A.C Proroga della partecipazione italiana alle missioni internazionali. Nuovo testo. (Conversione in legge del DL 174/2015)

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1 A.C Proroga della partecipazione italiana alle missioni internazionali (Conversione in legge del DL 174/2015) Nuovo testo N novembre 2015

2 Camera dei deputati XVII LEGISLATURA Verifica delle quantificazioni A.C Proroga della partecipazione italiana alle missioni internazionali (Conversione in legge del DL 174/2015) Nuovo testo N novembre 2015

3 La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato. La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione). L analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi. SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO Servizio Responsabile / bs_segreteria@camera.it SERVIZIO COMMISSIONI Segreteria della V Commissione / com_bilancio@camera.it

4 Estremi del provvedimento A.C. Nuovo testo 3393 Titolo breve: Iniziativa: Proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle Organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione governativa in prima lettura alla Camera Commissioni di merito: Relatori per le Commissioni di merito: Gruppo: Commissioni riunite III e IV Andrea Romano, per la III Commissione; Causin, per la IV Commissione PD Relazione tecnica: presente verificata dalla Ragioneria generale riferita al testo presentato alla Camera Parere richiesto Destinatario: Oggetto: Commissioni riunite III e IV nuovo testo

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6 INDICE ARTICOLI MISSIONI INTERNAZIONALI ALLEGATO DESCRIZIONE DELLE NORME E DELLA RELAZIONE TECNICA I

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8 PREMESSA Il provvedimento dispone la conversione del decreto legge 30 ottobre 2015, n. 174, recante proroga - per il periodo dal 1 ottobre al 31 dicembre delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, delle iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno dei processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione. Il testo è corredato di relazione tecnica e di un prospetto riepilogativo degli effetti finanziari, che qualifica come spese correnti tutti gli oneri previsti dal provvedimento e li riporta in misura identica sui tre saldi di finanza pubblica. E oggetto della presente Nota il testo, come modificato dalle Commissioni III e IV nel corso dell esame svolto in sede referente. Si precisa in proposito che le Commissioni hanno apportato modifiche limitatamente all articolo 8 del decreto-legge. Si esaminano, di seguito, le norme considerate dalla relazione tecnica, nonché le altre disposizioni che presentano profili di carattere finanziario. In particolare, si riporta di seguito un prospetto degli oneri quantificati dal provvedimento e le osservazioni riferite alla verifica delle quantificazioni. Per la descrizione delle norme del provvedimento e della RT si rinvia all allegato. ONERI QUANTIFICATI DAL PROVVEDIMENTO La relazione tecnica quantifica come segue gli oneri ascritti alle norme, riportando effetti con identico importo sui tre saldi di finanza pubblica. (euro) NORMA OGGETTO MAGGIORI SPESE CORRENTI Art. 1 Missioni internazionali in Europa Art. 2 Missioni internazionali in Asia Art. 3 Missioni internazionali in Africa Art. 4 Assicurazioni, trasporti e infrastrutture, AISE, cooperazione civile-militare e cessioni, operazioni di scorta marittima e assetti nazionali Art. 8 Iniziative di cooperazione allo sviluppo Art. 9 Sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione Art. 11, comma 2 SPRAR-Collaboratori Afghani (*) TOTALE (*) Applicazione del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR) a cittadini afghani che abbiano collaborato nell ambito della missione ISAF

9 VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI ARTICOLI 1-11 Missioni internazionali Al riguardo, con riferimento alle singole previsioni del decreto-legge in esame si osserva quanto segue. Con riguardo all articolo 4, comma 6 (autorizzazione per il senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica - alla cessione di 100 veicoli M113 al Pakistan già disposta, a titolo gratuito, per il 2014, dall'art. 4, comma 3, lett. b), del DL n. 109/2014) si osserva che la relazione tecnica, ribadendo quanto a suo tempo affermato con riferimento all analoga disposizione contenuta nel DL n. 109/ si limita ad evidenziare l assenza di nuovi o maggiori oneri, in quanto i citati veicoli, già dichiarati fuori servizio, vengono ceduti nello stato in cui si trovano. Al fine di verificare il summenzionato vincolo di invarianza finanziaria, appare opportuno un chiarimento circa le modalità previste per il trasporto e la consegna dei veicoli nonché in merito alla loro attuale capacità operativa. Questi veicoli, essendo fuori servizio, potrebbero infatti necessitare di un attività di ricondizionamento operativo: in tal caso, andrebbero evidenziati i presumibili costi di tale attività, non essendo specificata la loro eventuale imputazione a carico del soggetto beneficiario della cessione. Un chiarimento appare, altresì, opportuno in merito ai seguenti profili: gli eventuali costi di ricondizionamento operativo relativi ai 3 elicotteri A109-AII ceduti all Uganda a titolo gratuito (art. 4, comma 5, lett. b). La disposizione, infatti, ai fini della cessione non individua una specifica autorizzazione di spesa né prevede una clausola d invarianza, laddove la relazione tecnica, pur precisando, in tal caso, che gli oneri relativi al trasporto dei mezzi sono ricompresi nell autorizzazione di spesa di cui all art. 4, comma 1 (euro , per il 2015, per la stipula di contratti di assicurazione e trasporto e per la realizzazione di infrastrutture), si limita ad - 4 -

