COMUNICAZIONE AI MEMBRI
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1 PARLAMENTO EUROPEO Commissione per le petizioni COMUNICAZIONE AI MEMBRI Oggetto: Petizione 0338/2010, presentata da T.F.T., cittadini spagnoli, a nome dell'organizzazione Plataforma por la defensa de los valles verdes (Piattaforma per la difesa delle valli verdi), sulle attività di captazione dell'acqua e di perforazione di pozzi nel parco naturale della Sierra de Cazorla, presso Segura y las Villas (Jaén) 1. Sintesi della petizione I firmatari esprimono preoccupazione per l'impatto negativo sulle acque sotterranee del parco naturale della Sierra de Cazorla provocato dalle attività di perforazione di pozzi che rientrano in un ampio progetto per l'irrigazione di 654 ettari di oliveti avviato su iniziativa privata a scopo di lucro dalla cooperativa Comunidad de Regantes Beas del Segura. Le operazioni di perforazione sono attualmente effettuate in un'area dichiarata parco naturale nel 1986 dal governo regionale dell'andalusia e designata riserva della biosfera dall'unesco. Secondo i firmatari vi sarebbe una violazione non soltanto di normative dell'unione europea, tra cui la direttiva Habitat (l'area appartiene alla rete Natura 2000 come SIC ES ) e la direttiva 74/409/CEE (dal momento che il sito in questione è stato classificato come zona di protezione speciale per gli uccelli), ma anche di norme nazionali tra cui il Piano di gestione del bacino idrografico del Guadalquivir e il Piano generale di utilizzo e gestione del parco naturale della Sierra de Cazorla. 2. Ricevibilità Dichiarata ricevibile il 1 luglio La Commissione è stata invitata a fornire informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento). 3. Risposta della Commissione, ricevuta il 13 gennaio CM\ doc PE v01-00 Unita nella diversità
2 "La petizione riguarda l'approvazione del progetto di irrigazione di 645 ha di terreno nella provincia di Jaén mediante l'utilizzo di acqua raccolta nel parco naturale della Sierra de Cazorla, presso Segura y las Villas. Secondo i firmatari, l'impatto della captazione sulle risorse idriche del parco naturale, che è anche un sito della rete Natura 2000, non è stato adeguatamente valutato, e lo stesso vale anche per le altre strutture di accompagnamento che dovranno essere realizzate entro i confini del sito (linea elettrica aerea). I firmatari ritengono che non siano state rispettate le disposizioni della legislazione dell'ue in materia ambientale, ossia la direttiva Habitat (92/43/CEE) 1, la direttiva Uccelli (2009/147/CE) 2, e la direttiva quadro sulle acque (2000/60/CE) 3. Il sito ES , Sierras de Cazorla Segura y las Villas, è stato designato come sito di importanza comunitaria ai sensi della direttiva Habitat nonché zona di protezione speciale ai sensi della direttiva Uccelli. La direttiva Habitat dispone (articolo 6, paragrafi 3 e 4) che qualsiasi progetto che possa avere incidenze negative su tali siti deve formare oggetto di una valutazione. Alla luce delle conclusioni della valutazione, le autorità competenti danno il loro accordo sul piano soltanto dopo aver avuto la certezza che esso non pregiudicherà l'integrità del sito. Le disposizioni di cui all'articolo 6, paragrafo 4, della direttiva Habitat (92/43/CEE) costituiscono una forma di regime di deroga che stabilisce le circostanze in presenza delle quali i piani e progetti con effetti negativi possono eventualmente essere autorizzati. Stando alle informazioni disponibili, dalla dichiarazione di impatto ambientale (DIA) del progetto non emergono prove sufficienti circa la realizzazione di un'adeguata valutazione del suo impatto sul patrimonio ambientale che ha giustificato la designazione del sito in oggetto. Conclusioni La Commissione contatterà pertanto le autorità spagnole per verificare se siano state rispettate le disposizioni della direttiva Habitat e della direttiva quadro sulle acque." 4. Risposta della Commissione (REV), ricevuta il 6 settembre "La Commissione ha chiesto alle autorità spagnole informazioni dettagliate circa la valutazione dell'impatto della captazione sulle risorse idriche nonché gli effetti delle strutture di accompagnamento da realizzare entro i confini del sito (ad esempio una linea elettrica aerea). Dall'esame della risposta spagnola sono tuttavia emerse nuove domande e la necessità di ricevere ulteriori informazioni in merito alla conformità della valutazione effettuata con le disposizioni della direttiva Habitat. La Commissione ha quindi chiesto alle autorità spagnole di fornire ulteriori dettagli." 5. Risposta della Commissione (REV II), ricevuta il 27 gennaio GU L 206 del Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 20 del , pag. 7). 3 Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (GU L 327 del ). PE v /5 CM\ doc
