ART. 1 - CARATTERISTICHE SPECIFICHE E TECNICHE
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- Giuliana Vitale
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1 PROCEDURA APERTA FINALIZZATA ALLA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER LA SELEZIONE DI DITTE FORNITRICI DI MATERIALE DI CONSUMO DI OSTEOSINTESI PER ORTOPEDIA E NEUROCHIRURGIA, IN MODALITA DI E- PROCUREMENT, OCCORRENTE ALL AZIENDA USL DI VITERBO PER LA DURATA DI 2 ANNI. DI GARA 1
2 ART. 1 - CARATTERISTICHE SPECIFICHE E TECNICHE Tutti i prodotti offerti dovranno essere conformi alle caratteristiche tecniche indicate per ciascun Lotto di gara dettagliatamente riportati nell allegato A al disciplinare di gara. Tali specifiche tecniche sono quelle dei prodotti attualmente in uso in azienda tuttavia, considerata la complessità intrinseca di tali Dispositivi Medici, nonché le continue evoluzioni tecnologiche che li interessano, la Commissione di gara all uopo nominata, si riserva, sulla base di considerazioni di carattere clinico, di valutare la riconducibilità alla stessa destinazione d uso, di prodotti aventi caratteristiche e misure simili ma non perfettamente coincidenti (principio di equivalenza funzionale). I prodotti offerti dovranno possedere le caratteristiche qualitative e tecniche indicate per ogni singolo lotto dalla stazione appaltante oltre che essere perfettamente conformi alle norme igienicosanitarie vigenti in materia al momento della consegna. I dispositivi medici dovranno essere contenuti in confezioni che ne garantiscano la buona conservazione, il facile immagazzinamento per sovrapposizione e dovranno riportare sulla confezione esterna, a caratteri ben leggibili ed in lingua italiana, la descrizione quali-quantitativa del contenuto, il nome del produttore ed ogni altra informazione utile al riconoscimento. Tutti i prodotti oggetto della gara dovranno essere conformi ai saggi fisici, biologici e tecnologici previsti Farmacopea Ufficiale, ultima edizione e successivi aggiornamenti e dovranno inoltre soddisfare le esigenze di manualità, di tecniche d uso e di indirizzi terapeutici degli operatori dell Azienda, possedere i requisiti prescritti dalla vigente normativa e dalla Direttiva CEE n. 2007/47 attualmente vigente in materia di Dispositivi Medici recepita dal D.L.vo n. 37 del 25/01/2010. La ditta deve inoltre allegare una copia della certificazione CE. Tutti i prodotti offerti devono essere iscritti al repertorio dei Dispositivi medici ai sensi del DM 21/12/2009 e possedere il codice CND. Le iscrizioni indicanti la data di preparazione, di sterilizzazione ed il numero di lotto per quanto riguarda i dispositivi sterili, la data di preparazione ed il numero di lotto per quanto riguarda i dispositivi non sterili, devono sempre apparire immediatamente decifrabili. L impresa aggiudicataria, rendendosene garante nei confronti dell Azienda, è tenuta all osservanza di tutte le norme vigenti in merito alla produzione, al confezionamento, alla conservazione ed alla distribuzione dei prodotti oggetto della fornitura. L impresa è altresì tenuta all osservanza di tutte le eventuali norme che verranno emanate in materia, da parte delle autorità competenti, durante il periodo contrattuale. Ogni ditta aggiudicataria è tenuta, inoltre, ad effettuare un adeguata formazione ed informazione per l uso dei prodotti aggiudicati senza ulteriori oneri di spesa e dovrà fornire, ove necessario, in forma gratuita e in qualunque momento per tutta la durata della fornitura, gli accessori e/o i prodotti che consentano l adattamento dei dispositivi aggiudicati alle apparecchiature in dotazione all Azienda Unità Sanitaria Locale di Viterbo. Tutti i prodotti offerti dovranno essere confezionati in idonei imballaggi che garantiscano un efficace barriera contro l umidità, la polvere ed il deterioramento dei prodotti. L imballaggio ed il confezionamento dei prodotti dovrà essere conforme a quanto previsto nella normativa europea. Per ogni dispositivo dovrà essere indicato sulla confezione, in lingua italiana: Il nome del produttore la ragione sociale e l indirizzo; Il nome commerciale e la descrizione del prodotto; Il codice del prodotto; Il lotto di produzione; Il lotto di sterilizzazione; Il metodo di sterilizzazione; La data di scadenza; La marcatura CE; La dicitura monouso o pluriuso ; 2
