Organismi di formazione esterni

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "Organismi di formazione esterni"

Transcript

1 Q Schweizerische Eidgenossenschaft Confdration suisse Confederazione Svizzera Confederaziun svlzra Dipartimento federale dellambiente, dei trasporti, delrenergia e delle comunicazioni DATEC Ufficlo fedorale dell aviazione civile UFAC Divisione Sicurezza delle infrastrulture Direttiva SS SE Oggetto: Organismi di formazione esterni per i re sponsabili della sicurezza presso gli agenti regolamentati Basi giuridiche: - allegato - adicolo - numeri - articolo 17 paragrafo 4.6 della convenzione del 7 dicembre 1944 relativa allaviazione civile internazionale (convenzione di Chicago; RS ) 4 in combinato disposto con 0 numero 11 deilallegato del regolamento (CE) n. 300/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio deil l 1 marzo e 11.2 segg. deil allegato del regolamento (UE) n. 185/2010 della Commissione del 4 marzo della legge federale del 21 dicembre 1948 (LNA; RS 748.0) - articolo 122c capoverso 3 deilordinanza del 14 novembre 1973 sulla navigazione aerea (ONA; RS ) - articoli 9a e 9b dellordinanza del DATEC del 20 luglio 2009 sulle misure di sicurezza nellaviazione (OMSA; RS ) Destinatari: Organismi di formazione esterni Stata: Entrata in vigore della presente versione: Numero della presente versione: 1.0 Entrata in vigore della prima versione: Autore: Holger Caspari (SISE) / Jonathan Zimmerli (SISE) Approvata 1 / da: / Direzione deilufac

2 1. Scopo L Ufficio federale dellaviazione civile (UFAC) lautorit competente per lautorizza zione degli agenti regolamentati. Per la formazione dei responsabili della sicurezza presso gli agenti regolamentati e dei relativi sostituti IUFAC incarica organismi di for mazione esterni.1 La presente direttiva precisa i compiti e i requisiti degli organismi di formazione esterni e degli istruttori di cul allarticola 9b OMSA. Essa descrive inoltre la procedura di auto rizzazione per gli organismi di formazione esterni. 2. Campo d applicazione La presente direttiva si applica a tutti gli organismi di formazione esterni, autorizzati dailufac conformemente allarticolo 6 lettera e in combinato disposto con larticolo 9a OMSA, nonch ai loro istruftori conformemente allarticolo 9b capoverso 4 OMSA. 3. Compiti degli organismi di formazione esterni 1 compiti degli organismi di formazione esterni sono contemplati nell articolo 9b capo verso 1 OMSA. 4. Requisiti degli organismi di formazione esterni requisiti degli organismi di formazione esterni sono disciplinati nellarticolo 9b capo verso 3 OMSA. 4.2 Le comunicazioni scritte e orali con IUFAC devono essere effettuate in una delle lingue ufficiali. 4.3 Lorganismo di formazione esterno responsabile deilorganizzazione e dello svolgi mento dei corsi di formazione in tutte e tre le lingue ufficiali (tedesco, francese ita liano), nonch neue diverse regioni linguistiche della Svizzera. La responsabilitä ri guarda la gestione delle iscrizioni ai corsi, gli aspetti organizzativi legati ai locali in cui vengono svolti 1 corsi ii lavoro degli istruttori e gli altri aspetti di natura amministrativa. 4.4 II requisito dellattivitä svolta sullintero territorio nazionale ai sensi dell articolo 9b capo verso 3 lettera b OMSA adempiuto se lattivitä di formazione svolta in tutte le re gioni linguistiche della Svizzera nelle rispettive lingue ufficiali. lnoltre, lorganismo di for mazione esterno deve essere raggiungibile telefonicamente e in grado di evadere le richieste degli interlocutori in tutte e tre le lingue ufflciali. 4.5 L organismo di formazione esterno gestisce un portale web sul quale sono offerti i corsi di formazione di base e i corsi di ripetizione in forma di e-learning. II corso di ripetizione offerto come e-learning a cadenza biennale, in alternanza con il corso di ripetizione dispensato in classe. II corso di ripetizione oggetto di adeguamenti annuali in base alle prescrizioni dellu FAC emanate dalla Sezione Misure di sicurezza. Art. 6 OMSA Pagina 2d 7

3 1 certificati per i responsabili della sicurezza presso gli agenti regolamentati sono rila sciati dailufac, previo superamento del corso, e sono validi cinque anni. La spedi zione dei certificati effettuata dagli organismi di formazione esterni. 4.6 La documentazione destinata alla formazione nonch tutti gli atti amministrativi docu mentari devono essere archiviati in modo che IUFAC Ii possa controllare, in qualsiasi momento, in modo rapido ed efficiente. Gli archivi elettronici devono essere protetti contro ogni accesso non autorizzato me diante sistemi di protezione elettronica recenti, disponibili sul mercato, e salvati quoti dianamente su una memoria esterna. 4.7 L autorizzazione di un organismo di formazione esterno tiene conto anche dei seguenti criteri aziendali, organizzativi e infrastrutturali: - iscrizione nel registro di commercio svizzero; - presenza di un ufflcio in Svizzera; - tenuta della contabiiit conformemente al Codice delle obbligazioni svizzero; - sufficiente solvibilitä; - garanzia di una gestione degli affari irreprensibile; - nomina di una persona responsabile per la gestione dei programmi di formazione; - nomina di un sostituto; - collaboratori e responsabili dell organismo di formazione esterno con estratti del ca sellario giudiziale ineccepibili; - garanzia che gli armadi dove sono conservati i documenti, le scrivanie e gli ufflci in cui sono custodite la documentazione destinata alla formazione e la corrispondenza con gli agenti regolamentati siano sempre chiusi a chiave per ragioni di sicurezza; - controllo e aggiornamento costante della lista delle chiavi consegnate; - presenza di un sistema di gestione della qualitä e garanzia di accesso da parte dell Ufficio federale dellaviazione civile alla relativa documentazione; - garanzia di un adeguata alternativa in caso di forza maggiore o di malattia dellistrut tore. 4.8 Conformemente allarticolo 9b capoverso 3 lettera b OMSA, gli organismi di formazione esterni applicano tariffe unitarie (cfr. allegato) per le Ioro attivitä. Essi fatturano le pre stazioni fornite agli agenti regolamentati direttamente a questi ultimi. LUFAC non accorda alcun finanziamento suppiementare. 5. Compiti degli istruftori Agli istruttori degli organismi di formazione esterni incombe la responsabilit per lo svolgimento pratico dei corsi di base e dei corsi di ripetizione annuali. II giorno della for mazione sono anche i primi interlocutori per tutte le domande di natura tecnica e ammi nistrativa poste dai padecipanti. Pagina 3d1 7

