CONVENZIONE. tra: L Università degli Studi di Verona, di seguito denominata Università, nella persona del Rettore, prof.

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1 UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI VERONA CONVENZIONE tra: L Università degli Studi di Verona, di seguito denominata Università, nella persona del Rettore, prof. Nicola SARTOR, nato a Bolzano, il 14 marzo 1953, autorizzato alla stipula del presente atto giusta deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 28 novembre 2013; e l Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona (A.O.U.I.) di seguito denominata A.O.U.I., nella persona del Direttore Generale, dott. Sandro CAFFI, nato a Cittadella (PD), il 21 febbraio 1950, PREMESSO CHE 1) il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro - che ha, tra l altro, integrato e sostituito il Decreto Legislativo 19 settembre 1994, n. 626, precedente Testo unico in materia - in particolare all art 1, stabilisce che: Le disposizioni contenute nel presente decreto legislativo costituiscono attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, per il riassetto e la riforma delle norme vigenti in materia di salute 1

2 e sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori nei luoghi di lavoro, mediante il riordino e il coordinamento delle medesime in un unico testo normativo ; 2) il citato D. Lgs. 81/2008, art. 3, c. 1, stabilisce, inoltre, che: Il presente decreto legislativo si applica a tutti i settori di attività, privati e pubblici, e a tutte le tipologie di rischio ; 3) il citato D. Lgs. 81/2008, art. 31, cc. 1-5 e 8, stabilisce, inoltre, che: 1. Salvo quanto previsto dall'articolo 34, il datore di lavoro organizza il servizio di prevenzione e protezione prioritariamente all'interno della azienda o della unità produttiva, o incarica persone o servizi esterni costituiti anche presso le associazioni dei datori di lavoro o gli organismi paritetici, secondo le regole di cui al presente articolo. 4) il Decreto del Ministro dell Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica del 5 agosto 1998, n. 363, art. 10, c. 1, stabilisce che: 1. Al fine di garantire la salute e la sicurezza di tutto il personale che presta la propria opera per conto delle Università presso enti esterni, così come di quello di enti che svolgono la loro attività presso le Università, per tutte le fattispecie non disciplinate dalle disposizioni vigenti, i soggetti cui competono gli obblighi previsti dal Decreto Legislativo 19 settembre 1994, n. 626, sono individuati di intesa tra gli enti convenzionati e le singole Università, attraverso specifici accordi. Tali accordi devono essere realizzati prima dell'inizio delle attività previste nella convenzione e, per le convenzioni già in corso, entro novanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto. ; 5) il vigente Atto Organizzativo in materia di Gestione della Sicurezza in Ateneo: Regole e Attori dell Università degli Studi di Verona, è la fonte regolamentare che indica, nel rispetto della normativa nazionale, dello Statuto e dei regolamenti d Ateneo, le modalità con cui vengono individuate, all interno della struttura organizzativa, i ruoli, le responsabilità ed i processi per la prevenzione dai rischi e la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, così come definiti dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81, Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, nel 2

