E.N.P.A.F. ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA E DI ASSISTENZA FARMACISTI Roma, 6 dicembre 2012

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1 E.N.P.A.F. ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA E DI ASSISTENZA FARMACISTI Roma, 6 dicembre 2012 FONDAZIONE DI DIRITTO PRIVATO Viale Pasteur, ROMA Tel Fax Cod. Fisc DIREZIONE GENERALE Prot. n 5044 Ai Presidenti degli Ordini Provinciali dei Farmacisti Ai Componenti il Consiglio di Amministrazione E.N.P.A.F. LORO SEDI Oggetto: modifiche regolamentari. Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell Economia e delle Finanze, ha approvato, con nota del 9 novembre u.s., le modifiche al Regolamento di previdenza e assistenza ENPAF adottate dal Consiglio Nazionale nel corso della seduta del 27 giugno E in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale l estratto della avvenuta approvazione ministeriale. Le variazioni regolamentari più significative riguardano l età pensionabile della pensione di vecchiaia e la pensione di anzianità. Lo scopo delle modifiche apportate è quello di assicurare l equilibrio costante del saldo previdenziale tra uscite per pensioni ed entrate contributive, come richiesto alle Casse di previdenza dei professionisti dall art. 24, comma 24 del dl n. 201/2011 (legge di conversione n. 214/2011), per un arco temporale di cinquanta anni. Il bilancio tecnico attuariale predisposto a corredo delle modifiche regolamentari approvate, ha confermato che le stesse sono in grado di garantire il raggiungimento dell obiettivo previsto dalla legge. Art. 8 Pensione di vecchiaia A decorrere dal 1 gennaio 2013, l età pensionabile per la pensione di vecchiaia è fissata a 68 anni. A partire dal 1 gennaio 2016, l età per la maturazione della pensione di vecchiaia verrà ulteriormente aumentata nella stessa misura dell incremento della speranza di vita stabilita con decreto dal Ministero dell Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Con la modifica del Regolamento è stato inserito, limitatamente alla pensione di vecchiaia ENPAF, un istituto già previsto nell ambito del sistema pensionistico generale obbligatorio, che stabilisce l aumento dell età anagrafica per il pensionamento di vecchiaia in relazione all incremento della speranza di vita accertato dall ISTAT. Tale

2 incremento, di entità variabile, viene determinato con decreto ministeriale e che avrà inizialmente cadenza triennale. Il prossimo è previsto nell anno 2016 mentre, a decorrere dal 1 gennaio 2019, la cadenza diverrà biennale. Per la maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia, resta fermo sia il requisito dei 30 anni di iscrizione e contribuzione, che quello dell attività professionale secondo la disciplina a regime e transitoria. Tutti gli iscritti che non abbiano conseguito tali requisiti entro il 31 dicembre 2012, anche per effetto di morosità contributiva, sono assoggettati alla nuova disciplina dell età pensionabile. Si evidenzia che, per quanto riguarda la pensione di vecchiaia, il regolamento dell ENPAF prevede tre regimi transitori, correlati all entrata in vigore di altrettante modifiche del pensionamento di vecchiaia: 15 anni di iscrizione e contribuzione per coloro che risultino dimessi dagli Albi degli Ordini alla data del 31 dicembre 1991; 17 anni di iscrizione e contribuzione per coloro che risultino dimessi alla data del 31 dicembre 1994; 20 anni di iscrizione e contribuzione (oltre al requisito dell attività professionale, se richiesto) per coloro che risultino dimessi alla data del 31 dicembre La modifica dell età pensionabile riguarda anche coloro che rientrano tra i soggetti sopraindicati; pertanto, a decorrere dal 1 gennaio 2013, è richiesto il compimento del 68 anno di età, salvo il successivo adeguamento determinato dall incremento della speranza di vita. L aumento dell età pensionabile ha comportato la necessità di introdurre modifiche relativamente ad alcuni istituti regolamentari e ha prodotto effetti su di una serie di norme del regolamento ENPAF che rinviano al requisito dell età pensionabile della pensione di vecchiaia. Art. 7 bis Riscatto anzianità contributiva 1995/2003 L art. 7 bis consente agli iscritti che abbiano versato la contribuzione in misura intera nel periodo tra il 1995 e il 2003, di ottenere il riconoscimento dei più elevati coefficienti economici di pensione in vigore dal 2004; la citata disposizione regolamentare prevede un onere economico, per ogni anno di contribuzione per cui l iscritto richieda l adeguamento, determinato dalla moltiplicazione tra la maggiorazione di pensione conseguente all aumento del 2004 e un coefficiente il quale cresce in relazione all aumentare dell età del richiedente. Tale coefficiente, che è diverso a seconda che il richiedente sia maschio o femmina, si arresta all età pensionabile fissata al 65 anno di età; ne consegue che, nell ambito della modifica regolamentare, la tabella con i coefficienti di moltiplicazione, che sono il risultato di elaborazioni attuariali connesse all aspettativa di vita e alla probabile reversibilità della rendita, in vigore dal 1 gennaio 2013, è stata rideterminata alla luce della nuova età pensionabile. 2

