REGOLAMENTO SULL ACCESSO ALLE PRESTAZIONI E INTERVENTI DI PROTEZIONE E PROMOZIONE SOCIALE
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1 REGOLAMENTO SULL ACCESSO ALLE PRESTAZIONI E INTERVENTI DI PROTEZIONE E PROMOZIONE SOCIALE Allegato A) alla deliberazione del Consiglio dell Unione. n. 35 del Il Presidente Dott.ssa Graziella Locci Il Segretario del Unione Dott.ssa Anna Maria Bianca Arcuri 1
2 PARTE PRIMA PRINCIPI GENERALI Articolo 1 Oggetto Articolo 2 Finalità generali Articolo 3 La rete delle unità di offerta Articolo 4 Destinatari degli interventi e dei servizi Articolo 5 Priorità di accesso alle prestazioni del sistema integrato sociosanitario PARTE SECONDA L ACCESSO AGLI INTERVENTI E AI SERVIZI Articolo 6 L accesso alle prestazioni e alla rete delle unità di offerta Articolo 7 Attivazione su domanda Articolo 8 Attivazione d ufficio Articolo 9 Istruttoria e valutazione del bisogno Articolo 10 Esito del procedimento Articolo 11 Accesso in situazioni di emergenza-urgenza e forme di istruttoria abbreviata Articolo 12 Valutazione multi-professionale sociosanitaria Art. 13 Forme di tutela e trattamento dei dati. Rapporti con i cittadini. Articolo 14 Accesso ai documenti amministrativi e alle informazioni PARTE TERZA INTERVENTI E SERVIZI DISTRETTUALI Articolo 15 Gli interventi ed i servizi distrettuali Articolo 16 Informazione degli interventi e dei servizi distrettuali Articolo 17 Modalità di accesso Articolo 18 Attivazione e monitoraggio Articolo 19 Entrata in vigore NORMATIVA ESSENZIALE DI RIFERIMENTO Costituzione Europea Carta dei diritti fondamentali dell Unione Europea Costituzione della Repubblica Italiana Legge 03 marzo 2009 n. 18, recante la ratifica e l esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, adottata a New York il 13 dicembre
3 d.m. 31 dicembre 1983, rubricato Individuazione delle categorie di servizi pubblici locali a domanda individuale d.l. 28 febbraio 1983 n. 55, convertito dalla l. 26 aprile 1983, n. 131, rubricato Provvedimenti urgenti per il settore della finanza locale per l anno 1983 Legge 07 agosto 1990, n. 241, rubricata Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi Decreto Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, rubricato Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, rubricato Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni Legge 05 febbraio 1992, n. 104, rubricata Legge-quadro per l assistenza, l integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, rubricato Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della l. 15 marzo 1997, n. 59 Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, rubricato Testo unico delle leggi sull ordinamento degli enti locali Legge 08 novembre 2000, n. 328, rubricata Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali Decreto Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rubricato Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione legislativa d.p.c.m. 14 febbraio 2001, rubricato Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio sanitarie d.p.c.m. 29 novembre 2001, rubricato Definizione dei livelli essenziali di assistenza Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, rubricato Codice in materia di protezione dei dati personali d.l. 31 maggio 2010, n. 78, rubricato Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica» convertito, con modificazioni, dalla l. 30 luglio 2010, n. 122 d.m. 08 marzo 2013, rubricato Definizione delle modalità di rafforzamento del sistema dei controlli dell ISEE d.p.c.m. 05 dicembre 2013, n. 159, rubricato Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell Indicatore della situazione economica equivalente d.m. 07 novembre 2014, rubricato Approvazione del modello tipo della Dichiarazione Sostitutiva Unica a fini ISEE, dell attestazione, nonché delle relative istruzioni per la compilazione ai sensi dell articolo 10, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159 L.R. 12 marzo 2008, n. 3, rubricata Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale (e relativi provvedimenti attuativi) 3
4 L.R. 11 agosto 2015, n. 23, rubricata Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo: modifiche al Titolo I e al Titolo II della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità) (e relativi provvedimenti attuativi) L.R. 20 marzo 1980, n. 31, rubricata Diritto allo studio Norme di attuazione L.R. 14 dicembre 2004, n. 34, rubricata Politiche regionali per i minori Piano di Zona Statuti dei Comuni D.G.R. Regione Lombardia X/3230 del 06 marzo 2015, rubricata Prime determinazioni per l uniforme applicazione del DPCM 159/2013 4