10 evidenziare che i mezzi, ceduti nello stato in cui si trovano, sono stati dichiarati fuori servizio; i costi di trasporto relativi ai materiali di ricambio per velivoli F16 ceduti a titolo gratuito all Egitto (articolo 4, comma 5, lett. a). Anche in tal caso la disposizione non individua una specifica autorizzazione di spesa né una clausola d invarianza e la relazione tecnica, diversamente da quanto previsto per la cessione di cui all art. 4, comma 5, lett. b), nulla riferisce in merito ai costi di trasporto di tale materiale; con riferimento agli oneri relativi agli interventi di cooperazione allo sviluppo di cui all articolo 8: pur considerato che tali costi appaiono limitati all entità dell autorizzazione di spesa prevista dalla medesima disposizione, appare opportuno che siano forniti elementi di maggior dettaglio in merito ai singoli interventi finanziati. In particolare, l art. 8, comma 1, nel testo iniziale, autorizza una spesa complessiva di euro per iniziative di cooperazione allo sviluppo in Afghanistan, Etiopia, Repubblica Centrafricana, Iraq, Libia, Mali, Niger, Myanmar, Pakistan, Palestina, Siria, Somalia, Sudan, Sud Sudan e Yemen, ma gli elementi di valutazione forniti dalla relazione tecnica (che sono per lo più di natura qualitativa) non consentono di determinare la ripartizione del predetto importo di 38,5 milioni tra le singole aree. Tali chiarimenti appaiono peraltro opportuni anche alla luce delle modifiche introdotte nel corso dell esame in sede referente, che hanno esteso tali interventi al Nepal, a Haiti e all Ucraina, senza modificare la complessiva autorizzazione di spesa. Le stesse considerazioni valgono per le autorizzazioni di spesa previste all art. 9, comma 2 (euro complessivamente finalizzato al sostegno dei processi di pace e di rafforzamento della sicurezza in Africa sub-sahariana e in America latina e caraibica) e all art. 9, comma 3 (contributo di euro complessivamente disposto in favore dello United Nations System Staff College (UNSSC), dell'unione per il Mediterraneo, del Dipartimento degli Affari Politici e dell'inviato Speciale per la Siria delle Nazioni Unite, nonché dell'istituto italo-latino americano)

11 Infine, l art. 11, comma 1, lett. e), ai fini della copertura degli oneri recati dal provvedimento 1, dispone che si provveda, quanto ad euro , mediante una riprogrammazione straordinaria per il 2015 delle spese correnti iscritte a legislazione vigente nello stato di previsione del Ministero della difesa. Tenuto conto che la relazione tecnica non considera la norma, appare opportuno che il Governo fornisca i dati e gli elementi di valutazione sottostanti la definizione del predetto obiettivo di risparmio (circa 58,5 milioni di euro) associato alle misure di riprogrammazione straordinaria della spesa corrente del Dicastero della Difesa e utilizzato a copertura del provvedimento. Ciò al fine di confermare che il predetto obiettivo sia conseguibile attraverso effettive riduzioni dei fabbisogni senza incidere su interventi già programmati ovvero determinare aggravi di spesa negli esercizi successivi. Infine, non si hanno osservazioni da formulare, per i profili di quantificazione, in merito all articolo 11, comma 2 (applicazione del Sistema di protezione internazionale per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR) ai cittadini afghani che hanno collaborato con la missione ISAF in Afghanistan), essendo il maggior onere configurato come limite massimo di spesa. Peraltro, riguardo ai risparmi conseguibili nel 2015 che, al netto delle somme utilizzate dal provvedimento in esame, ammontano, secondo la RT, a circa 3,3 milioni di euro andrebbe acquisita conferma circa la destinazione di tale somma a miglioramento dei saldi per l esercizio in corso. Non si formulano osservazioni in relazione alle seguenti norme: articoli 1 e 2 (proroga fino al 31 dicembre 2015 della partecipazione italiana alle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia in Europa e Asia). Si evidenzia in proposito che i relativi oneri sono limitati all entità dei rispettivi stanziamenti, e che i dati e gli elementi di quantificazione di tali oneri, come riportati nella relazione tecnica, appaiono in linea con quelli relativi a precedenti autorizzazioni di spesa riferite ad analoghe finalità e fattispecie; 1 Pari - con riferimento specifico agli artt. 1-4, 8 e 9 - ad euro per il

12 articolo 4, comma 1, 2 e 3 (contratti di assicurazione e di trasporto, altri interventi necessari alla realizzazione delle missioni e potenziamento del dispositivo aeronavale di sorveglianza e sicurezza nel Mediterraneo centrale) e comma 4 (cessioni di equipaggiamenti e materiali di ricambio per veicoli) i cui oneri sono limitati all entità dei rispettivi stanziamenti; articolo 5 (disciplina del trattamento giuridico ed economico del personale impegnato nelle missioni), i cui effetti rientrano nel complesso degli oneri quantificati dalle autorizzazioni di spesa previste dal provvedimento in esame; articolo 6 (disposizioni in materia penale), le cui disposizioni attinenti all applicazione del codice penale militare di pace - hanno effetti esclusivamente di carattere procedurale e sanzionatorio; articolo 7 (disposizioni in materia contabile), di carattere ordinamentale in quanto riguardante il trattamento contabile di risorse finanziate a valere sullo stanziamento previsto dalla norma di copertura finanziaria 2 ; articolo 8 (iniziative di cooperazione allo sviluppo) e articolo 9 (sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione), i cui oneri sono limitati all entità dei rispettivi stanziamenti autorizzati; articolo 10 (iniziative di cooperazione e di ricostruzione: regime delle spese per le autovetture, per i contratti di lavoro a tempo determinato), la cui attuazione è prevista a valere sulle autorizzazioni di spesa di cui all articolo 8, comma 1 (cooperazione allo sviluppo). In merito ai profili di copertura finanziaria, si rileva che la norma (art. 11), al comma 1, dispone che agli oneri derivanti dagli articoli 1, 2, 3, 4, 8 e 9, pari complessivamente a euro per l'anno 2015, si provvede: a) quanto a euro , mediante corrispondente riduzione del Fondo di riserva per le spese derivanti dalla proroga delle missioni internazionali; 2 Articolo 11, comma

13 b) quanto a euro , mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all articolo 16, comma 1, ultimo periodo, della legge n. 23 del 2014; c) quanto a euro , mediante corrispondente utilizzo del contributo aggiuntivo per la concessione della proroga dei diritti uso in banda 900 e 1800 MHz in tecnologia GSM, di cui all articolo 35 del decreto legislativo n. 259 del 2003, già versato all entrata del bilancio dello Stato; d) quanto a euro , mediante utilizzo delle somme relative ai rimborsi corrisposti dall organizzazione delle Nazioni Unite, quale corrispettivo di prestazioni rese dalle Forze armate italiane nell'ambito delle operazioni internazionali di pace che, alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, non sono ancora riassegnate al fondo di riserva per le spese derivanti dalla proroga delle missioni internazionali e che restano acquisite all'entrata del bilancio dello Stato; e) quanto a euro , mediante una riprogrammazione straordinaria per l anno 2015, da parte del Ministero della difesa, delle spese correnti iscritte a legislazione vigente nel proprio stato di previsione, da effettuare entro il 30 ottobre Nelle more della definizione dei suddetti interventi di riprogrammazione, sono accantonate le risorse corrispondenti all importo di cui al precedente periodo assicurando comunque la prosecuzione degli interventi previsti dal presente decreto fino al 31 dicembre Per le finalità di cui al primo periodo, il Ministro della difesa, con propri decreti da comunicare al Ministero dell economia e delle finanze, è autorizzato a disporre le occorrenti variazioni di bilancio sui pertinenti capitoli di spesa; f) quanto a euro , mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale , di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Il successivo comma 2 stabilisce che ai maggiori oneri derivanti dal comma 5-ter dell articolo 5 del decreto-legge 1 agosto 2014, n. 109, come modificato dal presente provvedimento, che prevede il riconoscimento della protezione internazionale a taluni cittadini afghani, pari a euro per l anno 2016, a euro per l anno 2017, a euro per l anno 2018 e a euro per l anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica - 8 -