3 tempo vigente. Le responsabilità e la relativa autorità in materia di sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro sono definite in coerenza con lo schema organizzativo e funzionale adottato nel tempo dall Università. Nella definizione dei compiti organizzativi e operativi propri del Rettore, dei Dirigenti, dei Preposti e dei Lavoratori, vengono perciò esplicitati anche quelli relativi alle attività di sicurezza di loro competenza, nonché le responsabilità connesse ed i relativi obblighi. L Ateneo, per il perseguimento dei richiamati obiettivi, è supportato dalle strutture e dalle figure della sicurezza, istituite ai sensi delle disposizioni di legge vigenti: il Servizio di Prevenzione e Protezione dai Rischi, il Servizio di Sorveglianza Sanitaria, il Servizio di Radioprotezione, il Medico Competente, i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza. L Ateneo è orientato ad implementare un appropriato Sistema di Gestione della Sicurezza (SGS), come previsto dal Testo Unico: il SGS è costituito dall insieme dei soggetti e unità organizzative le cui attribuzioni e competenze sono interamente o in parte connesse con la prevenzione e la sicurezza sul lavoro. 6) La Convenzione per l applicazione del Decreto Legislativo n. 626 e Decreto Legislativo n. 242 Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE e 90/679/CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, tra l Università degli Studi di Verona, rappresentata dal Rettore Prof. Mario Marigo, e l Azienda Ospedaliera Istituti Ospedalieri di Verona, rappresentata dal Direttore Generale Dr Michele Romano, sottoscritta il 6 febbraio 1998, rep. N. 433, stabilisce in Premessa: - che l Università, al fine di ottemperare al disposto del D. Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, con Decreto Rettorale n del , ratificato dal Consiglio d Amministrazione in data , istituiva il Servizio di Prevenzione e Protezione (di seguito S.P.P.), nominando quale Responsabile il Dott. Claudio Soave, nonché il Servizio di Sorveglianza Sanitaria dei dipendenti (di seguito nominato S.S.S.) nominando Responsabile e Medico Competente il Prof. Giovanni Costa; - che identicamente l Azienda, con deliberazione in data , n. 1567, istituiva il servizio di Prevenzione e Protezione, nominando quale Responsabile il Dott. Claudio Soave, nonché il Servizio di Sorveglianza Sanitaria dei dipendenti, nominando Responsabile e Medico Competente il Prof. 3

4 Giovanni Costa; - che la scelta delle suddette persone è stata determinata, da parte dell Azienda, dalla circostanza che le stesse, pur facenti parte di ruoli universitari, prestano la loro attività a favore dell Azienda, in luoghi di proprietà di questa, dove, peraltro, già esiste una osmosi di personale e attrezzature con la Facoltà di Medicina e Chirurgia; - che, stante la molteplicità dei rapporti integrati tra l Università e l Azienda è sembrato opportuno, al fine di una migliore sistemazione, qualità ed efficienza del Servizio, creare un sistema di organizzazione della Sicurezza unificato, al fine di consentire, attraverso la razionalizzazione e quindi l ottimizzazione di tutte le risorse disponibili dell Università e dell Azienda, il miglior risultato nell ambito della prevenzione e protezione in campo sanitario dei lavoratori secondo il dettato del D. Lgs. 626/94 e successive modificazioni e integrazioni ; 7) la citata Convenzione tra Università degli Studi di Verona e Azienda Ospedaliera Istituti Ospedalieri di Verona del 6 febbraio 1998, n. 433, all art. 1, stabilisce, inoltre, che: L Università e l Azienda Ospedaliera concordano di istituire i Servizi unificati e precisamente il Servizio di Prevenzione e Protezione (S.P.P.) ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal Capo II del D. Lgs. 626/94 e il Servizio di Sorveglianza Sanitaria dei dipendenti (S.S.S.) ai sensi del Capo IV del D. Lgs. 626/94 ; 8) il Decreto Rettorale del 2 gennaio 2007, n. 14, prendendo atto del superamento, per le attività di Sorveglianza Sanitaria, del modello di Servizio unificato, di cui alla citata Convenzione del 6 febbraio 1998, n. 433, all art. 1, stabilisce che: Il Prof. Luigi Perbellini, ordinario per il settore scientifico disciplinare MED/44 Medicina del Lavoro, in servizio presso l Università di Verona, è nominato Medico Competente dell Ateneo e Responsabile del Servizio Universitario di Sorveglianza Sanitaria istituito per le funzioni di cui agli articoli 16 e seguenti del D. Lgs. 626/94 e s.m.i.; il sopra citato Servizio opera in staff al Rettore ; 9) il Dr Claudio Soave, già Responsabile unico del Servizio di Prevenzione e Protezione dell Università e del Servizio di Prevenzione e Protezione dell A.O.U.I. ai sensi della richiamata Convenzione tra Università degli Studi di Verona e Azienda Ospedaliera Istituti Ospedalieri di Verona del 6 febbraio 4