5 PARTE PRIMA PRINCIPI GENERALI Articolo 1 Oggetto 1. Il presente Regolamento ha l obiettivo di delineare le regole fondamentale concernenti le modalità di accesso alle prestazioni di competenza dei servizi sociali dell Unione di Comuni Lombarda Terra di Cascine appartenenti all Ambito territoriale di Cremona (di seguito: Unione e Ambito ). 2. Per servizi sociali si intendono tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi gratuiti e/o a pagamento, o di prestazioni professionali destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà, che le persone incontrano nel corso della loro vita, escluse quelle assicurate dal sistema previdenziale, da quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministrazione della giustizia. 3. Il sistema integrato dei servizi sociali persegue la finalità di tutelare la dignità e l autonomia delle persone, sostenendole nel superamento delle situazioni di bisogno o difficoltà, prevenendo gli stati di disagio e promuovendo il benessere psicofisico, tramite interventi personalizzati, concepiti nel pieno rispetto delle differenze e delle scelte espresse dai singoli. 4. L Unione può definire ulteriori modalità di accesso alle prestazioni oggetto del presente Regolamento in base alla domanda e alle caratteristiche del territorio di riferimento. Articolo 2 Finalità generali 1. L Unione assicura alle persone il soddisfacimento, per quanto di competenza, dei livelli essenziali di assistenza e di protezione sociale come previsto dalla normativa vigente. 2. L accesso alla rete delle prestazioni sociali consente di promuovere il benessere dei beneficiari e la migliore qualità della vita, cercando di prevenire fenomeni di emarginazione sociale, devianza, rischio per la salute e per l integrità personale e della famiglia, secondo principi di solidarietà, partecipazione, sussidiarietà e collaborazione con tutti i soggetti pubblici e privati che hanno titolo ad esserne parte attiva. 3. Gli obiettivi di cui al comma precedente sono perseguiti nell ordine delle priorità e dei bisogni emergenti, con particolare attenzione alle categorie più deboli e meno autonome dei beneficiari, secondo regole di equità e di partecipazione alla spesa commisurate alla capacità economica del nucleo familiare rilevante, come definito nel relativo Regolamento. 4. L Unione programma, progetta e realizza la rete degli interventi e dei servizi sociali. 5. Gli obiettivi fondamentali che si intendono perseguire sono i seguenti: - prevenire e rimuovere le cause che possono impedire alle persone di realizzarsi e di integrarsi nell ambito familiare e sociale e che possono condurre a fenomeni di emarginazione nella vita quotidiana; - garantire il diritto delle persone al pieno sviluppo della propria personalità nell ambito della propria famiglia e della comunità locale; - sostenere la famiglia, tutelare l infanzia e i soggetti in età evolutiva, con particolare 5
6 riferimento ai soggetti a rischio di emarginazione; - promuovere ed attuare gli interventi a favore di persone non autosufficienti finalizzati al mantenimento o reinserimento stabile al proprio domicilio; - assicurare le prestazioni professionali di carattere sociale, psicologico ed educativo, secondo le proprie competenze, per prevenire situazioni di difficoltà e sostenere le persone fragili nella ricerca di risposte adeguate ai propri bisogni; - evitare il cronicizzarsi della dipendenza assistenziale. Articolo 3 La rete delle unità di offerta 1. La rete delle unità di offerta sociali si configura come un sistema aperto e dinamico in grado di far fronte ai bisogni dei beneficiari ed è costituita dall insieme integrato dei servizi domiciliari e delle prestazioni, anche di sostegno economico, erogate in strutture domiciliari, semi residenziali e residenziali a carattere socioassistenziale. 2. L Unione e lo stesso Ambito, con riferimento alle finalità di cui all articolo precedente, riconoscono e promuovono la sperimentazione di unità di offerta sociali e di modelli gestionali innovativi in grado di meglio rispondere a nuovi bisogni dei beneficiari che si trovano in condizione di particolare fragilità. Articolo 4 Destinatari degli interventi e dei servizi 1. Accedono prioritariamente alla rete delle unità d offerta sociali e sociosanitarie individuate dalla Regione e afferente all Unione i soggetti indicati all art. 6 della L.R. n. 3/ Per le persone temporaneamente presenti sul territorio, l Unione comunica immediatamente agli Stati competenti l avvenuta presa in carico, sollecitando tali Enti all assunzione del caso e degli oneri di assistenza corrispondenti, riservandosi di promuovere azione di rivalsa per il recupero dei costi eventualmente sostenuti. Articolo 5 Priorità di accesso alle prestazioni del sistema integrato sociosanitario 1. Ai sensi dell art. 13 co. 1 lett. f) della l.r. n. 3/2008, l Unione determina i parametri per l accesso prioritario alle prestazioni del sistema integrato sociosanitario. 