3 "La Commissione ha chiesto alle autorità spagnole in due occasioni di trasmetterle informazioni dettagliate in merito alla valutazione dell'impatto della captazione sulle risorse idriche del sito di importanza comunitaria (SIC) nonché zona di protezione speciale (ZPS) ES Sierras de Cazorla Segura y las Villas. Le informazioni ricevute non consentivano di rispondere ad alcuni quesiti concernenti le disposizioni della direttiva 92/43/CEE 1 (direttiva Habitat), e la Commissione ha quindi chiesto nuovamente alle autorità spagnole di fornire una risposta. Per quanto concerne l'applicazione della direttiva sulla valutazione dell'impatto ambientale (VIA) 2, va rilevato che il progetto in questione è stato sottoposto a una procedura VIA. I servizi della Commissione hanno esaminato le informazioni aggiuntive fornite dal firmatario sulla questione, chiedendo altresì chiarimenti in merito alle autorità spagnole. Le informazioni fornite dalle autorità spagnole dimostrano che non vi è ragione di temere un deterioramento dello status delle falde acquifere. A tale proposito va rilevato che, secondo la principale relazione emessa dall'ufficio per la programmazione dell'ente responsabile del bacino del Guadalquivir, l'estrazione autorizzata per i tre pozzi ( m3/anno) è estremamente ridotta rispetto alle risorse disponibili (70 Hm3/anno). Secondo le previsioni ogni anno saranno estratti 22,7 Hm3 di acqua. Dalle informazioni trasmesse dal ministero regionale dell'ambiente si evince che le risorse idrologiche sono attualmente oggetto di monitoraggio, così come raccomandato dall'istituto spagnolo di geologia e scienze minerarie. Per quanto concerne la presunta violazione della legislazione dell'ue in materia di responsabilità ambientale 3, in base all'articolo 12 della direttiva sulla responsabilità ambientale le persone fisiche o giuridiche che vantino un interesse sufficiente nel processo decisionale in materia di ambiente concernente il danno [ivi incluse le organizzazioni non governative operanti nel settore della tutela ambientale che soddisfano i requisiti di legge] sono legittimate a presentare all'autorità competente 4 osservazioni concernenti qualsiasi caso di danno ambientale o minaccia imminente di danno ambientale di cui siano a conoscenza e a chiedere all'autorità competente di intervenire a norma della direttiva. La citata direttiva stabilisce altresì che gli elementi costitutivi dell'interesse sufficiente e della violazione di un diritto sono determinati dagli Stati membri. La richiesta di azione comprende tutti i dati e le informazioni pertinenti a sostegno delle osservazioni presentate in relazione al danno ambientale in questione, in modo da dimostrare in maniera convincente l'esistenza del danno stesso. L'autorità competente può tenere conto delle osservazioni e delle richieste di azione in questione garantendo all'operatore interessato la possibilità di far conoscere le proprie opinioni circa la richiesta di azione e le osservazioni 1 Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del ). 2 Direttiva 85/337/CEE (GU L 175 del ), modificata dalla direttiva 97/11/CE (GU L 73 del ), dalla direttiva 2003/35/CE (GU L 156 del ) e dalla direttiva 2009/31/CE (GU L 140 del ). 3 Direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004 sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale, Gazzetta ufficiale n. L 143 del , pagg A norma dell'articolo 11, paragrafo 1, della direttiva 204/35/CE, "Gli Stati membri designano l'autorità competente o le autorità competenti ai fini dell'esecuzione dei compiti previsti dalla presente direttiva." CM\ doc 3/5 PE v01-00
4 allegate. Successivamente l'autorità competente è tenuta a informare gli interessati della sua decisione di accogliere o rifiutare la richiesta indicandone altresì i motivi. Vale la pena di sottolineare che, a norma dell'articolo 13 della direttiva, le persone interessate sono legittimate ad avviare procedimenti dinanzi a un tribunale, o qualsiasi altro organo pubblico indipendente e imparziale, ai fini del riesame della legittimità della procedura e del merito delle decisioni, degli atti o delle omissioni dell'autorità competente ai sensi della direttiva stessa. L'articolo lascia impregiudicate le disposizioni nazionali che disciplinano l'accesso alla giustizia e quelle che consentono l'avvio di procedimenti giudiziari solo previo esperimento di tutte le vie di ricorso amministrative. Le informazioni aggiuntive fornite dal firmatario nel settembre 2011 non hanno tuttavia chiarito in che modo si sia avvalso degli appositi meccanismi previsti dalla direttiva 2004/35/CE. Date le circostanze la Commissione non ha modo di dare ulteriormente seguito alla richiesta per quanto riguarda la presunta violazione della direttiva sulla responsabilità ambientale." 