JOBS ACT E DINTORNI 8^ GIORNATA

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1 JOBS ACT E DINTORNI 8^ GIORNATA Ultimo aggiornamento 8 Ottobre

2 RIORDINO SERVIZI PER IL LAVORO - SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE E ADEMPIMENTI NEI RAPPORTI DI LAVORO ANPAL (Agenzia Nazionale per le politiche attive del lavoro) Fascicolo elettronico del lavoratore Centri per l impiego nuove funzioni Stato di disoccupazione Patto di servizio personalizzato e disoccupati parziali Assegno di ricollocazione Attività di pubblica utilità Libro unico del lavoro e comunicazioni telematiche Nuovo regime sanzionatorio Impianti audiovisivi e altri strumenti di controllo Cessione dei riposi e delle ferie Dimissioni 27/10/2015 2

3 LEGGE 183/2014 LEGGE DELEGA Sulla G.U. n. 290 del 15/12/2014 è stata pubblicata la legge n. 183 del 10/12/2014, contenente la delega al Governo per l emanazione di uno o più decreti legislativi in materia di riforma del mercato del lavoro. La legge delega è entrata in vigore il 16/12/2014 ed è composta da un unico articolo suddiviso in 15 commi. In particolare, la revisione normativa interesserà le seguenti discipline: 1. ammortizzatori sociali 2. servizi per il lavoro e politiche attive 3. adempimenti amministrativi inerenti alla costituzione ed alla gestione dei rapporti di lavoro 4. tipologie contrattuali e attività ispettiva 5. maternità Ultimo aggiornamento 16/6/2015 3

4 LEGGE 183/2014 LEGGE DELEGA 1. ammortizzatori sociali (a. D.Lgs. su indennità di disoccupazione. D.Lgs. n. 22 del 4/3/2015 G.U. 54 del 6/3/2015 in vigore dal 7/3/2015 b. D.Lgs su Cig. D.Lgs n. 148 del 14/9/2015 G.U. suppl. 221 del 23/9/2015 in vigore dal 24/9/2015) 2. servizi per il lavoro e politiche attive (D.Lgs. n. 150 del 14/9/2015 G.U. suppl. 221 del 23/9/2015 in vigore dal 24/9/2015) 3. adempimenti amministrativi inerenti alla costituzione ed alla gestione dei rapporti di lavoro (D.Lgs. n. 151 del 14/9/2015 G.U. suppl. 221 del 23/9/2015 in vigore dal 24/9/2015) 4. tipologie contrattuali e attività ispettiva - (a. D.Lgs. su contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti D.Lgs. n. 23 del 4/3/2015 G.U. 54 del 6/3/2015 in vigore dal 7/3/2015; b. D.Lgs. su tipologie contrattuali e disciplina delle mansioni D.Lgs. n. 81 del 15/6/2015 G.U. suppl. 34 del 24/6/2015 in vigore dal 25/6/2015 ; c. D.Lgs. su attività ispettiva D.Lgs. n. 149 del 14/9/2015 G.U. suppl. 221 del 23/9/2015 in vigore dal 24/9/2015) 5. Maternità - (D.Lgs. n. 80 del Ultimo 15/6/2015 aggiornamento 16/6/2015 G.U. suppl. 34 del 24/6/2015 in 4 vigore dal 25/6/2015 )

5 DISPOSIZIONI PER IL RIORDINO DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI SERVIZI PER IL LAVORO E DI POLITICHE ATTIVE D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 150 Ultimo aggiornamento 8 Ottobre

6 Principi generali e comuni in materia di politiche attive del lavoro Le disposizioni del decreto trovano applicazione anche rispetto al collocamento della gente di mare (art. 27) Per il collocamento dei disabili apposite previsioni sono contenute nel D.Lgs sulle semplificazioni (D.Lgs n. 151/2015). 27/10/2015 6

7 Principi generali e comuni in materia di politiche attive del lavoro RETE DEI SERVIZI PER LE POLITICHE DEL LAVORO Ministro del Lavoro e Regioni esercitano un ruolo di indirizzo politico: individuano strategie, obiettivi e priorità delle politiche attive per il lavoro ed il collocamento obbligatorio. Gli indirizzi generali vengono emanati con decreto del Ministro del Lavoro previa intesa con le Regioni (conferenza permanente Stato Regioni). Sono previste linee di indirizzo triennali con fissazione di obiettivi annuali e la specificazione dei livelli essenziali delle prestazioni. Queste vengono attuate mediante la rete nazionale dei servizi per le politiche attive, che ha lo scopo di assicurare ai datori di lavoro il soddisfacimento dei bisogni ed ai lavoratori il sostegno all inserimento o al reinserimento al lavoro, costituita da: 27/10/2015 Fondazione Studi 7

8 Principi generali e comuni in materia di politiche attive del lavoro Fondazione Studi ANPAL Agenzia nazionale per le politiche attive. Che coordina l intera rete nel rispetto delle attribuzioni costituzionali alle Regioni e province autonome di Trento e Bolzano Strutture regionali per le politiche attive I Centri per l Impiego o INPS per gli incentivi ed il sostegno al reddito o INAIL per reinserimento e reintegrazione con disabilità al lavoro o Agenzie per il lavoro e altri soggetti autorizzati dall art.12 o Fondi interprofessionali o I fondi bilaterali o ISFOL e ITALIA LAVORO o CCIAA, Università e scuole secondarie di secondo grado 27/10/2015 8

9 Principi generali e comuni in materia di politiche attive del lavoro Fondazione Studi Competenze del Ministero del Lavoro Oltre quelle di indirizzo politico, indirizza e vigila l ANPAL, verifica e controlla che siano garantiti i livelli essenziali delle prestazioni su tutto il territorio ed effettua il monitoraggio delle politiche occupazionali e del lavoro. Svolge, inoltre, una serie di compiti ed atti specifici anche su proposta dell ANPAL. 27/10/2015 9

10 Principi generali e comuni in materia di politiche attive del lavoro Fondazione Studi ANPAL E istituita dal È vigilata dal Ministero del Lavoro ed ha propria personalità giuridica ed autonomia organizzativa, regolamentare e di bilancio. Avrà una dotazione organica non superiore a 395 dipendenti con un Direttore Generale e 7 dirigenti. L organico dell ANPAL sarà costituito per lo più dalla soppressa DG politiche attive del Ministero e per un periodo transitorio avrà sede presso il Ministero del Lavoro. 27/10/

11 Principi generali e comuni in materia di politiche attive del lavoro Entro 60 giorni dall entrata in vigore del D.Lgs. n. 150, il Consiglio dei Ministri nomina il presidente dell ANPAL - che sarà l unico interlocutore del Governo e del Ministero del lavoro - ed il CdA, composto oltre al presidente da due componenti, uno espresso dal Ministero del Lavoro e l altro dalla Conferenza delle Regioni. Il consiglio di vigilanza, invece, sarà composto da dieci membri designati da associazioni datoriali e sindacali ed avrà compiti di formulare proposte oltre che di vigilanza. L ANPAL successivamente acquisirà tutte le azioni di ITALIA LAVORO ed il presidente ANPAL diverrà amministratore unico di ITALIA LAVORO (con decadenza dell attuale CdA). 27/10/2015 Fondazione Studi 11

12 Principi generali e comuni in materia di politiche attive del lavoro Fondazione Studi L agenzia avrà un ruolo di regia dell intera rete dei servizi per le politiche del lavoro. Le attribuzioni dell ANPAL sono innumerevoli e spaziano dal coordinamento delle gestioni delle attività ed iniziative relative alle politiche attive alle misure di sostegno al reddito legate alle politiche passive. Le funzioni sono elencate nell art. 9 del decreto. 27/10/

13 Principi generali e comuni in materia di politiche attive del lavoro Fondazione Studi Modifiche dell ISFOL Anche l ISFOL avrà un CdA composto 3 membri, di cui due, compreso il presidente, designati dal Ministero del Lavoro ed uno dalla conferenza delle Regioni. L ISFOL varierà il proprio statuto prevedendo attività di studio, ricerca, monitoraggio e valutazione delle politiche attive, in materia di istruzione e formazione professionale, apprendistato, alternanza scuola lavoro, integrazione di persone con disabilità. 27/10/

