Relazione. Signor Presidente, Colleghi Consiglieri,

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1 Consiglio Regionale Disposizioni sulla partecipazione della Regione Abruzzo ai processi normativi dell'unione Europea e sulle procedure d'esecuzione degli obblighi europei Relazione Signor Presidente, Colleghi Consiglieri, il progetto di legge è stato redatto dal gruppo di lavoro interistituzionale Consiglio- Giunta costituito con Determinazione del Direttore della Direzione Affari della Presidenza e Legislativi del Consiglio regionale n. 2/2014, giusta nota del Direttore della Direzione Affari della Presidenza, Politiche Legislative e comunitarie, programmazione, parchi, territorio, ambiente, energia della Giunta regionale - DA RA del Al gruppo di lavoro, coordinato dal Dirigente del Servizio Affari istituzionali ed europei del Consiglio regionale, Dott. Francesca Di Muro, hanno partecipato: per il Consiglio regionale: la Dr.ssa Francesca Di Muro- Dirigente Servizio Affari istituzionali ed europei; la Dr.ssa Gabriella Rosa- Responsabile dell Ufficio Relazioni europee; il Dr. Luca Fusari -Assistente Amministrativo Ufficio Relazioni europee; per la Giunta regionale: la Dr.ssa Elena Sico Dirigente del Servizio Affari Comunitari e cooperazione interistituzionale della Giunta regionale. Il progetto di legge ha la finalità di adeguare la l.r. 30 ottobre 2009, n. 22 (Disposizioni sulla partecipazione della Regione Abruzzo ai processi normativi dell'unione Europea e sulle procedure d'esecuzione degli obblighi europei) alle novità introdotte dalla legge statale di riferimento: la legge 24 dicembre 2012, n. 234, che detta le norme generali sulla partecipazione dell Italia alla formazione e all attuazione della normativa e delle politiche dell Unione europea. A sua volta, la l. 234/2012, entrata in vigore nel gennaio 2013, ha abrogato e sostituito la disciplina dettata dalla legge 4 febbraio 2005, n. 11 (Norme generali sulla partecipazione dell'italia al processo normativo dell'unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari). Considerato, inoltre, che la l.r. 22/2009 era già stata modificata dalla l.r. 37/2012, al fine di non appesantirne il testo con le ulteriori modifiche apportate in questa sede, il presente progetto di legge è stato concepito come interamente sostitutivo della l.r. 22/2009. Il progetto di legge si compone di 22 articoli. L art. 1 (Finalità) riproduce il testo dell art. 1 della l.r. 22/09 individuando le finalità perseguite dalla legge.

2 2 L art. 2 (Rapporti Consiglio-Giunta regionale), riproduce, ai commi 1 e 2, il testo dell art. 2 della l.r. 22/2009, in virtù del quale, da un lato, il Consiglio regionale indirizza in ogni tempo l'attività della Giunta regionale in materia europea; dall altro, il Presidente della Giunta regionale informa il Consiglio in merito alle relazioni tra la Regione e l'unione europea, nonché sulle negoziazioni con Stati esteri e con Enti omologhi di Stati esteri. Il comma 3, introdotto dal progetto di legge prevede, in attuazione dell art. 22 della l. 234/2012 e dell art. 68, co. 2, dello Statuto, in capo al Presidente della Giunta un ulteriore obbligo informativo nei confronti del Consiglio regionale avente ad oggetto gli esiti delle sessioni europee della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. I commi 4 e 5 introducono, rispettivamente: un obbligo informativo in capo alla Giunta regionale nei confronti del Consiglio in merito ai programmi finanziati con i fondi strutturali; un obbligo di relazione in capo al Presidente della Giunta in merito allo stato di attuazione di tali programmi, da rendersi annualmente. Infine, il comma 6, considerato che molti provvedimenti amministrativi della Giunta sono pubblicati sul sito istituzionale nell ambito della Sezione Amministrazione trasparente, prevede che all interno della citata sezione è resa possibile la ricerca