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1 COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, C(2002)1186fin Oggetto: Aiuti di Stato n. N 368/2001 Italia (Molise) Zuccherificio del Molise S.p.A. Piano di ristrutturazione di medio periodo Signor Ministro, Con lettera dell'11 giugno 2001, registrata il 13 giugno 2001, codesta Rappresentanza ha notificato alla Commissione le misure in oggetto, a norma dell'articolo 88, paragrafo 3 del trattato. Con lettera del 14 settembre 2001, registrata il 17 settembre 2001, e con lettere del 22 ottobre 2001 e del 7 febbraio 2002, registrate, rispettivamente il 26 ottobre 2001 e il 9 febbraio 2002, codesta Rappresentanza ha trasmesso alla Commissione i complementi di informazione richiesti alle autorità italiane con lettera del 3 agosto 2001 (rif. AGR ) e del 21 dicembre 2001 (rif. AGR ), nonché nel corso della riunione bilaterale tenutasi il 12 dicembre Mi pregio informarla che la Commissione non ha obiezioni da sollevare in merito alla detta misura, ai sensi degli articoli 87 e 88 del trattato. Nell'adottare tale decisione, la Commissione si è basata sulle considerazioni seguenti: S.E.On. Silvio BERLUSCONI Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro degli Affari esteri ad interim P.le della Farnesina 1 I ROMA Rue de la Loi 200, B Bruxelles/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles - Belgio Telefono: centralino 32 (0) Telex: COMEU B Indirizzo telegrafico: COMEUR Bruxelles

2 Descrizione Lo "Zuccherificio del Molise S.p.A.", ha elaborato un progetto di ristrutturazione industriale a medio termine, che si inserisce in un più ampio piano bieticolo regionale. Tale progetto di ristrutturazione rappresenta un elemento fondamentale per il consolidamento dell intero comparto bieticolo saccarifero dell Italia meridionale. Il progetto di ristrutturazione per il recupero della competitività, che comporta una spesa complessiva di 85 miliardi di lire (circa 42 milioni d' ) ed esclude un aumento della capacità produttiva, prevede la realizzazione di nuovi impianti finalizzati alla fabbricazione dello zucchero nei limiti della quota A e B assegnata ed una sezione relativa ad attività integrative. 1. Situazione attuale Lo "Zuccherificio del Molise S.p.a." è una società operante esclusivamente nel Sud d Italia con un unico stabilimento a Termoli (CB). Ha un contingente di quintali di zucchero, una potenzialità lavorativa di quintali di bietole al giorno ed un bacino bieticolo di ettari che interessa le regioni: Molise, Puglia, Abruzzo, Basilicata e Campania. Lo zuccherificio è stato realizzato nel 1970, é cresciuto progressivamente, di anno in anno, ma si trova ora nelle condizioni improrogabili di fronteggiare l evolversi di una situazione che rischia di compromettere la sopravvivenza dell intero comparto meridionale. Le difficoltà da superare, in parte comuni a tutto il settore saccarifero, si possono così sintetizzare: Qualità tecnologica della barbabietola del Sud notoriamente influenzata da particolari situazioni pedo climatiche; Conseguente elevato consumo di combustibile; Aumento di costi ecologici conseguenti alle esigenze del rispetto dei vincoli ambientali. 2. Redditività economica Negli ultimi 10 anni non sono stati eseguiti interventi strutturali per i quali la società abbia ottenuto incentivazioni pubbliche regionali, nazionali, comunitarie o da parte di altri enti pubblici. In nessun caso lo Zuccherificio del Molise S.p.A. riceverà aiuti al funzionamento nel quadro del progetto notificato, non trovandosi in difficoltà finanziaria ai sensi degli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà 1, come emerge dalla sintesi dei dati di bilancio negli ultimi quattro esercizi finanziari, qui sotto. 1 GU C 288 del , p.2. 2