2. Sulla base degli indirizzi regionali, accedono prioritariamente alla rete delle unità di offerta sociali dell Unione le persone che si trovano in condizione di povertà o con reddito insufficiente, le persone totalmente o parzialmente incapaci di provvedere a se stesse o esposte a rischio di emarginazione. 3. Nel caso in cui l Autorità Giudiziaria detti essa stessa prescrizioni sufficientemente dettagliate circa l intervento sociale da eseguire, quest ultimo sarà eseguito conformemente alle medesime, coinvolgendo, sin da subito e per quanto possibile, sia il beneficiario sia il rappresentante legale del medesimo. 4. Il Servizio Sociale collabora, per quanto di competenza, alla valutazione ai fini dell accesso alle prestazioni erogate dalla rete dell unità di offerta socio-sanitarie 6
7 PARTE SECONDA L ACCESSO AGLI INTERVENTI E AI SERVIZI Articolo 6 L accesso alle prestazioni e alla rete delle unità di offerta 1. Ai sensi dell art. 6 co. 4 della l.r. n. 3/2008, l Unione, in collaborazione con gli altri soggetti di cui all art. 3 co. 1 della legge medesima, organizzano un attività di segretariato sociale finalizzata alla presa in carico della persona, al fine di orientare e facilitare il beneficiario in occasione dell accesso alla rete delle unità d offerta sociale e socio-sanitaria, assicurando competenza nell ascolto e nella valutazione dei bisogni delle persone e delle famiglie. 2. All atto dell istanza, al richiedente sono comunicate tutte le informazioni necessarie, in applicazione dei principi generali recati dalla l. n. 241/1990. Articolo 7 Attivazione su domanda 1. L accesso ai servizi avviene tramite presentazione di apposita domanda, redatta su modelli predisposti all uopo, inoltrata al Comune di residenza o domicilio da parte del beneficiario ovvero dal soggetto che ne ha la rappresentanza legale. 2. È fatta salva la possibilità del beneficiario, nei casi previsti dalla legge, di avvalersi delle disposizioni in materia di autocertificazione e di presentazione di atti e documenti da parte di cittadini a pubbliche amministrazioni. 3. I documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi, necessari per l'istruttoria del procedimento, sono acquisiti d'ufficio quando sono in possesso dell'amministrazione procedente, ovvero sono detenuti, istituzionalmente, da altre pubbliche amministrazioni. L'amministrazione procedente può richiedere agli interessati i soli elementi necessari per la ricerca dei documenti. 4. Parimenti sono accertati d'ufficio dal responsabile del procedimento i fatti, gli stati e le qualità che la stessa amministrazione procedente o altra pubblica amministrazione è tenuta a certificare. 5. Dell'avvenuta presentazione di istanze, segnalazioni o comunicazioni è rilasciata immediatamente, anche in via telematica, una ricevuta, che attesta l'avvenuta presentazione dell'istanza, della segnalazione e della comunicazione e indica i termini entro i quali l'amministrazione è tenuta, ove previsto, a rispondere, ovvero entro i quali il silenzio dell'amministrazione equivale ad accoglimento dell'istanza. Se la ricevuta contiene le informazioni di cui all'art. 8 della L. n. 241/1990, essa costituisce comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della medesima. La data di protocollazione dell'istanza, segnalazione o comunicazione non può comunque essere diversa da quella di effettiva presentazione. Le istanze, segnalazioni o comunicazioni producono effetti anche in caso di mancato rilascio della ricevuta, ferma restando la responsabilità del soggetto competente. 6. Al fine di promuovere la semplificazione amministrativa e facilitare l accesso agli interventi ed ai servizi, l Unione può definire per alcuni interventi e servizi un modello unico di domanda, da utilizzare per l accesso all intero sistema dei servizi. 7. La domanda, debitamente sottoscritta, è ricevuta dall Unione che comunica all interessato le 7
