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1 ORIGINALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE nr. 13 del 13/03/2013 OGGETTO: ACCORDI PROCEDIMENTALI AI SENSI DELL ART. 11 DELLA L.. 241/90 E ART.18 DELLA L.R. N. 20/2000 TRA I PRIVATI PROPONENTI E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, FINALIZZATI ALLA VARIANTE URBANISTICA PER LA MODIFICA DELLE PREVISIONI URBANISTICHE DEL PRG 97, A PARZIALE RIDUZIONE E/O TRASFERIMENTO IN AMBITO COERENTE CON L ASSETTO STRUTTURALE DEFINITO DAL DOCUMENTO PRELIMINARE DEL PSC, DELLA POTENZIALITA EDIFICATORIA DEI COMPARTI C11 E C12. L anno duemilatredici questo giorno mercoledì tredici del mese di marzo alle ore 15:30 in Zola Predosa, presso la residenza comunale e nell apposita sala delle adunanze. Convocata a cura del SINDACO si è oggi riunita la Giunta Comunale con l intervento dei Signori: 1 FIORINI STEFANO SINDACO PRESENTE 2 MASTROCINQUE SIMONA ASSESSORE PRESENTE 3 MASETTI NADIA ASSESSORE PRESENTE 4 ANSALONI ALESSANDRO ASSESSORE PRESENTE 5 LUONGO FRANCO ASSESSORE PRESENTE 6 BUCCELLI GIUSEPPE ASSESSORE PRESENTE 7 FINI ANDREA ASSESSORE ASSENTE 8 LANDUCCI MARCO ASSESSORE PRESENTE Partecipa IL SEGRETARIO GENERALE Dott.ssa Daniela Olivi che provvede alla redazione del presente verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell oggetto sopra indicato.

2 DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N.RO 13 DEL 13/03/2013 OGGETTO: ACCORDI PROCEDIMENTALI AI SENSI DELL ART. 11 DELLA L.. 241/90 E ART.18 DELLA L.R. N. 20/2000 TRA I PRIVATI PROPONENTI E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, FINALIZZATI ALLA VARIANTE URBANISTICA PER LA MODIFICA DELLE PREVISIONI URBANISTICHE DEL PRG 97, A PARZIALE RIDUZIONE E/O TRASFERIMENTO IN AMBITO COERENTE CON L ASSETTO STRUTTURALE DEFINITO DAL DOCUMENTO PRELIMINARE DEL PSC, DELLA POTENZIALITA EDIFICATORIA DEI COMPARTI C11 E C12. LA GIUNTA COMUNALE Sentita la relazione del Sindaco, illustrativa della seguente proposta di delibera: <<Richiamati: - l art. 4 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a norma del quale gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni; - la Legge 24 dicembre 2012, n. 228 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilita' 2013) che fissa al 30 giugno 2013 il termine per la deliberazione del Bilancio di previsione per l'anno 2013 prorogando quanto disposto dall'art. 151, comma 1, del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, D.Lgs. 267/00, che fissa come termine ultimo il 31 dicembre per la deliberazione del bilancio di previsione dell'anno successivo; - l'art. 163, comma 3, del D.Lgs. 267/00 tale per cui ove la scadenza del termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo successivo all'inizio dell'esercizio finanziario di riferimento, l'esercizio provvisorio si intende automaticamente autorizzato sino a tale termine e si applicano le modalità di gestione per le spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nel bilancio deliberato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge; Considerato che i poteri di spesa dei Direttori/Responsabili sono pertanto circoscritti nei limiti di cui al precedente punto; Premesso che: - Con deliberazione n. 532 del 31 agosto 1998 la Giunta Provinciale ha approvato definitivamente la Variante Generale al PRG del Comune di Zola Predosa adottata con D.C.C. n. 6 del 29/01/97, tuttora vigente nella versione adeguata ed aggiornata con successive modifiche; - il PRG vigente individua in località Gessi e Rivabella, in prossimità della SP 26, due comparti di espansione residenziale, denominati C12 e C11, assegnando rispettivamente un indice di utilizzazione territoriale, Ut, pari a 0,25 mq/mq e 0,35 mq/mq; - il comparto C12, in località Gessi-Fiorella, ricade in ambito urbanizzato fortemente compresso, oltre che carente di dotazioni e infrastrutture adeguate a sopportare tutto il carico urbanistico aggiuntivamente prevedibile; - il Comparto C11 ricade in loc. Rivabella, ove le dotazioni infrastrutturali collettive dei servizi e di viabilità della Frazione si rivelano inidonee a sopportare incrementi significativi del carico insediativo;