4 6. Requisiti degli istruttori 6.1 Capacitä metodologiche e didattiche neilambito delta formazione degli adulti, compro vate da un certificato, da un certificato di capacitä o da unattestazione (ad es. certifi cato di lavora). 6.2 Conoscenze del settore della spedizione, dell aviazione in generale e in particolare delle misure di sicurezza (Aviation Security IAVSECDI nonch del controllo della qua litä. 6.3 Certificata di responsabile della sicurezza dellagente regolamentato, in corso di vali ditä, rilasciato dailufac. 6.4 Frequenza di un corso di formazione di quattro giorni presso IUFAC e successiva mente di un corso di ripetizione a cadenza annuale. L UFAC attesta la partecipazione a questi corsi mediante N rilascio di un certificato. 6.5 Cli istruttori sono selezionati, valutati e formati dailufac. La retribuzione degli istruttori hentra pienamente nella sfera di responsabilitä degli organismi di formazione esterni. Limporto dellindennit fissato dailufac a 400 franchi per mezza giomata, spese escluse. Gli organismi di formazione esterni informano i propri istruttori che gil aspetti dell indennitä devono essere regolati con 1 loro datore di lavoro. Pagina 4di 7

5 7. Autorizzazione degli organismi di formazione esterni 7.1 L autorizzazione degli organismi di formazione esterni spetta allufac conformemente allarticolo 6 lettera e OMSA. 7.2 La richiesta di autorizzazione e 1 relativi allegati devono essere redatti in una lingua uffi dato. Eventuali traduzioni in una delle lingue ufficiali devono essere autenticate da un notaio. 7.3 Alla richiesta di autorizzazione devono essere allegati 1 seguenti documenti: - suppcrti didattici relativi al corso di base per agenti regolamentati in tutte e tre le Im gue ufflciali; - supporti didattici relativi al corso di ripetizione, conformi alle prescrizioni deilufac, in tutte e tre le lingue ufficiali; lista aggiornata dei collaboratori e dei responsabili dell organismo di formazione esterno; - estratto del registro di commercio; - attestato di sotvibilitä; - estratti del casellario giudiziale dei collaboratori e dei responsabili dellorganismo di formazione esterno (data di rilascio non anteriore ai 30 giorni precedenti); curriculum vitae dei collaboratori (diplomi, attestati, certlflcati, certificati di capacitä, eccj; - copie delle carte didentitä o dei passaporti dei collaboratori e dei responsabili dellor ganismo di formazione esterno; - organigramma; - pianta degli uffici corredata dellindicazione esatta dell indirizzo; - lista delle chiavi. 7.4 Lautorizzazione rilasciata mediante una decisione per la durata di cinque anni. Nella decisione deve essere precisato che qualsiasi modifica rispetto alla richiesta di autorizzazione deve sempre essere comunicata tempestivamente allufac. In pro senza di motivi fondati, I UFAC puä revocare in qualsiasi momento lautorizzazione ali organismo di formazione esterno. 7.5 Revoca delta decisione di autorizzazione come organismo di formazione esterno Qualora alla scadenza del termine concordato per la durata dellattivitä di formazione o in data successiva non intendesse ph) svolgere incarichi per conto deilufac o nel caso in cui Pautorizzazione a impartire formazioni esterne gli venisse revocata prima della scadenza, lorganismo di formazione esterno tenuto a trasmettere allufac i dossier e i documenti elettronici in modo che un altro organismo di formazione o luffi cio possano continuare a svolgere lattivit senza interruzioni. Provvedimenti in questo ambito sono verificati dall UFAC nel quadro di controlli periodici della qualitä. Pagina Sdi 7

6 8. Entrata in vigore La presente direttiva entra in vigore UFFICIO FEDERALE DELL AVIAZIONE CIVILE r J; / 1/ Martin Be negger Vicedirettore Capo Divisione Sicurezza delle infrastrutture Fabio Brgnasc Cai5o Sezione Misure di sicurezza / /

7 Allegato Tariffario: Tutti i prezzi sona in franchi svizzeri (IVA eselusa) 1. Prima certificazione: 1 anno Corso di base per responsabili delle sicurezza (1 giorno, mcl. e-learning2) Corso di base per sostituti dei responsabili della sicurezza (1 giorno, mcl. e-learning) Certificata di responsabile delle sicurezza Certificato di sostituto del responsabile delle sicurezza Ispezione in loco (1/2 giornata, due ispettori, md. preparazione e certificato) Totale anno (anno successivo)4 Corso di ripetizione per responsabili della sicurezza dispensato come e-learning Corso di ripetizioni per sostituti dei responsebili delle sicurezza dispensato come e-leerning Totale anno Corso di ripetizione per responsebili delle sicurezze (1/2 giornata in classe) Corso di ripetizione per sostituti dei responsebili delle sicurezze (1/2 giornete in clesse) Totale anno (anno successivo) Corso di ripetizione per responsabili della sicurezza dispensato come e-learning Corso di ripetizioni per sostituti dei responsabili della sicurezza dispensato come e-learning Totale 600. Totale prima certificazione II. Rinnovo della certificazione Corso di ripetizione per responsabili delle sicurezze (1/2 giornata in classe) 300. Corso di ripetizione per sostituti dei responsabili delle sicurezze (1/2 giornete in classe) Certificato di responsabile della sicurezza Certificato di sostituto del responsebile della sicurezza Ispezione in loco (1/2 giornata, 2 ispettori, mcl. preperazione e certificato) Totale del rinnovo della certificazione Per essere ammessi al corsa di base occorre aver seguito l introduzione, dispensata in forma di e-learning. 1 certificati hanno una validit di cinque anni. Tuttavia, sona considerati validi a condizione che ii titolare abbia seguito ogni anna un corso di ripetizione per responsabili della sicurezza. Gli ispeuori deirufac eseguono ispezioni intennedie. II ciclo delle ispeziani tiene canta delle priorit definite dall lspettcrato per la sicurena delle merci, II regolamento (UE) n prescrive almeno un ispezione intermedla in un arca temporale di cinque anni. Le ispezioni intermedie vengona svolte perlopiü senza preavviso e sana pertanta gratuite. L UFAC si riserva tutta via ii diritta di effettuare anche ispeziani preventivamente annunciate e di fafturarle seconda le prescriziani. Pag na 7di 7

Organismi di formazione esterni per i responsabili della sicurezza presso gli agenti regolamentati

Organismi di formazione esterni per i responsabili della sicurezza presso gli agenti regolamentati Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni DATEC Ufficio federale dell'aviazione civile UFAC Divisione Sicurezza delle infrastrutture Direttiva SS SE I-002 I

Dettagli

Organismi di controllo indipendenti per i mittenti conosciuti di merci o di posta

