Gli strumenti finanziari a sostegno delle aziende sequestrate e confiscate: il ruolo di CFI

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1 Gli strumenti finanziari a sostegno delle aziende sequestrate e confiscate: il ruolo di CFI

2 Via G. Amendola Roma tel fax

3 CFI è un investitore istituzionale che opera a supporto delle imprese cooperative di produzione lavoro e delle cooperative sociali È una società costituita nel 1986 ai sensi dell art. 17, comma 2 della L. 49/1985 (Legge Marcora), partecipata e vigilata dal Ministero dello Sviluppo Economico. Oltre al Ministero dello Sviluppo Economico, ha come soci Invitalia, i Fondi di Sviluppo di Agci, Confcooperative e Legacoop e 306 Cooperative. Aderisce alle 3 principali Associazioni Cooperative (Agci, Confcooperative, Legacoop), collabora con Cooperfidi Italia e, in ambito europeo, con Soficatra, finanziaria per l economia sociale. Ha un Capitale Sociale di 84 /mln, un Patrimonio Netto di 96 /mln, impieghi per 214 /mln. Ad oggi ha finanziato 380 imprese.

4 CFI partecipa al rischio d impresa delle Cooperative, ne sostiene investimenti e progetti, garantisce supporto al management Missione Sostenere la nascita e lo sviluppo di imprese cooperative di produzione e lavoro e sociali, con priorità a quelle costituite da lavoratori espulsi dal ciclo produttivo, che decidono di avviare una nuova attività. Promuovere, incrementare e salvaguardare l occupazione; Obiettivi Promuovere e sostenere: i workers buy out, le cooperative tra lavoratori che si formano per rilevare le aziende in crisi presso cui lavoravano; la costituzione di cooperative tra lavoratori di aziende sequestrate o confiscate per il rilancio della loro attività; la successione d impresa, favorendo la possibilità, per i dipendenti, di acquisire l azienda nel caso in cui il proprietario decida di cessare l attività o non abbia un successore in grado di garantire la continuità dell impresa. CFI mette a disposizione delle imprese, oltre ai finanziamenti, un team con professionalità ed esperienze nella pianificazione finanziaria e nel controllo di gestione, che unite alle risorse e alle competenze dei lavoratori (che possono usufruire dell anticipazione della NASpI) possono consentire di riprendere l attività e costruire imprese dinamiche e vitali.

5 CFI interviene con capitale di rischio e capitale di debito, in base alla tipologia di progetto e al profilo economico-patrimoniale della Cooperativa Tipologie di finanziamento CAPITALE DI RISCHIO CAPITALE DI DEBITO NUOVI STRUMENTI FINANZIARI In veste di socio partecipazione: finanziatore/sovventore, CFI sottoscrive una di minoranza temporanea (non oltre 10 anni) Il cui valore massimo pari al capitale sociale dell'impresa o al doppio, in caso di riserve e prestito sociale congrui Finanziamenti ex L. 49/1985 (Legge Marcora) Finanziamenti agevolati ex D.M Prestito partecipativo Prestito subordinato CFI promuove e analizza progetti d impresa intervenendo con un mix integrato di strumenti finanziari per sostenere sia il circolante, sia gli investimenti; CFI rientra progressivamente del proprio apporto finanziario con un piano di rimborso definito in funzione delle capacità economiche dell'impresa e della tipologia dell'intervento;

6 Focus Legge Marcora e D.M DESTINATARI CONDIZIONI FINALITÀ L. 49/1985 Legge Marcora società cooperative PMI di produzione lavoro, sociali e servizi con un fatturato inferiore a 50 milioni annui e massimo 250 ULA durata massima 10 anni Remunerazione media 3% promuovere progetti d impresa attraverso un mix integrato di strumenti finanziari capitale di rischio, e capitale di debito per sostenere sia il circolante, sia gli investimenti D.M Promozione nascita e sviluppo di società cooperative PMI (Nuova Marcora) Start up di soc. cooperative PMI: costituite da lavoratori provenienti da aziende in crisi, cooperative sociali cooperative che gestiscono aziende confiscate alla criminalità organizzata. Nel Mezzogiorno incentivi concessi anche per sviluppo o ristrutturazione di cooperative esistenti. durata massima 10 anni interessi: 20% del tasso di riferimento massimale: 1 milione e comunque non superiore a 4 volte il valore della partecipazione sostenuta da CFI ai sensi della Legge Marcora promuovere progetti d impresa attraverso un mix integrato di strumenti finanziari capitale di rischio e finanziamento agevolato - per sostenere sia il circolante, sia gli investimenti