3 La dicitura sterile, se del caso; Le condizioni di conservazione e/o di manipolazione. La sterilizzazione dei prodotti riforniti dovrà essere conforme alle indicazioni previste dalla normativa vigente (Farmacopea Ufficiale - Ultima Edizione) recepimento italiano delle norme europee ed italiane. Le ditte dovranno quindi produrre idonea documentazione in merito. ART. 2 ESECUZIONE DEL CONTRATTO CONSEGNE Il fornitore è tenuto alla corretta esecuzione della fornitura dei prodotti aggiudicati secondo quanto disposto dal presente Capitolato Tecnico. La prestazione a carico del fornitore avverrà attraverso la costituzione di conti deposito presso le Sale Operatorie dell Azienda USL di Viterbo per tutti prodotti specificati nell offerta, nelle quantità e nelle tipologie che verranno concordate con gli utilizzatori. Si specifica che la costituzione dei conti deposito sarà concordata con i fornitori abilitati alle forniture ad aggiudicazione avvenuta anche in considerazione degli importi definitivi di aggiudicazione. I conti deposito informatizzati verranno registrati sull applicativo software MAGDEP di proprietà dell Azienda U.S.L. di Viterbo e saranno gestiti dalle Farmacie Ospedaliere competenti. Il fornitore potrà accedere, dopo essere stato abilitato dall Azienda, alla visione del c/deposito di propria pertinenza entrando nel portale area U.O.C.E-Procurement, MAGDEP con proprie username e password, ricostituendo le scorte consumate. Il reintegro delle scorte dovrà avvenire entro 5 giorni dall utilizzo del prodotto e comunque in accordo con gli operatori. Entro il giorno 10, di ogni mese successivo, l Azienda U.S.L. di Viterbo emetterà al fornitore un ordine complessivo riportante tutti i prodotti consumati nel mese precedente e ciò costituisce autorizzazione al fornitore per emettere fatture nei quantitativi e per gli importi riportati nell ordine. La fattura dovrà obbligatoriamente riportare il numero dell ordine dell Azienda. In situazioni di particolari necessità e di urgenza, da dichiararsi a cura dell Azienda USL, il fornitore dovrà provvedere alla consegna delle merci entro e non oltre 24 ore dal ricevimento della richiesta. La consegna del materiale richiesto dovrà avvenire, presso il magazzino della Farmacia Ospedaliera dei PP.OO aziendali, franca di ogni spesa, imballo e trasporto, fatta eccezione per l'i.v.a. che sarà a carico della ASL, come da vigenti norme di legge. Per i casi ritenuti urgenti, i fornitori che risulteranno aggiudicatari, saranno tenuti a garantire la consegna del dispositivo medico richiesto entro un periodo massimo di 24 ore dall ordine. Le ditte fornitrici devono garantire che, anche durante la fase di trasporto, verranno rigorosamente osservate le idonee modalità di conservazione dei prodotti oggetto di gara. La merce dovrà essere fornita franca di porto e di imballo. In merito alla consegna, la ditta è tenuta alla scrupolosa osservanza dei termini suddetti, nonché alle norme generali o speciali che regolano il commercio del materiale in oggetto. Saranno rifiutate quelle consegne i cui prodotti non risulteranno corrispondenti come tipo a quelli previsti o che presentino deterioramenti per negligenze e insufficienti imballaggi o in conseguenza del trasporto. Il fornitore, per le consegne dichiarate non accettabili, dovrà provvedere alla loro sostituzione urgentemente e in tempi brevi, e ciò prima che il materiale possa essere manomesso o sottoposto a esami di controllo, senza percepire alcun compenso, con riserva del committente circa i casi di più gravi sanzioni. In pendenza o in mancanza del ritiro, detta quantità rimarrà a rischio e a disposizione del fornitore, senza alcuna responsabilità da parte del committente medesimo per gli ulteriori degradamenti o deprezzamenti che il materiale potrebbe subire. L Azienda U.S.L. di Viterbo, in base alle proprie necessità, emetterà al fornitore ordini di acquisto riportanti tutti i prodotti necessari per l esecuzione delle prestazioni sanitarie di propria competenza. 3
