riguardo a quanto disposto dal Regolamento di Designazione. Di tale verifica ne dà indicazione nel verbale di Collegio. Nel caso in cui si riscontri un conflitto di interesse, il Presidente di Collegio non dà seguito all azione disciplinare e informa immediatamente il Presidente del Consiglio, per le opportune iniziative. Laddove incompatibilità o conflitti di interesse dovessero sorgere successivamente alla preliminare valutazione e in costanza di procedimento, il Consigliere che versasse in tale situazione è tenuto a darne immediata notizia al Collegio per le iniziative del caso. 15. Fase iniziale istruttoria Informativa all incolpato, audizione informale dell incolpato e verifica preliminare dei fatti Il Presidente del Collegio informa il professionista incolpato della segnalazione, trasmettendo la segnalazione stessa, unitamente a tutti gli allegati eventualmente pervenuti, oppure indicando i motivi a fondamento dell attivazione d ufficio. Nell ambito di tale informativa e, con lo scopo di acquisire elementi utili alla ricostruzione della fattispecie, il Presidente del Collegio invita l incolpato a rendere la propria versione dell accaduto indicando una data per un audizione informale. L invito all incolpato è disposto con PEC o Racc. A/R e la data dell audizione deve essere fissata almeno 15 giorni successivi all invio dell invito. L invito all audizione informale deve riportare la possibilità per l incolpato di produrre relazioni e/o documenti e/o ogni altro elemento ritenuto utile, nonché la possibilità di essere assistito da un proprio legale o tecnico di fiducia. L audizione informale dell incolpato può essere sostituita -a scelta dell incolpato- da una Relazione scritta dell incolpato sullo svolgimento dei fatti; l eventuale Relazione dovrà pervenire al Collegio entro la data fissata per l incontro (cfr. Allegato 1). In caso di audizione dell incolpato, Il Collegio redige contestualmente allo svolgimento il verbale dell incontro, che verrà poi sottoscritto dai Consiglieri presenti, dall incolpato e da eventuali professionisti che lo assistono. L audizione preliminare dell incolpato si svolge con la presenza del Presidente del Collegio e di almeno uno degli altri due Consiglieri. In caso di Relazione pervenuta in luogo dell audizione, il Collegio ne darà atto nella documentazione del procedimento. Durante la fase istruttoria preliminare, il Presidente del Collegio assume le informazioni che ritiene più opportune onde verificare i fatti ascritti; a titolo esemplificativo, può raccogliere documentazione, può assumere ulteriori informazioni da fonti differenti, può- nel rispetto della normativa privacy e della 6

7 confidenzialità- sentire altre persone, può richiedere ulteriore documentazione e può chiedere all Ordine degli Ingegneri di visionare il fascicolo personale dell iscritto. 16. Audizione dell incolpato ex art. 44, co. 1. RD. 2537/1925 Al termine delle verifiche preliminari di cui all articolo che precede, l incolpato viene convocato davanti al Collegio di disciplina per essere udito in merito all addebito e alla luce delle preliminari risultanze istruttorie. La convocazione viene fatta tramite PEC oppure Racc. A/R ai sensi dell art. 44, co. 1 del RD 2537/1925 (cfr. Allegato 2). Nel corso dell audizione, il Presidente del Collegio espone i fatti e gli elementi raccolti e l incolpato -eventualmente assistito dal proprio legale e/o esperto di fiducia- espone la propria versione dei fatti e le proprie ragioni, osservazioni, difese, anche ricorrendo a documentazione scritta. Di tale audizione deve essere redatto verbale che riporti l esposizione dei fatti svolta dal Presidente del Collegio, le dichiarazioni fornite dall incolpato anche tramite il suo legale/esperto di fiducia, tutta la documentazione esibita oppure utilizzata, compresa l eventuale relazione pervenuta ai sensi dell articolo 15 in luogo dell audizione informale dell incolpato. Al termine dell audizione, e senza la presenza dell l incolpato, il Collegio valuta