dei provvedimenti amministrativi di attuazione e promozione delle politiche europee della Regione. Ai fini dell attuazione del comma 6, il comma 7 stabilisce poi che il Servizio competente della Giunta regionale provvede entro 90 giorni dalla entrata in vigore della legge regionale. L art. 3 (Partecipazione della Regione alle decisioni relative alla formazione degli atti europei) adegua l omologo articolo della l.r. 22/2009 all articolo 24 della l. 234/2012, che disciplina le modalità per la partecipazione delle Regioni alla formazione della posizione italiana sulle iniziative europee (fase ascendente). In particolare, il comma 2 prevede che, nelle materie di competenza regionale, il Consiglio regionale, ricevuti i progetti e gli atti europei, adotta e trasmette, entro 30 giorni dalla data di ricevimento, ai sensi dell art. 24, co. 3, l. 234/2012, le osservazioni della Regione, utili alla formazione della posizione italiana, al Presidente del Consiglio dei Ministri o al Ministro per gli affari europei dandone comunicazione alle Camere, alla Conferenza delle regioni e delle province autonome e alla Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome. Il comma 3 riproduce la disciplina vigente sia riguardo alla possibilità da parte della Giunta nonché di ciascun consigliere di presentare le osservazioni sia riguardo all approvazione delle stesse con risoluzione della Commissione consiliare competente per le politiche europee in sede deliberante. I commi 4 e 5 introducono due disposizioni di natura procedurale. In particolare, il comma 4 prevede che il Presidente del Consiglio regionale contestualmente all assegnazione alle Commissioni consiliari, trasmette i progetti e gli atti di cui al comma 2 al Presidente della Giunta. La norma è finalizzata a informare la Giunta regionale dell avvio da parte del Consiglio regionale delle attività di partecipazione alla formazione dei progetti/atti europei assegnati alle Commissioni consiliari competenti. In tal modo la Giunta è messa nelle condizioni di presentare proprie osservazioni. Il comma 5 attribuisce al Presidente della Commissione consiliare per le politiche europee la competenza a stabilire il termine ultimo per la presentazione delle osservazioni da parte di ciascun consigliere e della Giunta, decorso il quale la Commissione approva le osservazioni.

3 3 La ratio di tale norma è quella di consentire alla Commissione, che approva la osservazioni in sede deliberante, di rispettare il termine di trenta giorni per l invio delle osservazioni stabilito dalla l. 234/2012 tenuto conto del calendario dei lavori consiliari. Il comma 6 estende alle consultazioni indette dalla Commissione europea le disposizioni di cui ai commi 3 4 e 5. Infine, il comma 7 stabilisce che il Presidente della Giunta individua tra i Direttori e i Dirigenti i referenti tecnici della Regione che parteciperanno, rispettivamente: al Comitato tecnico di valutazione del Comitato interministeriale per gli affari europei (CIAE) nei casi in cui siano trattate materie di competenza della Regione (art. 19, co. 5, l. 234/2012); ai gruppi di lavoro tematici che operano nell ambito del Comitato tecnico di valutazione del CIAE nei casi in cui siano trattate materie di competenza regionale (art. 24, co. 7, l. 234/2012). L art. 4 (Verifica del rispetto del principio di sussidiarietà) riproduce sostanzialmente la disposizione corrispondente della l.r. 22/09 (art. 3 bis) essendo tale norma conforme a quella dettata dall art. 25 della l. 234/2012. Ai commi 3, 4 e 5 introduce, analogamente a quanto previsto ai commi 4 e 5 dall articolo 3, disposizioni finalizzate ad assicurare il raccordo con la Giunta, qualora ritenuto necessario dal Presidente del Consiglio regionale nonché a garantire il rispetto dei termini stabiliti dal diritto europeo per l invio delle osservazioni consiliari. L art. 5 (Partecipazione della Regione al dialogo