3 Si prevede, inoltre, che i coefficienti verranno successivamente aggiornati dal Consiglio di amministrazione ENPAF in coincidenza con l adeguamento dell età pensionabile all incremento della speranza di vita. Art. 9 Pensione di anzianità supplementi A decorrere dal 1 gennaio 2004, ai titolari di pensione di anzianità è stata riconosciuta la liquidazione dei supplementi di pensione in relazione alla contribuzione versata successivamente al pensionamento a partire dal raggiungimento dell età pensionabile. A decorrere dal 1 gennaio 2013, quale che sia la data del pensionamento di anzianità, i supplementi verranno corrisposti, per la prima volta, in relazione alla contribuzione versata successivamente al pensionamento, al compimento del 68 anno di età. Non sono destinatari dell effetto della modifica dell età pensionabile i pensionati di anzianità che nel 2012 hanno già ricevuto il supplemento di pensione. Anche per quanto riguarda la liquidazione dei supplementi di pensione ai titolari di pensione di anzianità, sono fatti salvi i successivi adeguamenti dell età pensionabile determinati dall incremento della speranza di vita. Art. 10 Liquidazione dei supplementi L art. 10 del Regolamento è stato modificato; è stato infatti previsto che, nel caso di cancellazione del pensionato dall Ordine, e quindi dall Ente, la liquidazione dei supplementi di pensione connessi al versamento di contribuzione successivamente al pensionamento, deve avvenire con decorrenza dal mese successivo a quello di cancellazione. Si sostituisce la precedente previsione che stabiliva che la liquidazione dovesse essere effettuata immediatamente. Art. 11 bis Procrastino del pensionamento L istituto del procrastino consente di posticipare il pensionamento di vecchiaia ricevendo in cambio l aumento del trattamento maturato. I coefficienti di moltiplicazione (diversi da maschi a femmine) che comportano l aumento del trattamento maturato in relazione al numero di anni di posticipo richiesti (da uno a dieci), sono stati rideterminati, tenendo conto della nuova età pensionabile, anche alla luce delle vigenti tabelle di mortalità. I coefficienti di procrastino verranno successivamente aggiornati dal Consiglio di amministrazione ENPAF in coincidenza con l adeguamento dell età pensionabile all incremento della speranza di vita. Art. 24 Restituzione della contribuzione Il Regolamento prevede che l iscritto che non maturi i requisiti per ottenere la pensione di vecchiaia possa chiedere la restituzione della contribuzione versata, fino a quella di competenza dell anno 2003, al compimento dell età pensionabile, previe dimissioni dall Albo. A decorrere dal 1 gennaio 2013 la richiesta potrà essere avanzata, dunque, solo al compimento del 68 anno di età, ancorché il soggetto, in anni precedenti, avendo compiuto il 65 anno di età, si fosse trovato nella condizione per poter richiedere la restituzione dei contributi. 3

4 Trattandosi di un diritto azionabile a domanda (per il quale, dunque, la domanda dell interessato costituisce parte integrante della fattispecie costitutiva del diritto), non si configura un diritto quesito intangibile da successive modifiche normative, ma sono applicabili i requisiti regolamentari vigenti alla data in cui viene presentata la relativa istanza. Anche in questo caso, è fatto salvo l adeguamento dell età pensionabile connesso all incremento della speranza di vita. Art. 9 Pensione di anzianità A decorrere dal 1 gennaio 2013, per ottenere la pensione di anzianità, l assicurato deve far valere almeno 42 anni di iscrizione e contribuzione effettive. Resta, invece, fermo il requisito dell attività professionale, secondo la vigente disciplina a regime e transitoria. A proposito del regime transitorio dell attività professionale, si rammenta che il Regolamento ENPAF ha previsto, in deroga al requisito pieno dei venti anni (applicabile a chi si iscriva per la prima volta o si reiscriva dopo il 31 dicembre 1994), un regime transitorio riservato agli iscritti al 31 dicembre 1994 che, alla medesima data, avessero meno di quarantacinque anni. Per questa categoria, il requisito è determinato in ragione di due anni di attività ogni tre di iscrizione e contribuzione successivi al 31 dicembre Trattandosi di un requisito di carattere dinamico che progredisce in relazione all aumento degli anni di iscrizione e contribuzione, ne consegue che in correlazione con l aumento dell anzianità di iscrizione e contribuzione necessaria per la pensione di anzianità aumenterà il numero di anni di attività professionale richiesto, per il collocamento in pensione di anzianità, agli iscritti che rientrano nel regime transitorio. Considerato che, relativamente alla pensione di anzianità, la domanda dell interessato rappresenta un elemento costitutivo della fattispecie, tutti coloro che avanzeranno domanda di pensione di anzianità a partire dal 2013 saranno assoggettati ai nuovi requisiti ancorché, in precedenza, avessero conseguito l anzianità di iscrizione e contribuzione prescritta dalla normativa previgente (40 anni); ciò anche nel caso di intervenuta cancellazione dell assicurato. Dal 1 gennaio 2016 l istituto della pensione di anzianità è soppresso. Esaurita l illustrazione delle modifiche alla pensione di vecchiaia e a quella di anzianità e dei loro effetti riflessi su altri istituti regolamentari, di seguito vengono brevemente richiamate le altre variazioni apportate al Regolamento ENPAF dal Consiglio Nazionale nella seduta del 27 giugno * * * Art. 11 bis Domanda di procrastino termine di decadenza In base all art. 11 bis del Regolamento ENPAF è stata prevista, a partire dal 2004, la facoltà dell iscritto di posticipare, a domanda, il pensionamento di vecchiaia, per un periodo variabile da uno a dieci anni, con il correlativo incremento del trattamento maturato. La domanda, in virtù della recente modifica regolamentare, deve essere presentata, a pena di decadenza, entro e non oltre il mese di decorrenza della pensione di vecchiaia, dunque entro il mese successivo al compimento dell età pensionabile o al 4

