GUIDA AL LAVORO ACCESSORIO AGGIORNATA AL DECRETO LAVORO N
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- Beata Conti
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1 Premessa generale GUIDA AL LAVORO ACCESSORIO AGGIORNATA AL DECRETO LAVORO N La caratteristica principale del lavoro accessorio è rappresentata dal modo in cui il Committente compensa il lavoratore ; tale atto avviene, infatti, per consegna di appositi voucher (buoni lavoro). Lo scopo del legislatore con l'introduzione nel sistema normativo di questa forma contrattuale è da ricercarsi nell'esigenza di emersione del lavoro nero. La Legge Biagi ( D.L. n ) Come noto Il lavoro accessorio è un particolare contratto introdotto dalla Legge Biagi avente lo scopo di far emergere rapporti di lavoro sommersi. Tale Legge prevedeva l'elenco delle attività di natura occasionali per le quali era possibile ricorrere al lavoro accessorio ovvero :- lavori domestici,giardinaggio,insegnamento privato, manifestazioni sportive e culturali, lavoro accessorio nelle imprese familiari fino al limite di euro , lavoro accessorio sperimentale con soggetti titolari di rapporto di lavoro parziale o percettori di prestazioni a sostegno del reddito. La riforma Fornero ( Legge n ) La Riforma Fornero ha modificato in maniera corposa l art.70 del Decreto Legislativo n.276/03 in materia di lavoro occasionale accessorio estendendone l accesso ma limitandone l'aspetto economico da poter elargire ai lavoratori interessati (le nuove disposizioni si applicano a decorrere dal 18 luglio 2012.). La legge Fornero prevede il contratto accessorio per tutti i settori produttivi ( anche attività agricole stagionali e piccoli agricoltori) e coinvolge i lavoratori di tutti i settori produttivi prevedendone l'utilizzazione,nel settore agricolo,di giovani con meno di 25 anni e di pensionati per le attività agricole stagionali. Viene introdotto un limite di euro come compenso erogabile al singolo lavoratore nel rispetto della cifra massima prevista in euro e tale compenso è valido anche ai
2 fini del rinnovo del permesso di soggiorno. Rimane sempre in vigore la comunicazione che il datore di lavoro deve presentare all'inail in via preventiva prima dell'inizio della prestazione lavorativa e la nuova normativa in sostanza non detta limiti al contratto di lavoro accessorio e l'unico onere sembra essere il compenso percepito dal lavoratore in eventuali rapporti precedenti ( in questo caso è, infatti, consigliabile acquisire agli atti apposita dichiarazione firmata dal lavoratore che attesta i compensi percepiti).. Nel settore agricolo invece viene sostanzialmente mantenuta in vigore la normativa previgente fatta salva la possibilità di utilizzare le casalinghe in attività di lavoro accessorio ( sono escluse le casalinghe ma vengono confermate categorie come pensionati e giovani studenti con età inferiore ai 25 anni; inoltre, sempre nel settore agricolo, viene stabilito che i piccoli agricoltori ( volume d'affari non superiore ad euro 7.000) non potranno avvalersi di prestazioni da parte di soggetti iscritti nell'anno precedente negli elenchi dei lavoratori agricoli. Resta invariata anche la normativa in materia di lavoro accessorio applicabile agli Enti Pubblici e, per ultimo, viene stabilito che i compensi percepiti a titolo di lavoro accessorio rilevano ai fini del reddito necessario per il rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno dei lavoratori stranieri. La Riforma interviene anche in materia di buoni ( voucher) specificando che essi dovranno essere orari, numerati e datati al fine di poter scongiurare un uso abusivo di tale contratto. Tuttavia i buoni richiesti alla data del 18 luglio 2012 ( entrata in vigore della Legge n ) potranno essere utilizzati fino al 31 maggio TABELLA RIEPILOGATIVA DELLE NOVITA' IN MATERIA DI LAVORO ACCESSORIO DA PARTE DELLA LEGGE FORNERO: introdotto il limite annuale di euro con riferimento alla