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1 Consiglio Regionale del Veneto - UPA - 19/04/ Tv CONSIGLIO REGION.ALE DEL VENETO ^ Consiglio Regionale del Veneto U del 19/04/2016 Prot,; Titolario 2.6 CRV CRV spc-upa I % \! Il(;i.Sl.,ATUM Al Signor Presidente della QUINTA Commissione Consiliare Al Signor Presidente della PRIMA Commissione Consiliare Al Signor Presidente della Giunta regionale e, p.c. Ai Signori Presidenti delle Commissioni Consiliari Ai Signori Presidenti dei Gruppi Consiliari Al Signor Assessore delegato per i rapporti tra il Consiglio e la Giunta regionale Al Signor Segretario generale della programmazione Loro sedi oggetto: Progetto di legge n. 136 Proposta di legge di iniziativa dei Consiglieri Claudio Sinigaglia, Graziano Azzalin, Pietro Dalla Libera, Franco Ferrari, Stefano Fracasso, Cristina Guarda, Alessandra Moretti, Bruno Pigozzo, Piero Ruzzante, Orietta Salemi, Andrea Zanoni e Francesca Zottis relativa a: "NORME PER LA PROMOZIONE E LA VALORIZZAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO". Ai sensi dell'articolo 21 dello Statuto e degli articoli 44 e 61 del Regolamento del Consiglio regionale, trasmetto il progetto di legge indicato in oggetto. La Quinta Commissione consiliare presenterà la propria relazione al Consiglio entro i termini previsti dall'articolo 42 del Regolamento. SER^'IZIO ATTRITA E R.\PPORTI ISTITUZIONALI Unità atti istituzionali San Marco 2322 Palazzo Ferro Fini,30124 Venezia le/ uai@consiguoveneto.it

2 Jl «I iì I'." La Prima Commissione consiliare, ai sensi e nei termini dell'articolo 66 del Regolamento esprimerà il parere obbligatorio di sua competenza alla Commissione consiliare referente, trasmettendolo per conoscenza a questa Presidenza. Ove altre Commissioni dovessero rilevare nel progetto di legge di cui trattasi, aspetti ritenuti afferenti anche alla propria competenza e ritenessero pertanto di esprìmere su questi proprio parere, ne formuleranno istanza ai sensi dell'articolo 51 comma 3. La Commissione referente ha facoltà di acquisire ove ritenuto utile, il parere di altra Commissione per gli aspetti che rientrano nella competenza di questa, ai sensi e nei termini di cui all'articolo 51 comma 2 e comma 4 del Regolamento ed è tenuta ad acquisire il parere obbligatorio della Prima Commissione da esprìmersi nelle forme e nei termini di cui all'artìcolo 66 per le modificazioni apportate, prima del voto finale, al progetto di legge, ove queste ineriscano alla compatibilità dei progetti con ìl diritto della Unione europea e con gli obblighi da essa derivanti o comunque implichino entrate e spese. Si invita infine il Presidente della Giunta regionale a trasmettere, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 6 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39, la scheda di analisi economico-finanziaria nei termini previsti nello stesso articolo. Cordiali saluti. IL PRESIDENTE ENERALE Valeiìte) GV/sd pdhpcl! 136

3 CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO DECIMA LEGISLATURA PROGETTO DI LEGGE N. 136 PROPOSTA DI LEGGE d'iniziativa dei Consiglieri Sinigaglia, Moretti, Azzalin, Dalla Libera, Ferrari, Fracasso, Guarda, Pigozzo, Ruzzante, Salemi, Zanoni e Zottis NORME PER LA PROMOZIONE E LA VALORIZZAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO Presentato alla Presidenza del Consiglio il 18 aprile 2016.