5 raggiungimento dei requisiti di iscrizione e contribuzione o di attività professionale, se successivo alla data predetta. Art. 12 Pensione invalidità A decorrere dal 1 gennaio 2013, per presentare la domanda di pensione di invalidità non è più necessario essere iscritti all Ordine, e quindi all ENPAF, al momento della domanda; in virtù della modifica regolamentare, infatti, il diritto alla pensione viene riconosciuto all assicurato e non più all iscritto, come nel testo previgente. Permangono i requisiti assicurativi minimi: almeno cinque anni di iscrizione effettiva coperta da contribuzione; almeno tre anni di iscrizione e contribuzione effettive nel quinquennio precedente la domanda di pensione di invalidità. Le domande di pensione di invalidità respinte in precedenza per la mancanza del requisito dell attualità dell iscrizione non verranno riesaminate d ufficio; l interessato dovrà presentare una nuova istanza con effetto di decorrenza dalla data della medesima. Art. 21 Domanda di riduzione contributiva - modifica della disciplina dei termini di decadenza La modifica dell art. 21 entra in vigore dal 1 gennaio 2014; la disciplina attualmente in vigore, salve le norme più favorevoli previste per i nuovi iscritti, prevede che la domanda per ottenere la riduzione contributiva o il riconoscimento del contributo di solidarietà debba essere presentata, a pena di decadenza, entro il 30 settembre (o il 31 dicembre) dell anno precedente a quello per il quale si intende ottenere il beneficio. La norma regolamentare, dunque, non consente all iscritto che, nel corso dell anno (e non già l anno prima), si trovi in una condizione che dà titolo alla riduzione, di richiederla per l anno stesso. La modifica introdotta consente un applicazione più equa del sistema contributivo dell Ente; a decorrere dal 1 gennaio 2014, a valere sulla contribuzione posta in riscossione da quell anno, si prevede che la domanda di riduzione (espressione da intendersi estesa anche al contributo di solidarietà) presentata entro il termine di decadenza del 30 settembre, produca effetto a partire dalla contribuzione dell anno in corso al momento della domanda, purché l iscritto si trovi in una delle condizioni previste dai commi 1, 2, 3, 4 e 5 dell art. 21 per un periodo pari, anche per sommatoria, ad almeno sei mesi e un giorno dell anno di iscrizione. Il termine del 30 settembre è prorogato al 31 dicembre nel caso in cui il periodo utile al fine di ottenere la riduzione si consegua dopo il 30 settembre ma entro il 31 dicembre. La modifica dell art. 21 riguarda anche coloro che si iscrivano per la prima volta all Ente; la norma prevede che il termine di decadenza per presentare la domanda sia fissato al 30 settembre dell anno successivo a quello di iscrizione all Ordine. Lo scopo della variazione è quello di individuare una data certa per l interessato. Il testo previgente prevedeva, infatti, il termine del 30 settembre del primo anno in cui i contributi vengono posti in riscossione. Anche per coloro che si iscrivano per la prima volta all Ordine è prevista l estensione dei termini al 31 dicembre alle stesse condizioni del vecchio iscritto, ipotesi che, peraltro, si presenta di applicazione marginale. 5

6 La nuova procedura entrerà in vigore dal 1 gennaio 2014, ne consegue che: per il contributo 2013 nulla è innovato; per il contributo 2014, fino al 31 dicembre 2013, i termini di decadenza rimangono quelli previgenti. Dal 1 gennaio 2014 entra in vigore la nuova disciplina, che si applica dall anno corrente e riguarda, dunque, la contribuzione del Da ultimo, si rappresenta che sul sito internet dell ENPAF ( è scaricabile il Regolamento di previdenza e assistenza della Fondazione aggiornato con le modifiche approvate che, per comodità di lettura, sono evidenziate in giallo. Cordiali saluti. IL PRESIDENTE (Dr. Emilio Croce) 6

7 E.N.P.A.F. REGOLAMENTO DI PREVIDENZA E ASSISTENZA (integrato con le modifiche approvate con nota del Ministero del Lavoro n. 36/ /MA004.A007 del 9/11/2012)

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9 Art. 1 Le attività dell Ente sono: a) i contributi degli iscritti; b) le entrate stabilite per legge o convenzione; c) i redditi degli investimenti patrimoniali; d) i lasciti, donazioni ed altre entrate eventuali. L Ente comprende due gestioni contabilmente separate, quella della previdenza e quella dell assistenza. La destinazione delle entrate, tra le diverse gestioni dell Ente, quando non risultano dalle norme o dagli atti che le stabiliscono o dalla natura delle entrate stesse, è deliberata dal Consiglio di Amministrazione. Art. 2 A norma dell art. 21 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, sulla ricostituzione degli ordini delle professioni sanitarie e dell art. 3 dello statuto approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1976, n. 175, l iscrizione all Ente ed il pagamento dei relativi contributi, salvo quelli di cui al titolo II, capo II, art. 23 del presente regolamento, sono obbligatori per tutti gli iscritti agli albi professionali degli Ordini provinciali dei farmacisti. I contributi obbligatori sono approvati annualmente dal Consiglio Nazionale. I contributi degli iscritti sono riscossi a mezzo ruoli esattoriali ai sensi dell art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221, e del decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 1968, n. 640 e successive modificazioni e/o integrazioni. E fatta salva la facoltà dell Ente di stabilire che i contributi obbligatori vengano riscossi, in tutto o in parte, secondo modalità ulteriori e diverse rispetto a quella indicata al comma precedente. Art. 2 bis L iscritto, che non provveda al versamento dei contributi obbligatori entro i termini stabiliti dall Ente, ovvero vi provveda in misura inferiore a quella dovuta, è tenuto a versare all Ente il contributo evaso, aumentato di una somma aggiuntiva determinata applicando, in ragione d anno, il tasso dell interesse di differimento e di dilazione di cui all art. 13 del Decreto Legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 settembre 1981, n. 537, e successive modificazioni ed integrazioni, ulteriormente maggiorato di tre punti, ai sensi dell art. 1, comma 217, e seguenti della Legge 23 dicembre 1996, n. 662; secondo le norme richiamate la somma aggiuntiva non può essere comunque superiore al 100% dell importo dei contributi non corrisposti entro la scadenza fissata. In caso di evasione connessa alla denuncia obbligatoria di cui all art. 21 del presente regolamento, omessa o non conforme al vero, oltre alla somma aggiuntiva di cui al comma precedente, l iscritto è tenuto anche al pagamento di una sanzione "una tantum", graduata secondo criteri fissati dal Decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, di concerto con il Ministro del Tesoro 18 marzo 1997.

