CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. d iniziativa del deputato BOCCIARDO

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. d iniziativa del deputato BOCCIARDO"

Transcript

1 Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI N PROPOSTA DI LEGGE d iniziativa del deputato BOCCIARDO Norme in materia di adozione degli embrioni crioconservati in stato di oggettivo abbandono Presentata il 25 novembre 2011 ONOREVOLI COLLEGHI! La proposta di legge che sottopongo alla vostra approvazione riguarda un tema particolarmente delicato e complesso, che fino ad oggi non ha trovato un preciso riferimento normativo. Il tema riguarda l adozione degli embrioni crioconservati in stato di oggettivo abbandono. Da un censimento effettuato dall Istituto superiore di sanità (ISS) a seguito del decreto del Ministro della salute 4 agosto 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 200 del 26 agosto 2004, risulta che gli embrioni abbandonati ammonterebbero a Questo numero, però, non tiene conto degli altri embrioni, di fatto abbandonati, appartenenti a coppie irrintracciabili, quantificabili in alcune migliaia. Lo stesso decreto stanziava euro destinati all ISS per la realizzazione del censimento e euro per istituire presso l Ospedale maggiore di Milano una bio-banca nazionale adibita a ricevere gli embrioni «orfani» provenienti da tutte le regioni d Italia. L opera è stata realizzata, i fondi sono stati rendicontati già nel 2005, ma attualmente nessun embrione risulta pervenuto presso la struttura milanese. L insuccesso della bio-banca nazionale suggerisce una semplificazione del problema, evitando la centralizzazione degli embrioni crioconservati, che rimangono presso i centri di procreazione medicalmente assistita (PMA) a disposizione di un eventuale richiesta di adozione. Prima di illustrare gli articoli della proposta di legge, desidero evidenziare su quali princìpi essa si fonda. Anzitutto, gli articoli 2 e 32 della Costituzione con cui si stabilisce, in sintesi, che la Repubblica riconosce e tutela la vita umana fin dal momento del concepimento.

2 Atti Parlamentari 2 Camera dei Deputati 4800 Inoltre, i pareri espressi dal Comitato nazionale per la bioetica, in particolare quello del 18 novembre 2005, dal titolo «L adozione per la nascita (APN) degli embrioni crioconservati e residuali derivanti da procreazione medicalmente assistita (PMA)». La prima osservazione del Comitato nazionale per la bioetica è che la legge n. 40 del 2004 sulla PMA nulla dice in positivo sul futuro destino degli embrioni congelati e abbandonati, lasciando ipotizzare al massimo che essi, nel loro stato di crioconservazione, debbano essere custoditi fino al momento della loro estinzione naturale (momento peraltro allo stato attuale indeterminabile da parte della scienza). Secondo il Comitato è necessario colmare quindi questa lacuna della legge n. 40 del Ecco quindi la prima ragione di questa proposta di legge. Il Comitato fa delle importanti puntualizzazioni sul tema, che qui riassumo. Se gli embrioni sono vite umane a pieno titolo è giusto dare ad essi la possibilità di nascere, anche attraverso la pratica dell adozione. Il diritto alla nascita non può che prevalere su ogni considerazione etica e giuridica in senso contrario. Un altro principio alla base di questa proposta di legge riguarda la non utilizzazione dell embrione ai fini della ricerca scientifica. In sintonia con quanto espresso dal Comitato, noi aderiamo al principio del diritto alla vita. Fin dal concepimento l embrione è vita umana personale e, di conseguenza, i pur legittimi interessi della ricerca scientifica non possono prevalere sul suo «diritto alla vita». Un adeguata e ragionevole soluzione bioetica deve misurarsi con il complesso problema dello statuto dell embrione umano. A questo riguardo richiamo il parere del Comitato del 12 luglio 1996, «Identità e statuto dell embrione umano», in cui, pur a fronte di differenze di opinioni, si riscontra una base comune di pensiero che considera l embrione vita umana, che merita rispetto e tutela fin dal suo inizio. Questo riconoscimento trova ampia conferma nel nostro ordinamento giuridico se si considera la pronunzia con cui la Corte costituzionale ha interpretato la legalizzazione dell aborto (legge n. 194 del 1978), fondandola sullo stato di necessità e non sulla negazione dell identità umana del concepito (sentenza n. 27 del 1975, ribadita dalla Corte nella sentenza n. 35 del 1997). Ne consegue che se l embrione deve essere considerato vita umana, alla quale l ordinamento giuridico è tenuto a garantire le condizioni più favorevoli allo sviluppo e alla nascita, sono da escludere nei suoi confronti comportamenti che vengono avvertiti come discriminatori se riferiti a individui umani. In questo senso si è espresso anche il Papa Benedetto XVI, ricevendo in udienza in Vaticano i partecipanti al convegno internazionale sulla ricerca sulle cellule staminali promosso dal Pontificio consiglio della cultura. Il Papa ha espresso «l apprezzamento della Santa Sede per tutto il lavoro che viene fatto da varie istituzioni per promuovere iniziative culturali e formative dirette a sostenere la ricerca scientifica al massimo livello sulle cellule staminali adulte e a esplorare le implicazioni culturali, etiche e antropologiche del loro uso». Ma Benedetto XVI ha messo in guardia contro il «grave rischio che la dignità unica e l inviolabilità della vita umana possano essere subordinate a considerazioni puramente utilitaristiche». L uomo, ha avvertito, può essere «oggetto della ricerca», ma «la sua dignità trascendente gli dà il diritto di rimanere sempre il beneficiario finale della ricerca scientifica e mai di essere ridotto a suo strumento». In questo senso, «i potenziali benefìci della ricerca sulle cellule staminali adulte sono molto considerevoli, poiché essa apre le possibilità per curare malattie croniche degenerative riparando il tessuto danneggiato e ripristinando la sua capacità di rigenerazione».