6. Risposta della Commissione (REV III), ricevuta il 30 maggio "In tre occasioni sono state richieste informazioni alle autorità competenti in relazione alla valutazione del potenziale impatto del progetto sul sito di importanza comunitaria (SIC) e zona di protezione speciale (ZPS) ES Sierras de Cazorla Segura y las Villas, nonché a proposito dell'individuazione degli effetti della captazione di acqua sulle falde acquifere del sito stesso. Le risposte fornite dalle autorità spagnole non sono risultate sufficienti a dissipare le perplessità esistenti in merito alla mancanza di un'adeguata valutazione delle ripercussioni negative del progetto sulla rete Natura Inoltre, le informazioni trasmesse dalle autorità spagnole sembrano contenere un'ammissione circa gli effetti negativi in certa misura già provocati dalla captazione sul SIC e sulla ZPS. La Commissione rimane altresì preoccupata per la possibilità che i requisiti imposti dalla dichiarazione di impatto ambientale non siano stati attuati o controllati in modo adeguato. La Commissione sta pertanto valutando l'ipotesi di avviare una procedura di infrazione in merito all'impatto del progetto sulla rete Natura 2000." 7. Risposta della Commissione (REV IV), ricevuta il 30 aprile 2013 "Il 21 marzo 2013 la Commissione ha deciso, in virtù dell'articolo 258 del trattato sul funzionamento dell'unione europea, di inviare alla Spagna una lettera di costituzione in mora 1 in relazione all'autorizzazione e allo sfruttamento economico del progetto di irrigazione che interessa i comuni di Beas de Segura e Arroyo de Ojanco (provincia di Jaén, Andalusia, Spagna) e che prevede la raccolta di acqua nel sito Natura 2000 Sierras de Cazorla, presso 1 La lettera di costituzione in mora rappresenta il primo passo della fase precontenziosa del procedimento, durante la quale la Commissione chiede a uno Stato membro di presentare le sue osservazioni su un determinato problema legato all'applicazione del diritto dell'ue entro un dato termine. PE v /5 CM\ doc
5 Segura y Las Villas. La Commissione ritiene che il progetto di irrigazione in oggetto non sia stato sottoposto (prima dell'approvazione) a un'adeguata valutazione dell'impatto sulle acque sotterranee nonché sugli habitat e le specie presenti nel sito Natura Tale comportamento rappresenterebbe una violazione di obblighi fondamentali derivanti dalla direttiva Habitat 1 e da quella sulla valutazione dell'impatto ambientale 2." 8. Risposta della Commissione (REV V), ricevuta il 29 novembre 2013 "Il 30 settembre 2013 la Commissione ha inviato alla Spagna un parere motivato, ai sensi dell'articolo 258 del trattato sul funzionamento dell'unione europea, che esprime la propria posizione sulla violazione e le azioni delle autorità spagnole necessarie per garantire l'ottemperanza agli obblighi pertinenti della direttiva sulla valutazione dell'impatto ambientale 3 e della direttiva Habitat 4. Nel parere motivato la Commissione sostiene che le autorità spagnole, autorizzando il progetto di irrigazione nella provincia di Jaén senza aver valutato adeguatamente il suo impatto potenziale sulle acque sotterranee e sui siti di Natura 2000 interessati alla luce dei loro obiettivi di conservazione e senza aver adottato le misure opportune per evitare il deterioramento degli habitat e le molestie alle specie per cui le aree sono state designate, non hanno rispettato gli obblighi essenziali derivanti dalle direttive summenzionate. Le autorità spagnole hanno tempo fino al 30 novembre 2013 per presentare le loro osservazioni alla Commissione." 9. Risposta della Commissione (REV. VI), ricevuta il 28 febbraio 2014 "Nella risposta al parere motivato del 30 settembre 2013, la Spagna ha informato la Commissione dell'avvio di una procedura di riesame delle concessioni nel settore idrico. Tale procedura potrebbe concludersi con la chiusura dei tre pozzi nell'area natuale. Nel frattempo è vietata l'estrazione di acqua. La Commissione sta monitorando da vicino gli esiti della procedura di riesame." 1 Articolo 3, e articolo 5, paragrafi 2 e 3, in combinato disposto con l'allegato IV della direttiva 85/337/CEE del Consiglio concernente la valutazione d'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, modificata dalle direttive 97/11/CE e 2003/35/CE. 2 Paragrafi 2 e 3 dell'articolo 6, in combinato disposto con l'articolo 7 della direttiva del 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche. 3 Direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2011 concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (codifica). 4 Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche. CM\ doc 5/5 PE v01-00
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