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1 Ministero della Giustizia Dipartimento delf Amministrazione Penitenziaria DirezioneCasa CircondarialeMonza PROTOCOLLO D'INTESA LOCALE PER IL PERSONALE APPARTENENTE AL CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA VISTO il Protocollo d'intesa Regionale per il Personale del Corpo di Polizia penitenziaria sottoscritto in data CONSIDERATO CHE, pur contenendo l'accordo Nazionale Quadro, in via generale, tutti gli strumenti necessari per una corretta organizzazione del lavoro del personale di Polizia Penitenziaria, occorre tener presenti le specificità regionali e quelle delle singole strutture nelle quali esso deve essere concretamente applicato al fine di conferire univocità e uniformità applicativa in ambito locale; AL FINE DI formalizzare correttamente gli accordi decentrati nelle materie indicate nell'art. 24, comma 5, lettere e), d), e), f), g), h), i), l), e comma 6, lettere a), b), e), d), e), del D.P.R. 18 giugno 2002, n. 164 e nell'art. 8, commi 4 e 5 dell'accordo Nazionale Quadro di Amministrazione; IL DIRETTORE REGGENTE DELLA CASA CIRCONDARILAE DI MONZA E LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI LOCALI S.A.P.Pe, OSAPP, CISL - F.P.S.lP.P.,CGIL -F.P./P.P., UIL - P.AlP.P., SiN.A.P.P.E, - F.S.A. (C.N.P.P. Si.A.P.Pe U.G.L.lFNP),- Si.A.L.Pe - A.SJ.A.. stipulano il presente Protocollo d'intesa CAPO I GENERALITA' Art.1 Campo di applicazione 1. Il presente protocollo disciplina le materie che il Protocollo d'intesa regionale stipulato il 23 agosto 2004 ha demandato alla contrattazione decentrata. 2. Il presente protocollo resta in vigore sino alla stipula di nuovo Accordo Nazionale. Art2 Sistema delle Relazioni Sindacali 1. così come indicato nell'art. 23 del DPR 164/2002e nell'art. 2 dell'a.q.n. il sistema delle relazioni sindacali deve essere orientato al rispetto delle distinzioni delle responsabilità dell'amministrazione e delle Organizzazioni Sindacali, al rafforzamento del confronto sulle tematiche di comune interesse con particolare riguardo: agli obiettivi comuni tesi alla progressiva risoluzione delle problematiche; alla necessità di attivare tutte le procedure di raffredamento dei conflitti; alla necessità di migliorare la qualità dei servizi; alla necessità di perseguire gli obiettivi definiti in sede centrale, nonché quelli che la 1/12

2 .. vigente normativa assegna all'amministrazione; al benessere del personale. ~ Il sistema delle relazioni sindacali declinato nel presente protocollo è finalizzato a raggiungere intese nelle materie riservate alla contrattazione decentrata e ad assicurare la massima trasparenza nei rapporti; in tal senso le parti si impegnano ad attuare un corretto sistema di partecipazione garantendo, nelle forme previste dall'art.25 del DPR 164/2002 una costante informazione. 3. Le richieste di notizie avanzate dalle 0.0.8,8. saranno evase direttamente dalla Direzione nel termine di giorni. Laddove la pratica dovesse richiedere più tempo per essere evasa la Direzione avrà cura di fornire una comunicazione interlocutoria all'organizzazione sindacale proponente. 4. L'informazione preventiva dovrà essere completa e tempestiva in modo da consentire alle di intervenire con cognizione di causa sulle questioni oggetto di esame. 5. Dalla data di invio dell'informazione, così come previsto dall'art. 25 del DPR 164/2002 le parti non assumeranno iniziative unilaterali elo conflittuali sino a quando non interverranno i provvedimenti concordati. 6. Contestualmente alla conclusione delle trattative sarà redatto regolare verbale da cui emergano esattamente le posizioni delle parti, la formulazione articolata delle intese raggiunte e i tempi di emanazione dei provvedimenti dell'autorità Dirigente. Art. 3 Prerogative delle Organizzazioni Sindacali 1. In considerazione delle previsioni dell'art. 5 A.Q.N. che si intende interamente richiamato l'amministrazione si impegna ad assicurare nelle varie articolazioni le prerogative sindacali così come previsto dalla normativa vigente. 2. La percentuale di personale che potrà partecipare alle assemblee sindacali deve tener conto della soglia massima di assenza tollerabile e che, per ogni Unità Operativa, è quantificata nel 30% del personale medesimo. CAPO Il INTESA PER LA STIPULA DEGLI ACCORDI DECENTRATI E IMPIEGO DEL PERSONALE DEL CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA Articolazione Art. 4 dei turni di servizio 1. La programmazione e l'articolazione dell'orario di lavoro giornaliero garantisce efficienza, efficacia, tempestività e trasparenza dell'azione amministrativa per un'organizzazione più funzionale dei servizi. 2. L'orario di lavoro è funzionale all'orario di servizio. 3. L'articolazione dei turni di servizio è realizzata dalla Direzione sulla base delle seguenti tipologie di orario: a) orario su turni; b) orario articolato su 5 giorni; c) orario articolato su 6 giorni; d) orario flessibile. 4. La settimana compattata elo articolata su cinque giorni lavorativi può essere svolta, su richiesta del dipendente, negli uffici di cui al comma 10 del presente articolo laddove non nuoccia all'organizzazione degli uffici medesimi. 5. I turni di servizio della durata di sei ore sono articolati su quattro quadranti. 6. In caso di inderogabili esigenze di servizio il personale autorizzato ad effettuare la settimana compattata può essere destinato nel giorno previsto per il recupero in servizio a turno in compiti istituzionali. 7. L'Amministrazione si riserva di valutare di intesa con le eventuali ulteriori tipologie di servizio che possano assicurare maggiore efficienza nell'espletamento dei servizi istituzionali nella garanzia dell'ordine, della sicurezza e delle attività trattamentali. 2/12