politico tra le Camere e le Istituzioni europee) introduce una disposizione che prevede la partecipazione della Regione alle iniziative assunte dalle Camere nell ambito del dialogo politico con le Istituzioni europee, istituto, a sua volta, disciplinato dall art. 9 della l. 234/2012. Il comma 2 dell articolo 5 del pdl precisa poi che la la partecipazione di cui al comma 1 avviene con le medesime modalità di cui all articolo 3, comma 3, 4 e 5. L art. 6 (Indirizzi in materia europea) riproduce sostanzialmente il testo dell articolo 4 della l.r. 22/2009 che attribuisce al Consiglio regionale un ruolo di indirizzo ai fini della partecipazione della Regione alla formazione ed all attuazione del diritto europeo. In particolare, l atto di indirizzo è approvato dal Consiglio a seguito dell esame, entro il mese di marzo di ogni anno, del Programma di lavoro annuale della Commissione europea e della relazione sullo stato di conformità dell ordinamento regionale a quello europeo presentata dalla Giunta regionale. Le principali novità introdotte dall art. 6 del pdl, invece, sono così sintetizzabili. La funzione di indirizzo del Consiglio regionale risulta rafforzata laddove non è più prevista una mera facoltà da parte del Consiglio di approvare l atto di indirizzo. Le altre innovazioni riguardano contenuti e modalità di invio della relazione sullo stato di conformità dell ordinamento regionale a quello europeo. In particolare, il comma 3 dell art. 6 precisa che la citata relazione riguarda l annualità precedente e che la stessa debba rendere conto del recepimento nell ordinamento regionale delle direttive europee individuate con Accordo in sede di Conferenza Stato- Regioni ai sensi del comma 5 dell art. 40 della l. 234/2012. Il comma 5 dell art. 6 del pdl dispone, inoltre, che la relazione sullo stato di conformità riporta anche gli atti normativi e di indirizzo emanati dagli organi dell Unione europea e trasmessi alla Regione ai sensi dell art. 29, co. 2, della l. 234/2012.

4 4 Infine, il comma 6 disciplina le modalità di invio della citata relazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri secondo quanto stabilisce l art. 29, co. 3, della l. 234/2012. L art. 7 (Riserva di esame) riproduce sostanzialmente il testo dell art. 4 bis della l.r. 22/2009 che disciplina le procedure attraverso le quali la Regione sollecita la Conferenza Stato - Regioni affinché richieda al Governo di apporre la riserva di esame in sede di Consiglio dell Unione europea rispetto ad un iniziativa europea che incida su materie di competenza della Regione. Le novità introdotte riguardano una formulazione più coerente con l art. 24, co. 5, della l. 234/2012, che disciplina l istituto della riserva di esame. L art. 8 (Attuazione degli obblighi europei - Legge europea regionale) riproduce l omologo testo dell art. 5 della l.r. 22/2009 adeguandolo alle disposizioni della l. 234/2012. In particolare, il comma 6 dell art. 8, rispetto al testo della l.r. 22, aggiunge ulteriori ambiti di intervento della legge regionale europea stabilendo che la stessa: dispone quanto necessario per prevenire o per porre fine a procedure d'infrazione avviate nei confronti dell'italia che comportano obblighi di adeguamento in capo alla Regione (art. 8, co. 6, lett. a); nelle materie di competenza residuale regionale, determina le sanzioni amministrative necessarie per assicurare l osservanza delle disposizioni di attuazione dell ordinamento europeo (art. 8, co. 6, lett. d); dispone per la Regione, per quanto di sua competenza, quanto previsto per lo Stato dall art. 30, commi 4 e 5, della l. 234/2012 in virtù dei quali: gli oneri relativi a prestazioni e a controlli da eseguire da parte di uffici pubblici, ai fini dell'attuazione delle disposizioni dell'unione europea sono posti a carico dei soggetti interessati, ove ciò non risulti in contrasto con la disciplina europea, secondo