REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE E L AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE DEL PERSONALE
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- Ida Morini
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1 REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE E L AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE DEL PERSONALE Approvato dal Commissario Straordinario con delibera della Giunta Provinciale n. 630 nella seduta dell 11 ottobre 2001 Modificato integralmente dalla Giunta Provinciale con delibera n. 735 del 9 dicembre 2005 Divenuto esecutivo in data 29 dicembre 2005
2 REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE E L AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE DEL PERSONALE Art.1 (Campo di applicazione) La Provincia Regionale di Ragusa disciplina con il presente regolamento le attività di formazione, di aggiornamento e di riqualificazione del personale dipendente, in base ai principi stabiliti dalle norme di legge, dai regolamenti dell Ente e dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto Enti Locali - Regioni. Art. 2 (Finalità) La Provincia Regionale di Ragusa riconosce il ruolo strategico della formazione, attraverso la quale persegue le seguenti finalità: - valorizzare le risorse umane; - assicurare il costante adeguamento delle competenze professionali attraverso progetti formativi indirizzati a tutta la struttura, sulla base di programmi di sviluppo dell Ente; - orientare i percorsi di carriera di tutto il personale; - sviluppare l autonomia e la capacità innovativa e di iniziativa delle posizioni con più elevata responsabilità; - favorire il consolidarsi di una cultura organizzativa improntata al risultato e ispirata alle pari opportunità tra uomo e donna nel lavoro. Art. 3 (Definizione corsi di formazione) Con il termine corsi di formazione si vuole intendere: corsi di formazione di base, corsi di specializzazione, corsi di aggiornamento, corsi di perfezionamento, corsi di riqualificazione, seminari, giornate di studio. Art. 4 (Organizzazione e gestione dei corsi) La formazione di cui all art. 3 del presente regolamento, che si realizza attraverso la predisposizione del piano di cui all art.8, nonché i corsi finanziati a favore dell Ente con i fondi dell'unione Europea, sono di competenza esclusiva del Servizio Formazione del personale.
3 Inoltre, ogni iniziativa formativa, assunta ai sensi dell art. 5 del presente Regolamento, deve essere comunicata al Servizio competente in materia di formazione e aggiornamento del personale. Art. 5 (Formazione non programmata) Gli interventi formativi diretti a consentire ai dipendenti dei singoli Settori l apprendimento di tecniche e normative specificatamente proprie, che non possono essere oggetto di programmazione, sono effettuati su iniziativa di ciascun Dirigente e finanziati con i fondi a disposizione del rispettivo Piano Esecutivo di Gestione. L attività formativa in argomento, nel rispetto dell autonomia dei Dirigenti, dovrà essere coordinata con il Servizio competente in materia di formazione e aggiornamento del personale al quale vanno comunicate tempestivamente le iniziative formative da assumere, onde evitare sovrapposizioni in relazione alla formazione programmata. Art. 6 (Analisi del fabbisogno) Periodicamente il Servizio competente in materia di formazione e aggiornamento del personale procede alla verifica del fabbisogno formativo mediante: a) questionari di rilevazione ai Settori b) proposte formative da parte dei Dirigenti c) eventuali proposte formative del personale non dirigente. I questionari devono prevedere la rilevazione delle esigenze di formazione. Entro e non oltre trenta giorni dalla data di ricezione dei questionari i Dirigenti, di cui all art. 11, debbono provvedere alla trasmissione dei questionari debitamente compilati unitamente ad una proposta di formazione specifica. Trascorso inutilmente il termine di cui al comma precedente il Servizio competente in materia di formazione e aggiornamento del personale provvederà direttamente. Art. 7 (Programmazione) La programmazione degli interventi formativi è stabilita attraverso il Piano di formazione, redatto ogni anno, dal Servizio competente in materia di formazione e aggiornamento del personale sulla base della rilevazione dei fabbisogni di cui all art. 6.
4 L insieme coerente delle azioni da realizzare per il perseguimento delle finalità della formazione è stabilito attraverso il predetto piano, previa un'attenta analisi dei bisogni di professionalità e tenuto conto del cambiamento organizzativo e funzionale dell'amministrazione Provinciale di Ragusa. Art. 8 (Piano formativo annuale) Il Piano formativo annuale, individua: Le aree di formazione per categoria e/o competenze funzionali; Gli interventi formativi e di aggiornamento riguardanti il personale; L indicazione delle somme disponibili. Le somme destinate alla formazione e non spese dovranno essere utilizzate nell esercizio successivo per le medesime finalità. Il Piano è predisposto entro 45 giorni dall approvazione del bilancio di previsione. L approvazione del Piano di formazione annuale è subordinata alla previa Contrattazione Collettiva decentrata integrativa con le Organizzazioni Sindacali e la Rappresentanza Sindacale Unitaria. Il piano di formazione è approvato dalla Giunta Provinciale. Art. 9 (Destinatari delle attività formative) L accesso alle attività formative incluse nel piano di cui all art. 8 è consentito a tutti i dipendenti provinciali, senza distinzione di categoria, posizione economica o profilo professionale. E altresì, consentito, nel rispetto dell effettive capacità di bilancio, l accesso alle attività formative al personale con rapporto di servizio temporaneo presso l Amministrazione Provinciale di Ragusa. Art. 10 (Modalità di partecipazione ai corsi) La partecipazione del personale di cui all art. 9, così come l autorizzazione per la frequenza dei corsi di cui all art. 5 è disposta dal Dirigente del Settore di appartenenza. Per l ammissione ai corsi programmati dovranno essere, in via generale, armonizzate le esigenze di servizio con le finalità di cui all art. 2. Prioritariamente verrà dal Dirigente tenuto in debita considerazione che l attività espletata dal dipendente sia correlata con la materia e la tipologia del corso, non prescindendo tuttavia dalle aspettative di graduale crescita professionale del personale, e che sia seguito nella misura massima possibile un criterio di rotazione.