totalità dei committenti; soppresso l'elenco delle attività di natura occasionale che potevano essere effettuate tramite il lavoro accessorio; il compenso per lavoro accessorio svolto nei confronti di imprese commerciali e professionisti non può superare l'importo di euro annui per ogni committente sempre nel limite di euro annui; i compensi dei lavoratori stranieri percepiti con il lavoro occasione contano ai fini del rilascio e del rinnovo del permesso di soggiorno: i nuovi voucher dovranno essere orari, datati e numerati e il loro valore sarà determinato con decreto ministeriale; nel settore agricolo viene disposto che : - le casalinghe non possono svolgere attività di lavoro accessorio; possono invece svolgere tali attività
3 gli studenti con meno di 25 anni e dai pensionati; le prestazioni di lavoro accessorio rese nei confronti dei piccoli imprenditori agricoli ( quelli con volume d'affari inferiore ai euro) non potranno essere prestate da soggetti che l'anno precedente erano iscritti negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli. Per l'anno 2013 i percettori di prestazioni integrativa al reddito possono essere impiegati in tutti i settori produttivi nel limite di euro netti /anno solare ( euro lordi). LE ULTIME NOVITA' AD OPERA DEL DECRETO LAVORO N L intervento del DL n. 76/13 in materia di lavoro occasionale accessorio conferma e rafforza i seguenti principi già dettati dalla Legge n : -Il D.L. n. 76/2013 modifica il testo dell'art. 70 del d.lgs. n. 276/2003 nelle parole di natura meramente occasionale ( la tipologia contrattuale non si rivolge più alle prestazioni aventi natura meramente occasionale ma si estende a tutte le prestazione lavorative fatto salvo il limite retributivo del voucher); -introdotta la possibilità di definire, nell'ambito di progetti promossi da amministrazioni pubbliche, con apposito decreto ministeriale una specifica regolamentazione del lavoro accessorio per particolari categorie di soggetti (disabili, detenuti, affetti da tossicodipendenza o fruitori di ammortizzatori sociali per i quali è prevista una contribuzione figurativa); -abrogata la disciplina speciale applicata alle imprese familiari in materia di contribuzione assistenziali ( si ricorda che la Legge Fornero aveva già abolito il particolare regime previsto per le imprese familiari in materia di lavoro accessorio). LA TABELLA RIEPILOGATIVA DELLA NORMATIVA APPLICABILE MATERIA DI LAVORO ACCESSORIO IN CAMPO DI APPLICAZIONE DEL CONTRATTO DI LAVORO ACCESSORIO Allo stato attuale, al fine di poter instaurare un rapporto di lavoro accessorio, non è necessario che l'attività sia meramente occasionale ma occorre fare riferimento al solo limite economico imposto dalla Legge ( D.L. n ,circolare Ministero lavoro n.4-
4 DIVIETO DI UTILIZZO IL LIMITE ECONOMICO 2013). Se la prestazione rientra nel limite economico stabilito l'ispettore non può entrare nel merito delle modalità di svolgimento della prestazione. Il lavoro accessorio è utilizzabile esclusivamente per prestazioni effettuate a favore del committente senza il tramite di intermediari. Il rapporto deve essere tra committente e prestatore e non può riguardare prestazioni effettuate per soggetti terzi (appalti). In deroga alla presente normativa vi è da segnalare l'attività degli steward negli stadi in quanto il D.M. 24 febbraio 2010 ha disposto che per i predetti servizi le società possano ricorrere a tutte le forme di lavoro subordinato compreso il lavoro accessorio. Il singolo lavoratore non può percepire un importo superiore ai euro per anno solare (PERIODO DI 365 GIORNI CHE DECORRE DA UN QUALSIASI GIORNO DELL'ANNO). Con riferimento ai committenti imprenditori commerciali e professionisti le prestazioni non possono superare i euro ( il limite riguarda il prestatore che non può' percepire da tali soggetti un compenso lordo superiore a euro ). Tale limite non si applica al settore agricolo e al settore privato dove vige il limite di euro Al fine di poter dimostrare al personale Ispettivo il rispetto del limite economico è utile farsi rilasciare dal lavoratore una certificazione che attesti il mancato superamento del limite in oggetto. Il limite è da intendersi nel seguente modo : lordo