5 1998, n. 433, e s.m.i., in data 21 agosto 2013 prot ha rassegnato le proprie dimissioni dal ruolo di tecnico-amministrativo presso l Università degli Studi di Verona, con decorrenza 1 gennaio 2014; 10) l Università e l'a.o.u.i. prendono atto reciprocamente di ritenere conclusa l esperienza di gestione unificata ed integrata dei due Servizi di Prevenzione e Protezione, di cui alla citata Convenzione tra Università degli Studi di Verona e Azienda Ospedaliera Istituti Ospedalieri di Verona del 6 febbraio 1998, n. 433, con la nomina di un Responsabile del solo Servizio di Prevenzione e Protezione dell A.O.U.I.; 11) l'università e A.O.U.I. convengono che, nello statuire una gestione distinta dei due Servizi di Prevenzione e Protezione, sia ineludibile definire con precisione ambiti di competenza e di responsabilità dei due datori di lavoro coinvolti, nelle persone del Rettore dell Università e del Direttore Generale dell A.O.U.I., con riferimento alla sicurezza di persone, locali e strumentazioni universitarie abitualmente operanti presso spazi dell A.O.U.I. nell ambito delle attività di ricerca, didattica ed assistenza pertinenti all Area disciplinare delle Scienze della Vita e della Salute, comprensivamente degli studenti, di ogni livello formativo, del personale docente e ricercatore, del personale dirigente, tecnico-amministrativo e CEL, come di tutti i collaboratori in qualsiasi tipo di regime di lavoro e analogamente con riferimento alla sicurezza di persone, locali e strumentazioni dell'a.o.u.i. operanti presso spazi dell'università; TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: ART. 1 Premesse Le premesse che precedono, approvate dalle Parti, unitamente ai riferimenti normativi e regolamentari espressamente richiamati, costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione. 5

6 ART. 2 Tutela della Salute e della Sicurezza di Persone, Locali e Strumentazioni presso gli spazi dell A.O.U.I. destinati ad attività di didattica, ricerca ed assistenza gestiti dall Università e Tutela della Salute e della Sicurezza di Persone, Locali e Strumentazioni dell'a.o.u.i. operanti presso gli spazi dell'università Le Parti riconoscono l individuazione degli spazi di competenza e responsabilità esclusiva dell uno e dell altro datore di lavoro Rettore dell Università e Direttore Generale dell A.O.U.I. ai fini della tutela della salute e della sicurezza delle persone ivi presenti stabilmente o temporaneamente per motivi di studio o di lavoro, come da Planimetrie scala 1: 1000 n. 1, n. 2 e n. 3 in data , allegate alla presente convenzione, e nel tempo aggiornate e condivise a cura delle rispettive amministrazioni. Quando il personale universitario da intendersi: tutti gli studenti, di ogni livello formativo, personale docente e ricercatore, il personale dirigente, tecnico-amministrativo e CEL, nonché tutti i collaboratori in qualsiasi tipo di regime di lavoro; ed inoltre tenendo conto del ruolo rivestito, e dei conseguenti obblighi, ai sensi del citato D. Lgs. 81/2008: Lavoratore / Preposto / Dirigente - si reca presso locali ed utilizza strumentazioni di competenza dell A.O.U.I., il Direttore Generale dell A.O.U.I. - da considerarsi quale Sede Ospitante ai sensi del citato Art. 10, c. 1, del D. M. n 363/ sulla base delle risultanze della Valutazione dei Rischi di cui ai richiamati articoli del D. Lgs. 81/2008, da lui realizzata, assicura al citato personale, esclusivamente per le attività svolte in locali e spazi di sua competenza, le misure generali e specifiche per la protezione della salute dei lavoratori, compresa la sorveglianza sanitaria, in funzione dei rischi specifici o accertati, nonché gli ulteriori adempimenti che la legislazione vigente in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute pone a carico del datore di lavoro (formazione, informazione, procedure di lavoro, gestione delle emergenze). Analogamente il personale dell'a.o.u.i. si reca presso locali ed utilizza strumentazioni di competenza dell'università, il Rettore dell'università da considerarsi quale sede ospitante ai sensi del citato art. 10 c. 1 del D.M. n. 363/1998, sulla base delle risultanze della Valutazione dei Rischi di cui ai richiamati articoli del D. Lgs. 81/2008, da lui realizzata, assicura al citato personale, esclusivamente per le attività svolte in locali e spazi di sua competenza, le misure generali e specifiche per la protezione della salute dei lavoratori, compresa la sorveglianza sanitaria, in funzione dei rischi specifici o accertati, nonché gli ulteriori adempimenti che la legislazione vigente in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della 6