Organismi di controllo indipendenti per i mittenti conosciuti di merci o di posta Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni DATEC Ufficio federale dell'aviazione civile UFAC Divisione Sicurezza delle infrastrutture Direttiva SS SE I-001 I

Dettagli

Ordinanza della SEFRI 1 sulla formazione professionale di base Specialista in fotografia con attestato federale di capacità (AFC)

Ordinanza della SEFRI 1 sulla formazione professionale di base Specialista in fotografia con attestato federale di capacità (AFC) Ordinanza della SEFRI 1 sulla formazione professionale di base Specialista in fotografia con attestato federale di capacità (AFC) 412.101.220.01 dell 8 dicembre 2004 (Stato 1 gennaio 2013) 35210 Specialista

Dettagli

Regolamento del Fondo per la formazione professionale fiduciaria e fiduciario-immobiliare con COG

Regolamento del Fondo per la formazione professionale fiduciaria e fiduciario-immobiliare con COG Regolamento del Fondo per la formazione professionale fiduciaria 1 Nome, enti responsabili e scopo Art. 1 Nome ed enti responsabili 1 L associazione «Fondo per la formazione professionale Organizzazione

Dettagli

Legge federale sull assicurazione contro gli infortuni

Legge federale sull assicurazione contro gli infortuni Decisioni del Consiglio degli Stati dell 8.9.2015 Proposta della Commissione del Consiglio nazionale del 9.9.2015: adesione Legge federale sull assicurazione contro gli infortuni (LAINF) (Organizzazione

Dettagli

Ordinanza sulla formazione professionale di base

Ordinanza sulla formazione professionale di base Ordinanza sulla formazione professionale di base con attestato federale di capacità (AFC) del 2 novembre 2010 28404 Imbottitrice di mobili AFC/Imbottitore di mobili AFC Industriepolsterin EFZ/Industriepolsterer

Dettagli

Regolamento per l esame di specialista della sicurezza sul lavoro

Regolamento per l esame di specialista della sicurezza sul lavoro Schweizerische Eidgenossenschaft Confédération suisse Confederazione Svizzera Confederaziun svizra Commissione federale di coordinamento per la sicurezza sul lavoro CFSL Regolamento CFSL N. 6057 Regolamento

Dettagli

del 5 maggio 1987 (Stato 5 dicembre 2006)

del 5 maggio 1987 (Stato 5 dicembre 2006) Ordinanza concernente gli esami esterni per economisti aziendali 412.105.7 del 5 maggio 1987 (Stato 5 dicembre 2006) Il Dipartimento federale dell economia pubblica 1, visto l articolo 50 capoverso 2 della

Dettagli

Regolamento CFSL. Nr. 6019. Edizione ottobre 2007. Schweizerische Eidgenossenschaft Confédération suisse Confederazione Svizzera Confederaziun svizra

Regolamento CFSL. Nr. 6019. Edizione ottobre 2007. Schweizerische Eidgenossenschaft Confédération suisse Confederazione Svizzera Confederaziun svizra Schweizerische Eidgenossenschaft Confédération suisse Confederazione Svizzera Confederaziun svizra Commissione federale di coordinamento per la sicurezza sul lavoro CFSL Regolamento CFSL Nr. 6019 Ordinamento

Dettagli

748.127.5. Ordinanza del DATEC concernente le imprese di costruzione di aeromobili (OICA) Capitolo 1: In generale

748.127.5. Ordinanza del DATEC concernente le imprese di costruzione di aeromobili (OICA) Capitolo 1: In generale Ordinanza del DATEC concernente le imprese di costruzione di aeromobili (OICA) 748.127.5 del 5 febbraio 1988 (Stato 1 febbraio 2013) Il Dipartimento federale dei trasporti, delle comunicazioni e delle

Dettagli

Legge federale sull organizzazione della Posta svizzera

Legge federale sull organizzazione della Posta svizzera Legge federale sull organizzazione della Posta svizzera (Legge sull organizzazione della posta, LOP) del... L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l articolo 9 della Costituzione federale

Dettagli

Legge federale sull organizzazione della Posta Svizzera

Legge federale sull organizzazione della Posta Svizzera Legge federale sull organizzazione della Posta Svizzera (Legge sull organizzazione della Posta, LOP) 783.1 del 17 dicembre 2010 (Stato 1 ottobre 2012) L Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

Dettagli

Regolamento d esame. Patrocinio: veb.ch, Società svizzera degli impiegati del commercio. Valido dall esame di ottobre 2016

Regolamento d esame. Patrocinio: veb.ch, Società svizzera degli impiegati del commercio. Valido dall esame di ottobre 2016 Collaboratore/collaboratrice qualificato/a della contabilità Collaboratore/collaboratrice qualificato/a fiduciario Collaboratore/collaboratrice qualificato/a fiscale edupool.ch Patrocinio: veb.ch, Società

Dettagli

Legge federale sull assicurazione contro gli infortuni

Legge federale sull assicurazione contro gli infortuni Decisioni del Consiglio nazionale del 4.6.2015 Legge federale sull assicurazione contro gli infortuni (LAINF) (Organizzazione e attività accessorie della Suva) Modifica del L Assemblea federale della Confederazione

Dettagli

Regolamento sull organizzazione del Consiglio svizzero di accreditamento

Regolamento sull organizzazione del Consiglio svizzero di accreditamento Regolamento sull organizzazione del Consiglio svizzero di accreditamento (RegO-CSA) del marzo 0 Il Consiglio svizzero di accreditamento, visto l articolo capoverso della legge federale del 0 settembre

Dettagli

Legge federale sull organizzazione della Posta Svizzera

Legge federale sull organizzazione della Posta Svizzera Progetto della Commissione di redazione per il voto finale Legge federale sull organizzazione della Posta Svizzera (, LOP) del 17 dicembre 2010 L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto

Dettagli

817.042 Ordinanza concernente la formazione e l esame delle persone preposte all esecuzione della legislazione sulle derrate alimentari

817.042 Ordinanza concernente la formazione e l esame delle persone preposte all esecuzione della legislazione sulle derrate alimentari Ordinanza concernente la formazione e l esame delle persone preposte all esecuzione della legislazione sulle derrate alimentari (OFEDerr) del 9 novembre 2011 (Stato 1 gennaio 2012) Il Consiglio federale

Dettagli

748.127.5. Ordinanza del DATEC concernente le imprese di costruzione di aeromobili (OICA) Capitolo 1: In generale

748.127.5. Ordinanza del DATEC concernente le imprese di costruzione di aeromobili (OICA) Capitolo 1: In generale Ordinanza del DATEC concernente le imprese di costruzione di aeromobili (OICA) 748.127.5 del 5 febbraio 1988 (Stato 1 agosto 2008) Il Dipartimento federale dei trasporti, delle comunicazioni e delle energie,

