Genus Soc. Coop. [LE COMUNICAZIONI OBBLIGATORIE ONLINE] Elaborazione su fonte Ministero del Lavoro

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1 2008 Genus Soc. Coop. [LE COMUNICAZIONI OBBLIGATORIE ONLINE] Elaborazione su fonte Ministero del Lavoro

2 LE COMUNICAZIONI OBBLIGATORIE ONLINE... 3 COSA SONE LE COMUNICAZIONI OBBLIGATORIE... 3 Contesto ed evoluzione... 3 Cosa cambia... 3 Finalità e vantaggi... 4 La rete dei servizi per il lavoro... 4 UTENTI INTERESSATI... 5 Soggetti obbligati... 6 Soggetti abilitati... 6 Ruolo dei Soggetti Istituzionali... 7 IL FUNZIONAMENTO... 7 Il processo in sintesi... 7 ACCENTRAMENTO INVIO COMUNICAZIONI... 8 A chi è rivolto... 9 Quando non è consentito... 9 Come comunicare l accentramento... 9 I SERVIZI DEL MINISTERO DEL LAVORO Gli standard Le funzioni per l'ispettorato Il dominio transitorio I SERVIZI REGIONALI I servizi informatici Pluriefficacia Apprendistato FAQ ACCENTRAMENTO ACCREDITAMENTO TIPOLOGIE CONTRATTUALI Agenti di commercio Collaborazioni coordinate e continuative Edilizia Lavoro domestico Lavoro agricolo Pubblico impiego Spettacolo Telelavoro Tirocini TERMINI E MODELLI DI COMUNICAZIONE GLOSSARIO

3 LE COMUNICAZIONI OBBLIGATORIE ONLINE COSA SONE LE COMUNICAZIONI OBBLIGATORIE Le comunicazioni obbligatorie (CO) sono quelle che tutti i datori di lavoro, pubblici e privati, devono trasmettere in caso di assunzione, proroga, trasformazione e cessazione dei rapporti di lavoro. Il nuovo Sistema telematico sostituisce le vecchie modalità di comunicazione che le aziende inoltravano ai Centri per l impiego (CPI), all'inps, all'inail e al Ministero del lavoro; non sarà più necessario, infatti, inviare differenti comunicazioni cartacee, ma basterà compilare un unico modello. Il Sistema CO è il primo servizio telematico della rete dei servizi per il lavoro, in grado di monitorare tutte le informazioni che riguardano la formazione e la vita lavorativa dei cittadini: dalla ricerca di prima occupazione, all ingresso nel mercato del lavoro fino alla pensione. Contesto ed evoluzione Non più tante comunicazioni cartacee, ma una: unica e on line. La Legge Finanziaria per il 2007 (legge 27 dicembre 2006, n. 296) ha apportato alcune importanti modifiche alla disciplina del collocamento, in particolare al sistema delle comunicazioni obbligatorie (CO) che tutti i datori di lavoro devono effettuare nel caso di instaurazione, proroga, trasformazione e cessazione dei rapporti di lavoro, nonché di trasferimento d'azienda e modifica della ragione sociale. La nuova normativa prevede l'assunzione diretta di tutti i lavoratori, per tutte le tipologie di rapporto di lavoro e prepara l'avvio del Sistema informativo del Lavoro, che renderà unitarie ed omogenee le informazioni utili per monitorare al meglio il mercato del lavoro. Il Sistema Informativo del Lavoro, oltre a realizzare una base statistica uniforme e condivisa, supporterà le azioni di contrasto al lavoro irregolare, completando il pacchetto di misure sulla sicurezza varato lo scorso anno (art. 36 bis della legge n. 248/2006). Il nuovo Sistema Informativo nasce dal coinvolgimento attivo di tutti gli stakeholder interessati: le Regioni, le Province, i Centri per l impiego, i datori di lavoro (comprese le pubbliche amministrazioni), le associazioni datoriali, le società di somministrazione, gli enti previdenziali e gli ispettorati del lavoro. Il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, in collaborazione con le Regioni, ha realizzato una soluzione tecnologica per tutti i soggetti obbligati ed abilitati, che permette ai differenti sistemi regionali di dialogare tra loro e rende immediata l'applicazione del provvedimento su tutto il territorio nazionale. Cosa cambia Tra le novità più rilevanti, che segnano un miglioramento sostanziale nell'assolvimento degli obblighi di comunicazione, riducendo i tempi di trasmissione e semplificando le procedure burocratiche, ci sono: la predisposizione di un unica comunicazione da inoltrare per via telematica ai servizi competenti, secondo le modalità stabilite da ciascuna Regione e Provincia Autonoma; l'estensione dell'obbligo di comunicazione a tutti i datori di lavoro (comprese le pubbliche amministrazioni) per tutte le tipologie di rapporto di lavoro subordinato, nonché per alcune categorie di lavoro autonomo, per il lavoro associato e per le altre esperienze lavorative; 3