14 economica di cui all articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n Al riguardo, con riferimento alle diverse modalità di copertura degli oneri complessivamente derivanti, per l anno 2015, dalle disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 8 e 9 del provvedimento in esame, così come individuate alle lettere da a) ad f) del comma 1 dell articolo 11, si formulano le seguenti considerazioni. Per quel che concerne l utilizzo, in misura pari ad euro , del Fondo di riserva per le spese derivanti dalla proroga delle missioni internazionali di pace (capitolo 3004 Ministero dell economia e delle finanze), secondo quanto previsto alla lettera a), si fa presente che, sulla base di una interrogazione effettuata al Sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato, il Fondo in parola reca le necessarie disponibilità. Per quanto riguarda l utilizzo, in misura pari a 154,4 milioni di euro, del Fondo per l attuazione della delega fiscale (capitolo Ministero dell economia e delle finanze), secondo quanto previsto alla lettera b), si osserva che anche tale Fondo, sulla base di una interrogazione effettuata al Sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato, reca le necessarie disponibilità. In proposito, si rammenta che ai sensi dell articolo 16, comma 1, ultimo periodo, della legge n. 23 del 2014, sul predetto Fondo sono confluite, per un ammontare pari - per l anno a 154,4 milioni di euro, le maggiori entrate prodotte dai decreti legislativi di attuazione della delega fiscale per la copertura finanziaria dei successivi decreti attuativi che dovessero recare disposizioni onerose che non trovano diretta compensazione al proprio interno. In merito, si segnala che nessuno dei decreti attuativi della delega fiscale reca oneri per l anno 2015 che richiedano l attivazione del Fondo in questione e pertanto le suddette somme sembrerebbero potersi considerare libere da vincoli di destinazione. Per quel che concerne l utilizzo, in misura pari ad euro , del contributo aggiuntivo di cui all articolo 35 del decreto legislativo n. 259 del e non dell articolo 25, come erroneamente indicato nel testo del provvedimento - per la concessione della proroga dei diritti uso in banda 900 e 1800 MHz in tecnologia GSM già versato all entrata del bilancio - 9 -

15 dello Stato, secondo quanto previsto dalla lettera c), appare opportuno che il Governo fornisca chiarimenti in merito alla utilizzabilità delle somme in parola per la copertura di quota parte degli oneri derivanti dal presente provvedimento, tenuto conto che, ai sensi dell articolo 17, comma 1, lettera c), le nuove o maggiori entrate utilizzabili a copertura sono quelle derivanti da modificazioni legislative introdotte dal medesimo provvedimento oggetto di copertura. Con riguardo all utilizzo - ai sensi della lettera d) ed in una misura pari ad euro delle somme relative ai rimborsi corrisposti dall Organizzazione delle Nazioni unite, quale corrispettivo di prestazioni rese dalle Forze armate italiane nell'ambito delle operazioni internazionali di pace che, alla data di entrata in vigore del presente decretolegge, non sono ancora riassegnate al Fondo di riserva per le spese derivanti dalla proroga delle missioni internazionali e che restano acquisite all'entrata del bilancio dello Stato, si rammenta che tale modalità di copertura è già stata utilizzata in occasione di altri provvedimenti 3. Ciò posto, la suddetta modalità di copertura appare pertanto idonea, nel presupposto - sul quale appare opportuna una conferma da parte del Governo - che le citate risorse affluiscano all entrata entro la fine dell anno. In riferimento alle risorse attese - per un ammontare equivalente ad euro dalla riprogrammazione straordinaria per l anno 2015 delle spese correnti iscritte a legislazione vigente nello stato di previsione del Ministero della difesa, ai sensi della lettera e), appare opportuno precisare che si tratta di spese rimodulabili, posto che quelle non rimodulabili, riguardando oneri inderogabili connessi al riconoscimento di diritti soggettivi, non possono essere oggetto di diversa destinazione. Inoltre, appare opportuno acquisire una rassicurazione dal Governo in merito al fatto che la suddetta riprogrammazione non sia suscettibile di pregiudicare la corretta funzionalità delle strutture amministrative interessate né di determinare la formazione di debiti fuori bilancio. Per quel che concerne infine, l utilizzo in misura pari ad euro , ai sensi della lettera f), del fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero degli affari esteri e della 3 Si ricorda, da ultimo, il decreto-legge n. 109 del 2014 e il decreto-legge n. 7 del

16 cooperazione internazionale, iscritto nel bilancio triennale , si fa presente che l accantonamento in parola reca le necessarie disponibilità e che le stesse appaiono utilizzabili per la copertura di una quota parte degli oneri derivanti dal presente provvedimento, giacché riconducibili ad iniziative di cooperazione comunque rientranti nell ambito di obblighi ed adempimenti di carattere internazionale. Con riferimento, invece, alla disposizione di cui al comma 2 dell articolo 11, in base alla quale agli ulteriori oneri (pari ad euro per il 2016, ad euro per l anno 2017, ad euro per l anno 2018 e ad euro per l anno 2019) connessi al riconoscimento della protezione internazionale per i cittadini afghani che abbiano effettuato prestazioni con carattere di continuità a favore del contingente militare italiano nell ambito della missione ISAF si farà fronte mediante corrispondente utilizzo del Fondo per interventi strutturali di politica economica (cap Ministero dell economia e delle finanze), appare opportuno, da un lato, che il Governo confermi la sussistenza delle risorse in parola e, dall altro, che fornisca una rassicurazione circa il fatto che il loro impiego non sia suscettibile di compromettere la realizzazione di interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse medesime