4 In caso di ritardata consegna, rispetto al termine sopra indicato, l Azienda Sanitaria potrà applicare a carico del fornitore una penale pari al 2% del valore della merce non consegnata, per ogni giorno di ritardo, fatti salvi gli ulteriori danni subiti e salvo, in ogni caso, il diritto dell Azienda appaltatrice di risolvere il contratto ex art C.C., qualora la consegna non avvenga nei termini suddetti. L Azienda si riserva altresì di procedere, in relazione alle proprie necessità, all acquisto, presso altre imprese, del materiale non consegnato con addebito al fornitore inadempiente delle eventuali maggiori spese, senza possibilità di opposizione e/o eccezioni di sorta da parte del medesimo, salvo, in ogni caso, l eventuale risarcimento dei danni subiti. ART. 3 PERIODO DI PROVA L AUSL si riserva un periodo di prova di 6 mesi, per accertare la rispondenza dei materiali impiantabili, a quanto dichiarato dalla ditta aggiudicataria in sede di offerta. In caso di esito negativo della prova, l Ente appaltante si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di risolvere il contratto. ART. 4 - ACCERTAMENTO DELLA QUALITÀ DEI PRODOTTI In corso di fornitura la AUSL Viterbo, tramite i propri incaricati, potrà effettuare prelievi di campioni della merce consegnata, allo scopo di far effettuare apposite analisi e verificare la corrispondenza del prodotto inviato ai parametri indicati nel presente capitolato. In caso di mancata rispondenza dei prodotti forniti ai requisiti qualitativi prescritti dal capitolato, la AUSL Viterbo li respingerà al fornitore, che dovrà sostenere le spese di analisi e comunque sostituire entro 5 giorni il materiale non idoneo con altro avente i requisiti richiesti. Mancando o ritardando il fornitore di uniformarsi a tale obbligo, la AUSL Viterbo potrà provvedere al reperimento dei prodotti contestati presso altra fonte, addebitando alla Ditta fornitrice l eventuale maggior spesa. Il fornitore non può addurre, quale giustificazione della ritardata esecuzione dell ordine, mancati impegni dei propri fornitori, sub fornitori o altro dei quali, pertanto, resta pienamente responsabile nei confronti della AUSL Viterbo per il mancato rispetto dei termini di consegna. Nel caso non fosse possibile periziare tutta la merce all atto dell arrivo, la Ditta fornitrice dovrà accettare eventuali contestazioni sulla qualità, quantità e confezionamento del materiale anche a distanza della consegna, quando, cioè, all apertura dei colli, ne sarà possibile il controllo. I vari elementi e componenti delle protesi devono essere forniti in confezioni e involucri protettivi. L articolo dovrà essere fornito sterile e la confezione sterile dovrà essere costituita da: - imballo esterno in materiale rigido che garantisca una perfetta protezione del contenuto e un facile immagazzinamento con etichetta posta sulla parte più visibile del contenitore e riportante i dati per la necessaria identificazione, e precisamente: - marchio del produttore, - nome e indirizzo del distributore, - data di sterilizzazione, - data di scadenza, - lotto di sterilizzazione, - numero di articolo e denominazione del prodotto, - misure e materiali del prodotto. - involucro esterno in materiale plastico per la sterilizzazione e mantenimento della sterilità, in particolare con alta resistenza allo strappo e alla perforazione; su questo involucro va posizionata un etichetta adesiva almeno in duplice copia (di cui una asportabile), riportante: - data di sterilizzazione - data di scadenza, - lotto di sterilizzazione, - numero di articolo e denominazione del prodotto, 4
5 - misure e materiali del prodotto. - involucro interno completamente sterile (anche sulla parte esterna) in materiale specifico per la sterilizzazione e mantenimento della sterilità, in particolare con alto grado di idrorepellenza, elevata resistenza alla trazione e alla lacerazione, nessuna perdita di fibre. Nel caso in cui il materiale richiesto debba essere sterile, la data di scadenza della sterilità o della possibilità d uso del materiale fornito deve essere non inferiore a 12 mesi, mentre per le forniture urgenti, detto periodo potrà essere ridotto a 3 mesi. ART. 5 - STRUMENTARIO CHIRURGICO Le ditte aggiudicatarie saranno tenute a fornire in comodato d uso gratuito lo strumentario chirurgico necessario all impianto delle D.M. forniti. Nel caso in cui il numero degli impianti per Unità Operativa sia limitato il fornitore, in accordo con il Responsabile della stessa, potrà evitare di concedere lo strumentario in comodato d uso gratuito impegnandosi però al contempo di consegnare lo stesso si volta in volta, immediatamente prima di ogni intervento, completo dell intera gamma del