Allegato 2 DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

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1 Allegato 2 DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI Premesso e fermo tutto quanto sopra previsto nel Modello di organizzazione, gestione e controllo, in ogni caso ai destinatari dello stesso è vietato porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sotto indicate nonché comportamenti non in linea o non conformi con i principi e le regole / protocolli del predetto modello e del codice etico. REATI PRESUPPOSTO EX D.LGS 231/2001 AGGIORNATI AL 31 AGOSTO 2015 LEGENDA: Top priority (5&6): alta probabilità di accadimento; Medium priority (3&4): potrebbe accadere; Low priority (1&2): scarsa possibilità di accadimento. In ordine alla valutazione del rischio si rimanda alla precedente valutazione già in vostro possesso.

2 Sommario Introduzione e principali novità dell aggiornamento al 31 agosto ART. 24 D.LGS 231/ Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello stato o di un ente pubblico ARTICOLO 24 BIS D. LGS 231/ Delitti informatici e trattamento illecito di dati ART. 24 TER D.LGS 231/2001- Delitti di criminalità organizzata e reati transnazionali legge n. 146/ ART. 25 DEL D. LGS 231/ Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione ARTICOLO 25 BIS D.LGS 231/ Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento ART. 25 BIS 1 D.LGS 231/2001 Delitti contro l industria e il commercio ARTICOLO 25 TER D.LGS 231/ Reati societari ART. 25 QUATER D.LGS 231/ Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell ordine democratico ART. 25 QUATER 1 D.LGS 231/2001 Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili ART. 25 QUINQUIES D.LGS 231/2001 Delitti contro la personalità individuale ART. 25 SEXIES D.LGS 231/2001 Abusi di mercato ART. 25 SEPTIES D.LGS 231/2001 Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro ART. 25 OCTIES D.LGS 231/2001 Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilita' di provenienza illecita, nonche' autoriciclaggio ART. 25 NOVIES D.LGS 231/2001 Delitti in materia di violazione del diritto d autore ART. 25 DECIES D.LGS 231/2001 Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all autorità giudiziaria ART. 25 UNDECIES D.LGS 231/2001 Reati ambientali ART. 25 DUODECIES D. LGS. 231/2001 Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

3 INTRODUZIONE E PRINCIPALI NOVITÀ DELL AGGIORNAMENTO AL 31 AGOSTO 2015 Il presente aggiornamento da conto delle modifiche apportate dal legislatore al dato normativo a decorrere dal mese di gennaio 2014 data dell ultimo aggiornamento da Voi adottato - fino al 31 agosto Il legislatore nell arco temporale sopra evidenziato ha emanato diverse disposizioni normative che hanno riguardato direttamente il d.lgs 231/2001, con l introduzione di nuove figure di reato presupposto, inoltre sono stati modificati alcuni dei singoli reati presupposto già richiamati dal decreto legislativo e ciò sia in ordine all entità della pena nonché alle sanzioni accessorie irrogabili alla persona fisica autore del reato. Il presente aggiornamento da conto delle modifiche apportate con l approvazione dei seguenti provvedimenti legislativi: - decreto legislativo 4 marzo 2014 n. 24 (in Gazz. Uff., 13 marzo 2014, n. 60). - Attuazione della direttiva 2011/36/UE, relativa alla prevenzione e alla repressione della tratta di esseri umani e alla protezione delle vittime, che sostituisce la decisione quadro 2002/629/GAI che ha modifiche agli articoli 600 c.p. Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù e 601 c.p. Tratta di persone. Il provvedimento legislativo si pone l'obbiettivo di assicurare una rafforzata protezione delle persone vulnerabili «quali i minori, i minori non accompagnati, gli anziani, i disabili, le donne, in particolare se in stato di gravidanza, i genitori singoli con figli minori, le persone con disturbi psichici, le persone che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica, sessuale o di genere». Sul piano del diritto penale sostanziale, l'art. 2 del decreto ha modificato gli artt. 600 e 601. Nel 1 co. dell'art. 600 è stato introdotto il riferimento, accanto alle situazioni già contemplate nella previgente formulazione, ai casi di costrizione al compimento di attività illecite che comportino lo sfruttamento del soggetto passivo, nonché alla sottoposizione al prelievo di organi. Si tratta delle uniche due situazioni di "sfruttamento" contemplate all'art. 2, par. 3 della direttiva, che non erano espressamente considerate all'art. 600 del codice penale italiano. Nel 2 co. della norma è stato altresì inserito, tra le situazioni che comportano la riduzione o il mantenimento della vittima in stato di soggezione, l'approfittamento di una situazione di vulnerabilità della stessa. L'art. 2, par. 2 della direttiva definisce la posizione di vulnerabilità come una situazione in cui la persona «non ha altra scelta effettiva ed accettabile se non cedere all'abuso di cui è vittima». 2

