Deliberazione n. 3/2010/P
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1 Deliberazione n. 3/2010/P REPUBBLICA ITALIANA la Corte dei conti in Sezione Centrale di controllo di legittimità su atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato nell adunanza del 18 febbraio 2010 * * * * * Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R. D. 12 luglio 1934, n. 1214; vista la legge 21 marzo 1953, n. 161 contenente modificazioni al predetto testo unico; visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni; visto l art. 3, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20; visto l art. 27 della legge 24 novembre 2000, n. 340; vista la deliberazione n. 14/2000 delle Sezioni Riunite della Corte dei conti, adottata nell adunanza del 16 giugno 2000, concernente il regolamento per l organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti e le successive modifiche; visto il decreto in data 27 novembre 2009, n /09 (C.d.c. n. 2296/2009), emanato dal Comandante Generale della Guardia di Finanza, con il quale è riconosciuto il debito di euro ,79 a
2 favore della SOGEI s.p.a per la fornitura di servizi resi a favore del Corpo nell ambito della conduzione e manutenzione del Sistema informativo della Fiscalità, relativo all esercizio finanziario 2007; vista la nota prot. n. 114/8 del 28 gennaio 2010 con la quale il Consigliere delegato al controllo sugli atti dei Ministeri economico- finanziari, in base alla relazione del magistrato istruttore, ha richiesto il deferimento alla sede collegiale dell atto sopra citato; vista l ordinanza in data 9 febbraio 2010 con la quale il Presidente della Sezione centrale di controllo di legittimità ha convocato il Collegio per il giorno 18 febbraio 2010 per l esame della questione proposta; vista la nota n. 48/P del 10 febbraio 2010 della Segreteria della Sezione, con cui la predetta ordinanza è stata comunicata al Ministero dell economia e delle finanze, Ufficio di Gabinetto, al Ministero dell economia e delle finanze, Comando Generale della Guardia di Finanza e al Ministero dell economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato; vista la nota n del 18 febbraio 2010 con cui il Comando Generale della Guardia di Finanza, IV Reparto, Ufficio Approvvigionamenti ha ulteriormente illustrato le argomentazioni già espresse nella risposta alla nota istruttoria dell Ufficio di controllo del 22 gennaio 2010 (n /10); uditi il relatore, Consigliere dott. Angelo Buscema e, in rappresentanza del Ministero dell economia e delle finanze, Comando Generale della Guardia di Finanza, il Generale di brigata Carmine Lopez, il Colonnello Angelino Marco Carta, il Colonnello Bartolomeo D Ambrosio, 2
3 il Colonnello Gian Raffaele Guariniello. Ritenuto in FATTO Con il decreto in oggetto indicato il Comando Generale della Guardia di Finanza ha riconosciuto il debito di euro ,79 a favore della SOGEI s.p.a. per la fornitura di servizi resi a favore del Corpo nell ambito della conduzione e manutenzione del Sistema informativo della fiscalità relativo all esercizio L Ufficio di controllo, con nota istruttoria n. 198 del 23 dicembre 2009, ha, preliminarmente, rilevato che il debito è scaturito dalla formale istanza del responsabile del Servizio Informatica del Corpo con la quale, in data 29 dicembre 2006, si richiedeva l anticipata esecuzione del Piano Tecnico di Automazione per il 2007 e che, successivamente, in sede di manovra di bilancio per l anno 2007, i fondi assegnati al relativo capitolo di spesa sono stati destinati ad altre progettualità di importanza strategica per la Guardia di Finanza, nonostante SOGEI abbia, comunque, erogato le prestazioni di supporto tecnologico per tutta l annualità in questione. Ha, poi, osservato che il Piano Tecnico di Automazione relativo al 2007 è stato approvato con il Contratto Esecutivo n.138 di rep., stipulato tra la Guardia di Finanza e la SOGEI in data 24 dicembre 2007, con la contestuale assunzione di impegno di euro ,45 per le prestazioni Ha chiesto di chiarire eventuali sovrapposizioni o duplicazioni tra le prestazioni rese da SOGEI in via anticipata (ed ora indennizzate con il 3
4 provvedimento in questione) e quelle regolarmente rese sulla base del Contratto Esecutivo 2007 e retribuite con il contestuale impegno di euro ,45, nonché di acquisire il parere del CNIPA sulla qualità e sul corretto dimensionamento dei servizi erogati in relazione al totale della spesa sostenuta e sulle prestazioni previste. Infine, l Ufficio ha rammentato che il ricorso all istituto del riconoscimento di debito, secondo consolidata giurisprudenza di questa Corte, può essere legittimato solo in presenza di comprovate e obiettive difficoltà ad accedere agli ordinari mezzi previsti per la costituzione di rapporti con soggetti terzi, circostanza che, viceversa ad avviso dell Ufficio, non sembrerebbe ricorrere nel caso di specie, visto che per l annualità 2007 era stato infine stipulato un regolare Contratto Esecutivo. L Amministrazione, con nota n del 22 gennaio 2010, pervenuta il 25 gennaio 2010, ha fornito riscontro alle osservazioni dell Ufficio di controllo. Il Comando Generale, in primo luogo, ha evidenziato che non vi sono sovrapposizioni o duplicazioni tra le prestazioni in questione e quelle regolarmente rese in base al Contratto Esecutivo n.138 del 24 dicembre 2007; ha, inoltre, precisato che i servizi erogati dalla SOGEI, oggetto del riconoscimento di debito, trovano la loro congruità nei pareri del CNIPA n.159/2005 e n.54/2006 già espressi a seguito della stipula del Contratto Quadro n.2093 e del successivo Contratto Esecutivo n.26 del 18 luglio 2006 relativo al periodo 1/1/ /12/2006; ha, infine, fatto presente che l istituto del riconoscimento di debito è emerso a 4