4 NORME PER LA PROMOZIONE E LA VALORIZZAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO Relazione: L'istituto dell'amministrazione dì sostegno è stato introdotto dalla legge 9 gennaio 2004, n. 6 allo scopo di tutelare le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell'espletamento delle funzioni della vita quotidiana, mediante interventi dì sostegno temporaneo o permanente. Tale nuovo istituto va ad aggiungersi agli altri istituti dell'interdizione e dell'inabilitazione, introducendo un nuovo strumento giuridico che favorisce maggiormente il mantenimento dei soggetti interessati nel contesto sociale. L'amministrazione dì sostegno può riguardare anziani, dìsabilì, alcolisti, tossicodipendenti, carcerati, malati terminali, non vedenti e tanti altri soggetti per ì quali non sia opportuno procedere ad una richiesta di interdizione o dì inabilitazione. Queste persone possono ottenere (anche in considerazione della propria futura incapacità) che ìl giudice tutelare nomini un amministratore, che abbia cura di loro e del loro patrimonio. Il procedimento per la nomina dell'amministratore dì sostegno può essere promosso dalla stessa persona interessata (ed. beneficiario della misura), che può chiedere che gli venga nominato un amministratore di sostegno e può anche indicarne la persona: ìl coniuge, la persona stabilmente convìvente, i parenti entro ìl quarto grado, gli affini entro ìl secondo grado, ìl tutore, il curatore, ìl pubblico ministero, ì responsabili dei servìzi sanitari e sociali direttamente impegnati nella cura e assistenza della persona. Questi ultimi, ove a conoscenza di fatti tali da rendere opportuna l'apertura del procedimento dì amministrazione di sostegno, sono tenuti a proporre al giudice tutelare il ricorso o comunque a fornirne notìzia al pubblico ministero. Un soggetto che non appartiene al novero delle figure indicate dal codice e che sia a conoscenza di una situazione in cui versi una persona bisognosa di un'amministrazione di sostegno, potrà fare la segnalazione al pubblico ministero che valuterà se farsi promotore dell'istanza. L'amministratore dì sostegno può essere chiamato ad esprimere il consenso ai trattamenti sanitari. Egli deve avere pertanto un 'attenzione costante alle esigenze della persona e alle sue evoluzioni e mantenere un filo diretto con il Giudice Tutelare al fine di pervenire, di volta in volta, ad un assetto che sia il piti idoneo alle finalità della misura stessa. E dunque onere dell'amministratore di sostegno sottoporre le questioni che si pongono nel corso dell 'amministrazione tali da giustificare eventuali modifiche o integrazioni delle decisioni assunte e che possono investire sia aspetti di natura personale, esistenziale, sociale, sia aspetti di natura economico-patrimoniale. L'amministratore di sostegno, come il tutore, prima di assumere l'incarico deve giurare davanti al giudice tutelare di esercitarlo con fedeltà e diligenza. Fino a tale momento l'amministratore di sostegno è privo dì poteri e non può compiere alcun atto per conto del beneficiario, nemmeno se urgente. Anche se la legge non lo prevede espressamente (come invece avviene in caso di interdizione per il tutore) solitamente il Giudice Tutelare dispone che l'amministratore di sostegno compili un inventario completo delle proprietà immobiliari e mobiliari, nonché delle entrate e di ogni altro cespite positivo

5 facente capo al beneficiario, e lo faccia sottoscrivere dai familiari presentì ali 'udienza dì esame diretto della persona. L'amministratore di sostegno viene incaricato della redazione di un puntuale e documentato rendiconto annuale in ordine alla gestione degli interessi economici e patrimoniali del beneficiario, nonché delle sue condizioni personali, sociali e di salute. Alla cessazione dell'incarico l'amministratore di sostegno dovrà presentare un rendiconto finale che il Giudice Tutelare potrà eventualmente sottoporre all'esame dì un parente o del pubblico ministero. La presente proposta di legge regionale prevede che la Regione del Veneto promuova e sostenga in collaborazione con gli enti locali, le aziende Ulss, le conferenze dei sindaci e le associazioni del terzo settore, la conoscenza e l'utilizzo dell'amministrazione di sostegno, nonché la formazione, l'aggiornamento e il supporto tecnico-informativo degli amministratori di sostegno al fine di diffondere il ricorso a tale istituto di tutela da parte dei soggetti legittimati e garantire la più ampia ed efficace applicazione della legge sul territorio regionale.