5 IMPRESE FAMILIARI ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI ( netto); lordo euro (netto euro 2.000); -euro lordo per i soggetti percettori di prestazioni di sostegno al reddito ( euro netti). Le imprese familiari sono soggette al limite economico dei euro annui e possono instaurare rapporti di lavoro accessorio con tutte le categorie di lavoratori inclusi i familiari ; non è consentito instaurare il rapporto con i familiari facenti parte del nucleo costitutivo dell'impresa familiare. Vi è da segnalare che l'inps ha comunicato che la percentuale di contribuzione applicabile al lavoro accessorio delle imprese familiari rimane del 13 % mentre l'inail ha reso noto l'applicazione del 4% anziché del 7% come previsto nel caso generale (circolare n ). Secondo l'inail in materia di impresa familiare sembrerebbe introdotta una nuova fattispecie di buono lavoro, non prevista dalla Legge, caratterizzata da una contribuzione più bassa e conseguentemente con retribuzione spettante al lavoratore più elevata. Necessita l'accreditamento presso il concessionario dei buoni e la comunicazione all'inail; non è previsto uno specifico contratto tra le parti e nemmeno la comunicazione al Centro per l'impiego ovvero la tenuta del libro unico e ogni altro adempimento amministrativo. Il lavoro accessorio non prevede inoltre prestazioni di malattia, maternità, disoccupazione e
6 NORME SULLA SICUREZZA DEL LAVORO LA PROCEDURA DI RICHIESTA DEI VOUCHER E LA COMUNICAZIONE ALL'INAIL ASPETTI CONTRIBUTIVI E FISCALI DEI VOUCHER assegni per il nucleo familiare. Ai lavoratori accessori si applicano le norme di cui al D.L in materia di sicurezza (visite mediche,formazione ecc.); sono esclusi da tale obbligo i piccoli lavori domestici o le attività di insegnamento privato ovvero le attività di assistenza domiciliare ai bambini /anziani /ammalati.. L acquisto dei buoni lavoro può avvenire mediante le seguenti procedure: - distribuzione di voucher cartacei presso le sedi INPS;- modalità di acquisto telematico;- acquisto presso i rivenditori di generi di monopolio autorizzati;- acquisto presso gli sportelli bancari abilitati; - acquisto presso tutti gli Uffici Postali del territorio nazionale. Il committente deve inviare comunicazione preventiva all Inail attraverso uno dei seguenti canali: - Contact Center Inps/Inail (numero gratuito );- numero di fax gratuito Inail ; -sito Sezione Punto Cliente. È possibile richiedere anche il rimborso dei voucher non utilizzati attraverso apposita richiesta all'inps utilizzando il modulo 'Mod. SC52 ( la domanda può essere fatta on line e Il committente dovrà riconsegnare i voucher non compilati alla sede provinciale INPS presso cui li ha acquistati). In caso di furto o smarrimento di voucher cartacei è necessario preliminarmente effettuare la denuncia alle autorità competenti e segnalare l'avvenuto all'istituto di Previdenza. Secondo la riforma il valore del voucher è da commisurare
7 all entità temporale della prestazione lavorativa ; i voucher possono servire per retribuire sia lavoratori specializzati (attività di manutenzione o formazione) sia per retribuire attività semplici come quelli appartenenti ai settori del volontariato ; i voucher devono essere orari, numerati progressivamente e datati (l'ispettore potrà verificare la durata effettiva del rapporto al fine di controllare il buono di 10 euro / ora di lavoro). Tale compenso, deducibile ai fini del reddito di impresa dal committente, per il percipiente continua ad essere esente da qualsiasi imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato del prestatore di lavoro accessorio.; il compenso è inoltre valido ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno (secondo la Riforma i vecchi voucher,già acquistati all'entrata in vigore della nuova normativa, potevano essere utilizzati fino al 31 maggio 2013). Attraverso il pagamento dei voucher si regolarizzano le prestazioni lavorative e si provvede al pagamento degli oneri assicurativi e previdenziali; in via generale il valore nominale di ogni singolo buono è di euro 10,00 ma vi sono anche buoni di 20 e 50,0 euro. Il valore nominale comprende : - il 13% della quota che serve a coprire la contribuzione previdenziale, il 7% per I'Inail e il 5% dei costi da attribuire al concessionario ; il 75% del valore nominale del buono spetta
8 invece al lavoratore ovvero : - 7,50 euro per il buono di euro 10,00; - euro 15,00 per il buono multiplo di euro 20,00; - euro 37,50 per il buono multiplo di euro 50,00. I buoni devono essere riscossi entro 24 mesi se acquistati presso l'inps o gli Uffici postali ovvero entro 12 mesi se acquistati presso le tabaccherie o le banche convenzionate. TRASFORMAZIONE RAPPORTO DEL Se viene superato il limite economico il rapporto viene trasformato a tempo indeterminato; gli organi Ispettivi dovranno pertanto controllare tali limiti economici e, a tal fine, il committente può chiedere al lavoratore apposita dichiarazione sostitutiva che certifichi il non superamento degli importi massimi previsti dalla normativa. PER ATTUARE LA TRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO DEVONO VERIFICARSI DUE CONDIZIONI : - LA PRESTAZIONE DEVE ESSERE RESA NEI CONFRONTI DI UNA IMPRESA O LAVORATORE AUTONOMO;- LE PRESTAZIONI LAVORATIVE DEVONO ESSERE FUNZIONALI ALL'ATTIVITA' DI IMPRESA O PROFESSIONALE IN QUESTIONE ( SECONDO IL MINISTERO SONO PASSIBILI DI TRASFORMAZIONE LE SOLE ATTIVITA' LAVORATIVE FUNGIBILI OVVERO : NON RISULTA TRASFORMABILE, ANCHE IN PRESENZA DI SUPERAMENTO DEL LIMITE ECONOMICO, IL RAPPORTO DI LAVORO ACCESSORIO INTRATTENUTO
9 LIMITI ETA' DEL PRESTATORE CON UN LAVORATORE CHE SI OCCUPA DELLA MANUTENZIONE DEL GIARDINO DI UNA SOCIETA' METALMECCANICA). La norma nulla dispone a proposito ma, tenendo in considerazione le disposizioni relative al lavoro minorile, si potrebbe sconsigliare di instaurare rapporti di lavoro accessorio con soggetti aventi meno di 16 anni; si ricorda che il lavoratore minore ( dai 16 ai 18 anni) deve essere in possesso di certificato medico di idoneità al lavoro fatto salvo i casi in cui deve essere adibito a lavorazioni con rischio basso non soggette a sorveglianza sanitaria come previsto dalla normativa sulla sicurezza del lavoro; si rammenta inoltre che se si tratta di soggetto minore necessita autorizzazione controfirmata dal genitore anche per l'incasso dei buoni lavoro. IL RAPPORTO CON PARTICOLARI CATEGORIE DI SOGGETTI (STUDENTI, PENSIONATI, DISOCCUPATI ) Possono beneficiare del lavoro accessorio i pensionati di anzianità, i pensionati di vecchiaia,i percettori dell'invalidità ovvero di pensione di reversibilità. Sono esclusi coloro che percepiscono trattamenti per inabilità totale e permanente al lavoro. Per quanto riguarda la categoria dei disoccupati il compenso percepito a titolo di lavoro accessorio è esente da imposizione fiscale e non incide sullo stato di occupato / disoccupato. Per gli studenti occorre invece tenere presente quanto segue: a) il lavoro è consentito durante i periodi di
10 CELESTE VIVENZI vacanza ( vacanze Natalizie dal 1 dicembre al 10 gennaio),vacanze Pasquali (dalla domenica delle Palme al lunedì dell'angelo); vacanze estive (dal 1 giugno al 30 settembre ), il sabato e la domenica, per gli studenti universitari in qualunque periodo dell'anno. In merito al requisito dell'età per gli studenti prevista con meno di 25 anni il limite ultimo per poter attuare il lavoro accessorio è di 24 anni e 364 giorni ( in sostanza poi il rapporto potrebbe continuare anche dopo il compimento dei 25 anni d'età).
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