3 - 8. I turni di servizio, di regola, non possono superare, nel limite massimo, le nove ore giornaliere. E' fatta eccezione per i servizi delle traduzioni per i quali non sia possibile l'avvicendamento del personale, ovvero il ricorso alle soste programmate. Per l'espletamento delle operazioni di ricovero e piantonamento l'articolazione dei turni di servizio è disposta su quattro quadranti orari giornalieri. E' consentito derogare a tale disposizione per comprovate esigenze di servizio esclusivamente quando la programmazione del servizio interno all'istituto abbia raggiunto il livello minimo di sicurezza. 9. La flessibilità dell'orario di lavoro rispetto a turni unici è consentita laddove sia compatibile con le esigenze organizzative dell'ufficio in cui è espletato il turno fisso. 10. La Direzione, con riferimento alle singole Unità Operative, provvederà alla programmazione mensile dei servizi avendo riguardo all'orario settimanale previsto dall'art. 16 del D.P.R. 164/2002 che sarà esposta in bacheca. 11. Il foglio di servizio (Mod. 14/A) deve essere esposto in bacheca con almeno 7 giorni di anticipo. 12. la fascia oraria di attività degli uffici all'interno della quale saranno sviluppati i vari turni di servizio sono le seguenti: AREA SEGRETERIA Segreteria Segreteria Direttiva: Polizia Penitenziaria dalle 8,00 alle 15,30 dal lunedì al sabato; dalle 8,00 alle 15,30 dal lunedì al venerdì dalle 8,00 alle 14,00 il sabato; AREA RAGIONERIA Ufficio Cassa: Conti Correnti: Ufficio Contabilità generale e missioni: Ufficio contratti e materiale: Ufficio Sopravvitto: Centralino: Ufficio Servizi: Ufficio Comando: Ufficio Matricola: Ufficio Casellario: Cucina Maschile: Aule e Lavorazioni: dalle 7,30 alle 16,00 dal lunedì al venerdì; dalle 7,30 alle 15,30 dal lunedì al sabato; dalle 8,00 alle 16,00 dal lunedì al venerdì; dalle 8,00 alle 16,00 dal lunedì al venerdì; dalle 7,30 alle 15,00 il mercoledì ed il giovedì; dalle 7,30 alle 20,30 illunedì,ii mercoledì ed il venerdì; dalle 7,30 alle 13,30 il sabato; dalle 8,00 alle 21,30 dal lunedì al sabato; dalle 7,30 alle 18,00 dal lunedì al venerdì dalle 7,30 alle 15,00 il sabato; dalle 7,30 alle 15,30 dal lunedì al sabato; dalle 0,00 alle 24,00 dal lunedì al sabato; dalle 8,00 alle 20,00 la domenica; dalle 8,00 alle 20,00 dal lunedì al sabato dalle 8,00 alle 14,00 la domenica dalle 6,00 alle 19,00 dal lunedì al sabato; dalle 6,00 alle 13,00 la domenica; dalle 8,00 alle 11,30; dalle 13,00 alle 18,00 dal lunedì al venerdì; 3/12

4 lavanderia: M.O.F.: Ufficio Nucleo Traduzioni: Segreteria Ufficio Educatori: Sala Convegno: dalle 8,00 alle 14,00 il sabato; dalle 7,30 alle 18,00 dal lunedì al sabato; dalle 8,00 alle 20,00 dal lunedì al venerdì; dalle 8,00 alle 14,00 il sabato; dalle 8,00 alle 20,00 dal lunedì al venerdì; dalle 8,00 alle 14,00 il sabato; dalle 8,00 alle 16,00 dal lunedì al venerdì; dalle 8,00 alle 14,00 il sabato; dalle 7,00 alle 22,30 dal lunedì al venerdì dalle 7,30 alle 19,30 il sabato e la domenica; REPARTO COllOQUI Ufficio rilascio permessi colloqui: Ufficio controllo pacchie perquisizioni familiari: Ufficio del reparto colloqui: Vigilanza sale colloqui: Vigilanza sale Giudici e Avvocati e pulizie locali: Prelievo ed accompagnamento dei detenuti: dalle 7,00 alle 14,00 dal lunedì al sabato; dalle 7,00 alle 14,00 dal lunedì al sabato; dalle 7,30 alle 14,00 dal lunedì al sabato; dalle 8,00 alle 14,00 dal lunedì al sabato; dalle 7,00 alle 13,00 dal lunedì al sabato; dalle 8,00 alle 14,00 dal lunedì al sabato; Ufficio Infermeria: dalle 7,00 alle 18,00 Per la fascia oraria degli altri posti di servizio dell'istituto si rinvia alla tabella dei livelli minimi e massimi di sicurezza con i relativi turni di servizio. 13. E' da considerarsi orario di lavoro il tempo di 10 minuti necessario per lo scambio di consegne nei servizi a turno in cui la Direzione, con apposite disposizioni di servizio, prevede il passaggio di consegne medesimo, che saranno emanarle entro 20 giorni e comunicate alle per eventuali osservazioni. Resta inteso che tale norma si applica solo nei casi in cui vi è coincidenza tra l'inizio e la fine di vari turni di servizio e che i suddetti 10 minuti sono riconosciuti solo al personale smontante." 14. Per la variazione dei turni programmati si stabilisce quanto segue: A) Variazione per esigenze del dipendente: l'interessato deve produrre per iscritto istanza documentata e motivata. l'eventuale diniego, dovute ad effettive esigenze di servizio, dovrà essere tempestivamente comunicato dal Responsabile dell'unità Operativa; B) Variazione per motivate esigenze di servizio: l'ufficio Servizi, attestando la variazione su apposito foglio allegato al Mod. 14/A, informa tempestivamente e personalmente l'interessato della variazione e delle ragioni che l'hanno determinata; C) le variazioni previste alla lett. A) e B), ovvero le assenze effettuate ad altro titolo, non incidono sulla programmazione esistente, eccezion fatta per il turno notturno. 4/12

