Organismi di formazione esterni
|
|
- Massimo Spina
- 8 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 Q Schweizerische Eidgenossenschaft Confdration suisse Confederazione Svizzera Confederaziun svlzra Dipartimento federale dellambiente, dei trasporti, delrenergia e delle comunicazioni DATEC Ufficlo fedorale dell aviazione civile UFAC Divisione Sicurezza delle infrastrulture Direttiva SS SE Oggetto: Organismi di formazione esterni per i re sponsabili della sicurezza presso gli agenti regolamentati Basi giuridiche: - allegato - adicolo - numeri - articolo 17 paragrafo 4.6 della convenzione del 7 dicembre 1944 relativa allaviazione civile internazionale (convenzione di Chicago; RS ) 4 in combinato disposto con 0 numero 11 deilallegato del regolamento (CE) n. 300/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio deil l 1 marzo e 11.2 segg. deil allegato del regolamento (UE) n. 185/2010 della Commissione del 4 marzo della legge federale del 21 dicembre 1948 (LNA; RS 748.0) - articolo 122c capoverso 3 deilordinanza del 14 novembre 1973 sulla navigazione aerea (ONA; RS ) - articoli 9a e 9b dellordinanza del DATEC del 20 luglio 2009 sulle misure di sicurezza nellaviazione (OMSA; RS ) Destinatari: Organismi di formazione esterni Stata: Entrata in vigore della presente versione: Numero della presente versione: 1.0 Entrata in vigore della prima versione: Autore: Holger Caspari (SISE) / Jonathan Zimmerli (SISE) Approvata 1 / da: / Direzione deilufac
2 1. Scopo L Ufficio federale dellaviazione civile (UFAC) lautorit competente per lautorizza zione degli agenti regolamentati. Per la formazione dei responsabili della sicurezza presso gli agenti regolamentati e dei relativi sostituti IUFAC incarica organismi di for mazione esterni.1 La presente direttiva precisa i compiti e i requisiti degli organismi di formazione esterni e degli istruttori di cul allarticola 9b OMSA. Essa descrive inoltre la procedura di auto rizzazione per gli organismi di formazione esterni. 2. Campo d applicazione La presente direttiva si applica a tutti gli organismi di formazione esterni, autorizzati dailufac conformemente allarticolo 6 lettera e in combinato disposto con larticolo 9a OMSA, nonch ai loro istruftori conformemente allarticolo 9b capoverso 4 OMSA. 3. Compiti degli organismi di formazione esterni 1 compiti degli organismi di formazione esterni sono contemplati nell articolo 9b capo verso 1 OMSA. 4. Requisiti degli organismi di formazione esterni requisiti degli organismi di formazione esterni sono disciplinati nellarticolo 9b capo verso 3 OMSA. 4.2 Le comunicazioni scritte e orali con IUFAC devono essere effettuate in una delle lingue ufficiali. 4.3 Lorganismo di formazione esterno responsabile deilorganizzazione e dello svolgi mento dei corsi di formazione in tutte e tre le lingue ufficiali (tedesco, francese ita liano), nonch neue diverse regioni linguistiche della Svizzera. La responsabilitä ri guarda la gestione delle iscrizioni ai corsi, gli aspetti organizzativi legati ai locali in cui vengono svolti 1 corsi ii lavoro degli istruttori e gli altri aspetti di natura amministrativa. 4.4 II requisito dellattivitä svolta sullintero territorio nazionale ai sensi dell articolo 9b capo verso 3 lettera b OMSA adempiuto se lattivitä di formazione svolta in tutte le re gioni linguistiche della Svizzera nelle rispettive lingue ufficiali. lnoltre, lorganismo di for mazione esterno deve essere raggiungibile telefonicamente e in grado di evadere le richieste degli interlocutori in tutte e tre le lingue ufflciali. 4.5 L organismo di formazione esterno gestisce un portale web sul quale sono offerti i corsi di formazione di base e i corsi di ripetizione in forma di e-learning. II corso di ripetizione offerto come e-learning a cadenza biennale, in alternanza con il corso di ripetizione dispensato in classe. II corso di ripetizione oggetto di adeguamenti annuali in base alle prescrizioni dellu FAC emanate dalla Sezione Misure di sicurezza. Art. 6 OMSA Pagina 2d 7
3 1 certificati per i responsabili della sicurezza presso gli agenti regolamentati sono rila sciati dailufac, previo superamento del corso, e sono validi cinque anni. La spedi zione dei certificati effettuata dagli organismi di formazione esterni. 4.6 La documentazione destinata alla formazione nonch tutti gli atti amministrativi docu mentari devono essere archiviati in modo che IUFAC Ii possa controllare, in qualsiasi momento, in modo rapido ed efficiente. Gli archivi elettronici devono essere protetti contro ogni accesso non autorizzato me diante sistemi di protezione elettronica recenti, disponibili sul mercato, e salvati quoti dianamente su una memoria esterna. 4.7 L autorizzazione di un organismo di formazione esterno tiene conto anche dei seguenti criteri aziendali, organizzativi e infrastrutturali: - iscrizione nel registro di commercio svizzero; - presenza di un ufflcio in Svizzera; - tenuta della contabiiit conformemente al Codice delle obbligazioni svizzero; - sufficiente solvibilitä; - garanzia di una gestione degli affari irreprensibile; - nomina di una persona responsabile per la gestione dei programmi di formazione; - nomina di un sostituto; - collaboratori e responsabili dell organismo di formazione esterno con estratti del ca sellario giudiziale ineccepibili; - garanzia che gli armadi dove sono conservati i documenti, le scrivanie e gli ufflci in cui sono custodite la documentazione destinata alla formazione e la corrispondenza con gli agenti regolamentati siano sempre chiusi a chiave per ragioni di sicurezza; - controllo e aggiornamento costante della lista delle chiavi consegnate; - presenza di un sistema di gestione della qualitä e garanzia di accesso da parte dell Ufficio federale dellaviazione civile alla relativa documentazione; - garanzia di un adeguata alternativa in caso di forza maggiore o di malattia dellistrut tore. 4.8 Conformemente allarticolo 9b capoverso 3 lettera b OMSA, gli organismi di formazione esterni applicano tariffe unitarie (cfr. allegato) per le Ioro attivitä. Essi fatturano le pre stazioni fornite agli agenti regolamentati direttamente a questi ultimi. LUFAC non accorda alcun finanziamento suppiementare. 