Dettagli

Ordinanza sulla formazione professionale di base

Ordinanza sulla formazione professionale di base Ordinanza sulla formazione professionale di base Operatrice pubblicitaria/operatore pubblicitario con attestato federale di capacità (AFC) del 20 dicembre 2005 (Stato 26 febbraio 2007) 53106 Operatrice

Dettagli

Ordinanza sul sistema di trattamento dei dati concernenti le prestazioni di sicurezza private

Ordinanza sul sistema di trattamento dei dati concernenti le prestazioni di sicurezza private Ordinanza sul sistema di trattamento dei dati concernenti le prestazioni di sicurezza private (ODPSP) del 12 agosto 2015 Il Consiglio federale Svizzero, visto l articolo 57h capoverso 3 della legge federale

Dettagli

Ordinanza sulla compensazione dei rischi nell assicurazione malattie

Ordinanza sulla compensazione dei rischi nell assicurazione malattie Ordinanza sulla compensazione dei rischi nell assicurazione malattie (OCoR) Modifica del 15 ottobre 2014 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 12 aprile 1995 1 sulla compensazione dei

Dettagli

Ente Nazionale per l'aviazione Civile. Oggetto: Qualificazione e formazione degli istruttori della sicurezza dell Aviazione Civile.

Ente Nazionale per l'aviazione Civile. Oggetto: Qualificazione e formazione degli istruttori della sicurezza dell Aviazione Civile. Ente Nazionale per l'aviazione Civile CIRCOLARE SERIE SECURITY Data 7/10/2004 SEC-01 Oggetto: Qualificazione e formazione degli istruttori della sicurezza dell Aviazione Civile. 1. PREMESSA Alcuni approfondimenti,

Dettagli

PERCORSO FORMATIVO OPERATORE FORESTALE RESPONSABILE

PERCORSO FORMATIVO OPERATORE FORESTALE RESPONSABILE Allegato B) PERCORSO FORMATIVO OPERATORE FORESTALE RESPONSABILE 1. SOGGETTI ATTUATORI DELLE INIZIATIVE DI FORMAZIONE Sono soggetti attuatori delle iniziative di formazione di cui al presente decreto i

Dettagli

Regolamento concernente il personale del Museo nazionale svizzero

Regolamento concernente il personale del Museo nazionale svizzero Regolamento concernente il personale del Museo nazionale svizzero (Regolamento del personale del MNS) del settembre 00 (Stato º gennaio 06) approvato dal Consiglio federale il 7 ottobre 0 Il consiglio

Dettagli

Ordinanza concernente la formazione, il perfezionamento e l aggiornamento delle persone impiegate nel settore veterinario pubblico

Ordinanza concernente la formazione, il perfezionamento e l aggiornamento delle persone impiegate nel settore veterinario pubblico Ordinanza concernente la formazione, il perfezionamento e l aggiornamento delle persone impiegate nel settore veterinario pubblico 916.402 del 16 novembre 2011 (Stato 1 gennaio 2012) Il Consiglio federale

Dettagli

Ordinanza del DFF concernente la Cassa di risparmio del personale federale

Ordinanza del DFF concernente la Cassa di risparmio del personale federale Ordinanza del DFF concernente la Cassa di risparmio del personale federale del 18 dicembre 2015 Il Dipartimento federale delle finanze (DFF), visti gli articoli 72 capoverso 1 e 72a capoverso 3 dell ordinanza

Dettagli

Regolamento del personale

Regolamento del personale Regolamento del personale Valido dal 1 luglio 2008 Basato sull articolo 24 lettera h della legge federale concernente l Assicurazione svizzera contro i rischi delle esportazioni (LA- RE) e l articolo 20

Dettagli

Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP Ufficio federale di polizia fedpol. Direttiva

Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP Ufficio federale di polizia fedpol. Direttiva Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP Ufficio federale di polizia fedpol Direttiva sulla trasmissione elettronica dei dati del sistema d informazione HOOGAN agli organizzatori di manifestazioni

Dettagli

412.106.141 Regolamento del Consiglio dello IUFFP concernente il personale dell Istituto universitario federale per la formazione professionale

412.106.141 Regolamento del Consiglio dello IUFFP concernente il personale dell Istituto universitario federale per la formazione professionale Regolamento del Consiglio dello IUFFP concernente il personale dell Istituto universitario federale per la formazione professionale (Regolamento del personale IUFFP) del 22 settembre 2006 (Stato 27 dicembre

Dettagli

Statuti del Ramo amministrazione pubblica

Statuti del Ramo amministrazione pubblica Statuti del Ramo amministrazione pubblica Art. 1 Forma giuridica Sede Art. 2 Scopo 1 Il ramo Amministrazione pubblica è un associazione ai sensi degli art. 60 e segg. del Codice civile svizzero. 2 L Associazione

Dettagli

Ordinanza sugli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia

Ordinanza sugli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia Ordinanza sugli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia 861.1 del 9 dicembre 2002 (Stato 1 febbraio 2015) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 9 della legge

Dettagli

431.09 Ordinanza sugli emolumenti e le indennità per le prestazioni di servizi statistici delle unità amministrative della Confederazione

431.09 Ordinanza sugli emolumenti e le indennità per le prestazioni di servizi statistici delle unità amministrative della Confederazione Ordinanza sugli emolumenti e le indennità per le prestazioni di servizi statistici delle unità amministrative della Confederazione del 25 giugno 2003 (Stato 29 luglio 2003) Il Consiglio federale svizzero,

Dettagli

Legge federale sul commercio ambulante

Legge federale sul commercio ambulante Legge federale sul commercio ambulante Disegno del L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 95 e 97 della Costituzione federale nonché il numero II capoverso 2 lettera a del

Dettagli

Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità

Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità Progetto della Commissione di redazione per il voto finale Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità (LPP) (Finanziamento degli istituti di previdenza

Dettagli

Ordinanza concernente il promovimento dell istruzione dei giovani Svizzeri all estero

Ordinanza concernente il promovimento dell istruzione dei giovani Svizzeri all estero Ordinanza concernente il promovimento dell istruzione dei giovani Svizzeri all estero (Ordinanza sull istruzione degli Svizzeri all estero, OISE) 418.01 del 29 giugno 1988 (Stato 1 gennaio 2008) Il Consiglio

Dettagli

744.103 Ordinanza concernente l accesso alle professioni di trasportatore di viaggiatori e di merci su strada

744.103 Ordinanza concernente l accesso alle professioni di trasportatore di viaggiatori e di merci su strada Ordinanza concernente l accesso alle professioni di trasportatore di viaggiatori e di merci su strada (OATVM) del 1 novembre 2000 (Stato 1 gennaio 2010) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli

Dettagli

744.10 Legge federale sull accesso alle professioni di trasportatore su strada

744.10 Legge federale sull accesso alle professioni di trasportatore su strada Legge federale sull accesso alle professioni di trasportatore su strada (LPTS) del 20 marzo 2009 1 (Stato 1 gennaio 2016) L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 63 capoverso

Dettagli

CEPAS Viale di Val Fiorita, 90-00144 Roma Tel. 065915373 - Fax: 065915374 E-mail: scrivi_a@cepas.it Sito internet: www.cepas.it

CEPAS Viale di Val Fiorita, 90-00144 Roma Tel. 065915373 - Fax: 065915374 E-mail: scrivi_a@cepas.it Sito internet: www.cepas.it Viale di Val Fiorita, 90-00144 Roma Tel. 065915373 - Fax: 065915374 E-mail: scrivi_a@cepas.it Sito internet: www.cepas.it Pag. 1 di 5 0 12.07.2007 1ª Emissione Presidente Comitato di Certificazione Presidente

Dettagli

PROGRAMMA CORSI PRIVACY 2013

PROGRAMMA CORSI PRIVACY 2013 PROGRAMMA CORSI PRIVACY 2013 1) Modulo per Titolari/Responsabili del Trattamento Obiettivo del corso: fornire una conoscenza approfondita della normativa vigente, al fine di compiere scelte consapevoli

Dettagli

Ordinanza sulla formazione professionale di base

Ordinanza sulla formazione professionale di base Ordinanza sulla formazione professionale di base Ottico con attestato federale di capacità (AFC) del 10 maggio 2010 85504 Ottico AFC Augenoptikerin EFZ/Augenoptiker EFZ Opticienne CFC/Opticien CFC L Ufficio

Dettagli

Ordinanza sulla traduzione nell amministrazione generale della Confederazione

Ordinanza sulla traduzione nell amministrazione generale della Confederazione Ordinanza sulla traduzione nell amministrazione generale della Confederazione 172.081 del 19 giugno 1995 (Stato 1 gennaio 2009) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 36 e 61 capoverso 1 della

Dettagli

Codice civile svizzero (Atti pubblici)

Codice civile svizzero (Atti pubblici) Codice civile svizzero (Atti pubblici) Avamprogetto Modifica del... L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del, decreta: I Il titolo finale del Codice

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CORSI PER MASTER UNIVERSITARI E DEI CORSI DI PERFEZIONAMENTO E DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CORSI PER MASTER UNIVERSITARI E DEI CORSI DI PERFEZIONAMENTO E DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CORSI PER MASTER UNIVERSITARI E DEI CORSI DI PERFEZIONAMENTO E DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE (integrato con modifiche apportate dal Senato Accademico con delibera n 994

Dettagli

del 25 novembre 1996 (Stato 5 dicembre 2006)

del 25 novembre 1996 (Stato 5 dicembre 2006) Ordinanza sulla qualifica degli specialisti della sicurezza sul lavoro 822.116 del 25 novembre 1996 (Stato 5 dicembre 2006) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 83 capoverso 2 della legge federale

Dettagli

Regolamento per la formazione professionale continua del Consiglio Nazionale

Regolamento per la formazione professionale continua del Consiglio Nazionale Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA degli iscritti negli Albi tenuti dagli Ordini dei dottori commercialisti e degli esperti contabili

Dettagli

Comunicazione di atti scritti a un autorità

Comunicazione di atti scritti a un autorità Ordinanza Avamprogetto concernente la comunicazione per via elettronica nell ambito di processi civili e penali nonché di procedure d esecuzione e fallimento del Il Consiglio federale svizzero, visti gli

Dettagli

1. DISTRIBUZIONE Datore di Lavoro Direzione RSPP Responsabile Ufficio Tecnico Responsabile Ufficio Ragioneria (Ufficio Personale) Ufficio Segreteria

1. DISTRIBUZIONE Datore di Lavoro Direzione RSPP Responsabile Ufficio Tecnico Responsabile Ufficio Ragioneria (Ufficio Personale) Ufficio Segreteria Acquedotto Langhe e Alpi Cuneesi SpA Sede legale in Cuneo, corso Nizza 9 acquedotto.langhe@acquambiente.it www.acquambiente.it SGSL Procedura Gestione dei documenti e del 06/05/2013 1. DISTRIBUZIONE Datore

Dettagli

Legge sui consulenti in brevetti

Legge sui consulenti in brevetti (LCB) Avamprogetto del... L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l articolo 95 della Costituzione federale 1, visto il messaggio del Consiglio federale del... 2 decreta: Sezione 1: Oggetto

Dettagli

Linee guida. Accreditamento dei corsi di formazione strutturati per pompieri professionisti

Linee guida. Accreditamento dei corsi di formazione strutturati per pompieri professionisti Organisation der Arbeitswelt Feuerwehr (OdAFW) Organisation du Monde du Travail des Sapeurs-Pompiers (OMTSP) Organizzazione del Mondo del Lavoro Pompieri (OdMLP) Linee guida Accreditamento dei corsi di

Dettagli

Ordinanza della SEFRI sulla formazione professionale di base

Ordinanza della SEFRI sulla formazione professionale di base Ordinanza della SEFRI sulla formazione professionale di base Aiuto muratrice/aiuto muratore con certificato federale di formazione pratica (CFP) del 14 settembre 2010 (Stato: 1 settembre 2014) 51007 Aiuto

Dettagli

Ordinanza sulla formazione professionale di base

Ordinanza sulla formazione professionale di base Ordinanza sulla formazione professionale di base Impiegata d albergo/impiegato d albergo del 7 dicembre 2004 78403 Impiegata d albergo/impiegato d albergo Hotelfachfrau/Hotelfachmann Specialiste en hôtellerie

Dettagli

Direttive sulla gestione degli atti nell AVS/AI/IPG/PC/AF/AFam (DGA)

Direttive sulla gestione degli atti nell AVS/AI/IPG/PC/AF/AFam (DGA) Direttive sulla gestione degli atti nell AVS/AI/IPG/PC/AF/AFam (DGA) Valide dal 1 gennaio 2011 318.107.10 i DGA 11.10 2 Osservazioni preliminari La presente versione è una nuova edizione ed entra in vigore

Dettagli

Ordinanza sulla formazione professionale di base

Ordinanza sulla formazione professionale di base Ordinanza sulla formazione professionale di base Operatrice per la pulizia ordinaria e manutentiva/ Operatore per la pulizia ordinaria e manutentiva con attestato federale di capacità (AFC) del 15 settembre