3 Sintesi dei dati di bilancio degli ultimi quattro esercizi sociali (milioni di lire) Esercizio Fatturato Ammortamenti Utile ante Utile netto imposte Il progetto Dal punto di vista agricolo, la prevedibile riduzione del prezzo della bietola darà luogo ad un calo delle superfici investite nei prossimi anni. Questo porterebbe ad una riduzione della produzione di zucchero con un incidenza negativa sia sull occupazione sia sul reddito delle aziende agricole che avrebbero notevoli difficoltà nella riconversione ad altre colture dei terreni attualmente investiti a bietole (circa ettari). Lo Zuccherificio del Molise e la regione approntano pertanto un piano di ristrutturazione volto al miglioramento dei rendimenti economico-produttivi agricoli nei limiti della quota zucchero assegnata. L obiettivo è il miglioramento qualiquantitativo della bietola attraverso l aumento delle rese in saccarosio per ettaro. Tale risultato è conseguibile con l adozione di migliori tecniche colturali e con la realizzazione d interventi strutturali quali in particolare: La messa a disposizione dell acqua nei periodi necessari ed in quantità sufficiente; La diffusione dell irrigazione su un maggior numero di ettari; La sistemazione idraulica e lo spietramento dei terreni; Il sostegno e lo sviluppo di operazioni di lotta antiparassitaria e di diserbo, in particolare attraverso l utilizzo di prodotti e di tecniche a basso impatto ambientale. Dal punto di vista industriale per il recupero della competitività: Piano di ristrutturazione a medio termine: Una efficiente lavorazione delle barbabietole nell ambito della quota A+B assegnata alla Società, senza aumenti di produzione totale; Una sensibile riduzione dell impatto ambientale; Una diversificazione dei mercati di vendita a seguito della produzione di sostanze ad alto valore aggiunto e di prodotti non destinati all alimentazione umana; Un miglioramento della redditività grazie al diverso riposizionamento dell azienda sul mercato, alla diversa struttura dei costi di produzione ed al loro contenimento. Il piano di ristrutturazione prevede la realizzazione tecnica di due sezioni: a) una prettamente saccarifera b) una di attività integrative. La sezione saccarifera prevede la realizzazione di nuovi impianti per la produzione di zucchero nei limiti della quota A e B assegnata, ed in particolare: 2

4 La realizzazione di un impianto cromatografico per l estrazione di zucchero del melasso; Il potenziamento della casa zucchero e della conseguente capacità di raffinazione giornaliera; La costruzione di un silos da destinare allo stoccaggio di zucchero sfuso. La sezione del progetto relativa alle attività integrative prevede invece: Il raddoppio dell impianto cromatografico che, utilizzando scarti di lavorazione di altri prodotti agricoli, sia finalizzato alla produzione di fruttosio e/o saccarosio non destinato all alimentazione umana; La realizzazione di un impianto biotecnologico per la produzione di acidi organici ed amminoacidi. Ad avvenuta completa realizzazione del progetto (IV anno) il conto economico annuo previsionale, a regime ed a prezzi costanti, è il seguente: EURO/milioni Lire/milioni Ricavi netti per vendite 69, Costi variabili di produzione (compreso valore della materia prima) 53, Margine di contribuzione 16, Costi fissi (industriali e generali) 5, Ammortamenti 4, Risultato netto di esercizio (prima delle imposte e degli oneri finanziari) 6, a) Sezione saccarifera Questa parte del progetto si pone l obiettivo di superare le attuali criticità in termini di qualità tecnologica della barbabietola, consumi energetici ed impatto ambientale, e consentirà; Una più efficiente lavorazione delle barbabietole nell ambito della quota di produzione assegnata senza aumento della stessa, ma sfruttando le possibilità offerte dall impianto cromatografico; Una sensibile riduzione dell impatto ambientale in termini sia di minori consumi energetici (grazie al potenziamento della casa zucchero) che di minori volumi di acque reflue prodotte (a seguito dell utilizzo dell impianto cromatografico). Tale sezione prevede: a.1: la realizzazione di un impianto a resine cromatografiche per l estrazione dello zucchero e del melasso della capacità di 170 tonn. di melasso al giorno. Spesa prevista: 30 miliardi di lire ( ,00 ); a.2: il potenziamento della casa dello zucchero al fine di ridurre il quantitativo di sugo denso zuccherino da stoccare durante la lavorazione delle bietole. Spesa prevista: 16 miliardi di lire ( ,40 ); a.3: la costruzione di un silos per lo stoccaggio dello zucchero sfuso. Spesa prevista: 8 miliardi di lire ( ,20 ). b) Attività integrative Un secondo tipo di investimenti riguarderà le attività integrative, e, più specificamente: 3