5. Compiti degli istruftori Agli istruttori degli organismi di formazione esterni incombe la responsabilit per lo svolgimento pratico dei corsi di base e dei corsi di ripetizione annuali. II giorno della for mazione sono anche i primi interlocutori per tutte le domande di natura tecnica e ammi nistrativa poste dai padecipanti. Pagina 3d1 7
4 6. Requisiti degli istruttori 6.1 Capacitä metodologiche e didattiche neilambito delta formazione degli adulti, compro vate da un certificato, da un certificato di capacitä o da unattestazione (ad es. certifi cato di lavora). 6.2 Conoscenze del settore della spedizione, dell aviazione in generale e in particolare delle misure di sicurezza (Aviation Security IAVSECDI nonch del controllo della qua litä. 6.3 Certificata di responsabile della sicurezza dellagente regolamentato, in corso di vali ditä, rilasciato dailufac. 6.4 Frequenza di un corso di formazione di quattro giorni presso IUFAC e successiva mente di un corso di ripetizione a cadenza annuale. L UFAC attesta la partecipazione a questi corsi mediante N rilascio di un certificato. 6.5 Cli istruttori sono selezionati, valutati e formati dailufac. La retribuzione degli istruttori hentra pienamente nella sfera di responsabilitä degli organismi di formazione esterni. Limporto dellindennit fissato dailufac a 400 franchi per mezza giomata, spese escluse. Gli organismi di formazione esterni informano i propri istruttori che gil aspetti dell indennitä devono essere regolati con 1 loro datore di lavoro. Pagina 4di 7
5 7. Autorizzazione degli organismi di formazione esterni 7.1 L autorizzazione degli organismi di formazione esterni spetta allufac conformemente allarticolo 6 lettera e OMSA. 7.2 La richiesta di autorizzazione e 1 relativi allegati devono essere redatti in una lingua uffi dato. Eventuali traduzioni in una delle lingue ufficiali devono essere autenticate da un notaio. 7.3 Alla richiesta di autorizzazione devono essere allegati 1 seguenti documenti: - suppcrti didattici relativi al corso di base per agenti regolamentati in tutte e tre le Im gue ufflciali; - supporti didattici relativi al corso di ripetizione, conformi alle prescrizioni deilufac, in tutte e tre le lingue ufficiali; lista aggiornata dei collaboratori e dei responsabili dell organismo di formazione esterno; - estratto del registro di commercio; - attestato di sotvibilitä; - estratti del casellario giudiziale dei collaboratori e dei responsabili dellorganismo di formazione esterno (data di rilascio non anteriore ai 30 giorni precedenti); curriculum vitae dei collaboratori (diplomi, attestati, certlflcati, certificati di capacitä, eccj; - copie delle carte didentitä o dei passaporti dei collaboratori e dei responsabili dellor ganismo di formazione esterno; - organigramma; - pianta degli uffici corredata dellindicazione esatta dell indirizzo; - lista delle chiavi. 7.4 Lautorizzazione rilasciata mediante una decisione per la durata di cinque anni. Nella decisione deve essere precisato che qualsiasi modifica rispetto alla richiesta di autorizzazione deve sempre essere comunicata tempestivamente allufac. In pro senza di motivi fondati, I UFAC puä revocare in qualsiasi momento lautorizzazione ali organismo di formazione esterno. 7.5 Revoca delta decisione di autorizzazione come organismo di formazione esterno Qualora alla scadenza del termine concordato per la durata dellattivitä di formazione o in data successiva non intendesse ph) svolgere incarichi per conto deilufac o nel caso in cui Pautorizzazione a impartire formazioni esterne gli venisse revocata prima della scadenza, lorganismo di formazione esterno tenuto a trasmettere allufac i dossier e i documenti elettronici in modo che un altro organismo di formazione o luffi cio possano continuare a svolgere lattivit senza interruzioni. Provvedimenti in questo ambito sono verificati dall UFAC nel quadro di controlli periodici della qualitä. Pagina Sdi 7
6 8. Entrata in vigore La presente direttiva entra in vigore UFFICIO FEDERALE DELL AVIAZIONE CIVILE r J; / 1/ Martin Be negger Vicedirettore Capo Divisione Sicurezza delle infrastrutture Fabio Brgnasc Cai5o Sezione Misure di sicurezza / /
7 Allegato Tariffario: Tutti i prezzi sona in franchi svizzeri (IVA eselusa) 1. Prima certificazione: 1 anno Corso di base per responsabili delle sicurezza (1 giorno, mcl. e-learning2) Corso di base per sostituti dei responsabili della sicurezza (1 giorno, mcl. e-learning) Certificata di responsabile delle sicurezza Certificato di sostituto del responsabile delle sicurezza Ispezione in loco (1/2 giornata, due ispettori, md. preparazione e certificato) Totale anno (anno successivo)4 Corso di ripetizione per responsabili della sicurezza dispensato come e-learning Corso di ripetizioni per sostituti dei responsebili delle sicurezza dispensato come e-leerning Totale anno Corso di ripetizione per responsebili delle sicurezze (1/2 giornata in classe) Corso di ripetizione per sostituti dei responsebili delle sicurezze (1/2 giornete in clesse) Totale anno (anno successivo) Corso di ripetizione per responsabili della sicurezza dispensato come e-learning Corso di ripetizioni per sostituti dei responsabili della sicurezza dispensato come e-learning Totale 600. Totale prima certificazione II. Rinnovo della certificazione Corso di ripetizione per responsabili delle sicurezze (1/2 giornata in classe) 300. Corso di ripetizione per sostituti dei responsabili delle sicurezze (1/2 giornete in classe) Certificato di responsabile della sicurezza Certificato di sostituto del responsebile della sicurezza Ispezione in loco (1/2 giornata, 2 ispettori, mcl. preperazione e certificato) Totale del rinnovo della certificazione Per essere ammessi al corsa di base occorre aver seguito l introduzione, dispensata in forma di e-learning. 