La riforma dei servizi per il Lavoro. Il Decreto Legislativo 150/2015
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- Cornelia Geronima Nanni
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1 La riforma dei servizi per il Lavoro Il Decreto Legislativo 150/2015
2 La rete dei servizi per il lavoro (1) Ministero del Lavoro a) Con le Regioni e Province autonome esercita l indirizzo politico in materia di PAL definendo le strategie, gli obiettivi e le priorità; b) Indirizzo e vigilanza su ANPAL; c) Verifica e controllo in relazione ai LEP (previa intesa in Conferenza unificata); d) Monitoraggio delle politiche occupazionali e del lavoro e) Definisce il concetto di offerta di lavoro congrua (su proposta di Anpal); f) Definisce le linee di indirizzo per l attuazione della normativa nazionale in tema di PAL e servizi pubblici per il lavoro g) Definisce le linee di indirizzo per il sistema della formazione continua compresa quella finanziata dai fondi interprofessionali
3 La rete dei servizi per il lavoro (2) Anpal a) Coordinamento della gestione della Naspi (nuova assicurazione sociale per l Impiego); b) Definizione degli standard di servizio (in materia di orientamento, avviamento alla formazione, accompagnamento al lavoro, gestione incentivi, promozione LSU); c) Definizione modalità operative e ammontare dell assegno di ricollocazione; d) Coordinamento delle attività della Rete Eures; e) Definizione metodologie per la profilazione utenti; f) Promozione e coordinamento dei programmi cofinanziati dal FSE nonché dei programmi cofinanziati con Fondi nazionali sui temi di intervento dell FSE; g) Sviluppo e gestione sistema informativo sul lavoro; h) Gestione dell albo nazionale Agenzie di somministrazione, intermediazione, ricerca e selezione e supporto alla ricollocazione del personale; i) Gestione Programmi operativi nazionali nelle materie di competenza finanziati dai Fondi comunitari; j) Definizione e gestione programmi per il riallineamento delle aree in cui non siano rispettati i LEP; k) Definizione metodologie di incentivazione alla mobilità territoriale; l) Vigilanza sui fondi interprofessionali e fondi bilaterali; m) Assistenza nelle crisi aziendali ricollocazione di aziende aventi unità produttive in province diverse della stessa regione o in regioni diverse; n) Gestione dei programmi di reimpiego anche sperimentali; o) Gestione del repertorio nazionale degli incentivi; p) Eventuali altri compiti mediante stipula di convenzioni; q) Svolgimento attività già in capo al MLPS in tema di promozione e coordinamento programmi formativi destinati alle persone disoccupate.
4 La rete dei servizi per il lavoro (3) Regioni e Province Autonome a) Gestiscono funzioni e compiti amministrativi in materia di PAL necessari a garantire l esistenza e le funzionalità dei CPI; b) Individuano misure per l attivazione dei beneficiari di ammortizzatori sociali tenendo conto dei meccanismi di condizionalità; c) Garantiscono disponibilità di servizi e misure di PAL in tutto il territorio nazionale d) Gestiscono il collocamento dei disabili; e) Avviano a selezione i lavoratori da inquadrare nei livelli retributivo-funzionali per i quali non è richiesto titolo superiore a quello della scuola dell obbligo f) Identificano le strategie regionali / provinciali per l occupazione; g) Accreditano gli enti di formazione
5 La rete dei servizi per il lavoro (4) I Centri per l Impiego a) Orientamento di base b) Ausilio alla ricerca di occupazione, anche mediante sessioni di gruppo, entro 3 mesi dalla registrazione c) Orientamento specialistico e individualizzato mediante bilancio delle competenze ed analisi degli eventuali fabbisogni in termini di formazione ed esperienze di lavoro. d) Orientamento individualizzato all autoimpiego e) Avviamento all attività di formazione f) Accompagnamento al lavoro g) Promozione di esperienze lavorative ai fini dell incremento di competenze (tirocini) h) Gestione degli incentivi all attività di lavoro autonomo, i) Gestione degli incentivi alla mobilità territoriale j) Gestione strumenti per la conciliazione dei tempi di lavoro con gli obblighi di cura nei confronti di minori o soggetti non autosufficienti k) Promozione del lavoro socialmente utile
6 La rete dei servizi per il lavoro (5) ISFOL a) Studio, ricerca, monitoraggio e valutazione (in linea con gli indirizzi del Ministero del Lavoro) delle politiche sociali, delle politiche statali e regionali in tema di istruzione, formazione professionale, servizi per il lavoro e politiche attive del lavoro, politiche di contrasto alla povertà e di inclusione sociale; b) Studio, ricerca, monitoraggio e valutazione in materia di terzo settore; c) Studio, ricerca, monitoraggio e valutazione delle politiche del lavoro e dei servizi per il lavoro inclusa la verifica degli obiettivi da parte dell ANPAL, analisi di politiche pubbliche che producono effetti diretti o indiretti sul mercato del lavoro e analisi delle spese connesse allo stato di disoccupazione; d) Gestione dei progetti comunitari con enti, istituzioni pubbliche operanti nel campo dell istruzione, formazione e ricerca.
