COMUNE DI CAPOLIVERI

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1 DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE COMUNE DI CAPOLIVERI PROVINCIA DI LIVORNO C O P I A APPROVAZIONE REGOLAMENTO ALIENAZIONI BENI COMUNE DI CAPOLIVERI E ART. 12 LEGGE 127/97 E S.M.I. Nr. Progr. Data 43 Seduta Nr. 6 Cod. Ente : L'anno duemiladieci il giorno trenta del mese di settembre, alle ore 19,00 Solita sala delle Adunanze, regolarmente convocato nei modi di legge, si è riunito in sessione straordinaria il Consiglio Comunale. Fatto l'appello nominale risultano: BARBETTI RUGGERO GELSI ANDREA CARDELLI LEONARDO DELLA LUCIA CLAUDIO PUCCINI GABRIELE MONTAGNA WALTER CRISPU GABRIELLA ROTELLINI GABRIELE LUZZETTI STEFANO MOROSI MARIO ANGELO DEIANA BARBARA PAOLINI GIANLUIGI BALLERINI PAOLO DI VITA ALESSANDRO MARTORELLA FAUSTO GERI LUCIANO MARTORELLA GIOVAN BATTISTA presenti assenti Totale: 14 3 Sono presenti gli assessori esterni: RIDI CARLO ALBERTO, TALLINUCCI LIDO Partecipa alla riunione il SEGRETARIO COMUNALE del Comune, Dott.ssa ROSSI ANTONELLA. In qualità di PRESIDENTE, il Sig. MONTAGNA WALTER assume la presidenza e, constatata la legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta. Pagina 1

2 Illustra il punto all ordine del giorno il Segretario Generale/ Direttore Generale. Il Consigliere Martorella Fausto chiede, rivolto al Sindaco, se c è la volontà di vendere beni di proprietà Comunale. Il Sindaco risponde che come già deliberato in sede di approvazione del Bilancio Preventivo, con il Piano delle alienazioni immobiliari, si tratta della vendita della sede della Novac ; IL CONSIGLIO COMUNALE PREMESSA la necessità di procedere alla alienazione di beni immobili disponibili del patrimonio del Comune di Capoliveri; VISTO l art. 12 della Legge 127/97 e s.m.i., il quale rinvia al potere regolamentare la definizione delle procedure da applicarsi al caso di specie anche in parziale deroga alle norme legislative sulla alienazione del patrimonio immobiliare nonché sulla contabilità generale degli Enti locali fermi restando i principi generali dell ordinamento giuridico contabile e l adozione di criteri di trasparenza ed adeguate forme di pubblicità per acquisire e valutare concorrenti proposte di acquisto; VISTO l art. 42 del TUEL lett. a) dal quale si evince la competenza consiliare in ordine all approvazione dei regolamenti comunali salva l ipotesi di cui all art. 48, comma 3, criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi; VISTO lo schema dell allegato regolamento composto da n. 15 articoli, e ritenuto doverlo approvare; VISTO il vigente Statuto Comunale; VISTO il D.Lgs n. 267/00; VISTA la L. n. 127/97 e s.m.i.; Visti i pareri favorevoli espressi dai competenti uffici ai sensi dell art. 49 del D.Lgs n. 267/00; Con n. 11 voti favorevoli e n. 3 contrari ( Geri, Di Vita e Martorella Fausto) espressi nelle forme di legge DELIBERA 1) di approvare il Regolamento relativo alla alienazione di beni immobili del Comune di Capoliveri ex art. 12 L. n. 127/97 e s.m.i., che allegato al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale; 2) di trasmettere il presente deliberato al Responsabile dell Area Tecnica per i provvedimenti di competenza; Successivamente con separata votazione che dà il seguente risultato: n. 11 voti favorevoli e n. 3 contrari ( Geri, Di Vita e Martorella Fausto) espressi nelle forme di legge, il presente deliberato viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell art. 134, 4 comma, TUEL;