1 certificati hanno una validit di cinque anni. Tuttavia, sona considerati validi a condizione che ii titolare abbia seguito ogni anna un corso di ripetizione per responsabili della sicurezza. Gli ispeuori deirufac eseguono ispezioni intennedie. II ciclo delle ispeziani tiene canta delle priorit definite dall lspettcrato per la sicurena delle merci, II regolamento (UE) n prescrive almeno un ispezione intermedla in un arca temporale di cinque anni. Le ispezioni intermedie vengona svolte perlopiü senza preavviso e sana pertanta gratuite. L UFAC si riserva tutta via ii diritta di effettuare anche ispeziani preventivamente annunciate e di fafturarle seconda le prescriziani. Pag na 7di 7
Organismi di formazione esterni per i responsabili della sicurezza presso gli agenti regolamentati
Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni DATEC Ufficio federale dell'aviazione civile UFAC Divisione Sicurezza delle infrastrutture Direttiva SS SE I-002 I
DettagliOrganismi di controllo indipendenti per i mittenti conosciuti di merci o di posta
Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni DATEC Ufficio federale dell'aviazione civile UFAC Divisione Sicurezza delle infrastrutture Direttiva SS SE I-001 I
DettagliOrdinanza della SEFRI 1 sulla formazione professionale di base Specialista in fotografia con attestato federale di capacità (AFC)
Ordinanza della SEFRI 1 sulla formazione professionale di base Specialista in fotografia con attestato federale di capacità (AFC) 412.101.220.01 dell 8 dicembre 2004 (Stato 1 gennaio 2013) 35210 Specialista
DettagliRegolamento del Fondo per la formazione professionale fiduciaria e fiduciario-immobiliare con COG
Regolamento del Fondo per la formazione professionale fiduciaria 1 Nome, enti responsabili e scopo Art. 1 Nome ed enti responsabili 1 L associazione «Fondo per la formazione professionale Organizzazione
DettagliLegge federale sull assicurazione contro gli infortuni
Decisioni del Consiglio degli Stati dell 8.9.2015 Proposta della Commissione del Consiglio nazionale del 9.9.2015: adesione Legge federale sull assicurazione contro gli infortuni (LAINF) (Organizzazione
DettagliOrdinanza sulla formazione professionale di base
Ordinanza sulla formazione professionale di base con attestato federale di capacità (AFC) del 2 novembre 2010 28404 Imbottitrice di mobili AFC/Imbottitore di mobili AFC Industriepolsterin EFZ/Industriepolsterer
DettagliRegolamento per l esame di specialista della sicurezza sul lavoro
Schweizerische Eidgenossenschaft Confédération suisse Confederazione Svizzera Confederaziun svizra Commissione federale di coordinamento per la sicurezza sul lavoro CFSL Regolamento CFSL N. 6057 Regolamento
Dettaglidel 5 maggio 1987 (Stato 5 dicembre 2006)
Ordinanza concernente gli esami esterni per economisti aziendali 412.105.7 del 5 maggio 1987 (Stato 5 dicembre 2006) Il Dipartimento federale dell economia pubblica 1, visto l articolo 50 capoverso 2 della
DettagliRegolamento CFSL. Nr. 6019. Edizione ottobre 2007. Schweizerische Eidgenossenschaft Confédération suisse Confederazione Svizzera Confederaziun svizra
Schweizerische Eidgenossenschaft Confédération suisse Confederazione Svizzera Confederaziun svizra Commissione federale di coordinamento per la sicurezza sul lavoro CFSL Regolamento CFSL Nr. 6019 Ordinamento
Dettagli748.127.5. Ordinanza del DATEC concernente le imprese di costruzione di aeromobili (OICA) Capitolo 1: In generale
Ordinanza del DATEC concernente le imprese di costruzione di aeromobili (OICA) 748.127.5 del 5 febbraio 1988 (Stato 1 febbraio 2013) Il Dipartimento federale dei trasporti, delle comunicazioni e delle
DettagliLegge federale sull organizzazione della Posta svizzera
Legge federale sull organizzazione della Posta svizzera (Legge sull organizzazione della posta, LOP) del... L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l articolo 9 della Costituzione federale
DettagliLegge federale sull organizzazione della Posta Svizzera
Legge federale sull organizzazione della Posta Svizzera (Legge sull organizzazione della Posta, LOP) 783.1 del 17 dicembre 2010 (Stato 1 ottobre 2012) L Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
DettagliRegolamento d esame. Patrocinio: veb.ch, Società svizzera degli impiegati del commercio. Valido dall esame di ottobre 2016
Collaboratore/collaboratrice qualificato/a della contabilità Collaboratore/collaboratrice qualificato/a fiduciario Collaboratore/collaboratrice qualificato/a fiscale edupool.ch Patrocinio: veb.ch, Società
DettagliLegge federale sull assicurazione contro gli infortuni
Decisioni del Consiglio nazionale del 4.6.2015 Legge federale sull assicurazione contro gli infortuni (LAINF) (Organizzazione e attività accessorie della Suva) Modifica del L Assemblea federale della Confederazione
DettagliRegolamento sull organizzazione del Consiglio svizzero di accreditamento
Regolamento sull organizzazione del Consiglio svizzero di accreditamento (RegO-CSA) del marzo 0 Il Consiglio svizzero di accreditamento, visto l articolo capoverso della legge federale del 0 settembre