5 15. AI rientrodal congedoil personaleeffettueràpreferibilmenteunturnodi servizioserale.la programmazione dei turni notturni, salvo inderogabili esigenze di servizio, deve essere proporzionale al numero delle presenze effettive. Art. 5 Criteri per la programmazione di turni di lavoro straordinario 1. Fatte salve le previsioni indicate dall'art. 10 dell'ao.n, il lavoro straordinario deve essere contenuto rigorosamente entro i limiti massimi previsti dalle disposizioni in materia e, tassativamente, nei limiti del budget assegnato. 2. I criteri seguiti per il ricorso a prestazioni di lavoro straordinario sono i seguenti: a) garanzia dell'ordine, della sicurezza e della disciplina dell'istituto; a tal fine si farà riferimento ai livelli minimi e massimi di sicurezza individuati per l'istituto; b) conseguimento delle finalità ed adempimenti che la legge assegna al Corpo di Polizia Penitenziaria; c) consenso del dipendente all'effettuazione del lavoro straordinario; 3. Ai sensi del comma 6 dell'art.1odell'ao.n. possono essere richieste prestazioni di lavoro straordinario anche senza il consenso del dipendente in caso di inderogabili esigenze di servizio da ricondurre in via preminente: a) alla sicurezza dell'istituto. Si fa riferimento, in particolare, ai casi in cui per carenza di personale, senza il ricorso al lavoro straordinario si scenderebbe sotto i livelli minimi di sicurezza e ai casi di perquisizioni ordinarie e straordinarie; b) ad allertamenti segnalati dall'amministrazione Centrale e/o dal Provveditorato; c) all'attuazione di programmi trattamentali connessi alla progettazione pedagogica dell'ltituto; d) a situazioni di maggior rischio per la sicurezza derivanti da opere di ristrutturazione o di adeguamento in atto; e) in caso di eccezionali adempimenti richiesti in seguito a rilievi di ordine amministrativo e/o contabile la Direzione, in caso di effettiva carenza di personale amministrativo, avrà cura di richiedere al Provveditore Regionale l'autorizzazione all'espletamento di lavoro straordinariodel personaledi PoI.Penoadibitoa tali compitiai sensidell'art.5comma 4 del Protocollo Regionale d'intesa. 4. AI personale impiegato presso l'istituto in compiti diversi da quelli istituzionali, ad eccezione dell'ultima ipotesi del comma precedente, non possono essere richieste prestazioni di lavoro straordinario; 5. La Direzione assicurerà la predisposizione ed affissione in apposito albo dell'istituto, situato in luogo tale da garantirne la riservatezza, del prospetto mensile, sottoscritto dal Direttore, riguardante la totalità del personale appartenente al Corpo di Polizia Penitenziaria presente nella struttura, distinto per qualifica, nei confronti del quale sia stata disposta la liquidazione del compenso di lavoro straordinario, con l'indicazione del numero delle ore effettuate, il numero delle ore retribuite e gli eventuali turni di riposo compensativo concessi o da concedere in luogo della retribuzione del lavoro straordinario prestato.tale prospetto sarà affisso per almeno quindici giorni e trasmesso alle O.O.S.S. con cadenza mensile. Il prospetto sarà, altresì, trasmesso al Provveditorato Regionale. 6. Per le preclusioni circa il personale che per condizioni di salute e limiti di età, ovvero situazioni familiari cui non possono essere richieste prestazioni di lavoro straordinario si rinvia alle disposizioni contenute nell'art. 10 comma 10e comma 11 deil'ao.n. Art. 6 5/12

6 ... Turni di riposo compensativo 1. Fermo restando quanto stabilito dal comma 12 dell'art. 10 A.Q.N. è facoltà del dipendente chiedere turni di riposo compensativo in luogo del pagamento delle prestazioni straordinarie rese su base mensile anche se remunerabili in ragione degli stanziamenti. 2. La fruizione dei riposi compensativi deve essere concordata tra il dipendente e l'amministrazione prima della programm~zione del servizio del mese in cui ne viene richiesta la fruizione in modo tale da evitare di gravare sulla programmazione oltre che sul servizio complessivo e sul restante personale. Quando ostino inderogabili esigenze di sevizio, adeguatamente motivate per iscritto, l'amministrazione comunicherà in tempo utile l'imp~ssibilitàdi concedere ilriposo, indicando l'eventuale possibilità di differimento. 3. Si dà atto della necessità di far fruire ilriposo compensativo entro due mesi da quello in cui la prestazione è stata resa, tenuto conto delle esigenze del servizio e della richiesta del dipendente ed in modo da contenere l'accumulo dei riposi. 4. AI fine di tutelare l'integrità psicofisica del dipendente il limite massimo dei giorni continuativi di lavoro nei quali il dipendente non usufruisce di riposo settimanale non può essere superiore a 15. Salvo esigenze dell'amministrazione l'accumulo dei riposi avverrà su conseguente richiesta del dipendente. 5. Salvo diversa richiesta del dipendente, qualora obiettive esigenze impongano che il dipendente sia chiamato a prestare servizio in giornata festiva ad esso spetta l'attribuzione di un riposo compensativo in giornata festiva. Art. 7 Criteri generali per la programmazione dei turni di reperibilità 1. I turni di reperibilità previsti dall'art. 8 comma 1del D.P.R.n 395/95, dall'art. 7 del D.P.R. n 359/96, dall'art. 10 del D.P.R. n , tenuto conto delle modalità di cui all'art.24, comma 5- lettera H del DPR n 164/02, sono disposti per le esigenze dell'istituto per compensare la presenza qualificata ai sensi dell'art. 15 del DPR64/ I turni di reperibilità sono stabiliti per fronteggiare improvvise esigenze legate al mantenimento dell'ordine, della disciplina e della sicurezza dell'istituto, ovvero per esigenze di funzionalità istituzionale in relazione ai seguenti criteri generali: volontarietà; rotazione; specifica esperienza professionale nel servizio da garantire. 3.11numero dei turni mensili assegnati all'istituto è fissato dal Provveditorato Regionale. 4. Ciascun dipendente non può effettuare più di un turno mensile di reperibilità ad esclusione del Comandante del Reparto, o chi ne assuma le funzioni, per i quali tale limite è innalzato ad un numero massimo di cinque turni. 5. I turni di reperibilità non possono coincidere con le giornate di riposo o di congedo. 6. La durata del turno di reperibilità è pari a quella del turno ordinario di servizio giornaliero. 7. I turni di reperibilità, disposti dal Comandante ed approvati dal Direttore, debbono risultare nel foglio di servizio di cui all'art. 30, comma 2,del DPR 15 febbraio 1999n Il personale che assicura il turno di reperibilità deve raggiungere, quando richiesto,il posto di servizio nel più breve tempo possibile e,comunque, entro un'ora dalla chiamata. 6/12