materiale impiantabile entro 48 ore dalla data della richiesta. Tale strumentario dovrà essere sterile e consono alla tecnica chirurgica ed alle vie d accesso seguite dagli utilizzatori. Nel caso di fornitura di un limitato numero di interventi programmabili, le ditte hanno l obbligo di fornire temporaneamente lo strumentario necessario, insieme ad una serie completa, concordando e programmando le modalità con i responsabili delle Strutture utilizzatrici. Le ditte dovranno inoltre provvedere alla tempestiva sostituzione da effettuarsi non oltre le 48 ore dalla segnalazione - degli strumenti che, per usura o per qualche imperfezione costruttiva, non dovessero garantire la massima efficienza dell intervento. Nel caso di innovazioni della tecnica operatoria che prevedono modificazioni dello strumentario, dovranno essere previsti i tempestivi aggiornamenti di quelli in uso. Lo strumentario ceduto in comodato, dovrà essere consegnato presso la Farmacie ospedaliere, entro la data di decorrenza del contratto indicata nella comunicazione di avvenuta aggiudicazione definitiva. L Azienda si impegna a provvedere ad una adeguata custodia e manutenzione degli strumentari ed a impiegarli secondo l uso per cui sono stati progettati, seguendo le istruzioni previste dal produttore. Alla scadenza contrattuale l Azienda dovrà riconsegnare ai fornitori, a cura e spese di questi ultimi, tutti gli strumentari nel medesimo stato in cui si trovavano la momento della consegna, salvo la normale usura dovuta loro utilizzo. ART. 6 VIZI ED IMPERFEZIONI Il regolare utilizzo dei prodotti e la dichiarazione della presa in consegna non esonerano comunque la ditta per eventuali difetti ed imperfezioni che non siano emersi al momento della consegna, ma vengano accertati al momento dell impiego. Nel caso in cui si manifestino frequenti vizi ed imperfezioni durante e/o successivamente all impiego, il fornitore ha l obbligo, a richiesta della AUSL Viterbo di sottoporre a verifica, a proprie spese, i rimanenti pezzi della fornitura e sostituire quelli difettosi. ART. 7 SOSTITUZIONE DEL MATERIALE Nel caso in cui il fornitore non provveda all immediata sostituzione del materiale rifiutato al momento della consegna e/o che risulti difettoso durante l utilizzo o l impiego, la AUSL Viterbo committente potrà acquistare direttamente dal libero mercato eguali quantità e qualità di merce addebitando l eventuale differenza di prezzo alla ditta inadempiente, oltre alla refusione di ogni altra spesa o danno. Allorché il materiale sia stato rifiutato per almeno tre volte, la AUSL Viterbo committente avrà il diritto di procedere alla risoluzione del contratto con ogni addebito al fornitore dei maggiori oneri conseguenti ad una nuova procedura di aggiudicazione. 5
6 ART. 8 PREZZI E PAGAMENTO I prezzi offerti si intendono comprensivi di tutti gli oneri fiscali, di trasporto, facchinaggio ed ogni altra spesa accessoria per merce resa franco Farmacie ospedaliere, IVA esclusa. Nel caso che la/e Ditta/e aggiudicataria/e, in corso di contratto, sostituisca/no o introduca/no in commercio un prodotto innovativo rispetto a quello aggiudicato, la/e medesima/e si impegna/no a fornire quest ultimo in luogo di quello aggiudicato, a prezzo non superiore e su espressa accettazione o richiesta da parte dell Azienda Sanitaria. Le ditte aggiudicatarie dovranno emettere fatture secondo le modalità stabilite e prescritte successivamente all aggiudicazione a cura della AUSL Viterbo; in ogni caso, esse sono tenute ad emettere la fatturazione secondo le norme che regolano la materia e comunque in maniera chiara e lineare, in modo da rendere i riscontri facili ed immediati. Si precisa che, in ogni caso, il ritardo dei pagamenti non può essere invocato come motivo per la risoluzione del contratto o per l interruzione del servizio da parte delle ditte aggiudicatarie, le quali sono tenute a continuare il servizio sino alla scadenza naturale del contratto. Per i fini indicati in precedenza tutte le fatture dovranno riportare nel testo anche gli estremi (numero e data) degli ordini. Il pagamento avverrà solo sul materiale impiantato, mentre il materiale rimanente resterà di proprietà della ditta e sarà restituito a fine contratto. ART. 9 - REVISIONE PREZZI La revisione prezzi opera per i contratti di durata superiore a 12 mesi; sarà onere del fornitore