10 La disciplina sanzionatoria di cui al presente articolo sarà automaticamente adeguata qualora intervengano disposizioni legislative o regolamentari in materia di violazione dell obbligo contributivo. Art. 3 I contributi obbligatori debbono essere corrisposti per tutta la durata dell iscrizione a norma dell art. 3 dello statuto dell Ente. E fatta temporanea eccezione per l iscritto colpito da infortunio o da malattia con conseguente inabilità assoluta all esercizio professionale per la durata superiore a sei mesi e per l iscritto disoccupato involontariamente. In tali casi l iscritto può richiedere che il contributo da lui corrisposto per la sezione previdenza sia rimborsato dalla sezione assistenza per il periodo della malattia o della disoccupazione, in relazione alle possibilità della relativa gestione sempreché sussistano le condizioni previste dal successivo art. 37. L Ente ha facoltà di effettuare i necessari accertamenti tramite il Consiglio provinciale dell Ordine dei farmacisti o a mezzo di sanitari di sua fiducia, accertamenti che potranno essere periodicamente ripetuti. Art. 4 Il Consiglio Nazionale aggiorna ogni anno la misura dei contributi obbligatori in base alle variazioni dell indice del costo della vita per famiglie di operai ed impiegati stabilito dall ISTAT tenendo contestualmente conto della situazione tecnico-finanziaria accertata con bilancio tecnico da effettuarsi almeno ogni tre anni. Titolo II SEZIONE PREVIDENZA Capo I Attività della Sezione Previdenza Art. 5 Le attività della sezione previdenza sono quelle di cui all art. 1 relative alla sezione stessa. Capo II Prestazioni previdenziali Art. 6 Le prestazioni previdenziali di base corrisposte dall Ente sono: a) la pensione di vecchiaia; b) la pensione di anzianità; c) la pensione di invalidità; d) la pensione ai superstiti.

11 Art. 7 L importo annuo della pensione base diretta spettante dal 1 gennaio 1988 è pari a lire: a) per ciascuno dei primi quindici anni di contribuzione, salvo l eventuale riduzione di cui all art. 21; b) per ciascun anno di iscrizione e contribuzione successivo al quindicesimo, salvo l eventuale riduzione di cui all art. 21. La pensione, spettante agli iscritti all Ente alla data del 31 dicembre 1994, è determinata sulla base delle disposizioni previste dal regolamento approvato con D.M per quanto si riferisce all anzianità maturata al ; per il relativo calcolo si tiene conto degli importi del presente articolo rivalutati secondo il meccanismo di adeguamento di cui all ultimo comma. Per le anzianità maturate dopo la data del 31 dicembre 1994, l importo annuo della pensione base diretta spettante dal 1 gennaio 1995, rapportato a trenta anni di contribuzione, è pari a L , salvo l eventuale riduzione di cui all art. 21, ed è rivalutato annualmente in base alle variazioni previste all ultimo comma del presente articolo. Tale importo è maggiorato, per ogni anno di contribuzione successivo al trentesimo, del 2,40%; per ogni anno mancante al compimento del trentesimo è ridotto di 1/30. Per le anzianità maturate dopo la data del 31 dicembre 2003, l importo annuo della pensione base diretta spettante dal 1 gennaio 2004, rapportato a trenta anni di contribuzione, è pari a euro 6.713,98, salva l eventuale riduzione di cui all art.21, ed è rivalutato annualmente in base all ultimo comma del presente articolo. Secondo quanto previsto dall art. 27, comma 1 del presente regolamento l adeguamento annuo delle pensioni è determinato dal Consiglio nazionale proporzionalmente alle variazioni dell indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, con esclusione della quota di pensione derivante dall assegno integrativo. Art. 7bis Per le anzianità maturate a contribuzione intera dopo la data del 31 dicembre 1994 ed entro il 31 dicembre 2003 l adeguamento dell importo di pensione all ammontare di cui al comma 5 dell art.7 del presente regolamento può avvenire, a domanda dell iscritto, prima del pensionamento, a seguito del versamento dell importo che risulta, in base all età in anni compiuti alla data di presentazione della domanda, dal prodotto del coefficiente di cui alla seguente tabella per l ammontare annuo della maggiorazione di pensione che si acquisisce, relativamente agli anni di contribuzione oggetto di adeguamento ai sensi del presente articolo, determinata alla data della domanda. L importo da versare è arrotondato per eccesso all unità di euro superiore in presenza di frazione decimale uguale o superiore a 50 centesimi di euro, per difetto se inferiore a detto limite. Età M F 30 8,5581 9, ,6815 9, ,8064 9, ,9331 9,4502

12 34 9,0615 9, ,1919 9, ,3241 9, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,7554 A decorrere dal 1 gennaio 2016 il Consiglio di Amministrazione, con deliberazione soggetta ad approvazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell Economia e delle Finanze, sulla base dell art. 3 comma 2 del D. Lgs. 509/1994, provvederà ad aggiornare i coefficienti suindicati, tenuto conto dell incremento dell età pensionabile dovuto all incremento della speranza di vita, accertato dall Istat, nella misura stabilita dal Ministero dell Economia e Finanze di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell art. 12, commi 12 bis e 12 ter del D.L. n. 78/2010 convertito in Legge n. 122/2010, come integrato dall art. 24 comma tredici D.L. n. 201/2011 convertito in Legge n. 214/2011. L importo dovuto può essere rateizzato in base alle condizioni e con le modalità fissate dal Consiglio di amministrazione. La domanda può essere presentata anche da parte di chi abbia esercitato l opzione di cui all art. 11 bis. Art. 8 La pensione di vecchiaia, determinata in base alle norme del precedente art. 7, spetta all assicurato che sino al 31 dicembre 2012 abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età e possa far valere i seguenti requisiti:

13 a) almeno trenta anni di iscrizione effettiva all Ente successiva al 1 gennaio La frazione di anno inferiore o pari a sei mesi si trascura, quella superiore vale per anno intero. Per coloro che risultino iscritti a decorrere dal 1 gennaio 2004 ai fini del diritto a pensione si calcola per intero l anno solare in cui ha avuto decorrenza l iscrizione; b) almeno trenta anni di contribuzione effettiva; c) almeno venti anni di attività professionale. In via transitoria, nel periodo compreso tra il 1 gennaio 1992 ed il 31 dicembre 2011 la pensione di vecchiaia spetta: nel 1992 e nel 1993 all assicurato che abbia compiuto il sessantunesimo anno di età e possa far valere almeno sedici anni di iscrizione e di contribuzione effettive; nel 1994 e nel 1995 all assicurato che abbia compiuto il sessantaduesimo anno di età e possa far valere almeno diciassette anni di iscrizione e di contribuzione effettive; nel 1996 e nel 1997 all assicurato che abbia compiuto il sessantatreesimo anno di età e possa far valere almeno diciotto anni di iscrizione e di contribuzione effettive; nel 1998 e nel 1999 all assicurato che abbia compiuto il sessantaquattresimo anno di età e possa far valere almeno diciannove anni di iscrizione e di contribuzione effettive; nel 2000 e nel 2001 all assicurato che abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età e possa far valere almeno venti anni di iscrizione e di contribuzione effettive; nel 2002 all assicurato che abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età e possa far valere almeno ventuno anni di iscrizione e contribuzione effettive; nel 2003 all assicurato che abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età e possa far valere almeno ventidue anni di iscrizione e contribuzione effettive; nel 2004 all assicurato che abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età e possa far valere almeno ventitré anni di iscrizione e contribuzione effettive; nel 2005 all assicurato che abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età e possa far valere almeno ventiquattro anni di iscrizione e contribuzione effettive; nel 2006 all assicurato che abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età e possa far valere almeno venticinque anni di iscrizione e contribuzione effettive; nel 2007 all assicurato che abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età e possa far valere almeno ventisei anni di iscrizione e contribuzione effettive; nel 2008 all assicurato che abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età e possa far valere almeno ventisette anni di iscrizione e contribuzione effettive; nel 2009 all assicurato che abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età e possa far valere almeno ventotto anni di iscrizione e contribuzione effettive; nel 2010 all assicurato che abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età e possa far valere almeno ventinove anni di iscrizione e contribuzione effettive; nel 2011 all assicurato che abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età e possa far valere almeno trenta anni di iscrizione e contribuzione effettive. Coloro che, alla data del 31 dicembre 1991, risultino dimessi dagli Albi degli Ordini provinciali ed abbiano maturato i requisiti di quindici anni di iscrizione e di contribuzione effettive all Ente successive al 1 gennaio 1959, acquisiscono il diritto alla pensione di vecchiaia con tale requisito al compimento dell età pensionabile secondo la disciplina di

14 cui al presente articolo. I requisiti di anzianità di iscrizione e contribuzione effettive, richiesti per gli iscritti che alla data del 31 dicembre 1994, risultino dimessi dagli Albi degli Ordini provinciali sono fissati in diciassette anni; il diritto a pensione si acquisisce al compimento dell età pensionabile secondo la disciplina di cui al presente articolo. Coloro che alla data del 31 dicembre 2001 risultino dimessi dagli Albi degli Ordini provinciali ed abbiano maturato i requisiti di venti anni di iscrizione e contribuzione effettive all Ente, acquisiscono il diritto alla pensione di vecchiaia al compimento dell età pensionabile secondo la disciplina di cui al presente articolo. Il requisito dei venti anni di attività professionale di cui al punto c) è richiesto per coloro che si iscrivano o si reiscrivano all Ente dopo il 31 dicembre La condizione di cui sopra non è richiesta per gli iscritti all Ente alla data del 31 dicembre 1994 che, alla medesima data, abbiano compiuto il quarantacinquesimo anno di età; per gli infraquarantacinquenni, iscritti alla stessa data, il requisito è richiesto in ragione di due anni di attività professionale ogni tre di iscrizione e contribuzione successivi al 31 dicembre A decorrere dal 1 gennaio 2013, fatto salvo il possesso del requisito di iscrizione effettiva e di contribuzione effettiva di cui alle lettere a) e b), nonché del requisito dell attività professionale, di cui alla lettera c) secondo la disciplina di cui ai commi 4 e 5, la pensione di vecchiaia spetta agli assicurati che abbiano compiuto il 68 anno di età, fatto salvo l adeguamento di cui al comma successivo. A partire dal 1 gennaio 2016 il requisito dell età per la maturazione della pensione di vecchiaia è aggiornato incrementando il requisito in vigore in misura pari all incremento della speranza di vita, accertato dall Istat, nella misura stabilita dal Ministero dell Economia e Finanze di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell art. 12, commi 12 bis e 12 ter del D.L. n. 78/2010 convertito in Legge n. 122/2010, come integrato dall art. 24 comma tredici D.L. n.201/2011 convertito in Legge n. 214/2011. L aggiornamento non viene effettuato nel caso di diminuzione della predetta speranza di vita. In caso di frazione di mese, l aggiornamento viene effettuato con arrotondamento al decimale più prossimo. Il risultato in mesi si determina moltiplicando la parte decimale dell incremento della speranza di vita per dodici, con arrotondamento all unità. Art. 9 La pensione di anzianità, determinata in base alle norme del precedente art. 7, spetta all assicurato che possa far valere i seguenti requisiti: a) almeno 40 anni di iscrizione effettiva all Ente; la frazione di anno inferiore o pari a sei mesi si trascura, quella superiore vale per anno intero. Ai fini del diritto a pensione si calcola per intero l anno solare in cui ha avuto decorrenza l iscrizione; b) almeno 40 anni di contribuzione effettiva; c) almeno 20 anni di attività professionale. Per il requisito di cui al punto c) valgono le stesse norme transitorie previste per la pensione di vecchiaia.