7 9. In caso di effettivo impiego in servizio sarà corrisposto, dal momento in cui il dipendente raggiunge l'istituto, il compenso per lavoro straordinario. 10. Il criterio di volontarietà è comprovato mediante l'assenso scritto del personale cui i turni di reperibilità sono richiesti. Art. 8 Pari opportunità nel lavoro e nello sviluppo professionale. Mobilità interna. 1. In tutti i servizi, ad eccezione di quelli all'interno delle sezioni per i quali sarà assegnato personale dello stesso sesso dei detenuti ed internativi ristretti, il personale maschile e quello femminile di Polizia Penitenziaria debbono essere impiegati secondo il principio dell'eguaglianza di posizione, attitudine e dignità professionali. L'applicazione del principio sopra enunciato deve essere salvaguardato con riferimento ai diversi ruoli e qualifiche e nel conferimento di incarichi e funzioni previste dalle disposizioni di legge e regolamenti. 2. L'assegnazione del personale all'interno dei singoli servizi avverrà mediante la costituzione delle Unità Operative previste dall'art.33 del D.P.R. 82/99 e che avverrà tenendo conto della tipologia dell'istituto. 3. La responsabilità delle Unità operative è affidata in via prioritaria al personale appartenente al ruolo degli Ispettori ed, in mancanza di questi, del ruolo dei Sovrintendenti, salvo provvedimento motivato dell'autorità Dirigente. In ogni caso dovrà essere garantito il rispetto della linea gerarchica. 4. Il rapporto informativo, esclusivamente per il personale del ruolo degli Assistenti ed Agenti in servizio presso le singole Unità operative è compilato dal Responsabile delle Unità Operative medesime e controfirmato dal Comandante del Reparto. 5. Nell'impiego del personale deve essere, comunque, garantita, in via principale, la copertura dei posti di servizio relativamente ai compiti di istituto in relazione a quanto disposto dal secondo comma dell'art. 5 della L.395/90e dall'art. 34 del D.P.R. 82/ Per copertura di tutti i posti di servizio saranno diramati appositi interpelli; fanno eccezione, oltre che il responsabile della sala convegno, così come previsto dalla normativa dell'ente Assistenza, il responsabile del Nucleo Traduzione e del responsabile della Matricola,che saranno individuati dal Direttore: I posti di servizio fissi oggetto di appositi interpelli sono i seguenti: Segreteria Direttiva; Segreteria PoI. Pen.; Corriere esterno; Protocollo/ Fax; Centralino; Sala Regia; Area Ragioneria; Ufficio Conti Correnti; Ufficio NT.P.; Autisti N.T.P.; Scorta N.T.P.; Ufficio Servizi; Addetto Ufficio Matricola; Ufficio Comando; Sopravvitto; Magazzino Vestiario; MOF; Reparto Colloqui; Magazzino detenuti/lavanderia; Aule/Lavorazioni; Cucina maschile e femminile; Segreteria Tecnica Area Educativa; Area Sanitaria; Vigilanza attività ricreative e sportive; Addetto Sala Convegno. Caserma Pastrengo Per la Caserma Pastrengo è prevista rotazione annuale. 7. AI fine di perseguire l'obiettivo della trasparenza nell'assegnazione delle unità nei posti fissi, vengono definiti i criteri generali per gli interpelli interni che di seguito si elencano: 7/12

8 .../ La partecipazione agli interpelli è riservata al personale assegnato all'istituto, ovvero al personale in attesa di assegnazione definitiva o distaccato a tempo indeterminato;./ La graduatoria una volta stilata avrà validità di un anno. 8. AI fine di evitare differenti parametri di valutazione nella redazione della graduatoria si farà riferimento ai seguenti criteri: -requisiti d'accesso: -' 1) Giudizio complessivo negli ultimi due anni non inferiore a buono; 2) Anzianità di servizio, nel ruolo, non inferiore a 3 anni; 3) Non avere in corso procedimenti penali per fatti dolosi per i quali sia stato disposto il rinvio a giudizio, non aver riportato condanne penali per fatti dolosi, non avere riportato una sanzione più grave della deplorazione nei due anni precedenti; 4) Per svolgere le mansioni di autista è necessario essere in possesso della patente ministeriale. -titoli valutabili per la formulazione della graduatoria 1) diploma di laurea: punti 6 2) diploma di maturità: punti 4 3) licenza media inferiore: punti 2 4) esperienze lavorative pregresse nello stesso settore, documentate e senza demerito: punti 1 per ogni anno e 0,50 per sei mesi. 5) attestati rilasciati da Enti Locali, scuole, strutture formative, comprovanti la frequenza di corsi di formazione attinenti il posto di servizio per il quale è indetto l'interpello: punti 0,50 e massimo 3 punti. 6) partecipazione ad attività formative promosse dall'amministrazione: punti 1,50 per ogni attestato attinente al posto di servizio per il quale è indetto l'interpello e punti 1 per gli altri attestati, per un massimo di 3 punti. 7) anzianità di servizio: punti 0,50 per ogni anno. 8) Cause di servizio non incompatibili con l'incarico richiesto: punti 0,50 per causa di servizio, fino ad un massimo di punti 1 9) I punti 1) 2) e 3) non sono cumulabili tra loro. La graduatoria degli aspiranti sarà stilata con riferimento ai singoli punteggi attribuiti. A parità di punteggio sarà valutata con favore la maggiore anzianità di servizio. Il personale già ammesso a carica fissa, ovvero quello recesso dal precedente incarico, senza demerito, solo dopo 6 mesi di impiego nel servizio a turno è collocato in coda alla graduatoria e valutato solo in caso in cui l'interpello andasse deserto. In mancanza anche di personale di cui al punto precedente l'autorità Dirigente procederà ex art.21 D.P.R. 82/99. All'inserimento nel posto di servizio seguirà un periodo di prova, determinato in 3 mesi, al termine del quale il Responsabile dell'area elo del Settore predisporrà un sintetico rapporto ai fini della conferma dell'incarico. Una volta stilata, la graduatoria sarà trasmessa alle OOSS ed affissa all'albo del personale che entro 10 giorni possono effettuare eventuali osservazioni in merito, richiedere revisioni di punteggi elo avanzare richieste di revoche. 9. Ai sensi dell'art. 21 comma 1 del D.P.R.82/99 è assicurata la partecipazione agli interpelli di tutto il personale; laddove risulti utilmente collocata una unità femminile e per comprovate difficoltà operative non sia possibile attribuire il posto, la graduatoria mantiene validità per successive necessità fino alla sua scadenza. In tal senso le parti, sulla base dei livelli minimi e massimi di sicurezza trasmessi dalla Direzione, individuano un limite minimo inderogabile di unità necessario per il settore detentivo femminile raggiunto il quale non è possibile assegnare unità femminili ai posti fissi. Art. 9 Rotazione del personale 8/12

