Restituzione agli utenti della quota di tariffa non dovuta riferita al servizio di depurazione
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- Eduardo Grassi
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1 Valdidentro, 28 febbraio 2011 Al Responsabile del Servizio Tributi del Comune di Valdidentro Dott.ssa Francesca Travaglino Piazza IV Novembre, VALDIDENTRO SO e p.c. al Presidente del del Consiglio Comunale di Valdidentro Sig.ra Marina Viviani al Sindaco del Comune di Valdidentro Rag. Aldo Martinelli a tutti i Consiglieri del Consiglio Comunale di Valdidentro al responsabile dell Ufficio Tributi Sig. Carlo Valgoi Oggetto: Restituzione agli utenti della quota di tariffa non dovuta riferita al servizio di depurazione I sottoscritti Gabriele Viviani e Massimo Bradanini, premesso che come consiglieri comunali e soprattutto come gruppo consigliare di minoranza, abbiamo il diritto e dovere di dare voce ai propri elettori affinché vengano rispettati i loro diritti e tutelati gli interessi della collettività; che, nella sede appropriata (il Consiglio Comunale) l Amministrazione Martinelli ha dimostrato una chiusura mentale ed una indisponibilità assoluta al confronto; che non è stata data possibilità di discussione e che, come al solito, non è stata data risposta alle domande ed alle perplessità sollevate dal nostro gruppo consigliare;
2 che uno dei principali compiti dei consiglieri è quello di assicurare il controllo della corretta azione amministrativa; ribadendo quanto già espresso nella seduta del Consiglio Comunale del , al punto 7 dell ODG, denunciano alla S.V., in qualità di Responsabile del Servizio Tributi, le irregolarità, a proprio avviso, rilevate nella deliberazione della Giunta Comunale n. 152 del 18 novembre 2010 che ledono gli interessi della collettività di Valdidentro. Nel merito: Il primo atto ufficiale adottato dal Comune di Valdidentro, in merito al rimborso di una quota non dovuta della tassa per il servizio depurazione, è la delibera di Giunta Comunale numero 152 del 18 novembre Come previsto dal D.M. 30 settembre 2009, è vero che dall importo da restituire agli utenti vanno dedotti gli oneri derivanti dalle attività di progettazione, di realizzazione o di completamento avviate è però altrettanto vero che: 1. La delibera di Giunta, nel calcolare gli oneri da portare in deduzione dall importo da rimborsare, inserisce la cifra di ,38, deliberata con provvedimento della Giunta Comunale n. 157 del , a favore della società Multiservizi. Tale importo, come si evince dalla delibera, è stato trasferito alla Società Multiservizi per la realizzazione del collettore fognario e non per la realizzazione dell impianto di depurazione. L Art. 2 comma 1 del D.M. 30 settembre 2009 recita testualmente Art. 2 (Definizione) Ai fini del presente decreto si intende per: impianto di depurazione: l'insieme delle strutture finalizzate unicamente al trattamento e allo smaltimento delle acque reflue urbane e dei fanghi di risulta mediante idonei processi tecnologici. E' esclusa da tale definizione la rete fognaria, intesa come un sistema di condotte per la raccolta ed il convogliamento delle acque reflue urbane ad un impianto di depurazione; È evidente, quindi, che tale importo non deve essere calcolato in deduzione nel computo degli importi da restituire. 2. L inizio dei lavori di collegamento, così come da delibera di giunta comunale del 2006, era stabilito entro il 30 giugno 2007, mentre sono iniziati solamente l anno successivo.