3 - che entrambi i comparti ricadono in ambito sottoposto a tutela Paesaggistica ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii., parte Terza, in forza del D.M. 3 marzo 1976; - l Amministrazione ha in corso di redazione i nuovi strumenti urbanistici previsti dalla L.R. 20/2000, in forma associata coi Comuni dell Unione Valle del Samoggia e intende con essi confermare l obiettivo di qualificazione e tutela del territorio collinare ed extraurbano; - il Documento Preliminare al PSC, approvato dalla Giunta comunale con Delibera n. 31 del 09/03/2011, indica le frazioni Gessi-Fiorella e Rivabella fra i centri minori da consolidare, non suscettibili di sviluppo in quanto non dotati dei servizi minimi e di condizioni infrastrutturali ed insediative idonee allo sviluppo urbano; - il richiamato Documento Preliminare indica i comparti denominati C12 e C11 quali ambiti presenti nella pianificazione vigente, la cui localizzazione richiede di valutare l opportunità di riduzione del carico urbanistico o,eventualmente, del trasferimento in aree maggiormente idonee all insediamento, rimettendo la definizione urbanistica dell operazione a una variante di anticipazione del PSC di cui all art. 41 L.R. 20/2000; - tale indicazione è stata condivisa in sede di Conferenza di Pianificazione conclusasi il 29 luglio 2011, di cui al verbale in atti degli Enti territoriali interessati; - l Accordo di Pianificazione, sottoscritto fra la Provincia e i Comuni dell Area Bazzanese il 27 ottobre 2011, conferma tale indicazione; - anche in caso di riduzione del carico urbanistico occorre comunque garantire il corretto inserimento paesaggistico degli interventi, la salvaguardia ambientale, l incrementointegrazione di dotazioni ciclopedonali e collettive nel contesto di origine; - è stato ipotizzato (scheda di Variante C4 presentata alla conferenza pianificazione) di inserire nella Variante una disposizione che limiti e condizioni le possibilità di attuazione, in relazione alle evidenti contraddizioni con il quadro delle tutele ambientali e paesaggistiche e con le scelte strategiche del PSC; - è stato successivamente ipotizzato che la variante anticipatoria possa prevedere il trasferimento parziale o totale dell edificabilità assegnata ai comparti, ovvero ridurre il carico insediativo degli stessi e ciò rende indispensabile concertare l intervento di trasformazione, per garantire il corretto inserimento paesaggistico degli interventi, la salvaguardia ambientale, l incremento-integrazione di dotazioni viarie, ciclopedonali e collettive nei contesti di origine; - che il Soggetto titolare delle aree inserite nel comparto C12 si è dichiarato disponibile ad attuare, da subito, solo la parte dell indice massimo previsto dal PRG che risulterà compatibile in esito agli studi di sostenibilità ambientale e territoriale che il medesimo fornirà all Amministrazione procedente nei termini da Essa indicati, a condizione che gli venga riconosciuto il trasferimento della capacità edificatoria non utilizzata nell immediato; - che il Soggetto titolare delle aree inserite nel comparto C11 si è dichiarato disponibile ad attuare, riduttivamente, solo la parte dell indice assegnato che risulterà compatibile in ragione degli obiettivi di corretto inserimento nel contesto ambientale e territoriale; - che la disponibilità manifestata dalle Parti private proponenti può risultare coerente con gli obiettivi e gli strumenti della pianificazione in fase di elaborazione da parte della Pubblica Amministrazione, per le ragioni espresse nei punti precedenti; - la disponibilità da parte dei privati di non presentare, nell immediato, il Piano Particolareggiato (la cui approvazione avrebbe qualificato lo stato giuridico-urbanistico e consolidato il diritto soggettivo), rinunciando a una quota rilevante dell indice edificatorio massimo entro i comparti generanti, rappresenta una opportunità da cui far discendere una

