REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELL ART. 5 COMMI 9-14 DEL DL 70/2011 CONVERTITO NELLA L. 106/2011 (DECRETO SVILUPPO)

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1 REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELL ART. 5 COMMI 9-14 DEL DL 70/2011 CONVERTITO NELLA L. 106/2011 (DECRETO SVILUPPO) 1 SOMMARIO Articolo 1. PREMESSA... 2 Articolo 2. FINALITÀ E APPLICABILITÀ DELLA LEGGE... 2 Articolo 3. OBBLIGHI E LIMITAZIONI AGLI INTERVENTI... 3 Articolo 4. MODALITÀ DI INTERVENTO... 5 Il Responsabile Ing. Lucia Rossi

2 Articolo 1. PREMESSA Il decreto legge n. 70/2011, convertito nella L. 106/2011 Semestre europeo Prime disposizioni urgenti per l economia (di seguito legge ), reca all art. 5 norme innovative relative alle costruzioni private. In particolare i commi da 9 a 14 introducono forti novità nella disciplina urbanistica ed edilizia, particolarmente incisive rispetto alla impostazione della vigente disciplina che vede il piano regolatore generale quale elemento fondativo dell operatività edilizia. In assenza di leggi regionali specifiche che statuiscano diversamente, la nuova e diversa posizione della legge comporta l immediata applicabilità delle disposizioni in essa contenute, essendo scaduto il termine temporale (pure disposto dalla norma in 120 gg dall entrata in vigore della stessa legge) offerto alle regioni per provvedere. È fatta salva la potestà legislativa regionale nel senso che, qualora dovessero intervenire provvedimenti regionali in base ai quali le presenti disposizioni si rivelassero inconciliabili, queste ultime si riterranno automaticamente revocate per la parte incompatibile. 2 Articolo 2. FINALITÀ E APPLICABILITÀ DELLA LEGGE Il complesso normativo non ha portata estesa a tutto il territorio né a tutta l edificazione esistente. Esso riguarda esclusivamente interventi finalizzati: - alla razionalizzazione del patrimonio edilizio esistente, intendendosi quelli volti a valorizzarne l uso, adeguandolo alle mutevoli esigenze funzionali sia in termini edilizi che di destinazione d uso; - alla riqualificazione di aree urbane degradate, con presenza di: o funzioni eterogenee e tessuti edilizi disorganici o incompiuti o edifici a destinazione non residenziale dismessi o in via di dismissione ovvero da delocalizzare intendendosi quelli volti a porre rimedio, anche attraverso forme di ristrutturazione urbanistica e di rinnovo urbano, a situazione degradate o di bassa qualità sia sotto il profilo urbanistico-edilizio che sociale ed economico.

3 La norma, dunque, non si applica a qualsiasi costruzione che esista alla data di entrata in vigore della legge, ma solo a quelle componenti del patrimonio edilizio che richiedano di essere razionalizzate o riqualificate 1. Per la razionalizzazione o la riqualificazione di tali componenti del patrimonio edilizio, la cui modalità ordinaria di intervento è la demolizione e ricostruzione con le caratteristiche della sostituzione edilizia, la norma prevede la possibilità di un incentivo. Si ritiene, tuttavia, di includere nel novero delle tipologie alle quali accordare le premialità, anche interventi che non prevedano la completa sostituzione edilizia, purché il progetto comprovi concretamente la politica di riqualificazione urbana auspicata dalla legge. Nell ambito di tali requisiti gli interventi potranno essere caratterizzati da: - volumetria o superficie coperta aggiuntiva premiale; - eventuale trasferimento di volumetrie in altra area; - possibilità di mutamento della destinazione d uso originaria in una nuova utilizzazione compatibile o complementare; - possibile modificazione della sagoma dell edificio per armonizzazione con l edificato circostante non degradato. Per aree urbane degradate devono intendersi altresì quelle con un patrimonio edilizio e con un impianto urbano di scarsa qualità, sia sotto il profilo architettonico che morfotipologico, associati a carenza di attrezzature e servizi, a carenza e degrado di spazi pubblici e aree libere. 3 Articolo 3. OBBLIGHI E LIMITAZIONI AGLI INTERVENTI In tutti gli interventi ammessi dalla legge e oggetto del presente regolamento, dovrà essere garantito il rispetto degli standard urbanistici stabiliti dal piano regolatore generale. Gli interventi non possono riferirsi ad edifici abusivi o ubicati nei centri storici o in aree ad inedificabilità assoluta, con esclusione di quelli per i 1 Non si potrà, in nessun caso, far riferimento a superfici o volumetrie non esistenti, ancorché autorizzate o autorizzabili.