15 Eventuali quote contributive annuali e valori di riscatto a qualsiasi titolo versati dopo il pensionamento per anzianità non determinano aumento del trattamento pensionistico liquidato. In deroga a quanto previsto dal comma 3 del presente articolo le quote contributive annuali poste in riscossione a decorrere dal 1 gennaio 2004 e versate dopo il pensionamento da coloro che abbiano compiuto l età pensionabile secondo la disciplina di cui all art. 8 determinano l aumento del trattamento pensionistico nella stessa misura e con la stessa periodicità di cui all art.10 del presente regolamento. La pensione di anzianità non è convertibile in pensione di vecchiaia. In via transitoria, nel periodo compreso tra il 1 gennaio 1988 ed il 31 dicembre 1993, la pensione di anzianità si consegue: nel 1988 e nel 1989 con almeno trentadue anni di iscrizione e contribuzione effettive e tre anni di studi universitari riscattati; nel 1990 e nel 1991 con almeno trentatre anni di iscrizione e contribuzione effettive e due anni di studi universitari riscattati; nel 1992 e nel 1993 con almeno trentaquattro anni di iscrizione e contribuzione effettive ed un anno di studi universitari riscattato. I supplementi di pensione derivanti da anni di studi universitari riscattati entro il 31 dicembre 1987 e non utilizzati ai fini del conseguimento della pensione di anzianità sono maggiorati del 100 per cento. Ferma restando la disciplina dell attività professionale di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo la pensione di anzianità spetta all assicurato che dal 1 gennaio 2013 possa far valere: a) almeno 42 anni di iscrizione effettiva all Ente; la frazione di anno inferiore o pari a sei mesi si trascura, quella superiore vale per anno intero. Ai fini del diritto a pensione si calcola per intero l anno solare in cui ha avuto decorrenza l iscrizione; b) almeno 42 anni di contribuzione effettiva all Ente. Dal 1 gennaio 2016 la pensione di anzianità è soppressa. Art. 10 Il pensionato per vecchiaia, che possa far valere periodi di contribuzione alla previdenza, successivi alla data del pensionamento, ha diritto a supplementi del trattamento per ogni anno di contribuzione successivo al pensionamento stesso. I supplementi di pensione, nella misura stabilita dall art. 7, tenendo conto della contribuzione versata negli anni di riferimento, sono liquidati con periodicità quinquennale. Per il pensionato, che si cancelli dall albo professionale nel corso del quinquennio, la liquidazione del supplemento stesso viene effettuata con decorrenza dal mese successivo a quello della cancellazione. In via transitoria, nel periodo compreso tra il 1 gennaio 1992 ed il 31 dicembre 2000, la liquidazione del supplemento di pensione avviene con periodicità triennale. Per gli iscritti titolari di pensione di vecchiaia alla data del 31 dicembre 1987, che abbiano già raggiunto o superato il limite delle quaranta annualità, i supplementi di

16 pensione previsti dal presente articolo derivano esclusivamente dalle contribuzioni successive alla data suindicata. Art. 11 La pensione di vecchiaia decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale l assicurato ha compiuto l età pensionabile secondo la disciplina di cui all art. 8, ovvero, nel caso in cui a tale data non risultino soddisfatti i requisiti di iscrizione e contribuzione stabiliti dal precedente art. 8, dal primo giorno del mese successivo a quello in cui i requisiti vengono raggiunti. La corresponsione della pensione di vecchiaia è subordinata all invio della documentazione prevista dall art. 36 nel caso in cui l assicurato abbia effettuato riscatti in forma rateizzata valgono le norme di cui all art. 26, terzo comma. La pensione di anzianità decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale è presentata la relativa domanda sempre che al momento della richiesta risultino soddisfatti i requisiti prescritti dal precedente art. 9; qualora siano in corso pagamenti di valori di riscatto in forma rateizzata, valgono le norme di cui all art. 26, terzo comma. L iscritto che in base alla previgente normativa abbia maturato entro la data del 31 dicembre 1991 il diritto alla pensione di vecchiaia o di anzianità con il compimento del sessantesimo anno di età ed abbia chiesto entro la stessa data, con le modalità amministrative fissate dal Consiglio di Amministrazione dell Ente, che la decorrenza della pensione suddetta sia procrastinata da uno a dieci anni, ha diritto alle sottoindicate maggiorazioni della pensione stessa: dopo un anno: 10%; dopo due anni: 21%; dopo tre anni: 33%; dopo quattro anni: 46%; dopo cinque anni: 60%; dopo sei anni: 75%; dopo sette anni: 91%; dopo otto anni: 108%; dopo nove anni: 126%; dopo dieci anni: 145%. La maggiorazione è calcolata sull importo del trattamento previdenziale complessivo maturato alla data di decorrenza della pensione, indicata dall iscritto all atto di presentazione della domanda di pensione; l aumento da applicare è determinato sulla base di anni compiuti. Sono fatti salvi i diritti acquisiti in base alle disposizioni contenute nei commi 6,7,8,9 e 10 del previgente art. 11. Art. 11bis A decorrere dal 1 febbraio 2004 e fino al 31 gennaio 2013 l iscritto che al momento della maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia richieda che la decorrenza della

17 pensione sia procrastinata da uno a dieci anni, ha diritto alle sottoindicate maggiorazioni, reversibili, della pensione stessa: Anni M F 1 6.1% 6.0% % 12.6% % 19.9% % 27.9% % 36.9% % 46.9% % 58.2% % 71.0% % 85.6% % 102.3% A decorrere dal 1 febbraio 2013 l iscritto che al momento della maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia richieda che la liquidazione della pensione sia procrastinata da uno a dieci anni, ha diritto alle sottoindicate maggiorazioni, reversibili, della pensione stessa: Anni M F 1 6,6% 6,3% 2 14,0% 13,2% 3 22,1% 20,9% 4 31,1% 29,5% 5 41,2% 39,2% 6 52,4% 50,0% 7 64,9% 62,3% 8 78,9% 76,3% 9 94,6% 92,4% ,2% 110,9% A decorrere dal 1 febbraio 2016 il Consiglio di Amministrazione, con deliberazione soggetta ad approvazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell Economia e delle Finanze, sulla base dell art. 3 comma 2 del D. Lgs. 509/1994, provvederà ad aggiornare la tabella suindicata, tenuto conto dell incremento dell età pensionabile dovuto all incremento della speranza di vita, accertato dall Istat, nella misura stabilita dal Ministero dell Economia e Finanze di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell art. 12, commi 12 bis e 12 ter del D.L. n. 78/2010 convertito in Legge n. 122/2010, come integrato dall art. 24 comma tredici D.L. n. 201/2011 convertito in Legge n. 214/2011. La maggiorazione è calcolata sull importo del trattamento previdenziale complessivo maturato alla data originaria di decorrenza della pensione, con esclusione dell assegno integrativo; l aumento da applicare è determinato sulla base di anni interi compiuti calcolati dalla data di decorrenza della pensione di vecchiaia.

