REGOLAMENTO DI GESTIONE E FRUIZIONE DELLA RISERVA NATURALE DEL LAGO LAUDEMIO L.R. N.28/94
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1 REGOLAMENTO DI GESTIONE E FRUIZIONE DELLA RISERVA NATURALE DEL LAGO LAUDEMIO L.R. N.28/94 Approvato con deliberazione Consiliare n. 51 del Pag. 1 di 10
2 Art. 1 Finalità 1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di tutela e di fruizione della Riserva Naturale Lago Laudemio, ai sensi della L.R , n.42. Art.2 Accesso 1. L accesso alla Riserva, nei limiti e con le modalità stabilite dal presente regolamento, è libero e consentito tutti i giorni ai singoli, alle comitive, alle scolaresche e ai gruppi organizzati. Le visite devono svolgersi esclusivamente lungo le strade, i percorsi, i sentieri esistenti e nelle aree per i quali non esistono divieti particolari. Art. 3 Circolazione dei mezzi motorizzati 1. La circolazione con mezzi motorizzati è vietata. 2. E vietato compiere percorsi fuoristrada e percorrere strade e sentieri all interno della Riserva. 3. Sono esclusi dal divieto di cui al comma 2: a) I mezzi di servizio e quelli autorizzati; b) I mezzi utilizzati per lo svolgimento delle attività silvicolturali; c) I mezzi impiegati nelle sistemazioni e opere idrauliche e forestali, nonché nelle operazioni di pronto intervento e antincendio; 4. Le violazioni delle norme di cui al presente articolo comportano la sanzione amministrativa da. 25,00 a. 250,00. Art. 4 Circolazione dei veicoli non motorizzati 1. La circolazione dei veicoli non motorizzati è consentita solo lungo le strade e i sentieri. 2. Le violazioni della norma di cui al presente articolo comportano la sanzione amministrativa da.12,50 a 125,00. Art 5 Abbandono dei rifiuti 1. E vietato l abbandono anche temporaneo di rifiuti derivanti dal consumo di pasti, bevande e da picnic o d altro tipo al di fuori degli appositi contenitori. 2. Le violazioni della norma di cui al comma 1 comportano la sanzione amministrativa da 25,00 a 250,00. La sanzione è raddoppiata qualora il trasgressore individuato, inviato dall agente accertatore, non provvede alla rimozione dei rifiuti. Art. 6 Lavaggio di stoviglia e automezzi 1. Il lavaggio di stoviglie, biancheria e automezzi nelle acque lacuali è vietato. 2. Le violazioni della norma di cui al comma 1comportano la sanzione amministrativa da 25,00 a 250,00. Art. 7 Accensione dei fuochi 1. L accensione di fuochi sulle sponde del lago da parte dei privati è vietata in qualsiasi periodo dell anno. Sono altresì vietati i fuochi pirotecnici. Pag. 2 di 10
3 2. Solo nelle aree appositamente attrezzate, individuate e segnalate dalla Provincia è ammesso l uso dei fornelli da campo e di attrezzature per la cottura dei cibi. 3. Le violazioni delle norme di cui ai presente articolo, comportano la sanzione amministrativa da 50,00 a 500,00. Art. 8 Raccolta della flora spontanea 1. La raccolta, l asportazione, il danneggiamento, la detenzione e la vendita anche di parti della flora erbacea e arbustiva sono vietati. 2. In deroga a quanto stabilito dal comma 1, qualora si renda necessario prelevare o raccogliere per scopi scientifici o di studio, esemplari di piante appartenenti alla flora erbacea e arbustiva, gli istituti, i ricercatori e gli esperti interessati a tali attività, dovranno chiedere l autorizzazione alla Provincia. 3. Le violazioni della norma di cui al comma 1con riferimento alle specie individuate ai sensi della L.R. n.28 del , comportano la sanzione amministrativa da 25,00 a 250,00. Art. 9 Raccolta dei funghi e dei tartufi 1. La raccolta, l asportazione, il danneggiamento o la detenzione dei funghi epigei anche non commestibili e dei tartufi, sono vietati ai sensi della Legge n. 352 del Le violazioni della norma di cui al presente articolo comportano le sanzioni amministrative previste dalla stessa Legge. Art. 10 Raccolta dei prodotti del sottobosco e dei frutti 1. La raccolta, l asportazione, il danneggiamento o la detenzione dei prodotti del sottobosco sono vietati. (Vedere elenco allegato). 