14 Principi generali e comuni in materia di politiche attive del lavoro Fondazione Studi Servizi Regionali I Servizi per l impiego e le politiche attive sono gestiti a livello territoriale dalle Regioni e province autonome di Trento e Bolzano. Al fine di garantire i livelli essenziali e, possibilmente, uniformità di azione sul territorio nazionale è prevista la stipula di una convenzione tra il Ministero del Lavoro ed ogni singola Regione o provincia autonoma. 27/10/

15 Principi generali e comuni in materia di politiche attive del lavoro Fondazione Studi La convenzione deve rispettare i seguenti principi: funzioni e compiti amministrativi affidati ai Centri per l Impiego individuazione da parte delle Regioni delle misure di attivazione da parte dei percettori di ammortizzatori sociali erogazione dei servizi a tutti, a prescindere dalla residenza attribuzione alle Regioni della gestione del collocamento obbligatorio e delle graduatorie per il pubblico impiego Le Regioni identificano nell ambito degli indirizzi generali (emanati dal Ministero del Lavoro previa intesa con la conferenza delle Regioni) la strategia regionale per l occupazione. Le 27/10/2015 Regioni accreditano gli enti formativi. 15

16 Principi generali e comuni in materia di politiche attive del lavoro Accreditamento dei privati Gli altri soggetti, oltre i CpI, interessati ad operare nei servizi per l impiego e nelle politiche attive devono procedere all accreditamento presso le singole Regioni (art. 12 c.1.). Le sole agenzie per il lavoro, invece, possono accreditarsi presso l ANPAL (art. 12 c.2) per svolgere servizi per l impiego in tutto il territorio nazionale. Questo dovrebbe favorire organismi come la Fondazione Consulenti per il Lavoro che hanno un'unica struttura amministrativa accentrata con varie sedi, solo operative, sul territorio. In ogni caso i criteri di accreditamento sono stabiliti da un decreto del Ministero del Lavoro previa intesa con la Conferenza delle Regioni, sulla base dei criteri già individuati dall art. 12 del D.Lgs. 150/2015. Poi ciascuna Regione istituisce sulla scorta di quei criteri il proprio sistema di accreditamento. 27/10/2015 Fondazione Studi 16

17 Principi generali e comuni in materia di politiche attive del lavoro Fondazione Studi Sistema Informativo Unitario delle Politiche Del Lavoro L ANPAL dovrà realizzare, in cooperazione con Ministero del Lavoro, Regioni, INPS, ISFOL, il sistema informativo unitario delle politiche del lavoro che metterà in connessione i nodi nazionali con quelli regionali e consentirà la condivisione, tra gli operatori, di tutte le informazioni utili ai fini della gestione delle politiche del lavoro. Il sistema informativo comprenderà: le informazioni sui percettori di ammortizzatori sociali; sulle comunicazioni Unilav (il cui portale sarà gestito unicamente dall ANPAL); tutti gli altri dati relativi ai servizi ed alle politiche attive. Le informazioni del Sistema Unitario, costituiranno anche la base per la costituzione del Fascicolo elettronico del lavoratore che sarà accessibile telematicamente dai soggetti interessati e conterrà tutte le informazioni relative a percorsi educativi, formativi, ad esperienze lavorative, a misure di sostegno al reddito 27/10/2015 e provvidenze fruite da ciascun lavoratore e che, costantemente 17 aggiornato, lo accompagnerà durante tutta la vita lavorativa.

18 Principi generali e comuni in materia di politiche attive del lavoro Fondazione Studi Stato di disoccupazione e patto di servizio personalizzato La norma introduce una nuova definizione di stato di disoccupazione, a cui tutti i riferimenti normativi già esistenti devono intendersi riferiti. Per disoccupato si intende il lavoratore privo di impiego che abbia telematicamente dichiarato, al portale nazionale delle politiche attive, la propria immediata disponibilità al lavoro ed alla partecipazione alle misure di politica attiva concordate con il Centro per l Impiego. La presentazione all INPS della domanda di ASpI, NASpI, DIS-COLL e indennità di mobilità equivale alla dichiarazione di disponibilità. 27/10/

19 Principi generali e comuni in materia di politiche attive del lavoro Fondazione Studi Successivamente a tale dichiarazione, entro 30 giorni (15 in caso ASpI, NASpI, DIS-COLL e indennità di mobilità), il disoccupato è tenuto a recarsi presso il Centro per l impiego (in mancanza il CpI lo convocherà in tempi ancora da stabilire) per confermare lo stato di disoccupazione e per la stipula di un patto di servizio personalizzato. Se il CpI non convoca il disoccupato entro 60 giorni, questo può chiedere le credenziali direttamente all ANPAL per accedere alla richiesta dell assegno di ricollocazione. 27/10/

20 Principi generali e comuni in materia di politiche attive del lavoro Fondazione Studi Il patto di servizio personalizzato contiene tra l altro: la definizione del profilo personale di occupabilità; la definizione degli atti di ricerca attiva e la tempistica degli stessi; la disponibilità del richiedente alle attività di partecipazione a iniziative e laboratori per il rafforzamento delle competenze nella ricerca attiva di lavoro, a iniziative di carattere formativo o di riqualificazione e l accettazione di congrue offerte di lavoro (come definite dall art. 25 del decreto in commento). 27/10/

21 Principi generali e comuni in materia di politiche attive del lavoro Fondazione Studi Condizionalità delle misure di sostegno al reddito Ciascun beneficiario di prestazioni a sostegno del reddito è tenuto ad attenersi ai comportamenti previsti nel patto di servizio personalizzato ed è soggetto, in mancanza, oltre agli obblighi della specifica disciplina di legge, a determinate sanzioni. 27/10/

22 Principi generali e comuni in materia di politiche attive del lavoro Fondazione Studi Nello specifico, con riferimento all ASpI, NASpI, DIS-COLL e indennità di mobilità, in caso di mancata presentazione, in assenza di giustificato motivo, alle convocazioni ovvero agli appuntamenti, ovvero di mancata partecipazione, senza giustificato motivo, alle iniziative di orientamento, è applicata: 1) la decurtazione di un quarto di una mensilità, in caso di prima mancata presentazione; 2) la decurtazione di una mensilità, alla seconda mancata presentazione; 3) la decadenza dalla prestazione e dallo stato di disoccupazione, in caso di ulteriore mancata presentazione. 27/10/

23 Principi generali e comuni in materia di politiche attive del lavoro Fondazione Studi Per la mancata partecipazione, in assenza di giustificato motivo, alle iniziative di ricerca e formative, è applicata 1) la decurtazione di una mensilità, alla prima mancata partecipazione; 2) la decadenza dalla prestazione e dallo stato di disoccupazione, in caso di ulteriore mancata presentazione. 27/10/

24 Principi generali e comuni in materia di politiche attive del lavoro Fondazione Studi Anche per quanto riguarda l ASDI sono previste sanzioni collegate al comportamento omissivo del soggetto percettore della misura di sostegno al reddito ma l eventuale decurtazione dell assegno non escluderà la concessione dei previsti incrementi per carichi familiari. 27/10/

25 Principi generali e comuni in materia di politiche attive del lavoro Fondazione Studi Infine, nell ipotesi di mancata accettazione di un offerta di lavoro congrua, in assenza di giustificato motivo, vi è decadenza dalla prestazione. Il Ministero del Lavoro, su proposta dell ANPAL, stabilirà il valore ed il significato di congrua offerta di lavoro. In caso di decadenza, per sanzioni, dallo stato di disoccupazione non è possibile effettuare una nuova iscrizione al portale prima che siano decorsi due mesi. Avverso detti provvedimenti sanzionatori il disoccupato potrà presentare ricorso all ANPAL. 27/10/