5 b.1: raddoppio dell impianto cromatografico, iniziativa questa che consentirebbe un riutilizzo di scarti di lavorazione. Spesa prevista: 20 miliardi di lire ( ,00 ). b.2: impianto biotecnologico. Consente la produzione di acidi organici, mediante l utilizzo di prodotti della cromatografia. Tale iniziativa consentirebbe: La diversificazione della produzione attraverso la realizzazione di amminoacidi e acidi organici il cui mercato è in alcuni casi contiguo ai mercati attuali della Società. La salvaguardia della redditività societaria grazie ai margini provenienti dall iniziativa. Il costo stimato del progetto è di circa 11 miliardi ( ,90 ); non sono previsti investimenti per la trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli compresi nell Allegato I del trattato. Per la sua realizzazione si ricorrerà pertanto a finanziamenti relativi agli aiuti a finalità regionale, nell ambito dei regimi di aiuto già autorizzati per l Italia. 4. Intensità dell'aiuto Le aliquote di aiuto che si intendono applicare agli investimenti (che ammonterebbero a 74 miliardi ,60 ) corrispondono a quelle già approvate dalla Commissione con decisione n. SG (2001) D/ del 13 marzo 2001, nell ambito dell aiuto n. N 729/A/2000, relativo all estensione della programmazione negoziata all agricoltura ed alla pesca. In particolare le aliquote applicabili sono quelle indicate per gli aiuti agli investimenti nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli nelle regioni dell obiettivo 1 dagli "Orientamenti per gli aiuti di stato nel settore agricolo" 2 (di seguito gli "orientamenti"). INTENSITÀ MASSIMA AGEVOLAZIONE ESL SPESE AMMISSIBILI 3 Zone Obiettivo 1 Costruzione, acquisizione o miglioramento di beni immobili 50% Nuove macchine e attrezzature 4 50% Programmi informatici 50% Spese generali (consulenze, brevetti, licenze, studi di fattibilità, ecc.) fino ad un massimo del 12% delle spese indicate ai punti 50% precedenti. Investimenti fuori Allegato 1 Gli investimenti per la realizzazione dell impianto biotecnologico, pari a 11 miliardi di lire ( ,90 ), non riguardano prodotti finiti compresi nell Allegato I del trattato CE. Per la realizzazione di tale impianto si ricorrerà a finanziamenti nell ambito del regime di aiuti n. N 715/99 Misure in favore delle attività produttive nelle are depresse del paese, approvato con decisione della Commissione europea n. SG (2000) D/105754, e nel rispetto dei limiti, delle condizioni e risorse di bilancio approvate nella citata decisione della Commissione, stabilite dagli orientamenti. 2 GU C 232 del , p Il finanziamento può essere concesso anche per la capitalizzazione delle società a copertura degli investimenti di cui alla presente tabella. 4 Anche mediante leasing, senza patto di riservato dominio, con riscatto finale entro quattro anni e comunque entro il termine di realizzazione degli investimenti. 4

6 5. Rispetto dell'ambiente Il progetto è finalizzato altresì ad una riduzione dell impatto ambientale ed al miglioramento della redditività dell impresa grazie alla riduzione dei costi di produzione. Non s intendono accordare aiuti per l adattamento a norme in materia ambientale. Gli investimenti previsti sono settoriali e soddisfano i requisiti minimi in materia di ambiente come stabilito dall'allegato C del sopra citato regime di aiuto relativo all'estensione della programmazione negoziata all'agricoltura ed alla pesca, n. N 729/A/2000. La creazione di un impianto cromatografico porterebbe un aumento di resa in estrattibile superiore a quella del Quentin e ridurrebbe al minimo le acque di scarico che sarebbero anche meno inquinanti. La realizzazione dell impianto cromatografico ed il potenziamento della casa dello zucchero porterebbero anche ad un notevole risparmio energetico (circa il 20%). Altro vantaggio indiretto dell impianto cromatografico, consiste in un nuovo interessante utilizzo del melasso che, anziché andare alla distillazione, è trattato nell impianto stesso producendo un sottoprodotto denominato melassino che risulta essere prontamente collocabile per la concimazione e la fertilizzazione dei terreni dell Italia meridionale e specialmente nella coltivazione biologico. Anche la costruzione del silos zucchero contribuisce a ridurre l impatto ambientale nonché a migliorare la qualità del lavoro per gli addetti alla movimentazione dei prodotti. Il mercato richiede sempre meno zucchero in sacchi e sempre più zucchero sfuso o in piccole confezioni; pertanto la costruzione di un silos da tonnellate elimina direttamente lo smaltimento di sacchi. Valutazione Ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato, sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra gli Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza. Gli aiuti in favore dello zuccherificio Molise S.p.a. ricadono nel campo di applicazione dell'articolo 87, paragrafo 1 del trattato, in quanto, grazie ad essi, i beneficiari ottengono un finanziamento di spese che avrebbero dovuto essere a loro carico per realizzare degli investimenti, migliorando pertanto la loro posizione concorrenziale rispetto a quella di altri agricoltori dell'unione che non ricevono lo stesso aiuto e incidendo in questa maniera sugli scambi tra Stati membri. Il trattato prevede tuttavia delle deroghe che permettono di considerare certi aiuti come compatibili con il mercato comune. Nella fattispecie, la sola deroga invocabile è quella dell articolo 87, paragrafo 3, lettera c), a norma della quale possono essere considerati compatibili con il mercato comune gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempreché non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse. 5