18 La domanda di procrastino dovrà essere presentata entro il mese di decorrenza della pensione. Tenuto conto della situazione finanziaria dell Ente nonché dell andamento demografico degli iscritti il Consiglio Nazionale, su proposta del Consiglio di amministrazione, può modificare le aliquote di aumento indicate al comma 1 del presente articolo. Art. 12 Il diritto a pensione di invalidità si consegue dagli assicurati di età inferiore all età pensionabile secondo la disciplina di cui all art. 8 che risultino, in modo assoluto e permanente, inabili all attività professionale e possano far valere i seguenti requisiti: a) almeno cinque anni di iscrizione effettiva coperta da contribuzione; b) almeno tre anni di iscrizione e contribuzione effettive nel quinquennio precedente la domanda di pensione di invalidità. La frazione di anno inferiore o pari a sei mesi si trascura, quella superiore vale per anno intero. Art. 13 Valgono per la determinazione dell importo della pensione di invalidità le stesse norme relative alla pensione di vecchiaia di cui al precedente art. 7. Le pensioni di invalidità relative ad anzianità di iscrizione e contribuzione inferiori a venti anni, vengono rapportate a venti e se coperte da annualità di contribuzioni ridotte a norma dell art. 21 vengono liquidate in proporzione al numero ed alla misura delle contribuzioni effettivamente versate, rapportate a venti. La pensione di invalidità non è cumulabile con la pensione di vecchiaia o di anzianità. Il titolare di pensione di invalidità, conseguita a norma dell art. 12, che al compimento dell età pensionabile secondo la disciplina di cui all art. 8 non possa far valere gli altri requisiti necessari per la pensione di vecchiaia, continua a percepire la prestazione previdenziale in atto anche successivamente al raggiungimento dell età indicata. Art. 14 La pensione di invalidità è concessa previo accertamento medico disposto dall Ente. La corresponsione della pensione è subordinata alla cessazione di qualsiasi attività lavorativa autonoma o subordinata. Nel caso in cui il pensionato riprenda a svolgere attività lavorativa la pensione di invalidità è revocata con effetto dal primo giorno del mese successivo a quello in cui tale situazione si verifica. L Ente dispone periodici controlli sanitari per accertare la permanenza del diritto alla pensione di invalidità.

19 Art. 15 La decorrenza della pensione di invalidità è fissata dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della relativa domanda. Art. 16 Il pensionato di invalidità ha diritto, al compimento del ventesimo anno di iscrizione e contribuzione effettive, alla riliquidazione del trattamento sulla base dei contributi versati nei primi venti anni. La riliquidazione della pensione, nella misura stabilita dall art. 7, decorre dal 1 gennaio dell anno successivo a quello dell ultima contribuzione. I contributi versati dal ventunesimo anno in poi determinano l attribuzione di supplementi di pensione per ogni anno successivo al ventesimo. I supplementi di pensione, nella misura stabilita alla lettera b) del precedente art. 7, sono liquidati con periodicità quinquennale. Per il pensionato che si cancelli dall albo professionale nel corso del quinquennio, la liquidazione del supplemento stesso viene effettuata immediatamente. In via transitoria, nel periodo compreso tra il 1 gennaio 1992 ed il 31 dicembre 2000, la liquidazione del supplemento di pensione avviene con periodicità triennale. Art. 17 Nel caso di morte del pensionato o dell assicurato, sempre che per quest ultimo sussistano alla data della morte i requisiti di iscrizione e di contribuzione validi per il conseguimento della pensione di invalidità o di vecchiaia spetta una pensione: al coniuge; ai figli fino al diciottesimo anno di età ovvero fino al ventunesimo anno di età qualora frequentino una scuola media inferiore, superiore o professionale e risultino a carico del genitore al momento del decesso; ai figli inabili al lavoro e a carico del dante causa; in mancanza di coniuge e di figli ai genitori a carico del dante causa; in mancanza anche dei genitori ai fratelli celibi ed alle sorelle nubili, inabili al lavoro ed a carico del dante causa. La pensione ai figli è corrisposta anche oltre i limiti di età sopra indicati qualora essi siano iscritti ad un corso universitario legalmente riconosciuto. In questo caso la pensione è corrisposta sino al termine della durata legale del corso seguito, ma comunque non oltre il compimento del ventiseiesimo anno di età. Il trattamento non è ripetibile e per goderne il superstite deve presentare annualmente il certificato di iscrizione al corso universitario seguito. A partire dal 1 gennaio 2000 la pensione ai superstiti è pari alle seguenti aliquote della pensione relativa al dante causa: - 60% al coniuge; - 80% al coniuge e un figlio; - 100% al coniuge e due o più figli.

20 Se hanno diritto a pensione soltanto i figli, le aliquote sono le seguenti: - un figlio 70%; - due figli 80%; - tre o più figli 100%. Se hanno diritto a pensione i genitori, le aliquote sono: - un genitore 15%; - due genitori 30%. Se hanno diritto a pensione fratelli o sorelle, le aliquote sono: - un fratello/sorella 15%; - due fratelli/sorelle 30%; - tre fratelli/sorelle 45%; - quattro fratelli/sorelle 60%; - cinque fratelli/sorelle 75%; - sei fratelli/sorelle 90%; - sette fratelli/sorelle 100%. La somma delle quote non può comunque, superare il 100% della pensione che sarebbe spettata all assicurato. La decorrenza della pensione ai superstiti è fissata dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso del pensionato o dell assicurato. Nel caso di decesso dell assicurato per il quale sussistano i requisiti di iscrizione e contribuzione validi per la pensione di invalidità, si applica l art. 13 comma 2. Art. 18 Perde il diritto alla pensione il coniuge quando passi a nuove nozze, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello in cui il matrimonio è contratto. Periodicamente, secondo quanto verrà stabilito dal Consiglio di Amministrazione, il coniuge che fruisca della pensione dovrà produrre documento comprovante lo stato di vedovanza. Art. 19 A partire dal 1 dicembre 1981, per ogni annualità di contribuzione alla pensione base effettiva antecedente al pensionamento e per ogni annualità riscattata ai fini della pensione base medesima purché le annualità stesse non risultino coperte da altra forma obbligatoria di previdenza per invalidità, vecchiaia e superstiti, è corrisposto un assegno integrativo consistente in una maggiorazione pari all 1% della pensione globale spettante. Gli anni del corso di studi universitari riscattati sono esclusi dal calcolo dell assegno integrativo. Il diritto all assegno integrativo è subordinato all esercizio per almeno quindici anni di attività professionale in farmacia o in una delle attività professionali espressamente previste dalla vigente legislazione.