7 salute pone a carico del datore di lavoro (formazione, informazione, procedure di lavoro, gestione delle emergenze). Gli studenti, il personale universitario ed i soggetti ad esso equiparati, quando si trovano presso gli spazi di competenza dell A.O.U.I., - come pure il personale dell'a.o.u.i.e i soggetti ad esso equiparati quando si trovano presso gli spazi di competenza dell'università - sono tenuti all'osservanza delle disposizioni in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute dei lavoratori impartite dal datore di lavoro della sede ospitante, senza alcuna differenza rispetto ai medesimi obblighi, di cui al citato Art 20 del D. Lgs. 81/2008. Parimenti, per quanto concerne il rispetto dei doveri di Dirigenti e Preposti, di cui ai citati Artt. 18 e 19 del D. Lgs. 81/2008. Al datore di lavoro ospitato deve essere assicurato che tutti gli obblighi in capo al datore di lavoro ospitante, nei confronti dei lavoratori dell altra amministrazione, siano tempestivamente e scrupolosamente assolti, fornendo formale riscontro che quanto obbligatorio sia avvenuto nei tempi e secondo le modalità previste dalla normativa. ART. 3 Durata convenzione La presente convenzione ha durata di sei anni a decorrere dal 1 gennaio Alla scadenza, qualora le Parti intendessero rinnovarne i termini, potranno procedere alla stipulazione di una nuova convenzione. ART. 4 Controversie Le Parti accettano di definire in via amichevole qualsiasi controversia che possa nascere fra loro per effetto della (ed in conseguenza alla) presente convenzione. Nel caso non sia possibile raggiungere l accordo, per ogni controversia che dovesse insorgere tra le Parti in merito all'interpretazione, esecuzione e risoluzione della presente convenzione è competente in via esclusiva il foro di Verona. 7

8 ART. 5 Trattamento dei dati personali I dati, anche sensibili, del personale interessato raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della presente convenzione vengono trattati esclusivamente per le finalità della convenzione stessa, mediante le operazioni consentite dalla normativa che disciplina rispettivamente, nell'ambito delle aziende del Servizio Sanitario Nazionale e del sistema Universitario, il trattamento dei dati per lo scopo di adempiere a specifici obblighi o svolgere compiti previsti dalla normativa in materia di igiene e sicurezza del lavoro; A.O.U.I. Verona e Università si comunicano reciprocamente i dati di cui sopra da esse trattati necessari per l'espletamento delle funzioni, connesse a tali dati, che sono istituzionalmente loro proprie, secondo quanto stabilito dalla normativa ad esse applicabile. ART. 6 Disposizioni finali Per quanto non espressamente disposto nella presente convenzione le Parti fanno espressamente rimando alle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Verona, lì UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI VERONA Il Rettore (Prof. Nicola Sartor) AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA DI VERONA Il Direttore Generale (Dott. Sandro Caffi) Allegati: 1. Quadro Normativo di riferimento; 2. Planimetrie 8

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