3 La legge 13 prevede la possibilità di detrarre le spese purché riguardino opere realizzate nei tempi programmati. Legge 13 del 27 febbraio 2009 Art. 8-sexies. - (Disposizioni in materia di servizio idrico integrato). 1. Gli oneri relativi alle attività di progettazione e di realizzazione o completamento degli impianti di depurazione, nonché quelli relativi ai connessi investimenti, come espressamente individuati e programmati dai piani d'ambito, costituiscono una componente vincolata della tariffa del servizio idrico integrato che concorre alla determinazione del corrispettivo dovuto dall'utente. Detta componente è pertanto dovuta al gestore dell'utenza, nei casi in cui manchino gli impianti di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi, a decorrere dall'avvio delle procedure di affidamento delle prestazioni di progettazione o di completamento delle opere necessarie alla attivazione del servizio di depurazione, purché alle stesse si proceda nel rispetto dei tempi programmati. 2. In attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 335 del 2008, i gestori del servizio idrico integrato provvedono anche in forma rateizzata, entro il termine massimo di cinque anni, a decorrere dal 1 ottobre 2009, alla restituzione della quota di tariffa non dovuta riferita all'esercizio del servizio di depurazione. Nei casi di cui al secondo periodo del comma 1, dall'importo da restituire vanno dedotti gli oneri derivati dalle attività di progettazione, di realizzazione o di completamento avviate. L'importo da restituire è individuato, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, dalle rispettive Autorità d'ambito. 3. La delibera di giunta comunale n. 157 del prevedeva, a fronte di una spesa complessiva di , quantificata dalla società Multiservizi, la concessione di un finanziamento di ,38, a copertura della quota residuale al mutuo di ,52 contratto con la CDP. Nel calcolo della tassa depurazione, dovuta da ogni contribuente, non è mai stata sicuramente conteggiata la spesa di ,38 sostenuta dal Comune. Sempre a proposito del calcolo degli importi deducibili, è infine opportuno sottolineare come, anche l addetto all Ufficio Tributi, Sig. Carlo Valgoi, dai sottoscritti interpellato in fase di verifica ed analisi dei citati elementi, ha manifestato le proprie forti perplessità in merito alla deducibilità dell importo ,38 attuata dalla delibera di Giunta. È evidente quindi che, a seguito di quanto sopra esposto, noi riteniamo si debba intervenire immediatamente a correggere l errore contenuto in delibera, eliminando dal calcolo degli oneri deducibili l importo di ,38. La delibera di giunta comunale numero 152 del 18 novembre 2010 riporta come data di effettivo allacciamento delle utenze all impianto di depurazione il 15 luglio 2009.
4 Tale affermazione corrisponde parzialmente al vero in quanto, da tale data, solamente il 50% delle acque reflue è stato convogliato all impianto di depurazione di Breno, percentuale che, tra l altro, corrisponde ai periodi di secca, mentre diminuisce sensibilmente in presenza di precipitazioni. Di conseguenza, chiediamo alla S.V. in quanto responsabile dell Ufficio Tributi, se risulta corretto che il Comune di Valdidentro abbia introitato e continui ad introitare la tassa di depurazione per intero, oppure se non sarebbe più opportuno commisurare l importo della tassa alla percentuale di acque reflue depurate? In delibera viene affermato che il soggetto competente ad individuare l importo da restituire agli utenti è l Autorità d Ambito, anche questo corrisponde parzialmente al vero, perché nell articolo successivo del Decreto Ministeriale viene espressamente confermato che in assenza dell ATO provvedono gli Enti Locali. Art. 7 (Procedura per le restituzioni) 1. In applicazione degli artt. 1, 5 e 6, del presente decreto, l'autorità d'ambito, verificata la correttezza delle informazioni trasmesse ai sensi dell'art. 4, individua l'importo, con i relativi interessi, che i gestori dovranno restituire ad ogni singolo richiedente avente diritto entro il termine di cinque anni dalla data del 1 ottobre L'Autorità d'ambito può disporre la restituzione anche in forma rateizzata e mediante compensazione. 3. Per le gestioni in via diretta, all'individuazione dell'importo da restituire provvedono i Comuni, deliberando la restituzione anche in forma rateizzata e mediante compensazione. Sempre a proposito delle procedure per la restituzione, vorremmo richiamare l attenzione sul DM 30 settembre 2009 relativamente alla Individuazione dei criteri e dei parametri per la restituzione agli utenti della quota di tariffa non dovuta riferita al servizio depurazione, su quegli aspetti che evidenziano le inadempienze del Comune di Valdidentro: Art. 1 comma 6 I gestori rendono disponibili all utenza le informazioni relative alla effettiva erogazione del servizio depurazione, pubblicando gli elenchi di cui all Art. 4 comma 1, del presente decreto, sui propri siti web, e indicando nella bolletta il luogo e le modalità per effettuare la relativa consultazione Art. 4 (Elementi informativi di riferimento) 1. Il gestore mette a disposizione dell'autorità d'ambito, su idoneo supporto informatico, la seguente documentazione relativa al periodo in cui è stata corrisposta indebitamente la quota di tariffa riferita al servizio di depurazione: 1. gli elenchi degli utenti allacciati alla pubblica fognatura, distinti in: a) utenti serviti da impianti di depurazione attivi; b) utenti non serviti da impianti di depurazione attivi per i quali sia in corso attività di progettazione, realizzazione, completamento o attivazione, come da programma di cui all'art.3;