26 Principi generali e comuni in materia di politiche attive del lavoro Fondazione Studi Anche i lavoratori percettori di misure di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro per effetto del ricorso a cassa integrazione, contratti di solidarietà o intervento di fondi solidarietà sono obbligati a partecipare ai servizi di politica attiva. Ciò solo quando la riduzione di orario sia superiore al 50% dell orario di lavoro, calcolato in un periodo di 12 mesi. In questi casi il patto di servizio può essere stipulato con il coinvolgimento del datore di lavoro e dei Fondi interprofessionali per la formazione continua. In caso di mancata partecipazione alle attività il lavoratore è soggetto alle medesime sanzioni della decurtazione e della decadenza. 27/10/

27 Principi generali e comuni in materia di politiche attive del lavoro Fondazione Studi Assegno di ricollocazione Il decreto introduce il nuovo istituto dell assegno di ricollocazione, in sostituzione del contratto di ricollocazione previsto dal D.Lgs. n. 22/2015, per i disoccupati percettori della NASpI, la cui durata di disoccupazione eccede i 4 mesi, qualora ne facciano richiesta al Centro per l Impiego presso il quale hanno stipulato il patto di servizio personalizzato. 27/10/

28 Principi generali e comuni in materia di politiche attive del lavoro Fondazione Studi L assegno consiste in una somma di denaro, graduata in funzione del profilo personale di occupabilità, spendibile presso i Centri per l impiego o presso i servizi accreditati, al fine di ottenere un servizio di assistenza intensiva nella ricerca di lavoro. Le modalità operative ed il valore saranno stabilite dall ANPAL, in ogni caso, l assegno sarà incassabile, dai CpI o dai servizi accreditati, soltanto, prevalentemente, a risultato occupazionale ottenuto. Il servizio è richiesto dal disoccupato, a pena di decadenza dallo stato di disoccupazione e dalla prestazione a sostegno del reddito, entro 2 mesi dalla data di rilascio dell assegno e ha una durata di 6 mesi, prorogabile per altri 6 nel caso non sia stato consumato l intero ammontare dell assegno. La richiesta del servizio di assistenza alla ricollocazione, per tutta la sua durata, sospende il 27/10/ patto di servizio personalizzato eventualmente stipulato.

29 Principi generali e comuni in materia di politiche attive del lavoro Fondazione Studi Il servizio di assistenza alla ricollocazione reso dai CpI o dai servizi accreditati dovrà prevedere la presenza di un tutor, un programma di ricerca intensiva di occupazione con l eventuale percorso di riqualificazione nonché gli obblighi di comportamento del disoccupato e del soggetto erogatore. 27/10/

30 Principi generali e comuni in materia di politiche attive del lavoro Fondazione Studi Utilizzo dei percettori di misure di sostegno al reddito per lavori di pubblica utilità Al fine di permettere il mantenimento e lo sviluppo delle competenze acquisite, è previsto che i titolari di strumenti di sostegno al reddito, in costanza di rapporto di lavoro, possano essere chiamati in attività a fini di pubblica utilità a beneficio della comunità territoriale di appartenenza, sotto la direzione ed il coordinamento di amministrazioni pubbliche, nel territorio del comune ove siano residenti. Le relative prestazioni non determineranno l instaurazione del rapporto di lavoro. 27/10/

31 Principi generali e comuni in materia di politiche attive del lavoro La norma prevede anche misure in favore di lavoratori disoccupati, con più di 60 anni, che non abbiano ancora maturato il diritto al pensionamento di vecchiaia o anticipato, al fine di consentirgli un sostegno al reddito e la contemporanea maturazione dei requisiti contributivi mancanti. I disoccupati che si trovino in detta situazione possono essere utilizzati in attività di pubblica utilità per un orario non eccedente le 20 ore settimanali e ad essi compete un importo mensile pari all assegno sociale, eventualmente riproporzionato in caso di orario di lavoro inferiore alle 20 ore settimanali. I periodi di lavoro sono considerati validi ai fini dei requisiti assicurativi per il diritto al pensionamento. 27/10/2015 Fondazione Studi 31

32 Principi generali e comuni in materia di politiche attive del lavoro In merito alle misure di politica attiva destinate ai soggetti esclusi dal mercato del lavoro, il Legislatore ha provveduto alla ridefinizione dello stato di disoccupazione (art. 19) rispetto alle previsioni degli artt. 2 e 4 del D.Lgs n. 181/2000 e successive modificazioni. 27/10/

33 Principi generali e comuni in materia di politiche attive del lavoro Art. 19 (Stato di disoccupazione) 1. Sono considerati disoccupati i lavoratori privi di impiego che dichiarano, in forma telematica, al portale nazionale delle politiche del lavoro di cui all articolo 13, la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa ed alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con i centro per l impiego. 27/10/

34 Principi generali e comuni in materia di politiche attive del lavoro Art. 19 (Stato di disoccupazione) 2. I riferimenti normativi allo stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 181 del 2000, si intendono riferiti alla definizione di cui al presente articolo. 3. Lo stato di disoccupazione è sospeso in caso di rapporto di lavoro subordinato di durata fino a sei mesi. 27/10/

35 Principi generali e comuni in materia di politiche attive del lavoro Viene introdotta la categoria di lavoratore a rischio di disoccupazione Art. 19 (Stato di disoccupazione) 4. Allo scopo di accelerare la presa in carico, i lavoratori dipendenti possono effettuare la registrazione di cui al comma 1 dal momento della ricezione della comunicazione di licenziamento, anche in pendenza del periodo di preavviso. Nei casi di cui al presente comma i lavoratori sono considerati a rischio di disoccupazione. 27/10/

36 Principi generali e comuni in materia di politiche attive del lavoro Art. 19 (Stato di disoccupazione) 5. Sulla base delle informazioni fornite in sede di registrazione, gli utenti dei servizi per l impiego vengono assegnati ad una classe di profilazione, allo scopo di valutarne il livello di occupabilità, secondo una procedura automatizzata di elaborazione dei dati in linea con i migliori standard internazionali. 6. La classe di profilazione è aggiornata automaticamente ogni novanta giorni, tenendo conto della durata della disoccupazione e delle altre informazioni raccolte mediante le attività di servizio. 27/10/

37 Principi generali e comuni in materia di politiche attive del lavoro Art. 19 (Stato di disoccupazione) 7. Allo scopo di evitare l ingiustificata registrazione come disoccupato da parte di soggetti non disponibili allo svolgimento dell attività lavorativa, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto le norme nazionali o regionali ed i regolamenti comunali che condizionano prestazioni di carattere sociale allo stato di disoccupazione si intendono riferite alla condizione di non occupazione. Sulla base di specifiche convenzioni l ANPAL consente alle amministrazioni pubbliche interessate l accesso ai dati essenziali per la verifica telematica della condizione di non occupazione. 27/10/

38 Principi generali e comuni in materia di politiche attive del lavoro Art. 20 (Patto di servizio personalizzato) Ai fini della conferma dello stato di disoccupazione è stabilito che i lavoratori disoccupati si attivino, contattando i CPI (con le modalità definite dagli stessi centri) entro 30 giorni dalla data della dichiarazione di immediata disponibilità e, in mancanza sono convocati dai centri per l impiego (entro il termine stabilito con decreto del Ministero del Lavoro) per la profilazione e la stipula di un patto di servizio personalizzato. 27/10/

39 Principi generali e comuni in materia di politiche attive del lavoro Art. 20 (Patto di servizio personalizzato) Scaduto il termine di 60 giorni dalla data di registrazione, se il soggetto non è stato convocato ha diritto a richiedere all ANPAL le credenziali personalizzate per l accesso diretto alla procedura telematica di profilazione, ai fini dell applicabilità dell istituto dell assegno di ricollocazione. 27/10/

40 Principi generali e comuni in materia di politiche attive del lavoro Art. 20 (Patto di servizio personalizzato) Nel patto di servizio personalizzato sono contenuti i seguenti elementi: a) l individuazione di un responsabile delle attività; b) la definizione del profilo professionale di occupabilità (in base alle modalità tecniche stabilite dall ANPAL); c) la definizione degli atti di ricerca attiva da compiere e la loro tempistica; d) la frequenza ordinaria di contatti con il responsabile delle attività; e) le modalità con cui dimostrare al responsabile la ricerca attiva di lavoro. 27/10/