7 La rete dei servizi per il lavoro Stipulano convenzioni per regolare rapporti e obblighi inerenti i Servizi per il Lavoro Ministero del Lavoro Anpal Coordina, promuove e realizza Coordina le PAL e vigila sui LEP Programmi FSE e PON Regioni Organizzano I Centri per l Impiego INPS Eroga incentivi all occupazione Strumenti di sostegno al reddito Realizzano le PAL Utenti (imprese e lavoratori) Studia e monitora ISFOL Enti bilaterali / Fondi interprofessionali Finanziano la formazione dei soggetti in costanza di rapporto di lavoro Intermediano D/O Università / Scuole e CCIAA Ha competenze di integrazione delle persone con disabilità al lavoro INAIL
8 Accreditamento dei servizi per il lavoro (art. 12) Le Regioni e le Province autonome definiscono i propri regimi di accreditamento secondo i criteri del MLPS (previa intesa Conferenza Stato Regioni) in base ai seguenti principi: Coerenza col sistema di autorizzazione allo svolgimento attività di somministrazione, intermediazione, ricerca e selezione del personale, e supporto alla ricollocazione professionale; Definizione di requisiti minimi di solidità economica, organizzativa ed esperienza operatori; Obbligo di interconnessione al Sistema Informativo Unitario delle PAL (SIU); Raccordo con il sistema regionale di accreditamento degli organismi di formazione; Definizione della procedura di accreditamento dei soggetti abilitati ad operare con l assegno di ricollocazione (ADR); L Anpal istituisce l albo nazionale dei soggetti accreditati a svolgere funzioni in materia di PAL in cui vengono iscritti: o o Le agenzie per il lavoro accreditate presso le singole regioni. Le agenzie per il lavoro che operano in Regioni che non hanno (ancora) adottato un proprio regime di accreditamento.
9 I principi generali in materia di politiche attive del lavoro STATO DI DISOCCUPAZIONE (art. 19) Sono considerati disoccupati i lavoratori privi di impiego che dichiarano sul portale nazionale (telematicamente) delle politiche del lavoro la propria immediata disponibilità allo svolgimento dell attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con i CPI (DID) Lo stato di disoccupazione è sospeso in caso di rapporto subordinato della durata non superiore ai 6 mesi Sulla base delle informazioni fornite in fase di registrazione l utente viene assegnato ad una classe di profilazione (aggiornata ogni 90 giorni) automaticamente. Al fine di accelerare la presa in carico, i lavoratori possono effettuare la registrazione al portale nazionale delle PAL al momento della ricezione della comunicazione di licenziamento, anche in pendenza del periodo di preavviso (rischio di disoccupazione).