4 l'anticipazione del termine di comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro (che diventa antecedente) attraverso l estensione a tutti i settori dell obbligo già in vigore per l edilizia; l'ampliamento dell obbligo di comunicazione a tutte le circostanze che possono modificare il rapporto di lavoro in corso di svolgimento, anche per eventi modificativi degli assetti societari dell azienda; l'aumento dell efficacia della comunicazione ai centri per l impiego per quanto riguarda gli obblighi complessivi del datore di lavoro, sia nei confronti delle altre pubbliche amministrazioni sia degli enti previdenziali; Finalità e vantaggi Grazie all'uso della tecnologia informatica, che assicura procedure semplici, standardizzate e che garantiscono il rispetto della privacy, il nuovo sistema per la trasmissione delle CO è stato realizzato per: dare un servizio migliore alle imprese: semplificando le procedure amministrative (comunicazione unica) e la riduzione degli oneri economici; offrire un servizio migliore per cittadini e lavoratori: attraverso la trasparenza e la semplicità del sistema; rendere la pubblica amministrazione più efficiente ed organizzata tramite l'integrazione degli archivi informatici dei diversi enti interessati; la P.A. si rinnova divenendo più flessibile alle esigenze di cittadini e imprese; assicurare l'unitarietà e l'omogeneità dei dati attraverso la definizione di standard informatici e statistici (dizionari terminologici, regole tecniche, ecc.); rendere tempestiva l informazione ed eliminare i flussi cartacei. La rete dei servizi per il lavoro La Rete dei Servizi per il Lavoro è l infrastruttura tecnologica, informativa, e organizzativa necessaria per lo sviluppo, il governo, la gestione, e l analisi del mercato del lavoro in Italia. Si tratta di un sistema distribuito, non gerarchico, integrato, e unitario, in cui i sistemi informativi dei differenti attori coinvolti cooperano. Essa consentirà il monitoraggio costante del mercato, delle competenze, dell offerta e della domanda di lavoro, della mobilità interna e esterna al Paese, e l informatizzazione ed erogazione di servizi on line verso cittadini ed imprese. Ottimizzerà altresì il flusso delle informazioni attraverso l integrazione tra servizi di diverse amministrazioni, garantendo sicurezza, aggiornamento e unicità dei dati, consentendo l accesso telematico alle informazioni a tutti gli operatori e utilizzatori, ciascuno secondo il proprio ruolo e necessità. La Rete dei Servizi per il Lavoro è necessaria per portare il sistema a funzionalità e standard di livello europeo, cosi come è fondamentale la sua centralità nel modello di governance dei servizi pubblici. L'obiettivo sarà quello di fornire ai soggetti presenti sul mercato del lavoro una serie di strumenti che consentano di condividere informazioni ed usufruire di servizi efficaci e innovativi. GLI STRUMENTI Alcuni strumenti già realizzati rappresentano il fondamento stesso della Rete e prerequisiti per gli sviluppi. In particolare: Il sistema degli standard definito dal Ministero del Lavoro, in stretto raccordo e condivisione con le Regioni, che permetterà ai sistemi esistenti (Comunicazioni Obbligatorie, Borsa Lavoro, Sil regionali e 4

5 provinciali, ecc.) di colloquiare in maniera sistemica una base dati informativa omogenea sia per le attività di servizio che di monitoraggio; Il canale di interscambio dati, basato sul sistema di Cooperazione Applicativa e Interoperabilità realizzato dal Ministero del Lavoro, che garantisce la connessione di tutti i sistemi locali, e sul quale è basato in particolare il sistema delle Comunicazioni Obbligatorie che costituisce la dorsale portante della rete dei servizi per il lavoro; Indice nazionale dei lavoratori, che rappresenta la base certa per realizzare l anagrafe del lavoro, al quale verrà aggiunto l indice nazionale dei datori di lavoro. Ulteriori strumenti realizzati e in via di graduale messa a sistema sono: BCNL (incontro domanda/offerta di lavoro): mette in connessione diversi soggetti sia pubblici che privati appartenenti al mercato del lavoro. È in via di realizzazione la piena cooperazione applicativa con province e regioni; SIL locale, piattaforma dei servizi di politica attiva (PLUS), Sistema permanente di Formazione (SPF): strumenti in sperimentazione, non ancora a regime presso i soggetti pubblici appartenenti al Mercato del Lavoro, che in prospettiva rientrano nell offerta della Rete. GLI STRUMENTI DI SERVIZIO TRASVERSALE Il sistema delle Comunicazioni Obbligatorie e la Borsa Lavoro hanno rafforzato il ruolo di collegamento e coordinamento offerto dal Nodo di Coordinamento Nazionale (NCN), con la messa in relazione tra loro i soggetti del Domino Lavoro (es. INPS ed INAIL e servizi per l impiego sparsi sul territorio nazionale). Nella Rete dei Servizi per il Lavoro, è previsto un potenziamento dei servizi offerti dal NCN, per dare modo a tutti gli attori esterni di accedere e condividere dati ed informazioni col Dominio Lavoro. A tale scopo saranno sviluppati strumenti di cooperazione applicativa quali: porte di dominio : rappresentano l infrastruttura tecnologica sulla quale è basato il sistema Pubblico di Connettività (SPC) e Cooperazione, già utilizzata per garantire il funzionamento di Borsa e delle Comunicazioni Obbligatorie, e che verrà ampliata per incrementare i servizi offerti; sistemi di indicizzazione in grado di tracciare le informazioni che compongono l intero sistema. In particolare: indice nazionale dei sistemi informativi e dei servizi, indice nazionale dei lavoratori, indice nazionale dei datori di lavoro, indice nazionale dei datori di lavoro; condivisione dei processi, attraverso lo sviluppo di sistemi che consentono di supportare processi che riguardano più domini applicativi (es. gestione liste di mobilità), e che coinvolgono soggetti appartenenti a strutture differenti; datawarehouse : sistema in grado di analizzare le informazioni provenienti da banche dati eterogenee e correlarle fra loro per avere indicatori complessi qualitativi e quantitativi per delineare il complessivo andamento del mercato del lavoro e della formazione. UTENTI INTERESSATI Gli utenti del Servizio Informatico CO sono genericamente indicati come soggetti abilitati; una ulteriore specificazione può essere fatta distinguendo tra i soggetti obbligati a presentare la comunicazione (tutti i datori di lavoro comprese le pubbliche amministrazioni) e gli intermediari che possono agire in nome e per conto dei datori di lavoro. 5

6 Tutti i soggetti, obbligati e abilitati, per accedere al servizio e realizzare la comunicazione devono necessariamente accreditarsi secondo le modalità indicate da ciascuna Regione o Provincia Autonoma dove è ubicata la sede di lavoro (le agenzie di somministrazione fanno riferimento all ubicazione delle sedi operative). Il modulo per la comunicazione, invece, è standard su tutto il territorio nazionale. Sono compresi tra gli utenti interessati anche tutti gli altri stakeholder coinvolti quali ad esempio gli Ispettorati del lavoro e gli enti previdenziali. Soggetti obbligati Sono soggetti obbligati a presentare la comunicazione obbligatoria: i datori di lavoro privati la categoria comprende qualsiasi persona, fisica e giuridica, titolare del rapporto di lavoro che abbia una unità locale sul territorio italiano (senza alcuna eccezione di natura giuridica, di settore economico, di dimensione o di sede) - committente (lavoro autonomo) - preponente (contratto di agenzia e rappresentanza) - associante (associazione in partecipazione) - soggetto promotore (tirocini e altre esperienze assimilate). le Pubbliche Amministrazioni (art. 1, comma 2, D.Lgs. n. 165/2001) - le amministrazioni dello Stato, compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello stato ad ordinamento autonomo, le regioni, le province, i comuni, le comunità montane e loro consorzi ed associazioni, le istituzioni universitarie, gli istituti autonomi case popolari, le camere di commercio, gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio Sanitario Nazionale, l Aran e le agenzie finanziarie; gli Enti pubblici economici e cioè quegli enti pubblici che operano nel campo della produzione di beni e servizi, per i quali si applicano le norme dell impresa privata; le Agenzie di somministrazione. Soggetti abilitati datore di lavoro privati, enti pubblici economici e pubbliche amministrazioni; agenzie di somministrazione; consulenti del lavoro; avvocati e procuratori legali, dottori commercialisti, ragionieri e periti commerciali, qualora abbiano dato comunicazione alle Direzioni Provinciali del Lavoro del territorio in cui intendono svolgere tale attività; servizi istituti presso le Associazioni di categoria per le imprese artigiane, nonché per le altre piccole imprese, anche in forma cooperativa; associazioni di categoria delle imprese agricole; altre associazioni di categoria dei datori di lavoro; agenzie per il lavoro; soggetti promotori di tirocini. 6