41 Principi generali e comuni in materia di politiche attive del lavoro Art. 20 (Patto di servizio personalizzato) Il patto presuppone la disponibilità del richiedente a partecipare ad iniziative e laboratori per il rafforzamento delle competenze nella ricerca attiva di lavoro partecipare ad attività formative e di riqualificazione accettare congrue offerte di lavoro. 27/10/

42 Principi generali e comuni in materia di politiche attive del lavoro Art. 25 (Offerta di lavoro congrua) Viene disposto che la definizione di offerta di lavoro congrua, il cui rifiuto ingiustificato determina la decadenza dai trattamenti di disoccupazione ed integrazione salariale, è individuata dal Ministero del Lavoro, su proposta dell ANPAL, secondo i principi di: coerenza con le esperienze e le competenze maturate; distanza dal domicilio e tempi di trasferimento mediante mezzi di trasporto pubblico; durata della disoccupazione; 27/10/

43 Principi generali e comuni in materia di politiche attive del lavoro Art. 25 (Offerta di lavoro congrua) retribuzione superiore di almeno il 20% rispetto all indennità percepita nell ultimo mese precedente, da computare senza considerare l eventuale integrazione a carico dei fondi di solidarietà. 27/10/

44 Principi generali e comuni in materia di politiche attive del lavoro Il decreto precisa che i fondi di solidarietà bilaterali di cui all art. 26 del D.Lgs. 148/2015 possono prevedere che le prestazioni (eventualmente individuate dagli stessi fondi) integrative rispetto alle prestazioni legate alla perdita del posto di lavoro o a trattamenti d integrazione salariale continuino ad essere riconosciute nell ipotesi di accettazione di una offerta di lavoro congrua, nella misura massima della differenza tra l indennità complessiva inizialmente attribuita, aumentata del 20%, e la nuova retribuzione. 27/10/

45 Principi generali e comuni in materia di politiche attive del lavoro Art. 25 (Offerta di lavoro congrua) 3. Fino alla data di adozione del provvedimento di cui al comma 1, trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 41, e 42 della legge 28 giugno 2012, n /10/

46 Principi generali e comuni in materia di politiche attive del lavoro Art. 20 (Patto di servizio personalizzato) Anche la concessione dell assegno di disoccupazione (ASDI) è subordinata alla stipulazione del patto di servizio personalizzato, redatto dal centro per l impiego. 27/10/

47 Principi generali e comuni in materia di politiche attive del lavoro Art. 21 (Rafforzamento dei meccanismi di condizionalità e livelli essenziali delle prestazioni relative ai beneficiari di strumenti di sostegno al reddito) La dichiarazione di disponibilità di cui all art. 19 si intende implicitamente resa nell ipotesi di presentazione all INPS della domanda di ASpI, NASpI, DIS-COLL e di indennità di mobilità, che sarà inserita nel sistema informativo unitario delle politiche attive. 27/10/

48 Principi generali e comuni in materia di politiche attive del lavoro Il Legislatore ha individuato un sistema sanzionatorio per il rafforzamento dei meccanismi di condizionalità e livelli essenziali delle prestazioni relativi ai destinatari di strumenti di sostegno al reddito, anche in costanza di rapporto di lavoro. Nei confronti dei beneficiari di prestazioni di sostegno al reddito che, in assenza di giustificato motivo, non partecipano alle iniziative volte all inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro è introdotto un apposito regime sanzionatorio (decurtazione o decadenza dalle prestazioni). 27/10/

49 Principi generali e comuni in materia di politiche attive del lavoro Art. 21 In particolare, con riferimento all ASpI, alla NASpI, alla DIS-COLL e all indennità di mobilità, si applicano, a seconda della violazione commessa, le seguenti sanzioni: 27/10/

50 Principi generali e comuni in materia di politiche attive del lavoro Art. 21 mancata presentazione, in assenza di giustificato motivo, alle convocazioni ovvero agli appuntamenti concernenti le politiche attive (art. 20, commi 1 e 2, lettera d), e commi 2 e 6 art.21), nonché mancata partecipazione alle iniziative di orientamento (per il rafforzamento delle competenze nella ricerca attiva di lavoro): o la decurtazione di un quarto di una mensilità, in caso di prima mancata presentazione; o la decurtazione di una mensilità, alla seconda mancata presentazione o la decadenza dalla prestazione e dallo stato di disoccupazione, in caso 27/10/2015 di ulteriore mancata presentazione; 50

51 Principi generali e comuni in materia di politiche attive del lavoro Art. 21 mancata partecipazione, in assenza di giustificato motivo, alle iniziative di orientamento carattere formativo o di riqualificazione o ad altra iniziativa di politica attiva o di attivazione : o la decurtazione di una mensilità, alla prima mancata partecipazione; o la decadenza dalla prestazione e dallo stato di disoccupazione, in caso di ulteriore mancata presentazione; per la mancata accettazione di un offerta di lavoro congrua, in assenza di giustificato motivo, la decadenza dalla prestazione. 27/10/

52 Principi generali e comuni in materia di politiche attive del lavoro Art. 21 Con riferimento all ASDI trovano applicazione le seguenti sanzioni: mancata presentazione, in assenza di giustificato motivo, alle convocazioni ovvero agli appuntamenti concernenti le politiche attive: o la decurtazione di un quarto di una mensilità e la concessione dei soli incrementi per carichi familiari, in caso di prima mancata presentazione; o la decurtazione di una mensilità e la concessione dei soli incrementi per carichi familiari, alla seconda mancata presentazione; o la decadenza dalla prestazione e dallo stato di disoccupazione, in caso 27/10/ di ulteriore mancata presentazione;

53 Principi generali e comuni in materia di politiche attive del lavoro Art. 21 mancata partecipazione, in assenza di giustificato motivo, alle iniziative di orientamento (per il rafforzamento di competenze nella ricerca attiva di lavoro): o la decurtazione di una mensilità e la concessione dei soli incrementi per carichi familiari, in caso di prima mancata presentazione; o la decadenza dalla prestazione e dallo stato di disoccupazione; 27/10/

54 Principi generali e comuni in materia di politiche attive del lavoro Art. 21 per la mancata partecipazione, in assenza di giustificato motivo, alle iniziative di carattere formativo o di riqualificazione o ad altra iniziativa di politica attiva o di attivazione, la decadenza dalla prestazione e dallo stato di disoccupazione; per la mancata accettazione di un offerta di lavoro congrua, senza giustificato motivo, la decadenza dalla prestazione e dallo stato di disoccupazione. 27/10/

55 Principi generali e comuni in materia di politiche attive del lavoro Art In caso di decadenza dallo stato di disoccupazione prodottasi ai sensi dei commi 7, 8 e dell'articolo 23, comma 4, non è possibile una nuova registrazione prima che siano decorsi due mesi. 10. In caso di violazione degli obblighi di cui ai commi 7 e 8, il centro per l'impiego adotta le relative sanzioni, inviando pronta comunicazione, per il tramite del sistema informativo di cui all'articolo 13, all'anpal ed all'inps, che emette i provvedimenti conseguenti e provvede a recuperare le somme indebite eventualmente erogate. 27/10/

56 Principi generali e comuni in materia di politiche attive del lavoro Art. 22 (Rafforzamento dei meccanismi di condizionalità e livelli essenziali delle prestazioni relative ai beneficiari di strumenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro) L articolo 22 del decreto regolamenta gli obblighi in tema di ricerca attiva del lavoro a carico dei lavoratori dipendenti per i quali la riduzione di orario dovuta all attivazione di una procedura di sospensione o riduzione dell attività lavorativa per integrazione salariale, contratto di solidarietà, o intervento dei fondi di solidarietà, sia superiore al 50% dell orario di lavoro, calcolato in un periodo di 12 27/10/ mesi.