10 I principi generali in materia di politiche attive del lavoro PATTO DI SERVIZIO PERSONALIZZATO (art. 20) Entro 30 giorni dalla data della dichiarazione dello stato di disoccupazione i lavoratori sono convocati nei CPI per la profilazione e la stipula del patto di servizio personalizzato (PSP). Trascorsi 60 gg dalla data di registrazione al portale nazionale delle PAL, la mancata convocazione da parte dei CPI, dà diritto a richiedere all ANPAL l accesso diretto alla procedura telematica per la profilazione al fine di ottenere l assegno di ricollocazione. Il PSP è caratterizzato da: 1) Un responsabile delle attività; 2) Il profilo personale di occupabilità; 3) La definizione delle azioni di ricerca attiva di lavoro; 4) La frequenza ordinaria dei contatti con il responsabile delle attività; 5) Le modalità con le quali la ricerca attiva è dimostrata al responsabile delle attività
11 I principi generali in materia di politiche attive del lavoro PATTO DI SERVIZIO PERSONALIZZATO (art. 20) Nel PSP il lavoratore deve dichiarare la disponibilità allo svolgimento delle seguenti attività: Partecipazione a iniziative e laboratori per il rafforzamento delle competenze nella ricerca attiva del lavoro, Partecipazione a iniziative di carattere formativo; Accettazione a congrue offerte di lavoro. Trascorsi 60 gg dalla data di registrazione, il disoccupato che non è stato ancora convocato dai CPI ha diritto a richiedere all ANPAL (tramite ) le credenziali per l accesso diretto alla profilazione al fine di ottenere l assegno di ricollocazione.
12 I principi generali in materia di politiche attive del lavoro RAFFORZAMENTO DEI MECCANISMI DI CONDIZIONALITA E LEP A FAVORE DEI BENEFICIARI DEGLI STRUMENTI DI SOSTEGNO AL REDDITO (art. 21) La richiesta di NASPI, (MOBILITA ) e DIS-COLL resa dai lavoratori all INPS equivale alla dichiarazione di immediata disponibilità ed è trasmessa dall INPS all ANPAL. I beneficiari di sostegno al reddito sono tenuti a contattare i CPI entro 15 gg e, in mancanza, sono convocati dai CPI. Ai fini dell ottenimento della NASPI è necessario che il richiedente abbia sottoscritto un patto di servizio personalizzato redatto dal CPI in collaborazione col richiedente a seguito di uno o più colloqui individuali. Oltre agli incontri ordinari con il responsabile delle attività, il beneficiario può essere convocato con un preavviso di 24 ore nei giorni feriali, e comunque non più di 72 ore, secondo le modalità concordate nel patto di servizio personalizzato. La mancata presentazione alle convocazioni, alle iniziative di orientamento, di formazione o la non accettazione di congrue offerte di lavoro sono sanzionate con misure che vanno da un quarto di mensilità del trattamento di sostegno al reddito fino alla decadenza della prestazione.
13 I principi generali in materia di politiche attive del lavoro RAFFORZAMENTO DEI MECCANISMI DI CONDIZIONALITA E LEP A FAVORE DEI BENEFICIARI DEGLI STRUMENTI DI SOSTEGNO AL REDDITO (art. 21) Il mancato rispetto dei doveri del lavoratore previsti dalla norma (mancata presentazione presso il CPI, mancata partecipazione alle iniziative connesse alle PAL senza giustificato motivo) implica delle sanzioni che vanno da una decurtazione degli importi delle indennità alla decadenza dello stato di disoccupazione. In caso di decadenza non è possibile una nuova registrazione prima che siano trascorsi 2 mesi. La mancata applicazione dei meccanismi di condizionalità determina la responsabilità disciplinare e contabile del funzionario responsabile.