3 COMUNE DI CAPOLIVERI PROVINCIA DI LIVORNO DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE Nr. 43 Del OGGETTO APPROVAZIONE REGOLAMENTO ALIENAZIONI BENI COMUNE DI CAPOLIVERI E ART. 12 LEGGE 127/97 E S.M.I. PARERI DI CUI ALL' ART. 49 DEL D.Lgs N. 267 (T.U.E.L.) IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere : FAVOREVOLE Data 24/09/2010 IL SEGRETARIO F.TO ROSSI ANTONELLA Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere : IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA FAVOREVOLE Data 24/09/2010 IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI F.TO PUCCINI MASSIMO PROPOSTA N. 44 SEDUTA DEL

4 DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 43 DEL Letto, approvato e sottoscritto. IL PRESIDENTE F.to MONTAGNA WALTER Il Segretario Comunale F.to DOTT.SSA ROSSI ANTONELLA Attesto che la presente deliberazione verrà pubblicata all'albo comunale il 22/10/2010 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi (art. 124 comma 1 D.L.G.S. n 267/2000) Dalla residenza comunale, addì 22/10/2010 IL SEGRETARIO COMUNALE F.to DOTT.SSA ROSSI ANTONELLA Attesto che la presente deliberazione è conforme all'originale. Data 25/10/2010 IL SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA ROSSI ANTONELLA La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge. Data IL SEGRETARIO COMUNALE F.to DOTT.SSA ROSSI ANTONELLA

5 INDICE Art. 1 Oggetto Art. 2 Caratteristiche dei beni da alienare Art. 3 Stima sommaria Art. 4 Classificazione Art. 5 Perizia dei beni Art. 6 Modalità di alienazione Art. 7 Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara/avviso d asta Art. 8 Modalità di presentazione dell offerta Art.9 Pagamento rateizzato Art. 10 Procedura aperta Art. 11 Predisposizione avviso d asta Art. 12 Affissione e pubblicazione avviso d asta Art. 13 Espletamento di miglioramento Art.14 Esperimento di miglioramento Art. 15 Gara deserta eventuale riduzione del prezzo di base

6 Articolo 1 Oggetto Il presente regolamento definisce le procedure da applicare nella alienazione di beni immobili disponibili del patrimonio del Comune Capoliveri, secondo quanto stabilito dall art. 12 della legge 127/1997, anche in parziale deroga alle norme legislative sulla alienazione del patrimonio immobiliare nonché sulla contabilità generale degli enti locali fermi restando i principi generali dell ordinamento giuridico contabile e l adozione di criteri di trasparenza ed adeguate forme per acquisire e valutare concorrenti proposte d acquisto. Articolo 2 Caratteristiche dei beni da alienare I beni comunali vengono alienati nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano al momento dell alienazione. Articolo 3 Valutazione Preliminarmente all alienazione verrà redatta da un tecnico del Comune o da un tecnico abilitato incaricato dall Amministrazione, una stima al più probabile prezzo di mercato per l individuazione del valore ai fini della classificazione di cui all art. seguente. L Ufficio Tecnico può decidere di avvalersi, per tale scopo, dell Ufficio Tecnico Erariale. Articolo 4 Classificazione dei beni in funzione del valore I beni verranno classificati, in funzione del valore della stima attribuito, in quattro classi: - Classe A Stima sommaria Maggiore di ,67 - Classe B Stima sommaria Inferiore a ,67 Maggiore di ,91 - Classe C Stima sommaria Inferiore a ,91 Maggiore di ,84 - Classe D Stima sommaria Inferiore a ,84 Articolo 5 Perizia dei beni Per ciascun bene così come classificato secondo l art. precedente verrà redatta una perizia dettagliata che deve espressamente specificare: - I criteri e le motivazioni tecniche che hanno portato alla determinazione del valore di mercato dell immobile, ivi compresa la quantificazione della consistenza dei miglioramenti apportati all immobile e delle opere di straordinaria manutenzione