4 - decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 39 (in Gazz. Uff., 22 marzo 2014, n. 68). - Attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI, 27 maggio 2015, n. 69 (in Gazz. Uff., 30 maggio 2015, n. 124). La norma ha introdotto ulteriori specifiche aggravanti in relazione ai reati sessuali, pedopornografici, al reato di violenza sessuale e al reato di corruzione di minorenne ed ha previsto l aggravante di cui all art. 609 duodecies c.p. quando i reati richiamati dalla norma vengano compiuti con l'utilizzo di mezzi atti ad impedire l'identificazione dei dati di accesso alle reti telematiche. Il predetto decreto legislativo ha anche modificato l art. 25 quinquies del d.lgs 231 introducendo nel catalogo dei reati presupposto il delitto previsto dall art. 609 undecies c.p. - Adescamento di minorenni. - d.lgs 4 marzo 2014 n. 46 (in Suppl. Ordinario n. 27 alla Gazz. Uff., 27 marzo 2014, n. 72). - Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) che ha modificato, principalmente nell entità delle pene irrogabili, diversi illeciti previsti nel c.d. Codice dell ambiente - decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 espressamente richiamate dall art. 25 undecies del d.lgs 231/ Legge 17 aprile 2014, n Modifica dell'articolo 416-ter del codice penale, in materia di scambio elettorale politico-mafioso. La norma è stata integralmente riformulata, oggi la condotta del reato è descritta quale accettazione della promessa di procurare voti con le modalità mafiose (1 co.) e quale promessa di procurare voti con le modalità mafiose (2 co.). L'oggetto dello scambio è individuato nell'erogazione o nella promessa di erogazione di denaro o di altra utilità. La pena originariamente prevista (reclusione da 7 a 12 anni) è stata ridotta nella reclusione da 4 a 10 anni. - legge 15 dicembre 2014 n. 186 (in Gazz. Uff., 17 dicembre 2014, n. 292). - Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale. Disposizioni in materia di autoriciclaggio (c.d. Voluntary disclosure). Il legislatore con la legge in discorso oltre ad aver previsto un meccanismo di regolarizzazione per il rientro dei capitali detenuti all estero da contribuenti italiani, ha introdotto nel nostro ordinamento il reato di autoriciclaggio previsto dal novello art. 648-ter 1 c.p. e lo ha inserito tra i reati presupposto del d.lgs 231 all art. 25 octies. L'art. 3, 1 co., L , n. 186 ha 3

5 anche disposto l'inasprimento della pena pecuniaria prevista per i delitti di riciclaggio e di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita che è stata incrementata nella misura compresa tra euro e euro (Prima della riforma la pena pecuniaria era fissata nella misura compresa tra e euro). - decreto-legge 18 febbraio 2015 n. 7 (in Gazz. Uff., 19 febbraio 2015, n. 41). - Decreto convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 aprile 2015, n Misure urgenti per il contrasto del terrorismo, anche di matrice internazionale, nonché proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle Organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione che ha modificato i reati con scopo terroristico prevedendo pene maggiormente severe e introducendo nuove figure di reato, altresì sono state introdotte nuove norme per favorire lo svolgimento e il coordinamento delle indagini in tema di terrorismo. - Legge 22 maggio 2015 n.68 (in Gazz. Uff., 28 maggio 2015, n. 122). - Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente che ha introdotto nel Libro II del codice penale un nuovo Titolo VI bis, recante delitti contro l'ambiente. In particolare la legge citata ha introdotto cinque nuove fattispecie delittuose (inquinamento ambientale, disastro ambientale, traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività, impedimento del controllo, omessa bonifica); l'esigenza di innovazione normativa è sorta a seguito della volontà del legislatore di assicurare adeguata tutela penale in relazione a condotte particolarmente gravi concretamente lesive del bene ambiente. La L , n. 68 ha modificato l'art. 25 undecies, D.Lgs , n. 231, estendendo il catalogo dei reati presupposto della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche ai delitti contro l'ambiente di cui agli artt. 452 bis, 452 quater, 452 quinquies, 452 sexies c.p. nonché ai delitti associativi aggravati ai sensi dell'art. 452 octies e ai reati di cui agli artt. 733 bis e 727-bis c.p. Nei casi di condanna per i delitti indicati al 1 co., lett. a) e b), dell'art. 25 undecies, si applicano, oltre alle sanzioni pecuniarie ivi previste, anche le sanzioni interdittive di cui all'art. 9 del medesimo decreto. Da ultimo, l'art. 1, L , n. 68 ha inserito i nuovi delitti di cui al Titolo VI bis (Delitti contro l'ambiente) del Libro secondo del codice penale e il delitto di cui all'art. 260, D.Lgs , n. 152, nel catalogo richiamato dall art. 32 quater c.p. che 4