2. Le violazioni delle norme di cui al presente articolo comportano l applicazione della sanzione amministrativa da 25,00 a 250,00 e la confìsca degli stessi. Art. 11 Uso dei prodotti per la disinfestazione e la derattizzazione 1. La disinfestazione e la derattizzazione dell'area della Riserva Naturale sono vietate. Qualora, si rendesse necessario, per la tutela della salute pubblica, per il controllo di alcune specie nocive all intero ecosistema, è consentito al personale incaricato dall Amministrazione Provinciale procedere alle operazioni di disinfestazione. In tal caso è fatto obbligo al personale incaricato di utilizzare solo prodotti ad alta biodegradabilità e caratterizzati da bassa tossicità. Le caratteristiche dei prodotti utilizzati devono essere controllate e attestate dagli Enti sanitari competenti. Art. 12 Asportazione di terra vegetale, di rocce e minerali 1. L asportazione e danneggiamento di terra, rocce e di minerali sono vietati. 2. Le violazioni della norma di cui al comma 1 comportano l applicazione della sanzione amministrativa da 25,00 a 250,00. Pag. 3 di 10
4 Art. 13 Immissione di nuove specie animali e vegetali 1. E vietato immettere esemplari di animali e vegetali estranei alla fauna e alla flora autoctona. 2. Qualora per motivi scientifici o sperimentali, si rendesse necessario reintrodurre specie estinte o in via di estinzione, dette immissioni dovranno essere autorizzate dalla Provincia. 3. Le violazioni della norma di cui al comma 1 comportano l applicazione della sanzione amministrativa da 250,00 a 2.500,00, più. 250,00 per ogni esemplare introdotto. 4. Le violazioni delle norme di cui al comma 2 comportano l applicazione della sanzione amministrativa da 50,00a 500,00. Art. 14 Asportazione e danneggiamento di fossili e di materiale archeologico, etnologico e paleontologico 1. L'asportazione e il danneggiamento di fossili e di materiale archeologico, etnologico e paleontologico, nonché il calco e il danneggiamento delle incisioni rupestri, sono vietati. 2. Le violazioni delle norme di cui al comma 1 comportano l applicazione della sanzione amministrativa da 50,00 a 500,00. Art. 15 Introduzione dei cani 1. E consentita l introduzione dei cani, purché al guinzaglio e sotto la stretta sorveglianza del proprietario. 2. Le violazioni delle norme di cui al presente articolo comportano l applicazione della sanzione amministrativa da 50,00 a 500,00 per ogni esemplare. Art. 16 Attività ludico sportivo 1. Le attività sportive, ludiche e ricreative sono consentite nel rispetto delle disposizioni contenute nel presente regolamento e autorizzate dalla Provincia. 2. L uso di cavalli e di biciclette è consentito solo lungo le strade e i sentieri esistenti. 3. Le violazioni della norma di cui al presente articolo comportano l applicazione delle sanzioni amministrative da 25,00 a 250,00. Art. 17 Disturbo alla quiete e dell'ambiente naturale 1. E vietato usare o tenere in funzione apparecchiature, acustiche e non, con o senza amplificazione del suono. 2. Le violazioni delle norme di cui al presente articolo comportano l applicazione della sanzione amministrativa da 25,00 a 250,00. Art. 18 Attività cine-fotografica 1. L attività fotografica e la ripresa di filmati all esterno, a livello professionale e amatoriale, sono consentite senza l uso dì proiettori luminosi e quando non danneggino l ambiente interessato e non arrechino disturbo alle attività di nidificazione e riproduzione degli animali. Pag. 4 di 10
5 2. L esercizio dell attività professionale a scopo divulgativo è subordinato all autorizzazione della Provincia, previo assenso di eventuali altri enti competenti. L operatore è tenuto a consegnare alla Provincia una copia del lavoro prodotto. 3. Le violazioni delle norme di cui al presente articolo comportano l applicazione della sanzione amministrativa da 25,00 a 125,00. Art. 19 Cartelli pubblicitari 1. L'installazione di cartelli e l apposizione di manifesti pubblicitari sono vietati. Le violazioni della norma di cui al presente articolo comportano l applicazione della sanzione amministrativa da. 25,00 fino a. 250,00. Art. 20 Danneggiamenti 1. Il danneggiamento delle attrezzature della Riserva Naturale comportano l applicazione della sanzione amministrativa da 25,00 a 250,00, oltre alla facoltà della Provincia di rivalersi dei danni subiti. Art. 21 Campeggio 1. Sul territorio della Riserva Naturale è vietato il campeggio, anche temporaneo, con tende o qualsiasi altro mezzo di soggiorno. 