DettagliLegge federale sull organizzazione della Posta Svizzera
Progetto della Commissione di redazione per il voto finale Legge federale sull organizzazione della Posta Svizzera (, LOP) del 17 dicembre 2010 L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto
Dettagli817.042 Ordinanza concernente la formazione e l esame delle persone preposte all esecuzione della legislazione sulle derrate alimentari
Ordinanza concernente la formazione e l esame delle persone preposte all esecuzione della legislazione sulle derrate alimentari (OFEDerr) del 9 novembre 2011 (Stato 1 gennaio 2012) Il Consiglio federale
Dettagli748.127.5. Ordinanza del DATEC concernente le imprese di costruzione di aeromobili (OICA) Capitolo 1: In generale
Ordinanza del DATEC concernente le imprese di costruzione di aeromobili (OICA) 748.127.5 del 5 febbraio 1988 (Stato 1 agosto 2008) Il Dipartimento federale dei trasporti, delle comunicazioni e delle energie,
DettagliOrdinanza sulla formazione professionale di base
Ordinanza sulla formazione professionale di base Operatrice pubblicitaria/operatore pubblicitario con attestato federale di capacità (AFC) del 20 dicembre 2005 (Stato 26 febbraio 2007) 53106 Operatrice
DettagliOrdinanza sul sistema di trattamento dei dati concernenti le prestazioni di sicurezza private
Ordinanza sul sistema di trattamento dei dati concernenti le prestazioni di sicurezza private (ODPSP) del 12 agosto 2015 Il Consiglio federale Svizzero, visto l articolo 57h capoverso 3 della legge federale
DettagliOrdinanza sulla compensazione dei rischi nell assicurazione malattie
Ordinanza sulla compensazione dei rischi nell assicurazione malattie (OCoR) Modifica del 15 ottobre 2014 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 12 aprile 1995 1 sulla compensazione dei
DettagliEnte Nazionale per l'aviazione Civile. Oggetto: Qualificazione e formazione degli istruttori della sicurezza dell Aviazione Civile.
Ente Nazionale per l'aviazione Civile CIRCOLARE SERIE SECURITY Data 7/10/2004 SEC-01 Oggetto: Qualificazione e formazione degli istruttori della sicurezza dell Aviazione Civile. 1. PREMESSA Alcuni approfondimenti,
DettagliPERCORSO FORMATIVO OPERATORE FORESTALE RESPONSABILE
Allegato B) PERCORSO FORMATIVO OPERATORE FORESTALE RESPONSABILE 1. SOGGETTI ATTUATORI DELLE INIZIATIVE DI FORMAZIONE Sono soggetti attuatori delle iniziative di formazione di cui al presente decreto i
DettagliRegolamento concernente il personale del Museo nazionale svizzero
Regolamento concernente il personale del Museo nazionale svizzero (Regolamento del personale del MNS) del settembre 00 (Stato º gennaio 06) approvato dal Consiglio federale il 7 ottobre 0 Il consiglio
DettagliOrdinanza concernente la formazione, il perfezionamento e l aggiornamento delle persone impiegate nel settore veterinario pubblico
Ordinanza concernente la formazione, il perfezionamento e l aggiornamento delle persone impiegate nel settore veterinario pubblico 916.402 del 16 novembre 2011 (Stato 1 gennaio 2012) Il Consiglio federale
DettagliOrdinanza del DFF concernente la Cassa di risparmio del personale federale
Ordinanza del DFF concernente la Cassa di risparmio del personale federale del 18 dicembre 2015 Il Dipartimento federale delle finanze (DFF), visti gli articoli 72 capoverso 1 e 72a capoverso 3 dell ordinanza
DettagliRegolamento del personale
Regolamento del personale Valido dal 1 luglio 2008 Basato sull articolo 24 lettera h della legge federale concernente l Assicurazione svizzera contro i rischi delle esportazioni (LA- RE) e l articolo 20
DettagliDipartimento federale di giustizia e polizia DFGP Ufficio federale di polizia fedpol. Direttiva
Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP Ufficio federale di polizia fedpol Direttiva sulla trasmissione elettronica dei dati del sistema d informazione HOOGAN agli organizzatori di manifestazioni
Dettagli412.106.141 Regolamento del Consiglio dello IUFFP concernente il personale dell Istituto universitario federale per la formazione professionale
Regolamento del Consiglio dello IUFFP concernente il personale dell Istituto universitario federale per la formazione professionale (Regolamento del personale IUFFP) del 22 settembre 2006 (Stato 27 dicembre
DettagliStatuti del Ramo amministrazione pubblica
Statuti del Ramo amministrazione pubblica Art. 1 Forma giuridica Sede Art. 2 Scopo 1 Il ramo Amministrazione pubblica è un associazione ai sensi degli art. 60 e segg. del Codice civile svizzero. 2 L Associazione
DettagliOrdinanza sugli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia
Ordinanza sugli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia 861.1 del 9 dicembre 2002 (Stato 1 febbraio 2015) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 9 della legge
Dettagli431.09 Ordinanza sugli emolumenti e le indennità per le prestazioni di servizi statistici delle unità amministrative della Confederazione
Ordinanza sugli emolumenti e le indennità per le prestazioni di servizi statistici delle unità amministrative della Confederazione del 25 giugno 2003 (Stato 29 luglio 2003) Il Consiglio federale svizzero,
DettagliLegge federale sul commercio ambulante
Legge federale sul commercio ambulante Disegno del L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 95 e 97 della Costituzione federale nonché il numero II capoverso 2 lettera a del
DettagliLegge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità
Progetto della Commissione di redazione per il voto finale Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità (LPP) (Finanziamento degli istituti di previdenza
DettagliOrdinanza concernente il promovimento dell istruzione dei giovani Svizzeri all estero
