cui all articolo 22-ter, comma 1, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78 convertito con modificazioni con legge 3 agosto 2009, n.
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- Felice Leonardi
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1 Le finestre mobili Chi si è trovato a leggere l ormai famosissimo decretone (D.L 4/2019) ed intende andare in pensione approfittando di quota cento, si sarà imbattuto sicuramente nell art. 15 che disciplina le cosiddette finestre mobili. Vediamo di capire cosa si intenda per finestra mobile quando si parla di pensione. Le finestre mobili non sono altro se non il tempo che deve trascorrere fra la maturazione del diritto alla pensione ed il pagamento della prima rata della pensione stessa. Tale meccanismo non è una cosa nuova ma è presente nel nostro ordinamento sin dal 2010 ed è utile al contenimento della spesa pensionistica rinviando il pagamento della pensione stessa nel tempo. E utile fare un po di cronistoria al fine di comprendere meglio le ragioni dell introduzione di quest istituto nel nostro ordinamento giuridico. Le finestre mobili sono state introdotte con il D.L n. 78/2010 (DECRETO-LEGGE 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita economica) convertito nella legge 122/2010. Con il decreto legge appena citato il legislatore ha sostituito le finestre fisse, previste e disciplinate legge n. 247/2007 (Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale) con le più sfavorevoli finestre mobili. l art. 12 del decreto in discorso così recita: Interventi in materia previdenziale 1. I soggetti che a decorrere dall anno 2011 maturano il diritto all accesso al pensionamento di vecchiaia a 65 anni per gli uomini e a 60 anni per le lavoratrici del settore privato ovvero all eta di
2 cui all articolo 22-ter, comma 1, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78 convertito con modificazioni con legge 3 agosto 2009, n. 102 e successive modificazioni e integrazioni per le lavoratrici del pubblico impiego, co nseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico: a) coloro per i quali sono liquidate le pensioni a carico delle forme di previdenza dei lavoratori dipendenti, trascorsi dodici mesi b) coloro i quali conseguono il trattamento di pensione a carico delle gestioni per gli artigiani, i commercianti e i coltivatori diretti nonche della gestione separata di cui all articolo 1, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, trascorsi diciotto mesi c) per il personale del comparto scuola si applicano le disposizioni di cui al comma 9 dell articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n Con riferimento ai soggetti che maturano i previsti requisiti a decorrere dal 1 gennaio 2011 per l accesso al pensionamento ai sensi dell articolo 1, comma 6 della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni e integrazioni, con eta inferiori a quelle indicate al comma 1: a) coloro per i quali sono liquidate le pensioni a carico delle forme di previdenza dei lavoratori dipendenti, trascorsi dodici mesi
3 b) coloro i quali conseguono il trattamento di pensione a carico delle gestioni per gli artigiani, i commercianti e i coltivatori diretti nonche della gestione separata di cui all articolo 1, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, trascorsi diciotto mesi c) per il personale del comparto scuola si applicano le disposizioni di cui al comma 9 dell articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n Volendo riassumere: il decreto n. 78/2010 prevedeva due finestre distinte: 12 mesi per i lavoratori dipendenti e 18 mesi per gli autonomi. Chiaro quindi che le finestre mobili prevedono una decorrenza del pagamento della pensione assolutamente differito. L erogazione infatti dipende dal momento in cui il lavoratore ha raggiunto i requisiti pensionistici richiesti gestione a cui è iscritto. Con la legge Fornero, contenuta nel decreto legge n. 201/2011, il meccanismo di decorrenza delle finestre mobili previsto dal decreto n. 78/2010 viene indebolito. La legge 111/2010 aveva apportato alcuni cambiamenti alle finestre mobili previste dal decreto n. 78/2010 introducendo un ulteriore rinvio per coloro che avrebbero maturato i requisiti per la pensione di anzianità (40 anni di contributi) a partire dal primo gennaio 2012: 1) 1 mese se i 40 anni di contributi se maturano nel 2012; 2) 2 mesi se la maturazione avviene nel 2013; 3) 3 mesi se si verifica dal 2014 in poi. In conseguenza di questo ulteriore slittamento i lavoratori dipendenti avrebbero dovuto aspettare (per accedere alla pensione di anzianità con 40 anni di contributi) fino a 15