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18 ALLEGATO Descrizione delle norme e della relazione tecnica

19 ARTICOLI da 1 a 3 Missioni internazionali delle Forze armate e di polizia in Europa, Asia ed Africa Le norme autorizzano, a decorrere dal 1 ottobre e fino al 31 dicembre 2015, la proroga della partecipazione di personale militare alle missioni internazionali in Europa (articolo 1, commi 1-7), Asia (articolo 2, commi 1-9) ed Africa (articolo 3, commi 1-3) ivi indicate. Si riportano a seguire i riferimenti alle singole missioni individuate dagli articoli da 1 a 3 con le rispettive autorizzazioni di spesa. ART. 1 (Europa) Missioni (euro) Balcani: Multinational Specialized Unit (MSU); EULEX Kosovo; Security Force Training Plan in Kosovo; Joint Enterprise (comma 1) Bosnia Erzegovina: ALTHEA (comma 2) Albania e area balcanica (comma 3) Kosovo: EULEX (comma 4) Kosovo: UNMIK (comma 4) Cipro: UNFICYP (comma 5) Mediterraneo: Active Endeavour (comma 6) Mediterraneo centro meridionale: UENAVFOR MED (comma 7) Spesa autorizzata TOT. ART Afghanistan: RSM 4 e EUPOL (comma 1) Emirati Arabi Uniti, Baharain, Qatar, Tampa (Florida) (comma 2) Impiego personale Croce Rossa in Medioriente e Asia (comma 3) Libano: UNIFIL (comma 4) Palestina: TIPH2 e addestramento forze di sicurezza palestinesi ART. 2 (Asia) (comma 5) Gaza: EUBAM RAFAH (comma 6) Palestina: EUPOL COPPS (comma 7) Georgia: EUMM (comma 8) Contrasto alla minaccia terroristica del DAESH (comma 9) Missione NATO denominata Resolute Support Mission (RSM)

20 Missioni Spesa autorizzata TOT. ART Operazione di contrasto alla pirateria: Atalanta (comma 1) ART.3 (Africa) Corno d Africa: EUTM Somalia e EUCAP Nestor, Regional maritime capacity building, funzionamento base militare nazionale a Gibuti e addestramento forze di polizia somale e gibutiane (comma 2) Mali: MINUSMA, EUCAP Sahel Niger, EUTM Mali e EUCAP Sahel Mali (comma 3) TOT. ART Il prospetto riepilogativo riporta in modo uniforme sui tre saldi di finanza pubblica come maggiori spese correnti gli importi sopra evidenziati. La relazione tecnica afferma che le norme di cui agli articoli da 1 a 3 comportano oneri solo come limite massimo di spesa. Riguardo alle spese di personale, di funzionamento e una tantum, si segnala che i dati e gli elementi di quantificazione forniti dalla RT appaiono sostanzialmente in linea con quelli riferiti, per analoghe fattispecie, dalla relazione tecnica allegata al precedente provvedimento di proroga delle missioni internazionali di pace (DL n. 7/2015). Per gli elementi di dettaglio riguardanti le voci di costo relative alle suddette autorizzazioni, si rinvia al testo della RT allegata al provvedimento in esame. ARTICOLO 4 Assicurazioni, trasporto, infrastrutture, AISE, potenziamento dispositivo aeronavale, cessioni La norma autorizza, per il 2015, le seguenti spese: euro , per la stipulazione dei contratti di assicurazione e di trasporto e per la realizzazione di infrastrutture relativi alle missioni internazionali di cui al presente decreto (comma 1). Si evidenzia che per le medesime finalità il precedente decreto di proroga missioni internazionali (DL n. 7/2015) ha autorizzato (articolo 14, comma 1) una spesa di euro per il 2015; euro , per la cessione, a titolo gratuito, alla Repubblica d Iraq di equipaggiamenti di protezione CBRN (comma 4, lett. a); euro , per la cessione, a titolo gratuito, alla Repubblica d Albania di materiali di ricambio per veicoli VM 90P (comma 4, lett. b). Viene, altresì, autorizzata per il 2015 la cessione, a titolo gratuito, all Egitto di materiali di ricambio per velivoli F-16, dichiarati fuori servizio (comma 5, lett. a), e di 3 elicotteri

21 A109 modello AII, dichiarati fuori servizio, all Uganda (comma 5, lett. b). Viene, inoltre, disposto che la cessione, a titolo gratuito, al Pakistan di 100 veicoli M113, già autorizzata dall'art. 4, comma 3, lett. b), del DL n. 109/2014, possa essere effettuata nel 2015, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (comma 6). La norma autorizza, inoltre, a decorrere dal 1 ottobre e fino al 31 dicembre 2015, le seguenti spese: euro , per il mantenimento del dispositivo info-operativo dell Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE) a protezione del personale delle Forze armate impiegato in missioni internazionali (comma 2); euro per il potenziamento del dispositivo aeronavale di sorveglianza e sicurezza nel Mediterraneo centrale in relazione alle straordinarie esigenze di prevenzione e contrasto del terrorismo e al fine di assicurare la tutela degli interessi nazionali (comma 3). Il prospetto riepilogativo riporta in modo uniforme sui tre saldi di finanza pubblica come maggiori spese correnti gli importi di cui ai commi 1, 2, 3, e 4, lett. a) e b) sopra evidenziati. Le spese complessivamente autorizzate dall articolo in esame sono pari ad euro ( ). La relazione tecnica afferma che le norme dell articolo in esame, con l eccezione del comma 5 (cessioni, a titolo gratuito, all Egitto di materiali di ricambio per velivoli F-16, dichiarati fuori servizio e all Uganda di 3 elicotteri A109-AII, dichiarati fuori servizio) e del comma 6 (cessione, a titolo gratuito, al Pakistan di 100 veicoli M113, già autorizzata, a titolo gratuito, dal DL n. 109/2014) comportano oneri solo come limite massimo di spesa. Con riferimento al comma 1 (autorizzazione di spesa per il 2015, per contratti di assicurazione e trasporto e per la realizzazione di infrastrutture), la RT precisa che l onere complessivo relativo ai contratti in riferimento è stato quantificato tenendo conto delle esigenze relative ai vari teatri operativi di impiego, ai trasporti con vettori civili (treni, navi etc.) e alle spese infrastrutturali. Con specifico riguardo ai contratti di trasporto aereo, marittimo e ferroviario (inclusi il trasporto di cittadini afghani 5 e del materiale 6 di cui all art. 4, comma 5, lett. b) del provvedimento in esame) e la RT riferisce 5 Ai sensi dell art. 5, comma 5-ter del DL 109/2014 che prevede he i cittadini afgani che hanno effettuato prestazioni continuative a favore del contingente militare italiano nell ambito della missione ISAF e nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che qualora permangano in Afghanistan siano esposti al rischio di danni gravi alla persona, a domanda, possono essere trasferiti in Italia, con il coniuge e i figli nonché i parenti entro il primo grado, per il riconoscimento della protezione internazionale ai sensi del D.lgs. n. 251/2007. Il periodo massimo di permanenza all'interno del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati è di 36 mesi, con verifiche a cadenza semestrale,