6 NORME PER LA PROMOZIONE E LA VALORIZZAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO Art. 1 - Finalità. 1. La Regione del Veneto, in conformità ai principi costituzionali del personalismo, della sussidiarietà, della solidarietà e del diritto alla salute, sostiene e promuove la concreta ed efficace attuazione degli interventi di cui alla legge 9 gennaio 2004, n. 6 "Introduzione nel libro primo, titolo XII, del codice civile del capo I, relativo all'istituzione dell'amministrazione di sostegno e modifica degli articoli 388, 414, 417, 418, 424, 426, 427 e 429 del codice civile in materia di interdizioni e di inabilitazione, nonché relative norme di attuazione, di coordinamento e finali." relativa all'istituto giuridico della Amministrazione di sostegno, quale strumento di protezione attiva e di inclusione sociale di persone in condizione di fragilità e di vulnerabilità sociale. 2. La Regione promuove l'istituto giuridico dell'amministratore di sostegno in collaborazione con i soggetti pubblici e privati del sistema dei servizi sociosanitari del territorio e in particolare con gli enti locali, il terzo settore, le aziende Ulss e le Ipab, e in accordo con i giudici tutelari. Art. 2 - Compiti della Giunta regionale. 1. La Giunta regionale per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1: a) definisce i programmi di formazione degli aspiranti amministratori di sostegno e di aggiornamento degli amministratori di sostegno in attività; b) definisce i contenuti dei progetti di informazione e di sensibilizzazione rivolti agli operatori dei servizi, alle famiglie e alle comunità locali sul valore dell'amministrazione di sostegno; c) promuove la collaborazione tra i giudici tutelari e i soggetti di cui al comma 2 dell'articolo 1 per garantire piena efficacia ed efficienza nei percorsi di attivazione dell'amministratore di sostegno; d) istituisce il registro degli amministratori di sostegno che svolgono a titolo volontario e gratuito tale funzione e stabilisce i requisiti per l'iscrizione; e) garantisce copertura assicurativa per la responsabilità civile degli amministratori di sostegno e consulenza legale attraverso gli uffici competenti delle aziende ULSS; f) definisce l'attività dei servizi di supporto dell'amministratore di sostegno. Art. 3 - Servizi dì supporto all'amministratore dì sostegno. 1. Le aziende Ulss, in collaborazione con i giudici tutelari territorialmente competenti, con gli enti locali, con le conferenze dei sindaci, con le associazioni di volontariato in ambito socio-sanitario e, in particolare, con i centri di servizio di volontariato, attivano i servizi di supporto agli amministratori di sostegno al fine di: a) gestire e aggiornare il registro degli amministratori di sostegno, che può essere utilizzato dal giudice tutelare; b) attuare linee guida per l'individuazione di progetti di presa in carico delle persone per cui viene attivata l'amministrazione di sostegno; c) attivare specifici percorsi formativi per gli operatori sociali dei comuni e socio-sanitari delle ULSS;

7 d) attuare iniziative di informazione, di sensibilizzazione, di formazione e di consulenza in materia legale, economica e sociale, sanitaria ed educativa, e ogni possibile forma di orientamento e di accompagnamento per gli aspiranti amministratori di sostegno e per i familiari delle persone che necessitano dell'amministratore di sostegno. Art. 4 - Monitoraggio. 1. La Giunta regionale provvede annualmente a monitorare i dati dell'attività svolta dai servizi di protezione giuridica in attuazione della presente legge, anche in collaborazione con i giudici tutelari. Art. 5 - Provvedimenti attuativi. 1. La Giunta regionale approva, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, i provvedimenti per definire: a) i contenuti e i criteri di dislocazione territoriale dei progetti formativi e di sensibilizzazione della comunità locale; b) i criteri e i requisiti per l'iscrizione nel registro degli aspiranti amministratori di sostegno e l'ambito territoriale del registro medesimo; c) la copertura assicurativa per responsabilità civile degli amministratori di sostegno. _ 1 li li Art. 6 - Norma finanziaria. 1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge quantificati in ,00 euro si fa fronte, per gli esercizi 2016, 2017 e 2018, con le risorse allocate nella Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia. Programma Interventi per le famiglie. Titolo 1 - spese correnti, mediante riduzione di pari importo delle risorse allocate nella Missione 20 Fondi e accantonamenti. Programma 03 Altri fondi. Titolo 1 spese correnti del bilancio di previsione

8 INDICE Art. 1 - Finalità 3 Art. 2 - Compiti della Giunta regionale 3 Art. 3 - Servizi di supporto all'amministratore di sostegno 3 Art. 4 - Monitoraggio 4 Art. 5 - Prowedimentì attuativi 4 Art. 6 - Norma finanziaria 4