21 Il numero degli anni utili ai fini del calcolo dell assegno integrativo viene determinato sommando tutti i periodi validi e considerando la frazione finale superiore a sei mesi come anno intero; quella inferiore si trascura. Il numero complessivo degli anni utili riconosciuti dall Ente ai predetti fini costituisce il parametro individuale di riferimento per la corresponsione dell assegno integrativo. I periodi contributivi successivi al pensionamento non modificano il parametro individuale accertato al momento del pensionamento stesso. Il farmacista o il superstite, per l ottenimento dell assegno integrativo, deve inoltrare al momento del pensionamento domanda all Ente che dovrà essere corredata da idonea documentazione. A partire dal 1 gennaio 1995 l assegno integrativo è soppresso, fermo restando il diritto alla maggiorazione della pensione, nella misura maturata al 31 dicembre 1994 per l iscritto che, a tale data, possa far valere i requisiti di cui ai commi precedenti. Art. 20 Agli iscritti all Ente è data facoltà di riscattare, prima del pensionamento, la durata del corso di studi universitari fino ad un massimo di cinque anni. L importo relativo ad ogni anno da riscattare si determina in base all età in anni compiuti alla data di presentazione della domanda di riscatto, applicando alla misura del contributo previdenziale intero annuo vigente alla stessa data i seguenti coefficienti: Età coefficiente fino a 39 anni 1 da 40 a 44 anni 1,4 da 45 a 49 anni 1,9 da 50 a 54 anni 2,5 da 55 anni ed oltre 3,2 Gli anni riscattati ai sensi del primo comma del presente articolo, fino ad un massimo di cinque, determinano un supplemento di pensione per ciascun anno riscattato nella misura stabilita, salva diversa determinazione del Consiglio di amministrazione, dal punto b) del precedente art. 7, salvo quanto previsto nell ultimo comma dell art.9. Per le domande di riscatto presentate a decorrere dal 1 gennaio 2004 i supplementi di pensione si determinano secondo quanto stabilito dall art.7 tenendo conto dei correlativi rendimenti in vigore alla data della domanda, fatta salva l eventuale rivalutazione degli stessi ai sensi dell art.7 ultimo comma del presente regolamento. Ai farmacisti iscritti all Ente è concessa la facoltà di riscattare gli anni di iscrizione all Albo antecedenti il 1 gennaio Il riscatto si compie mediante il versamento di un importo determinato in base all età in anni compiuti alla data di presentazione della domanda di riscatto, moltiplicando l importo annuo pro tempore di cui al punto b) dell art. 7 per i coefficienti riportati nella tabella seguente; l importo da versare è arrotondato, per eccesso o per difetto, alle lire più vicine:

22 ETA' ANNI DA RISCATTARE Anni successivi al , ,76 59, ,10 62,21 93, ,77 63,54 95,31 127, ,64 65,28 97,92 130,56 163, ,04 66,08 99,12 132,17 165,20 14, ,31 66,62 99,92 133,23 165,55 14, ,44 66,89 100,32 133,77 167,21 14, ,56 59,13 88,69 118,25 147,81 13, ,95 51,91 77,85 103,81 129,76 13, ,74 43,47 65,22 86,95 108,69 13, ,79 35,58 55,37 71,17 88,96 12, ,04 24,08 36,12 48,16 60,20 12, ,36 18,73 28,09 37,45 46,82 9,36 70 ED OLTRE 6,69 13,38 20,06 26,75 33,44 6,69 In ogni caso l importo, relativo ad ogni annualità da riscattare, non può essere inferiore al contributo previdenziale intero vigente al momento della presentazione della domanda di riscatto. Gli anni di iscrizione all Albo antecedenti il 1 gennaio 1959, riscattati ai sensi del presente articolo, sono considerati come anni di contribuzione effettiva e valgono anche come anni di iscrizione effettiva ai fini degli articoli 9 e 16; tali anni non modificano, per i farmacisti pensionati, il parametro individuale già accertato ai sensi dell art. 19. Art. 21 Qualora l iscritto all Ente eserciti attività professionale e sia soggetto per legge in relazione a tale attività all'assicurazione generale obbligatoria o ad altra previdenza obbligatoria, la misura del contributo previdenziale può essere ridotta del 33,33% o del 50% o dell 85% limitatamente ai periodi di iscrizione alla predetta previdenza, con proporzionale riduzione del trattamento pensionistico eventualmente spettante. A tale situazione e per gli stessi effetti è equiparata, per un periodo massimo complessivo di cinque anni contributivi, la temporanea ed involontaria disoccupazione. L iscritto per la prima volta all Ente a partire dal 1 gennaio 2004 che eserciti attività professionale e sia soggetto per legge in relazione a tale attività all assicurazione generale obbligatoria ovvero ad altra previdenza obbligatoria e non abbia altri redditi da attività professionale fiscalmente dichiarati o accertati non soggetti a contribuzione previdenziale obbligatoria, ha facoltà di versare, in luogo della contribuzione previdenziale obbligatoria, un contributo di solidarietà pari al 3% del contributo previdenziale intero. In questo caso il contributo versato, a titolo di solidarietà, non è utile ai fini del riconoscimento di prestazioni pensionistiche di cui al presente regolamento. La medesima facoltà di cui al comma precedente è riconosciuta alle stesse condizioni, per il periodo massimo indicato al comma 2, all iscritto per la prima volta all Ente a partire dal 1 gennaio 2004 che si trovi nella condizione di temporanea ed involontaria disoccupazione.

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