22 che la quantificazione è stata effettuata sulla base del numero delle unità di personale impiegate, dei mezzi e dei materiali di cui si prevede l impiego nei vari teatri operativi. Le previsioni di spesa hanno tenuto conto delle ore di volo, delle giornate di navigazione e dei km di percorrenza. Per quanto concerne i contratti di assicurazione, la RT afferma che l onere è stato quantificato tenendo conto delle indicazioni della legge n. 301/1982 (Norme a tutela del personale militare in servizio per conto dell'onu in zone di intervento), delle caratteristiche qualitative e quantitative dei contingenti di volta in volta impiegati nelle missioni e dell evoluzione dello scenario operativo. Con riferimento, infine, alle infrastrutture, la spesa è stata quantificata sulla base degli interventi da realizzare nei vari teatri operativi, con particolare riferimento alla realizzazione di opere di force protection, sistemi di video sorveglianza e controllo, urbanizzazione, impianti tecnologici, alloggi, uffici e infrastrutture logistiche, per tutti i teatri. In merito al comma 2, (autorizzazione di spesa di euro , a decorrere dal 1 ottobre e fino al 31 dicembre 2015, per esigenze AISE), la RT fornisce la seguente sintesi delle voci di spesa relative alle attività dell AISE nei teatri operativi, a protezione dei militari impegnati nelle missioni. (euro) Personale di rinforzo da inviare in teatro Attività di gestione dispositivo di ricerca Apparati intelligence Equipaggiamenti e materiali speciali Spese telefoniche satellitari Totale Con riguardo all autorizzazione di spesa di cui al comma 3 (euro per il potenziamento del dispositivo aeronavale di sorveglianza e sicurezza nel Mediterraneo centrale) la relazione tecnica fornisce un quadro dettagliato delle spese di personale, di funzionamento e una tantum. Con riferimento al comma 4, la RT fornisce i dati alla base della quantificazione relativi alle autorizzazioni di spesa disposte ai fini delle cessioni di mezzi ed equipaggiamenti militari [euro , per la cessione all Iraq di equipaggiamenti di protezione CBRN (comma 4, lett. a), euro , per la cessione, all Albania di materiali di ricambio per veicoli VM 90P (comma 4, lett. b)]. Con riferimento ai commi 5 e 6, la RT afferma che le disposte cessioni non comportano oneri in quanto i materiali e i veicoli previsti dalle disposizioni in oggetto, già dichiarati fuori servizio, vengono ceduti nello stato in cui si trovano. ulteriormente prorogabile, soltanto in presenza di circostanze straordinarie e debitamente motivate, per due periodi successivi, ciascuno della durata di sei mesi. 6 3 elicotteri A109 modello AII da cedere all Uganda

23 Con riguardo particolare alla cessione di cui al comma 5, lett. b) (3 elicotteri A109 modello AII, all Uganda) la relazione tecnica precisa, inoltre, che gli oneri relativi al trasporto sono ricompresi nell autorizzazione di spesa di cui comma 1. Per gli elementi di dettaglio concernenti le voci di costo relative alle singole summenzionate autorizzazioni di spesa, si rinvia al testo della RT allegata al provvedimento in esame. ARTICOLO 5 Disposizioni in materia di personale Le norme recano la disciplina relativa al trattamento giuridico ed economico del personale impegnato nelle missioni internazionali di cui al provvedimento in esame (comma 1). In proposito il testo opera un rinvio ad alcune specifiche disposizioni della legge n. 108/2009 e del DL n. 152/2009. Si tratta, in particolare, delle seguenti disposizioni. L art. 3, commi da 1 a 9, della legge n. 108/2009 prevede, tra l altro: l attribuzione di una indennità di missione in misura diversificata a seconda delle missioni stesse; la disciplina della valutazione dei periodi di comando; la possibilità di richiamare in servizio gli ufficiali della riserva di complemento; la possibilità di prorogare di un anno il periodo di ferma dei volontari in ferma prefissata; l estensione ai volontari in rafferma biennale dell indennità di impiego operativo prevista dall articolo; la disciplina applicabile al personale in stato di prigionia o disperso. L art. 3, comma 6, del DL n. 152/2009 dispone l applicazione al personale del Corpo della guardia di finanza delle disposizioni di cui all art. 13 del DL n. 451/2001, che regolamentano la partecipazione del personale delle forze armate impiegato in missioni internazionali ai concorsi interni banditi dal Ministero di appartenenza. In particolare l articolo 13 prevede che il personale militare che ha presentato domanda di partecipazione ai concorsi interni banditi dal Ministero della difesa per il personale in servizio e che non può partecipare alle varie fasi concorsuali, in quanto impiegato in missioni internazionali, è rinviato d'ufficio al primo concorso utile successivo. Al medesimo personale, qualora vincitore del concorso e previo superamento del relativo corso, ove previsto, sono attribuite, ai soli fini giuridici, la stessa anzianità assoluta dei vincitori del concorso per il quale ha presentato domanda e l'anzianità relativa determinata dal posto che avrebbe occupato nella relativa graduatoria. Viene, inoltre, disposto (comma 2) che l indennità di missione di cui all articolo 3, comma 1, della legge n. 108/2009 sia corrisposta nella misura del 98 per cento o nella misura intera incrementata del 30 per cento se il personale non usufruisce a qualsiasi titolo di vitto e alloggio gratuiti (comma 2). Il comma 3 definisce i criteri di calcolo della summenzionata indennità di missione sulla base delle diarie previste per specifiche aree geografiche