5 In vista della partecipazione a singole occasioni di formazione, il numero dei partecipanti verrà determinato per ogni Settore in misura proporzionale al personale in servizio in ciascuno di essi assicurando, se possibile, una unità per ciascun Settore. Resta salva la facoltà di limitare, previo atto motivato da parte del Servizio di Formazione, la assegnazione dei posti disponibili ad uno o ad alcuni soltanto dei Settori, ove appaia opportuno in ragione della materia di non generale interesse. Resta salva altresì la facoltà in capo al Presidente, attraverso l Assessore al Personale, ove ritenga sussistente opportunità di ordine strategico per l Ente in vista di programmi futuri, di riservarsi di emanare direttive al Servizio di Formazione sull individuazione di partecipanti a corsi in ragione di non più del 10% dei posti disponibili, ferma restando, anche in questo caso, l osservanza dei principi sopra enunciati. Determinato il numero dei partecipanti per ciascun Settore, la richiesta di individuazione verrà inoltrata ai Dirigenti dei Settori e contemporaneamente sarà affisso avviso all Albo dei Dipendenti e data comunicazione alle OO. SS.. Art. 11 (Svolgimento dell attività formativa) La formazione è considerata attività lavorativa. Pertanto, ove compatibile, si applica l istituto del buono pasto secondo la vigente normativa. L attività formativa si svolge, secondo le necessità organizzative, in orario pomeridiano e/o antimeridiano ma comunque entro l orario di servizio. Nel caso in cui l attività formativa si svolga al di fuori del normale orario di servizio il Dirigente del Settore di appartenenza articolerà l orario di lavoro in modo da garantire lo svolgimento del monte ore settimanale contrattualmente previsto. Art. 12 (Obbligatorietà) La partecipazione all attività formativa comporta l obbligo della frequenza sempre nell orario stabilito nel programma. La frequenza è rilevata secondo modalità di volta in volta stabilite. Durante lo svolgimento del corso, assenze, ritardi o uscite anticipate sono possibili solo per motivi di malattia, visite mediche, giustificati motivi personali debitamente documentati dal Dirigente del Settore di appartenenza. Qualora il dipendente, di propria iniziativa e senza giustificato motivo, interrompa la frequenza di un corso di formazione autorizzato resterà escluso, per il triennio successivo, dalla partecipazione ad altri corsi
6 Art. 13 (Valutazione della formazione) L amministrazione può predisporre strumenti e soluzioni volti a verificare l efficacia degli interventi formativi e delle singole iniziative. I risultati della valutazione della formazione concorrono, con l analisi del fabbisogno formativoo, all elaborazione del piano di formazione. Art. 14 (Gestione dell attività formativa) L amministrazione può, per la realizzazione degli interventi formativi, acquisire servizi da soggetti formatori esterni, pubblici o privati. La selezione dei soggetti formatori potrà realizzarsi tramite apposite convenzioni gratuite, se possibile, o ricorrendo alle procedure di scelta del contraente previste dalla normativa vigente. Singole iniziative formative possono essere affidati direttamente a docenti professionisti di comprovata competenza. Art. 15 (Docenza interna) Le iniziative di formazione possono essere affidate anche a docenti interni individuati tra dirigenti, funzionari o altri dipendenti con elevata professionalità, compatibilmente con le loro esigenze di servizio. Art. 16 (Centro di Formazione, Studi e Ricerche) La Provincia Regionale di Ragusa intende sviluppare iniziative di formazione, studio e ricerca mediante la costituzione del Centro di Formazione, Studi e Ricerche, quale strumento interno che promuove attività di approfondimento, analisi e formazione per tematiche ed esigenze specifiche dell Ente stesso. Con successivo atto dirigenziale saranno disciplinati il funzionamento e la organizzazione del suddetto Centro. Art. 17 (Disposizioni transitorie e finali) Il presente regolamento integra il R.O.U.S. ed entra in vigore a intervenuta esecutività della deliberazione approvativa
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