6 comporta in caso di condanna l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione. - Legge 27 maggio 2015, n. 69 (in Gazz. Uff., 30 maggio 2015, n. 124). - Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio. La norma ha operato un irrigidimento delle sanzioni penali irrogabili per i reati contro la pubblica amministrazione. Il legislatore ha anche introdotto l art. 322 quater c.p. che disciplina l istituto della riparazione pecuniaria e perciò il giudice penale ordina il pagamento di una somma pari all'ammontare di quanto indebitamente ricevuto dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di un pubblico servizio a titolo di riparazione pecuniaria in favore dell'amministrazione cui il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio appartiene, ovvero, nel caso di cui all'articolo 319 ter c.p., in favore dell'amministrazione della giustizia quanto pronuncia una sentenza di condanna per i reati previsti dagli articoli 314, 317, 318, 319, 319 ter, 319 quater, 320 e 322 bis c.p. Altresì, la L , n. 69 ha introdotto una nuova circostanza attenuante prevista dall art. 323 bis c. 2 c.p. applicabile ai delitti di cui agli artt. 318, 319, 319 ter, 319 quater, 320, 321, 322 e 322 bis c.p., accanto a quella della particolare tenuità del fatto; si tratta del caso in cui il soggetto attivo si sia adoperato in modo efficace per evitare che il delitto venga portato a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione degli altri responsabili ovvero per il sequestro delle somme o delle utilità trasferite. Inoltre, la legge in discorso ha introdotto all'art. 165 un nuovo 4 co. c.p. che subordina la concessione della sospensione condizionale della pena, per i delitti contro la pubblica amministrazione di cui agli artt. 314, 317, 318,319, 319 ter, 319 quater, 320 e 322 bis, al pagamento, a titolo di riparazione pecuniaria in favore dell'amministrazione lesa, di una somma equivalente al profitto del reato ovvero all'ammontare di quanto indebitamente percepito dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di un pubblico servizio; viene fatto comunque salvo il diritto all'ulteriore eventuale risarcimento del danno. Inoltre, il legislatore ha stabilito l impossibilità di avanzare istanza di patteggiamento se il soggetto attivo dei reati citati non restituisce il prezzo o il profitto del reato, con esclusione del solo art. 320 c.p. Il Legislatore ha anche innalzato le pene per il reato di associazione a delinquere di tipo mafioso p. e p. dall art. 416 bis c.p. e ha modificato i reati societari e segnatamente gli artt c.c. False Comunicazioni sociali, 2622 c.c. 5

7 False comunicazioni sociali delle società quotate; ha anche introdotto gli artt bis c.c. fatti di lieve entità e 2621 ter c.c. non punibilità per particolare tenuità del fatto, ricomprendendo nell elenco dei reati presupposto anche l artt bis c.c. e modificando le sanzioni amministrative irrogabili. 6

8 ART. 24 D.LGS 231/ Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello stato o di un ente pubblico. 1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 316-bis, 316-ter, 640, comma 2, n. 1, 640-bis e 640-ter se commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote. 2. Se, in seguito alla commissione dei delitti di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità; si applica la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote. 3. Nei casi previsti dai commi precedenti, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e). MALVERSAZIONE A DANNO DELLO STATO ART. 316 BIS CP ART. 24 D.LEG.VO 231/01 Malversazione a danno dello Stato (1) (2) (3). [I]. Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni (4) [323-bis, 640-bis]. (1) Articolo inserito dall'art. 3 l. 26 aprile 1990, n. 86. (2) Per la confisca di denaro, beni o altre utilità di non giustificata provenienza, nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta, v. l'art. 12-sexies d.l. 8 giugno 1992, n. 306, conv., con modif., in l. 7 agosto 1992, n. 356, aggiunto dall'art. 2 d.l. 20 giugno 1994, n. 399, conv., con modif., in l. 8 agosto 1994, n V. anche il c. 2-bis del suddetto art. 12-sexies, introdotto dall'art. 1220l. 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) che così dispone:«in caso di confisca di beni per uno dei delitti previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 320, 322, 322-bis e 325 del codice penale, si applicano le disposizioni degli articoli 2-novies, 2-decies e 2-undecies della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni». (3) In tema di responsabilità amministrativa degli enti v. art. 24 d.lgs. 8 giugno 2001, n (4) Comma così modificato dall'art. 1 l. 7 febbraio 1992, n REATO BENE GIURIDICO PROTETTO SOGGETTO ATTIVO SOGGETTO PASSIVO ELEMENTO OGGETTIVO ELEMENTO SOGGETTIVO SANZIONE PECUNIARIA PER LA PERSONA GIURIDICA MISURA INTERDITTIVA PER LA PERSONA GIURIDICA Malversazione a danno dello Stato art. 316 bis cp art. 24 D.Leg.vo 231/01 Buon andamento della Pubblica Amministrazione Chiunque, purché estraneo alla Pubblica Amministrazione Stato, ente pubblico, Comunità Europea Mancata destinazione di fondi pubblici allo scopo per il quale sono stati erogati Dolo Fino a 500 quote; da 200 a 600 quote in caso di profitto di rilevante entità o in caso di danno di particolare gravità Sanzioni interdittive previste dall art. 9, comma 2, lett. c), d) ed e) del D.Leg.vo 231/2001 (divieto di contrarre con la PA, salvo che per ottenere prestazioni di pubblico servizio; esclusione da agevolazioni 7