7 Focus D.M e D.M DESTINATARI CONDIZIONI FINALITÀ D.M Interventi a favore di aziende sequestrate o confiscate Imprese sequestrate o confiscate alla criminalità organizzata; imprese che hanno acquistato o affittato imprese sequestrate o confiscate o loro rami di azienda; cooperative sociali assegnatarie di beni immobili confiscati; cooperative di lavoratori exdipendenti dell impresa confiscata, affittuarie di beni aziendali. durata da 3 a 10 anni valore finanziamento da a euro con tasso d interesse pari a zero; utilizzo risorse unicamente per le attività previste dal programma di sviluppo. restituire beni mobili e immobili delle aziende confiscate alla collettività riutilizzandoli a fini sociali e di pubblico interesse e/o valorizzandoli sul piano imprenditoriale ; creare nuove attività produttive; generare nuova occupazione D.M Incentivi per l imprenditoria giovanile (Resto al Sud) Giovani tra i 18 e 35 anni residenti nel Mezzogiorno che non abbiano un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per la durata del finanziamento, non siano titolari di altra attività di impresa attiva e/o beneficiari di altre agevolazioni nazionali nell ultimo triennio. È possibile trasferire la residenza entro 60 gg (120 gg all estero) dopo l esito positivo dell istruttoria. Possono presentare domanda di finanziamento società, anche cooperative, ditte individuali costituite dopo il o team di persone che si costituiscono entro 60 gg (120 gg all estero) dopo esito positivo dell istruttoria. durata 8 anni di cui 2 preammortamento; valore finanziamento da massimo per soggetto richiedente e fino a massimo se la richiesta perviene da più soggetti, costituiti o costituendi impresa; le agevolazioni coprono il 100% delle spese ammissibili: il 35% come contributo a fondo perduto e il 65% quale finanziamento bancario, concesso da un istituto di credito convenzionato. Avviare iniziative imprenditoriali per: produzione di beni nei settori industria, artigianato, trasformazione dei prodotti agricoli, pesca e acquacoltura; fornitura di servizi alle imprese e alle persone; turismo. Sono escluse dal finanziamento le attività libero professionali e il commercio.

8 Protocollo d Intesa ANBSC - CFI L Agenzia Nazionale per l amministrazione e la destinazione dei Beni Sequestrati e Confiscati alla criminalità organizzata (ANBSC) e CFI hanno avviato un rapporto di collaborazione per il raggiungimento delle finalità di cui al D. Lgs. 6 set n. 159 Obiettivo Definire interventi ed azioni finalizzate a salvaguardare il valore patrimoniale dei beni aziendali confiscati ed i livelli occupazionali, favorendo il rapido passaggio alla gestione imprenditoriale. Attività mappare i beni aziendali di cui l Agenzia è responsabile ed individuare opportunità e priorità di intervento; predisporre, d intesa con l Agenzia, i coadiutori e gli amministratori d azienda, piani industriali e proposte di intervento da sottoporre al Consiglio Direttivo; individuare, divulgare e promuovere le diverse opportunità di sostegno finanziario alle aziende confiscate; collaborare alla realizzazione del progetto Open Data Aziende Confiscate.

9 Protocollo d Intesa INVITALIA - CFI Invitalia e CFI hanno avviato un rapporto di collaborazione per il conseguimento degli obiettivi fissati dallo strumento agevolativo «imprese confiscate o sequestrate alla criminalità organizzata» (DM ). Obiettivi Accompagnare e assistere i potenziali beneficiari nella progettazione e realizzazione dei programmi di sviluppo e nell individuazione di strumenti di sostegno complementari alla misura agevolativa; favorire l integrazione/sinergia tra le opportunità offerte dallo strumento agevolativo e altre forme di sostegno finanziario, con particolare riferimento alle misure gestite da CFI ai sensi della Legge 49/1985 e del DM Azione 1 : Promozione dello strumento Attività diffondere la conoscenza dello strumento agevolativo; favorire l accesso ai finanziamenti previsti dall intervento. Azione 2: Animazione territoriale e condivisione/trasferimento di know how/best practice attraverso: realizzazione di dieci interventi finalizzati a promuovere, soprattutto nelle aree più interessate dal fenomeno della criminalità organizzata, una presenza più significativa e stabile delle iniziative destinatarie della Misura, coinvolgere organizzazioni cooperative, associazioni imprenditoriali, sindacali, professionali, Camere di Commercio, in grado di affiancare le imprese nell analisi dei fabbisogni tecnico-produttivi e manageriali e nella predisposizione di progetti di sviluppo economicamente sostenibili. Creare una cabina di regia degli strumenti finanziari pubblici e una rete territoriale di referenti in grado di assistere e orientare le imprese, favorendo l accesso alle misure pubbliche di sostegno e prevedendo, ove necessario, interventi di tutoraggio, formazione, temporary management.