Dettagli

Accreditamento delle società di revisione LRD esterne

Accreditamento delle società di revisione LRD esterne Dipartimento federale delle finanze DFF Amministrazione federale delle finanze AFF Autorità di controllo per la lotta contro il riciclaggio di denaro Circolare 2004/1 del 6 dicembre 2004 (Versione del

Dettagli

3. APPLICABILITÀ La presente procedura si applica nell organizzazione dell attività di Alac SpA.

3. APPLICABILITÀ La presente procedura si applica nell organizzazione dell attività di Alac SpA. Acquedotto Langhe e Alpi Cuneesi SpA Sede legale in Cuneo, Corso Nizza 9 acquedotto.langhe@acquambiente.it www.acquambiente.it SGSL Audit P11 Rev 00 del 16/09/09 1. DISTRIBUZIONE Direzione RSPP 2. SCOPO

Dettagli

visti gli articoli 14, 23 capoverso 3 e 40 capoverso 3 della legge federale del 23 marzo 2001 sul credito al consumo (LCC) 1,

visti gli articoli 14, 23 capoverso 3 e 40 capoverso 3 della legge federale del 23 marzo 2001 sul credito al consumo (LCC) 1, Ordinanza concernente la legge sul credito al consumo (OLCC) Avamprogetto del... Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 14, 23 capoverso 3 e 40 capoverso 3 della legge federale del 23 marzo

Dettagli

Ordinanza sull assicurazione federale dei trasporti contro i rischi di guerra

Ordinanza sull assicurazione federale dei trasporti contro i rischi di guerra Ordinanza sull assicurazione federale dei trasporti contro i rischi di guerra (OARG) 531.711 del 7 maggio 1986 (Stato 22 luglio 2003) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 22 capoverso 2 della

Dettagli

Ordinanza sulle prestazioni di sicurezza private fornite all estero

Ordinanza sulle prestazioni di sicurezza private fornite all estero Ordinanza sulle prestazioni di sicurezza private fornite all estero (OPSP) del Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 17 e 38 della legge federale del 27 settembre 2013 1 sulle prestazioni

Dettagli

Ordinanza dell UFFT sulla formazione professionale di base

Ordinanza dell UFFT sulla formazione professionale di base Ordinanza dell UFFT sulla formazione professionale di base con certificato federale di formazione pratica (CFP) del 3 maggio 2011 35316 CFP Printmedienpraktikerin EBA/Printmedienpraktiker EBA Assistante

Dettagli

1 SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE...2 2 RIFERIMENTI... 2 3 SIGLE E DEFINIZIONI... 2 4 RESPONSABILITA...3 5 PROCEDURA...3

1 SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE...2 2 RIFERIMENTI... 2 3 SIGLE E DEFINIZIONI... 2 4 RESPONSABILITA...3 5 PROCEDURA...3 del 13 11 2012 Pagina 1 di 6 INDICE 1 SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE...2 2 RIFERIMENTI... 2 3 SIGLE E DEFINIZIONI... 2 4 RESPONSABILITA...3 5 PROCEDURA...3 5.1 Programmazione delle attività...3 5.2 Documentazione...

Dettagli

11.1.3.2. Pubblicato nel BU 2008, 212. Oggetto. Scopo. Organi. Competenza. serie I/2008 1

11.1.3.2. Pubblicato nel BU 2008, 212. Oggetto. Scopo. Organi. Competenza. serie I/2008 1 11.1.3.2 Convenzione intercantonale sulla sorveglianza, l autorizzazione e la ripartizione dei proventi delle lotterie e delle scommesse gestite sul piano intercantonale o su tutto il territorio della

Dettagli

1. La disciplina di cui al presente regolamento si informa ai seguenti principi generali: - 1 -

1. La disciplina di cui al presente regolamento si informa ai seguenti principi generali: - 1 - Regolamento di disciplina dei profili formativi dell apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale, ai sensi degli articoli 4, comma 1, lettera c) e 53 della legge regionale 16 novembre

Dettagli

Legge federale sulle finanze della Confederazione

Legge federale sulle finanze della Confederazione Decisioni del Consiglio degli Stati del 10.09.2014 Proposte della Commissione del Consiglio nazionale del 18.09.2014 e-parl 23.09.2014 08:45 Legge federale sulle finanze della Confederazione (LFC) (Nuovo

Dettagli

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SIENA REGOLAMENTO RECANTE NORME SUGLI INCARICHI AI DIPENDENTI PROVINCIALI

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SIENA REGOLAMENTO RECANTE NORME SUGLI INCARICHI AI DIPENDENTI PROVINCIALI AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SIENA REGOLAMENTO RECANTE NORME SUGLI INCARICHI AI DIPENDENTI PROVINCIALI approvato con deliberazione G.P. n. 188 del 25.7.2001 modificato con deliberazione G.P. n. 83 del

Dettagli

ASSOCIAZIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI TREVISO

ASSOCIAZIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI TREVISO ASSOCIAZIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI TREVISO REGOLAMENTO DELLE COMMISSIONI DI STUDIO SULLE MATERIE OGGETTO DELLA PROFESSIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

Dettagli

CSP- CSE RSPP FSL - FFSL - CTS CTSS*

CSP- CSE RSPP FSL - FFSL - CTS CTSS* PROCEDURA GESTIONALE sigla:pd20 Pag. 1 di 5 DEL CSP- CSE RSPP FSL - FFSL - CTS CTSS* 0 1 emissione Rev. Data Motivazioni Convalida Approvazione Pag. 2 di 5 INDICE 1.0 SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE 2.0

Dettagli

Riforma "Specialista del commercio al dettaglio" Direttive concernenti lo svolgimento di esami modulari per candidati specialisti del commercio al

Riforma Specialista del commercio al dettaglio Direttive concernenti lo svolgimento di esami modulari per candidati specialisti del commercio al Specialista del commercio al Riforma "Specialista del commercio al " Direttive concernenti lo svolgimento di esami modulari per candidati specialisti del commercio al (La designazione di persone o gruppi

Dettagli

Ordinanza dell UFFT sulla formazione professionale di base

Ordinanza dell UFFT sulla formazione professionale di base Ordinanza dell UFFT sulla formazione professionale di base Cartaia/Cartaio con attestato federale di capacità (AFC) del 17 agosto 2011 33004 Cartaia AFC/Cartaio AFC Papiertechnologin EFZ/Papiertechnologe

Dettagli

Regolamento Accompagnatori Escursionistici Volontari (AEV) ed Accompagnatori semplici volontari (Acc)

Regolamento Accompagnatori Escursionistici Volontari (AEV) ed Accompagnatori semplici volontari (Acc) Atto n. 02/2010 Regolamento Accompagnatori Escursionistici Volontari (AEV) ed Accompagnatori semplici volontari (Acc) Indice 1. PREMESSA... 1 2. RAPPORTO TRA GLI ACCOMPAGNATORI E LA FEDERAZIONE... 1 3.