3 Atti Parlamentari 3 Camera dei Deputati 4800 Il Papa ha anche avvertito che il desiderio di scoprire cure per le malattie degenerative può spingere gli scienziati e i politici a «spazzare via le obiezioni etiche e a dirigersi verso qualsiasi ricerca sembri offrire la prospettiva di una svolta». «Quelli che difendono la ricerca sulle cellule staminali embrionali nella speranza di raggiungere tale risultato ha detto ancora il Papa compiono il grave errore di negare l inalienabile diritto alla vita di tutti gli esseri umani dal momento del concepimento alla morte naturale». Secondo il Pontefice, «la distruzione anche di una sola vita umana non può mai essere giustificata in termini di beneficio che essa potrebbe plausibilmente portare ad un altra». Vi sono poi significativi pronunciamenti sul tema da parte dell Europa. La più recente è la sentenza della Corte europea dei diritti dell uomo del 18 ottobre 2011 in cui si afferma che sono sanzionati penalmente la fecondazione artificiale di ovuli per uno scopo diverso dall induzione di gravidanza della donna da cui provengono, la vendita di embrioni umani concepiti in provetta o prelevati da una donna prima della fine del processo di annidamento nell utero o la loro cessione, acquisto o utilizzazione per uno scopo che non sia la conservazione degli stessi, nonché lo sviluppo in provetta di embrioni umani per scopi diversi da quello di indurre una gravidanza. La Corte precisa, inoltre, che costituisce un «embrione umano» qualunque ovulo umano fin dalla fecondazione, qualunque ovulo umano non fecondato in cui sia stato impiantato il nucleo di una cellula umana matura e qualunque ovulo umano non fecondato che, attraverso partenogenesi, sia stato indotto a dividersi e a svilupparsi. In sostanza, l embrione deve essere protetto e salvaguardato con la finalità primaria dell ottenimento della nascita (valore prioritario rispetto ad altri valori). Un altro punto che è opportuno chiarire e che il Comitato nazionale per la bioetica affronta in modo molto preciso il rischio che attraverso l APN si legittimi comunque, anche se indirettamente, la PMA eterologa, una pratica che la legge n. 40 del 2004 ha esplicitamente dichiarato illecita. Questa obiezione non tocca, ovviamente, coloro che ritengono moralmente giustificabile tale forma di procreazione. A coloro che la ritengono moralmente inaccettabile va ribadito che esiste una significativa differenza formale bioeticamente consistente tra PMA eterologa e APN. Infatti, mentre nella PMA eterologa è la fecondazione che si realizza con l apporto (genetico) di una persona esterna alla coppia che intende generare, nell APN l intervento della persona esterna non incide sulla fecondazione, bensì consente che quanto con la fecondazione medesima ha avuto inizio possa procedere nel suo sviluppo. Si tratta, dunque, di un intervento esterno molto precoce e coinvolgente, in quanto, a differenza dell adozione postnatale, implica non soltanto l assunzione verso l adottato degli impegni riferibili alla sfera affettiva e al mantenimento, bensì anche la disponibilità biologica da parte della donna a consentire, attraverso il suo corpo, che l embrione adottato giunga alla nascita: ma, in ogni caso, si tratta di un intervento che non ha a che fare con il progetto procreativo che ha dato luogo alla fecondazione. Nemmeno si può parlare di una sovrapponibilità dell APN con la surrogazione di maternità: se infatti in entrambe le ipotesi la gestazione è effettuata da una donna diversa da quella il cui ovocita è stato fecondato, nell APN la donna effettua la gestazione per assumere il ruolo genitoriale e senza che il suo intervento sia stato progettato all atto della fecondazione. Anche l intenzione soggettiva di chi accede a queste pratiche è profondamente diversa: chi vuol accedere alla PMA eterologa è mosso primariamente dal desiderio di avere comunque un figlio biologico; chi si dichiara disposto ad una APN è piuttosto mosso dal desiderio di sottrarre una vita umana embrionale all ipotesi di un congelamento a tempo indeterminato.

4 Atti Parlamentari 4 Camera dei Deputati 4800 Tale differenza può essere negata da chi consideri un male in sé, indipendentemente dalle sue finalità e dalle intenzioni di chi la ponga in essere, anche la sola fase di trasferimento degli embrioni nell utero di una donna una volta che sia già avvenuta la fecondazione. Chi sostiene anche tra coloro che mantengono riserve morali nei confronti della PMA la plausibilità bioetica dell APN muove invece dal presupposto che lo scongelamento dell embrione e il suo trasferimento nell utero di una donna diversa da quella che ha richiesto la fecondazione dell ovocita risultino abbondantemente giustificati dal fatto che solo in tal modo embrioni già esistenti (altrimenti destinati al congelamento a tempo indeterminato o, peggio ancora, alla distruzione) possono pervenire alla nascita. Una volta definiti, con l articolo 1, i princìpi e le finalità della presente proposta di legge, che ho illustrato ampiamente, l articolo 2 dà la definizione di che cosa si intenda per «oggettivo abbandono». Gli embrioni crioconservati in stato di oggettivo abbandono sono quelli la cui madre biologica abbia comunicato al centro di PMA che li custodisce l impossibilità di procedere al trasferimento in utero, a causa del verificarsi di alcune precise condizioni, come il raggiungimento di un età per la quale non possa più essere considerata potenzialmente fertile; il sopravvenuto impedimento fisico, tale da rendere impossibile il trasferimento in utero dell embrione; il sopravvenuto pericolo permanente per la sua salute, tale da far ritenere che non vi siano ragionevoli possibilità di instaurare la gravidanza o di portarla a termine senza gravi rischi per lei stessa o per il concepito. Ma queste condizioni come possono essere comprovate? Il comma 2 dell articolo 2 precisa che per provare l oggettivo abbandono sono necessari due certificati medici, rilasciati rispettivamente dal medico curante della madre biologica e da un medico operante presso il centro di PMA in cui l embrione è stato prodotto. Sono altresì considerati in stato di oggettivo abbandono gli embrioni crioconservati per i quali sia accertato il decesso della madre biologica. Il decesso può essere comunicato ai centri di PMA dai parenti fino al terzo grado della madre biologica o dal padre biologico, allegando il certificato di morte (comma 4). L articolo 3 prevede la redazione degli elenchi degli embrioni in stato di oggettivo abbandono custoditi presso ogni centro di PMA. Viene quindi soppressa la bio-banca nazionale. L articolo 4 disciplina l istituzione del registro nazionale degli embrioni crioconservati in stato di oggettivo abbandono e le funzioni del Comitato nazionale per la biosicurezza, le biotecnologie e le scienze per la vita nell ambito delle procedure di adozione. L articolo 5 precisa i requisiti necessari per poter accedere all adozione dell embrione. L articolo 6 regola le procedure di adozione. L articolo 7 reca le disposizioni per affrontare il trasferimento endouterino dell embrione. Per quanto riguarda il consenso informato, materia particolarmente complessa, si è cercato, con l articolo 8, di indicare precise disposizioni. Sottolineo che al comma 2 si prevede che la volontà degli adottanti può essere revocata fino al momento del trasferimento endouterino dell embrione. L acquisizione della genitorialità e dello stato di figlio legittimo è normata dall articolo 9. In particolare, si precisa che i genitori biologici dell embrione non acquisiscono alcuna relazione giuridica parentale con il nato e non possono far valere nei suoi confronti alcun diritto né essere titolari di obblighi. L articolo 10 stabilisce che l attuazione della legge non comporta alcun nuovo o maggiore onere per il bilancio dello Stato.

5 Atti Parlamentari 5 Camera dei Deputati 4800 PROPOSTA DI LEGGE ART. 1. (Princìpi e finalità). 1. Sulla base dei princìpi espressi dagli articoli 2 e 32 della Costituzione, la Repubblica riconosce e tutela la vita umana fin dal momento del suo concepimento. 2. Al fine di tutelare l interesse alla nascita degli embrioni crioconservati in stato di oggettivo abbandono, è consentita la loro adozione da parte dei soggetti che ne fanno richiesta, alle condizioni, con le modalità e agli effetti individuati dalla presente legge. 3. L adozione degli embrioni crioconservati in stato di oggettivo abbandono è disposta garantendo gli interessi, la salute e la sicurezza di tutti i soggetti coinvolti, compreso il concepito. ART. 2. (Definizioni). 1. Ai fini della presente legge, sono considerati in stato di oggettivo abbandono gli embrioni crioconservati la cui madre biologica ha comunicato al centro di procreazione medicalmente assistita (PMA) che li custodisce l impossibilità di procedere al trasferimento in utero, a causa del verificarsi di una delle seguenti condizioni: a) il raggiungimento di un età per la quale la donna non può essere considerata potenzialmente fertile; b) un sopravvenuto impedimento fisico della donna, tale da rendere impossibile il trasferimento in utero dell embrione; c) un sopravvenuto pericolo permanente per la salute della donna, tale da far ritenere che non vi siano ragionevoli possibilità di instaurare la gravidanza o di