9 PERSONA FISICA SANZIONE ACCESSORIA PER LA PERSONA FISICA MISURA CAUTELARE PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO finanziamenti, contributi o sussidi e l eventuale revoca di quelli già concessi; il divieto di pubblicizzare beni o servizi) Reclusione da 6 mesi a 4 anni Incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione. Confisca del profitto e del prezzo del reato o confisca di beni per un valore equivalente al profitto e al prezzo. Confisca del denaro, dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica. Custodia cautelare in carcere: non consentita Altre misure cautelari personali: v. 289 c. 2 c.p.p. FUNZIONE AZIENDALE DIR; ACQ; AMM; COM; RRU PROCESSI AZIENDALI A INTENSITA DEL SOGGETTI APICALI RESPONSABILI CODICE ETICO PROTOCOLLO VERIFICA Processo di approvvigionamento, processo commerciale, processo finanziario, processo amministrativo, processo di gestione dei sistemi informativi, processo di gestione delle risorse umane Amministratori, direttore amministrativo, responsabile risorse umane, responsabile processo finanziario, responsabile processo commerciale, consulenti esterni Policy e procedure aziendali, principi generali di comportamento e procedure specifiche da modello, diffusione principi, codice etico e modello, programma di formazione e controllo, controllo interno ODV, controllo gerarchico e responsabili di funzione INDEBITA PERCEZIONE DI EROGAZIONI A DANNO DELLO STATO 316 TER C.P. ART. 24 D.LEG.VO 231/2001 Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (1) (2) (3). [I]. Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. [II]. Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a 3.999,96 euro si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro a euro. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito. (1) Articolo inserito dall'art. 41l. 29 settembre 2000, n V. art. 15 l. n. 300, cit. (2) In tema di responsabilità amministrativa degli enti v. art. 24 d.lgs. 8 giugno 2001, n (3) Per la confisca di denaro, beni o altre utilità di non giustificata provenienza, nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta, v. l'art. 12-sexies d.l. 8 giugno 1992, n. 306, conv., con modif., in l. 7 agosto 1992, n. 356, aggiunto dall'art. 2 d.l. 20 giugno 1994, n. 399, conv., con modif., in l. 8 agosto 1994, n V. anche il c. 2-bis del suddetto art. 12-sexies, introdotto dall'art. 1220l. 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) che così dispone: «In caso di confisca di beni per uno dei delitti previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 320, 322, 322-bis e 325 del codice penale, si applicano le disposizioni degli articoli 2-novies, 2-decies e 2-undecies della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni». 8

10 REATO BENE GIURIDICO PROTETTO SOGGETTO ATTIVO SOGGETTO PASSIVO ELEMENTO OGGETTIVO ELEMENTO SOGGETTIVO SANZIONE PECUNIARIA PER LA PERSONA GIURIDICA MISURA INTERDITTIVA PER LA PERSONA GIURIDICA PERSONA FISICA SANZIONE ACCESSORIA PER LA PRESONA FISICA MISURA CAUTELARE PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato 316 ter c.p. art. 24 D.Leg.vo 231/2001 Buon andamento della Pubblica amministrazione Chiunque Stato, ente pubblico o Comunità Europea Percezione indebita di erogazioni pubbliche mediante presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi, ovvero mediante omissione di informazioni dovute. Ciò salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis c.p. che si applica in ragione della clausola di riserva espressa dall art. 316 ter c.p. Dolo Fino a 500 quote; da 200 a 600 quote in caso di profitto di rilevante entità o in caso di danno di particolare gravità Sanzioni interdittive previste dall art. 9 comma 2 lettere c) d) ed e) del D.Leg.vo 231/2001 (divieto di contrarre con la PA, salvo che per ottenere prestazioni per pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi, o sussidi e l eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi) - Reclusione da 6 mesi a 3 anni. - Tuttavia, quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a 3.999,96 euro si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro a euro. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito. Incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione. Confisca del profitto e del prezzo del reato o confisca di beni per un valore equivalente al profitto e al prezzo. Confisca del denaro, dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica. Custodia cautelare in carcere: non consentita Altre misure cautelari personali: v. 289 c. 2 c.p.p. FUNZIONE AZIENDALE DIR; ACQ; AMM; COM; RRU PROCESSI AZIENDALI A INTENSITA DEL SOGGETTI APICALI RESPONSABILI CODICE ETICO PROTOCOLLO VERIFICA Processo di approvvigionamento, processo commerciale, processo finanziario, processo amministrativo, processo di gestione dei sistemi informativi, processo di gestione delle risorse umane Amministratori, direttore amministrativo, responsabile risorse umane, responsabile processo finanziario, responsabile processo commerciale, consulenti esterni Policy e procedure aziendali, principi generali di comportamento e procedure specifiche da modello diffusione principi, codice etico e modello, programma di formazione e controllo, controllo interno ODV, controllo gerarchico e responsabili di funzione 9