10 Strumenti finanziari a sostegno delle cooperative L. 49/1985 Legge Marcora D.M Promozione nascita e sviluppo di società cooperative PMI D.L n. 91 Incentivi per l imprenditoria giovanile (Resto al Sud) D.M Misure a favore dell economia sociale D.M Interventi a favore di aziende sequestrate/confiscate CFI CFI Invitalia/CFI Invitalia (CFI) Banche finanziatrici Invitalia/CFI Creare le condizioni per favorire l accesso alle risorse e il loro migliore utilizzo. Imprese Cooperative Imprese Coordinare i diversi strumenti finanziari e creare una rete di referenti con i settori e i territori

11 CFI in cifre: Cooperative finanziate: 380 di cui 220 wbo Investimenti totali: 214 Milioni Numero addetti: di cui riguardano i wbo Investimento medio per addetto: Cooperative in portafoglio: 135 di cui 48 wbo e 44 sociali

12 Estratto Normative Legge 27 febbraio 1985 n. 49 (Legge Marcora) e provvedimenti collegati Decreto Ministeriale 4 dicembre 2014 (Nuova Marcora) Decreto Ministeriale 4 novembre Finanziamento agevolato per imprese sequestrate e/confiscate alla criminalità organizzata D.L. 20 giugno 2017 n Incentivi per l imprenditoria giovanile (Resto al Sud)

13 Legge 27 febbraio 1985 n. 49 (e successive modifiche) Misure per il credito e cooperazione. Misure urgenti per il livelli di occupazione. Provvedimenti per il credito alla cooperazione e misure urgenti a salvaguardia dei livelli di occupazione. Articolo 4 1. I crediti derivanti dai finanziamenti concessi ai sensi del precedente articolo 1 o erogati dalle società finanziarie ai sensi dell'articolo 17, comma 5 hanno privilegio sugli immobili, sugli impianti e su ogni loro pertinenza, sui macchinari e sugli utensili della cooperativa, comunque destinati al suo funzionamento ed esercizio, ad esclusione dei beni immobili confiscati alla criminalità organizzata concessi a favore delle cooperative ai sensi del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 set. 2011, n. 159 (Legge 11 nov.2014, n. 164)2. 2. Il privilegio può essere esercitato anche nei confronti dei terzi che abbiano acquistato diritti sugli stessi beni dopo la data di annotazione stabilita nei commi successivi. 3. Il privilegio immobiliare è preferito ad ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, ad eccezione dei privilegi per le spese di giustizia e di quelli di cui all'articolo 2780 del codice civile, ma non prevale sui diritti di prelazione derivanti da privilegi o ipoteche preesistenti alle annotazioni di cui ai successivi commi. 4. Per quanto riguarda il privilegio sui beni mobili, esso segue i privilegi per i contributi a istituti, enti o fondi speciali che gestiscano forme di assicurazione sociale obbligatoria Nessuna garanzia di qualsiasi altra natura deve essere richiesta Il privilegio di cui ai commi precedenti è esente da qualsiasi tassa o imposta indiretta sugli affari. Articolo 9 Ai finanziamenti del Foncooper, e a quelli erogati dalle società finanziarie ai sensi dell articolo 17, comma 5, si applicano le agevolazioni tributarie di cui all'art. 19, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni e integrazioni.