8 informazioni relative allo svolgimento del procedimento e all utilizzo dei dati personali. Articolo 8 Attivazione d ufficio 1. I servizi sociali dell Unione attivano d ufficio la presa in carico nei casi di: a) adempimento di provvedimenti giudiziari di affidamento ai servizi per la tutela di minorenni, incapaci, vittime di violenza, ecc.; b) presenza di minorenni privi di adulti di riferimento; c) situazioni di emergenza che richiedono la tutela immediata e indifferibile dell incolumità, della salute e dignità personale, compresa l eventuale attivazione di forme di protezione giuridica dei diritti fondamentali della persona, per quanto di competenza; d) invio da parte di ospedali e strutture sanitarie e sociosanitarie, finalizzati a garantire la continuità assistenziale di pazienti/ospiti in dimissione. 2. L attivazione d ufficio può conseguire a segnalazione di soggetti esterni qualificati (quali, a titolo esemplificativo: medici di medicina generale, forze dell ordine, istituzioni scolastiche, organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale), in esito alla quale sia stata accertata un effettiva situazione di bisogno. Articolo 9 Istruttoria e valutazione del bisogno 1. Il Servizio Sociale dell Unione attiva l istruttoria procedendo alla valutazione della situazione di bisogno. 2. Costituiscono oggetto della valutazione, a titolo esemplificativo, i seguenti elementi: a) la condizione socio-familiare dell interessato, comprensiva della fruizione, anche storica, di altre prestazioni erogate dalla pubblica amministrazione. b) la situazione familiare; c) il contesto abitativo, sociale ed educativo; d) la situazione lavorativa; e) la capacità economica del nucleo familiare del richiedente, basata sul valore ISEE e su altri elementi identificativi del tenore di vita utilizzando gli strumenti specifici del Servizio Sociale; f) la disponibilità di risorse assistenziali, in senso lato, da parte della rete familiare; g) la capacità di gestione di sé e del nucleo familiare; La presenza di più figli minorenni o di soggetti vulnerabili all interno del nucleo familiare del richiedente l intervento è considerato elemento aggravante la condizione di bisogno. 3. La valutazione della situazione economica è realizzata secondo quanto previsto dal presente regolamento. 4. La valutazione è finalizzata a definire il profilo di bisogno, sulla base del quale trovano applicazione i criteri di priorità dianzi indicati. Articolo 10 Esito del procedimento 1. Accertata la situazione di bisogno, il Servizio Sociale può predisporre un progetto individualizzato (progetto /contratto sociale) da concordarsi con il beneficiario e/o il 8
9 richiedente, laddove rappresentante legale del primo, debitamente sottoscritto dalle parti. 2. Il suindicato progetto individualizzato contiene i seguenti elementi essenziali: a) gli obiettivi del programma; b) le risorse professionali e sociali attivate; c) gli interventi previsti; d) la durata; e) gli strumenti di valutazione; f) le modalità di corresponsabilizzazione dell interessato; g) le eventuali modalità di compartecipazione al costo dei servizi; h) i tempi e le modalità di rivalutazione della situazione di bisogno. 3. Nel caso in cui l accesso all intervento sia subordinato a graduatoria, la comunicazione dell accoglimento della domanda contiene anche la collocazione del richiedente nella lista di attesa, se definitiva, ed i riferimenti da contattare per ricevere informazioni circa gli aggiornamenti. 4. Nel caso di istanze per la fruizione di servizi a domanda individuale a carattere educativo/scolastico, il Responsabile del Servizio competente istruisce il procedimento e fornisce al richiedente tutte le informazioni necessarie e utili, anche relative alla compartecipazione prevista. 5. Dell esito dei procedimenti qui disciplinati è data comunicazione al richiedente, secondo quanto previsto per legge. 6. In caso di provvedimento di diniego, sono comunicati contestualmente all interessato anche i termini e le modalità di ricorso esperibile. 7. Le attività previste dal presente articolo devono essere realizzate entro il termine massimo di 40 giorni lavorativi dalla presentazione della domanda completa di accesso, fatte salve le disposizioni derogatorie previste per legge o dai regolamenti dell Unione. Articolo 11 Accesso in situazioni di emergenza-urgenza e forme di istruttoria abbreviata 1. Nei casi di attivazione d ufficio per situazioni di emergenza che richiedono la tutela immediata e indifferibile dell incolumità, della salute e dignità personale e per casi di interventi di assistenza una tantum e di modesta entità, l assistente sociale, sulla base delle informazioni disponibili, procede all istruttoria necessaria, attivando sin da subito l intervento, nel caso in cui non sia ottenibile l autorizzazione preventiva del responsabile. Si prevede comunque una successiva ratifica del responsabile del Servizio, entro tre giorni lavorativi. Articolo 12 Valutazione multi-professionale sociosanitaria 1. In applicazione delle normative vigenti e dei protocolli territoriali, i servizi sociali collaborano con i servizi dell ASST. Art. 13 Forme di tutela e trattamento dei dati. Rapporti con i cittadini. 1. In sede di istruttoria procedimentale sono garantiti al beneficiario le tutele ordinamentali previste e il trattamento dei dati in base alla normativa vigente. 9