7 Ruolo dei Soggetti Istituzionali I soggetti istituzionali interessati alla comunicazione sono: i centri per l impiego ove è ubicata la sede di lavoro; i servizi regionali; le singole Direzioni Provinciali del Lavoro e il Ministero del Lavoro nel suo complesso; gli enti previdenziali e gli Uffici Territoriali di Governo. A ciascuno di essi è affidato un ruolo fondamentale per il corretto funzionamento del sistema, che deve essere conosciuto anche dai soggetti abilitati che con una sola comunicazione adempiono a tutti gli obblighi antecedentemente previsti nei casi di instaurazione, trasformazione, proroga e cessazione del rapporto di lavoro. I centri per l impiego, identificati come servizi competenti, ricevono le comunicazioni esclusivamente mediante il nodo di coordinamento del sistema informatico della propria Regione o Provincia autonoma. I servizi informatici delle Regioni provvedono attraverso le regole di cooperazione applicativa ad inviare tutte le comunicazioni al nodo di coordinamento nazionale, ubicato presso il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale. Il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale mette a disposizione le informazioni relative ai rapporti di lavoro comunicati su tutto il territorio nazionale alle direzioni provinciali del lavoro attraverso i propri servizi di rete interna nonché agli ispettorati del lavoro ubicati presso le Regioni e Province Autonome che hanno regionalizzato tali funzioni attraverso il sistema di cooperazione applicativa. Sempre con il sistema di cooperazione applicativa, tali informazioni vengono rese disponibili sia agli enti previdenziali, ai quali vengono versati i contributi a favore del lavoratore, sia all INAIL e agli UTG per le relative competenze. IL FUNZIONAMENTO Il sistema informatico per le Comunicazioni Obbligatorie, consente a tutti i soggetti, obbligati e abilitati, di inviare ai servizi competenti le comunicazioni di assunzione, proroga, trasformazione e cessazione di rapporti di lavoro secondo i modelli unificati previsti dal Ministero del lavoro (UnificatoLAV e UnificatoSOMM), nonché le comunicazioni di assunzione con caratteristiche di urgenza (Modello UnificatoURG) e le trasformazioni/ trasferimenti aziendali (UnificatoVARDATORI). Il processo in sintesi AUTENTICAZIONE Gli utenti del Servizio accedono alla piattaforma di autenticazione del sistema attraverso il sito del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale e i siti regionali che rilasceranno le credenziali di accesso utili all'utilizzo del sistema. Dopo aver inserito le proprie credenziali di accesso l utente è direzionato ad un'area riservata che erogherà servizi differenti a seconda della tipologia di utenza: Ministero del Lavoro, Regioni, Province Autonome e Centri per l'impiego: - visualizzazione delle comunicazioni obbligatorie inviate dai soggetti obbligati, attraverso l utilizzo delle funzionalità messe a disposizione dall XML Repository. L accesso alle informazioni dell XML Repository 7

8 saranno opportunamente filtrate sulla base delle competenze del soggetto che ha effettuato l accesso (livello circoscrizionale per i CPI/ provinciale / regionale o nazionale); - Gestione delle utenze (es: creazione/modifica dei dati di accesso, disabilitazione di un utente, ecc), attraverso le funzionalità di gestione messe a disposizione dal sistema di autenticazione o degli stessi sistemi applicativi. Soggetti obbligati: verrà data la possibilità di accedere alle funzionalità specifiche per l inoltro delle comunicazioni obbligatorie. INOLTRO DELLE COMUNICAZIONI Attraverso le funzionalità offerte dal sistema, gli utenti potranno effettuare l inoltro delle comunicazioni basate sui modelli ministeriali in due modalità: compilazione di apposite maschere web aderenti ai modelli; upload di file contenenti più comunicazioni (formato XML), consentendo quindi la ricezione di comunicazioni massive. Il sistema offre agli utenti la possibilità di comunicare la rettifica o l annullamento di una comunicazione inoltrata. RICEVUTA DI SISTEMA (ASSEGNAZIONE DELLA DATA CERTA) Il servizio informatico rilascerà una ricevuta elettronica attestante l avvenuta presa in carico della comunicazione. Nella ricevuta saranno indicati il codice di comunicazione e la data di comunicazione, che è certificata dal sistema stesso. SMISTAMENTO DELLE COMUNICAZIONI Le comunicazioni obbligatorie verranno inoltrate tramite un sistema basato sulla cooperazione applicativa all XML Repository e alla porta di dominio nazionale, per l'invio ai sistemi informativi di tutti i soggetti competenti: enti previdenziali, altri sistemi regionali, altri soggetti interessati. ARCHIVIAZIONE E CONSULTAZIONE STATISTICA (XML REPOSITORY) Le comunicazioni inoltrate al sistema verranno raccolte ed archiviate in una banca dati denominata XML Repository dove potranno essere consultate dai vari soggetti abilitati (CPI, le Province, le Regioni ed il Ministero) a seconda della propria competenza e visibilità sui dati. La banca dati verrà utilizzata inoltre dal Ministero per avere della statistiche in tempo reale sull andamento delle comunicazioni, ed avere quindi una storicizzazione dei dati. ACCENTRAMENTO INVIO COMUNICAZIONI L'ACCENTRAMENTO INVIO COMUNICAZIONI è un servizio per lo snellimento delle procedure amministrative che il Ministero del lavoro e della previdenza sociale mette a disposizione dei datori di lavoro e dei soggetti abilitati che operano su due o più regioni. L'accentramento dell'invio consente, infatti, ai soggetti obbligati e abilitati di scegliere ed utilizzare esclusivamente ai fini dell'adempimento degli obblighi di legge un solo Sistema Informativo Regionale per l'invio delle comunicazioni obbligatorie, indipendentemente dal numero di sedi di lavoro gestite a livello nazionale. 8