14 Legge 27 febbraio 1985 n. 49 (e successive modifiche) Articolo È istituito presso la Sezione speciale per il credito alla cooperazione un fondo per gli interventi a salvaguardia dei livelli di occupazione. 2. Al fine di salvaguardare e incrementare l'occupazione, mediante lo sviluppo di piccole e medie imprese costituite nella forma di società cooperativa o di piccola società cooperativa, ivi incluse quelle costituite nella forma di cooperativa sociale, appartenenti al settore di produzione e lavoro, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato partecipa al capitale sociale di società finanziarie appositamente costituite, utilizzando allo scopo le disponibilità del Fondo di cui al comma Con le risorse apportate ai sensi del comma 2, le società' finanziarie possono assumere partecipazioni temporanee di minoranza nelle cooperative, anche in più soluzioni, con priorità per quelle costituite da lavoratori provenienti da aziende in crisi, e concedere alle cooperative stesse finanziamenti e agevolazioni finanziarie in conformità' alla disciplina dell'unione europea in materia, per la realizzazione di progetti di impresa. 5bis. Le società' finanziarie possono, altresì, sottoscrivere, anche successivamente all'assunzione delle partecipazioni, prestiti subordinati, prestiti partecipativi e gli strumenti finanziari di cui all'articolo 2526 del codice civile, nonché svolgere attività di servizi e di promozione ed essere destinatarie di fondi pubblici. In deroga a quanto previsto dall'articolo 2522 del codice civile, le società finanziarie possono intervenire nelle società cooperative costituite da meno di nove soci.

15 Ministeriale Decreto 4 aprile Ministeriale 2001 (e successive 4 aprile modificazioni) 2001 (e successive modifiche) Modalità e procedure di partecipazione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato al capitale sociale delle società finanziarie di cui all'art. 17 della legge 27 febbraio 1985, n. 49, recante provvedimenti per il credito alla cooperazione e misure urgenti a salvaguardia dei livelli di occupazione, come modificato dall'art. 12, della legge 5 marzo 2001, n. 57. I soci delle cooperative devono avere già sottoscritto, alla data di delibera di intervento da parte della società finanziaria interessata, una quota individuale non inferiore a euro quattromila. Di detta quota il cinquanta per cento deve essere versato entro i trenta giorni successivi alla delibera di intervento della società finanziaria e la parte rimanente entro due anni. Per i soci delle cooperative sociali, le predette quote sono ridotte del settantacinque per cento. Non possono essere oggetto degli interventi previsti dall'art. 12, comma 7, della legge 5 marzo 2001, n. 57, le cooperative sottoposte a procedure concorsuali. La sottoscrizione di cui al comma 1 può essere attuata anche mediante cessione totale o parziale del credito relativo al trattamento di fine rapporto maturato alle dipendenze dell'impresa di provenienza (Art. 5). Le partecipazioni assunte dalle società finanziarie nelle cooperative ai sensi dell'art. 12, comma 7, della legge 5 marzo 2001, n. 57, sono temporanee e di minoranza. Sulla base di appositi accordi, le società finanziarie devono dismettere la partecipazione, nel termine massimo di 10 anni dall'assunzione della medesima, per una quota almeno pari al 25 per cento del suo importo nei primi cinque anni e per la parte restante nei cinque anni successivi. La dismissione potrà essere realizzata o con il recesso della società finanziaria o mediante la cessione, totale o parziale, delle quote alle cooperative ai soci di queste o a terzi. La dismissione avverrà a condizioni di mercato, sulla base dei valori di bilancio, ad un prezzo di norma non inferiore a quello di acquisizione e, comunque, nel rispetto della legislazione cooperativa vigente (Art. 6).

16 Legge 21 febbraio 2014, n. 9 Articolo 11 Misure per favorire la risoluzione di crisi aziendali e difendere l'occupazione 2. Nel caso di affitto o di vendita di aziende, rami d'azienda o complessi di beni e contratti di imprese sottoposte a fallimento, concordato preventivo o amministrazione straordinaria, hanno diritto di prelazione per l'affitto o per l'acquisto le società cooperative costituite da lavoratori dipendenti dell'impresa sottoposta alla procedura. 3. L'atto di aggiudicazione dell'affitto o della vendita alle società cooperative di cui al comma 1, costituisce titolo ai fini dell'applicazione dell'articolo 7, comma 5, della legge 23 luglio 1991, n. 223, ai soci lavoratori delle medesime, ferma l'applicazione delle vigenti norme in materia di integrazione del trattamento salariale in favore dei lavoratori che non passano alle dipendenze della società cooperativa