7 realizzate a spese dell eventuale detentore delle quali questi debba essere rimborsato; Nel caso in cui i beni immobili vengano valutati in base all inventario dei beni comunali, la vendita deve essere preceduta da un apposita deliberazione consiliare di indizione di gara pubblica, ai sensi dell art. 42, comma 2, lett.l) del D.Lgs 267/00 e ss.mm. Articolo 6 Modalità di alienazione I beni verranno alienati, previa deliberazione del Consiglio Comunale ai sensi dell art. 42, comma 2, lettera l), D.Lgs. n. 267 del Testo Unico delle Legge sull Ordinamento degli Enti Locali e del Decreto Legge n. 112 del 25 Giugno 2008 convertito con Legge n. 133 del 06/08/ Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara/avviso d asta; - Procedura Aperta. Articolo 7 Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara/avviso d asta L alienazione potrà avvenire tramite procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara/avviso d asta nei seguenti casi: a) se il bene è di classe D, ovvero con valore inferiore ad ,84; b) se il bene non è di classe D ma le caratteristiche dello stesso indichino che l interesse all acquisizione può essere manifestato da un unico soggetto, come, a mero titolo esemplificativo nei seguenti casi: 1. unico confinante di un terreno non dotato di autonoma potenzialità edificatoria e privo di interesse agricolo; 2. terreno di proprietà dell Amministrazione con sovrastante fabbricato in diritto di superficie; 3. terreni di proprietà comunale privi di particolare interesse ambientale e/o paesaggistico su cui insistano manufatti abusivi edificati, da terzi ed oggetto di Tempestiva istanza di condono ai sensi delle leggi n. 47/85 o n. 724 e LRT 43/04 e L 308/04 art. 1 comma 39. In tale ipotesi gli occupatori dei terreni interessati al loro acquisto dovranno corrispondere all Amministrazione Comunale, sino alla data della stipula dell atto pubblico di vendita, una indennità di occupazione il cui ammontare verrà determinato con apposita deliberazione di Giunta Comunale ai sensi dell art. 48 del D.Lgs n. 267 del Testo Unico delle leggi sull ordinamento degli enti locali. 4. manufatto di proprietà dell Amministrazione insistente su proprietà privata; 4 bis) occupanti di immobili e/o porzione di immobile di proprietà dell Amministrazione Comunale 5. porzione di fabbricato di proprietà dell Amministrazione, facente parte di immobile proprietà privata, con difficoltà di utilizzazione autonoma; 6. se l alienazione avviene a favore delle Amministrazioni dello Stato, delle Province e degli altri enti pubblici in genere; 7. se trattasi di permuta; 8. qualora su un area di proprietà dell Amministrazione comunale sia stata formulata domanda di acquisto da parte di una cooperativa edilizia e/o di un consorzio, al fine di attuare specifici progetti tesi al recupero urbanistico ed ambientale di località esistenti, purché non in contrasto con le strategie dell Amministrazione comunale. Il

8 contratto di alienazione verrà concluso di regola per un importo non inferiore al valore della stima. Articolo 8 Modalità di presentazione dell offerta Salva l ipotesi in cui gli elementi di seguito indicati ai punti 1), 2), e 3) siano stati già determinati unilateralmente dall Amministrazione Comunale i soggetti interessati all acquisizione di beni comunali dovranno all Amministrazione Comunale una proposta irrevocabile di acquisto contenente le seguenti indicazioni; 1) il prezzo a corpo offerto per l immobile 2) le modalità di pagamento 3) le garanzie offerte in caso di pagamento differito. La proposta irrevocabile di acquisto dovrà comunque contenere le seguenti dichiarazioni: 4) di aver verificato lo stato di fatto e di diritto in cui si trova l immobile oggetto dell offerta anche con riferimento alla situazione amministrativa, catastale, edilizia, urbanistica; 5) di accettare tale stato di fatto e di diritto esonerato il Comune da qualsivoglia responsabilità al riguardo; 6) di assumere a proprio carico esclusivo ogni possibile pregiudizio che anche solo potenzialmente si riconducibile allo stato o situazione di cui sopra; 7) di accettare, nella fattispecie di cui all art. 7 lettera b), n.3, di corrispondere all Amministrazione l indennità di occupazione dovuta sino al momento della stipula dell alto. Articolo 9 Pagamento rateizzato Qualora ragioni di opportunità e convenienza lo richiedano, nell ipotesi di vendita privata, potrà essere accordata all acquirente la rateizzazione del pagamento fino ad un massimo di 36 rate mensili salve ulteriori eventuali deroghe determinate con proprio atto deliberativo motivato dalla Giunta Comunale. La Giunta Comunale, con propria deliberazione motivata, può altresì prevedere la rateizzazione del pagamento, in ipotesi di asta pubblica, fino ad un massimo di 10 rate mensili. Dell eventuale rateizzazione del prezzo, in caso di procedura aperta, sarà data esplicita informativa nel bando di gara, con l indicazione delle condizioni, dei termini e delle modalità di pagamento. Nell ipotesi di pagamento rateizzato l Amministrazione comunale si riserva comunque l ipoteca legale sull immobile venduto. Detta ipoteca legale verrà comunque costituita a spese dell acquirente. Articolo 10