14 RAFFORZAMENTO DEI MECCANISMI DI CONDIZIONALITA E LEP A FAVORE DEI BENEFICIARI DEGLI STRUMENTI DI SOSTEGNO AL REDDITO IN COSTANZA DI RAPPORTO DI LAVORO (art. 22) Nel caso in cui la riduzione dell orario di lavoro, calcolato in un periodo di 12 mesi, sia superiore al 50%, i lavoratori vengono convocati dal CPI in orario compatibile con la prestazione lavorativa per stipulare il patto di servizio personalizzato. Il patto di servizio personalizzato è stipulato, sentito il datore di lavoro, con l eventuale concorso dei fondi interprofessionali per la formazione continua, con il lavoratore per la partecipazione a: I principi generali in materia di politiche attive del lavoro Iniziative e laboratori per il rafforzamento delle competenze nella ricerca attiva del lavoro, Iniziative di carattere formativo; Attività socialmente utili sotto il coordinamento e direzione della PA nei territori in cui il lavoratore risiede Allo scopo di mantenere / sviluppare competenze in vista della conclusione della procedura di sospensione / riduzione dell attività lavorativa ed in connessione con la domanda di lavoro espressa dal territorio La mancata presentazione alle convocazioni, alle iniziative di orientamento, di formazione sono sanzionate con misure che vanno da un quarto di mensilità del trattamento di sostegno al reddito fino alla decadenza della prestazione.
15 I principi generali in materia di politiche attive del lavoro ASSEGNO INDIVIDUALE DI RICOLLOCAZIONE (art. 23) La richiesta dei servizi di ricollocazione sospende il patto di servizio personalizzato Il servizio di assistenza alla ricollocazione deve prevedere: L affiancamento di un tutor al soggetto; Il programma di ricerca intensiva della nuova occupazione e/o l eventuale percorso di riqualificazione a sbocchi occupazionali esistenti nell area; L assunzione di responsabilità del soggetto a svolgere le attività previste dal tutor; L assunzione dell onere del soggetto ad accettare un offerta di lavoro congrua rispetto alle sue capacità, aspirazioni, e possibilità effettive; Obbligo del soggetto erogatore di comunicare al CPI e all ANPAL il rifiuto ingiustificato a svolgere attività previste dal tutor o un offerta di lavoro congrua.
16 I principi generali in materia di politiche attive del lavoro ASSEGNO INDIVIDUALE DI RICOLLOCAZIONE (art.23) Ai disoccupati percettori della Naspi (Nuova assicurazione sociale per l impiego), la cui durata di disoccupazione eccede i 4 mesi, è riconosciuta (se ne fanno richiesta al CPI in cui sono iscritti) una somma denominata assegno individuale di ricollocazione che viene rilasciata dal CPI competente. L assegno individuale di ricollocazione è spendibile presso i CPI oppure presso i soggetti privati accreditati per ottenere un servizio di assistenza intensiva nella ricerca del lavoro. La scelta del CPI (anche diverso da quello di competenza) o del soggetto privato accreditato è riservata al disoccupato. Il disoccupato deve richiedere il servizio entro 2 mesi dal ricevimento dell assegno. L assegno è spendibile nell arco di 6 mesi (prorogabili ad altri 6 mesi se non è stato consumato l intero ammontare dell assegno).
17 Offerta Congrua di Lavoro (1) (Delibera Anpal n. 2/2018) Ai fini della definizione di offerta di lavoro congrua sono tenuti di conto i seguenti parametri: Durata dello stato di disoccupazione Coerenza dell offerta di lavoro e le esperienze e competenze maturate dal soggetto disoccupato Tipologia contrattuale Distanza dal luogo di lavoro dal domicilio e dei tempi di raggiungimento mediante mezzi pubblici Per i percettori di indennità di sostegno al reddito, si tiene conto anche dell entità della retribuzione dell offerta di lavoro
18 Offerta Congrua di Lavoro (2) (Delibera Anpal n. 2/2018) Durata: La durata dello stato di disoccupazione è calcolata dal giorno in cui il lavoratore ha reso la DID, fino al giorno in cui l offerta di lavoro gli viene proposta (con esclusione dei periodi di sospensione dallo stato di disoccupazione); Ai fini della durata dello stato di disoccupazione gli intervalli di riferimento sono: A) da 0 a 6 mesi; B) Da 6 mesi e 1 giorno fino a 12 mesi; C) Più di 12 mesi.