9 1. AIfine di consentire a tutto il personale l'acquisizione di competenze e professionalità nei vari settori dell'istituto, i posti fissi di cui all'art. 8 comma 6 sono soggetti a rotazione biennale. La prima rotazione verrà effettuata dopo il primo biennio dalla sottoscrizione del presente accordo. 2. Viene fatto salvo il principio secondo cui il personale di polizia penitenziaria deve essere adibito in via prioritaria a compiti istituzionali. 3. Il numero delle unità che saranno ruotate nei singoli posti fissi è il seguente: Corriere esterno: una (1) unità; Protocollo - Fax: una(1) unità; Centralino: una (1) unità; Sala regia: due (2)unità; Ufficio N.T.P.: una (1) unità; NTP scorta: cinque (5) unità; Ufficio Servizi: una (1) unità; Ufficio Comando: una (1) unità; Sopravvitto: due (2) unità; Magazzino Vestiario: una (1)unità; MOF: due (2) unità; Colloqui:quattro (4) unità; Magazzino detenuti/lavanderia: una (1) unità; Aule/ Lavorazioni: due (2) unità; Cucina Maschile e Femminile: una (1) unità; Area Sanitaria: una (1) unità; Attività ricreative e sportive: una (1) unità; Sala Convegno: una (1) unità; Conti Correnti: una (1) unità; Segreteria Tecnica Educatori: una (1) unità. 4. Il criterio utilizzato per individuare le unità di personale soggette a rotazione è quello dell'anzianità nel posto di servizio. 5. Qualora nell'arco di biennio si è comunque verificata la rotazione nella misura sopra indicata ( per dimissioni, rimozioni dal posto di servizio o altre cause come ad es. trasferimenti) la rotazione medesima verrà prorogata di altri due anni decorrenti dall'ultima assegnazione nel posto di servizio. 6. Per la peculiare professionalità richiesta ed al fine di evitare conseguenti disfunzioni ai settori interessati sono esenti dalla rotazione i seguenti posti di servizio: Ufficio Matricola; Segreteria Direttiva; Segreteria PoI. Pen; Art. 10 Turni notturni, festivi e serali Area Ragioneria; Autisti N.T.P. 1. Il limite medio mensile dei turni notturni svolti dal personale del ruolo dei Sovrintendenti ed Ispettori è pari a due (2). 2. Il limite medio mensile dei turni notturni svolti dal personale del ruolo degli agenti e Assistenti è pari a quattro (4). 3. Fatti salvi i casi di esonero, tutto il personale effettuerà almeno una notte al mese. 4. Per il personale addetto al servizio a turno sarà prevista la distribuzione dei turni notturni in considerazione della media mensile individuata nei commi 1 e 2 del presente articolo. Allo stesso personale non possono essere attribuiti turni notturni superiori alla media se non dopo l'effettuazione del secondo turno da parte del restante personale. 5. Il personale di c.d. posti fissi e del Nucleo Traduzioni, già tenuti ad effettuare un turno notturno mensile, possono dichiarare la loro disponibilità ad effettuarne anche un secondo. Tale personale potrà essere utilizzato per la copertura dei posti di servizio ancora scoperti. 6. Esauriti i criteri sopra delineati, tutto il personale ( posti fissi, nucleo e servizio a turno) concorrerà a rotazione alla copertura dei relativi turni. 7. In nessun caso i turni notturni potranno servire a coprire posti di servizio, in genere non utilizzati, salvo che non vi sia una reale esigenza nascente, come ad esempio, da allertamenti o emergenze. 9/12

10 8. AI fine di consentire il rispetto dei livelli minimi di sicurezza, in relazione all'organico a disposizione, è consentito articolare turni notturni di sette ed otto ore. 9. Il personale di Polizia Penitenziaria che abbia superato il cinquantesimo anno di età o che abbia trenta anni di servizio è esentato, previa richiesta, dalle turnazioni notturne esclusivamente nell'ambito dei servizi di vigilanza d osservazione dei detenuti di cui all'articolo 42 del DPR 15 febbraio 1999 n 82 e dal servizio notturno di vigilanza armata, salvo inderogabili e comprovate esigenze di servizio. 10. Il limite medio mensile dei turni festivi domenicali ed infrasettimanali per il personale del ruolo Agenti ed Assistenti è pari a tre (3). 11. il limite medio mensile dei turni festivi ed infrasettimanali per il personale del ruolo Ispettori e Sovrintendenti è pari a due (2). 12. In ogni caso al personale addetto al servizio a turno deve essere garantito nell'arco di una mensilità almeno un riposo coincidente con la domenica; il personale addetto ai posti fissi dovrà garantire un turno festivo comunque non coincidente con quello notturno. 13. Indipendentemente dalla qualifica rivestita tutto il personale, in occasione delle grandi festività, è tenuto a garantire, nel caso di quelle natalizie o il servizio coincidente con il 25 dicembre o quello coincidente con il 01 gennaio; nel caso di quelle pasquali: o il servizio coincidente con la Santa pasqua ovvero, in alternativa, quello coincidente con il 25 aprile oppure il 1 maggio. 14. Il limite medio dei turni serali attribuibile al personale del ruolo Agenti - Assistenti è pari a cinque (5). 15. Il limite medio mensile dei turni serali attribuibili al personale del ruolo degli Ispettori - Sovrintendenti è pari a due (2) 16. Il personale è impiegato nei turni serali secondo i seguenti criteri: a) un (1) turno serale mensile per il personale impiegato nei posti fissi; b) a rotazione a tutti gli addetti al sevizio a turno; c) in caso di ulteriore necessità, al fine di garantire la copertura dei servizi, sarà utilizzato tutto il personale senza distinzione alcuna. 17. Per gravi ed indifferibili esigenze di servizio o su richiesta specifica del dipendente possono essere assegnati: a) turni notturni eccedenti il limite medio mensile e, comunque, non superiori a sei turni mensili, b) turni serali (16,00/24,00 oppure18,00/24,00) in eccedenza rispetto al tetto mensile stabilito. Non possono, comunque, essere superati gli otto turni mensili; c) non possono, in ogni caso, essere superati tre turni mensili festivi domenicali ed infrasettimanali. 18. Fermo restando quanto disciplinato dall'art. 21 del DPR 395/95 e dall'art. 20del DPR 164/2002, il personale interessato al conseguimento di titoli di studio è agevolato, salvo eccezionali esigenze di servizio e senza pregiudicare i diritti minimi del rimanente personale, con turni di servizio compatibili con la frequenza di corsi e la preparazione di esami e con l'esonero da eventuali prestazioni di lavoro straordinario. Per comprendere la quantificazione dei limiti medi mensili dei turni notturni, serali e festivi si rimanda all'allegata tabella esplicativa evidenziando che è stata elaborata sulla base dei criteri dell'art.8 del protocollo regionale d'intesa. Art. 11 Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali. Criteri di utilizzazione. 1. In considerazione dei vincoli posti dall'art. 7 dell'a.q.n. si intendono integralmente recepiti i contenuti dell'articolo stesso per la distribuzione del fondo. Si intendono, altresì, recepiti i commi 2 e 3 dell'art. 9 del Protocollo Regionale d'intesa stipulato il 23 agosto Ai fini di una corretta distribuzione del fondo previsto dalla lett. i) dell'art. 7dell'A.Q.N. la Direzione s'impegna a formalizzare con ordine di servizio gli incarichi di addetti alla prevenzione incendi di cui all'art. 121ett. B) del D. L.vo 626/94 e successive modifiche e di addetti al servizio di prevenzione e protezione di cui all'art.8 comma 2 del D.L.vo 626/94 e successive modifiche. 3. La valutazione in ordine alla corretta utilizzazione delle risorse del fondo è demandata alla direzione e alle O.O.S.S. in sede di contrattazione decentrata. 10/12