tariffe determinate sulla base del costo effettivo del servizio reso; le suddette tariffe sono predeterminate e pubbliche; le entrate derivanti dalle tariffe così determinate sono attribuite, nei limiti previsti dalla legislazione vigente, alle amministrazioni che effettuano le prestazioni e i controlli (art. 8, co. 6, lett. e). Infine, il comma 7 estende ad un anno dalla data di entrata in vigore della legge regionale europea, il temine, attualmente di 6 mesi, entro il quale il Presidente della Giunta, previa delibera della Giunta stessa, presenta alla Commissione consiliare competente per le politiche europee la relazione sullo stato di attuazione della legge medesima. L art. 9 (Attuazione in via regolamentare) riproduce l art. 6 della l.r. 22/09 limitandosi a sostituire, al comma 3, l aggettivo comunitarie con l aggettivo europee. L art. 10 (Misure urgenti e attuazione di atti di esecuzione dell Unione europea) ai commi 1 e 2, prevede la possibilità da parte della Regione di adottare misure urgenti, sia sul piano legislativo che su quello amministrativo, qualora prima dell'entrata in vigore della legge regionale europea relativa all'anno in corso si renda necessario adeguare l'ordinamento regionale agli atti normativi dell'unione europea o alle sentenze della Corte di giustizia ovvero per prevenire o per porre fine a procedure d'infrazione nei confronti dell'italia che comportano obblighi di adeguamento in capo alla Regione. In tale modo il pdl dispone per l ordinamento regionale quanto previsto, a livello statale, dal comma 1 dell art. 37 della l. 234/2012. Tale disposizione permette, inoltre, alla Regione di intervenire tempestivamente e di evitare l esercizio del potere sostitutivo da parte dello Stato nei casi di cui all art. 41, co. 2, della l. 234/2012. Consente, infine, alla Regione, in coerenza con l art. 43 della l. 234/2012, di

5 5 prevenire o di porre fine, tempestivamente, a procedure di infrazione avviate nei confronti dell Italia che siano riferite a violazioni od omissioni imputabili alla Regione stessa e, quindi, di evitare la rivalsa da parte dello Stato. Al comma 3, infine, l art. 10, analogamente a quanto disposto per l ordinamento statale dall art. 36 della l. 234/2012, disciplina le modalità attraverso le quali la Regione dà attuazione agli atti di esecuzione non autonomamente applicabili, adottati dal Consiglio dell'unione europea o dalla Commissione europea, di atti dell'unione europea già recepiti o già efficaci nell'ordinamento regionale. In particolare, tale norma stabilisce che i suddetti atti possono essere attuati in via amministrativa secondo i criteri stabiliti dalla legge regionale europea. L art. 11 (Attuazione di singoli atti normativi dell'unione europea) introduce una disposizione non contemplata nella l.r. 22/2009, analoga a quella prevista, per l ordinamento statale, dall art. 38 della l. 234/2012. L articolo in esame prevede la possibilità da parte della Giunta, in casi di particolare importanza politica, economica e sociale e tenuto conto anche di eventuali atti di indirizzo del Consiglio regionale, di dare attuazione o assicurare l'applicazione di un atto normativo europeo riguardante materie di competenza regionale attraverso la presentazione di un progetto di legge ad hoc distinto dal progetto di legge regionale europea. L art. 12 (Notifica delle discipline per le attività di servizi) riproduce il testo dell art. 6 ter della l.r. 22/2009. Al comma 6 precisa, in attuazione dell art. 55, co.1, lett. a) della l. 234/2012 e dell art. 13 del d.lgs. 59/2010, che le notifiche sono effettuate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri- Dipartimento per le politiche europee secondo le modalità stabilite dalla legislazione statale di attuazione della Direttiva 2006/123/CE (Direttiva Servizi), attraverso il sistema di Informazione del Mercato Interno (IMI). Ai commi da 7 a 10, l art. 