5 seguito della diversa destinazione dei fondi assegnati al capitolo di spesa 7830, relativo alla fornitura di servizi quadro per la manutenzione, lo sviluppo e la conduzione del Sistema Informativo della fiscalità, ad altre progettualità di importanza strategica per la Guardia di Finanza, mentre il Contratto Esecutivo n.138, avente per oggetto prestazioni diverse da quelle generiche del Sistema informativo della fiscalità è stato stipulato con imputazione sul capitolo di spesa Gli elementi di risposta forniti dall Amministrazione non sono stati ritenuti idonei a superare tutte le perplessità esposte dall Ufficio di controllo, anche con riferimento alle obiettive e comprovate difficoltà ad accedere agli ordinari mezzi previsti per la costituzione di rapporti con soggetti terzi; ragioni, che hanno portato al ricorso all istituto del riconoscimento di debito. Di conseguenza, il medesimo Ufficio ha proposto di deferire la questione al giudizio del Collegio. All odierna adunanza i rappresentanti dell Amministrazione hanno ulteriormente ribadito le considerazioni svolte in sede di risposta alla nota istruttoria e nella successiva nota integrativa. DIRITTO La Sezione è chiamata, in primo luogo, a decidere se l atto all esame - concernente il riconoscimento di debito a favore della SOGEI - sia legittimo e, quindi, ammissibile al visto e alla conseguente registrazione. Premette la Sezione che, in base agli atti e alle dichiarazioni rese dai rappresentanti dell Amministrazione alla pubblica adunanza, il 5
6 provvedimento di riconoscimento di debito si è reso necessario a seguito della diversa destinazione dei fondi già assegnati per fare fronte alle prestazioni rese dalla SOGEI, e ricomprese nel Contratto Quadro n.2093, al quale non è poi tuttavia seguito il Contratto Esecutivo. In particolare, le somme in questione sono state destinate ad attività di contrasto all evasione e all elusione fiscale, attraverso una serie di attività dirette all automazione dei processi interni, mentre per la reintegrazione dei fondi necessari per fare fronte alle prestazioni rese dalla SOGEI, secondo quanto indicato nella nota n del 18 febbraio 2010 del Comando Generale della Guardia di Finanza, vi era una ragionevole aspettativa che- in prosieguo di tempo- i fondi necessari sarebbero comunque stati stanziati dal Ministero dell economia e delle finanze in misura sufficiente a onorare il debito. Ciò premesso, ritiene la Sezione che il provvedimento in questione sia legittimo e quindi sia ammissibile al visto e alla conseguente registrazione in quanto diretto ad accertare il diritto della SOGEI a ricevere il pagamento delle prestazioni regolarmente rese al Comando Generale della Guardia di Finanza, anche se si tratta di un istituto a cui può farsi ricorso in via eccezionale e non sistematica. Basti, in proposito, ricordare la giurisprudenza di questa Corte (Sezione controllo n.1340 e 1398 del 1983, n.1542 del 1984), secondo la quale il riconoscimento di debito non può essere utilizzato per eludere norme cogenti, ivi comprese quelle contabili, quali l effettuazione di spese oltre le disponibilità di bilancio o in violazione dei principi di annualità e di competenza, ovvero riconoscere prestazioni non comprese 6
7 nel rapporto contrattuale (Sez. controllo n. 53 del 1992), ovvero, infine, essere adoperato come strumento ricorrente e sistematico (Sez. controllo n. 123 del 1995). Nella fattispecie, tuttavia, vi è un Contratto Quadro come riferimento per le prestazioni rese dalla SOGEI, così come per le anticipazioni di prestazioni richieste dal Comando, ma rimane, comunque, l eccezionalità dell istituto che costituisce una deroga alle ordinarie procedure contabili. La seconda questione attiene all eventuale segnalazione del provvedimento in questione alla competente Procura regionale di questa Corte in applicazione della disposizione contenuta nell art.23 della legge n.289/2002. In proposito, vi è una tradizionale dicotomia illegittimità- illiceità, secondo anche la consolidata dottrina e giurisprudenza di questa Corte, che ha indotto il legislatore ad evocare, in caso di riconoscimento di debito, il pericolo del danno erariale, dal quale consegue l obbligo per l Amministrazione, di trasmissione dell atto alla Procura regionale di questa Corte, oltre che l invio del provvedimento stesso al controllo di legittimità per l accertamento di eventuali vizi che lo rendano censurabile e sanzionabile. Si tratta di due adempimenti ben distinti anche con riferimento all ambito di competenza. Difatti, l ambito del controllo attiene alla legittimità del provvedimento di riconoscimento senza tuttavia entrare nella valutazione dei comportamenti che, come nella fattispecie, lo hanno 7
8 sostanzialmente provocato e per i quali ogni valutazione è demandata alla competente Procura regionale, alla quale la presente deliberazione viene trasmessa a cura della Segreteria di questa Sezione. P.Q.M. Ammette al visto e alla conseguente registrazione il provvedimento in esame. Dispone che a cura della Segreteria di questa Sezione la presente deliberazione sia trasmessa alla Procura regionale per il Lazio. Il Presidente Fabrizio Topi Il Relatore Angelo Buscema Depositata in Segreteria in data 1 marzo 2010 Il direttore Dott.ssa Paola Lo Giudice 8
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