9 PDLR n. 136 PARTE NOTIZIALE (aggiornata alla data di presentazione del progetto) Nota all'articolo 1 ii :' If' CODICE CIVILE Art Divieto di convenzioni prima dell'approvazione del conto. Nessuna convenzione tra il tutore e il minore divenuto maggiore può aver luogo prima che sia decorso un anno dall'approvazione del conto della tutela [ce. 386, 596, 779] (1). La convenzione può essere annullata [ce. 1425, 1441] su istanza del minore o dei suoi eredi o aventi causa. Art Persone che possono essere interdette (2)(3). Il maggiore di età [ce 2] e il minore emancipato [ce 390], i quali si trovano in condizioni di abituale infermità di mente che li rende incapaci di provvedere ai propri interessi, sono interdetti [disp. att. ce 40; c.p.c. 712] quando ciò è necessario per assicurare la loro adeguata protezione. Art Istanza d'interdizione o di inabilitazione. L'interdizione o l'inabilitazione possono essere promosse dalle persone indicate negli articoli 414 e 415, dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente, dai parenti entro il quarto grado, dagli affini entro il secondo grado, dal tutore o curatore ovvero dal pubblico ministero. (4) Se l'interdicendo o l'inabilitando si trova sotto la responsabilità genitoriale o ha per curatore uno dei genitori, l'interdizione o l'inabilitazione non può essere promossa che su istanza del genitore medesimo o del pubblico ministero. (5) Art Poteri dell'autorità giudiziaria. Promosso il giudizio di interdizione [c.p.c. 712], può essere dichiarata anche d'ufficio l'inabilitazione per infermità di mente [ce 432]. Se nel corso del giudizio d'inabilitazione si rivela l'esistenza delle condizioni richieste per l'interdizione [ce 414], il pubblico ministero fa istanza al tribunale di pronunziare l'interdizione, e il tribunale provvede nello stesso giudizio, premessa l'istruttoria necessaria [disp. att. ce 40; c.p.c. 713, 714]. Se nel corso del giudizio di interdizione o di inabilitazione appare opportuno applicare l'amministrazione di sostegno, il giudice, d'ufficio o ad istanza di parte, dispone la trasmissione del procedimento al giudice tutelare. In tal caso il giudice competente per l'interdizione o per l'inabilitazione può adottare i provvedimenti urgenti di cui al quarto comma dell'articolo 405 (6)(7).

10 Art Tutela dell'interdetto e curatela dell'inabilitato. (8) Le disposizioni sulla tutela dei minori [ce 343] e quelle sulla curatela dei minori emancipati [ce 392] si applicano rispettivamente alla tutela degli interdetti [ce 45, 90, 102, 166, 273, 701, 774, 1471, n. 3, 2198] e alla curatela degli inabilitati [preleggi 21; ce 1190; disp. att. ce 100] (9). Le stesse disposizioni si applicano rispettivamente anche nei casi di nomina del tutore provvisorio dell'interdicendo e del curatore provvisorio dell'inabilitando a norma dell'articolo 419. Per l'interdicendo non si nomina il pro tu tore provvisorio. Nella scelta del tutore dell'interdetto e del curatore dell'inabilitato il giudice tutelare [ce 344] individua di preferenza la persona più idonea all'incarico tra i soggetti, e con i criteri, indicati nell'articolo 408 (10)(11). Art Durata dell'ufficio. Nessuno è tenuto a continuare nella tutela dell'interdetto o nella curatela dell'inabilitato oltre dieci anni, ad eccezione del coniuge, della persona stabilmente convivente, degli ascendenti o dei discendenti (12). Art Atti compiuti dall'interdetto e dall'inabilitato. Nella sentenza che pronuncia l'interdizione o l'inabilitazione, o in successivi provvedimenti dell'autorità giudiziaria, può stabilirsi che taluni atti di ordinaria amministrazione possano essere compiuti dall'interdetto senza l'intervento ovvero con l'assistenza del tutore, o che taluni atti eccedenti l'ordinaria amministrazione possano essere compiuti dall'inabilitato senza l'assistenza del curatore (13). Gli atti compiuti dall'interdetto dopo la sentenza di interdizione [ce 423] possono essere annullafi [ce 1425] su istanza del tutore, dell'interdetto [ce 1190] o dei suoi eredi o aventi causa. Sono del pari annullabili gli atti compiuti dall'interdetto dopo la nomina del tutore provvisorio [ce 419], qualora alla nomina segua la sentenza di interdizione. Possono essere annullati su istanza dell'inabilitato o dei suoi eredi o aventi causa gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione [ce 374] fatti dall'inabilitato, senza l'osservanza delle prescritte formalità, dopo la sentenza d'inabilitazione o dopo la nomina del curatore provvisorio, qualora alla nomina sia seguita l'inabilitazione [ce 776] (14). Per gli atti compiuti dall'interdetto prima della sentenza d'interdizione o prima della nomina del tutore provvisorio si applicano le disposizioni dell'articolo seguente. Art Revoca dell'interdizione e dell'inabilitazione. Quando cessa la causa dell'interdizione o dell'inabilitazione, queste possono essere revocate [ce 266, 432, 2942, n. 1] su istanza del coniuge, dei parenti entro il quarto grado [ce 76] o degli affini entro il secondo grado [ce 78], del tutore dell'interdetto, del curatore dell'inabilitato o su istanza del pubblico ministero [disp. att. ce 42]. Il giudice tutelare deve vigilare per riconoscere se la causa dell'interdizione o dell'inabilitazione continui [ce 415]. Se ritiene che sia venuta meno, deve informarne il pubblico ministero [c.p.c. 720]. Se nel corso del giudizio per la revoca dell'interdizione o dell'inabilitazione appare opportuno che, successivamente alla revoca, il soggetto sia assistito