4 quali sia stato rilasciato il titolo edilizio in sanatoria, alla data di presentazione della richiesta. Dovrà essere garantito, inoltre, il rispetto di tutte le normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell attività edilizia con particolare riferimento a: - norme antisismiche, - di sicurezza, - antincendio, - igienico-sanitarie, - di efficienza energetica, - di tutela dell ambiente e dell ecosistema, Sono altresì garantite le disposizioni contenute nel D.Lvo 42/04 recante il codice dei beni culturali e del paesaggio. Gli interventi sono soggetti alle limitazioni seguenti: a. VOLUMETRIA O SUPERFICIE COPERTA AGGIUNTIVA PREMIALE: la misura di tale premialità è fissata al 20% del volume dell edificio se ad uso residenziale e al 10% della superficie coperta se ad uso non residenziale 2 ; b. TRASFERIMENTO IN ALTRA AREA: sono escluse le aree libere al di fuori del contesto urbano e le aree a destinazione agricola, quali suoli destinatari delle volumetrie e localizzate; non sono ammessi trasferimenti fra aree che possiedano classificazione urbanistica non omogenea; c. MUTAMENTO DELLA DESTINAZIONE D USO ORIGINARIA: la nuova utilizzazione dovrà essere compatibile o complementare, secondo quanto stabilito dal PRG in tema di utilizzazioni compatibili nelle diverse zone omogenee Per le definizioni di volume e superficie coperta si rimanda alla Parte IV del vigente PRG. In caso di edificio a destinazione mista la premialità andrà determinata proporzionalmente al volume ovvero alla superficie coperta per le rispettive quote residenziale o ad uso diverso esistenti. 3 A tale proposito si precisa che il riferimento al PRG vale per la sola individuazione delle utilizzazioni compatibili nelle varie zone omogenee e non anche al limite temporale di esistenza degli immobili alla data di adozione del piano, sui quali attivarle.

5 Limitatamente alle zone agricole si precisa che: 1) devono ritenersi escluse le modifiche comportanti l attivazione di nuove destinazioni residenziali 2) si ritiene ammissibile il trasferimento, in altra zona omogenea 4, di volumetrie aventi in atto utilizzazioni non compatibili nella zona agricola, ai fini del recupero di suolo agricolo. 5 Articolo 4. MODALITÀ DI INTERVENTO L esame delle fattispecie introdotte dal comma 9 articolo 5 legge 106/2011 consente di classificare gli interventi in due tipologie: - Interventi a scala edilizia; - Interventi a scala urbanistica. Per i primi, trattandosi di interventi che per loro natura possono riguardare gli edifici e le aree di pertinenza degli stessi, l interesse previsto dalla norma si rinviene nella riqualificazione dell immobile stesso. I secondi, che investono ambiti più ampi dei primi, suscettibili anche di portare al ridisegno di aree urbane più estese, saranno sottoposti all esame del Consiglio Comunale per la valutazione prevista dalla legge. Tali interventi perseguono infatti, in linee generali, finalità di riassetto territoriale, di stimolo e di sostegno al settore delle costruzioni e in generale alle attività economiche, unitamente al miglioramento della qualità edilizia ed energetica, nonché della fruibilità delle costruzioni, ritenuti elementi rilevanti ai fini dello sviluppo e rilancio economico perseguito dalla legge. Gli interventi ammessi ai fini dell applicazione del presente regolamento potranno prevedere, anche in combinazione fra loro, trasformazioni: 1. fisiche: a. demolizione e ricostruzione b. ampliamento 2. funzionali: a. mutamento di destinazione d uso Le volumetrie e le superfici esistenti di riferimento saranno asseverate dal tecnico in sede di presentazione dei progetti e verificate dall ufficio in sede istruttoria. 4 Le utilizzazioni delocalizzate devono essere compatibili nella zona di destinazione.

6 A tali parametri sarà correlata la determinazione: - dell ampliamento, qualora scelto come premialità - degli standard, che dovranno in ogni caso essere previsti, connessi alle specifiche utilizzazioni attivate con l intervento, nella misura fissata dal vigente piano regolatore e ceduti gratuitamente al comune. Per gli interventi che prevedano demolizione e ricostruzione con delocalizzazione in altra area, fermo restando quanto già prescritto all art. 3, si chiarisce che: - nelle aree di destinazione dovrà essere consentita, dal PRG, l edificazione diretta: si precisa quindi che, ove sia necessaria, ai fini del titolo abilitativo, la vigenza degli strumenti attuativi, la delocalizzazione in tali aree non sarà possibile fino al conseguimento di tale approvazione; - il sito dismesso dovrà essere incluso nella richiesta di titolo abilitativo con chiara individuazione dell uso previsto e degli interventi di bonifica in esso progettati, anche con eventuale previsione di realizzazione di parte dello standard complessivo se organicamente funzionale all intervento. Per le zone agricole, invece, il progetto dovrà prevedere ogni accorgimento finalizzato al recupero del sito dismesso a fini agricoli. Per gli interventi che non prevedano la completa sostituzione edilizia, il progetto dovrà garantire un significativo miglioramento delle condizioni dell intero edificio e del contesto circostante e contribuire all integrazione degli standard urbanistici, comprovando concretamente la politica di riqualificazione urbana auspicata dalla legge. Per gli interventi che prevedano la modifica della destinazione d uso, la compatibilità delle nuove utilizzazioni dovrà essere valutata sia a scala edilizia (nell ambito di uno stesso edificio o complesso unitario di edifici), che urbanistica, così come già stabilita dal PRG (con riferimento alla compatibilità della destinazione a scala urbana in relazione ai caratteri propri del contesto urbano circostante). 6

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