6 Atti Parlamentari 6 Camera dei Deputati 4800 portarla a termine senza gravi rischi per lei stessa o per il concepito. 2. Ciascuna delle condizioni di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 è attestata da due certificati medici, rilasciati rispettivamente dal medico curante della madre biologica e da un medico operante presso il centro di PMA in cui l embrione è stato prodotto. 3. La comunicazione di cui al comma 1 vale quale espressa rinuncia all impianto endouterino da parte della madre biologica. 4. Sono altresì considerati in stato di oggettivo abbandono gli embrioni crioconservati per i quali è accertato il decesso della madre biologica. Il decesso può essere comunicato ai centri di PMA dai parenti fino al terzo grado della madre biologica o dal padre biologico, allegando il certificato di morte. ART. 3. (Elenchi degli embrioni crioconservati in stato di oggettivo abbandono). 1. Ciascun centro di PMA trasmette copia delle comunicazioni pervenute ai sensi dell articolo 2 al Comitato nazionale per la biosicurezza, la biotecnologia e la scienza della vita, di seguito denominato «Comitato», e, sulla base delle stesse, redige l elenco degli embrioni crioconservati in stato di oggettivo abbandono da esso custoditi. ART. 4. (Registro nazionale degli embrioni crioconservati in stato di oggettivo abbandono e funzioni del Comitato nell ambito delle procedure di adozione). 1. Presso il Comitato è istituito il registro nazionale degli embrioni crioconservati in stato di oggettivo abbandono, ordinato secondo l ordine cronologico del momento in cui essi assumono tale stato.

7 Atti Parlamentari 7 Camera dei Deputati Per determinare l ordine cronologico di cui al comma 1, si considerano le date di sottoscrizione delle comunicazioni e dei decessi di cui rispettivamente all articolo 2, commi 1 e Nell ambito delle procedure di adozione, il Comitato esercita le funzioni di accertamento specificate dall articolo 7. ART. 5. (Requisiti degli adottanti). 1. L adozione di embrioni crioconservati in stato di oggettivo abbandono è consentita a coniugi maggiorenni e in età potenzialmente fertile, uniti in matrimonio da almeno tre anni. Tra i coniugi non deve sussistere e non deve avere avuto luogo negli ultimi tre anni separazione personale neppure di fatto. 2. I coniugi devono essere affettivamente idonei e capaci di educare, istruire e mantenere gli embrioni che intendano adottare. 3. Il requisito della stabilità del rapporto di cui al comma 1 si considera realizzato anche quando i coniugi hanno convissuto in modo stabile e continuativo prima del matrimonio per un periodo di tre anni, nel caso in cui il tribunale per i minorenni accerti la continuità e la stabilità della convivenza, avuto riguardo a tutte le circostanze del caso concreto. ART. 6. (Adozione degli embrioni crioconservati in stato di oggettivo abbandono). 1. Le domande di adozione degli embrioni crioconservati in stato di oggettivo abbandono sono presentate dalle coppie interessate al tribunale per i minorenni competente, corredate dei certificati volti ad attestare i requisiti di cui all articolo Il tribunale per i minorenni, verificata previamente la sussistenza dei requisiti di cui all articolo 5, salvo quello dell età potenzialmente fertile, che è accertato ai sensi dell articolo 7, comma 4, dispone l esecuzione di indagini volte ad accertare

8 Atti Parlamentari 8 Camera dei Deputati 4800 la capacità di educare il minore, nonché la situazione personale ed economica, la salute e l ambiente familiare dei richiedenti, nonché i motivi per i quali questi ultimi desiderano adottare un embrione. Tali indagini devono essere tempestivamente avviate e concludersi entro novanta giorni. Per il loro svolgimento, il tribunale per i minorenni può avvalersi dei servizi sociali competenti. 3. Qualora le indagini di cui al comma 2 del presente articolo si concludano con esito positivo, il tribunale per i minorenni richiede al Comitato di comunicare i dati utili a identificare il primo embrione sottoponibile ad adozione in base all ordine cronologico del registro di cui all articolo Ricevute le informazioni di cui al comma 3 del presente articolo, il tribunale per i minorenni invia i dati anagrafici e i recapiti della coppia di cui è stata accolta la domanda di adozione al centro di PMA che custodisce l embrione da adottare e dispone che sia avviata la procedura di cui all articolo 7. ART. 7. (Trasferimento endouterino degli embrioni crioconservati in stato di oggettivo abbandono). 1. Ricevuta la disposizione del tribunale per i minorenni di cui all articolo 6, comma 4, il centro di PMA che custodisce l embrione crioconservato in stato di oggettivo abbandono da adottare invia i dati relativi a quest ultimo al Comitato che, entro trenta giorni dalla loro ricezione, svolge appositi accertamenti finalizzati a verificare che l embrione sia stato prodotto e crioconservato nel rispetto di tutti i requisiti di qualità, di sicurezza e di tracciabilità stabiliti dalla normativa vigente. I dati di cui al presente comma sono specificati con decreto di natura non regolamentare del Ministro della salute, da adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. 2. Nell ambito delle operazioni di accertamento di cui al comma 1, il Comitato

9 Atti Parlamentari 9 Camera dei Deputati 4800 può chiedere alla regione in cui ha sede il centro di PMA interessato di svolgervi apposite ispezioni con il supporto del Centro nazionale trapianti. Ove l esito degli accertamenti sia positivo, il Comitato autorizza il centro di PMA a procedere al trasferimento endouterino dell embrione. 3. Entro trenta giorni dal rilascio dell autorizzazione di cui al comma 2, il centro di PMA convoca la coppia interessata per procedere al trasferimento endouterino dell embrione. 4. Tutte le operazioni relative all accertamento della potenziale fertilità della coppia interessata all adozione, all eventuale preparazione farmacologica della donna, nonché quelle relative al trasferimento endouterino dell embrione, sono svolte dal centro di PMA che custodisce l embrione stesso. 5. Ove nell ambito delle operazioni di cui al comma 4 si verifichino impedimenti tali non consentire più il trasferimento in utero dell embrione, il centro di PMA ne dà comunicazione al tribunale per i minorenni competente e al Comitato, illustrandone i motivi. Analoga comunicazione è data nel caso in cui la gravidanza si interrompa per qualsiasi motivo. ART. 8. (Consenso informato). 1. Prima di procedere alle operazioni di cui al comma 4 dell articolo 7, il medico responsabile del centro di PMA informa la donna in maniera dettagliata sui metodi, sui problemi bioetici e sui possibili effetti collaterali sanitari e psicologici da essi derivanti, sulle loro probabilità di successo e sui loro rischi, nonché sulle relative conseguenze giuridiche per la donna stessa, per l uomo e per il nascituro. 2. La volontà di entrambi i soggetti di adottare l embrione crioconservato in stato di oggettivo abbandono, acconsentendo alle operazioni di cui al comma 1, è espressa per iscritto congiuntamente al medico responsabile del centro di PMA, secondo modalità definite con decreto dei

10 Atti Parlamentari 10 Camera dei Deputati 4800 Ministri della giustizia e della salute, adottato ai sensi dell articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Tra la manifestazione della volontà e lo svolgimento delle suddette operazioni deve intercorrere un termine non inferiore a sette giorni. La volontà può essere revocata da ciascuno dei soggetti indicati dal presente comma fino al momento del trasferimento endouterino dell embrione. ART. 9. (Acquisizione della genitorialità e dello status di figlio legittimo). 1. Dal momento dell avvenuto trasferimento endouterino dell embrione crioconservato in stato di oggettivo abbandono, effettuato conformemente alle disposizioni di cui all articolo 7, la coppia acquisisce tutti i diritti e i doveri relativi al ruolo genitoriale nei confronti del nascituro, comprese le responsabilità relative all andamento della gravidanza. 2. Il bambino nato a seguito dell applicazione delle operazioni di cui all articolo 7 è riconosciuto come figlio legittimo della coppia, a tutti gli effetti di legge. I genitori biologici dell embrione non acquisiscono alcuna relazione giuridica parentale con il nato e non possono far valere nei suoi confronti alcun diritto né essere titolari di obblighi. 3. La nascita del bambino è comunicata al tribunale per i minorenni competente e al Comitato. ART. 10. (Clausola di invarianza finanziaria). 1. Dall attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