4 soluzione urbanistica di evidente vantaggio per il territorio e per la collettività, per i benefici ambientali e di riassetto funzionale che l operazione può determinare; - in sede di concertazione preliminare, gli Uffici competenti hanno provveduto ad acquisire ed a condividere con i Soggetti coinvolti e con l Amministrazione i contenuti salienti dell accordo e della variante urbanistica; - i Soggetti privati interessati hanno manifestato la propria disponibilità ad aderire alle proposte formulate negli incontri concertativi, addivenendo ad un'intesa che consentirà alla Pubblica Amministrazione di ottenere i benefici sopra individuati; - che pertanto è opportuno definire i principi che governeranno le trasformazioni, garantendo, negli ambiti originanti condizioni tipologiche, qualità insediativa, parametri urbanistici e densità ottimali all obiettivo di qualificazione ambientale, da determinarsi con variante di anticipazione cui gli accordi in oggetto accedono; Richiamati: - la L.R. 24 marzo 2000 n. 20 Disciplina generale sulla tutela e l uso del territorio che, all'art. 41, comma 4-bis, conferisce ai Comuni la facoltà di predisporre un'unica variante specifica al PRG che presenti carattere di urgenza per comprovate ragioni di interesse pubblico e che risulti conforme al documento preliminare ai piani sovraordinati e alla disciplina sui contenuti della pianificazione strutturale in corso di elaborazione; - il comma 1 dell art. 7 e il comma 11 dell art. 30 della citata L.R. 20/2000 ai cui principi perequativi e concertativi si ispirano gli obiettivi ed i contenuti dell'accordo oggetto del presente deliberato; Considerato che : - ai sensi dell'art. 18 della L.R. 20/2000 gli Enti locali possono concludere accordi coi Privati per assumere, nella pianificazione, proposte di progetti e iniziative di rilevante interesse per la comunità locale; - l accordo coi soggetti privati di cui all art. 11 della L. 241/90 e art. 18 della L.R. 20/2000 rappresenta lo strumento ideale per definire il procedimento amministrativo ed urbanistico che consentirà il perseguimento degli obiettivi richiamati; - l Accordo tra l Amministrazione Comunale e i Soggetti privati costituisce accordo preliminare e procedimentale per l approvazione e attuazione della variante urbanistica cui accede, per tale ragione la Variante Urbanistica richiamata nelle premesse sarà vincolata alla sottoscrizione e alle condizioni dell Accordo medesimo formulato ai sensi dell art. 18 della L.R. 20/2000 che ne costituirà parte integrante e sostanziale; Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 13 febbraio 2013, da intendersi integralmente riportata e confermata nel presente atto, con la quale è stato conferito mandato per procedere con la definizione degli atti preordinati al raggiungimento degli obiettivi richiamati, preliminari o integrativi della variante di anticipazione; Riconosciuta l'opportunità di sottoscrivere gli accordi che sanciscono la riduzione del carico insediativo assegnato dal PRG 1997 ai comparti C12, loc. Gessi-Fiorella e C11, loc. Rivabella ; Acquisita la proposta di accordo ai sensi dell'art. 11 della L. 241/90 e dell'art. 18 L.R. 20/2000, formalizzata dai privati al prot in data 4 marzo 2013 per il Comparto C11, e al prot in data 7 marzo 2012 per il Comparto C12, la cui versione firmata in originale dai proponenti è conservata agli atti del Servizio competente; Dato atto che: - con l Accordo preliminare l Amministrazione si impegnerà a promuovere la variante urbanistica necessaria a garantire, in primo luogo, gli obiettivi di qualificazione attraverso la riduzione e/o il trasferimento di diritti di edificabilità assegnati dal PRG vigente in ragione degli obiettivi pubblici perseguiti dall Amministrazione e illustrati nelle premesse; - con riferimento al Comparto C12 (Gessi-Fiorella), l'amministrazione si impegna, inoltre:

5 a proporre al Consiglio Comunale il recepimento urbanistico dell'accordo, nell ambito della variante di anticipazione del PSC; a proporre al Consiglio Comunale la riduzione di circa il 40% della potenzialità edificatoria assegnata al comparto dal PRG vigente, riconoscendo al privato titolare delle aree il trasferimento della capacità edilizia di circa mq di SU (per destinazione di tipo residenziale libero, o convenzionato e funzioni compatibili con la residenza) corrispondente alla capacità edificatoria generata dal comparto originante e non utilizzata nell intervento sul sito di origine; a promuovere presso il Consiglio comunale la previsione, nei nuovi strumenti urbanistici in corso di elaborazione, delle disposizioni idonee al riconoscimento edificatorio di cui al punto precedente, mediante trasferimento in aree messe a disposizione dall Amministrazione Comunale, secondo i principi compensativicontributivi previsti dal D.P. e le condizioni perequative che saranno indicate dal PSC e POC, ovvero, in aree nella disponibilità del privato proponente, sempre che idonee e ricomprese dagli strumenti urbanistici, strutturali ed operativi, fra le aree suscettibili di trasformazione urbana e comunque idonee per localizzazione, destinazione e sostenibilità insediativa; a proporre al Consiglio Comunale l inserimento nel primo POC di condizioni idonee ad ospitare la capacità edificatoria trasferita, salvo non sia possibile darne immediata attuazione, mediante aree di disponibilità del privato opportunamente indicate dal RUE; a sostenere il procedimento amministrativo, la redazione degli atti urbanistici di pianificazione generale e operativa, il procedimento per il rilascio del permesso di costruire, l indicazione delle linee guida e dei requisiti progettuali concorrenti alla riqualificazione ambientale ed urbana; il tutto meglio specificato e declinato nella proposta di accordo costituente allegato A del presente deliberato, presentata dal Privato promotore al prot in data 4 marzo 2013 ; - con riferimento al Comparto C11 (Rivabella), l'amministrazione si impegna, inoltre : a proporre al Consiglio Comunale il recepimento urbanistico dell'accordo nell ambito della variante di anticipazione del PSC; a proporre al Consiglio Comunale la riduzione di circa il 40% della potenzialità edificatoria assegnata al comparto dal PRG vigente, riconoscendo al comparto un Uf max = 0.20 mq/mq da attuarsi secondo il POC e tramite il PUA, nel rispetto dei contenuti dell'accordo; a proporre al Consiglio Comunale il riconoscimento, anche in sede di PSC, POC e RUE, in favore della proprietà proponente, di una capacità edificatoria corrispondente all indice di utilizzazione territoriale Ut max = 0.20mq/mq (costituente circa il 60% delle potenzialità attualmente assegnata dal PRG vigente al comparto) per destinazioni di tipo residenziale, libero o convenzionato ed altre destinazioni compatibili con la residenza; a proporre, conseguentemente, al Consiglio Comunale la previsione, nei nuovi strumenti urbanistici in corso di elaborazione (PSC POC e RUE), delle disposizioni idonee al riconoscimento edificatorio di cui al punto precedente; a sostenere il procedimento amministrativo, la redazione degli atti urbanistici di pianificazione generale ed operativa (variante di anticipazione, PSC e POC), il procedimento per il rilascio del permesso di costruire, l indicazione delle linee guida e dei requisiti progettuali concorrenti alla riqualificazione ambientale ed urbana.

6 il tutto meglio specificato e declinato nella proposta di accordo costituente allegato B del presente deliberato, presentata dal Privato promotore al prot in data 7 marzo 2013 ; Rimandato, quindi, per quanto non qui dettagliato, alle sopra richiamate proposte-schema di accordo acquisite, allegate al presente deliberato quale parte integrante e sostanziale sotto la lettera A e B ; Precisato che: -l istituto dell accordo coi privati è regolato dall'art. 18 della L.R. 24/03/2000 n 20, nel testo vigente e per quanto non specificamente previsto, si applicano le disposizioni dell art. 11 della L. 7 agosto 1990 n 241 nel testo vigente; -l Accordo coi soggetti privati di cui all art. 18 della L.R. 20/2000 rappresenta lo strumento individuato dalla Legge per condividere ed affrontare gli obiettivi indicati nelle premesse attraverso un intervento coordinato fra l Amministrazione Comunale ed il Soggetto proponente; -l Accordo ha natura preliminare, procedimentale e pertanto è subordinato alla condizione sospensiva della conferma delle sue previsioni nello strumento approvato; -la sottoscrizione dell Accordo deve essere preceduta dalla deliberazione dell Organo esecutivo dell Ente (Giunta Comunale), quale organo che svolge le funzioni di iniziativa ed impulso nel campo urbanistico e che può impegnarsi verso terzi a promuovere, presso il Consiglio Comunale, l approvazione dello strumento avente i contenuti concordati; -ai sensi dell art. 18, della L.R. n. 20/2000 l Accordo costituisce parte integrante dello strumento di pianificazione cui accede ed è soggetto alle medesime forme di pubblicità e partecipazione e, pertanto, formerà parte integrante della variante urbanistica a cui accede; -la ratifica dell Accordo sottoscritto, ancorché implicita, si intenderà perfezionata con il provvedimento di approvazione della variante al PRG di anticipazione al PSC; Riconosciuti: - l'urgenza di procedere con la definizione degli atti derivanti dalle motivazioni e dai presupposti sviluppati in premessa; - la necessità di approvare i contenuti di dettaglio degli Accordi sopra richiamati e lo schema degli stessi; -i presupposti di rilevante interesse necessari per il ricorso agli istituti di cui agli art. 11 della L. 241/90 e 18 della L.R, 20/2000 ; Richiamati: - la L.17/08/1942, n. 1150; - l art. 11 della L. 241/1990 nel testo vigente; - gli artt. 14 e 21, della Legge Regionale 07/12/1978, n. 47 e ss.mm. ed ii.; - l art. 3, della L.R. 8/11/88, n. 46 modificata ed integrata; - la L. R. 24/03/2000 n. 20 Disciplina generale sulla tutela e l uso del territorio, e successive modifiche e integrazioni, con particolare riferimento agli artt. 7, 18, 41; - il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale della Provincia di Bologna (PTCP), approvato con delibera del Consiglio Provinciale n. 19 del , e successive varianti; Preso atto dei pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del Servizio, competente per materia e dal Ragioniere ai sensi e per gli effetti di cui all art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, di seguito riportati; DELIBERA 1) Di confermare le motivazioni ed i contenuti sviluppati nelle premesse al presente atto, per come meglio o più dettagliatamente articolati nelle proposte di Accordo presentate dai privati costituenti allegati A e B alla presente deliberazione, quali parti integranti e sostanziali. 2) Di approvare, per i richiamati obiettivi e motivazioni, quali schemi di Accordo