57 Principi generali e comuni in materia di politiche attive del lavoro Art. 22 Questi lavoratori vanno convocati in orario compatibile con la prestazione dal centro per l impiego (con le modalità ed i termini fissati dal decreto del Ministero del Lavoro) per la stipula del patto di servizio personalizzato. Anche rispetto al tali soggetti sono definite specifiche sanzioni: 27/10/

58 Principi generali e comuni in materia di politiche attive del lavoro Art. 22 mancata presentazione, in assenza di giustificato motivo, alle convocazioni ovvero agli appuntamenti concernenti le politiche attive, nonché mancata partecipazione alle iniziative di orientamento (per il rafforzamento delle competenze nella ricerca attiva di lavoro): o la decurtazione di un quarto di una mensilità, per la prima mancata presentazione; o la decurtazione di una mensilità, per la seconda mancata presentazione; o la decadenza dalla prestazione, per l ulteriore mancata presentazione; 27/10/

59 Principi generali e comuni in materia di politiche attive del lavoro Art. 22 mancata partecipazione alle iniziative di carattere formativo o di riqualificazione o ad altra attività di politica attiva o di attivazione o di pubblica utilità: o la decurtazione di una mensilità, per la prima mancata partecipazione; o la decadenza dalla prestazione, per l ulteriore mancata presentazione. 27/10/

60 Principi generali e comuni in materia di politiche attive del lavoro Art. 23 (Assegno di ricollocazione) 1. Ai disoccupati percettori della Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'impiego (NASpI) di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, la cui durata di disoccupazione eccede i quattro mesi è riconosciuta, qualora ne facciano richiesta al centro per l'impiego presso il quale hanno stipulato il patto di servizio personalizzato di cui all'articolo 20, comma 1, ovvero mediante la procedura di cui all'articolo 20, comma 4, una somma denominata «assegno individuale di ricollocazione», graduata in funzione del profilo personale di occupabilità, spendibile presso i centri per l'impiego o presso i servizi accreditati ai sensi dell'articolo 12. L'assegno di ricollocazione è rilasciato nei limiti delle disponibilità assegnate a tale finalità per la regione o per la 27/10/2015 provincia autonoma di residenza ai sensi dell'articolo

61 Principi generali e comuni in materia di politiche attive del lavoro Art. 23 L assegno di ricollocazione è rilasciato dal CPI a seguito della procedura di profilazione e della stipula del patto di servizio personalizzato ed è comunque riconosciuto nei limiti delle disponibilità assegnate a tale fine per la Regione o la Provincia autonoma di residenza. L'assegno di ricollocazione non concorre alla formazione del reddito complessivo ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e non è assoggettato a contribuzione previdenziale e assistenziale. 27/10/

62 Principi generali e comuni in materia di politiche attive del lavoro Art. 23 L interessato può spendere l assegno presso un centro per l impiego o un soggetto privato accreditato di sua scelta, per ottenere un servizio di assistenza intensiva nella ricerca di lavoro che o va richiesto, a pena di decadenza dallo stato di disoccupazione e dalla prestazione a sostegno del reddito, entro 2 mesi dalla data di rilascio dell assegno e o ha una durata di 6 mesi, prorogabile per altri 6 mesi qualora non sia esaurito l intero ammontare dell assegno. 27/10/

63 Principi generali e comuni in materia di politiche attive del lavoro Art. 23 La determinazione delle modalità operative e dell ammontare dell assegno di ricollocazione sono demandate ad una delibera del consiglio di amministrazione dell ANPAL, previa approvazione del Ministero del Lavoro, sulla base di determinati principi, tra cui il riconoscimento dell assegno prevalentemente a risultato occupazionale ottenuto. 27/10/

64 Principi generali e comuni in materia di politiche attive del lavoro Art. 24 (Finanziamento dell assegno di ricollocazione) Al finanziamento dell assegno concorrono l intera dotazione del Fondo per le politiche attive del lavoro e le risorse dei programmi operativi cofinanziati con i fondi europei e di altri fondi nazionali e regionali. 27/10/

65 Principi generali e comuni in materia di politiche attive del lavoro Art Nei casi di cui all'articolo 2, comma 10-bis, della legge n. 92 del 2012, l'inps versa all'anpal una somma pari al trenta per cento dell'indennità mensile residua che sarebbe stata corrisposta al lavoratore, volta a finanziare il Fondo politiche attive del lavoro di cui all'articolo 1, comma 215, della legge n. 147 del /10/

66 Principi generali e comuni in materia di politiche attive del lavoro Art. 24 All'articolo 2, comma 10-bis, della legge n. 92 del 2012, le parole "cinquanta per cento" sono sostituite dalle seguenti: «venti per cento». viene stabilita la riduzione dal 50% al 20% della misura del contributo mensile, riconosciuto al datore di lavoro nell ipotesi di assunzione a tempo pieno ed indeterminato di soggetti che fruiscano di trattamento di disoccupazione relativo a lavoratori dipendenti 27/10/

67 Principi generali e comuni in materia di politiche attive del lavoro Art. 26 (Utilizzo diretto dei lavoratori titolari di strumenti di sostegno al reddito) Il decreto prevede la possibilità di impiego dei lavoratori che fruiscono di strumenti di sostegno del reddito in costanza del rapporto lavorativo per lo svolgimento di attività di pubblica utilità (secondo convenzioni stipulate tra Regioni e Province autonome e le pubbliche amministrazioni operanti sul territorio) ai fini del mantenimento e sviluppo delle competenze acquisite. 27/10/

68 Principi generali e comuni in materia di politiche attive del lavoro Art. 26 Il decreto prevede la possibilità di impiego dei lavoratori che fruiscono di strumenti di sostegno del reddito in costanza del rapporto lavorativo per lo svolgimento di attività di pubblica utilità (secondo convenzioni stipulate tra Regioni e Province autonome e le pubbliche amministrazioni operanti sul territorio), a beneficio della comunità territoriale di competenza, ai fini del mantenimento e sviluppo delle competenze acquisite. 27/10/

69 Principi generali e comuni in materia di politiche attive del lavoro Art. 26 I soggetti utilizzatori attivano in favore dei soggetti coinvolti nelle attività di cui al comma 1 idonee coperture assicurative presso l'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) contro gli infortuni e le malattie professionali connesse allo svolgimento dell'attività lavorativa, nonché per la responsabilità civile verso terzi. 27/10/

70 Principi generali e comuni in materia di politiche attive del lavoro Art. 26 L utilizzo in tali attività non determina l instaurazione di un rapporto di lavoro e non deve incidere sul corretto svolgimento del rapporto lavorativo in corso. L impegno dei lavoratori è fissato nei limiti massimi di orario settimanale corrispondente alla proporzione tra il trattamento stesso e il livello retributivo iniziale, calcolato al netto delle ritenute previdenziali ed assistenziali, previsto per i dipendenti che svolgono attività analoghe presso il soggetto promotore dell intervento. 27/10/

71 Principi generali e comuni in materia di politiche attive del lavoro Art. 26 Possono essere impiegati nelle suddette attività lavoratori disoccupati di età superiore a 60 anni, che non abbiano ancora maturato il diritto al pensionamento di vecchiaia o anticipato, i quali non possono eccedere l orario di lavoro di 20 ore settimanali e hanno diritto ad un importo mensile pari all assegno sociale (eventualmente riproporzionato in caso di orario di lavoro inferiore alle 20 ore settimanali). Tale assegno viene erogato dall INPS, previa certificazione delle presenze secondo le modalità fissate dall Istituto a cura dell ente utilizzatore 27/10/

72 Principi generali e comuni in materia di politiche attive del lavoro Art. 26 Rispetto all assegno per i lavori socialmente utili trovano applicazione le previsioni in tema di compatibilità con lo svolgimento di attività lavorativa in forma autonoma o di impresa individuale e di decadenza stabilite per la NASpI (artt. 10 e 11 del D.Lgs n. 22/2015). Il decreto individua le ipotesi di incompatibilità dell assegno (art. 26, comma 7) e di sospensione o meno dell assegno nei periodi di riposo ed in caso di malattia e di assenze del lavoratore (art. 26, commi 9 e 10). 27/10/

73 Riordino degli incentivi all'occupazione Art. 29 (Riordino degli Incentivi) 1. L'articolo 1 del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, è abrogato. Abrogazione del credito per le assunzioni di lavoratori giovani (under 30) assunti a tempo indeterminato e ad incremento dell organico, di cui all art. 1 del DL n. 76/2013, convertito con modificazioni dalla Legge n. 99/ /10/