24 Si prevede che al personale partecipante alle missioni Active Endeavour, EUNAVFOR MED e Atalanta 7 e nelle attività di cui all articolo 4, comma 3, siano corrisposti il compenso forfetario di impiego ovvero la retribuzione per lavoro straordinario in deroga, con i limiti previsti - rispettivamente - dall art. 9, comma 3, del DPR n. 171/2007 (protrazione dell operazione, senza soluzione di continuità, per almeno quarantotto ore con l obbligo di rimanere disponibili nell ambito dell unità operativa e possibilità di corrispondere il compenso per un periodo non superiore a 120 giorni all anno) e dall art. 10, comma 3, della legge n. 231/1990 (limiti orari individuali). Il compenso è corrisposto, inoltre, ai volontari in ferma prefissata di un anno nella misura prevista per i volontari in ferma prefissata quadriennale, pari al 70 per cento di quella spettante ai volontari di truppa in servizio permanente 8 (comma 4). La relazione tecnica ed il prospetto riepilogativo non considerano le disposizioni in esame. ARTICOLI 6 e 7 Disposizioni in materia penale e contabile Le norme dispongono: l applicazione del codice penale militare di pace e delle disposizioni in tema di competenza territoriale per l accertamento dei reati militari. Quest ultima viene, in particolare, concentrata nel tribunale militare di Roma 9 (articolo 6, comma 1). Il comma 1 si applica anche al personale impiegato in specifiche missioni delle Nazioni Unite indicate dal testo (articolo 6, comma 2) 10 ; l applicazione di quanto previsto dall articolo 5, commi 1 e 2, del DL n. 152/2009 (articolo 7, comma 1). Detta norma prevede che, per le esigenze connesse con le missioni internazionali e in circostanze di necessità e urgenza, possano essere attivate le procedure d'urgenza previste dalla normativa vigente per l'acquisizione di forniture e servizi, nonché l esecuzione in economia di lavori, servizi e forniture per specifiche esigenze, entro il limite complessivo di 50 milioni di euro annui a valere sulle risorse finanziarie stanziate per le missioni internazionali. La norma richiamata prevede, altresì, che le spese per i compensi per lavoro straordinario reso nell'ambito di attività operative o di addestramento propedeutiche all'impiego 7 Di cui rispettivamente all art. 1, commi 6 e 7, e all art. 3, comma 1. 8 Ai sensi dell art. 9, comma 4 del DPR n. 171/ Ai sensi dell art. 5 del DL. 209/2008 (Proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali per il 2009). 10 Si tratta delle missioni denominate United Nations Military Observer Group in India and Pakistan (UNMOGIP), United Nations Truce Supervision Organization in Middle East (UNTSO), United Nations Mission for the Referendum in Western Sahara (MINURSO), Multinational Force and Observers in Egitto (MFO) e alle missioni Interim Air Policing della NATO

25 del personale nelle missioni internazionali siano effettuate in deroga alla disciplina 11 che ha introdotto un tetto massimo alla spesa per prestazioni di lavoro straordinario (ossia il limite del 90 per cento delle risorse finanziarie assegnate al medesimo scopo per l anno finanziario 2007). l anticipazione da parte del Ministero dell economia e delle finanze - entro 10 giorni dall entrata in vigore del decreto in esame e su richiesta delle Amministrazioni interessate - di una somma pari al 70 per cento delle spese autorizzate dagli artt. 1, 2, 3, 4, 8 e 9. Tali anticipazioni vengono effettuate a valere sullo stanziamento previsto dalla norma di copertura finanziaria del provvedimento in esame 12 (articolo 7, comma 2). La relazione tecnica ed il prospetto riepilogativo non considerano le norme. ARTICOLO 8 Iniziative di cooperazione allo sviluppo La norma a decorrere dal 1 ottobre 2015 e fino al 31 dicembre 2015, autorizza la spesa di euro , ad integrazione degli stanziamenti di cui alla legge n. 49/1987, come determinati dalla Tabella C allegata alla legge n. 190/2014 (legge di stabilità 2015), per iniziative di cooperazione volte a migliorare le condizioni di vita della popolazione e dei rifugiati, nonché a sostenere la ricostruzione civile in Afghanistan, Etiopia, Repubblica Centrafricana, Iraq, Libia, Mali, Niger, Myanmar, Pakistan, Palestina, Siria, Somalia, Sudan, Sud Sudan, Yemen e, in relazione all assistenza dei rifugiati, dei Paesi ad essi limitrofi, nonché per contribuire a iniziative europee e multilaterali in materia di migrazioni e sviluppo (comma 1). Le Commissioni di merito, nel corso dell esame svolto in sede referente, hanno esteso gli interventi in questione a Nepal, Haiti e Ucraina, senza modificare la complessiva autorizzazione di spesa. Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale individua le misure volte ad agevolare l'intervento di organizzazioni non governative che intendano operare per i fini umanitari nei Paesi di cui al comma 1, coinvolgendo in via prioritaria le organizzazioni di comprovata affidabilità e operatività già operanti in loco (comma 2). Gli interventi di cui al comma 1 tengono conto degli obiettivi prioritari, delle direttive e dei principi di cui all art. 8, comma 1, del DL n. 109/ (comma 3). Il Ministro degli affari 11 Articolo 3, comma 82, della legge n. 244/ V. il successivo articolo 11, comma La norma richiamata prevede che vengano promossi, tra gli altri, interventi aventi tra gli obiettivi la prevenzione e il contrasto alla violenza sulle donne, la tutela dei loro diritti e il lavoro femminile, nonché la tutela e la promozione dei diritti dei minori. Tutti gli interventi previsti sono adottati coerentemente con le direttive OCSE-DAC in materia di aiuto pubblico allo sviluppo, con gli Obiettivi di sviluppo del millennio e con i principi del diritto internazionale in materia