17 D.Lgs. 4 marzo 2015 n. 22 Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati, in attuazione della Legge 10 dicembre 2014, n. 183 Articolo 8 Incentivo all autoimprenditorialità 1. Il lavoratore avente diritto alla corresponsione della NASpI può richiedere la liquidazione anticipata, in unica soluzione, dell'importo complessivo del trattamento che gli spetta e che non gli è stato ancora erogato, a titolo di incentivo all'avvio di un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o per la sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte del socio; 2. l'erogazione anticipata in un'unica soluzione della NASpI non dà diritto alla contribuzione figurativa, né all'assegno per il nucleo familiare; 3. Il lavoratore che intende avvalersi della liquidazione in un'unica soluzione della NASpI deve presentare all'inps, a pena di decadenza, domanda di anticipazione in via telematica entro trenta giorni dalla data di inizio dell'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o dalla data di sottoscrizione di una quota di capitale sociale della cooperativa; 4. Il lavoratore che instaura un rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo per cui è riconosciuta la liquidazione anticipata della NASpI è tenuto a restituire per intero l'anticipazione ottenuta, salvo il caso in cui il rapporto di lavoro subordinato sia instaurato con la cooperativa della quale il lavoratore ha sottoscritto una quota di capitale sociale.

18 MiSE: Decreto Ministeriale 4 dicembre 2014 (Nuova Marcora) Istituzione di un nuovo regime di aiuto finalizzato a promuovere la nascita e lo sviluppo di società cooperative di piccola e media dimensione. Al fine di favorire lo sviluppo economico e la crescita dei livelli di occupazione nel Paese, il decreto ha istituito un regime di aiuto finalizzato a promuovere la nascita e lo sviluppo di società cooperative (Art. 2). Possono beneficiare delle agevolazioni le società cooperative: - regolarmente costituite e iscritte nel Registro delle imprese; - che si trovano nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e non sono in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali. Non sono ammesse alle agevolazioni le società cooperative: - che abbiano ricevuto e non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea; - che siano state destinatarie di provvedimenti di revoca, parziale o totale, di agevolazioni concesse dal Ministero e che non abbiano restituito le agevolazioni per le quali è stata disposta la restituzione; - qualificabili come imprese in difficoltà ai sensi di quanto stabilito dal Regolamento di esenzione; - operanti nei settori della pesca e dell acquacoltura, della produzione primaria dei prodotti agricoli, nel settore carboniero e qualora l aiuto sia diretto al finanziamento di attività connesse all esportazione (Art. 3 ). Le agevolazioni sono concesse al fine di sostenere: - sull intero territorio nazionale, la nascita di società cooperative costituite, in misura prevalente, da lavoratori provenienti da aziende in crisi, di società cooperative sociali e di società cooperative che gestiscono aziende confiscate alla criminalità organizzata - territori delle Regioni del Mezzogiorno, oltre a quanto previsto alla lettera a), lo sviluppo o la ristrutturazione di società cooperative esistenti (Art. 6).

19 MiSE: Decreto Ministeriale 4 dicembre 2014 (Nuova Marcora) CFI, nei limiti delle disponibilità finanziarie, è autorizzata a concedere alle società cooperative, finanziamenti a tasso agevolato per: - la realizzazione di programmi di investimento non avviati alla data di presentazione della richiesta di finanziamento a CFI (Regolamento de minimis); - la realizzazione, da parte della società cooperativa, di un programma di investimento già avviato alla data di presentazione della richiesta di finanziamento, ovvero a fronte del finanziamento del capitale circolante e/o per il riequilibrio della struttura finanziaria della società cooperativa (Regolamento in esenzione) (Art. 5). I finanziamenti: - hanno una durata massima di 10 anni, comprensiva dell eventuale periodo di preammortamento,; - sono rimborsati secondo un piano di ammortamento a rate semestrali costanti posticipate, scadenti il 31 maggio e il 30 novembre di ogni anno. Gli interessi di preammortamento sono corrisposti alle medesime scadenze; - sono regolati a un tasso di interesse che non potrà essere inferiore allo 0,8%; - sono concessi per un importo non superiore a 4 volte il valore della partecipazione detenuta da CFI nella società cooperativa e, in ogni caso, per un importo non superiore a euro ,00; - nel caso vengano concessi a fronte di investimenti, possono coprire fino al 100 per cento dell importo del programma di investimento. Le richieste di finanziamento agevolato sono valutate sulla base dei seguenti criteri: - sussistenza, in capo alla società cooperativa richiedente, dei requisiti, soggettivi e oggettivi, previsti dal presente decreto per l accesso all agevolazione; - conformità degli obiettivi del finanziamento rispetto alle iniziative ammissibili; - validità tecnica, economica e finanziaria dell iniziativa proposta e merito creditizio della società cooperativa richiedente. In relazione alle richieste di finanziamento valutate positivamente, CFI presenta al Ministero richiesta di trasferimento delle risorse che devono essere erogate alle società cooperative, entro e non oltre 30 giorni dalla data di accreditamento (Art. 8).