11 PAGINA BIANCA

12 1,00 *16PDL * *16PDL *

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE PALAGIANO, DONADI, MURA, DI PIETRO, DI GIUSEPPE, EVANGELISTI

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE PALAGIANO, DONADI, MURA, DI PIETRO, DI GIUSEPPE, EVANGELISTI Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI N. 2058 PROPOSTA DI LEGGE D INIZIATIVA DEI DEPUTATI PALAGIANO, DONADI, MURA, DI PIETRO, DI GIUSEPPE, EVANGELISTI Disposizioni per consentire

Dettagli

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE LABRIOLA, RAMPI, ROSTAN. Modifiche alla legge 19 febbraio 2004, n. 40, recante norme

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE LABRIOLA, RAMPI, ROSTAN. Modifiche alla legge 19 febbraio 2004, n. 40, recante norme Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI N. 2337 PROPOSTA DI LEGGE D INIZIATIVA DEI DEPUTATI LABRIOLA, RAMPI, ROSTAN Modifiche alla legge 19 febbraio 2004, n. 40, recante norme in materia

Dettagli

Interrogazione a risposta scritta. presentata dagli Onorevoli. LOCATELLI, DI LELLO, DI GIOIA, Claudio FAVA, PASTORELLI

Interrogazione a risposta scritta. presentata dagli Onorevoli. LOCATELLI, DI LELLO, DI GIOIA, Claudio FAVA, PASTORELLI Interrogazione a risposta scritta presentata dagli Onorevoli LOCATELLI, DI LELLO, DI GIOIA, Claudio FAVA, PASTORELLI Alla Ministra della Salute Per sapere premesso che: - Il 9 aprile 2014, con sentenza

Dettagli

L acquisto della cittadinanza italiana

L acquisto della cittadinanza italiana Approfondimento L acquisto della cittadinanza italiana Nella prima edizione di ImmigrazioneOggi del 5 ottobre abbiamo dato notizia della proposta presentata dal Governo al Parlamento per modificare l attuale

Dettagli

PROCREAZIONE MEDICALMENTE ASSISTITA. Legge 19 Febbraio 2004 n 40

PROCREAZIONE MEDICALMENTE ASSISTITA. Legge 19 Febbraio 2004 n 40 PROCREAZIONE MEDICALMENTE ASSISTITA Legge 19 Febbraio 2004 n 40 Finalità Art. 1: Al fine di favorire la soluzione di problemi riproduttivi derivanti dalla sterilità o dalla fertilità umana è consentito

Dettagli

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA N. 3338 DISEGNO DI LEGGE d iniziativa dei senatori BISCARDINI, CASILLO, CREMA, LABELLARTE e MARINI COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 MARZO 2005 Modifiche alla legge

Dettagli

CODICE DI FAMIGLIA E DI TUTELA

CODICE DI FAMIGLIA E DI TUTELA CODICE DI FAMIGLIA E DI TUTELA Prima della firma della Convenzione de L Aja sulla protezione dei minori e sulla cooperazione in materia di adozione internazionale (1995), in Polonia l adozione era regolata

Dettagli

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SIENA REGOLAMENTO RECANTE NORME SUGLI INCARICHI AI DIPENDENTI PROVINCIALI

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SIENA REGOLAMENTO RECANTE NORME SUGLI INCARICHI AI DIPENDENTI PROVINCIALI AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SIENA REGOLAMENTO RECANTE NORME SUGLI INCARICHI AI DIPENDENTI PROVINCIALI approvato con deliberazione G.P. n. 188 del 25.7.2001 modificato con deliberazione G.P. n. 83 del

Dettagli

Comune di Montemurlo

Comune di Montemurlo Comune di Montemurlo Provincia di Prato Regolamento comunale sul registro delle unioni civili (Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 71 del 26/11/2014) INDICE ART. 1 (Definizioni) pag. 2 ART.

Dettagli

2. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le leggi 1/1990 e 174/2005.

2. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le leggi 1/1990 e 174/2005. LEGGE REGIONALE 20 novembre 2007, n. 17 Disciplina dell'attività di acconciatore e di estetista (B.U. 29 novembre 2007, n. 104) INDICE DELLA LEGGE Art. 1 (Oggetto) Art. 2 (Competenze della Regione, delle

Dettagli

PROVINCIA DI LIVORNO. Oggetto: congedo retribuito di cui all art. 42 c. 5 del D.Lgs 151/2001 - AGGIORNAMENTO.

PROVINCIA DI LIVORNO. Oggetto: congedo retribuito di cui all art. 42 c. 5 del D.Lgs 151/2001 - AGGIORNAMENTO. PROVINCIA DI LIVORNO CIRCOLARE N. 1/2014 Ai Dirigenti Ai dipendenti Oggetto: congedo retribuito di cui all art. 42 c. 5 del D.Lgs 151/2001 - AGGIORNAMENTO. Alla luce delle modifiche intercorse a seguito

Dettagli

La Convenzione sui diritti dell infanzia

La Convenzione sui diritti dell infanzia NOME... COGNOME... CLASSE... DATA... La Convenzione sui diritti dell infanzia La Convenzione sui diritti dell infanzia è stata approvata dall Assemblea generale delle Nazioni unite (ONU) il 20 novembre

Dettagli

MITTEL S.p.A. PROCEDURA RELATIVA ALLE OPERAZIONI EFFETTUATE DAI SOGGETTI RILEVANTI AI SENSI DELL ART. 114, COMMA 7 DEL D. LGS. N.

MITTEL S.p.A. PROCEDURA RELATIVA ALLE OPERAZIONI EFFETTUATE DAI SOGGETTI RILEVANTI AI SENSI DELL ART. 114, COMMA 7 DEL D. LGS. N. MITTEL S.p.A. PROCEDURA RELATIVA ALLE OPERAZIONI EFFETTUATE DAI SOGGETTI RILEVANTI AI SENSI DELL ART. 114, COMMA 7 DEL D. LGS. N. 58/1998 (PROCEDURA INTERNAL DEALING ) Premessa Tenuto conto: - che dal

Dettagli

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. d iniziativa del deputato MIGLIOLI

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. d iniziativa del deputato MIGLIOLI Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI N. 3491 PROPOSTA DI LEGGE d iniziativa del deputato MIGLIOLI Disposizioni in materia di donazione del corpo post mortem a fini di studio e di

Dettagli

RIPOSI E PERMESSI PER LAVORATORI PORTATORI DI HANDICAP E PER FAMILIARI CHE ASSISTONO PORTATORI DI HANDICAP LAVORATORE PORTATORE DI HANDICAP

RIPOSI E PERMESSI PER LAVORATORI PORTATORI DI HANDICAP E PER FAMILIARI CHE ASSISTONO PORTATORI DI HANDICAP LAVORATORE PORTATORE DI HANDICAP RIPOSI E PERMESSI PER LAVORATORI PORTATORI DI HANDICAP E PER FAMILIARI CHE ASSISTONO PORTATORI DI HANDICAP LAVORATORE PORTATORE DI HANDICAP La persona handicappata maggiorenne in situazione di gravità