inviare circostanziata e documentata istanza revisionale. La revisione prezzi non si applica alle prestazioni rese nel corso del primo anno del contratto, ma si applica esclusivamente (qualora la successiva istruttoria condotta dall ufficio competente dimostri che essa sia dovuta) alle prestazioni rese a decorrere dal giorno di accoglimento dell istanza revisionale. La revisione viene operata sulla base di un istruttoria, condotta dal predetto ufficio, con riferimento ai costi standardizzati determinati e pubblicati, ai sensi dell art. 7, comma 4 lett.c) del D.lgs. 163/06, dall Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, beni e servizi, nonché, sulla base degli elenchi dei prezzi rilevati dall ISTAT. In assenza dei dati di cui al comma precedente, fatte salve nuove emanande disposizioni in materia, per il calcolo del compenso revisionale si utilizzeranno gli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, pubblicati sulla GURI; il mese iniziale di riferimento sarà quello di avvio esecuzione della fornitura. ART INCEDIBILITA DEI CREDITI Per quanto riguarda l incedibilità dei crediti trova piena applicazione quanto stabilito dall art. 117 del D. lgs. n. 163/06 e ss.mm.ii.. ART. 11 PERSONALE, CAUSE DI FORZA MAGGIORE I fornitori, per tutte le fasi relative alla fornitura, devono avvalersi di proprio personale qualificato e/o specializzato, della cui condotta è responsabile. Sono a carico del fornitore tutte le cautele e gli oneri derivanti dalle normative vigenti in materia di contribuzioni infortunistiche, previdenziali, salariali e di sicurezza. Nel caso di forniture con utilizzo di personale dell aggiudicatario, il personale addetto opera sotto l esclusiva responsabilità del fornitore, anche nei confronti dei terzi; la sorveglianza da parte dei responsabili della AUSL 6
7 Viterbo (anche saltuaria) non diminuisce in nulla la responsabilità del fornitore per l esatto adempimento delle forniture, né la responsabilità per danni a cose o persone. L esecuzione delle forniture non comporta in alcun modo, a favore del personale impiegato a qualunque titolo dal fornitore, alcun diritto o pretesa a qualificarsi come personale della AUSL Viterbo. In caso di sciopero o di altra astensione dal lavoro per cause di forza maggiore, il fornitore deve darne tempestiva comunicazione alla AUSL Viterbo, concordando con quest ultima i provvedimenti necessari per evitare disservizi. ART STERILIZZAZIONE Il tipo di sterilizzazione utilizzato dovrà essere indicato sugli imballaggi primari del prodotto e dichiarato nella documentazione tecnica. Tale metodica deve essere conforme alle norme previste dalla F.U. vigente ed alla direttiva CEE 93/42, nonché a tutte le norme che dovessero essere emanate nel corso del periodo contrattuale. Nel caso di prodotti risterilizzabili la ditta dovrà fornita documentazione specifica che indichi il protocollo di sterilizzazione utilizzato ed i cicli di sterilizzazione sopportabili dal D.M.. ART AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO Qualora i contraenti selezionati quali parti dell Accordo quadro, durante il periodo di validità dello stesso, immettano in commercio nuovi prodotti, i quali costituiscano evoluzione tecnologica diretta o che comunque presentino migliori caratteristiche di rendimento di quelli presenti nel listino allegato all offerta (anche a seguito di modifiche normative), dovranno comunicare all Azienda la sostituzione nel proprio listino dei vecchi prodotti con i nuovi, e fornire questi ultimi, in caso di richiesta, alle stesse condizioni di fornitura di cui all Accordo quadro. ART AMPLIAMENTO DELLA GAMMA Qualora i contraenti selezionati quali parti dell Accordo quadro, durante il periodo di validità dello stesso, immettano in commercio nuovi prodotti, i quali costituiscano ampliamento della gamma disponibile al momento della formulazione dell offerta, potranno comunicare all Azienda, con cadenza annuale, i nuovi codici dei prodotti disponibili in aggiunta e/o sostituzione di quelli già esistenti, segnalando la disponibilità a fornire questi ultimi, in caso di richiesta, alle stesse condizioni di fornitura di cui all Accordo quadro. ART PENALI L impresa aggiudicataria è soggetta all applicazione di penalità il cui ammontare è stabilito pari al 2% sul valore della merce non consegnata, per ogni giorno di ritardo, nei seguenti casi: 1) ritardo nella consegna dei prodotti; 2) ritardo nella sostituzione di prodotti risultati difettosi in fase di esecuzione del contratto o nella fase di consegna. L ammontare delle penali fa salvo ed impregiudicato il diritto della Amministrazione al risarcimento del maggior danno. L ammontare della penalità sarà addebitato sui crediti dell impresa derivanti dalla fornitura regolata dal presente Capitolato, ovvero, qualora non fossero sufficienti, sui crediti dipendenti da altri contratti che l impresa ha in corso con l Azienda Sanitaria, a fronte dell obbligo di emissione di apposita nota di accredito. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo, non esonera il fornitore dall adempimento dell obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l obbligo del pagamento della penale medesima. ART. 16 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO Inoltre l Azienda Sanitaria, in caso di inadempimento del fornitore agli obblighi contrattuali, potrà assegnare, mediante lettera raccomandata A.R., un termine ad adempiere non inferiore a 5 giorni 7
8 dalla data di ricevimento della comunicazione. Trascorso inutilmente il predetto termine, il contratto è risolto di diritto. Inoltre, in caso di frode accertata nella fornitura potrà, avvalendosi della facoltà di cui all art C.C. e previa comunicazione scritta al fornitore da effettuarsi a mezzo lettera raccomandata A.R., risolvere di diritto il contratto. L Azienda Sanitaria potrà risolvere il contratto ai sensi dell art C.C. nei seguenti casi: nel caso in cui fosse accertata la non veridicità delle dichiarazioni presentate dal fornitore nel corso della procedura di gara; in caso di sospensione dell attività commerciale, di concordato preventivo, di fallimento, di amministrazione controllata, di liquidazione; in caso di cessione del contratto, cessione d azienda o subappalto non autorizzati dall Azienda. Inoltre, fermo restando quanto previsto da altre disposizioni di legge, qualora nei confronti dell affidatario sia intervenuta l emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l applicazione di una o più misure di prevenzione di cui all art. 3, della Legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi della stazione appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati al contratto, nonché per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro, il responsabile del procedimento valuta, in relazione allo stato della prestazione e alle eventuali conseguenze nei riguardi delle finalità dell intervento, l opportunità di procedere alla risoluzione del contratto. Nel caso di variazione della soggettività giuridica del fornitore, la prosecuzione del rapporto contrattuale dovrà essere autorizzata dall Azienda Sanitaria. L aggiudicataria potrà richiedere la risoluzione del contratto in caso di impossibilità ad eseguire la prestazione per cause non imputabili alla stessa, secondo le disposizioni del Codice Civile. La risoluzione del contratto non si estende alle prestazioni già eseguite. Con la risoluzione del contratto sorge il diritto di affidare a terzi la fornitura o la parte rimanente di questa, in danno all impresa inadempiente. All impresa inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Le somme necessarie sono prelevate dal deposito cauzionale mediante l incameramento del medesimo e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti dell impresa, fatto salvo il diritto di agire per gli eventuali maggiori danni subiti. Nel caso di minor spesa nulla spetta all impresa inadempiente. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui al codice civile in materia di inadempimento e risoluzione del contratto. ART. 17 FORO COMPETENTE Per tutte le controversie che dovessero insorgere, sia relative alla procedura di gara sia derivanti dalla sua esecuzione, è competente esclusivamente il Foro di Viterbo. ART. 18 DISPOSIZIONI FINALI E NORME DI RINVIO Per quanto non espressamente disciplinato con il presente Capitolato, valgono e si applicano le norme vigenti in materia di appalti pubblici ed in particolare quelle contenute nel D.L.vo n. 163/2006 e ss.mm.ii.. nonché le norme del Codice Civile. Per delega del Commissario Straordinario Il Dirigente U.O.C.E-Procurement Dr. Andrea Bianchini Allegato: Fac simile del Contratto 8
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