20 MiSE: Decreto D.G.I.A.I. 16 aprile 2015 (Nuova Marcora) Termini e modalità di presentazione delle domande per l accesso alle agevolazioni per la nascita e lo sviluppo di società cooperative di piccola e media dimensione, di cui al DM 4 dicembre Per l accesso alle agevolazioni finanziarie le società cooperative sono tenute a presentare la seguente documentazione: - domanda di finanziamento agevolato e piano di investimento, contenente le informazioni riportate nell apposito schema scaricabile dal sito CFI; - certificazione antimafia, nel caso in cui il valore del finanziamento agevolato richiesto sia pari o superiore a euro centocinquantamila. La richiesta di finanziamento agevolato e la documentazione indicata devono essere presentate, esclusivamente attraverso posta elettronica certificata all'indirizzo cfi@pec.it; Hanno titolo a presentare domanda le nuove società cooperative (costituite non oltre 24 mesi alla data di presentazione della domanda - Art. 2) e, nelle Regioni del Mezzogiorno, anche le cooperative già esistenti per progetti di sviluppo e ristrutturazione (Art. 6b). L attività istruttoria deve essere conclusa entro 90 giorni dalla presentazione della richiesta di finanziamento, fatta salva la possibilità di prorogare detto termine di ulteriori 30 giorni, qualora risulti necessario acquisire ulteriori informazioni o documenti rispetto a quanto presentato unitamente alla richiesta stessa. Nel caso in cui la documentazione o le informazioni richieste non siano presentate entro il predetto termine, la richiesta di agevolazioni si considera decaduta (Art. 3). Per le richieste di finanziamento in relazione alle quali il Ministero ha comunicato la disponibilità delle risorse finanziarie, il termine massimo per la stipula del relativo contratto di finanziamento è di 120 giorni. Nel caso di finanziamento per la realizzazione di un programma di investimento, lo stesso è erogato per stati di avanzamento. Ciascuna erogazione, ad eccezione della prima, che può essere concessa in anticipazione per un ammontare massimo pari al 30 per cento del finanziamento, è subordinata alla dimostrazione dell effettivo pagamento dei titoli di spesa presentati ai fini dell erogazione precedente (Art. 4). CFI, verificata l ammissibilità della richiesta presentata dalla cooperativa beneficiaria, richiede al Ministero il trasferimento delle relative risorse finanziarie. Il Ministero, previa verifica della regolarità contributiva e del rispetto della normativa applicabile all erogazione delle agevolazioni, provvede al trasferimento delle risorse. I programmi devono essere conclusi entro 36 mesi dalla data di stipula del contratto di finanziamento.