Dettagli

RISOLUZIONE N.126/E QUESITO

RISOLUZIONE N.126/E QUESITO RISOLUZIONE N.126/E Roma, 16 dicembre 2011 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Consulenza giuridica - Adempimenti contabili degli enti non commerciali ed obbligo di rendicontazione di cui all'art. 20

Dettagli

SENATO DELLA REPUBBLICA XV LEGISLATURA

SENATO DELLA REPUBBLICA XV LEGISLATURA SENATO DELLA REPUBBLICA XV LEGISLATURA N. 725 DISEGNO DI LEGGE d iniziativa dei senatori RIPAMONTI, PALERMI, SILVESTRI e TIBALDI COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 GIUGNO 2006 Modifiche alla legge 19 febbraio

Dettagli

Introduzione PAG. 3. Permessi per esami prenatali PAG. 5. Astensione anticipata dal lavoro PAG. 6. Congedo di maternità PAG. 7

Introduzione PAG. 3. Permessi per esami prenatali PAG. 5. Astensione anticipata dal lavoro PAG. 6. Congedo di maternità PAG. 7 SOMMARIO Introduzione PAG. 3 DIRITTI DELLA MAMMA QUANDO E IN ATTESA Permessi per esami prenatali PAG. 5 Astensione anticipata dal lavoro PAG. 6 Congedo di maternità PAG. 7 DIRITTI DEI GENITORI FINO AL

Dettagli

Delega al Governo in materia di riordino degli enti di ricerca - - Art. 1. Art. 1.

Delega al Governo in materia di riordino degli enti di ricerca - - Art. 1. Art. 1. DISEGNO DI LEGGE presentato dal Ministro dell università e della ricerca (MUSSI) di concerto col Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione (NICOLAIS) e col Ministro dell economia

Dettagli

CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE PRESENTATO DAL MINISTRO DELLE POLITICHE PER LA FAMIGLIA (BINDI) DAL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA (MASTELLA)

CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE PRESENTATO DAL MINISTRO DELLE POLITICHE PER LA FAMIGLIA (BINDI) DAL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA (MASTELLA) Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI N. 2514-A DISEGNO DI LEGGE PRESENTATO DAL MINISTRO DELLE POLITICHE PER LA FAMIGLIA (BINDI) DAL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA (MASTELLA) E DAL MINISTRO

Dettagli

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI N. 1020 PROPOSTA DI LEGGE D INIZIATIVA DEI DEPUTATI ZANOTTI, ASTORE, BAFILE, BOATO, BUCCHINO, BURTONE, CANCRINI, CARBONELLA, CHIAROMONTE, CODURELLI,

Dettagli

ISTITUTO COMPRENSIVO «TRENTO 5» 38122 Trento (TN) Via San Giovanni Bosco, 8 CF 80016460224

ISTITUTO COMPRENSIVO «TRENTO 5» 38122 Trento (TN) Via San Giovanni Bosco, 8 CF 80016460224 ISTITUTO COMPRENSIVO «TRENTO 5» 38122 Trento (TN) Via San Giovanni Bosco, 8 CF 80016460224 Tel. 0461/263331 - Fax 0461/984463 www.istitutotrento5.it segr.ic.tn5@scuole.provincia.tn.it ic.tn5@pec.provincia.tn.it

Dettagli

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. Disposizioni in materia di ospedalizzazione domiciliare per i malati terminali N. 2739

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. Disposizioni in materia di ospedalizzazione domiciliare per i malati terminali N. 2739 Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI N. 2739 PROPOSTA DI LEGGE d iniziativa del deputato CARLUCCI Disposizioni in materia di ospedalizzazione domiciliare per i malati terminali Presentata

Dettagli

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA N. 1372 DISEGNO DI LEGGE d iniziativa della senatrice TOIA COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 MAGGIO 2002 (*) Modifica dell articolo 156 del codice civile, e norme

Dettagli

REGOLAMENTO PER L USO DEL CENTRO SOCIO-CULTURALE DI AZZANELLO DI PASIANO DI PORDENONE. ARTICOLO 1 Oggetto del regolamento.

REGOLAMENTO PER L USO DEL CENTRO SOCIO-CULTURALE DI AZZANELLO DI PASIANO DI PORDENONE. ARTICOLO 1 Oggetto del regolamento. REGOLAMENTO PER L USO DEL CENTRO SOCIO-CULTURALE DI AZZANELLO DI PASIANO DI PORDENONE ARTICOLO 1 Oggetto del regolamento Il Centro socio-culturale di Azzanello di Pasiano di Pordenone (di seguito nominato

Dettagli

Comune di Bagno a Ripoli (Provincia di Firenze)

Comune di Bagno a Ripoli (Provincia di Firenze) Servizio Socio Assistenziale Comune di Bagno a Ripoli (Provincia di Firenze) Domanda per la richiesta dell assegno di maternità ai sensi dell art. 66 della legge 448/98 DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE

Dettagli

1.07 Generalità Accrediti per compiti educativi

1.07 Generalità Accrediti per compiti educativi 1.07 Generalità Accrediti per compiti educativi Stato al 1 gennaio 2016 In breve Le disposizioni legali prevedono che, nel calcolo delle rendite, si possano eventualmente conteggiare degli accrediti per

Dettagli

SOMMARIO 1 SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE...2 2 MODALITÀ DI RICHIESTA DEL CONSENSO INFORMATO...2 3 STRUMENTI DI REGISTRAZIONE...5

SOMMARIO 1 SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE...2 2 MODALITÀ DI RICHIESTA DEL CONSENSO INFORMATO...2 3 STRUMENTI DI REGISTRAZIONE...5 SOMMARIO 1 SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE...2 2 MODALITÀ DI RICHIESTA DEL CONSENSO INFORMATO...2 2.1 INFORMATIVA DA FORNIRE AL PAZIENTE AL FINE DEL CONSENSO... 2 2.2 CONSENSO INFORMATO... 3 3 STRUMENTI

Dettagli

CONSENSO INFORMATO. Ai sensi della Legge 19 febbraio 2004 n.40 e successive modificazioni. il a ( ) residente a in via tel CF

CONSENSO INFORMATO. Ai sensi della Legge 19 febbraio 2004 n.40 e successive modificazioni. il a ( ) residente a in via tel CF Pag. 1/6 Noi sottoscritti: DICHIARAZIONE DI PER LA TECNICA FIVET-ICSI (FECONDAZIONE IN VITRO E TRASFERIMENTO DELL'EMBRIONE) TECNICA DI PROCREAZIONE ASSISTITA DI II LIVELLO Ai sensi della Legge 19 febbraio

Dettagli

Conclusioni del Garante europeo per la protezione dei dati innanzi al Tribunale dell Unione Europea Caso T-343/13 Lussemburgo, 24 Marzo 2015

Conclusioni del Garante europeo per la protezione dei dati innanzi al Tribunale dell Unione Europea Caso T-343/13 Lussemburgo, 24 Marzo 2015 Conclusioni del Garante europeo per la protezione dei dati innanzi al Tribunale dell Unione Europea Caso T-343/13 Lussemburgo, 24 Marzo 2015 Signori Giudici del Tribunale, Nelle conclusioni di questa mattina,

Dettagli

Sono consentite ai medesimi coniugi più adozioni, con atti successivi.