9 A chi è rivolto i datori di lavoro, che hanno sedi di lavoro ubicate in territori regionali diversi, hanno la possibilità di accentrare l'invio delle comunicazioni presso uno dei servizi informatici ove è ubicata una delle sedi di lavoro. La facoltà di accentrare l'invio delle comunicazioni presso un Servizio Informatico Regionale è concessa sia se le stesse vengono effettuate direttamente sia per il tramite di un intermediario; i soggetti abilitati che rientrano nel quadro normativo della legge n. 12/1979, possono effettuare tutte le comunicazioni attraverso il servizio informatico regionale ove è ubicata la sede legale; le agenzie di somministrazione possono accentrare l'invio delle comunicazioni attraverso un unico servizio informatico regionale, individuato tra quelli dove è ubicata una delle loro sedi operative. Quando non è consentito L'accentramento non è consentito per le comunicazioni inerenti particolari rapporti di lavoro per i quali, a livello regionale, possono essere definiti moduli integrativi al fine di acquisire informazioni specifiche necessarie per la loro gestione (come ad esempio il contratto di apprendistato). In tali casi l'adempimento dell'obbligo si verifica secondo le modalità previste da ciascuna regione, fermo restando l'utilizzo degli Standard tecnici definiti dal Decreto Interministeriale per le informazioni comuni a tutti i servizi informatici. Come comunicare l accentramento I soggetti che intendono avvalersi dell'accentramento devono darne comunicazione al Ministero del lavoro e della previdenza sociale specificando il servizio informatico regionale prescelto. La modalità di comunicazione di accentramento è qui di seguito riassunta: o compilare il FORM ON LINE della comunicazione di accentramento; o i dati indicati nel form on line saranno utilizzati per la creazione della Comunicazione di Accentramento che, unitamente ad una copia del documento di identità del dichiarante, dovrà essere firmato e inviato al numero di FAX 848 / Qualora si dovessero verificare problemi tecnici spedisca una ad aiutotecnicoco@lavoro.gov.it, specificando nome e cognome, un numero di telefono dove essere rintracciati e la descrizione del mal funzionamento che ha riscontrato. Nota: per gli utenti appartenti alle Regioni che utilizzano il dominio transitorio messo a disposizione dal Ministero (vedi elenco completo), è possibile indicare la preferenza all'accentramento durante la REGISTRAZIONE on line al Sistema Informatico CO. In questo caso il Nodo regionale per l'invio delle 9

10 comunicazioni obbligatorie sarà associato alla Provincia di appartenenza del richiedente. Per completare la procedura di comunicazione, l'utente dovrà comunque compilare il form on line ed inoltrare il relativo modulo nei modi soprariportati. I SERVIZI DEL MINISTERO DEL LAVORO Il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale mette a disposizione le informazioni relative ai rapporti di lavoro, comunicati su tutto il territorio nazionale, alle Direzioni Provinciali del Lavoro (DPL), attraverso i propri servizi di rete interna, nonché agli ispettorati del lavoro ubicati presso le Regioni e Province Autonome che hanno regionalizzato tali funzioni, attraverso il sistema di cooperazione applicativa. Sempre attraverso il sistema di cooperazione applicativa, le informazioni vengono rese disponibili anche agli enti previdenziali, ai quali vengono versati i contributi a favore del lavoratore, che all INAIL ed agli UTG, per le relative competenze. Gli standard Il Sistema delle Comunicazioni Obbligatorie è basato su un insieme di informazioni e dizionari standard. Per garantire il funzionamento dell intero sistema, l aggiornamento degli standard avviene secondo regole precise, concordate dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale insieme alle Regioni. Gli standard, utilizzati in modo uniforme sul territorio nazionale, consentono di gestire le comunicazioni attraverso il sistema applicativo scelto dalle Regioni e Province Autonome e di condividere le informazioni in modo semplice ed efficace. Il vantaggio per gli utenti è quello di avere un sistema che garantisce a livello nazionale uniformità, anche all interno di differenti sistemi informativi. Gli Standard delle Comunicazioni Obbligatorie sono: i dati e le informazioni contenute nei modelli, i dizionari terminologici per la classificazione di alcune informazioni ritenute cruciali e le modalità tecnologiche per lo scambio dei modelli telematici inviati dai datori di lavoro. In particolare: I MODELLI UNIFICATI Modulo Unificato LAV Attraverso questo modulo tutti i datori di lavoro, pubblici e privati di qualsiasi settore (ad eccezione delle agenzie per il lavoro, relativamente ai rapporti di somministrazione), adempiono all obbligo di comunicazione per l'assunzione dei lavoratori, della proroga, trasformazione e cessazione dei relativi rapporti di lavoro, direttamente o tramite i soggetti abilitati, nonchè per il distacco e il trasferimento del lavoratore. allegato a - unilav assunzione (formato.pdf kb) proroga (formato.pdf kb) trasformazione (formato.pdf kb) cessazione (formato.pdf kb) 10