se dare o meno corso al procedimento disciplinare, avuto riguardo alla correlazione tra la condotta tenuta e il Codice Deontologico vigente al tempo dei fatti contestati e individuando, se del caso, gli articoli che si presumono violati. La decisione di dare corso al procedimento può essere assunta immediatamente dopo l audizione o successivamente, nel caso siano necessari ulteriori approfondimenti. La decisione di dare corso o meno al procedimento disciplinare deve essere argomentata. Il verbale dell audizione, unitamente alle argomentazioni e motivazioni del Consiglio di disciplina, è riservato e come tale deve essere conservato. Della fase istruttoria non deve essere data alcuna comunicazione alla Procura della Repubblica 17. Fase finale istruttoria Non luogo a procedere All esito della fase istruttoria e tenuto conto dello svolgimento dei fatti, dell audizione informale, dell audizione ex art. 44, co. 1 del RD. 2537/1925, delle osservazioni e produzioni documentali dell incolpato, il Collegio se non ravvisa l esistenza di fatti o circostanza rilevanti sotto il profilo disciplinare, delibera il non luogo a procedere e l archiviazione del procedimento, informandone l incolpato e l esponente. 18. Merito tecnico Nel valutare se ricorrano i presupposti per procedere all apertura del procedimento disciplinare, il Collegio di Disciplina non entra nel merito tecnico della prestazione resa dal professionista incolpato, ma si attiene esclusivamente alla valutazione dei fatti per verificare violazioni esclusivamente di i tipo disciplinare. 19. Pendenza di altro procedimento giudiziario Il procedimento disciplinare è indipendente ed autonomo da altri procedimenti instaurati nei confronti dell incolpato. Nel caso in cui per gli stessi fatti o atti oggetto del procedimento disciplinare penda un procedimento penale, il Collegio può -ai sensi dell art. 653 c.p.p.- sospendere l esame della pratica in attesa di conoscere l esito del procedimento penale. Laddove il procedimento disciplinare si riferisca a fatti o atti soltanto collegati o connessi al procedimento penale, il Collegio procede autonomamente e indipendentemente dall esito del procedimento penale e prosegue nella valutazione dell illecito disciplinare. 7

8 Nel caso in cui il Collegio disponga la sospensione del procedimento disciplinare per pendenza di procedimento penale, dovrà assumere decisione motivata da comunicare all incolpato a mezzo PEC oppure Racc. A/R. Parimenti, una volta ripreso il procedimento disciplinare, il Collegio dovrà informare l incolpato. 20. Fase finale istruttoria Rinvio a giudizio disciplinare e citazione dell incolpato All esito della fase istruttoria e tenuto conto dello svolgimento dei fatti, dell audizione informale, dell audizione ex art. 44, co, 2 del RD. 2537/1925 e delle osservazioni e produzioni documentali dell incolpato, se il Collegio decide di dare corso a giudizio disciplinare, il Presidente nomina un Relatore tra i componenti del Collegio e dispone la citazione dell incolpato a comparire dinanzi al Collegio di disciplina in un termine non minore di 20 giorni decorrenti dalla citazione. La citazione deve essere fatta a mezzo di Ufficiale Giudiziario. La citazione dell incolpato a comparire contiene l indicazione del Collegio procedente, del professionista incolpato, un sintetico riferimento ai fatti oggetto dell addebito, la formulazione dell addebito con indicazione degli articoli del Codice Deontologico che si presumono violati, l indicazione che l incolpato può farsi assistere da un legale/esperto di fiducia, l indicazione del giorno e ora in cui avrà luogo il dibattimento, l indicazione che in caso di assenza non giustificata da legittimo impedimento dell incolpato il giudizio procederà comunque (Allegato n. 3). 