Dettagli

AVVIO DI UN PROCEDIMENTO PER L ADOZIONE DI PROVVEDIMENTI SANZIONATORI E PRESCRITTIVI PER VIOLAZIONI IN MATERIA DI PRONTO INTERVENTO GAS

AVVIO DI UN PROCEDIMENTO PER L ADOZIONE DI PROVVEDIMENTI SANZIONATORI E PRESCRITTIVI PER VIOLAZIONI IN MATERIA DI PRONTO INTERVENTO GAS DELIBERAZIONE 15 GENNAIO 2015 1/2015/S/GAS AVVIO DI UN PROCEDIMENTO PER L ADOZIONE DI PROVVEDIMENTI SANZIONATORI E PRESCRITTIVI PER VIOLAZIONI IN MATERIA DI PRONTO INTERVENTO GAS L AUTORITÀ PER L ENERGIA

Dettagli

Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca

Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca Circolare n. 25 Prot. AOODPIT/Reg.Uff./509 Roma, 2 marzo 2009 Al Direttore Generale per il personale della scuola SEDE Ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali LORO SEDI e, p.c. Al Gabinetto

Dettagli

SISTEMA DI GESTIONE INTEGRATO. Audit

SISTEMA DI GESTIONE INTEGRATO. Audit Rev. 00 del 11.11.08 1. DISTRIBUZIONE A tutti i membri dell organizzazione ING. TOMMASO 2. SCOPO Gestione degli audit interni ambientali e di salute e sicurezza sul lavoro 3. APPLICABILITÀ La presente

Dettagli

COMUNE DI CUTRO Provincia di Crotone Regolamento per l organizzazione del Servizio Notifiche

COMUNE DI CUTRO Provincia di Crotone Regolamento per l organizzazione del Servizio Notifiche COMUNE DI CUTRO Provincia di Crotone Regolamento per l organizzazione del Servizio Notifiche Approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. del INDICE Art. 1 Oggetto ed ambito di applicazione Art.

Dettagli

Regolamento sulla formazione continua dei docenti

Regolamento sulla formazione continua dei docenti 27/2015 Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi 12 giugno 297 Regolamento sulla formazione continua dei docenti (del 9 giugno 2015) Dipartimento competente Organizzazione e finanziamento

Dettagli

(Ordinanza sulla protezione dei giovani lavoratori, OLL 5) del 28 settembre 2007 (Stato 1 agosto 2014)

(Ordinanza sulla protezione dei giovani lavoratori, OLL 5) del 28 settembre 2007 (Stato 1 agosto 2014) Ordinanza 5 concernente la legge sul lavoro (Ordinanza sulla protezione dei giovani lavoratori, OLL 5) 822.115 del 28 settembre 2007 (Stato 1 agosto 2014) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo

Dettagli

Ordinanza del PF di Zurigo sulla formazione continua al PF di Zurigo

Ordinanza del PF di Zurigo sulla formazione continua al PF di Zurigo Ordinanza del PF di Zurigo sulla formazione continua al PF di Zurigo (Ordinanza sulla formazione continua al PF di Zurigo) 414.134.1 del 26 marzo 2013 (Stato 1 ottobre 2013) La Direzione scolastica del

Dettagli

Ordinanza sulla formazione professionale di base

Ordinanza sulla formazione professionale di base Ordinanza sulla formazione professionale di base Telematica/Telematico con attestato federale di capacità (AFC) del 20 dicembre 2006 47415 Telematica AFC/Telematico AFC Telematikerin EFZ/Telematiker EFZ

Dettagli

Istruzioni del Consiglio federale sulla sicurezza TIC nell Amministrazione federale

Istruzioni del Consiglio federale sulla sicurezza TIC nell Amministrazione federale Istruzioni del Consiglio federale sulla sicurezza TIC nell Amministrazione federale del 1 luglio 2015 Il Consiglio federale svizzero emana le seguenti istruzioni: 1 Disposizioni generali 1.1 Oggetto Le

Dettagli

Accordo per l informazione e la consultazione a livello sovranazionale dei dipendenti

Accordo per l informazione e la consultazione a livello sovranazionale dei dipendenti Accordo per l informazione e la consultazione a livello sovranazionale dei dipendenti * del gruppo Deutsche Bank nell Unione Europea Commissione interna Euro Deutsche Bank Premessa In considerazione dello

Dettagli

Legge federale sull organizzazione dell azienda delle telecomunicazioni della Confederazione

Legge federale sull organizzazione dell azienda delle telecomunicazioni della Confederazione Legge federale sull organizzazione dell azienda delle telecomunicazioni della Confederazione (Legge sull azienda delle telecomunicazioni, LATC) 784.11 del 30 aprile 1997 (Stato 3 ottobre 2000) L Assemblea

Dettagli

CEPAS Viale di Val Fiorita, 90-00144 Roma Tel. 065915373 - Fax: 065915374 E-mail: scrivi_a@cepas.it Sito internet: www.cepas.it

CEPAS Viale di Val Fiorita, 90-00144 Roma Tel. 065915373 - Fax: 065915374 E-mail: scrivi_a@cepas.it Sito internet: www.cepas.it Viale di Val Fiorita, 90-00144 Roma Tel. 065915373 - Fax: 065915374 E-mail: scrivi_a@cepas.it Sito internet: www.cepas.it Pag. 1 di 5 0 23.09.2010 1ª Emissione Presidente Comitato di Certificazione Presidente

Dettagli

MODULO DI CANDIDATURA

MODULO DI CANDIDATURA MODULO DI CANDIDATURA Gentile Signora, Gentile Signore troverà in allegato la candidatura di [nome del prestatore di servizi] in risposta all invito a manifestare interesse MARKT/2006/02/H nel settore

Dettagli

Ordinanza sulla formazione professionale di base

Ordinanza sulla formazione professionale di base Ordinanza sulla formazione professionale di base con attestato federale di capacità (AFC) del 21 aprile 2009 31604 Doratrice corniciaia AFC/Doratore corniciaio AFC Vergolderin-Einrahmerin EFZ/Vergolder-Einrahmer

Dettagli

SCHEDA REQUISITI PER LA QUALIFICAZIONE DEL CORSO PER ESPERTI IN MARKETING & COMUNICAZIONE

SCHEDA REQUISITI PER LA QUALIFICAZIONE DEL CORSO PER ESPERTI IN MARKETING & COMUNICAZIONE Viale di Val Fiorita, 90-00144 Roma Tel. 065915373 - Fax: 065915374 E-mail: corsi@cepas.it Sito internet: www.cepas.it Pag. 1 di 5 SCHEDA REQUISITI PER LA QUALIFICAZIONE DEL 1 22.03.2002 Rev. Generale