11 lavoro domestico assunzione (formato.pdf - 567,8 kb) proroga (formato.pdf - 568,02 kb) trasformazione (formato.pdf - 571,45 kb) cessazione (formato.pdf - 570,05 Kb) Modulo Unificato SOMM Il modulo, compilato a cura delle agenzie per il lavoro, è valido per tutte le tipologie di rapporti di somministrazione: - inizio del rapporto di lavoro non contestuale alla missione ; - inizio del rapporto di lavoro contestuale alla missione; - trasformazione del rapporto di lavoro in costanza di missione; - trasferimento del lavoratore in missione; - cessazione del rapporto di lavoro contestuale alla missione; - cessazione del rapporto di lavoro in assenza di missione; - cessazione anticipata della missione. allegato b - unisomm assunzione (formato.pdf kb) proroga (formato.pdf kb) trasformazione (formato.pdf kb) cessazione (formato.pdf Kb) Modulo Unificato URG Tramite questo modulo è possibile effettuare la comunicazione di assunzione dei lavoratori in caso di urgenza dovuto a esigenze produttive; entro il primo giorno utile la comunicazione sarà completata con l'invio del Modulo Unificato LAV. In caso di malfunzionamento del servizio informatico, il modulo Unificato URG può essere utilizzato, in forma cartacea, per fare la comunicazione sintetica d urgenza al fax server ( ) del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale. Modello UniURG (formato.pdf - 608,23 Kb) Modulo Unificato VARDATORI Questo modulo deve essere utilizzato per comunicare le eventuali variazioni della ragione sociale, del trasferimento d azienda o ramo di essa. Deve essere inviato ad uno solo dei servizi informatici presso cui il datore di lavoro è registrato. Allegato C - VARDATORI variazione della Ragione Sociale (formato.pdf Kb) 11

12 trasferimento (formato.pdf - 340Kb) DIZIONARI TERMINOLOGICI Sono definiti "dizionari terminologici" quelle tabelle di dati, contenenti informazioni precodificate, che devono essere obbligatoriamente compilate dai datori di lavoro per la comunicazione. Nei campi previsti non è possibile inserire testo libero, ma bisogna scegliere tra i valori presenti in tabella. Un esempio che vale tra tutti è il dizionario dei settori economici: per queste informazioni il datore di lavoro deve descrivere il settore di appartenenza scegliendolo dalla tabella specifica. In questo modo è possibile individuare correttamente l attività aziendale e creare un sistema per il monitoraggio del mercato del lavoro. Grazie all'utilizzo dei dizionari è possibile strutturare al meglio le informazioni statistiche provenienti dalle comunicazioni obbligatorie. STANDARD TECNOLOGICI Gli standard tecnologici per lo scambio delle informazioni rappresentano la modalità attraverso cui le comunicazioni obbligatorie raggiungono i destinatari. Il sistema di comunicazione è definito dal Codice dell Amministrazione Digitale che fissa i criteri generali ai quali i vari attori devono adeguarsi. Gli standard tecnici adottati sono conformi alle specifiche emanate dal Sistema Pubblico di Connettività (SPC) e Cooperazione del CNIPA, detto SPCoop, il quale indirizza verso una visione integrata di tutti i servizi applicativi di ogni amministrazione pubblica, sia centrale che locale, indipendentemente dal canale di erogazione. I servizi applicativi vengono erogati/fruiti attraverso tecnologie e standard indicati genericamente come Web Service; per gli standard sono coinvolti differenti comitati a livello internazionale (W3C ed OASIS) e trova supporto da parte di tutti i maggiori fornitori di ICT del settore. Il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale e le Regioni hanno definito una modalità cooperativa dei sistemi che, oltre a garantire la corretta connessione fra i vari nodi regionali, offre una serie di agevolazioni per i datori di lavoro. Un esempio concreto è rappresentato dalla possibilità, per i datori di lavoro che hanno sedi in più regioni, di accentrare le comunicazioni in un unico nodo Regionale: attraverso il canale di cooperazione il nodo ricevente provvederà a inviare le comunicazioni ai nodi compenti attraverso il Nodo di Coordinamento Nazionale gestito dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale. MODALITÀ DI TRASMISSIONE DEI DATI La trasmissione dei dati avviene per via telematica, attraverso i servizi informatici messi a disposizione dai servizi competenti secondo le modalità stabilite da ciascuna Regione e Provincia Autonoma. I servizi competenti rilasciano, per il tramite dei servizi informatici, una ricevuta dell avvenuta trasmissione indicante la data e l ora di ricezione nel rispetto della normativa vigente, che fa fede, salvo prova di falso, per documentare l adempimento di legge. 12

13 Il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale inoltra le comunicazioni all Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (INPS), all Istituto Nazionale per le Assicurazioni e Infortuni sul Lavoro (INAIL), e alle altre forme previdenziali sostitutive o esclusive, nonché alla Prefettura. L obbligo di trasmissione telematica non si applica ai datori di lavoro domestico, che possono trasmettere i moduli anche con modalità diverse, infatti, la comunicazione va indirizzata direttamente al servizio competente ove è ubicata la sede di lavoro. L EVOLUZIONE DEL SISTEMA DEGLI STANDARD Il sistema degli standard è regolato da norme specifiche che prevedono sia le modalità di gestione che di evoluzione. Essi, infatti, vengono aggiornati dagli attori del sistema (Ministero del Lavoro e Regioni) con il contributo di enti e istituzioni per ciò che riguarda il monitoraggio e per la ricaduta su altri sistemi della Pubblica Amministrazione. Lo scopo dell evoluzione degli standard è quello di renderli compatibili con le nuove esigenze del mercato del lavoro. Nell ambito del sistema delle comunicazioni obbligatorie on-line, le Regioni assumono un ruolo fondamentale in quanto le comunicazioni devono essere inviate al servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro. Per usufruire dei servizi informatici, i soggetti obbligati ed abilitati, devono registrarsi ai fini del riconoscimento, con le modalità indicate da ciascuna Regione e Provincia Autonoma ove è ubicata la sede di lavoro. La registrazione è necessaria per poter adempiere agli obblighi di comunicazione. Le funzioni per l'ispettorato Nell ambito del Sistema Informatico CO gli ispettori del lavoro avranno compito di verificare le comunicazioni obbligatorie pervenute per individuare le condotte punibili e quindi sanzionabili. Gli ispettori, dopo aver effettuato l accesso al sistema, avranno la possibilità di consultare il database dell XML Repository, e visualizzare immediatamente i dati relativi alle aziende ed ai lavoratori su tutto il territorio nazionale. Gli ispettori potranno esaminare i report delle comunicazioni obbligatorie per individuare casi particolari (es. assunzioni agevolate di lavoratori stranieri, di minori, ecc.); effettuare ricerche per singole informazioni contenute nell intera banca dati delle comunicazioni (per periodo, per CF azienda, per CF lavoratore, per codice comunicazione). Tali strumenti consentiranno gli ispettori di: avere accesso all intera banca dati, per verificare l effettivo invio delle comunicazioni ad opera dei soggetti obbligati; accedere alla reportistica specifica, per evidenziare gli eventuali invii tardivi delle comunicazioni. Grazie alla possibilità di accesso illimitato all interno del database e attraverso specifiche funzionalità di ricerca, gli ispettori possono individuare le comunicazioni inviate: per azienda, attraverso la selezione di una particolare CF Azienda; in un certo periodo temporale (indicando una data inizio/data fine del rapporto di lavoro) e per una particolare azienda, attraverso la selezione di una particolare CF Azienda; 13