9 Procedura Aperta La procedura aperta dovrà avvenire per beni di classe A,B e C, ovvero con stima superiore a ,84 la cui ubicazione e caratteristiche non consentano di ritenere che l interesse all acquisizione possa essere limitato ad un unico soggetto, come meglio descritto nell art.7. La procedura prevede le seguenti fasi: predisposizione dell avviso d asta; affissione in luoghi pubblici avviso d asta e sua pubblicazione; espletamento della gara con le operazioni ad esse connesse; aggiudicazione; espletamento di ulteriori incanti qualora siano previsti esperimenti di miglioramento. Articolo 11 Predisposizione avviso d asta Nell avviso d asta dovranno essere indicati: 1. i beni da vendere, loro descrizione e provenienza; 2. il prezzo estimativo posto a base d asta; 3. l eventuale prezzo estimativo degli accessori considerati immobili per destinazione; 4. gli eventuali vincoli e servitù; 5. l anno, il giorno, l ora ed il luogo d espletamento della gara e la composizione della Commissione di gara; 6. l Ufficio presso il quale è possibile avere informazioni e documentazione sugli immobili posti in vendita, nonché documenti relativi alla presentazione dell offerta; 7. l avvertenza espressa se l aggiudicazione sia definitiva o se sia possibile accertare in seconda fase esperimenti di miglioramento; 8. l indicazione che il deposito cauzionale che l offerente è tenuto a versare, mediante assegno circolare non trasferibile, deve essere pari al 10% del prezzo offerto. Articolo 12 Affissione e pubblicazione avviso d asta Le modalità di affissione e pubblicazione degli avvisi variano in funzione della classe del bene. Per i beni di classe A e B, si procederà all affissione dell avviso all albo pretorio, negli enti ed uffici del Comune a forte presenza di pubblico, tramite i canali di comunicazione telematici e la pubblicazione dell avviso su almeno un giornale nazionale ed un giornale a diffusione provinciale. Per i beni di classe C si procederà all affissione dell avviso all albo pretorio, negli enti ed uffici del Comune a forte presenza di pubblico, tramite i canali di comunicazione telematici e la pubblicazione dell avviso su almeno un giornale a diffusione locale. Ogni avviso d asta verrà altresì reso conoscibile per i cittadini mediante affissione di un congruo numero di manifesti. Articolo 13