Dettagli

MinisterodelloSviluppoEconomico

MinisterodelloSviluppoEconomico MinisterodelloSviluppoEconomico DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE IL DIRETTORE GENERALE Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta

Dettagli

PROCEDURA VIAGGI DI ISTRUZIONE PR.10. ORGANIZZAZIONE VIAGGI DI ISTRUZIONE e VISITE GUIDATE

PROCEDURA VIAGGI DI ISTRUZIONE PR.10. ORGANIZZAZIONE VIAGGI DI ISTRUZIONE e VISITE GUIDATE Pag. 1 di 6 ORGANIZZAZIONE e VISITE GUIDATE REV. MOTIVO REDAZIONE VERIFICA ED APPROVAZIONE 00 Prima edizione Responsabile della Qualità Prof. Fausto Di Palma Firma Dirigente Scolastico Prof. Adriano Di

Dettagli

Regolamento per l organizzazione del Servizio Notifiche

Regolamento per l organizzazione del Servizio Notifiche Regolamento per l organizzazione del Servizio Notifiche Approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 120 del 27/06/2013 INDICE Art. 1 Oggetto ed ambito di applicazione Art. 2 Gestione del servizio

Dettagli

PROCEDURA DI SISTEMA GESTIONE E ORGANIZZAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

PROCEDURA DI SISTEMA GESTIONE E ORGANIZZAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE Pagina 1 di 7 INDICE 1. SCOPO 2. CAMPO DI APPLICAZIONE 3. RESPONSABILITA 4. DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ 5. INDICATORI DI PROCESSO 6. RIFERIMENTI 7. ARCHIVIAZIONI 8. TERMINOLOGIA ED ABBREVIAZIONI 9. ALLEGATI

Dettagli

Ordinanza sul sistema informatico per il Servizio veterinario pubblico (OSISVet)

Ordinanza sul sistema informatico per il Servizio veterinario pubblico (OSISVet) Ordinanza sul sistema informatico per il Servizio veterinario pubblico (OSISVet) del Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 54a della legge del 1 luglio 1966 1 sulle epizoozie (LFE), decreta:

Dettagli

Direttive per l'applicazione del regolamento concernente il riconoscimento dei certificati rilasciati dalle scuole specializzate

Direttive per l'applicazione del regolamento concernente il riconoscimento dei certificati rilasciati dalle scuole specializzate 4.2.1.2.1. Direttive per l'applicazione del regolamento concernente il riconoscimento dei certificati rilasciati dalle scuole specializzate del 22 gennaio 2004 La Conferenza svizzera dei direttori cantonali

Dettagli

visto il trattato sul funzionamento dell Unione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell Unione europea, 17.11.2012 IT Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 320/3 REGOLAMENTO (UE) N. 1077/2012 DELLA COMMISSIONE del 16 novembre 2012 relativo a un metodo di sicurezza comune per la supervisione da parte delle

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELL ALBO PRETORIO ON LINE

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELL ALBO PRETORIO ON LINE COMUNE DI GALLICANO (Provincia di Lucca) REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELL ALBO PRETORIO ON LINE 1 INDICE 1. Oggetto.3 2. Accesso al servizio...3 3. Finalità della pubblicazione...3 4. Atti da pubblicare....3

Dettagli

REGOLAMENTO APPLICATIVO PROGETTO BLSD CRI

REGOLAMENTO APPLICATIVO PROGETTO BLSD CRI REGOLAMENTO APPLICATIVO PROGETTO BLSD CRI Il progetto BLSD CRI si pone come finalità la diffusione della cultura della rianimazione cardiopolmonare e delle competenze necessarie ad intervenire su persone

Dettagli

ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA E DI ASSISTENZA PER I LAVORATORI DELLO SPETTACOLO

ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA E DI ASSISTENZA PER I LAVORATORI DELLO SPETTACOLO Viale Regina Margherita n. 206 - C.A.P. 00198 Tel. n. 06854461 Codice Fiscale n. 02796270581 DELIBERA COMMISSARIALE N. 17 DELL 11 FEBBRAIO 2009 OGGETTO: Regolamento recante la disciplina relativa all uso

Dettagli

Ordinanza dell UFFT sulla formazione professionale di base

Ordinanza dell UFFT sulla formazione professionale di base Ordinanza dell UFFT sulla formazione professionale di base Impiegata del commercio al dettaglio/ Impiegato del commercio al dettaglio con attestato federale di capacità (AFC) 1 dell 8 dicembre 2004 (stato

Dettagli

Istruzioni del Consiglio federale sulla sicurezza TIC nell Amministrazione federale

Istruzioni del Consiglio federale sulla sicurezza TIC nell Amministrazione federale Istruzioni del Consiglio federale sulla sicurezza TIC nell Amministrazione federale del 14 agosto 2013 Il Consiglio federale svizzero emana le seguenti istruzioni: 1 Disposizioni generali 1.1 Oggetto Le

Dettagli

IL MINISTRO DELL ECONOMIA E DELLE FINANZE

IL MINISTRO DELL ECONOMIA E DELLE FINANZE D.Lvo 39/2010 - Artt. 5 Parere: CONSOB Concerto NO Regolamento sulla formazione continua dei revisori BOZZA Regolamento del Ministro dell economia e delle finanze concernente le modalità del perfezionamento

Dettagli

MANUALE di ISTRUZIONI d USO

MANUALE di ISTRUZIONI d USO MANUALE di ISTRUZIONI d USO INU NAZIONALE INU REGIONALI Approvato, come allegato al Regolamento INU, dall assemblea nazionale dei soci in Verona, 2 ottobre 2009 Responsabilità Istituzionali del PRESIDENTE

Dettagli

COMUNE DI POGGIO A CAIANO

COMUNE DI POGGIO A CAIANO COMUNE DI POGGIO A CAIANO (Provincia di Prato) ACCORDO TRA IL COMUNE DI POGGIO A CAIANO E LE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO AUSER, ANTEA E ADA PER L INSERIMENTO DI ANZIANI, PENSIONATI O IN ETA PENSIONABILE,

Dettagli

NORME GENERALI IN MATERIA DI TIROCINIO E ATTIVITÀ FORMATIVE E PROFESSIONALI SOSTITUTIVE DEL TIROCINIO

NORME GENERALI IN MATERIA DI TIROCINIO E ATTIVITÀ FORMATIVE E PROFESSIONALI SOSTITUTIVE DEL TIROCINIO NORME GENERALI IN MATERIA DI TIROCINIO E ATTIVITÀ FORMATIVE E PROFESSIONALI SOSTITUTIVE DEL TIROCINIO Approvate dal Consiglio di Facoltà in data 28 febbraio 2012 Modificate dal Consiglio di Dipartimento

Dettagli