14 per un dato lavoratore, attraverso la ricerca effettuata per CF Lavoratore; per Codice Comunicazione, effettuando la ricerca attraverso il codice univoco della comunicazione. Gli ispettori, inoltre, avranno facoltà di accedere alle informazioni anche in dettaglio, in modo da verificare la esattamente ogni comunicazione. L elenco degli adempimenti inviati al servizio competente e disponibili agli ispettori, sono organizzati in base alle seguenti categorie: assunzioni oltre i termini di legge - oltre il giorno precedente all instaurazione del rapporto di lavoro; cessazioni/trasformazioni/proroghe oltre i termini di legge, ovvero comunicate oltre il 5 giorno dalla data dell evento; assunzioni forza maggiore: individuazione di tutte le assunzioni per le quali è stato indicato un motivo di ritardo nell invio telematico dovuto ad una causa di forza maggiore. La Legge Finanziaria per il 2007 prevede che in casi di forza maggiore - ovvero quelli in cui il motivo dell assunzione è un evento di natura imprevedibile, tale da rendere non solo improcrastinabile l assunzione, ma anche impossibile la sua previsione nel giorno precedente il datore di lavoro possa comunicare l assunzione il primo giorno utile successivo all instaurazione del rapporto di lavoro. I soggetti accreditati possono evidenziare tali assunzioni compilando, al momento di inoltrare l adempimento, gli appositi campi Assunzione per cause di Forza Maggiore e Descrizione causa forza maggiore, presente nel modulo UnificatoLAV. Le assunzioni per le quali è indicata tale spunta non sono riportate nel report Assunzioni OTL (Oltre i termini di legge), ma inserite nell apposito report Assunzioni forza maggiore, al fine di poter essere controllate dagli ispettori; assunzione con agevolazioni, ovvero individuazione dei rapporti di lavoro per le quali i datori di lavoro hanno richiesto particolari benefici; assunzione di personale minorenne; assunzione di personale extracomunitario; proroghe: rapporti di lavoro a tempo determinato con più di una proroga e missioni di contratti di somministrazione con più di 4 proroghe. La ricerca potrà, inoltre, essere filtrata per: un azienda, attraverso la ricerca di un particolare Codice fiscale; il periodo temporale di riferimento (data inizio/data fine) e per struttura aziendale di appartenenza. Come per il caso degli strumenti di monitoraggio, anche i report adempimenti permettono una visualizzazione sintetica e di dettaglio delle relative comunicazioni. Il dominio transitorio In via transitoria, il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale mette a disposizione dei soggetti obbligati ed abilitati un dominio transitorio per consentire l invio informatico nel caso di mancata attivazione dei sistemi informatici regionali. Le regioni che accedono al dominio transitorio sono: 14

15 Basilicata Calabria Campania Liguria Molise Sardegna Sicilia I SERVIZI REGIONALI Il sistema informatico CO è un sistema federato basato su una serie di nodi regionali che rappresentano il luogo virtuale dove inviare le comunicazioni dei datori di lavoro. IL RUOLO DELLE REGIONI La trasmissione dei dati avviene tramite i servizi messi a disposizione dai sistemi informativi competenti il cui accesso è garantito da un unico punto regionale (o provinciale nel caso delle Province Autonome di Bolzano e Trento). Alle Regioni e Province Autonome spetta la definizione delle modalità con cui trasmettere i dati, le regole e le soluzioni per accreditarsi e realizzare la trasmissione; il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, invece, pubblica l elenco ufficiale e l indirizzo dei servizi informatici. La comunicazione viene indirizzata ai differenti destinatari che hanno titolo a riceverla (Enti previdenziali ed assicurativi, Ispettorati, il Ministero stesso ed eventuali altre Regioni di competenza) utilizzando l infrastruttura di cooperazione realizzata dal Ministero del Lavoro e dalle Regioni: una moderna rete che connette tutti i sistemi regionali e che semplifica il rapporto con la Pubblica Amministrazione. Si tratta di un processo condiviso, in costante evoluzione, fondamentale per garantire la qualità dei servizi prestati ad aziende e cittadini, ma soprattutto la certezza di avere disponibilità di informazioni in tempo reale. I servizi informatici Attraverso le procedure applicative messe a disposizione dai servizi competenti, tutti i soggetti abilitati possono realizzare la trasmissione informatica dei moduli. Per usufruire dei servizi informatici, i soggetti obbligati ed abilitati devono registrarsi ai fini del riconoscimento, con le modalità indicate da ciascuna Regione e Provincia Autonoma ove è ubicata la sede di lavoro. La registrazione è necessaria per poter adempiere agli obblighi di comunicazione. Fermo restando le specifiche modalità di registrazione, ogni Regione e Provincia Autonoma deve provvedere ad identificare, ai sensi della normativa vigente, i soggetti obbligati ed abilitati ed acquisire il seguente set minimo di dati: codice fiscale, ragione sociale, sede legale del datore di lavoro o del soggetto abilitato; autocertificazione dei titoli che autorizzano il soggetto abilitato ad agire per conto del datore di lavoro; informativa sul trattamento dei dati personali. 15