2. Le violazioni delle norme di cui al presente articolo comportano l applicazione della sanzione amministrativa da 25,00 a 250,00 per ogni tenda o altro mezzo. Art. 22 Pascolo di animali 1. Il pascolo, l abbeveraggio e il lavaggio del bestiame di qualsiasi specie è vietato. 2. Le violazioni delle norme di cui al presente articolo comportano l applicazione delle sanzioni amministrative da 12,50 a 125,00 per ogni capo dì bestiame. Art. 23 Esercizio della caccia e della pesca 1. L esercizio venatorio all interno della Riserva è vietato. 2. L esercizio della pesca nelle acque della Riserva è vietato. Sono in ogni caso proibite, sotto qualsiasi forma, gare di pesca o simili manifestazioni a carattere agonistico, anche se con la previsione del rilascio del pescato. 3. Le violazioni delle norme di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo comportano l applicazione della sanzione amministrativa da 25,00 a 250,00, oltre alle sanzioni previste dalle vigenti leggi in materia di caccia e pesca. Pag. 5 di 10
6 Art. 24 Navigazione 1. Nelle acque della Riserva Naturale è vietata la navigazione a tutte le imbarcazioni. Art. 25 Tabellazione 1. I confini della Riserva Naturale sono indicati a cura della Provincia con apposite tabelle segnaletiche. 2. Le tabelle devono essere collocate lungo tutto il perimetro ad una distanza non superiore a 200 metri e comunque in maniera che ognuna di esse sia posizionata in modo da risultare visibile anche nei punti di intersezione del perimetro della Riserva con le strade di accesso ad essa. 3. Le tabelle devono essere mantenute in buono stato di conservazione e di leggibilità. 4. E vietato asportare o rimuovere le tabelle. 5. La sistemazione dei cartelli indicatori o informativi all interno dell area della Riserva da parte di altri soggetti deve essere autorizzata dalla Provincia. 6. Le violazioni della norma di cui al comma 5 del presente articolo comportano l applicazione della sanzione amministrativa da. 25,00 a. 250,00 per ogni tabella rimossa o danneggiata. Art. 26 Taglio dei boschi, delle piante e attività silvicolturali 1. II taglio dei boschi e ogni attività silvicolturale sono vietati in deroga ai divieti, è consentito al personale incaricato di procedere alle operazioni di potatura, taglio e di ogni altro intervento, solo quando questi interventi si rendono necessari per la tutela della pubblica incolumità e per ragioni fìtosanitarie e, comunque, dopo che l Ente o l Ufficio h provveduto a segnalare preventivamente gli interventi necessari e ottenuta la necessaria autorizzazione dalla Provincia. Art. 27 Sorveglianza 1. La sorveglianza sul territorio della Riserva Naturale è esercitata dagli agenti appartenenti al Corpo della Polizia Provinciale e Comunale, dalle guardie, sottufficiali e ufficiali del Corpo Forestale dello Stato, dagli Ufficiali e agenti di Polizia Giudiziaria e dalle guardie volontarie appartenenti alle associazioni riconosciute che hanno come finalità la tutela del patrimonio culturale e ambientale di cui all art. 27 della L.R. n.28 del La Provincia autorizza e coordina l attività delle guardie volontarie indicate nel comma Gli addetti alla vigilanza trasmettono i verbali relativi alle infrazioni amministrative alla Provincia,nonché all Autorità Giudiziaria, ai sensi dell art.24 della Legge n.689 del , ove sia accertato un illecito penale in connessione o contestualmente alla violazione amministrativa. 4. Nei casi contemplati dal presente Regolamento, in cui è prevista la confisca o il sequestro di cose o prodotti, gli ufficiali o gli agenti accertatori devono attenersi alle disposizioni previste dalle leggi dello Stato e da quelle regionali in materia, in particolare quando procedono alla confisca o al sequestro di frutti o di prodotti soggetti per la loro natura, ad un rapido deterioramento, devono provvedere alla loro vendita e versare il ricavato alla Provincia. Tale somma sarà destinata alla realizzazione di interventi e opere finalizzate al recupero e al ripristino della Riserva. Pag. 6 di 10