Sono consentite ai medesimi coniugi più adozioni, con atti successivi. Legge n. 476/98 Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la tutela dei minori e la Cooperazione in materia di adozione internazionale fatta a l Aja il 29 maggio 1993. Modifiche alla legge 4 maggio

Dettagli

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 1352

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 1352 Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 1352 DISEGNO DI LEGGE d iniziativa del senatore DE LILLO COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 FEBBRAIO 2009 Disposizioni in materia di regolamentazione del diritto

Dettagli

STUDI SU MATERIALE GENETICO

STUDI SU MATERIALE GENETICO Istituto Oncologico Veneto Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico Ospedale Busonera I.O.V. ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO I.R.C.C.S. STUDI SU MATERIALE GENETICO Comitato Etico Istituto Oncologico

Dettagli

1. Premessa e definizioni

1. Premessa e definizioni Regolamento provinciale per l iscrizione, la cancellazione e la revisione delle associazioni di promozione sociale nel Registro provinciale istituito ai sensi dell art.4 della L.R. 34/2002. (Approvato

Dettagli

I DIRITTI A TUTELA DELLA DISABILITÀ

I DIRITTI A TUTELA DELLA DISABILITÀ I DIRITTI A TUTELA DELLA DISABILITÀ A cosa hanno diritto i lavoratori e le lavoratrici disabili o che assistono una persona disabile 1 A chi è rivolta la brochure? Destinatari La presente brochure sui

Dettagli

REGOLAMENTO SULL ISTITUZIONE E LA TENUTA DEL REGISTRO DELLE DICHIARAZIONI ANTICIPATE DI VOLONTA (cd. TESTAMENTI BIOLOGICI)

REGOLAMENTO SULL ISTITUZIONE E LA TENUTA DEL REGISTRO DELLE DICHIARAZIONI ANTICIPATE DI VOLONTA (cd. TESTAMENTI BIOLOGICI) REGOLAMENTO SULL ISTITUZIONE E LA TENUTA DEL REGISTRO DELLE DICHIARAZIONI ANTICIPATE DI VOLONTA (cd. TESTAMENTI BIOLOGICI) Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27.. del 4 maggio 2015 INDICE

Dettagli

Al Direttore Generale Università di Siena SEDE

Al Direttore Generale Università di Siena SEDE Ufficio gestione risorse umane, relazioni sindacali e procedimenti disciplinari Domanda di ammissione ai permessi art. 33 L. 104/92 (per: - dipendenti portatori di handicap - genitori di figlio portatore

Dettagli

CARTA DEI SERVIZI. Premessa:

CARTA DEI SERVIZI. Premessa: CARTA DEI SERVIZI Premessa: La Carta dei Servizi è uno strumento utile al cittadino per essere informato sulle caratteristiche del servizio offerto, sulla organizzazione degli uffici comunali, sugli standards

Dettagli

ART.1 PRIMA ANNUALITÀ

ART.1 PRIMA ANNUALITÀ COMUNE DI GRESSAN COMMUNE DE GRESSAN REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA DI EROGAZIONE DI ASSEGNO POST-NATALE, AI SENSI DELL ART. 13 (COMMI 1,2,3 E 4) DELLA LEGGE REGIONALE 27 MAGGIO 1998, N. 44 Approvazione

Dettagli

HEALTH MANAGEMENT ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO FIRENZE www.health-management.it

HEALTH MANAGEMENT ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO FIRENZE www.health-management.it 1 OGGETTO LAVORO NOTTURNO ED ETÀ ANAGRAFICA QUESITO (posto in data 26 luglio 2012) Sono un dirigente medico in servizio presso un Azienda Ospedaliera. Desidero essere informata se dopo il compimento del

Dettagli

REGIONE LIGURIA Assessorato alle Politiche attive del lavoro e dell occupazione, Politiche dell immigrazione e dell emigrazione, Trasporti

REGIONE LIGURIA Assessorato alle Politiche attive del lavoro e dell occupazione, Politiche dell immigrazione e dell emigrazione, Trasporti Allegato A) REGIONE LIGURIA Assessorato alle Politiche attive del lavoro e dell occupazione, Politiche dell immigrazione e dell emigrazione, Trasporti MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO DEL REGISTRO DEI DATORI

Dettagli

Città di Desio REGOLAMENTO PER L ISCRIZIONE E LA TENUTA ALBO DELLE ASSOCIAZIONI

Città di Desio REGOLAMENTO PER L ISCRIZIONE E LA TENUTA ALBO DELLE ASSOCIAZIONI Città di Desio REGOLAMENTO PER L ISCRIZIONE E LA TENUTA ALBO DELLE ASSOCIAZIONI INDICE Art. 1 - MATERIA DEL REGOLAMENTO Art. 2 - ARTICOLAZIONE Art. 3 - REQUISITI PER L ISCRIZIONE Art. 4 - MODALITA PER

Dettagli

REGOLAMENTO PER L EROGAZIONE DI SUSSIDI ECONOMICI A SOSTEGNO DELLA MATERNITA E A FAMIGLIE ECONOMICAMENTE DISAGIATE CON MINORI

REGOLAMENTO PER L EROGAZIONE DI SUSSIDI ECONOMICI A SOSTEGNO DELLA MATERNITA E A FAMIGLIE ECONOMICAMENTE DISAGIATE CON MINORI COMUNE DI CANINO Provincia di Viterbo REGOLAMENTO PER L EROGAZIONE DI SUSSIDI ECONOMICI A SOSTEGNO DELLA MATERNITA E A FAMIGLIE ECONOMICAMENTE DISAGIATE CON MINORI ART. 1 Oggetto, finalità ed elementi

Dettagli

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l articolo 93, vista la proposta della Commissione,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l articolo 93, vista la proposta della Commissione, IL CONSIGLIO DELL UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l articolo 93, vista la proposta della Commissione, (2) Per assicurare la corretta applicazione dell

Dettagli

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. d iniziativa del deputato BELISARIO

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. d iniziativa del deputato BELISARIO Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI N. 1853 PROPOSTA DI LEGGE d iniziativa del deputato BELISARIO Modifiche al codice di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e alla

Dettagli

Legge 40/2004 sulla Fecondazione Assistita

Legge 40/2004 sulla Fecondazione Assistita Legge 40/2004 sulla Fecondazione Assistita Sandra Santucci Medico Genetista Dipartimento di Cure Primarie Azienda Usl Modena Embrioni crioconservati Presente e futuro Modena 11 maggio 20013 Nel febbraio

Dettagli

ORGANISMO DI MEDIAZIONE FORENSE SCHEMA OPERATIVO

ORGANISMO DI MEDIAZIONE FORENSE SCHEMA OPERATIVO ORGANISMO DI MEDIAZIONE FORENSE SCHEMA OPERATIVO La domanda deve essere depositata presso la Segreteria amministrativa dell Organismo di mediazione. ( attualmente presso la sala dell Ordine ) La parte

Dettagli

REGOLAMENTO PER L EROGAZIONE DEL BUONO SOCIALE ANZIANI

REGOLAMENTO PER L EROGAZIONE DEL BUONO SOCIALE ANZIANI SETTEMBRE 2008 REGOLAMENTO PER L EROGAZIONE DEL BUONO SOCIALE ANZIANI Relazione tecnica Il presente regolamento è lo strumento di cui si sono dotati i Comuni del Distretto 5, secondo quanto previsto dalla

Dettagli

Capo I - PARTE GENERALE

Capo I - PARTE GENERALE Regolamento delle procedure di trasferimento e di mobilità interna dei professori ordinari, dei professori associati e dei ricercatori, ai sensi degli artt. 1, comma II, e 3 della legge 3 luglio 1998,

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA TENUTA DEL REGISTRO DEI TESTAMENTI BIOLOGICI

REGOLAMENTO PER LA TENUTA DEL REGISTRO DEI TESTAMENTI BIOLOGICI COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA CITTA METROPOLITANA DI TORINO REGOLAMENTO PER LA TENUTA DEL REGISTRO DEI TESTAMENTI BIOLOGICI Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 23.02.2016 INDICE ART.