26 esteri e della cooperazione internazionale provvede alla pubblicazione telematica, nel sito internet istituzionale dedicato alla cooperazione italiana allo sviluppo, delle informazioni specifiche concernenti i singoli progetti di cooperazione e i risultati ottenuti. Il prospetto riepilogativo riporta in modo uniforme sui tre saldi di finanza pubblica come maggiori spese correnti gli importi sopra evidenziati. La relazione tecnica con riferimento al comma 1, reca precisazioni in merito alle finalità operative delle iniziative di cooperazione previste nei teatri individuati dalla norma. Per gli elementi di dettaglio, relativi in modo particolare al comma 1, si rinvia al testo della RT allegata al provvedimento in esame. ARTICOLO 9 Sostegno della ricostruzione e interventi di consolidamento della pace Le norme autorizzano, a decorrere dal 1 ottobre e fino al 31 dicembre 2015, interventi volti al sostegno dei processi di ricostruzione e al supporto delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione (commi 1-6). Si riportano a seguire i dati riferiti ai singoli interventi previsti dall articolo ai commi da 1 a 6 con le rispettive autorizzazioni di spesa. Comma 1 Comma 2 Comma 3 Comma 4 Comma 5 Comma 6 (euro) INTERVENTO SPESA AUTORIZZATA Sostegno dei processi di stabilizzazione nei Paesi in situazione di fragilità, conflitto e post-conflitto 14, nonché per l'invio in missione in Libia di esperti per fornire assistenza alle autorità libiche e sostenere il processo di stabilizzazione del Paese Sostegno dei processi di pace e di rafforzamento della sicurezza in Africa sub-sahariana e in America latina e caraibica Erogazione di contributi volontari in favore dello United Nations System Staff College (UNSSC) di Torino, dell'unione per il Mediterraneo, del Dipartimento degli Affari Politici e dell'inviato Speciale per la Siria delle Nazioni Unite, nonché dell'istituto italo-latino americano Partecipazione italiana alle iniziative dell'osce e al fondo fiduciario InCE istituito presso la Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo Rifinanziamento Fondo per il rafforzamento delle misure di sicurezza attiva e passiva, anche informatica, delle rappresentanze italiane all estero 16, anche per assicurare al personale del MAECI in servizio in aree di crisi la sistemazione, per ragioni di sicurezza, in alloggi provvisori. Invio in missione o in viaggio di servizio di personale degli Esteri in aree di crisi, partecipazione dello stesso alle operazioni internazionali di gestione delle crisi, nonché spese di funzionamento e per il reclutamento di personale 14 Ad integrazione dello stanziamento di cui all'art. 18, comma 2, del DL n. 7/2015 che, per le medesime finalità e per il periodo dal 1 gennaio al 30 settembre 2015, ha autorizzato la spesa di euro Ad integrazione degli stanziamenti per l attuazione della legge n. 180/1992. Per le medesime finalità e per il periodo dal 1 gennaio al 30 settembre 2015, l art. 18, comma 3, del DL n. 7/2015, ha autorizzato la spesa di euro Di cui all art. 3, comma 159, della legge n. 350/

27 (euro) INTERVENTO SPESA AUTORIZZATA locale, a supporto del personale MAECI inviato in località non coperte da rappresentanza diplomatico-consolare 17 TOTALE Il prospetto riepilogativo riporta in modo uniforme sui tre saldi di finanza pubblica, come maggiori spese correnti, gli importi sopra evidenziati. La relazione tecnica fornisce i dati e gli elementi alla base della quantificazione degli oneri relativi alle autorizzazioni di spesa di cui ai commi 1, 4 e 6. Con riguardo ai commi 2, 3 e 5 la RT si limita ad illustrare le finalità delle disposizioni e a fornire elementi di valutazione non quantitativi. La relazione tecnica con riguardo agli interventi di stabilizzazione da realizzare, ai sensi del comma 1, fornisce elementi di valutazione qualitativa sulle misure previste in Afghanistan, Etiopia, Repubblica Centrafricana, Iraq, Mali, Niger, Myanmar, Pakistan, Palestina, Siria, Somalia, Sudan, Sud Sudan e Yemen. Con riguardo alla sola Libia la relazione tecnica riporta un prospetto di sintesi degli interventi finanziati a valere sull autorizzazione di spesa di cui al comma 1, per una spesa pari ad euro (euro) INTERVENTO SPESA AUTORIZZATA Libia-Sostegno al processo di stabilizzazione (*) Sostegno tecnico alla gestione delle iniziative in Libia, Siria ed altri interventi (**) Totale (*) Con riguardo a tale intervento la relazione tecnica afferma che si prevede di inviare 10 esperti in Libia per fornire assistenza alle autorità libiche e sostenere il processo di stabilizzazione del Paese. La previsione di spesa per il trimestre è di euro Per ciascun esperto è stato calcolato un costo medio indicativo di euro da modulare in funzione del profilo professionale del personale che sarà selezionato, dell incarico che andrà a svolgere e del relativo livello di responsabilità. (**) Con riferimento a tale intervento la relazione tecnica evidenzia l esigenza di avvalersi di una figura professionale con specifica esperienza e ipotizza il reclutamento di 1 co.co.co per un periodo di tre mesi con una previsione di spesa di euro euro. A tale importo va aggiunta un ulteriore previsione di spesa, pari ad euro 2.067, relativa ai servizi di assistenza fiscale, previdenziale ed assistenziale relativi alla gestione degli esperti da inviare in Libia. In merito al comma 3, (autorizzazione di spesa di euro ) con specifico riferimento ai contributi volontari in favore dello United Nations System Staff College (UNSSC) di Torino, la relazione tecnica 17 Con riguardo al comma 6, è previsto, inoltre, che l ammontare del trattamento economico e le spese per vitto, alloggio e viaggi del personale di cui al medesimo comma siano resi pubblici nelle forme e nei modi previsti e atti a garantire la trasparenza nel rispetto della vigente legislazione in materia di protezione dei dati personali