11 dall'amministratore di sostegno, il tribunale, d'ufficio o ad istanza di parte, dispone la trasmissione degli atti al giudice tutelare (15). (1) Comma così modificato dall'art. 3, L. 9 gennaio 2004, n. 6, in vigore dal 19 marzo 2004 ai sensi di quanto disposto dall'articolo 20 della stessa legge. Il testo precedentemente in vigore era il seguente: «Nessuna convenzione tra il tutore e il minore divenuto maggiore può aver luogo prima dell'approvazione del conto della tutela». (2) Articolo così sostituito dall'art. 4, L. 9 gennaio 2004, n. 6, in vigore dal 19 marzo 2004 ai sensi di quanto disposto dall'articolo 20 della stessa legge. Il testo del presente articolo in vigore prima della suddetta sostituzione era il seguente: «414. Persone che devono essere interdette. Il maggiore di età e il minore emancipato, i quali si trovano in condizioni di abituale infermità di mente che li rende incapaci di provvedere ai propri interessi, devono essere interdetti.». (3) Vedi, anche, la L. 27 giugno 1909, n. 640 di esecuzione alle tre convenzioni internazionali sulla procedura civile, conclusa all'aja il 17 luglio 1905 fra Italia e vari Stafi d'europa, e il R.D. 16 agosto 1909, n. 615, recante il regolamento sui manicomi e sugli alienati. (4) Comma così modificato dalla Legge 9 gennaio 2004, n. 6. (5) Comma così modificato dall'art. 63, comma 1, D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio (6) Comma aggiunto dall'art. 6, L. 9 gennaio 2004, n. 6, in vigore dal 19 marzo 2004 ai sensi di quanto disposto dall'articolo 20 della stessa legge. (7) La Corte costituzionale, con sentenza 30 novembre-9 dicembre 2005, n. 440 (Gazz. Uff. 14 dicembre 2005, n Prima serie speciale), ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità degli artt. 404, 405, numeri 3 e 4, e 409 del codice civile, nel testo introdotto dalla L. 9 gennaio 2004, n. 6 - in riferimento agli artt. 2, 3, 4, 41, primo comma, e 42 Cost. - e degli artt. 413, ultimo comma, e 418, ultimo comma, del codice civile, nel testo introdotto dalla citata legge n. 6 del in riferimento agli artt. 2, 3, 4, 41, primo comma, 42 e 101, secondo comma. Cost. (8) Vedi, gli artt. 33, 34 e 35 L. 23 dicembre 1978, n. 833, d'istituzione del servizio sanitario nazionale. (9) Vedi, anche, l'art. 9, L. camb. (R.D. 14 dicembre 1933, n. 1669); e l'art. 12, L. ass. (R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736). (10) Comma così sostituito dall'art. 7, L. 9 gennaio 2004, n. 6, in vigore dal 19 marzo 2004 ai sensi di quanto disposto dall'articolo 20 della stessa legge. Il testo del presente comma, in vigore prima della suddetta sostituzione, era il seguente: «Nella scelta del tutore dell'interdetto e del curatore dell'inabilitato il giudice tutelare deve preferire il coniuge maggiore di età che non sia separato legalmente, il padre, la madre, un figlio maggiore di età o la persona eventualmente designata dal genitore superstite con testamento, atto pubblico o scrittura privata autenticata». (11) Vedi, anche, l'art. 9, L. camb. (R.D. 14 dicembre 1933, n. 1669); e l'art. 12, L. ass. (R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736). (12) Comma così modificato dall'art. 8, L. 9 gennaio 2004, n. 6, in vigore dal 19 marzo 2004 ai sensi di quanto disposto dall'articolo 20 della stessa legge.

12 pi I kr» I Il testo precedentemente in vigore era il seguente: «Nessuno è tenuto a continuare nella tutela dell'interdetto o nella curatela dell'inabilitato oltre dieci anni, ad eccezione del coniuge, degli ascendenti o dei discendenti». (13) Comma così premesso dall'art. 9, L. 9 gennaio 2004, n. 6, in vigore dal 19 marzo 2004 ai sensi di quanto disposto dall'articolo 20 della stessa legge. (14) Vedi l'art. 12, L. ass. (R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736). (15) Comma aggiunto dall'art. 10, L. 9 gennaio 2004, n. 6, in vigore dal 19 marzo 2004 ai sensi di quanto disposto dall'articolo 20 della stessa legge.

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