7 Trattandosi di un investimento nel settore della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli, si applicano le disposizioni del punto 4.2. degli "Orientamenti per gli aiuti di stato nel settore agricolo" 5. In primo luogo la Commissione ha ritenuto che, per quanto riguarda la definizione di investimento, tutte le spese previste rientrano perfettamente nella definizione di investimento di cui al punto degli orientamenti (si veda la tabella di pag. 5). In secondo luogo, secondo le disposizioni del punto degli orientamenti, possono essere sostenuti investimenti nel settore della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli soltanto in aziende di provata redditività, sulla base di una valutazione delle loro prospettive. Le imprese in difficoltà finanziarie ai sensi degli orientamenti comunitari applicabili 6 non possono beneficiare degli aiuti agli investimenti. Infine, la Commissione ritiene che gli investimenti previsti permetteranno un miglioramento della produttività ed una più efficace utilizzazione degli impianti. La Commissione ritiene che lo "Zuccherificio del Molise S.p.A." possa essere considerato un azienda di provata redditività sulla base di una valutazione delle sue prospettive di sviluppo (si vedano le tabelle di pag. 2 e 4). Alla luce di queste considerazioni, la misura d'aiuto notificata può essere pertanto considerata conforme alle norme in materia di aiuti di Stato applicabili agli investimenti di trasformazione e commercializzazione nelle aziende agricole, contenute nel punto 4.2. degli orientamenti. Per quanto riguarda il tasso di aiuto applicabile, la Commissione ha rilevato che quello previsto rispetta il massimale di aiuto del 50% applicabile in regioni obiettivo 1 come il Molise. In forza del punto degli orientamenti, per gli investimenti agroindustriali non possono essere concessi aiuti se non vengono fornite prove sufficienti dell esistenza di normali sbocchi di mercato per i prodotti di cui trattasi né possono essere concessi aiuti che contravvengano ai divieti o alle restrizioni stabilite nelle organizzazioni comuni di mercato. In particolare, la nota a piè di pagina n. 18 stabilisce che gli aiuti agli investimenti in attività di trasformazione e commercializzazione nel settore dello zucchero siano vietati dalle disposizioni dell organizzazione comune di mercato nel settore, fatte salve le eccezioni ivi espressamente previste. Sulla base di questa nota, la Commissione considera che ogni aiuto al settore sia vietato, salvo quando delle deroghe specifiche non lo prevedano. D altro canto la specificità del settore saccarifero in Italia è riconosciuta dal regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero 7, che all articolo 46, paragrafi 1 e 2, autorizza l Italia a concedere (solo per le regioni del Sud) aiuti di adattamento ai produttori di barbabietole e 5 Cfr. nota 2. 6 GU C 288 del , p GU L 178 del , p.1. 6