21. Giudizio Disciplinare Discussione Alla data della comparizione, il Relatore relaziona sullo svolgimento dei fatti e l incolpato -anche per il tramite del legale o esperto di fiducia- svolge le difese, utilizzando documentazione a supporto. Ove l incolpato, regolarmente convocato, non si presenti né giustifichi la propria assenza, il Collegio procederà ugualmente alla trattazione del procedimento. La seduta del Collegio di disciplina non è pubblica ed è valida se sono presenti tutti i componenti del Collegio. Nessun componente del Collegio può entrare a trattazione avviata, né può uscire dalla sala fin quando non sia stata assunta la decisione. Laddove per assumere la decisione siano necessari rinvii di carattere istruttorio, la discussione viene aggiornata e l incolpato deve essere avvertito tempestivamente procedendo a nuova convocazione. All esito dell udienza, la decisione è assunta a maggioranza e può consistere nel non luogo a procedere se all esito della discussione non si ritengano violate le norme deontologiche, oppure nella comminazione di una sanzione ex art. 45 RD. 2537/1925. Il verbale non deve riportare se la decisione è stata presa all unanimità o a maggioranza, ma in caso di Consigliere dissenziente, questo può far mettere a verbale il proprio motivato dissenso. La decisione del Collegio viene sottoscritta dal Presidente e dal Segretario del Collegio. 22. Contenuto della decisione - Sanzione Nel caso in cui il Collegio commini una sanzione, la decisione deve indicare le motivazioni della sanzione e la decisione può riferirsi solo ai fatti oggetto dell addebito e non a circostanze/fatti diversi ed ulteriori emersi successivamente al rinvio a giudizio. La motivazione della sanzione deve essere analitica e deve mettere in correlazione i fatti e i comportamenti denunciati al loro disvalore e alle circostanze considerate dal Collegio avuto riguardo agli articoli del Codice deontologico violati. La decisione sanzionatoria deve contenere indicazione del Collegio che la emessa e del Consiglio di Disciplina, del professionista incolpato, dell oggetto dell imputazione, della contestazione e elementi di discolpa, dei 8

9 motivi su cui di fonda la decisione, del dispositivo con indicazione della sanzione comminata, giorno, mese e anno in cui è stata pronunciata, sottoscrizione del Presidente e del Segretario del Collegio. 23. Trasmissione della sanzione al Presidente del Consiglio di Disciplina Notifica all incolpato La decisione assunta dal Collegio di disciplina viene trasmessa immediatamente al Presidente del Consiglio di Disciplina. Nel caso di sanzione dell avvertimento, il Presidente del Consiglio di disciplina provvede ad inviare l incolpato una lettera contenente le mancanze commesse e l esortazione a non ricadervi ulteriormente. Nel caso della sanzione della censura, sospensione o cancellazione dall Albo, il Presidente del Consiglio di disciplina notifica la decisione sanzionatoria all incolpato a mezzo di Ufficiale Giudiziario indicando anche termini e modalità di impugnazione (Allegato 4). La decisione deve, inoltre, essere inviata al Presidente del Consiglio dell Ordine che provvederà agli adempimenti e comunicazioni dovute. La decisione, infine, deve essere comunicata senza indugio alla Procura della Repubblica, onde consentire eventuali impugnazioni della delibera disciplinare (Allegato 5) 24. Esecutività delle sanzioni Le sanzioni comminate diventano efficaci decorsi i 30 giorni stabiliti per la proposizione del ricorso al Consiglio Nazionale. PROCEDIMENTI DISCIPLINARI SPECIFICI 25. Rapporti tra Consiglio di Disciplina e Consiglio dell Ordine Il Consiglio di Disciplina e il Consiglio dell Ordine collaborano, ciascuno per le proprie competenze e nel rispetto dell autonomia del giudicante, affinché i procedimenti disciplinari si svolgano con speditezza e in maniera appropriata, avendo come comune obiettivo la tutela dell interesse pubblico, del corretto esercizio della professione e la tutela del professionista incolpato ad un procedimento equo e giusto. 