10 2. Presso l Unione è attivo un ufficio di Servizio Sociale, che garantisce la più ampia informazione in merito alla rete dei servizi/prestazioni disponibili/attivabili, cui gli interessati possono rivolgersi per le finalità di cui al presente regolamento. In particolare, il Servizio Sociale, anche in raccordo con l Ufficio di Piano, contribuisce alla divulgazione di informazioni utili alla cittadinanza. 3. L Unione si adopera al fine della definizione di Carte dei Servizi Sociali gestiti a livello locale. Articolo 14 Accesso ai documenti amministrativi e alle informazioni 1. È garantito agli aventi diritto l accesso ai documenti amministrativi e/o alle informazioni detenute dalla pubblica amministrazione nei limiti e nelle forme previste dalla normativa vigente. PARTE TERZA INTERVENTI E SERVIZI DISTRETTUALI Articolo 15 Gli interventi ed i servizi distrettuali 1. Le prestazioni, gli interventi e i servizi distrettuali sono quelli previsti dal Piano di Zona dell ambito, come approvati dall Assemblea dei Sindaci. Dette prestazioni sono erogate in modo omogeneo in tutti i Comuni. 2. Rispetto ai servizi programmati e gestiti dal Unione, gli interventi ed i servizi distrettuali, possono essere: a) Integrativi (in modo da garantire ai beneficiari un incremento della qualità/quantità delle prestazioni fruite); b) Complementari (in grado di garantire un piano assistenziale articolato e comprendente prestazioni sociali di diversa natura); c) Innovativi (in grado di sperimentare nuove modalità di attivazione dei servizi o nuove modalità organizzative dei medesimi). 3. I criteri e le modalità di erogazione degli interventi distrettuali vengono approvati dall Assemblea dei Sindaci, e devono essere garantiti in maniera uniforme a tutti i beneficiari residenti nel territorio dell Unione. Articolo 16 Informazione degli interventi e dei servizi distrettuali 1. L Unione si impegna a dare comunicazione ai propri cittadini degli interventi erogati dall ambito distrettuale. 2. L Ufficio di Piano, se necessario, procede all elaborazione del materiale informativo. 3. Le persone per conoscere i servizi distrettuali possono rivolgersi agli uffici che svolgono funzioni di segretariato sociale, all assistente sociale, al sito internet istituzionale dell Unione. 10
11 Articolo 17 Modalità di accesso 1. Gli interventi e i servizi erogati a livello distrettuale possono essere erogati con le seguenti modalità: a) a bando (il bando di norma è pubblicato sull Albo Pretorio dell Unione di Comuni Lombarda Terra di Cascine per almeno n. 20 giorni consecutivi e stabilisce i termini e le modalità di presentazione delle domande. Alla chiusura del bando viene elaborata la graduatoria degli aventi diritto e si finanziano le domande fino ad esaurimento delle risorse destinate allo scopo); b) a sportello (in questo caso i beneficiari possono presentare in qualsiasi momento la relativa domanda. L accesso alla prestazione è subordinato, oltre alla presenza dei requisiti previsti dall intervento, anche dalla disponibilità di risorse allo scopo). 2. In entrambi i casi i beneficiari devono rivolgersi unicamente al Servizio Sociale dell Unione di Comuni Lombarda Terra di Cascine. Articolo 18 Attivazione e monitoraggio 1. Il Servizio Sociale, verificata l ammissibilità della domanda e la disponibilità di risorse, attiva l intervento distrettuale richiesto cui segue l ulteriore attività di relativo monitoraggio, redigendo conseguente motivata relazione. Articolo 19 Entrata in vigore 1. Il presente Regolamento, è pubblicato all Albo pretorio dell Unione per 15 gg. consecutivi, unitamente alla deliberazione di approvazione ed entrerà in vigore dal Il presente Regolamento è sottoposto a forme di pubblicità che ne consentano l effettiva conoscibilità, mediante pubblicazione al sito web istituzionale e ove sarà accessibile a chiunque. 3. Per quanto non espressamente indicato dal presente Regolamento si fa riferimento alle norme nazionali e regionali vigenti in materia. 4. A decorrere da tale data è abrogato ogni altro atto di questa Unione che sia con esso incompatibile. 11
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