Ordinanza concernente il promovimento dell istruzione dei giovani Svizzeri all estero (Ordinanza sull istruzione degli Svizzeri all estero, OISE) 418.01 del 29 giugno 1988 (Stato 1 gennaio 2008) Il Consiglio
Dettagli744.103 Ordinanza concernente l accesso alle professioni di trasportatore di viaggiatori e di merci su strada
Ordinanza concernente l accesso alle professioni di trasportatore di viaggiatori e di merci su strada (OATVM) del 1 novembre 2000 (Stato 1 gennaio 2010) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli
Dettagli744.10 Legge federale sull accesso alle professioni di trasportatore su strada
Legge federale sull accesso alle professioni di trasportatore su strada (LPTS) del 20 marzo 2009 1 (Stato 1 gennaio 2016) L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 63 capoverso
DettagliCEPAS Viale di Val Fiorita, 90-00144 Roma Tel. 065915373 - Fax: 065915374 E-mail: scrivi_a@cepas.it Sito internet: www.cepas.it
Viale di Val Fiorita, 90-00144 Roma Tel. 065915373 - Fax: 065915374 E-mail: scrivi_a@cepas.it Sito internet: www.cepas.it Pag. 1 di 5 0 12.07.2007 1ª Emissione Presidente Comitato di Certificazione Presidente
DettagliPROGRAMMA CORSI PRIVACY 2013
PROGRAMMA CORSI PRIVACY 2013 1) Modulo per Titolari/Responsabili del Trattamento Obiettivo del corso: fornire una conoscenza approfondita della normativa vigente, al fine di compiere scelte consapevoli
DettagliOrdinanza sulla formazione professionale di base
Ordinanza sulla formazione professionale di base Ottico con attestato federale di capacità (AFC) del 10 maggio 2010 85504 Ottico AFC Augenoptikerin EFZ/Augenoptiker EFZ Opticienne CFC/Opticien CFC L Ufficio
DettagliOrdinanza sulla traduzione nell amministrazione generale della Confederazione
Ordinanza sulla traduzione nell amministrazione generale della Confederazione 172.081 del 19 giugno 1995 (Stato 1 gennaio 2009) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 36 e 61 capoverso 1 della
DettagliCodice civile svizzero (Atti pubblici)
Codice civile svizzero (Atti pubblici) Avamprogetto Modifica del... L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del, decreta: I Il titolo finale del Codice
DettagliREGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CORSI PER MASTER UNIVERSITARI E DEI CORSI DI PERFEZIONAMENTO E DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CORSI PER MASTER UNIVERSITARI E DEI CORSI DI PERFEZIONAMENTO E DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE (integrato con modifiche apportate dal Senato Accademico con delibera n 994
Dettaglidel 25 novembre 1996 (Stato 5 dicembre 2006)
Ordinanza sulla qualifica degli specialisti della sicurezza sul lavoro 822.116 del 25 novembre 1996 (Stato 5 dicembre 2006) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 83 capoverso 2 della legge federale
DettagliRegolamento per la formazione professionale continua del Consiglio Nazionale
Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA degli iscritti negli Albi tenuti dagli Ordini dei dottori commercialisti e degli esperti contabili
DettagliComunicazione di atti scritti a un autorità
Ordinanza Avamprogetto concernente la comunicazione per via elettronica nell ambito di processi civili e penali nonché di procedure d esecuzione e fallimento del Il Consiglio federale svizzero, visti gli
Dettagli1. DISTRIBUZIONE Datore di Lavoro Direzione RSPP Responsabile Ufficio Tecnico Responsabile Ufficio Ragioneria (Ufficio Personale) Ufficio Segreteria
Acquedotto Langhe e Alpi Cuneesi SpA Sede legale in Cuneo, corso Nizza 9 acquedotto.langhe@acquambiente.it www.acquambiente.it SGSL Procedura Gestione dei documenti e del 06/05/2013 1. DISTRIBUZIONE Datore
DettagliLegge sui consulenti in brevetti
(LCB) Avamprogetto del... L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l articolo 95 della Costituzione federale 1, visto il messaggio del Consiglio federale del... 2 decreta: Sezione 1: Oggetto
DettagliLinee guida. Accreditamento dei corsi di formazione strutturati per pompieri professionisti
Organisation der Arbeitswelt Feuerwehr (OdAFW) Organisation du Monde du Travail des Sapeurs-Pompiers (OMTSP) Organizzazione del Mondo del Lavoro Pompieri (OdMLP) Linee guida Accreditamento dei corsi di
DettagliOrdinanza della SEFRI sulla formazione professionale di base
Ordinanza della SEFRI sulla formazione professionale di base Aiuto muratrice/aiuto muratore con certificato federale di formazione pratica (CFP) del 14 settembre 2010 (Stato: 1 settembre 2014) 51007 Aiuto
DettagliOrdinanza sulla formazione professionale di base
Ordinanza sulla formazione professionale di base Impiegata d albergo/impiegato d albergo del 7 dicembre 2004 78403 Impiegata d albergo/impiegato d albergo Hotelfachfrau/Hotelfachmann Specialiste en hôtellerie
DettagliDirettive sulla gestione degli atti nell AVS/AI/IPG/PC/AF/AFam (DGA)
Direttive sulla gestione degli atti nell AVS/AI/IPG/PC/AF/AFam (DGA) Valide dal 1 gennaio 2011 318.107.10 i DGA 11.10 2 Osservazioni preliminari La presente versione è una nuova edizione ed entra in vigore
DettagliOrdinanza sulla formazione professionale di base
Ordinanza sulla formazione professionale di base Operatrice per la pulizia ordinaria e manutentiva/ Operatore per la pulizia ordinaria e manutentiva con attestato federale di capacità (AFC) del 15 settembre
DettagliAccreditamento delle società di revisione LRD esterne
Dipartimento federale delle finanze DFF Amministrazione federale delle finanze AFF Autorità di controllo per la lotta contro il riciclaggio di denaro Circolare 2004/1 del 6 dicembre 2004 (Versione del
Dettagli3. APPLICABILITÀ La presente procedura si applica nell organizzazione dell attività di Alac SpA.