74 Riordino degli incentivi all'occupazione Art. 29 (Riordino degli Incentivi) Tale credito riguarda le assunzioni effettuate entro il 30 giugno 2015 e che lo stesso art. 29, comma 1 del D.Lgs fa salvi gli effetti (fino alla completa fruizione dei benefici) per le assunzioni (o le trasformazioni a tempo indeterminato di rapporti a termine) effettuate prima dell entrata in vigore del decreto (24 settembre 2015). 27/10/

75 Riordino degli incentivi all'occupazione Art. 30 c.2 Ai fini del presente decreto costituiscono incentivi all'occupazione i benefici normativi o economici riconosciuti ai datori di lavoro in relazione all'assunzione di specifiche categorie di lavoratori. 27/10/

76 Riordino degli incentivi all'occupazione Art. 31 (Principi generali di fruizione degli Incentivi) Dal confronto tra i nuovi e i precedenti criteri generali dettati dall abrogato comma 12 dell articolo 4 della Legge 92/2012 rilevante è la modifica relativa all ipotesi in cui in cui il datore di lavoro o l utilizzatore abbiano alle proprie dipendenze lavoratori sospesi per crisi o riorganizzazione. Secondo la nuova disposizione (art. 31, comma 1, lettera c) è possibile fruire degli incentivi qualora l assunzione, la trasformazione o la somministrazione siano finalizzate all assunzione di lavoratori inquadrati a un livello diverso da quello posseduto dai lavoratori sospesi o da impiegare in diverse unità produttive. Nella precedente disciplina (art. 12, comma 4, lettera c) era salvaguardata invece la differente professionalità dei soggetti. 27/10/

77 Riordino degli incentivi all'occupazione Art. 31 (Principi generali di fruizione degli Incentivi) Jobs Act (D.Lgs. 150/2015, art. 31, comma 1) Gli incentivi non spettano se l assunzione costituisce attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da norme di legge o della contrattazione collettiva, anche nel caso in cui il lavoratore avente diritto all'assunzione viene utilizzato mediante contratto di somministrazione. Legge Fornero (Legge 92/2012, art. 4, comma 12) Gli incentivi non spettano se l'assunzione costituisce attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da norme di legge o della contrattazione collettiva; gli incentivi sono esclusi anche nel caso in cui il lavoratore avente diritto all'assunzione viene utilizzato mediante contratto di somministrazione. 27/10/

78 Riordino degli incentivi all'occupazione Art. 31 Jobs Act (D.Lgs. 150/2015, art. 31, comma 1) Gli incentivi non spettano se l'assunzione viola il diritto di precedenza, stabilito dalla legge o dal contratto collettivo, alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine, anche nel caso in cui, prima dell'utilizzo di un lavoratore mediante contratto di somministrazione, l'utilizzatore non abbia preventivamente offerto la riassunzione al lavoratore titolare di un diritto di precedenza per essere stato precedentemente licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine; 27/10/2015 Legge Fornero (Legge 92/2012, art. 4, comma 12) Gli incentivi non spettano se l'assunzione viola il diritto di precedenza, stabilito dalla legge o dal contratto collettivo, alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine, anche nel caso in cui, prima dell'utilizzo di un lavoratore mediante contratto di somministrazione, l'utilizzatore non abbia preventivamente offerto la riassunzione al lavoratore titolare di un diritto di precedenza per essere stato precedentemente licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine; 78

79 Riordino degli incentivi all'occupazione Art. 31 Jobs Act (D.Lgs. 150/2015, art. 31, comma 1) Gli incentivi non spettano se il datore di lavoro o l'utilizzatore con contratto di somministrazione hanno in atto sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui l'assunzione, la trasformazione o la somministrazione siano finalizzate all'assunzione di lavoratori inquadrati ad un livello diverso da quello posseduto dai lavoratori sospesi o da impiegare in diverse unità produttive; Legge Fornero (Legge 92/2012, art. 4, comma 12) Gli incentivi non spettano se il datore di lavoro o l'utilizzatore con contratto di somministrazione hanno in atto sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui l'assunzione, la trasformazione o la somministrazione siano finalizzate all acquisizione di professionalità sostanzialmente diverse da quelle dei lavoratori sospesi oppure siano effettuate in una diversa unità produttiva; 27/10/

80 Riordino degli incentivi all'occupazione Art. 31 Jobs Act (D.Lgs. 150/2015, art. 31, comma 1) Gli incentivi non spettano con riferimento a quei lavoratori che sono stati licenziati nei sei mesi precedenti da parte di un datore di lavoro che, al momento del licenziamento, presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli del datore di lavoro che assume o utilizza in somministrazione, ovvero risulta con quest'ultimo in rapporto di collegamento o controllo; Legge Fornero (Legge 92/2012, art. 4, comma 12) Gli incentivi non spettano con riferimento a quei lavoratori che sono stati licenziati nei sei mesi precedenti da parte di un datore di lavoro che, al momento del licenziamento, presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli del datore di lavoro che assume ovvero risulti con quest'ultimo in rapporto di collegamento o controllo; in caso di somministrazione tale condizione si applica anche all utilizzatore. 27/10/

81 Riordino degli incentivi all'occupazione Art. 31 Principio del Cumulo Il comma 2 dell art che riproduce il disposto dell'abrogato comma 13 dell art. 4 della Legge 92/ stabilisce che: Ai fini della determinazione del diritto agli incentivi e della loro durata, si cumulano i periodi in cui il lavoratore ha prestato l'attività in favore dello stesso soggetto, a titolo di lavoro subordinato o somministrato; non si cumulano le prestazioni in somministrazione effettuate dallo stesso lavoratore nei confronti di diversi utilizzatori, anche se fornite dalla medesima agenzia di somministrazione di lavoro, ( ) salvo che tra gli utilizzatori ricorrano assetti proprietari sostanzialmente coincidenti ovvero intercorrano rapporti di collegamento o controllo. 27/10/

82 Riordino degli incentivi all'occupazione Art. 31 Inoltro tardivo di comunicazioni telematiche 3. L'inoltro tardivo delle comunicazioni telematiche obbligatorie inerenti l'instaurazione e la modifica di un rapporto di lavoro o di somministrazione producono la perdita di quella parte dell'incentivo relativa al periodo compreso tra la decorrenza del rapporto agevolato e la data della tardiva comunicazione. 27/10/

83 Riordino degli incentivi all'occupazione Art. 31 Contratto di somministrazione L agenzia per il lavoro, in qualità di datore di lavoro, nel rispetto delle condizioni generali previste può beneficiare di agevolazioni per le assunzioni. Circolare 128 del 2012 modalità per la fruizione delle agevolazioni per le assunzioni anche tramite agenzia dei giovani in apprendistato Circolare 137 del 2012 indica le modalità e le condizioni generali di fruizione delle agevolazioni a valle della legge n. 92/ /10/

84 Riordino degli incentivi all'occupazione Art. 31 Contratto di somministrazione Circolare n. 111 del 2013 istruzioni per le agevolazioni delle assunzioni di over 50enni e donne Circolare 131 del 2013 istruzioni per gli incentivi legati alle assunzioni a tempo indeterminato di under 30 anni 27/10/

85 Riordino degli incentivi all'occupazione Art. 31 Contratto di somministrazione Circolare n. 118 del 2014 incentivi per le assunzioni nell'ambito del Programma garanzia giovani Circolare 17 del 2015 istruzioni operative per le assunzioni a tempo indeterminato di cui alla legge di stabilità 190 del 2014 effettuate nel corso del /10/

86 Riordino degli incentivi all'occupazione Art. 31 Contratto di somministrazione Circolare n. 175 del 2013 assunzioni a tempo indeterminato di percettori di Aspi/Naspi istruzioni operative per le assunzioni in sostituzione di lavoratori in congedo di maternità, di paternità e parentale presso utilizzatori con meno di 20 dipendenti. 27/10/