5 c) utenti non serviti perché gli impianti di depurazione risultano temporaneamente inattivi o sono stati temporaneamente inattivi; d) utenti non serviti da impianti di depurazione attivi per i quali non è in corso nessuna attività di progettazione, realizzazione, completamento o attivazione come da programma di cui all'art. 3; 2. per ciascun elenco di cui sopra, gli importi pagati da ciascun utente riferiti al servizio di depurazione, con i relativi volumi di acqua erogati e periodi di riferimento; 3. lo stato di avanzamento ed i relativi costi debitamente documentati, redatto secondo lo schema di cui all'allegato al presente decreto, per ciascun impianto in fase di realizzazione o di riattivazione; 4. il calcolo dell'importo indebitamente corrisposto da ciascun utente, al netto degli oneri deducibili di cui all'art Per le gestioni in via diretta, agli adempimenti di cui al comma 1 provvedono i Comuni. Il Comune di Valdidentro ha ritenuto di agire con proprie e personali procedure, così come da avviso pubblico, senza data, esposto presumibilmente ai primi di febbraio, ponendo a carico dell utenza l onere di provvedere al calcolo della quota di rimborso. In merito a quest ultimo aspetto, concernente l onere di provvedere a fornire la prova dell avvenuto pagamento dell indebito, che comporta un costo a carico dell utente, in quanto la Banca richiede la somma di 25 per fornire copia di tale documento (25 all anno x 5 anni = 100 ), riteniamo questa richiesta inutile e assolutamente vessatoria. I pareri in proposito sono diversi, per cui a nostro giudizio ugualmente validi; vorremmo pertanto citare la deliberazione della Corte dei Conti Sezione regionale di controllo per il Veneto, dove nell adunanza del marzo 2010, circa la necessità di documentare la domanda di rimborso, si stabilisce:.. I contenuti del decreto del Ministero dell ambiente sopravvenuto (D.M. 30 settembre 2009), tuttavia, non consentono di chiarire completamente i due aspetti del problema all esame. Infatti, oltre l accenno alla giurisprudenza della Corte dei conti formalizzato nel preambolo, non vi vengono presi in considerazione né i termini di prescrizione né l obbligo di documentare le richieste di rimborso; richieste, queste ultime, di cui peraltro viene fatta espressa menzione all art.6 del provvedimento senza ulteriori specificazioni per il qual motivo si potrebbe ritenere sufficiente la sola istanza dell utente. E tale interpretazione sembra confortata da altre disposizioni contenute nel decreto in questione che pongono a carico del gestore dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione ( ) l onere di provvedere a calcolare l importo indebitamente corrisposto da ciascun utente, al netto degli oneri deducibili (art.4, comma 1., punto 4.) e di individuare quindi l importo da restituire ad ogni singolo richiedente avente diritto con i relativi interessi (art.7, comma 3). In sostanza, per quanto riguarda questo secondo aspetto, il complesso delle norme citate pone, in maniera inequivocabile, obblighi in capo a soggetti pubblici (Autorità d ambito o Enti locali) che comportano lo sviluppo di attività sulla base di documentazione tecnico-amministrativa già detenuta dai soggetti stessi e non già a carico degli utenti interessati ai quali incomberebbe solo l obbligo di produrre istanza di rimborso.
6 Riteniamo quindi opportuno e soprattutto doveroso che il Comune di Valdidentro adotti un comportamento più attento e vicino alle esigenze dei cittadini, come d altra parte già attuato in altre realtà per le quali è stata sufficiente la semplice richiesta tramite internet (es. o Alla luce quindi di quanto sopra espresso ed evidenziato, chiediamo alla Dott.ssa Francesca Travaglino, in qualità di Responsabile del Servizio Tributi, una completa e doverosa verifica circa la mancata coerenza del contenuto della deliberazione di Giunta Comunale n. 152 del 18 novembre 2010 rispetto alle norme del D.M. 30 novembre 2009 del Ministro dell Ambiente e della tutela del territorio e del mare, adottando gli opportuni e necessari provvedimenti, a tutela dei diritti della cittadinanza. Chiediamo altresì di essere informati tempestivamente di tutte le azioni intraprese, ovvero della non necessità a procedere. Distinti saluti, per il Gruppo Consigliare La Nostra Valle Valdidentro il capogruppo Gabriele Viviani
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