Acquedotto Langhe e Alpi Cuneesi SpA Sede legale in Cuneo, Corso Nizza 9 acquedotto.langhe@acquambiente.it www.acquambiente.it SGSL Audit P11 Rev 00 del 16/09/09 1. DISTRIBUZIONE Direzione RSPP 2. SCOPO
Dettaglivisti gli articoli 14, 23 capoverso 3 e 40 capoverso 3 della legge federale del 23 marzo 2001 sul credito al consumo (LCC) 1,
Ordinanza concernente la legge sul credito al consumo (OLCC) Avamprogetto del... Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 14, 23 capoverso 3 e 40 capoverso 3 della legge federale del 23 marzo
DettagliOrdinanza sull assicurazione federale dei trasporti contro i rischi di guerra
Ordinanza sull assicurazione federale dei trasporti contro i rischi di guerra (OARG) 531.711 del 7 maggio 1986 (Stato 22 luglio 2003) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 22 capoverso 2 della
DettagliOrdinanza sulle prestazioni di sicurezza private fornite all estero
Ordinanza sulle prestazioni di sicurezza private fornite all estero (OPSP) del Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 17 e 38 della legge federale del 27 settembre 2013 1 sulle prestazioni
DettagliOrdinanza dell UFFT sulla formazione professionale di base
Ordinanza dell UFFT sulla formazione professionale di base con certificato federale di formazione pratica (CFP) del 3 maggio 2011 35316 CFP Printmedienpraktikerin EBA/Printmedienpraktiker EBA Assistante
Dettagli1 SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE...2 2 RIFERIMENTI... 2 3 SIGLE E DEFINIZIONI... 2 4 RESPONSABILITA...3 5 PROCEDURA...3
del 13 11 2012 Pagina 1 di 6 INDICE 1 SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE...2 2 RIFERIMENTI... 2 3 SIGLE E DEFINIZIONI... 2 4 RESPONSABILITA...3 5 PROCEDURA...3 5.1 Programmazione delle attività...3 5.2 Documentazione...
Dettagli11.1.3.2. Pubblicato nel BU 2008, 212. Oggetto. Scopo. Organi. Competenza. serie I/2008 1
11.1.3.2 Convenzione intercantonale sulla sorveglianza, l autorizzazione e la ripartizione dei proventi delle lotterie e delle scommesse gestite sul piano intercantonale o su tutto il territorio della
Dettagli1. La disciplina di cui al presente regolamento si informa ai seguenti principi generali: - 1 -
Regolamento di disciplina dei profili formativi dell apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale, ai sensi degli articoli 4, comma 1, lettera c) e 53 della legge regionale 16 novembre
DettagliLegge federale sulle finanze della Confederazione
Decisioni del Consiglio degli Stati del 10.09.2014 Proposte della Commissione del Consiglio nazionale del 18.09.2014 e-parl 23.09.2014 08:45 Legge federale sulle finanze della Confederazione (LFC) (Nuovo
DettagliAMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SIENA REGOLAMENTO RECANTE NORME SUGLI INCARICHI AI DIPENDENTI PROVINCIALI
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SIENA REGOLAMENTO RECANTE NORME SUGLI INCARICHI AI DIPENDENTI PROVINCIALI approvato con deliberazione G.P. n. 188 del 25.7.2001 modificato con deliberazione G.P. n. 83 del
DettagliASSOCIAZIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI TREVISO
ASSOCIAZIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI TREVISO REGOLAMENTO DELLE COMMISSIONI DI STUDIO SULLE MATERIE OGGETTO DELLA PROFESSIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI
DettagliCSP- CSE RSPP FSL - FFSL - CTS CTSS*
PROCEDURA GESTIONALE sigla:pd20 Pag. 1 di 5 DEL CSP- CSE RSPP FSL - FFSL - CTS CTSS* 0 1 emissione Rev. Data Motivazioni Convalida Approvazione Pag. 2 di 5 INDICE 1.0 SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE 2.0
DettagliRiforma "Specialista del commercio al dettaglio" Direttive concernenti lo svolgimento di esami modulari per candidati specialisti del commercio al
Specialista del commercio al Riforma "Specialista del commercio al " Direttive concernenti lo svolgimento di esami modulari per candidati specialisti del commercio al (La designazione di persone o gruppi
DettagliOrdinanza dell UFFT sulla formazione professionale di base
Ordinanza dell UFFT sulla formazione professionale di base Cartaia/Cartaio con attestato federale di capacità (AFC) del 17 agosto 2011 33004 Cartaia AFC/Cartaio AFC Papiertechnologin EFZ/Papiertechnologe
DettagliRegolamento Accompagnatori Escursionistici Volontari (AEV) ed Accompagnatori semplici volontari (Acc)
Atto n. 02/2010 Regolamento Accompagnatori Escursionistici Volontari (AEV) ed Accompagnatori semplici volontari (Acc) Indice 1. PREMESSA... 1 2. RAPPORTO TRA GLI ACCOMPAGNATORI E LA FEDERAZIONE... 1 3.