Dettagli

Regolamento Carriere degli Studenti - Emanato con D.R. n. 4 del 07/01/2014. a tempo parziale

Regolamento Carriere degli Studenti - Emanato con D.R. n. 4 del 07/01/2014. a tempo parziale Nota: in rosso le modifiche apportate rispetto al vigente Regolamento Regolamento Carriere degli Studenti - Emanato con D.R. n. 4 del 07/01/2014 Testo vigente Testo proposto e approvato TITOLO II - Immatricolazione

Dettagli

La definizione di cellula staminale si basa essenzialmente su due caratteristiche:

La definizione di cellula staminale si basa essenzialmente su due caratteristiche: 1 2 La definizione di cellula staminale si basa essenzialmente su due caratteristiche: a) autorinnovamento, ossia la capacità di generare una cellula indifferenziata esattamente uguale alla cellula-madre

Dettagli

proposta di legge n. 7

proposta di legge n. 7 REGIONE MARCHE 1 ASSEMBLEA LEGISLATIVA proposta di legge n. 7 a iniziativa dei Consiglieri Bugaro, Foschi, Romagnoli, Acquaroli, Zinni, D Anna, Natali, Massi, Ciriaci, Carloni, Marinelli presentata in

Dettagli

REGOLAMENTO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI INDICE

REGOLAMENTO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI INDICE C O M U N E D I B A Z Z A N O REGOLAMENTO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI Allegato alla delibera di Consiglio Comunale n.104 del28/11/2011 INDICE Art. 1 - Finalità Art. 2- Registro comunale delle associazioni

Dettagli

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. d iniziativa del deputato LIVIA TURCO

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. d iniziativa del deputato LIVIA TURCO Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI N. 3047 PROPOSTA DI LEGGE d iniziativa del deputato LIVIA TURCO Norme per la promozione della partecipazione dei giovani immigrati al servizio

Dettagli

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. d iniziativa del deputato SBROLLINI

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. d iniziativa del deputato SBROLLINI Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI N. 5106 PROPOSTA DI LEGGE d iniziativa del deputato SBROLLINI Istituzione del Servizio sanitario veterinario convenzionato e norme per favorire

Dettagli

REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE DELLA PROVINCIA DI MANTOVA

REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE DELLA PROVINCIA DI MANTOVA PROVINCIA DI MANTOVA Servizio Protezione Civile REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE DELLA PROVINCIA DI MANTOVA REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DELLE ORGANIZZAZIONI

Dettagli

REGOLAMENTO CENTRO RICREATIVO DISABILI C.R.D.

REGOLAMENTO CENTRO RICREATIVO DISABILI C.R.D. COMUNE DI CARUGATE PROVINCIA DI MILANO REGOLAMENTO CENTRO RICREATIVO DISABILI C.R.D. DEL COMUNE DI CARUGATE APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. N. 62 DEL 25/07/2007 ART. 1 Il Comune di Carugate ha attivato,

Dettagli

Regolamento per la formazione professionale continua del Consiglio Nazionale

Regolamento per la formazione professionale continua del Consiglio Nazionale Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA degli iscritti negli Albi tenuti dagli Ordini dei dottori commercialisti e degli esperti contabili

Dettagli

B.U. 13 novembre 1998, n. 45, III Suppl. Straord. d.g.r. 2 novembre 1998, n. VI/39305. Adeguamento della V.I.A. Regionale alle Direttive Comunitarie

B.U. 13 novembre 1998, n. 45, III Suppl. Straord. d.g.r. 2 novembre 1998, n. VI/39305. Adeguamento della V.I.A. Regionale alle Direttive Comunitarie B.U. 13 novembre 1998, n. 45, III Suppl. Straord. d.g.r. 2 novembre 1998, n. VI/39305 Adeguamento della V.I.A. Regionale alle Direttive Comunitarie LA GIUNTA REGIONALE Premesso: che con D.P.R. 12 aprile

Dettagli

PROTOCOLLO DI INTESA RELATIVO AI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE TRA L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS E LA GUARDIA DI FINANZA

PROTOCOLLO DI INTESA RELATIVO AI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE TRA L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS E LA GUARDIA DI FINANZA Allegato A Autorità per l energia elettrica e il gas Guardia di Finanza PROTOCOLLO DI INTESA RELATIVO AI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE TRA L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS E LA GUARDIA DI FINANZA

Dettagli

1. In caso di adozione di minore, il congedo di maternità di cui al Capo III

1. In caso di adozione di minore, il congedo di maternità di cui al Capo III Direzione centrale Prestazioni a sostegno del reddito Direzione centrale delle Entrate contributive Direzione centrale delle Prestazioni Coordinamento generale Legale Direzione centrale Sistemi informativi

Dettagli

ASSOCIAZIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI TREVISO

ASSOCIAZIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI TREVISO ASSOCIAZIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI TREVISO REGOLAMENTO DELLE COMMISSIONI DI STUDIO SULLE MATERIE OGGETTO DELLA PROFESSIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

Dettagli

REGOLAMENTO ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI E DEL VOLONTARIATO

REGOLAMENTO ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI E DEL VOLONTARIATO REGOLAMENTO ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI E DEL VOLONTARIATO Approvato con delibera di C.C. nr. 3 del 07.02.2015 Art.1 PRINCIPI DI CARATTERE GENERALE Il Comune di San Lorenzo Nuovo riconosce e promuove

Dettagli

CONSIGLIO DELL ORDINE DEGLI AVVOCATI DI VERONA REGOLAMENTO SULLA DIFESA D UFFICIO

CONSIGLIO DELL ORDINE DEGLI AVVOCATI DI VERONA REGOLAMENTO SULLA DIFESA D UFFICIO CONSIGLIO DELL ORDINE DEGLI AVVOCATI DI VERONA REGOLAMENTO SULLA DIFESA D UFFICIO Il Consiglio dell Ordine degli Avvocati di Verona - visto l art. 16 della Legge 31 dicembre 2012; - visto il decreto legislativo

Dettagli

COMUNE DI LONDA Provincia di Firenze REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DELLE ASSOCIAZIONI

COMUNE DI LONDA Provincia di Firenze REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DELLE ASSOCIAZIONI REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DELLE ASSOCIAZIONI Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale N. 35 del 29.04.2010 1 INDICE ART. 1: Oggetto del regolamento ART. 2: Valorizzazione della partecipazione

Dettagli

REGOLAMENTO PER L ISTITUZIONE E LA COPERTURA DI POSTI DI PROFESSORE STRAORDINARIO A TEMPO DETERMINATO

REGOLAMENTO PER L ISTITUZIONE E LA COPERTURA DI POSTI DI PROFESSORE STRAORDINARIO A TEMPO DETERMINATO REGOLAMENTO PER L ISTITUZIONE E LA COPERTURA DI POSTI DI PROFESSORE STRAORDINARIO A TEMPO DETERMINATO Emanato con D.R. n. 12096 del 5.6.2012 Pubblicato all Albo Ufficiale dell Ateneo l 8 giugno 2012 In

Dettagli

Consorzio Pubblico Servizio alla Persona Ambito Territoriale di Viadana

Consorzio Pubblico Servizio alla Persona Ambito Territoriale di Viadana Consorzio Pubblico Servizio alla Persona Ambito Territoriale di Viadana Programma Operativo Regionale 2014-2020 Obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell occupazione Cofinanziato con il Fondo

Dettagli

TITOLO I ISTITUZIONE ALBO COMUNALE E ISCRIZIONI

TITOLO I ISTITUZIONE ALBO COMUNALE E ISCRIZIONI REGOLAMENTO ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI TITOLO I ISTITUZIONE ALBO COMUNALE E ISCRIZIONI Art. 1 Finalità 1. Il Comune di Badia Polesine riconosce e promuove il pluralismo associativo per la tutela

Dettagli

PROCEDURA OPERATIVA INTEGRAZIONE DEL SISTEMA ISPRA -ARPA/APPA NEI PROCESSI DI ADESIONE AD EMAS DELLE ORGANIZZAZIONI INDICE. 1.