11 TRUFFA AGGRAVATA IN DANNO DELLO STATO O DI ALTRO ENTE PUBBLICO ART. 640, COMMA 2, N. 1 C.P. ART. 24 D.LEG.VO 231/2001 Truffa. [I]. Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 51 euro a euro [381 c. 2, 3, 4 c.p.p.]. [II]. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da 309 euro a euro [381 c. 2, 3, 4 c.p.p.]: 1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico (1) o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare [162 c. 2 c.p.m.p.]; 2) se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'autorità [649] (2). 2-bis) se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all'articolo 61, numero 5) (3). [III]. Il delitto è punibile a querela della persona offesa [120], salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o un'altra circostanza aggravante [61] (4). (1) In tema di responsabilità amministrativa degli enti v. art. 24 d.lgs. 8 giugno 2001, n (2) L'art. 3 d.l. 3 marzo 2003, n. 32, recante «Disposizioni urgenti per contrastare gli illeciti nel settore sanitario» (G.U. 4 marzo 2003, n. 52), non convertito in legge (v. Comunicato in G.U. 5 maggio 2003, n. 102), aveva inserito dopo il secondo comma il seguente: «Se il fatto è commesso a danno del Servizio sanitario nazionale da professionisti sanitari dipendenti dal medesimo Servizio o con esso convenzionati, ovvero responsabili di strutture sanitarie accreditate per l'erogazione di prestazioni clinico-diagnostiche, la pena pecuniaria di cui al secondo comma è decuplicata. È sempre ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato o delle cose che ne sono il prodotto o il profitto. Il provvedimento che definisce il giudizio deve essere comunicato al competente ordine o collegio professionale di appartenenza che, valutati gli atti, dispone la radiazione dalla professione del responsabile». (3) Numero aggiunto dall'art. 3, comma 28, della l. 15 luglio 2009, n. 94. (4) Comma aggiunto dall'art. 98 l. 24 novembre 1981, n REATO Truffa aggravata in danno dello Stato o di altro ente pubblico art. 640, comma 2, n. 1 cp art. 24 D.Leg.vo 231/2001 BENE GIURIDICO Buona andamento della pubblica amministrazione PROTETTO SOGGETTO ATTIVO Chiunque SOGGETTO PASSIVO Stato o altro ente pubblico ELEMENTO OGGETTIVO Procurare per se o per altri con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, un ingiusto profitto con altrui danno. ELEMENTO SOGGETTIVO SANZIONE PECUNIARIA PER LA PERSONA GIURIDICA MISURA INTERDITTIVA PER LA PERSONA GIURIDICA PERSONA FISICA SANZIONE ACCESSORIA PER LA Dolo Fino a 500 quote; da 200 a 600 quote in caso di profitto di rilevante entità o in caso di danno di particolare gravità Sanzioni interdittive previste dall art. 9 comma 2 lettere c) d) ed e) del d.leg.vo 231/2001 (divieto di contrarre con la PA, salvo che per ottenere prestazioni per pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi, o sussidi e l eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi) Reclusione da 1 a 5 anni e multa da Euro 309,00= a Euro 1.549,00= Incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione. Confisca del profitto e del prezzo del reato o confisca di beni per un valore 10

12 PRESONA FISICA equivalente al profitto e al prezzo. MISURA CAUTELARE Sì, compresa custodia cautelare in carcere PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO FUNZIONE AZIENDALE DIR; ACQ; AMM; COM; RRU PROCESSI AZIENDALI A INTENSITA DEL SOGGETTI APICALI RESPONSABILI CODICE ETICO PROTOCOLLO VERIFICA Processo di approvvigionamento, processo commerciale, processo finanziario, processo amministrativo, processo di gestione dei sistemi informativi, processo di gestione delle risorse umane Amministratori, direttore amministrativo, responsabile risorse umane, responsabile processo finanziario, responsabile processo commerciale, consulenti esterni Policy e procedure aziendali, principi generali di comportamento e procedure specifiche da modello diffusione principi, codice etico e modello, programma di formazione e controllo, controllo interno ODV, controllo gerarchico e responsabili di funzione TRUFFA AGGRAVATA PER IL CONSEGUIMENTO DI EROGAZIONI PUBBLICHE ART. 640 BIS CP ART. 24 D.LEG.VO 231/2001 Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (1) (2). [I]. La pena è della reclusione da uno a sei anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee [316-bis] (3). (1) Articolo inserito dall'art. 22 l. 19 marzo 1990, n. 55. (2) In tema di responsabilità amministrativa degli enti v. art. 24 d.lgs. 8 giugno 2001, n (3) Per l'aumento delle pene, qualora il fatto sia commesso da persona sottoposta a misura di prevenzione, v. art. 71, d.lg. 6 settembre 2011, n. 159, che ha sostituito l'art. 71 l. 31 maggio 1965, n REATO Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche art. 640 bis cp art. 24 D.Leg.vo 231/2001 BENE GIURIDICO Buona andamento della Pubblica Amministrazione PROTETTO SOGGETTO ATTIVO Chiunque SOGGETTO PASSIVO Stato o altro ente pubblico, Comunità europee ELEMENTO Conseguire contributi, finanziamenti, mutui agevolati con artifici e OGGETTIVO raggiri, inducendo altri in errore ELEMENTO Dolo SOGGETTIVO SANZIONE Fino a 500 quote; da 200 a 600 quote in caso di profitto di rilevante PECUNIARIA PER LA entità o in caso di danno di particolare gravità PERSONA GIURIDICA MISURA INTERDITTIVA PER LA PERSONA GIURIDICA PERSONA FISICA Sanzioni interdittive previste dall art. 9 comma 2 lettere c) d) ed e) del d.leg.vo 231/2001 (divieto di contrarre con la PA, salvo che per ottenere prestazioni per pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi, o sussidi e l eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi) Reclusione da 1 a 6 anni 11