DettagliAVVIO DI UN PROCEDIMENTO PER L ADOZIONE DI PROVVEDIMENTI SANZIONATORI E PRESCRITTIVI PER VIOLAZIONI IN MATERIA DI PRONTO INTERVENTO GAS
DELIBERAZIONE 15 GENNAIO 2015 1/2015/S/GAS AVVIO DI UN PROCEDIMENTO PER L ADOZIONE DI PROVVEDIMENTI SANZIONATORI E PRESCRITTIVI PER VIOLAZIONI IN MATERIA DI PRONTO INTERVENTO GAS L AUTORITÀ PER L ENERGIA
DettagliMinistero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca
Circolare n. 25 Prot. AOODPIT/Reg.Uff./509 Roma, 2 marzo 2009 Al Direttore Generale per il personale della scuola SEDE Ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali LORO SEDI e, p.c. Al Gabinetto
DettagliSISTEMA DI GESTIONE INTEGRATO. Audit
Rev. 00 del 11.11.08 1. DISTRIBUZIONE A tutti i membri dell organizzazione ING. TOMMASO 2. SCOPO Gestione degli audit interni ambientali e di salute e sicurezza sul lavoro 3. APPLICABILITÀ La presente
DettagliCOMUNE DI CUTRO Provincia di Crotone Regolamento per l organizzazione del Servizio Notifiche
COMUNE DI CUTRO Provincia di Crotone Regolamento per l organizzazione del Servizio Notifiche Approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. del INDICE Art. 1 Oggetto ed ambito di applicazione Art.
DettagliRegolamento sulla formazione continua dei docenti
27/2015 Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi 12 giugno 297 Regolamento sulla formazione continua dei docenti (del 9 giugno 2015) Dipartimento competente Organizzazione e finanziamento
Dettagli(Ordinanza sulla protezione dei giovani lavoratori, OLL 5) del 28 settembre 2007 (Stato 1 agosto 2014)
Ordinanza 5 concernente la legge sul lavoro (Ordinanza sulla protezione dei giovani lavoratori, OLL 5) 822.115 del 28 settembre 2007 (Stato 1 agosto 2014) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo
DettagliOrdinanza del PF di Zurigo sulla formazione continua al PF di Zurigo
Ordinanza del PF di Zurigo sulla formazione continua al PF di Zurigo (Ordinanza sulla formazione continua al PF di Zurigo) 414.134.1 del 26 marzo 2013 (Stato 1 ottobre 2013) La Direzione scolastica del
DettagliOrdinanza sulla formazione professionale di base
Ordinanza sulla formazione professionale di base Telematica/Telematico con attestato federale di capacità (AFC) del 20 dicembre 2006 47415 Telematica AFC/Telematico AFC Telematikerin EFZ/Telematiker EFZ
DettagliIstruzioni del Consiglio federale sulla sicurezza TIC nell Amministrazione federale
Istruzioni del Consiglio federale sulla sicurezza TIC nell Amministrazione federale del 1 luglio 2015 Il Consiglio federale svizzero emana le seguenti istruzioni: 1 Disposizioni generali 1.1 Oggetto Le
DettagliAccordo per l informazione e la consultazione a livello sovranazionale dei dipendenti
Accordo per l informazione e la consultazione a livello sovranazionale dei dipendenti * del gruppo Deutsche Bank nell Unione Europea Commissione interna Euro Deutsche Bank Premessa In considerazione dello
DettagliLegge federale sull organizzazione dell azienda delle telecomunicazioni della Confederazione
Legge federale sull organizzazione dell azienda delle telecomunicazioni della Confederazione (Legge sull azienda delle telecomunicazioni, LATC) 784.11 del 30 aprile 1997 (Stato 3 ottobre 2000) L Assemblea
DettagliCEPAS Viale di Val Fiorita, 90-00144 Roma Tel. 065915373 - Fax: 065915374 E-mail: scrivi_a@cepas.it Sito internet: www.cepas.it
Viale di Val Fiorita, 90-00144 Roma Tel. 065915373 - Fax: 065915374 E-mail: scrivi_a@cepas.it Sito internet: www.cepas.it Pag. 1 di 5 0 23.09.2010 1ª Emissione Presidente Comitato di Certificazione Presidente
DettagliMODULO DI CANDIDATURA
MODULO DI CANDIDATURA Gentile Signora, Gentile Signore troverà in allegato la candidatura di [nome del prestatore di servizi] in risposta all invito a manifestare interesse MARKT/2006/02/H nel settore
DettagliOrdinanza sulla formazione professionale di base
Ordinanza sulla formazione professionale di base con attestato federale di capacità (AFC) del 21 aprile 2009 31604 Doratrice corniciaia AFC/Doratore corniciaio AFC Vergolderin-Einrahmerin EFZ/Vergolder-Einrahmer
DettagliSCHEDA REQUISITI PER LA QUALIFICAZIONE DEL CORSO PER ESPERTI IN MARKETING & COMUNICAZIONE
Viale di Val Fiorita, 90-00144 Roma Tel. 065915373 - Fax: 065915374 E-mail: corsi@cepas.it Sito internet: www.cepas.it Pag. 1 di 5 SCHEDA REQUISITI PER LA QUALIFICAZIONE DEL 1 22.03.2002 Rev. Generale
DettagliMinisterodelloSviluppoEconomico