28 evidenzia che il 20 marzo u.s. il Ministro degli esteri italiano e il Segretario generale delle NU hanno firmato l Emendamento all Accordo di sede dello Staff College del Tale Emendamento prevede il versamento di un contributo annuo da parte italiana di euro. Sul punto la relazione tecnica precisa che il procedimento di ratifica dell Accordo, presumibilmente, non potrà essere completato in tempo utile da consentire l erogazione del contributo già nel A tal fine, la relazione tecnica precisa che si rende necessario mantenere la continuità del sostegno italiano a tale organizzazione. In merito non vengono forniti i dati concernenti l importo di tale contributo. Con riguardo alle altre finalità previste dal comma (contributi all'unione per il Mediterraneo, al Dipartimento degli Affari Politici e dell'inviato Speciale per la Siria delle NU e all'istituto italo-latino americano) la relazione tecnica non fornisce i dati relativi ai singoli interventi contributivi. La seguente tabella riporta la sintesi dei singoli interventi finanziati a valere sull autorizzazione di spesa di cui al comma 4, (Iniziative OSCE e contributi a fondo fiduciario InCE) complessivamente pari ad euro (euro) INTERVENTO SPESA AUTORIZZATA Partecipazione ad operazioni di diplomazia preventiva e ai progetti di cooperazione dell OSCE Finanziamento fondo InCE Totale Con riguardo alle iniziative OSCE, la relazione tecnica precisa che una parte del relativo contributo (euro ) è finalizzato a ad assicurare la presenza continuativa nei prossimi tre mesi di 56 funzionari italiani in Ucraina, presso il Segretariato e altre istituzioni. La relazione tecnica fornisce i dati e gli elementi di quantificazione utili ai fini del calcolo delle indennità previste per i suddetti funzionari in ragione della qualifica professionale posseduta. La restante parte del contributo in favore dell OSCE (euro ) è destinato al finanziamento della missione SMMU in Ucraina (Special monitoring mission in Ukraine) missione di monitoraggio della zona di sicurezza lungo la linea di cessate il fuoco nella regione del Donbass. In merito al finanziamento dell InCE, la relazione tecnica ne indica l importo in euro Si riporta a seguire, infine, uno schema di sintesi dei singoli interventi finanziati a valere sull autorizzazione di spesa di cui al comma 6, (Invio in missione o in viaggio di servizio di personale degli Esteri in aree di crisi) complessivamente pari ad euro (euro) INTERVENTO SPESA AUTORIZZATA Missioni presso sedi Afghanistan, Iraq, Pakistan Missione di 1 funzionario diplomatico nel Kurdistan iracheno Missione dell inviato speciale per la Libia Totale La relazione tecnica riporta i dati di costo delle missioni relativi all indennità di servizio estero (ISE), alle spese di viaggio e alle spese di supporto logistico del personale diplomatico in riferimento

29 Per gli elementi di dettaglio concernenti le singole voci di costo relative alle suddette autorizzazioni, si rinvia al testo della RT allegata al provvedimento in esame. ARTICOLO 10, commi 1 e 2 Regime degli interventi La norma prevede che nell ambito degli stanziamenti, per le finalità e i limiti temporali di cui ai precedenti articoli 8 (iniziative di cooperazione allo sviluppo) e 9 (processi di ricostruzione e stabilizzazione) si applica la disciplina prevista da precedenti decreti di proroga di missioni [il DL n. 227/ (con validità dal 1 gennaio 2013 al 30 settembre 2013) ed il DL n. 114/ (con validità dal 1º ottobre al 31 dicembre 2013)]. Tale disciplina viene indirettamente richiamata dal testo in esame, con il rinvio all art. 10, comma 1, del DL n. 109/ Viene, in particolare, richiamata l applicazione dell art. 7, comma 1, del DL n. 114/2013, concernente, tra l altro, il regime derogatorio delle disposizioni limitative delle spese delle pubbliche amministrazioni per acquisto, noleggio e manutenzione di autovetture, nonché la possibilità per l Amministrazione degli esteri di derogare ai limiti in materia di stipula di contratti di lavoro a tempo determinato 21. La norma richiamata prevede che all effetto sui saldi, connesso all applicazione di tali discipline derogatorie, si provvede a valere sulle autorizzazioni di spesa, riferite dal DL 14/2013 alle iniziative di cooperazione allo sviluppo (articolo 5) e a quelle relative ai processi di ricostruzione e stabilizzazione (articolo 6). 18 Si tratta in particolare: dell'art. 6, commi 11, 12, e 13, del D.L. n. 227/2012, relativi alle spese per il personale del Ministero Affari esteri e cooperazione internazionale (MAECI) che partecipa a missioni di gestioni crisi (comprese missioni PESD) e agli Uffici dei rappresentanti speciali dell UE ovvero per i viaggi di servizio del personale del Ministero degli esteri in servizio presso gli uffici situati in Afghanistan, Iraq, Pakistan, Siria, Libia e per le altre aree di crisi che si dovessero manifestarsi nel corso del periodo (comma 11); alle spese per la sicurezza delle sedi diplomatiche e consolari (comma 12); e alle spese per l'invio in missione di personale del MAECI in talune aree di crisi e parziale pagamento delle relative spese di viaggio per congedo in Italia, nonché spese per l invio in missione di un funzionario diplomatico con l incarico di assistere la presenza italiana in Kurdistan (comma 13). 19 Tra le norme richiamate vi sono l art. 5, commi 1, 2 e 6, del DL n. 114/2013, relativi alla spesa per iniziative di cooperazione allo sviluppo (comma 1) e per personale ad Herat e in Somalia (comma 2), nonché alle spese di vitto e alloggio per il personale inviato in missione nei Paesi oggetto di iniziative di cooperazione (comma 6). 20 Che a sua volta rinvia alle summenzionate disposizioni. 21 Di cui all art. 7, comma 10, del DL n. 227/2012. A sua volta l art. 7, comma 1, del DL n.114/2013, richiama l articolo 7, commi 1, 2, 4, 5, 6 e 10 del DL n. 227/2012. Tale ultima disposizione, in particolare, autorizza il Ministero degli affari esteri a ricorrere ad acquisti e lavori da eseguire in economia, anche in deroga alle disposizioni di contabilità generale dello Stato (comma 1). Viene inoltre disciplinata l indennità di missione per il personale della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri inviato in missione (comma 2). Il Ministero degli affari esteri è altresì autorizzato ad affidare incarichi di consulenza a tempo determinato e a stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa con personale estraneo alla PA, in deroga alle disposizioni limitative di tale tipologia di spesa previste dalla normativa vigente (comma 10)

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