13 SANZIONE ACCESSORIA PER LA PERSONA FISICA MISURA CAUTELARE PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO Incapacità di contrarre con la Pubblica amministrazione. Confisca del profitto e del prezzo del reato o confisca di beni per un valore equivalente al profitto e al prezzo. Sì, compresa custodia cautelare in carcere FUNZIONE AZIENDALE DIR; ACQ; AMM; COM; RRU PROCESSI AZIENDALI A INTENSITA DEL SOGGETTI APICALI RESPONSABILI CODICE ETICO PROTOCOLLO VERIFICA Processo di approvvigionamento, processo commerciale, processo finanziario, processo amministrativo, processo di gestione dei sistemi informativi, processo di gestione delle risorse umane Amministratori, direttore amministrativo, responsabile risorse umane, responsabile processo finanziario, responsabile processo commerciale, consulenti esterni Policy e procedure aziendali, principi generali di comportamento e procedure specifiche da modello diffusione principi, codice etico e modello, programma di formazione e controllo, controllo interno ODV, controllo gerarchico e responsabili di funzione Frode informatica (1). FRODE INFORMATICA IN DANNO DELLO STATO O DI ALTRO ENTE PUBBLICO ART. 640 TER CP ART. 24 D.LEG.VO 231/2001 [I]. Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 51 euro a euro. [II]. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da 309 euro a euro se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema. [III]. La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti (2). [IV]. Il delitto è punibile a querela [ ] della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo (3) comma o un'altra circostanza aggravante. (1) Articolo inserito dall'art. 10 l. 23 dicembre 1993, n (2) Comma inserito dall'art. 9 d.l. 14 agosto 2013, n. 93,, conv. con modif. dalla l. 15 ottobre 2013, n (3) L'art. 9 d.l. 14 agosto 2013, n. 93,, conv. con modif. dalla l. 15 ottobre 2013, n. 119, ha inserito, dopo le parole «di cui al secondo», le parole «e terzo». REATO Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico art. 640 ter cp art. 24 D.Leg.vo 231/2001 BENE GIURIDICO Buona andamento della Pubblica amministrazione PROTETTO SOGGETTO ATTIVO Chiunque 12

14 SOGGETTO PASSIVO ELEMENTO OGGETTIVO ELEMENTO SOGGETTIVO SANZIONE PECUNIARIA PER LA PERSONA GIURIDICA MISURA INTERDITTIVA PER LA PERSONA GIURIDICA PERSONA FISICA Stato o altro ente pubblico Procurare a sé o per altri un profitto con altrui danno alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in sistema informatico Dolo Fino a 500 quote; da 200 a 600 quote in caso di profitto di rilevante entità o in caso di danno di particolare gravità Sanzioni interdittive previste dall art. 9 comma 2 lettere c) d) ed e) del d.leg.vo 231/2001 (divieto di contrarre con la PA, salvo che per ottenere prestazioni per pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi, o sussidi e l eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi) I comma: reclusione da 6 mesi a 3 anni e con la multa da 51 euro a euro II comma: Reclusione da 1 a 5 anni e multa da Euro 309,00= a Euro 1.549,00= III comma: due a sei anni e della multa da euro 600 a euro SANZIONE ACCESSORIA PER LA PRESONA FISICA MISURA CAUTELARE PER LA PERSONA FISICA AUTRICE DEL REATO Confisca del profitto e del prezzo del reato o confisca di beni per un valore equivalente al profitto e al prezzo. I comma non applicabili II e III comma: Sì, compresa la custodia cautelare in carcere FUNZIONE AZIENDALE DIR; ACQ; AMM; RIT; COM; RSA; RSPP; RSS; RSQ; RRU PROCESSI AZIENDALI A INTENSITA DEL SOGGETTI APICALI RESPONSABILI CODICE ETICO PROTOCOLLO VERIFICA Direzione, processo di approvvigionamento, processo commerciale, processo finanziario, processo amministrativo, processo di gestione dei sistemi informativi, processo di gestione delle risorse umane, processo di gestione ambientale Amministratori, direttore amministrativo, responsabile risorse umane, responsabile amministrazione e finanza, responsabile information tecnology, direttore commerciale, responsabile sistema di gestione per la sicurezza, responsabile sistema di qualità, consulenti esterni Policy e procedure aziendali, principi generali di comportamento e procedure specifiche da modello diffusione principi, codice etico e modello, programma di formazione e controllo, controllo interno ODV, controllo gerarchico e responsabili di funzione 13

15 ARTICOLO 24 BIS D. LGS 231/ Delitti informatici e trattamento illecito di dati. 1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-ter, 617-quater, 617- quinquies, 635-bis, 635-ter, 635-quater, 635-quinquies, terzo comma, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a cinquecento quote (1). 2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-quater e 615-quinquies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a trecento quote. 3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 491-bis e 640-quinquies del codice penale, salvo quanto previsto dall'articolo 24 del presente decreto per i casi di frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote. 4. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere a), b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 3 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e) (2). (1) In presente comma era stato modificato dall art. 9, comma 2, D.L. 14 agosto 2013, n. 93. La modifica non è stata confermata dalla legge di conversione 15 ottobre 2013, n (2) Articolo aggiunto dall'art. 7 L. 18 marzo 2008, n. 48. ACCESSO ABUSIVO AD UN SISTEMA INFORMATICO O TELEMATICO ART. 615-TER C.P. ART. 24-BIS DEL D.LGS 231/2001 Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (1). [I]. Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni. [II]. La pena è della reclusione da uno a cinque anni: 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema; 2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato; 3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti (2). [III]. Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni (2). [IV]. Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio. (1) Articolo inserito dall'art. 4 l. 23 dicembre 1993, n (2) Per un'ulteriore ipotesi di aumento della pena, v. art. 36 l. 5 febbraio 1992, n. 104 reati commessi in danno di persona portatrice di minorazione fisica, psichica o sensoriale, la pena è aumentata da un terzo alla metà. 14