12 disciplina le modalità attraverso le quali la Regione può inviare proprie osservazioni alla Commissione europea in merito a progetti di legge o di regolamento notificati alla Commissione europea dagli altri Stati membri, che subordinano l'accesso ad un'attività di servizi o il suo esercizio al rispetto di nuovi requisiti, ai sensi e nei casi di cui alla direttiva 2006/123/CE. L art. 13 (Principi) introduce ex novo una disposizione in virtù della quale la Regione, nell adempimento degli obblighi europei, rispetta i criteri e si conforma ai principi di cui agli articoli 32, co. 1, lett. c) e 53 della l. 234/2012. In virtù di tali disposizioni: gli atti di recepimento di direttive dell'unione europea non possono prevedere l'introduzione o il mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive stesse; nei confronti dei cittadini italiani non trovano applicazione norme dell'ordinamento giuridico italiano o prassi interne che producano effetti discriminatori rispetto alla condizione e al trattamento garantiti nell'ordinamento italiano ai cittadini dell'unione europea. L art. 14 (Aiuti di Stato) conferma la disciplina di cui all art. 7 della l.r. 22/2009 in materia di aiuti di stato. Le disposizioni introdotte ex novo sono quelle di cui ai commi 11 e 13 dell art. 14. Inoltre il comma 12 dell art. 14 contiene una specificazione rispetto a quanto già previsto dall art. 7 della l.r. 22/09. Nel merito, il comma 11 affida al Servizio competente del Dipartimento della Presidenza della Giunta regionale la cura, in raccordo con le strutture regionali, del censimento annuale

6 6 degli aiuti di stato nel rispetto dei regolamenti europei, ad eccezione degli aiuti in agricoltura per i quali provvede il Dipartimento competente per materia. Il comma 13 precisa che i provvedimenti amministrativi di concessione di aiuti recano l indicazione dell atto europeo di riferimento e della pubblicazione dello stesso sulla Gazzetta Ufficiale dell'unione europea. Infine, il comma 12 stabilisce che le strutture regionali, quando concedono aiuti, adempiono agli obblighi imposti dalla normativa europea e ne danno esplicito riferimento nei relativi atti. Art. 15 (Registrazione misure di aiuto) al fine di consentire il rispetto del divieto di cumulo degli aiuti di Stato, disciplina le procedure per la registrazione dei dati relativi agli aiuti concessi dalla Regione. In proposito, il comma 1 stabilisce che, entro trenta giorni dall entrata in vigore della legge regionale, la Giunta definisce le modalità per la registrazione dei dati nella Banca dati nazionale degli aiuti di stato; il comma 2 affida al Dipartimento della Presidenza della Giunta regionale il coordinamento delle strutture regionali che concedono aiuti; il comma 3 impone l obbligo di inserire i dati relativi ai dipartimenti regionali della Giunta e alle direzioni del Consiglio che concedono misure d'aiuto nonché agli gli enti, compresi gli organismi intermedi, che gestiscono per conto della Regione aiuti di Stato. L art. 16 (Verifiche e controlli) detta le disposizioni necessarie per consentire, a livello regionale, il rispetto del divieto di cui all art. 46 della l. 234/2012. In virtù della citata norma statale nessuno può beneficiare di aiuti di Stato se rientra tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero di cui all'art. 14 del reg. (CE) n. 659/1999 (la cosiddetta clausola Deggendorf ). L art. 16 dispone che le strutture regionali che concedono aiuti di Stato: verificano che i beneficiari non rientrino tra i soggetti citati (co.1) forniscono, ove richieste, le informazioni e i dati necessari alle verifiche e ai controlli alle amministrazioni che intendono concedere aiuti (co. 2) qualora, in sede di concessione dell aiuto abbiano svolto la verifica mediante l'acquisizione di dichiarazioni di cui all'art. 47 d.p.r. 445/2000, svolgono i prescritti controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni medesime (co. 3). L art. 17 (Procedure di recupero) disciplina, in attuazione dell art. 48 della l. 234/2012, le modalità attraverso le quali la Regione, in attuazione di una decisione di recupero di cui all'art. 14 del reg. (CE) n. 659/1999, procede al recupero di aiuti regionali stabilendo che: con decreto del Presidente della Giunta sono individuati i soggetti tenuti alla restituzione dell'aiuto, sono accertati gli importi dovuti e determinate modalità e termini del pagamento; tale decreto costituisce titolo esecutivo nei confronti degli obbligati; la riscossione degli importi dovuti per effetto delle decisioni di recupero è effettuata dalla Regione; le informazioni richieste dalla Commissione europea sull'esecuzione delle decisioni di recupero sono fornite dalla Regione ai sensi dell art. 48, co. 4, della l.234/2012. L art. 18 (Ricorso innanzi alla Corte di Giustizia europea) riproduce l omologa norma dettata dall art. 7 bis della l.r. 22/2009. L art. 19 (Norme organizzative) riproduce, in parte, l art. 8 della l.r. 22/2009 stabilendo, al comma 1, che la Giunta e l Ufficio di Presidenza del Consiglio, con proprie deliberazioni, assunte d intesa, disciplinano gli aspetti organizzativi interni al fine di consentire il raccordo tra le strutture della Regione nonché tra queste e quelle nazionali ed europee.

7 7 Il comma 2 individua quali referenti tecnici della Giunta e del Consiglio regionale per le fasi ascendente e discendente i dirigenti dei Servizi della Giunta e del Consiglio competenti per il coordinamento dei processi di partecipazione ed attuazione del diritto europeo. L art. 20 (Modifiche al Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale) stabilisce che il Consiglio regionale adegua il regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale alle prescrizioni contenute nella presente legge. L art. 21 (Disposizioni finanziarie) dichiara l invarianza degli oneri finanziari a carico della finanza pubblica. L art. 22 (Abrogazioni) prevede l abrogazione degli articoli 35, 36 e 37 della l.r. 18 dicembre 2013, n. 55 nonché della l.r. 30 ottobre 2009, n.22 le cui disposizioni sono sostituite dal progetto di legge. L art. 23 (Entrata in vigore), infine, dispone in ordine all entrata in vigore della legge regionale. La IV Commissione Consiliare (Commissione per le politiche europee, internazionali, per i programmi della Commissione Europea e per la partecipazione ai processi normativi dell'unione europea) in data 7 ottobre 2014, ha esaminato il presente provvedimento legislativo proposto dal consigliere Luciano Monticelli e assegnato con il n. 13/2014 alla Commissione consiliare medesima per l esame in sede referente. Alla seduta hanno partecipato, assicurando il supporto tecnico necessario e coadiuvando la Commissione nell esame e negli approfondimenti, la Dr.ssa Francesca Di Muro Dirigente del Servizio Affari Istituzionali ed europei del Consiglio e la Dott.ssa Elena Sico Dirigente del Servizio Affari Comunitari e cooperazione interistituzionale della Giunta regionale. Suggerimenti sono pervenuti altresì attraverso la scheda per l istruttoria finanziaria trasmessa con nota prot del 6 ottobre 2014 dal Servizio Analisi Economica, Statistica e Monitoraggio. Al termine dell esame, la Commissione, dopo aver recepito n. 2 emendamenti a firma Luciano Monticelli, consistenti nella soppressione del comma 4 dell articolo 15 e nella introduzione dell attuale articolo 21, ha espresso sul testo così modificato parere favorevole all unanimità dei Commissari presenti. Hanno votato a favore i consiglieri: Monticelli, Berardinetti, Di Nicola, Paolini, Bracco, Marcozzi, Gatti, Iampieri (voti 23 a favore). Pertanto, si propone al Consiglio: di approvare, nel testo allegato, il progetto di legge n. 13/2014 di iniziativa del consigliere Luciano Monticelli.

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