8 all'occorrenza a quelli di zucchero, nonché a maggiorare eventualmente tali aiuti per quanto richiesto dalle necessità eccezionali connesse con i piani di ristrutturazione del settore dello zucchero attualmente in corso in dette regioni. L'articolo 46, paragrafo 2 stabilisce inoltre che «nell'applicazione degli articoli 87, 88 e 89 del trattato la Commissione valuta in particolare la conformità di detti aiuti con i piani di ristrutturazione». A norma dell'articolo 46, paragrafo 7 dello stesso regolamento questo trattamento speciale è accordato all'italia fino alla campagna 2005/2006. Il considerando 34 dello stesso regolamento spiega: «la produzione di barbabietole nell'italia meridionale, considerata la sua specificità e le dimensioni delle aziende agricole, incontra notevoli difficoltà. La coltura della barbabietola è ivi indispensabile per permettere la rigenerazione dei terreni particolarmente argillosi ed evitare così il ritorno alla monocoltura. Occorre pertanto autorizzare l'italia a concedere alle regioni meridionali un aiuto nazionale per le prossime cinque campagne di commercializzazione di importi pari e alle stesse condizioni previste per la campagna di commercializzazione 2000/2001». L'articolo 46 del regolamento (CE) n. 1260/2001 riproduce così una formulazione in materia di aiuti di Stato che si trovava già nell'articolo 53, paragrafo 3 del regolamento 2038/1999 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero 8. Nella sua decisione N 157/99 «progetto SADAM ISZ (RIBS)» 9, riguardante un aiuto di Stato per il settore dello zucchero in Sardegna, aiuto esaminato alla luce del punto degli orientamenti per gli aiuti di Stato nel settore agricolo, la Commissione ha concluso che le disposizioni dell'articolo 53, paragrafo 3 del regolamento 2038/1999 potevano essere considerate come disposizioni specifiche previste dall'organizzazione comune di mercato come previsto nella nota a fine pagina n. 18 degli stessi orientamenti. Per quanto riguarda le norme relative agli aiuti di Stato, il considerando 34 del regolamento 1260/2001 (che sostituisce il regolamento 2038/1999) esprime la volontà del legislatore comunitario di «autorizzare l'italia a concedere alle regioni meridionali un aiuto nazionale alle stesse condizioni previste per la campagna di commercializzazione 2000/2001». Di conseguenza la Commissione ritiene che l'articolo 46 del regolamento 1260/2001 possa essere considerato come una disposizione specifica prevista dall'organizzazione comune di mercato che permette di derogare al divieto di concessione di aiuti agli investimenti nel settore saccarifero. Nel quadro dell'aiuto N 157/99, e sulla falsariga di precedenti decisioni, la Commissione ha esaminato l'aiuto sotto il profilo delle tre condizioni che esso deve soddisfare dopo aver esaminato l'aiuto stesso e constatato che era accettabile un piano regionale di ristrutturazione. I tre criteri sono i seguenti: a) previa notifica alla Commissione, b) intervento limitato alla durata del piano di ristrutturazione del settore e c) il piano non deve avere l'effetto di aumentare la produzione di zucchero in Italia al di là delle quote A e B. 8 GU L 252 del , pag SG (2000) d/ del

9 Per quanto riguarda la disponibilità di un piano regionale di ristrutturazione, la Commissione prende atto del fatto che la raffineria in questione è l'unica nella Regione Molise, che non ha ricevuto alcun aiuto negli ultimi 10 anni e che si tratta di un progetto di ristrutturazione industriale destinato a svolgere un ruolo fondamentale nel consolidamento globale del settore della produzione di barbabietole da zucchero nell'italia meridionale. Sulla base di questi elementi la Commissione conclude che è accettabile un piano di ristrutturazione del settore a livello regionale. I particolari relativi a tale piano, nonché il suo inserimento in un programma più vasto mirante ad assicurare la sopravvivenza a lungo termine del settore saccarifero del Molise, sono descritti ai paragrafi precedenti. Per quanto riguarda i tre criteri esaminati dalla Commissione nel quadro dell'aiuto N 157/99, si possono formulare le osservazioni seguenti. In primo luogo, il piano è stato effettivamente notificato alla Commissione prima di essere attuato. In secondo luogo, per quanto riguarda la limitazione dell'intervento alla durata del piano di ristrutturazione, la Commissione prende atto che nel caso in oggetto si tratta di un aiuto agli investimenti che si limita agli investimenti necessari e si inserisce nel piano di ristrutturazione. In terzo luogo, per quanto riguarda il rispetto delle quote A e B, la Commissione ha preso atto delle spiegazioni delle autorità italiane, secondo le quali l'aiuto non inciderà sulle quote A e B, e più in generale viene escluso qualsiasi aumento della capacità produttiva. Tenuto conto di quanto precede la Commissione ha ritenuto che il piano specifico di intervento per il Molise soddisfi i criteri normalmente da lei prescritti per l'autorizzazione degli aiuti agli investimenti nel settore saccarifero in Italia. Decisione La Commissione ha pertanto deciso di considerare la misura di aiuto compatibile con il trattato CE, in quanto si tratta di misure destinate ad agevolare lo sviluppo economico di un attività, senza alterare le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse [Articolo 87, paragrafo, 3 lettera c) del trattato]. 8

10 Ove questa lettera contenesse informazioni riservate che non devono essere divulgate a terzi, le autorità italiane sono invitate ad informane la Commissione entro quindici giorni lavorativi dalla data di ricezione della presente. Decorso inutilmente tale termine senza che le sia pervenuta una richiesta motivata, la Commissione riterrà che le autorità italiane sono d'accordo per la divulgazione del testo integrale della lettera. La richiesta dovrà essere inviata a mezzo lettera raccomandata o fax al seguente indirizzo: COMMISSIONE EUROPEA Direzione generale dell'agricoltura Direzione legislazione agricola L 130 5/120 B 1049 Bruxelles Voglia gradire, Signor Ministro, i sensi della mia alta considerazione. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione 9

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