87 Riordino degli incentivi all'occupazione Art. 31 Contratto di somministrazione agevolazione prevista per le erogazioni legate alla contrattazione di secondo livello che vedono le agenzie interessate ma limitatamente alle le missioni presso gli utilizzatori che hanno in atto tali erogazioni in virtù della contrattazione di secondo livello 27/10/

88 Riordino degli incentivi all'occupazione Art. 31 Contratto di somministrazione Le agevolazioni tutte di cui sopra si riverberano necessariamente sul costo del lavoro ribaltato all'utilizzatore che fruisce indirettamente dell'agevolazione nell'ambito del servizio di somministrazione di cui si avvale 27/10/

89 Riordino degli incentivi all'occupazione Art. 31 Contratto di somministrazione Tutto questo viene confermato, senza ingenerare più dubbi, dal Dlgs 14 settembre 2015, n. 150 e) con riferimento al contratto di somministrazione i benefici economici legati all'assunzione o alla trasformazione di un contratto di lavoro sono trasferiti in capo all'utilizzatore e, in caso di incentivo soggetto al regime de minimis, il beneficio viene computato in capo all'utilizzatore; 27/10/

90 Riordino degli incentivi all'occupazione Art. 31 Incremento occupazionale netto Viene stabilito che nei casi in cui le norme incentivanti richiedano un incremento occupazionale netto della forza lavoro mediamente occupata, il calcolo deve essere effettuato mensilmente, confrontando il numero di lavoratori dipendenti equivalente a tempo pieno del mese di riferimento con quello medio dei 12 mesi precedenti, tenendo conto della nozione di impresa unica (art. 2, par. 2 del Regolamento UE n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre /10/

91 Riordino degli incentivi all'occupazione Definizione di impresa unica Ai sensi dell art. 2, paragrafo 2 del Regolamento n. 1408/2013/UE per impresa unica si intende l insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti: a) un impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un altra impresa; b) un impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un altra impresa; c) un impresa ha il diritto di esercitare un influenza dominante su un altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest ultima; d) un impresa azionista o socia di un altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest ultima. Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui alle lettere da a) a d) per il tramite di una o più altre 27/10/

92 Riordino degli incentivi all'occupazione Art. 31 Incremento occupazionale netto Si evidenzia che nel computo della base occupazionale media di riferimento non rientrano i lavoratori che, nel periodo considerato, abbiano abbandonato il posto di lavoro in ragione di dimissioni volontarie, invalidità, pensionamento per raggiunti limiti di età, riduzione volontaria dell orario di lavoro o licenziamento per giusta causa. 27/10/

93 Riordino degli incentivi all'occupazione Art. 34 (Abrogazioni e norme di coordinamento) In tale articolo si trova l elenco delle norme assorbite dal decreto o in contrasto con i contenuti dello stesso. Tra l altro sono abrogate: le disposizioni per agevolare l incontro fra domanda ed offerta di lavoro (D.Lgs n. 181/2000), ad eccezione di quelle relative ai modelli dei dati contenuti nella scheda anagrafica e nella scheda professionale dei lavoratori e soppressione di liste di collocamento (art. 1-bis) e alle modalità di assunzione e adempimenti successivi (art. 4-bis). 27/10/

94 Riordino degli incentivi all'occupazione Art. 34 (Abrogazioni e norme di coordinamento) Inoltre, sono modificate alcune disposizioni relative alla NASpI e alla DIS-COLL, relativamente alla compatibilità con il rapporto di lavoro subordinato e con lo svolgimento di attività lavorativa in forma autonoma o di impresa individuale. 27/10/

95 Riordino degli incentivi all'occupazione Art. 34 (Abrogazioni e norme di coordinamento) In particolare: a) all'articolo 9, comma 3, le parole «il cui reddito sia inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione» sono sostituite dalle seguenti: «il cui reddito corrisponda a un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917»; 27/10/

96 Riordino degli incentivi all'occupazione Art. 34 (Abrogazioni e norme di coordinamento) b) agli articoli 10, comma 1, e 15, comma 12, le parole «un reddito inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione» sono sostituite dalle seguenti: «un reddito che corrisponde a un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917». 27/10/

97 Riordino degli incentivi all'occupazione Fondazione Studi Per le assunzioni con contratto di apprendistato di primo e terzo livello, vengono introdotti, a titolo sperimentale fino al 31 dicembre 2016, i seguenti benefici: - non trova applicazione il contributo di licenziamento; - l aliquota contributiva del 10% è ridotta al 5%; - è riconosciuto lo sgravio totale dei contributi di finanziamento dell ASpI (1,61%). 27/10/

98 RAZIONALIZZAZIONE E SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA DI COSTITUZIONE E GESTIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151 Capo II Ultimo aggiornamento 8 Ottobre

99 ART. 14 Deposito contratti collettivi aziendali o territoriali 1. I benefici contributivi o fiscali e le altre agevolazioni connesse con la stipula di contratti collettivi aziendali o territoriali sono riconosciuti a condizione che tali contratti siano depositati in via telematica presso la Direzione territoriale del lavoro competente, che li mette a disposizione, con le medesime modalità, delle altre amministrazioni ed enti pubblici interessati. Ultimo aggiornamento 8 Ottobre

100 Decontribuzione ART. 14 Si ricorda che, per poter fruire della cosiddetta decontribuzione, ai sensi dell art. 1, commi 67 e 68, della legge n. 247/2007, nonché dei relativi decreti ministeriali annuali di stanziamento delle risorse, i contratti, aziendali o territoriali, devono essere depositati presso la DTL entro 30 giorni dallo loro stipulazione. Ultimo aggiornamento 8 Ottobre

101 ART. 14 Incidenza su titoli diretti o indiretti e/o differiti Inoltre, l art. 3 del D.L. n. 318/1996, al primo comma, prevede che la retribuzione dovuta in base agli accordi collettivi di qualsiasi livello non può essere individuata in difformità dalle obbligazioni, modalità e tempi di adempimento come definiti negli accordi stessi dalle parti stipulanti, in riferimento alle clausole sulla non computabilità nella base di calcolo di istituti contrattuali e di emolumenti erogati a vario titolo, diversi da quelli di legge, ovvero sulla quantificazione di tali emolumenti comprensiva dell'incidenza sugli istituti retributivi diretti o indiretti. Allo stesso fine valgono le clausole per la limitazione di tale incidenza relativamente ad istituti retributivi introdotti da accordi integrativi aziendali in aggiunta a quelli previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro. Le predette disposizioni operano anche agli effetti delle prestazioni previdenziali. Ultimo aggiornamento 8 Ottobre

102 ART. 14 Il secondo comma stabilisce che «i contratti e gli accordi collettivi contenenti clausole o disposizioni di cui al comma 1 sono depositati dalle parti stipulanti presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e gli enti previdenziali interessati, entro quindici giorni dalla loro stipulazione» Ultimo aggiornamento 8 Ottobre

103 ART. 15 Libro unico del lavoro 1.A decorrere dal 1 gennaio 2017, il libro unico del lavoro è tenuto, in modalità telematica, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali. 2.Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono stabilite le modalità tecniche e organizzative per l'interoperabilità, la tenuta, l'aggiornamento e la conservazione dei dati contenuti nel libro unico del lavoro di cui all'articolo 39 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, Ultimo aggiornamento dalla 8 Ottobre legge agosto 2008, n

104 ART. 16 Comunicazioni telematiche 1.Tutte le comunicazioni in materia di rapporti di lavoro, collocamento mirato, tutela delle condizioni di lavoro, incentivi, politiche attive e formazione professionale, ivi compreso il nulla osta al lavoro subordinato per cittadini extracomunitari nel settore dello spettacolo, si effettuano esclusivamente in via telematica secondo i modelli di comunicazione, i dizionari terminologici e gli standard tecnici di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 30 ottobre 2007, 2. 2.Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono individuate le comunicazioni Ultimo aggiornamento di cui al comma 8 Ottobre e si procede all'aggiornamento dei modelli 104 esistenti, al fine di armonizzare e semplificare le informazioni richieste.