7 Art. 28 Procedure 1. Per l accertamento delle violazioni e l applicazione delle sanzioni previste dal Presente Regolamento si applicano ai sensi della L.R. 36/83 le norme e i principi di cui al Capo I della Legge n.689 del Le somme riscosse ai sensi del presente Regolamento sono introitate nel Bilancio della Provincia al capitolo denominato: somme derivanti dall'accertamento di illeciti amministrativi in materia ambientale. 3. Le somme riscosse, a titolo di rivalsa per danni ai sensi degli artt. 20 e 25 del presente Regolamento, sono introitate nel Bilancio della Provincia per essere destinate al ripristino delle cose danneggiate. Art. 29 Deroghe 1. La Provincia può concedere deroghe alle norme previste nel presente Regolamento per fini scientifici, didattici e di studio purché non contrastino con disposizioni legislative dello Stato o della Regione ovvero siano di competenza di altri Organi o Autorità. Le deroghe sono specifiche, nominative e a termine. 2. Le autorizzazioni in deroga dovranno essere esibite a richiesta al personale preposto alla sorveglianza. Art. 30 Norma finale 1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le norme di cui alla Legge Regionale n. 28 del e della Legge n. 394 del Pag. 7 di 10
8 0.P.G. 9/7/1986 n. 793 L.R n.42 - Elenco delle specie vegetali a protezione assoluta e a protezione limitata Art. 1 - La pubblicazione, in forza dell art.4 della legge Regionale n.42, elenca le specie vegetali a protezione assoluta delle quali sono vietati la raccolta, l asportazione, il danneggiamento, il commercio o la detenzione anche di semplici parti: 1) Aconitum 1ycocttomum i. (lupata); 2) Actaea SDicata 1. (actaeanigra g.m. et 5.)(erba di S. Cristoforo); 3) Astragalus tragacantna var. sirinicus ten. (astragalo); 4) Cardamìne amara i. var. maior ten. (cardamine amara); 5) Corydalls solida sw. (fumaria buibosa); 6) Gentiana lutea 1. (gentiana maggiore ) ; 7) Gentiana amarella var crispata (genzianella amarel1a); 8) Geranium cinereum cav. (geranio argenteo); 9) Lilium bulbiferurn var. croceum cha i x (giglio rosso); 10) Lntus corniculatus 1. (tutte le varietà) (trifoglio giallo); 11) Rumex alpinus 1. (rabarbaro alpino); 12) Saxifraga granulata 1. (sassifraga bianca); 13) Soldanella alpina i. ( soldanella alpina ) ; 14) Stipa pcnnata 1. var. mediterranea trin. (stipa delle fate); Pag. 8 di 10
9 Art. 2 - La pubblicazione, in forza dell art. 5 della L.R n. 42, elenca le specie vegetali a protezione limitata per le quali viene consentita la raccolta di n. 10 assi fiorali a persona per le specie erbacee e n. 5 rami per le piante arbustive o arboree PIANTE ERBACEE 1) Aquilegia vulgaris 1. (aquilegia o amar nascosto); 2) Asphodelus ramosus 1. var. albus miller (asfodelo o porraccio); 3) Astragalus glycyphyllos 1. var. setiger (pilosus) guss. (astraga dolce o liquirìzia bastarda); 4) Convolvulus soldanella 1. (convolvolo soldanella); 5) Daphne alpina l. (laureola alpina); 6) Daphne mezereum l. (mezereo o fior di stecco); 7) Doronicum orientale Hoffm (doronico caucico); 8) Doronicum columnae ten. (Cordatum sch. bip) (doronico a foglie cuoriforme); 9) Euphorbia coralloide 1. (euforbia corallina); 10) Fritillaria messanensis raf. ( fritillaria) ; 11) Fritillaria Tenella m.b. (melegri de minore); 12) Linaria dalmatica mill. ( 1. genistifolla ) ( linaria a foglie di ginestra) ; 13) Narcisus poeticus 1. (narciso); 14) Paeonia officinalis l. (peon i a) ; 15) Pancratium maritimum l. (pancrazia marittimo); 16) Polygonum amphibium l. (lingua di vacca); 17) Rhamnus pumila turra (spin cervino nano); 18) Pontentilla argentea l. (potentilla argentea); Pag. 9 di 10
10 19) Senecium doronicum var. arnica lanigera ten. (senecio mezzan); PIANTE ARBUSTI VE E ARBOREE 20) Ilex aquifolium (agrifoglio); 21)Nerium oleander (oleandro); 22)Taxus baccata (tasso). Pag. 10 di 10
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