7 procedimentale, i testi proposti e sottoscritti a titolo impegnativo dai Privati Proponenti ai sensi e per gli effetti dell'art.18 della L.R. 20/2000 e art. 11 della L. 241/90, acquisiti in atti al prot in data 4 marzo 2013 e prot in data 7 marzo 2013 e allegati al presente deliberato. 3) Di precisare che ai sensi delle richiamate disposizioni: L Accordo ha natura preliminare procedimentale e pertanto è subordinato alla condizione sospensiva del recepimento dei suoi contenuti nel piano urbanistico cui l'accordo accede; L efficacia urbanistica dell Accordo si configura solo ad intervenute ratifica dello stesso ed approvazione di variante al PRG vigente a cui lo stesso accede; la ratifica ancorché implicita, si intenderà perfezionata con il provvedimento di approvazione della variante urbanistica; L'Accordo è soggetto alle medesime forme di pubblicazione-partecipazione dello strumento urbanistico cui lo stesso accede che resta, comunque, subordinato ai pareri degli Enti, delle Autorità competenti e degli Organi Sanitari preposti; 4) Di Autorizzare il Sindaco, o Soggetto da lui delegato, alla sottoscrizione degli Accordi fermo restando quanto sopra precisato, dandogli ampio mandato per quanto concerne la definizione della clausole tecniche o di precisazione della disciplina del rapporto definito dagli atti del procedimento, o ancora di rettifiche formali eventualmente necessarie, fermi restando gli obiettivi ed i contenuti sostanziali di cui agli schemi approvati con il presente deliberato. 5) Di proporre al Consiglio Comunale l'individuazione, nell'ambito della variante urbanistica ex art. 41 comma 4-bis in corso di elaborazione, delle condizioni necessarie per la completa attuazione degli accordi di cui al presente deliberato. 6) Di proporre al Consiglio Comunale l'individuazione, nell'ambito dei redigendi strumenti urbanistici (PSC e RUE), delle condizioni necessarie al riconoscimento di quanto previsto dagli accordi di cui al presente deliberato. 7) Di dare mandato al Responsabile del Servizio competente di ottemperare a tutti gli adempimenti previsti dalle vigenti disposizioni conseguenti il presente atto deliberativo, in particolare a quelli contemplati dalle LL.RR. nn. 47/78, 20/2000 e successive modifiche ed integrazioni. 8) Di dare atto che gli impegni di spesa relativi agli adempimenti inerenti e conseguenti il presente atto formeranno oggetto di successivi e separati provvedimenti da parte del competente responsabile di servizio, sugli stanziamenti di bilancio appositamente previsti. 9) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.>> Con voti unanimi favorevoli, espressi per assenso verbale, LA PROPOSTA E APPROVATA Di seguito, il Sindaco pone in votazione la proposta di immediata eseguibilità. Con voti unanimi favorevoli, espressi per assenso verbale, LA PROPOSTA E APPROVATA Indi, si dichiara il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.

8 Il Responsabile Assetto del Territorio Ai sensi dell art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica. ZOLA PREDOSA, 07/03/2013 Il Responsabile F.to SIMONETTA BERNARDI (sottoscrizione digitale) Il Responsabile del Servizio Finanziario Ai sensi dell art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. esprime parere di non rilevanza contabile. ZOLA PREDOSA, 13/03/2013 Il Responsabile F.to SANTI MANUELA (sottoscrizione digitale)

9 DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 13 del 13/03/2013 Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE La presente deliberazione viene pubblicata all Albo Pretorio il per quindici giorni consecutivi con contestuale comunicazione ai Capigruppo Consiliari. ZOLA PREDOSA, IL SEGRETARIO GENERALE Dichiarata immediatamente eseguibile. Divenuta esecutiva il ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n ZOLA PREDOSA, IL SEGRETARIO GENERALE

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