105 Vengono abrogati: ART. 18 Abrogazione autorizzazione al lavoro estero l obbligo, da parte dei lavoratori italiani disponibili a prestare attività all estero, di iscrizione nella specifica lista di collocamento (art. 1, comma 4, del D.L. n. 317/1987); mediante modifica dell art 2 del D.L. n. 317/1987, l autorizzazione al lavoro estero, da richiedere, da parte del datore di lavoro, al Ministero del Lavoro, notiziando anche il Ministero degli Affari Esteri. Ultimo aggiornamento 8 Ottobre

106 ART. 18 conseguentemente, viene abrogato l art. 2 bis del D.L. n. 317/1987, contenente le sanzioni da applicare per la mancanza di autorizzazione al lavoro e per l attività di mediazione per l assunzione o il trasferimento di lavoratori all estero. Ultimo aggiornamento 8 Ottobre

107 ART. 21 Semplificazioni in materia di adempimenti formali concernenti gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali Denuncia infortunio sul lavoro o malattia professionale Decorsi 180 giorni dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 151 (quindi, a far data dal 22/3/2016) saranno a regime le seguenti semplificazioni. In caso di infortunio sul lavoro o di malattia professionale, la denuncia dovrà contenere solamente gli estremi del certificato medico, poiché il medico o la struttura sanitaria competente al rilascio dovranno trasmetterlo all INAIL in via telematica (modifica ai commi 1 e 5 dell art. 53 del T.U. n. Ultimo aggiornamento 8 Ottobre /1965).

108 ART. 21 Qualunque medico presti la prima assistenza a un lavoratore infortunato sul lavoro o affetto da malattia professionale è obbligato a rilasciare certificato ai fini degli obblighi di denuncia di cui al presente articolo e a trasmetterlo esclusivamente per via telematica all'istituto assicuratore. Ultimo aggiornamento 8 Ottobre

109 ART. 21 La trasmissione per via telematica del certificato di infortunio sul lavoro o di malattia professionale, di cui ai commi ottavo e nono, è effettuata utilizzando i servizi telematici messi a disposizione dall'istituto assicuratore. I dati delle certificazioni sono resi disponibili telematicamente dall'istituto assicuratore ai soggetti obbligati a effettuare la denuncia in modalità telematica, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni (art. 53, commi 8, 9 e 10, T.U. n. 1124/1965, aggiunti). Ultimo aggiornamento 8 Ottobre

110 ART. 21 La denuncia d infortunio deve essere trasmessa all Autorità di Pubblica Sicurezza, qualora l infortunio abbia causato la morte del lavoratore o abbia una prognosi superiore ai 30 giorni. L'adempimento si intende assolto con l'invio all'istituto assicuratore della denuncia d infortunio di cui all'articolo 53 con modalità telematica (modifica art. 53, commi 1 e 5, T.U. n. 1124/1965). Ultimo aggiornamento 8 Ottobre

111 ART. 21 Registro degli infortuni sul lavoro A decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 151 (quindi, a far data dal 23/12/2015), è abolito l'obbligo di tenuta del registro infortuni (comma 4). Ultimo aggiornamento 8 Ottobre

112 ART. 22 Modifica di disposizioni sanzionatorie in materia di lavoro e legislazione sociale Comma 1, maxi sanzione per lavoro nero 1. All'articolo 3 del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, e successive modificazioni, il comma 3 è sostituito dai seguenti: «3. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni già previste dalla normativa in vigore, in caso di impiego di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato, con la sola esclusione del datore di lavoro domestico, si applica altresì Ultimo aggiornamento 8 Ottobre la sanzione amministrativa pecuniaria:

113 ART. 22 a) da euro a euro per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore sino a trenta giorni di effettivo lavoro; b) da euro a euro per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore da trentuno e sino a sessanta giorni di effettivo lavoro; c) da euro a euro per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore oltre sessanta giorni di effettivo lavoro. Ultimo aggiornamento 8 Ottobre

114 ART. 22 Fatta eccezione per le violazioni inerenti ai lavoratori extracomunitari sprovvisti di titolo di soggiorno abilitante al lavoro subordinato o di minori in età non lavorativa, trova applicazione la procedura di diffida ex art. 13 D.Lgs. n. 124/2004. Ultimo aggiornamento 8 Ottobre

115 ART. 22 La norma non contiene una disciplina sanzionatoria specifica riguardo all importo delle sanzioni civili previdenziali connesse all evasione dei contributi e dei premi riferiti a ciascun lavoratore in nero (nel testo precedentemente in vigore se ne prevedeva l aumento del 50%), che quindi tornano ad essere applicate nella misura ordinaria dettata dall art. 116, comma 8, della legge n. 388/ /10/

116 Art. 13 D.Lgs. n. 124/ In caso di constatata inosservanza delle norme di legge o del contratto collettivo in materia di lavoro e legislazione sociale e qualora il personale ispettivo rilevi inadempimenti dai quali derivino sanzioni amministrative, questi provvede a diffidare il trasgressore e l'eventuale obbligato in solido, ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 novembre 1981, n. 689, alla regolarizzazione delle inosservanze comunque materialmente sanabili, entro il termine di trenta giorni dalla data di notificazione del verbale di cui al comma 4. Ultimo aggiornamento 8 Ottobre

117 3. In caso di ottemperanza alla diffida, il trasgressore o l'eventuale obbligato in solido è ammesso al pagamento di una somma pari all'importo della sanzione nella misura del minimo previsto dalla legge ovvero nella misura pari ad un quarto della sanzione stabilita in misura fissa, entro il termine di quindici giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 2. Il pagamento dell'importo della predetta somma estingue il procedimento sanzionatorio limitatamente alle inosservanze oggetto di diffida e a condizione dell'effettiva ottemperanza alla diffida stessa. Ultimo aggiornamento 8 Ottobre

118 5. L'adozione della diffida interrompe i termini per la presentazione dei ricorsi di cui agli articoli 16 e 17 del presente decreto, fino alla scadenza del termine per compiere gli adempimenti di cui ai commi 2 e 3. Ove da parte del trasgressore o dell'obbligato in solido non sia stata fornita prova al personale ispettivo dell'avvenuta regolarizzazione e del pagamento delle somme previste, il verbale unico di cui al comma 4 produce gli effetti della contestazione e notificazione degli addebiti accertati nei confronti del trasgressore e della persona obbligata in solido ai quali sia stato notificato. Ultimo aggiornamento 8 Ottobre

119 6. Il potere di diffida nei casi previsti dal comma 2, con gli effetti e le procedure di cui ai commi 3, 4 e 5, è esteso anche agli ispettori e ai funzionari amministrativi degli enti e degli istituti previdenziali per le inadempienze da essi rilevate. Gli enti e gli istituti previdenziali svolgono tale attività con le risorse umane e finanziarie esistenti a legislazione vigente. 7. Il potere di diffida di cui al comma 2 è esteso agli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria che accertano, ai sensi dell'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689, violazioni in materia di lavoro e legislazione sociale. Qualora rilevino inadempimenti dai quali derivino sanzioni amministrative, essi provvedono a diffidare il trasgressore e l'eventuale obbligato in solido alla regolarizzazione delle inosservanze comunque materialmente sanabili, con gli effetti Ultimo aggiornamento 8 Ottobre e le procedure di cui ai commi 3, 4 e 5.

120 ART. 22 Le sanzioni sono aumentate del 20% in caso di violazioni inerenti ai lavoratori extracomunitari sprovvisti di titolo di soggiorno abilitante al lavoro subordinato o di minori in età non lavorativa. Ultimo aggiornamento 8 Ottobre

121 ART. 22 Violazioni consumate prima del 24/9/2015 Maxi sanzione Ordinaria (omessa comunicazione instaurazione rapporto al centro Impiego) Affievolita (occupazione in nero seguita da un periodo di regolare occupazione) Misura per ciascun lavoratore Da a giorno Da a giorno Diffida art. 13 D.Lgs. n. 124/2004 Non applicabile Non applicabile Ultimo aggiornamento 8 Ottobre 2015 Misura ridotta art. 16 legge n. 689/ giorno giorno 121

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