21 MiSE: Decreto Ministeriale 4 Novembre 2016 Termini, utilizzo e modalità di presentazione delle domande per l accesso al finanziamento agevolato per le «Imprese sequestrate o confiscate alla criminalità organizzata». La nuova misura agevolata, che finanzia le aziende sottratte alla criminalità organizzata, o quelle che gestiscono beni confiscati, è gestito dalla Direzione generale per gli incentivi alle imprese (DGIAI) del MiSE con l assistenza tecnica di Invitalia. Le risorse disponibili ammontano a 48 milioni di euro, di cui 20 destinati esclusivamente a programmi di sviluppo presentati da PMI operanti in Sicilia. Lo strumento si rivolge alle imprese oggetto di sequestro o confisca alla criminalità organizzata, alle aziende che le acquistano o affittano, alle cooperative sociali assegnatarie di beni immobili confiscati e alle cooperative di ex dipendenti affittuarie di beni aziendali. Le imprese possono essere localizzate in tutto il territorio nazionale e operare in tutti i settori produttivi. Oggetto del finanziamento sono i programmi di sviluppo compresi tra e euro relativi ai seguenti ambiti di intervento: - investimenti produttivi; - immobilizzazioni per la tutela della salute e della sicurezza sul lavoro; - ristrutturazioni e riorganizzazioni aziendali; - incremento dei livelli occupazionali ed emersione del lavoro irregolare; - copertura del fabbisogno finanziario correlato ad un insufficiente accesso al credito bancario o alla contrazione degli affidamenti in essere. Il finanziamento a tasso zero fino al 100% del programma di sviluppo ammissibile, ha durata non inferiore a 3 anni e non superiore a 10, un periodo di preammortamento non superiore a 2 anni. Le agevolazioni sono concesse nei limiti dei Regolamenti UE «de minimis». La domanda si presenta esclusivamente online nella sezione dedicata del sito del MiSE. È necessario essere in possesso della Carta nazionale dei servizi, disporre di una firma digitale e di un indirizzo di posta elettronica (PEC). È possibile presentare domanda fino ad esaurimento delle risorse finanziarie disponibili. La concessione del finanziamento è subordinata alla valutazione del programma di sviluppo e alla verifica dei seguenti parametri: - rapporto tra patrimonio netto e totale attivo non inferiore al 5% in riferimento all ultimo bilancio approvato, se esistente; - capacità di rimborso del finanziamento agevolato, valutata anche sulla base degli andamenti previsionali di conto economico delle imprese da finanziarie.

22 MiSE: Decreto Ministeriale 9 Novembre 2017 (Resto al Sud) Termini, utilizzo e modalità di presentazione delle domande per l accesso al finanziamento agevolato per l imprenditoria giovanile La nuova misura agevolata per la nascita di nuove imprese promosse da giovani nel Mezzogiorno ha una dotazione finanziaria è di milioni di euro e finanzia progetti imprenditoriali fino a un massimo di 200 mila euro. Ogni soggetto può ricevere un finanziamento massimo di 50 mila euro. I destinatari sono i giovani tra i 18 e 35 anni, residenti in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia al momento della presentazione della domanda (è possibile trasferire la residenza entro 60 giorni dall esito positivo dell istruttoria, 120 se residenti all estero, che: - non abbiano un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per tutta la durata del finanziamento; - non siano titolari di altra attività di impresa attiva; - non risultino beneficiari di altre agevolazioni nazionali per l autoimprenditorialità nell ultimo triennio. Possono presentare domanda le società, anche cooperative, le ditte individuali costituite dopo il 21 giugno 2017, o team di persone che si costituiscono entro 60 giorni dall esito positivo dell istruttoria, 120 se residenti all estero. Le società cooperative possono essere destinatarie, nei limiti delle risorse disponibili, anche degli interventi di cui all'articolo 17 della legge 27 febbraio 1985, n. 49. Finalità: avvio di iniziative imprenditoriali per la produzione di beni nei settori industria, artigianato, trasformazione di prodotti agricoli, pesca e acquacoltura, per la fornitura di servizi alle imprese e alle persone e nel settore turistico. Sono escluse le attività libero professionali e il commercio. Oggetto del finanziamento sono programmi di spesa relativi a: - ristrutturazione o manutenzione straordinaria di beni immobili, massimo 30% del programma di spesa; - acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature; - programmi informatici e servizi per le tecnologie, l informazione e le telecomunicazioni (TIC); - Spese per l avvio dell attività (materie prime, materiali di consumo, utenze e canoni di locazione, canoni di leasing, garanzie assicurative), massimo 20% del programma di spesa. Non sono ammissibili spese di progettazione, consulenze e spese relative al costo del personale dipendente. Le agevolazioni consistono in un finanziamento a copertura del 100% delle spese, articolato in: - contributo a fondo perduto fino al 35% del programma di spesa - finanziamento bancario, del 65%, concesso da un istituto di credito aderente alla convenzione tra Invitalia e ABI, garantito dal Fondo di garanzia per le PMI. Il finanziamento bancario, da restituire in 8 anni, beneficia di un contributo in conto interessi che copre integralmente tali oneri. La domanda si presenta esclusivamente online sul sito È necessario registrarsi sulla piattaforma dedicata, disporre di una firma digitale e di un indirizzo di posta elettronica (PEC).

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