26. Morosità dell iscritto A seguito della procedura amministrativa esperita dall Ordine e del deferimento dell iscritto al Consiglio di Disciplina, il Presidente del Consiglio procede all assegnazione ad uno dei Collegi e il Presidente del Collegio assegnatario opera secondo quanto disposto agli artt. 12 e ss. che precedono. A definizione del procedimento disciplinare, il Presidente del Consiglio di disciplina comunica senza indugio al Presidente dell Ordine la sanzione comminata, per l adozione e iniziative del caso. Qualora durante il procedimento disciplinare, l iscritto moroso manifesti al Collegio la propria intenzione di sanare la propria posizione e di procedere al pagamento, il Collegio -ritenuto che la fase di pagamento sia di competenza dell Ordine territoriale- rinvia a successiva audizione concedendo, quindi, all iscritto un lasso di tempo per effettuare il pagamento e per esibire la prova del versamento. Successivamente, il Collegio definirà il procedimento secondo la propria discrezionalità. In caso di mancato pagamento entro la successiva audizione, il Collegio di disciplina proseguirà il procedimento fino a definizione. La sospensione dall esercizio della professione è revocata con provvedimento del Presidente del Consiglio di Disciplina quando l iscritto dimostri di avere versato le quote dovute. La revoca della sospensione viene immediatamente comunicata dal Presidente del Consiglio di disciplina al Presidente dell Ordine. 9

10 27. Formazione professionale continua A seguito del deferimento da parte dell Ordine o di segnalazione pervenuta da terzi, il Presidente del Consiglio procede all assegnazione ad uno dei Collegi e il Presidente del Collegio assegnatario opera secondo quanto individuato agli artt. 12 e ss. che precedono. Il professionista incolpato, nelle more del procedimento disciplinare, può maturare crediti formativi e chiedere l aggiornamento dei dati sull Anagrafe dei Crediti. Il Collegio assegnatario definisce la questione disciplinare secondo propria discrezionalità. 28. Sanzioni derivanti da norme di legge Nel caso di professionista condannato a reclusione o detenzione, il Presidente del Consiglio di disciplina ricevuta la notizia assegna la fattispecie ad un Collegio di Disciplina che, a seconda delle circostanze, dispone la sospensione o la cancellazione dell albo. La cancellazione e la sospensione in queste circostanze non richiedono una fase istruttoria. Nel caso di custodia cautelare in carcere viene comminata sempre la sospensione dall albo che avrà effetto fino alla revoca della custodia cautelare stessa. INCOMPATIBILITÀ, CONFLITTO DI INTERESSI E SOSTITUZIONE DEL CONSIGLIERE DI DISCIPLINA 29. Incompatibilità Le incompatibilità dei Consiglieri di Disciplina sono individuate dall art. 3 del Regolamento di Designazione. Qualora l incolpato sia un Consigliere dell Ordine o un Consigliere di disciplina, ovvero qualora il segnalante sia un Consigliere dell Ordine o un Consigliere di disciplina e l incolpato sia iscritto al medesimo Ordine o ricopra la carica di Consigliere dell Ordine o Consigliere di disciplina, il procedimento -in virtù del principio di autonomia dell organo giudicante- rimane di competenza del Consiglio di Disciplina presso il medesimo Ordine; se il procedimento riguardi un componente del Consiglio di disciplina, la questione verrà esaminata da un Collegio diverso da quello di appartenenza dell incolpato. 30. Sostituzione del Consigliere di Disciplina per impedimento In caso di decesso o dimissioni di un Consigliere, il Presidente del Consiglio di Disciplina procede alla sua sostituzione attingendo dall elenco dei componenti supplenti già nominati dal Tribunale nell ordine da questo individuato. Laddove il caso di decesso o dimissioni riguardi il Presidente del Consiglio di Disciplina, il Consigliere più anziano procede alla sostituzione attingendo dall elenco dei componenti supplenti già nominati dal Tribunale secondo l ordine individuato. In quest ultimo caso il Consiglio si ricompone e verrà nominato quale Presidente il Consigliere che abbia i requisiti stabiliti dalla normativa. In caso di impedimento temporaneo di un Consigliere, il Presidente del Consiglio di