10 Espletamento della gara Chiunque abbia interesse all acquisizione di uno degli immobili descritti nell avviso d asta può presentare all Amministrazione comunale una Proposta irrevocabile d acquisto che non dovrà essere inferiore al pezzo base indicato. Il soggetto interessato all acquisizione dovrà dichiarare nella proposta irrevocabile di acquisto: il prezzo, in cifre ed in lettere, che si intende offrire per l acquisto, tenendo presente che qualora fra l importo espresso in cifre e quello indicato in lettere vi fosse differenza, si intenderà valida l indicazione più vantaggiosa per l Amministrazione Comunale; le modalità di pagamento; le garanzie offerte in caso di pagamento differito; di approvare ai sensi dell art C.C. le seguenti condizioni: 1. l indizione e l esperimento della gara non vincolano ad alcun titolo il Comune di Capoliveri al quale rimane sempre riservata la facoltà di non procedere alla vendita; 2. gli immobili verranno venduti nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano a favore del migliore offerente, con / senza possibilità di rilanci; 3. l aggiudicatario non può avanzare ne può far valere, per qualsiasi motivi o ragione, alcuna pretesa risarcitoria per l esercizio, da parte del Comune di Capoliveri, della riservata facoltà del rifiuto insindacabile ad approvare la vendita; 4. non si farà luogo alla restituzione del deposito cauzionale nei confronti dell aggiudicatario che, per qualsiasi causa o ragione, non intenda stipulare il contratto di compravendita ovvero non si presenti per stipulazione di eventuale preliminare, nei termini; nella sede e nelle modalità comunicati; 5. tutte le spese per eventuali frazionamenti rimangono a carico della parte acquirente. La proposta dovrà essere chiusa in doppia busta: quella interna dovrà recare sul frontespizio l indicazione dell immobile indicato nell avviso, quella esterna oltre all indirizzo dell Ufficio proponente la vendita la dicitura: PROPOSTA PER L ACQUISTO DI IMMOBILE. L offerta in questione dovrà pervenire all Ufficio Protocollo del Comune di Capoliveri a mezzo raccomandata A.R. oppure consegnata a mano entro e non oltre il termine indicato nell avviso, restando a carico dell offerente eventuali disservizi di qualsiasi natura. Alla proposta dovrà essere allegato assegno circolare non trasferibile, dell importo pari al 10% del prezzo offerto, intestato al Comune di Capoliveri, a titolo di deposito cauzionale infruttifero, che verrà restituito ai non aggiudicatari entro 15 giorni dalla conclusione della gara. L apertura delle buste avverrà entro 15 giorni successivi alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, da apposita commissione di gara. Il presidente della commissione di gara è il responsabile della procedura di gara, ovvero altro Responsabile del servizio o funzionario dallo stesso delegato. Nello svolgimento della gara svolgono funzioni di testi due impiegati comunali. Un funzionario assistente all esperimento per la redazione del verbale, che è firmato da lui, dal presidente e dai testi. La gara è pubblica. Il Comune di Capoliveri comunicherà a mezzo lettera raccomandata A.R., se, non siano previsti esperimenti di miglioramento, l approvazione della vendita al concorrente aggiudicatario entro 15 giorni dall espletamento della gara.

11 Il concorrente avrà l obbligo di provvedere al pagamento del prezzo offerta, aumentato del 2% (con minimo di 15,49) per spese di istruttoria pratica, che verrà corrisposto per intero alla stipula del rogito notarile. L atto notarile sarà redatto entro 45 giorni dalla data della predetta comunicazione. Qualora la difficoltà di ordine catastale non sia possibile addivenire alla stipula dell atto definitivo di compravendita entro 45 giorni, si procederà alla stipula di un preliminare alla cui sottoscrizione la parte prossimaria acquirente verserà oltre il 2%, un acconto del 30% del prezzo stabilito a titolo di caparra confirmatoria. Qualora ragioni di opportunità e convenienza lo richiedano potrà essere accordata all acquirente la rateizzazione del prezzo fino ad un massimo di dieci rate con cadenza mensile. Articolo 14 Esperimenti di miglioramento Se espressamente previsto nel bando di gara si potrà procedere alla non aggiudicazione nella seduta della prima commissione di gara con la convenzione di una seconda seduta per la ricezione delle offerte di miglioramento e l effettuazione della gara con procedura competitiva. Si procederà alla seconda seduta con gara a procedura competitiva qualora la differenza tra la prima migliore offerta e la seconda migliore offerta si inferiore al 3% dell importo posto a base d asta. Sarà quindi predisposta una lista ristretta di offerenti che saranno invitati a partecipare alla seconda seduta di gara. La lista sarà composta da tutti gli offerenti la cui offerta differisca dalla migliore di un importo al 6%. Sarà inviata comunicazione scritta con preavviso di 15 giorni agli invitati a partecipare alla seconda seduta della gara con procedura circolare. La seconda seduta della gara con procedura circolare verrà effettuata dalla commissione dando agli invitati la possibilità di effettuare rilanci. Articolo 15 Gara deserta Eventuale riduzione del prezzo base Nelle eventualità che la gara vada deserta è possibile effettuare una nuova gara individuando un nuovo prezzo a base d asta. Il prezzo a base d asta della seconda gara dovrà essere determinato tenendo conto della residua appetibilità del bene posto in vendita, considerata la prima asta deserta e sarà definito dal tecnico o dalla terna di tecnici del Comune che hanno redatto la perizia dettagliata per i beni di classe C e D. Se il bene di classe A il prezzo a base d asta della seconda gara sarà definito dal professionista esterno che aveva redatto la perizia. Il prezzo a base d asta della seconda gara non potrà essere inferiore al 95% del prezzo base della prima gara, ovvero del valore della perizia.

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