16 REATO BENE GIURIDICO PROTETTO SOGGETTO ATTIVO SOGGETTO PASSIVO ELEMENTO OGGETTIVO ELEMENTO SOGGETTIVO PERSONA GIURIDICA MISURA INTERDITTIVA PER LA PERSONA GIURIDICA PERSONA FISICA SANZIONE ACCESSORIA MISURA CAUTELARE FUNZIONE AZIENDALE PROCESSI AZIENDALI A INTENSITA DEL SOGGETTI APICALI RESPONSABILI CODICE ETICO PROTOCOLLO VERIFICA Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico art. 615-ter c.p. art. 24-bis del d.lgs 231/2001 Inviolabilità del domicilio informatico e telematico Chiunque Chiunque Introduzione abusiva o mantenimento nel sistema informatico o telematico altrui protetto da misure di sicurezza contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo. Dolo Da 100 a 500 quote. Si. Misure interdittive prevista dall art. 9 comma 2 lett. a,b,e, del d.lgs 231/01 (l'interdizione dall'esercizio dell'attività, la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; il divieto di pubblicizzare beni o servizi). I comma: Reclusione fino ad anni 3. II comma: reclusione da 1 a 5 anni. III comma: reclusione da 1 a 5 anni o da 3 a 8 anni. Confisca dei beni e degli strumenti informatici o telematici utilizzati in tutto o in parte per la commissione dei reati. art. 240 c.p. L'art. 1, L , n. 12 (in vigore dal ), intervenendo sull'art. 240 c.p. con l'introduzione, nel 2 co., del n. 1 bis e la riformulazione del 3 co., ha previsto (n. 1 bis) la confisca obbligatoria anche in caso di definizione del procedimento ex art. 444 c.p.p., e salvo che la cosa, o il bene, o lo strumento informatico o telematico appartenga a persona estranea al reato (3 co.) dei beni e degli strumenti informatici o telematici che risultino essere stati in tutto o in parte utilizzati per la commissione di numerosi reati, tra cui quelli ex artt. 615-ter, 615-quater, 615-quinquies, 617-bis, 617-ter, 617-quater, 617- quinquies, 617-sexies, 635-bis, 635-ter, 635-quater, 635-quinquies, 640-ter e 640-quinquies. L'art. 2 della stessa legge, introducendo l'art. 86 bis nelle norme di attuazione al c.p.p. (D.Lgs , n. 271), ha previsto, inoltre, l'affidamento dei beni così confiscati agli organi di polizia che ne facciano richiesta per l'impiego in attività di contrasto ai crimini informatici, ovvero ad altri organi dello Stato per finalità di giustizia. I comma: non consentite II e III comma: consentite anche la custodia cautelare in carcere DIR; ACQ; AMM; RIT; COM; RSQ; RRU Direzione, processo commerciale, approvvigionamento, finanziario, amministrativo, gestione dei sistemi informatici e gestione risorse umane. Amministratori, dirigenti, preposti, consulenti esterni. Policy e procedure aziendali, controllo interno, principi generali di comportamento, procedure specifiche come da modello. ODV, controllo gerarchico, responsabili di funzione. 15

17 INTERCETTAZIONE, IMPEDIMENTO O INTERRUZIONE ILLECITA DI COMUNICAZIONI INFORMATICHE O TELEMATICHE. ART. 617-QUATER C.P. ART. 24-BIS D.LGS 231/2001 Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (1). [I]. Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni. [II]. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma. [III]. I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa. [IV]. Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso: 1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità; 2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema; 3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato (2). (1) Articolo inserito dall'art. 6 l. 23 dicembre 1993, n (2) Per un'ulteriore ipotesi di aumento della pena, v. art. 36 l. 5 febbraio 1992, n REATO BENE GIURIDICO PROTETTO SOGGETTO ATTIVO SOGGETTO PASSIVO ELEMENTO OGGETTIVO ELEMENTO SOGGETTIVO PERSONA GIURIDICA MISURA INTERDITTIVA PER LA PERSONA GIURIDICA PERSONA FISICA SANZIONE ACCESSORIA MISURA CAUTELARE FUNZIONE AZIENDALE PROCESSI AZIENDALI A Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche. Art. 617-quater c.p. art. 24-bis d.lgs 231/2001 Inviolabilità dei segreti Chiunque Chiunque Intercettazione, impedimento o interruzione fraudolenta di comunicazioni relative a sistema informatici o telematici. La stessa pena si applica a chi rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni intercettate. Dolo Da 100 a 500 quote. Si. Misura interdittiva prevista dall art. 9 comma 2 lett. a,b,e, del d.lgs 231 del 2001 (l'interdizione dall'esercizio dell'attività, la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; il divieto di pubblicizzare beni o servizi). I e II comma 6 mesi a 4 anni di reclusione. IV comma: reclusione da 1 a 5 anni. Confisca dei beni e degli strumenti informatici o telematici utilizzati in tutto o in parte per la commissione dei reati. Art. 240 c.p. cfr. scheda sopra. I e II comma: consentite, esclusa la custodia cautelare in carcere. IV comma: consentite, compresa la custodia cautelare in carcere. DIR; ACQ; AMM; RIT; COM; RSQ; RRU Direzione, processo commerciale,approvvigionamento, finanziario, amministrativo, gestione dei sistemi informatici e gestione risorse umane. 16