Disciplina procede alla sua sostituzione attingendo dall elenco dei componenti supplenti già nominati dal Tribunale nell ordine da questo individuato. Posta la reintegrazione del Consiglio con un membro nuovo e diverso, verranno riattribuite le cariche di Presidente e Segretario del Consiglio secondo i parametri normativi. Il Consigliere pro-tempore resta in carica fino al rientro del Consigliere sostituito e avrà cura, durante il suo incarico, di conformarsi all organizzazione già disposta ed operante. Analogamente si procederà nel caso di impedimento temporaneo del Presidente del Consiglio di Disciplina; in questo caso, le attività prodromiche alla sostituzione verranno esperite dal Consigliere anziano e il Presidente sostituto pro-tempore avrà cura di conformare il suo operato a quello del Presidente sostituito, operando in maniera conservativa rispetto all operato del Presidente sostituito ed evitando deviazioni dalle regole e usi organizzativi già in vigore. Al rientro del titolare, il Presidente sostituto recede dalla carica, rientrando nello status di supplente, e il Presidente sostituito riprenderà la sua carica e le sue funzioni. 10

11 L impedimento temporaneo può avere una durata massima di 6 mesi, decorsi i quali si procederà alla sostituzione definitiva del Consigliere. Nel caso in cui lo stesso Consigliere che è stato temporaneamente impedito dovesse incorrere una seconda volta nella causa di impedimento, questi anche su invito del Presidente del Consiglio di Disciplina- valuterà la possibilità di rassegnare le proprie dimissioni. 31. Sostituzione del Consigliere per reiterate assenze Ove il Consigliere non partecipi per più di 3 volte consecutive alle adunanze del Collegio di disciplina cui è assegnato senza avere inviato previamente formale comunicazione circa i motivi dell assenza, il Presidente del Consiglio di Disciplina informato dal Presidente del Collegio- invita il Consigliere a rassegnare le proprie dimissioni. Laddove le motivazioni addotte dal Consigliere circa l assenza appaiono pretestuose e laddove i lavori del Collegio subiscano impatti negativi da tale atteggiamento, il Presidente del Consiglio di Disciplina adotterà le azioni che riterrà più opportune, anche sotto il profilo disciplinare. 32. Sostituzione del Consigliere per Conflitto di interesse Il Consigliere che si astiene perché versa in una situazione di conflitto di interessi, sarà sostituito - relativamente al procedimento per cui si manifesta il conflitto- con un altro componente effettivo del Consiglio di Disciplina ad opera del Presidente del Consiglio di disciplina. Analogamente, il Consigliere ricusato successivamente ad accoglimento della ricusazione da parte del Collegio competente- verrà sostituito dal Presidente del Consiglio. Il Presidente del Consiglio di disciplina procede in autonomia alla sostituzione tenuto conto di criteri di funzionalità ed efficienza del giudicante, equità distributiva rispetto al carico di lavoro di ciascun Collegio e ciascun Consigliere, di trasparenza ed efficacia dell azione disciplinare. Se la sostituzione riguardi il Presidente del Consiglio di disciplina, sarà il Consigliere più anziano ad operare la sostituzione. Della sostituzione verrà formato idoneo provvedimento. NORME FINALI 33. Diritto di accesso agli atti del procedimento disciplinare Gli atti del procedimento disciplinare sono conservati presso il Consiglio di Disciplina, e specificatamente presso i Collegi assegnatari dei procedimenti, e sono accessibili a seguito dell esercizio del diritto di accesso ex L. 241/1990 e D.P.R. 184/2006. L istruttoria e la decisione sull istanza di accesso è rimessa al soggetto che ha formato e che detiene l atto richiesto e la valutazione terrà conto dell interesse del richiedente e della tutela dei controinteressati. Nel caso di accesso a documenti che includono dati personali non pertinenti o non rilevanti, il documento è ostensibile solo dopo la mascheratura dei relativi dati. 34. Riservatezza Fermo restando le disposizioni normative in tema di riservatezza, confidenzialità e segreto di ufficio, nonché le disposizioni dettate al riguardo dal Codice di Disciplina, le segnalazioni disciplinari e lo svolgimento del procedimento disciplinari devono essere coperti da assoluta riservatezza e confidenzialità ad opera di tutti i soggetti a qualsiasi titolo coinvolti nella loro trattazione. 11