16 L utente risponde della veridicità dei dati e si impegna a comunicare tempestivamente ogni variazione intervenuta.le Regioni e Province Autonome devono assicurare a tutti soggetti - obbligati ed abilitati - l'accesso ai servizi informatici da un unico punto in ciascuna regione. TRASMISSIONE DEI DATI I datori di lavoro e le agenzie di somministrazione, che hanno la sede legale, le sedi di lavoro ovvero quelle operative situate in due o più Regioni, hanno la possibilità di accentrare l invio delle comunicazioni presso uno dei servizi informatici. Anche i consulenti del lavoro possono servirsi dell accentramento, scegliendo tra i servizi informatici regionali ove sono iscritti all ordine professionale. L accentramento non è consentito per le comunicazioni che riguardano particolari rapporti di lavoro per i quali, a livello regionale, sono previsti moduli integrativi che richiedono informazioni specifiche per la gestione (ad es. il contratto di apprendistato). Chi sceglie l accentramento deve inviare le comunicazioni obbligatorie esclusivamente attraverso il nodo regionale prescelto. MALFUNZIONAMENTO Nel caso di malfunzionamento di un servizio informatico regionale, ovvero del servizio informatico dell utente, la comunicazione può essere inviata in forma sintetica al fax server messo a disposizione dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, fermo restando l obbligo di effettuare la comunicazione informatica nel primo giorno utile. Pluriefficacia Con l entrata in vigore del Decreto Ministeriale la comunicazione telematica effettuata ai Centri per l'impiego è valida anche nei confronti degli Enti previdenziali e assistenziali, degli Ispettorati del lavoro e del Ministero degli Interni (quest'ultimo nel caso di comunicazione relativa a lavoratori stranieri). Di seguito l elenco ed il riferimento normativo delle comunicazioni che per effetto dell entrata in vigore del Decreto Ministeriale non devono più essere effettuate agli organismi competenti: comunicazione INAIL, ai sensi dell art. 14, comma 2, d.lgs. 38/2000; comunicazione INPS dei datori di lavoro agricolo, ai sensi dell art. 1, comma 9, D.L. 10 gennaio 2006 convertito con modificazioni dalla legge 11 marzo 2006 n. 81; comunicazione alla Prefettura dell assunzione e della cessazione dei rapporti di lavoro riguardanti lavoratori extracomunitari, ai sensi dell art. 22, comma 7, del TU n. 286/1998, come modificato dalla l. 189/2002 e dal d.p.r. 39/1999; comunicazione all ENPALS riguardante lavoratori dello spettacolo, ai sensi di quanto previsto dall art. 9 d.lgs.cps 708/1947; ogni altra comunicazione di denuncia di rapporto di lavoro prevista dalla normativa vigente nei confronti delle altre forme previdenziali sostitutive o esclusive. Si precisa che durante il periodo transitorio acquistano immediata pluriefficacia solo le comunicazioni inviate tramite i servizi informatici e non quelle inviate con altri strumenti (comma 2, art. 8 DM 30 ottobre 2007). 16

17 Apprendistato Il decreto legislativo n. 276/03 prevede l articolazione di questo istituto in tre tipologie di contratto: dirittodovere di istruzione e formazione, professionalizzante e per l acquisizione di un diploma o percorsi di alta formazione. Spetta alle regioni regolamentare i profili formativi, mentre ai contratti collettivi sono demandati alcuni adempimenti, dalla durata alla formazione esterna e interna, alla facoltà di derogare all esclusione degli apprendisti dal computo dei limiti numerici per l applicazione di particolari istituti. Fra le altre, una delle modifiche di maggior rilievo nella conversione in legge del Dl competitività (Dl 35/2005, convertito dalla legge 80/2005) interessa i datori di lavoro, che potranno accedere al nuovo contratto di apprendistato professionalizzante anche se le Regioni non hanno emanato le disposizioni in ordine ai profili formativi. Per comunicare l'assunzione di un apprendista, i datori di lavoro dovranno, ove emanate, rifarsi alle leggi regionali di competenza. In questi casi non è possibile accentrare la comunicazione. Emilia Romagna Lazio Marche Molise Piemonte Puglia Toscana Sardegna Valle d'aosta Veneto Provincia Autonoma di Bolzano Provincia Autonoma di Trento 17

18 FAQ ACCENTRAMENTO * Per operare in diverse Regioni bisogna effettuare più registrazioni? Sono possibili due opzioni: 1) accreditarsi singolarmente per ogni Regione in cui sono presenti sedi di lavoro a cui inviare le comunicazioni obbligatorie; in questo caso è necessario seguire le indicazioni di accreditamento ai sistemi di ogni singola Regione; 2) usufruire del servizio di accentramento. L'accentramento dell'invio consente, infatti, ai soggetti obbligati e abilitati di scegliere e utilizzare esclusivamente un solo Sistema Informativo Regionale per l'invio delle comunicazioni obbligatorie, indipendentemente dal numero di sedi di lavoro gestite a livello nazionale. In particolare: - i datori di lavoro, che hanno sedi di lavoro ubicate in territori regionali diversi, hanno la possibilità di accentrare l'invio delle comunicazioni presso uno dei servizi informatici ove è ubicata una delle sedi di lavoro; - i soggetti abilitati che rientrano nel quadro normativo della legge n. 12/1979, possono effettuare tutte le comunicazioni attraverso il servizio informatico regionale ove è ubicata la sede legale; - le agenzie di somministrazione possono accentrare l'invio delle comunicazioni attraverso un unico servizio informatico regionale, individuato tra quelli dove è ubicata una delle loro sedi operative. Si ricorda che la procedura da seguire per comunicare la scelta di avvalersi dell'accentramento e l'elenco completo dei soggetti che già usufruiscono sono reperibili nella sezione ACCENTRAMENTO. Si ricorda inoltre, che l'accentramento non è consentito per le comunicazioni che riguardano particolari rapporti di lavoro per i quali, a livello regionale, possono essere definiti moduli integrativi al fine di acquisire informazioni specifiche necessarie per la loro gestione (es. contratto di apprendistato). * E' possibile, una volta fatta la comunicazione di accentramento (on line + conferma via fax con allegato documento), procedere con le comunicazioni obbligatorie anche fuori dalla Regione scelta oppure bisogna attendere qualche autorizzazione? Dopo aver inviato la comunicazione di accentramento, verificato che il proprio nominativo è presente nell'elenco pubblicato nella sezione ACCENTRAMENTO, e ricevute le credenziali di accesso al Sistema Regionale scelto, è possibile avvalersi del servizio di accentramento. ACCREDITAMENTO * Per effettuare le comunicazioni on-line, quali sono le procedure da adottare per essere accreditati e ottenere una password per l'accesso al sistema? Le modalità di accreditamento sono strettamente dipendenti dal Servizio Regionale ove è ubicata la sede di lavoro. Gli indirizzi dei Servizi Regionali sono disponibili all'indirizzo le modalità di accreditamento sono nell'area GUIDA ALL'ACCREDITAMENTO. Si ricorda che fino al 29 febbraio 2008 le comunicazioni obbligatorie possono essere effettuate anche in forma cartacea utilizzando i modelli pubblicati nella sezione SCARICA I MODELLI. 18