4 mesi (12 mesi previsti dal decreto n. 78/ da uno a tre mesi previsti legge 111/2011), mentre gli autonomi addirittura 21 mesi (18 mesi introdotti dal decreto n. 78/ da uno a tre mesi previsti legge n. 11/2011). I dipendenti scolastici hanno avuto la fortuna di mantenere fino al 2011 un uscita fissa dal lavoro, a partire dal primo di settembre dell anno di perfezionamento dei requisiti pensionistici previsti. L art. 1 co. 1 del decreto legge n. 138/2011 ha mutato questo regime, prevedendo per i dipendenti che avrebbero maturato il diritto al trattamento pensionistico con decorrenza dal primo gennaio del 2012, il rinvio dell uscita all anno successivo a quello di maturazione. In sostanza, i dipendenti del reparto scuola avrebbero dovuto attendere il primo settembre dell anno successivo a quello di maturazione dei requisiti pensionistici per poter effettivamente andare in pensione. La legge Fornero ha modificato parte della disciplina delle finestre mobili con l art. 24, co. 5. Il citato articolo prevede che Con riferimento esclusivamente ai soggetti che a decorrere dal 1 gennaio 2012 maturano i requisiti per il pensionamento indicati ai commi da 6 a 11 del presente articolo non trovano applicazione le disposizioni di cui all articolo 12, commi 1 e 2 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni e integrazioni, e le disposizioni di cui all articolo 1, comma 21, primo periodo del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, legge 14 settembre 2011, n Questa modifica ha comportato il ritorno delle regole contenute nell art. 6 della vecchia legge n. 155/1981, la quale prevede che le prestazioni pensionistiche decorrono a partire dal primo giorno del mese successivo a quello in cui il lavoratore ha maturato l età per la pensione. Nel caso in cui, invece, non sono maturati ancora i requisiti anagrafici e di età, dal primo giorno del mese seguente in cui i requisiti verranno raggiunti.
5 Il regime delle finestre in vigore al , ovvero prima della legge Fornero, continua ad essere applicato: 1) ai lavoratori che hanno maturato, in base alle vecchie leggi, il diritto alla pensione entro il 31 dicembre del 2011; 2) ai lavoratori tutelati dalle salvaguardie intervenute tra il 2011 e il 2016; 3) alle prestazioni pensionistiche che non sono state modificate Fornero; 4) alle lavoratrici subordinate o autonome che aderiscono a opzione donna previsto legge n. 243/2004; 5) alle prestazioni conseguite in virtù dell applicazione del regime di totalizzazione; 6) ai lavoratori dei comparti soccorso pubblico e difesa; 7) agli invalidi dall 80% e ai non vedenti. Il decretone n. 4/2019 sul reddito di cittadinanza e quota 100 reintroduce il meccanismo delle finestre mobili per pensione quota 100 e anticipata. Ecco cosa prevede la nuova disciplina: 1) I lavoratori privati che andranno in pensione con quota 100 (38 anni di contributi e 62 anni di età) dal primo gennaio 2019 inizieranno a percepire le rate trascorsi tre mesi dal conseguimento dei suddetti requisiti anagrafici e contributivi. 2) I lavoratori pubblici che decideranno di aderire a quota 100, invece dovranno attendere una finestra d uscita di sei mesi dal raggiungimento dei requisiti anagrafici e contributivi richiesti, per vedersi pagate le rate della pensione. 3) Dal primo gennaio 2019 i lavoratori privati e pubblici che accedono alla pensione anticipata (con 42 anni e 10 mesi di contributi, che sono 41 e 10 mesi per le donne e 41 per i lavoratori precoci che hanno iniziato a lavorare da giovanissimi) inizieranno a percepire l assegno pensionistico a distanza di tre mesi maturazione dei requisiti. E questo un articolo che subirà aggiornamenti soprattutto in relazione alle eventuali modifiche che subirà il decretone durante il suo percorso di conversione in legge.
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