12 35. Eventuale ricorso a consulenti esterni Nelle fattispecie particolarmente delicate o che richiedono abilità, conoscenze giuridiche, sforzi interpretativi, il Consiglio di Disciplina può avvalersi di un consulente esterno, previo assenso dell Ordine territoriale sulle spese. I consulenti esterni sono tenuti a rendere, nell ambito del conferimento di incarico, dichiarazioni e impegni in materia di trattamento dei dati personali e di riservatezza e confidenzialità. 36. Inerzia del collegio giudicante Nei casi di inerzia del Collegio giudicante, il Presidente del Consiglio di Disciplina può richiedere per iscritto la motivazione del ritardo e invitare ad una sollecita trattazione. Nel caso di silenzio del Collegio giudicante, oppure di risposta evasiva o contraddittoria, il Presidente del Consiglio al fine di non incorrere in ipotesi di omissione dell azione disciplinare e avuto riguardo al caso concreto- può avocare il procedimento al Collegio di cui egli stesso fa parte, oppure può riassegnare il procedimento ad altro Collegio giudicante, valutando al contempo la condotta nel Collegio inerte, anche sotto il profilo disciplinare. 37. Entrata in vigore Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data della sua approvazione, abroga ogni Regolamento precedente, e si applica a tutti i procedimenti disciplinari le cui segnalazioni siano ricevute successivamente all entrata in vigore. Il Consiglio di Disciplina trasmette il presente testo al Consiglio dell'ordine chiedendo di prenderne atto. 12

13 Allegato n. 1 Fase iniziale istruttoria Invito all incolpato alla ricostruzione dei fatti Su carta intestata del Consiglio di Disciplina Via PEC oppure via Racc. A/R Oggetto: Procedimento n. - Trasmissione della segnalazione e invito all incolpato alla ricostruzione dei fatti Gentile /Egregio In data abbiamo ricevuto la segnalazione/l esposto a Suo carico che si trasmette unitamente alla presente, corredata della documentazione allegata. Al fine di procedere alla preliminare ricostruzione dei fatti, La invitiamo ad incontrarci in data oppure in data, a seconda della Sua disponibilità, presso la sede del Consiglio di Disciplina, davanti al Collegio di Disciplina n., via Cefalonia 70 (11 piano) onde acquisire elementi sul corretto svolgimento dei fatti. All incontro potrà farsi accompagnare da un legale oppure da un esperto di fiducia. Le comunichiamo che, in luogo dell incontro sopra descritto, potrà -se ritiene- inoltrare entro il termine del una Sua relazione contenente lo svolgimento dei fatti e le Sue osservazioni e valutazioni circa l addebito mosso. Nel rappresentarle che siamo in una fase di valutazione preliminare dei comportamenti ascritti, restiamo in attesa di una Sua conferma sulla data per incontrarci, oppure in attesa di una Sua relazione. La conferma in merito alla data potrà essere data alla Segreteria dell Ordine ai seguenti contatti La ringraziamo per la collaborazione e inviamo cordiali saluti, Il Presidente del Collegio di Disciplina N. (Ing. ) 13

14 Allegato n. 2 Fase iniziale istruttoria Invito all incolpato ex art. 44, co. 1, RD 2537/1925 Su carta intestata del Consiglio di Disciplina Via PEC oppure via Racc. A/R Oggetto: Procedimento n. - Convocazione ex art. 44, co. 1, RD 2537/1925 Gentile/Egregio Ingegnere, la presente per comunicare che la SV è convocata per il giorno, ore, presso la sede del Consiglio di Disciplina, davanti al Collegio di Disciplina n., via Cefalonia 70 (11 piano), per essere udito in merito a presunte violazioni del vigente Codice Deontologico con riferimento agli addebiti meglio indicati nell esposto a Suo carico ricevuto