19 TIPOLOGIE CONTRATTUALI Agenti di commercio * A quale Servizio competente deve essere inviata la comunicazione nei casi di assunzione di agenti e rappresentanti, effettuata da una sede operativa in una Provincia, per attività degli stessi in altra Provincia (o anche in altra Regione)? quello dove è ubicata la sede operativa oppure dove il lavoratore opera? Nel caso di tipologie di lavoro che non hanno una sede unica, va scelto il Centro per l Impiego più prossimo o alla sede principale oppure alla sede del datore di lavoro. L importante è che sia fatta la comunicazione. * Per comunicare l'inizio di un rapporto di collaborazione con un agente di commercio, cosa bisogna indicare alla voce "compenso pattuito" se questo ha solo natura provvisionale e la percentuale di provvigione varia a seconda delle diverse zone di vendita? Nel caso specifico, l ammontare dovrà essere calcolato in modo approssimativo, ma calcolato. E' possibile citare l Accordo oppure la percentuale del fatturato adattando la modulistica. * Le società che stipulano contratti di agenzia con agente di commercio (plurimandatari, con Partita IVA) hanno l obbligo di comunicazione preventiva? oppure quest ultima vale solo per gli agenti monomandatari? I rapporti di agenzia che vanno comunicati sono quelli caratterizzati da prestazione coordinata e continuativa prevalentemente personale; non vanno comunicati quelli in cui gli agenti sono costituiti in società o che si avvalgono di una autonoma struttura imprenditoriale. * Nel caso di mandato a promotori finanziari plurimandatari è necessario inviare comunicazione preventiva al Centro per l Impiego? Qualora il mandato è esercitato con prestazione coordinata e continuativa prevalentemente personale, va comunicato; viceversa, se tale mandato è esercitato dal promotore attraverso una propria società ovvero con una autonoma struttura imprenditoriale, l'evento non va comunicato. * Un Agente di Commercio con Partita IVA e iscrizione alla Camera di Commercio, con la qualifica di piccolo imprenditore e forma giuridica di Impresa invididuale, è esonerato dall obbligo di comunicazione? Sì, la normativa dice che per gli Agenti che si avvalgono di autonoma struttura imprenditoriale non c è obbligo di comunicazione. Collaborazioni coordinate e continuative * L obbligo di comunicazione preventiva è valido anche per i contratti di collaborazione meramente occasionali, cioè stipulati ai sensi dell art del Codice Civile? Non rientrano nell obbligo di comunicazione i contratti di collaborazione meramente occasionali (art C.C.), caratterizzati da occasionalità, discontinuità e assenza di vincoli. 19

20 * I soggetti che collaborano con quotidiani, non dipendenti dagli stessi e non giornalisti iscritti all albo, bensì persone che inviano articoli al giornale e che vengono retribuiti solo in caso di pubblicazione, possono essere considerati collaboratori occasionali. In questo caso sussiste l obbligo di comunicazione? Non rientrano nell obbligo della comunicazione i lavoratori occasionali di cui all art del Codice Civile. * I rapporti con collaboratori già in essere nel 2006, che verranno rinnovati nel corso del 2007 sono soggetti all'obbligo della comunicazione al centro per l'impiego? Le circostanze descritte nel quesito possono riguardare: la proroga di un contratto la cui scadenza era stata già fissata in fase di instaurazione: in questo caso la comunicazione va fatta entro 5 giorni dal verificarsi della proroga; l'instaurazione di un nuovo contratto: in questo caso la comunicazione va effettuata preventivamente. * Le cosiddette mini co.co.co. rientrano tra le fattispecie soggette ad obbligo di comunicazione e i caratteri distintivi delle stesse rispetto alle co.co.pro.? Ad esempio, l'incarico di docenza, affidato da un organismo di formazione ad un collaboratore esterno per una durata complessiva inferiore a 30 giorni, per il quale sia stato riconosciuto un compenso inferiore a 5000,00 euro, si configura come rapporto di lavoro soggetto ad obbligo di comunicazione? La nota del 14 febbraio 2007 indica chiaramente, nel paragrafo "Oggetto delle comunicazioni Rapporti di lavoro Lett. B" cosa si intende per lavoro autonomo in forma coordinata e continuativa e chiarisce anche i casi in cui vige l obbligo della comunicazione per tali contratti. In particolare si afferma che rientrano nell obbligo di comunicazione le collaborazioni occasionali, di cui all art. 61, comma 2, D.Lgs. 276/2003 nelle quali, pur mancando la continuità, sussiste il coordinamento con il committente (cd. mini co.co.co. ). Non rientrano, invece, quelle forme di rapporto di lavoro di cui all art del Codice civile. Edilizia * Se un lavoratore assunto in un cantiere quale prima sede di lavoro viene successivamente spostato in un altro cantiere, dello stesso comune o di altro, occorre comunicare tale spostamento all'ufficio competente del comune in cui è ubicato il cantiere? Il cantiere è a tutti gli effetti la sede di svolgimento della prestazione che individua il Centro per l'impiego competente a ricevere la comunicazione. L'elemento che rivela l'obbligo non è nè il comune dove è ubicato il cantiere nè lo spostamento del cantiere (nel caso ad es. di cantieri mobili), bensì il trasferimento del lavoratore da un cantiere ad un altro. L'evento trasferimento di lavoratore da un cantiere ad un altro va comunicato entro cinque giorni dall'evento. * Lo spostamento di un operaio da un cantiere ad un altro, per brevi periodi o anche per un solo giorno, è soggetto all'obbligo di comunicazione? No. L'elemento che rileva l'obbligo di comunicazione è identificato con il luogo ove si svolge la prestazione di lavoro, pertanto lo spostamento del cantiere (nel caso di cantieri mobili) non prevede nuove comunicazioni. Fattispecie diversa è il trasferimento del lavoratore a titolo definitivo da un cantiere ad un altro; in questo caso è necessario effettuare una comunicazione di trasformazione del rapporto di lavoro. 20

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