18 INTENSITA DEL SOGGETTI APICALI RESPONSABILI CODICE ETICO PROTOCOLLO VERIFICA Amministratori, dirigenti, preposti, consulenti esterni. Policy e procedure aziendali, controllo interno, principi generali di comportamento, procedure specifiche come da modello. ODV, controllo gerarchico, responsabili di funzione. INSTALLAZIONE DI APPARECCHIATURE ATTE AD INTERCETTARE, IMPEDIRE OD INTERROMPERE COMUNICAZIONI INFORMATICHE O TELEMATICHE. ART. 617-QUINQUIES C.P. ART. 24-BIS D.LGS 231/2001 Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (1). [I]. Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. [II]. La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617-quater (2). (1) Articolo inserito dall'art. 6 l. 23 dicembre 1993, n (2) Per un'ulteriore ipotesi di aumento della pena, v. art. 36 l. 5 febbraio 1992, n REATO BENE GIURIDICO PROTETTO SOGGETTO ATTIVO SOGGETTO PASSIVO ELEMENTO OGGETTIVO ELEMENTO SOGGETTIVO PERSONA GIURIDICA MISURA INTERDITTIVA PER LA PERSONA GIURIDICA PERSONA FISICA SANZIONE ACCESSORIA MISURA CAUTELARE FUNZIONE AZIENDALE PROCESSI AZIENDALI A INTENSITA DEL SOGGETTI APICALI RESPONSABILI CODICE ETICO Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche. Art. 617-quinquies c.p. Art. 24-bis d.lgs 231/2001 Inviolabilità dei segreti Chiunque Chiunque Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative a sistema informatici o telematici, ovvero intercorrenti tra più sistemi. Dolo Da 100 a 500 quote. Si. Misura interdittiva prevista dall art. 9 comma 2 lett. a,b,e, del d.lgs 231 del 2001 (l'interdizione dall'esercizio dell'attività, la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; il divieto di pubblicizzare beni o servizi). I comma: reclusione da 1 a 4 anni. II comma reclusione da 1 a 5 anni. Confisca dei beni e degli strumenti informatici o telematici utilizzati in tutto o in parte per la commissione dei reati. art. 240 c.p. cfr. scheda sopra. I comma: Consentite, esclusa la custodia cautelare in carcere. II comma: Consentite, compresa la custodia cautelare in carcere. DIR; ACQ; AMM; RIT; COM; RSQ; RRU Processo commerciale, approvvigionamento, finanziario, amministrativo, gestione dei sistemi informatici e gestione risorse umane. Amministratori, dirigenti, preposti, consulenti esterni. Policy e procedure aziendali, controllo interno, principi generali di 17

19 PROTOCOLLO VERIFICA comportamento, procedure specifiche come da modello. ODV, controllo gerarchico, responsabili di funzione. DANNEGGIAMENTO DI SISTEMI INFORMATICI O TELEMATICI. ART. 635-BIS C.P. ART. 24-BIS D.LGS 231/2001 Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (1). [I]. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. [II]. Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni e si procede d'ufficio. (1) Articolo inserito dall'art. 9 l. 23 dicembre 1993, n. 547 e successivamente sostituito dall'art. 5 l. 18 marzo 2008, n. 48. Il testo precedente l'ultima modifica recitava: «Danneggiamento di sistemi informatici e telematici - [I] Chiunque distrugge, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui, ovvero programmi, informazioni o dati altrui, è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da sei mesi a tre anni. [II] Se ricorre una o più delle circostanze di cui al secondo comma dell'articolo 635, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.". REATO BENE GIURIDICO PROTETTO SOGGETTO ATTIVO SOGGETTO PASSIVO ELEMENTO OGGETTIVO ELEMENTO SOGGETTIVO PERSONA GIURIDICA MISURA INTERDITTIVA PER LA PERSONA GIURIDICA PERSONA FISICA SANZIONE ACCESSORIA MISURA CAUTELARE FUNZIONE AZIENDALE PROCESSI AZIENDALI A INTENSITA DEL SOGGETTI APICALI RESPONSABILI Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici. Art. 635-bis c.p. art. 24-bis d.lgs 231/2001 Patrimonio Chiunque Chiunque Distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici altrui. Ipotesi aggravata se l agente pone in essere le condotte citate con violenza o minaccia alle persone o se lo stesso assume il ruolo di operatore del sistema e abusa di tale ruolo. Dolo Da 100 a 500 quote. Si. Misura interdittiva prevista dall art. 9 comma 2 lett. a,b,e, del d.lgs 231 del 2001 (l'interdizione dall'esercizio dell'attività, la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; il divieto di pubblicizzare beni o servizi). I comma: reclusione da 6 mesi a 3 anni. II comma: reclusione da 1 a 4 anni. Confisca dei beni e degli strumenti informatici o telematici utilizzati in tutto o in parte per la commissione dei reati. art. 240 c.p. cfr. scheda sopra. I comma non consentite II comma consentite esclusa la custodia cautelare in carcere Tutte Tutti Tutti 18

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