MinisterodelloSviluppoEconomico DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE IL DIRETTORE GENERALE Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta
DettagliPROCEDURA VIAGGI DI ISTRUZIONE PR.10. ORGANIZZAZIONE VIAGGI DI ISTRUZIONE e VISITE GUIDATE
Pag. 1 di 6 ORGANIZZAZIONE e VISITE GUIDATE REV. MOTIVO REDAZIONE VERIFICA ED APPROVAZIONE 00 Prima edizione Responsabile della Qualità Prof. Fausto Di Palma Firma Dirigente Scolastico Prof. Adriano Di
DettagliRegolamento per l organizzazione del Servizio Notifiche
Regolamento per l organizzazione del Servizio Notifiche Approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 120 del 27/06/2013 INDICE Art. 1 Oggetto ed ambito di applicazione Art. 2 Gestione del servizio
DettagliPROCEDURA DI SISTEMA GESTIONE E ORGANIZZAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE
Pagina 1 di 7 INDICE 1. SCOPO 2. CAMPO DI APPLICAZIONE 3. RESPONSABILITA 4. DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ 5. INDICATORI DI PROCESSO 6. RIFERIMENTI 7. ARCHIVIAZIONI 8. TERMINOLOGIA ED ABBREVIAZIONI 9. ALLEGATI
DettagliOrdinanza sul sistema informatico per il Servizio veterinario pubblico (OSISVet)
Ordinanza sul sistema informatico per il Servizio veterinario pubblico (OSISVet) del Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 54a della legge del 1 luglio 1966 1 sulle epizoozie (LFE), decreta:
DettagliDirettive per l'applicazione del regolamento concernente il riconoscimento dei certificati rilasciati dalle scuole specializzate
4.2.1.2.1. Direttive per l'applicazione del regolamento concernente il riconoscimento dei certificati rilasciati dalle scuole specializzate del 22 gennaio 2004 La Conferenza svizzera dei direttori cantonali
Dettaglivisto il trattato sul funzionamento dell Unione europea,
17.11.2012 IT Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 320/3 REGOLAMENTO (UE) N. 1077/2012 DELLA COMMISSIONE del 16 novembre 2012 relativo a un metodo di sicurezza comune per la supervisione da parte delle
DettagliREGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELL ALBO PRETORIO ON LINE
COMUNE DI GALLICANO (Provincia di Lucca) REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELL ALBO PRETORIO ON LINE 1 INDICE 1. Oggetto.3 2. Accesso al servizio...3 3. Finalità della pubblicazione...3 4. Atti da pubblicare....3
DettagliREGOLAMENTO APPLICATIVO PROGETTO BLSD CRI
REGOLAMENTO APPLICATIVO PROGETTO BLSD CRI Il progetto BLSD CRI si pone come finalità la diffusione della cultura della rianimazione cardiopolmonare e delle competenze necessarie ad intervenire su persone
DettagliENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA E DI ASSISTENZA PER I LAVORATORI DELLO SPETTACOLO
Viale Regina Margherita n. 206 - C.A.P. 00198 Tel. n. 06854461 Codice Fiscale n. 02796270581 DELIBERA COMMISSARIALE N. 17 DELL 11 FEBBRAIO 2009 OGGETTO: Regolamento recante la disciplina relativa all uso
DettagliOrdinanza dell UFFT sulla formazione professionale di base
Ordinanza dell UFFT sulla formazione professionale di base Impiegata del commercio al dettaglio/ Impiegato del commercio al dettaglio con attestato federale di capacità (AFC) 1 dell 8 dicembre 2004 (stato
DettagliIstruzioni del Consiglio federale sulla sicurezza TIC nell Amministrazione federale
Istruzioni del Consiglio federale sulla sicurezza TIC nell Amministrazione federale del 14 agosto 2013 Il Consiglio federale svizzero emana le seguenti istruzioni: 1 Disposizioni generali 1.1 Oggetto Le
DettagliIL MINISTRO DELL ECONOMIA E DELLE FINANZE
D.Lvo 39/2010 - Artt. 5 Parere: CONSOB Concerto NO Regolamento sulla formazione continua dei revisori BOZZA Regolamento del Ministro dell economia e delle finanze concernente le modalità del perfezionamento
DettagliMANUALE di ISTRUZIONI d USO
MANUALE di ISTRUZIONI d USO INU NAZIONALE INU REGIONALI Approvato, come allegato al Regolamento INU, dall assemblea nazionale dei soci in Verona, 2 ottobre 2009 Responsabilità Istituzionali del PRESIDENTE
DettagliCOMUNE DI POGGIO A CAIANO
COMUNE DI POGGIO A CAIANO (Provincia di Prato) ACCORDO TRA IL COMUNE DI POGGIO A CAIANO E LE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO AUSER, ANTEA E ADA PER L INSERIMENTO DI ANZIANI, PENSIONATI O IN ETA PENSIONABILE,
DettagliNORME GENERALI IN MATERIA DI TIROCINIO E ATTIVITÀ FORMATIVE E PROFESSIONALI SOSTITUTIVE DEL TIROCINIO
NORME GENERALI IN MATERIA DI TIROCINIO E ATTIVITÀ FORMATIVE E PROFESSIONALI SOSTITUTIVE DEL TIROCINIO Approvate dal Consiglio di Facoltà in data 28 febbraio 2012 Modificate dal Consiglio di Dipartimento
Dettagli