11 Art. 12 Formazione ed aggiornamento del personale. 1. La Direzione e le concordano sul fatto che le risorse umane costituiscono la risorsa fondamentale dell'amministrazione Penitenziaria e che la formazione e l'aggiornamento hanno un ruolo fondamentale nell'accrescimento delle competenze del personale e nella valorizzazione del suo potenziale. 2. La Direzione avrà cura di informare preventivamente le delle attività formative organizzate a livello locale, avallate dal Provveditorato Regionale, e destinate al personale di Polizia Penitenziaria. 3. In sede di contrattazione decentrata sono stabilitii criteri di partecipazione del personale alle suddette iniziativeformativelocalie che terranno conto dei criteriprevistidall'art.10 comma3 del ProtocolloRegionaled'Intesa. Art. 13 Verifica della qualità e salubrità dei servizi di mensa, spacci, alloggi, nonché dell'attività di protezione sociale e di benessere del personale. 1. La Direzione metterà a disposizione della commissione per il controllo sul servizio mensa dell'istituto il capitolato d'oneri a cui deve attenersi la ditta appaltatrice del servizio. 2. La Direzione, con apposito 0.D.8., disporrà che la suddetta commissione incontri semestralmente le ai fini di verificare la qualità e salubrità della mensa e formulare proposte che ne migliorino il servizio. 3. la Direzione almeno ogni quadrimestre convocherà le per una periodica verifica della qualità e salubrità dei servizi mensa e degli spacci. Art. 14 Norma conclusiva 1. 80no fatte salve le previsioni dell'a.n.q. non espressamente previste dal presente protocollo. 2. Quanto concordato con il presente Protocollo sarà oggetto di successiva verifica congiunta ogni quattro mesi. Monza IL DIRETTOREREGGENTE S.A.P.Pe OSAPP CISL. F.P.S.lP.P. UIL-P.AlP.P. SiN.A.P.P.E F.S.A. (C.N.P.P. Si.A.P.Pe U.G.L./FNP) Si.A.L.Pe. A.S.!.A. CGIL -F.P.lP.P. NOTA A VERBALE NR.1 Il Direttore reggente della Casa circondariale di Monza e le locali firmatarie del protocollo d'intesa locale con la presente concordano sul fatto che il personale di Polizia Penitenziaria in servizio presso!'istituto di Monza abbia il diritto di essere a conoscenza delle somme spettanti per i servizi di missione disposti dall'amministrazione. La Direzione si impegna ad osservare le disposizioni che il Provveditore adotterà sulla base della nota a verbale n. 1 del protocollo regionale. 11/12

12 . - NOTA A VERBALE NR.2 La delegazione UIL PA Penitenziari a conclusione della trattativa per la sottoscrizione del protocollo d'intesa regionale, conseguente all'accordo Quadro Nazionale, ritiene opportuno produrre la presente nota a verbale in relazione alla determinazione delle somme spettanti al personale di Polizia Penitenziaria a titolo di fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali ed in particolare a favore di coloro che, sulla base di accordi sindacali precedenti, hanno svolto un numero di turni inferiori rispetto a quelli previsti dall'attuale AQ.N. In sede di contrattazione di livello centrale, salvaguardando situazioni pregresse, sono stati sottoscritti accordi specifici per gli anni 2002 e 2003 che non prevedono l'effettuazione di turni minimi per ottenere il diritto di accesso alla parte di fondo prevista dalla lettera (e) dell'art. 15 del D.P.R. 164/2002. Turni che al contrario sono stati previsti per gli anni 2004 e 2005 in virtù del fatto che si potevano programmare. Tenuto conto che l'aq.n. è stato sottoscritto in data 24 marzo 2004; che l'art.3 comma 6 prevede che l'avvio del protocollo d'intesa deve avvenire entro 10 giorni dalla data di sottoscrizione dell'aq.n. e deve concludersi entro i successivi 5 giorni; che per ragioni diverse si è giunti alla sottoscrizione del protocollo d'intesa soltanto in data odierna (23/08/2004), la delegazione UIL PA Penitenziari ritiene che nelle more, fino a quando non verranno sottoscritti gli accordi decentrati negli istituti penitenziari, il personale di Polizia Penitenziaria debba conservare il diritto a percepire la predetta parte di fondo senza limitazioni legate all'effettuazione di turni, se non quelle previste da accordi precedenti, in considerazione del fatto che i ritardi registrati esulano dalla loro responsabilità. Per quanto sopra esposto la UIL PA Penitenziari chiede che nella distribuzione e suddivisione del fondo si tenga conto delle situazioni pregresse citate. 12/12