19 Offerta Congrua di Lavoro (3) (Delibera Anpal n. 2/2018) Coerenza con le esperienze maturate: Per i disoccupati per un periodo fino a 6 mesi: - L offerta di lavoro è congrua se corrisponde a quanto concordato nel PSP, con riferimento alle ADA (aree di attività), nell ambito del processo di lavoro e settore economico professionale individuato ADERENZA AL SETTORE ECONOMICO PROFESSIONALE DICHIARATO NEL PROFILO DEL PSP Per i disoccupati da 6 mesi a 12 mesi: - L offerta di lavoro è congrua se corrisponde (a) ad una o più ADA comprese nel processo di lavoro del settore economico professionale individuato o (b) ad ADA afferenti ad altri processi di lavoro del settore economico professionale, rispetto alle quali vi sia continuità con le esperienze dichiarate nel PSP ADERENZA AL SETTORE ECONOMICO PROFESSIONALE DICHIARATO NEL PROFILO DEL PSP O IN QUELLI CONTIGUI Per i disoccupati da oltre 12 mesi: - L offerta di lavoro è congrua se corrisponde (a) ad una o più ADA comprese in tutti i processi di lavoro del settore economico professionale individuato o (b) ad ADA afferenti ad altri processi di lavoro del settore economico professionale, rispetto alle quali vi sia continuità con le esperienze dichiarate nel PSP ADERENZA AL SETTORE ECONOMICO PROFESSIONALE DICHIARATO NEL PROFILO DEL PSP O IN QUELLI CONTIGUI O ALTRI SETTORI ECONOMICI
20 Offerta Congrua di Lavoro (4) (Delibera Anpal n. 2/2018) Tipologia contrattuale: L offerta di lavoro è congrua quando ricorrono contestualmente i seguenti requisiti: Il rapporto di lavoro è un tempo indeterminato / determinato o di somministrazione della durata NON INFERIORE a 3 mesi; Il rapporto di lavoro è a tempo pieno o con un orario di lavoro NON INFERIORE all 80% di quello dell ultimo contratto; Il contratto prevede una retribuzione NON INFERIORE ai minimi salariali previsti dai contratti collettivi.
21 Offerta Congrua di Lavoro (5) (Delibera Anpal n. 2/2018) Distanza luogo di lavoro / domicilio lavoratore: L offerta di lavoro è congrua quando: Il luogo di lavoro dei soggetti, che hanno presentato la DID fino a 12 mesi, non dista più di 50 km dal domicilio o è raggiungibile mediamente in 80 min. con i mezzi pubblici; Il luogo di lavoro dei soggetti che hanno presentato la DID da più di 12 mesi non dista più di 80 km dal domicilio o è raggiungibile mediamente in 100 min. con i mezzi pubblici; NB: nei casi in cui il luogo di lavoro NON sia raggiungibile con i mezzi pubblici le distanze di cui sopra sono ridotte del 30%.
22 Offerta Congrua di Lavoro (6) (Delibera Anpal n. 2/2018) Retribuzione (per i percettori di sostegno al reddito): L offerta di lavoro è congrua quando: La sua entità è superiore almeno del 20% dell indennità percepita nell ultimo mese precedente.
23 Offerta Congrua di Lavoro (7) (Delibera Anpal n. 2/2018)
24 Offerta Congrua di Lavoro (8) (Delibera Anpal n. 2/2018)
25 Offerta Congrua di Lavoro (9) (Delibera Anpal n. 2/2018) Giustificato motivo di rifiuto dell offerta congrua: Le ipotesi di giustificato motivo dovranno essere comunicate e documentate entro 2 giorni lavorativi dalla proposta di offerta di lavoro congrua; Ad un disabile non può essere chiesto lo svolgimento di prestazioni non compatibili con le proprie minorazioni; L offerta di lavoro può essere giustificatamente rifiutata in caso di: o Documentato stato di malattia o infortunio; o Servizio civile o richiamo alle armi; o Stato di gravidanza per i periodi di astensione previsti dalla legge; o Gravi motivi familiari documentati / certificati; o Casi di limitazione legale della mobilità personale; o Comprovato impedimento oggettivo / causa di forza maggiore documentata / certificata che impedisca al soggetto di accettare l offerta di lavoro.
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