in data e tramessole in data. Le rappresentiamo che in tale occasione potrà avvalersi di un assistenza legale e/o di un esperto di Sua fiducia. Laddove la data del non incontrasse la Sua disponibilità, Le indichiamo sin da ora la data alternativa del alle ore per l audizione con preghiera di comunicare -entro la data del - alla Segreteria (Tel ; mail ) se intende scegliere questa seconda data. Le rappresentiamo, infine, che in caso di Sua assenza non giustificata da un legittimo impedimento, il Collegio di disciplina n. procederà ugualmente con le dovute attività. Cordiali saluti Il Presidente del Collegio di Disciplina N. (Ing. ) 14

15 Su carta intestata del Consiglio di Disciplina Allegato n. 3 Rinvio a giudizio dell incolpato atto di citazione ex art. 44, co. 2 RD 2537/1925 Notifica a mezzo Ufficiale Giudiziario Oggetto: Procedimento n. - Citazione ex art. 44, co. 2, RD 2537/1925 Egregio /Gentile Ingegnere Quale Presidente del Collegio di Disciplina n. istituito presso l Ordine degli Ingegneri della Provincia di Brescia, La informo che nella seduta del, il Collegio di disciplina ha deliberato di promuovere nei Suoi confronti procedimento disciplinare per violazione degli artt. (individuazione specifica degli articoli, indicando il numero dell articolo e il titolo) delle norme del Codice Deontologico. Gli addebiti contestati riguardano (riferimento sintetico ai fatti). Al fine di procedere alla discussione del procedimento disciplinare, ai sensi dell art. 44, comma 2 del RD 2537/1925 CITO La S.V. a comparire all udienza dinanzi al Collegio di Disciplina n. fissata per il giorno, alle ore, presso la sede del Consiglio di Disciplina, via Cefalonia 70 (11 piano), per essere sentito sui fatti oggetto di incolpazione. Le comunico che potrà presentare documenti e farsi assistere da un legale e/o di Sua fiducia e Le rappresento che la in caso di Sua mancata comparizione non giustificata da legittimo impedimento, Si procederà in Sua assenza. Il Presidente del Collegio di Disciplina N. (Ing. ) 15

16 Su carta intestata del Consiglio di Disciplina Allegato n. 4 Fase finale decisoria Notifica all iscritto della sanzione disciplinare censura, sospensione, cancellazione Notifica a mezzo Ufficiale Giudiziario Oggetto: Procedimento n. - Comunicazione dell esito del giudizio disciplinare ex art. 45 RD 2537/1925 Con riferimento al procedimento disciplinare in oggetto si trasmette, in allegato, ai sensi e per gli effetti dell art. 45 del RD 2537/1925, copia della decisione adottata dal Consiglio di Disciplina istituito presso l Ordine degli Ingegneri della Provincia di Brescia, Collegio di Disciplina n. nella seduta del. Si rappresenta che contro la decisione allegata, la S.V. ha diritto di ricorrere al Consiglio Nazionale degli Ingegneri entro il termine di 30 giorni, nelle forme e procedure stabilite dal DM 1/10/1948. Distinti saluti Il Presidente del Consiglio di Disciplina Il Segretario del Consiglio di Disciplina Allegato: Decisione del Collegio n. 16

17 Su carta intestata del Consiglio di Disciplina Allegato n. 5 Fase finale decisoria Comunicazione della sanzione alla Procura della Repubblica Racc. A/R oppure PEC C/A Procuratore della Repubblica Presso il Tribunale di Brescia Oggetto: Procedimento n. - Comunicazione dell esito del giudizio disciplinare verso Ing. ex art. 48 RD 2537/1925 Con riferimento al procedimento disciplinare in oggetto, con la presente, ai sensi e per gli effetti dell art. 48 del RD 2537/2015, si trasmette copia della decisione assunta dal Collegio di Disciplina n. del Consiglio di Disciplina costituito presso l Ordine degli Ingegneri della Provincia di Brescia, con cui si è comminata la sanzione di nei confronti dell Ing. iscritto all Albo degli Ingegneri della Provincia di Brescia, sez., num.. Si allega copia della decisione pronunciata ai sensi dell art. 44 del RD 2537/1925. Il Presidente del Consiglio di Disciplina Il Segretario del Consiglio di Disciplina 17

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