13 I.. Art. 8 Pari opportunità nel lavoro e nello sviluppo professionale. Mobilitàinterna. 1. In tutti i servizi, ad eccezione di quelli all'interno delle sezioni per i quali sarà assegnato personale dello stesso sesso dei detenuti ed internativi ristretti, il personale maschile e quello femminile di Polizia Penitenziaria debbono essere impiegati secondo il principio dell'eguaglianza di posizione, attitudine e dignità professionali. L'applicazione del principio sopra enunciato deve essere salvaguardato con riferimento ai diversi ruoli e qualifiche e nel conferimento di incarichi e funzioni previste dalle disposizioni di legge e regolamenti. 2. L'assegnazione del personale all'interno dei singoli servizi avverrà mediante la costituzione delle Unità Operative previste dall'art.33 del D.P.R. 82/99e che avverrà tenendo conto della tipologia dell'istituto. 3. La responsabilità delle Unità operative è affidata in via prioritaria al personale appartenente al ruolo degli Ispettori ed, in mancanza di questi, del ruolo dei Sovrintendenti, salvo provvedimento motivato dell'autorità Dirigente. In ogni caso dovrà essere garantito il rispetto della linea gerarchica. 4. Il rapporto informativo, esclusivamente per il personale del ruolo degli Assistenti ed Agenti in servizio presso le singole Unità operative è compilato dal Responsabile delle Unità Operative medesime e controfirmato dal Comandante del Reparto. 5. Nell'impiego del personale deve essere, comunque, garantita, in via principale, la copertura dei posti di servizio relativamente ai compiti di istituto in relazione a quanto disposto dal secondo comma dell'art. 5 della L.395/90e dall'art. 34 del D.P.R. 82/ Per copertura di tutti i posti di servizio saranno diramati appositi interpelli; fanno eccezione, oltre che il responsabile della sala convegno, così come previsto dalla normativa dell'ente Assistenza, il responsabile del Nucleo Traduzione e del responsabile della Matricola,che saranno individuati dal Direttore: I posti di servizio fissi oggetto di appositi interpelli sono i seguenti: Segreteria Direttiva; Segreteria PoI. Pen.; Protocollo/ Fax; Centralino; Sala Regia; Area Ragioneria; Ufficio Conti Correnti; Ufficio NT.P.; Autisti N.T.P. Patente D; Scorta N.T.P.; Ufficio Servizi; Addetto Ufficio Matricola; Ufficio Comando; Sopravvitto; Magazzino Vestiario; MOF; Reparto Colloqui; Magazzino deten uti/lavanderia; Aule/Lavorazioni; Cucina maschile; Cucina Femminile; Segreteria Tecnica Area Educativa; Vigilanza attività ricreative sportive e sanitarie; Addetto Sala Convegno. 1/3

14 1. AI fine di perseguire l'obiettivo della trasparenza nell'assegnazione delle unità nei posti fissi, vengono definiti i criteri generali per gli interpelli interni che di seguito si elencano:./ La partecipazione agli interpelli è riservata al personale assegnato all'istituto, ovvero al personale in attesa di assegnazione definitiva o distaccato a tempo indeterminato;./ La graduatoria una volta stilata avrà validità di un anno. 8. AI fine di evitare differenti parametri di valutazione nella redazione della graduatoria si farà riferimento ai seguenti criteri: - requisiti d'accesso: 1) Giudizio complessivo negli ultimi due anni non inferiore a buono; 2) Anzianità di servizio, nel ruolo, non inferiore a 3 anni; 3) Non avere in corso procedimenti penali per fatti dolosi per i quali sia stato disposto il rinvio a giudizio, non aver riportato condanne penali per fatti dolosi, non avere riportato una sanzione più grave della deplorazione nei due anni precedenti; 4) Per svolgere le mansioni di autista è necessario essere in possesso della patente ministeriale. - titoli valutabili per la formulazione della graduatoria 1) diploma di laurea: punti 6 2) diploma di maturità: punti 4 3) licenzamediainferiore: punti 2 4) esperienze lavorative pregresse nello stesso settore, documentate e senza demerito: punti 1 per ogni anno e 0,50 per sei mesi. 5) attestati rilasciati da Enti Locali, scuole, strutture formative, comprovanti la frequenza di corsi di formazione attinenti il posto di servizio per il quale è indetto l'interpello: punti 0,50 e massimo 3 punti. 6) partecipazione ad attività formative promosse dall'amministrazione: punti 1,50 per ogni attestato attinente al posto di servizio per il quale è indetto l'interpello e punti 1 per gli altri attestati, per un massimo di 3 punti. 7) anzianità di servizio: punti 0,50 per ogni anno. 8) Cause di servizio non incompatibili con l'incarico richiesto: punti 0,50 per causa di servizio, fino ad un massimodi punti1 9) I punti 1) 2) e 3) non sono cumulabili tra loro. La graduatoria degli aspiranti sarà stilata con riferimento ai singoli punteggi attribuiti. A parità di punteggio sarà valutata con favore la maggiore anzianità di servizio. Il personale già ammesso a carica fissa, ovvero quello recesso dal precedente incarico, senza demerito, può essere assegnato in un altro posto fisso a condizione di aver espletato almeno 6 mesi di servizio a turno. In mancanza anche di personale l'autorità Dirigente procederà ex art.21 D.P.R. 82/99. L'assegnazione del personale presso uno dei posti di servizio banditi ad interpello, comporterà l'automatica decadenza del medesimo dalle restanti graduatorie, mentre il personale già ammessoa caricafissa, ovveroquello recessodal precedenteincaricosenzademerito, potrà essere assegnato ad altro posto fisso a condizione di aver espletato almeno 6 mesi di servizio a turno. Qualora la graduatoria sia in vigore da più di 06 mesi, la Direzione prima di procedere all'assegnazioned'ufficio,bandiràun interpellostraordinario per verificare eventuali disponibilità di personale a partecipare alla copertura del posto di servizio. All'inserimento nel posto di servizio seguirà un periodo di prova, determinato in 3 mesi, al termine del quale il Responsabile dell'area e/o del Settore predisporrà un sintetico rapporto ai fini della conferma dell'incarico. Qualora una unità di personale che occupi un posto fisso sia distaccato in altra sede su sua richiesta e senza che sussistanoi presuppostidei gravi motivi, dopo 04 mesi dall'iniziodel distacco perde il diritto alla conservazione del posto che sarà pertanto coperto attingendo alla 2/3

15 .J graduatoria. Una volta stilata, la graduatoria sarà trasmessa alle 0088 ed affissa all'albo del personale che entro 10 giorni possono effettuare eventuali osservazioni in merito, richiedere revisioni di punteggi e/o avanzare richieste di revoche. 9. Ai sensi dell'art. 21 comma 1 del D.P.R.82/99 è assicurata la partecipazione agli interpelli di tutto il personale; laddove risulti utilmente~collocata una unità femminile e per comprovate difficoltà operative non sia possibile attribuire il posto, la graduatoria mantiene validità per successive necessità fino alla sua scadenza. In tal senso le parti, sulla base dei livelli minimi e massimi di sicurezza trasmessi dalla Direzione, stabiliscono che il limite inderogabile di unità femminili da assegnare al servizio a turno è pari a 35. Le unità femminili potranno essere assegnate alla U.O. Area Esterna sulla base dei seguenti criteri:. Anzianità di servizio nel reparto detentivo femminile; Volontarietàdell'interessato,in casodi indisponibilitàla Direzioneprocederà d'ufficio; Rotazione annuale; A tal fine la Direzione diramerà apposito avviso teso a sondare la volontà del personale femminile interessato. 3/3

16 Art. 9 Rotazione del personale 1. AI fine di consentire a tutto il personale l'acquisizione di competenze e professionalità nei vari settori dell'istituto, i posti fissi di cui all'art. 8 comma 6 sono soggetti a rotazione. 2. Viene fatto salvo il principio secondo cui il personale di polizia penitenziaria deve essere adibito in via prioritaria a compiti istituzionali. 3. Il numero delle unità che saranno sottoposte a rotazione biennale nei singoli posti fissi sono i seguenti: Centralino: una (1) unità; Sala regia: due (2) unità; Ufficio N.T.P.: una (1) unità; NTP scorta e autisti patente B: nove (9) unità; Sopravvitto: due (2) unità; Magazzino Vestiario: una (1)unità; MOF: una (1) unità; Colloqui:quattro (4) unità; Magazzino detenuti/lavanderia: Aule/ lavorazioni: due (2) unità; una (1) unità; Cucina Maschile e Femminile: una (1) unità;; Attività ricreative e sportive e sanitarie: due (2) unità; Sala Convegno: una (1) unità; 4. Per la peculiare professionalità richiesta ed al fine di evitare conseguenti disfunzioni ai settori interessati si prevede che nei seguenti settori la rotazione avvenga per le seguenti unità e con i seguenti tempi: Ufficio Matricola:due (2) unità ogni tre (3)anni; Segreteria Direttiva una (1) unità ogni cinque (5) anni; Segreteria Poi. Pen: una (1) unità ogni quattro (4) anni; Area Ragioneria:una (1) unità ogni tre (3) anni; Autisti NTP Patente D: una (1) unità ogni tre (3) anni; Ufficio Servizi:una (1) unità ogni tre (3) anni; Ufficio Comando: una (1) unità ogni tre (3) anni; Segreteria Educatori: una (1) unità ogni tre (3) anni. Protocollo/fax: una (1) unità ogni tre (3) anni; Conti Correnti: una (1) unità ogni tre (3) anni. 5. Il criterio utilizzato per individuare le unità di personale soggette a rotazione è quello dell'anzianità nel posto di servizio. Qualora più unità di personale siano state assegnate contestualmente allo stesso posto di servizio routerà l'unità con minore anzianità di servizio. 6. Qualora nell'arco di tempo sopra indicato si è comunque verificata la rotazione nella misura sopra indicata ( per dimissioni, rimozioni dal posto di servizio o altre cause come ad esempio traferimenti, distacchi...) il termine di rotazione indicato nei commi 4 e 5 del presente articolo decorrerà nuovamente dall'ultima assegnazione nel posto di servizio.

17 7. La rotazione s'intende effettuata nel momento in cui vi sia stato un concreto avvicendamento tra due unità di personale. Nell'ipotesi in cui nei settori oggetto di rotazione si verifichi un deficit di personale rispetto agli organici fissati nell'art. 3 del presente protocollo, l'amministrazione provvederà in primo luogo ad integrare gli organici. Qualora, tenendo conto dei limiti minimi di personale maschile, concordato con le O.O.S.S., che deve essere assegnato nelle sezioni detentive,l'amministrazione non possa integraj:e gli organici si procederà comunque alla rotazione secondo le modalità e i tempi previsti dai precedenti comma. Rotazione Art 10 del personale femminile 1. Fatte salve le disposizioni di cui all'art. 9, al fine di preservare al personale di Polizia Penitenziariafemminilel'accessoalle carichefisse che potrebbeesserepregiudicato dalla sussistenza del limite numerico di cui all'art 8 comma 9 si prevede che nell'arco dell'anno solare almeno una unità femminile abbia la possibilità di essere assegnata, su sua richiesta, ad una delle cariche fisse. L'assegnazione potrà avvenire nei seguenti casi e con le seguenti modalità: A) richiesta di unità femminile assegnata a carica fissa di prestare servizio a turno. Nell'ambito delle graduatorie redatte sulla base dei criteri di mobilità dell'art. 8 verrà riservata la possibilità di accedere alla carica fissa esclusivamente al personale femminile; B) Rotazione di un'unità femminile sulla base dell'art 9 del presente protocollo. Nell'ambito delle graduatorie redatte sulla seguendo i criteri di mobilità dell'art. 8 verrà riservata la possibilità di accedere alla carica fissa oggetto di rotazione esclusivamente al personale femminile; C) qualora non si sia verificata una delle fattispecie di cui al punto A) e B) si provvederà alla rotazione dell'unità femminile che ha maggiore anzianità nelle carichefisse. Anche in tal caso le graduatorie redattesulla basedei crieridi mobilitàavranno valenza solo per il personalefemminile. AI fine di evitare disfunzioni nell'organizzazione, si prevede che la rotazione indicata nel presentepunto,riguardiannualmentesettoridiversidell'istituto. 2. Le assegnazioni riservate al personale femminile previste nelle fattispecie di cui alle lettere A), B) e C) del precedente comma potranno avvenire nel limite massimo di una unità nell'ambito di ciascun anno solare. 2. Le presenti disposizioni non si applicano qualora nell'arco dell'anno solare sia stata assegnata ad una carica fissa un'unità femminile in quanto non sussisteva il limite numerico ostativo di cui all'art. 8 comma 9 del presente protocollo.

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