PROCEDURA OPERATIVA INTEGRAZIONE DEL SISTEMA ISPRA -ARPA/APPA NEI PROCESSI DI ADESIONE AD EMAS DELLE ORGANIZZAZIONI INDICE. 1. PROCEDURA OPERATIVA INTEGRAZIONE DEL SISTEMA ISPRA -ARPA/APPA NEI PROCESSI DI ADESIONE AD EMAS DELLE ORGANIZZAZIONI INDICE 1. Premessa 2. Campo di applicazione 3. Documenti di riferimento 4. Definizioni

Dettagli

ACCESSO ALLA MISURA DEL REDDITO DI AUTONOMIA PER DISABILI DGR 4152/2015 REGOLAMENTO DEL DISTRETTO SOCIALE DI MANTOVA

ACCESSO ALLA MISURA DEL REDDITO DI AUTONOMIA PER DISABILI DGR 4152/2015 REGOLAMENTO DEL DISTRETTO SOCIALE DI MANTOVA ACCESSO ALLA MISURA DEL REDDITO DI AUTONOMIA PER DISABILI DGR 4152/2015 REGOLAMENTO DEL DISTRETTO SOCIALE DI MANTOVA OGGETTO Il presente regolamento disciplina l erogazione di voucher per finanziare interventi

Dettagli

REGOLAMENTO PER L EROGAZIONE DEL BUONO SOCIALE DISABILI

REGOLAMENTO PER L EROGAZIONE DEL BUONO SOCIALE DISABILI SETTEMBRE 2008 AMBITO TERRITORIALE DISTRETTO 5 REGOLAMENTO PER L EROGAZIONE DEL BUONO SOCIALE DISABILI Relazione tecnica Il presente regolamento è lo strumento realizzato dai Comuni del Distretto 5 per

Dettagli

INDIVIDUAZIONE DEGLI ELEMENTI VARIABILI DA CONSIDERARE NELLA

INDIVIDUAZIONE DEGLI ELEMENTI VARIABILI DA CONSIDERARE NELLA Allegato parte integrante ALLEGATO A) - Disciplina ICEF INDIVIDUAZIONE DEGLI ELEMENTI VARIABILI DA CONSIDERARE NELLA VALUTAZIONE DELLA CONDIZIONE ECONOMICA FAMILIARE, AI FINI DELL AMMISSIONE AGLI ASSEGNI

Dettagli

Le regole del parlamento europeo per garantire qualità e sicurezza nel trattamento di cellule e tessuti umani (Direttiva 2004/23/CE) E stata recentemente recepita anche dall Italia, la direttiva europea

Dettagli

REGOLAMENTO COMUNALE PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE

REGOLAMENTO COMUNALE PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE REGOLAMENTO COMUNALE PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE Art. 1 (Istituzione del servizio) Il Comune di Fossalto promuove il benessere dei propri cittadini, con il fine di inserire ed integrare socialmente

Dettagli

RACCOLTA FIRMA PER L INTRODUZIONE DEL REGISTRO DEI TESTAMENTI BIOLOGICI DEL COMUNE DI VERONA

RACCOLTA FIRMA PER L INTRODUZIONE DEL REGISTRO DEI TESTAMENTI BIOLOGICI DEL COMUNE DI VERONA RACCOLTA FIRMA PER L INTRODUZIONE DEL REGISTRO DEI TESTAMENTI BIOLOGICI DEL COMUNE DI VERONA Premesso che: - l articolo 32 della Costituzione Italiana afferma che "La Repubblica tutela la salute come fondamentale

Dettagli

REGOLAMENTO PER L ASSEGNAZIONE DI FINANZIAMENTI FINALIZZATI ALL ACQUISTO DELL ABITAZIONE PRINCIPALE DA PARTE DEI GIOVANI SOMMARIO

REGOLAMENTO PER L ASSEGNAZIONE DI FINANZIAMENTI FINALIZZATI ALL ACQUISTO DELL ABITAZIONE PRINCIPALE DA PARTE DEI GIOVANI SOMMARIO REGOLAMENTO PER L ASSEGNAZIONE DI FINANZIAMENTI FINALIZZATI ALL ACQUISTO DELL ABITAZIONE PRINCIPALE DA PARTE DEI GIOVANI SOMMARIO ART. 1 ART. 2 ART. 3 ART. 4 ART. 5 ART. 6 ART. 7 ART. 8 ART. 9 ART. 10

Dettagli

CORTE DI APPELLO DI SALERNO

CORTE DI APPELLO DI SALERNO CORTE DI APPELLO DI SALERNO PROTOCOLLO D INTESA Sul riconoscimento del legittimo impedimento a tutela della maternità e paternità nell esercizio della professione forense. TRA Corte di Appello di Salerno

Dettagli

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. d iniziativa del deputato ABRIGNANI. Disciplina delle professioni relative alle attività motorie

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. d iniziativa del deputato ABRIGNANI. Disciplina delle professioni relative alle attività motorie Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI N. 2914 PROPOSTA DI LEGGE d iniziativa del deputato ABRIGNANI Disciplina delle professioni relative alle attività motorie Presentata il 25 febbraio

Dettagli

CIRCOLO RICREATIVO AZIENDALE LAVORATORI DI POSTE ITALIANE. CRALPoste CODICE DI COMPORTAMENTO

CIRCOLO RICREATIVO AZIENDALE LAVORATORI DI POSTE ITALIANE. CRALPoste CODICE DI COMPORTAMENTO CIRCOLO RICREATIVO AZIENDALE LAVORATORI DI POSTE ITALIANE CRALPoste CODICE DI COMPORTAMENTO Roma, 31 Marzo 2005 INDICE Premessa pag. 3 Destinatari ed Ambito di applicazione pag. 4 Principi generali pag.

Dettagli

TRIBUNALE DI VICENZA UFFICIO (1) Istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato ex D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115

TRIBUNALE DI VICENZA UFFICIO (1) Istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato ex D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 TRIBUNALE DI VICENZA UFFICIO (1) Istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato ex D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 Il sottoscritto/a prov. il cittadinanza residente in (via) n. CAP Città prov. professione

Dettagli

C) LIMITI ALLA TITOLARITÀ DI DIRITTI REALI SU BENI C) LIMITI ALLA TITOLARITÀ DI DIRITTI REALI SU BENI

C) LIMITI ALLA TITOLARITÀ DI DIRITTI REALI SU BENI C) LIMITI ALLA TITOLARITÀ DI DIRITTI REALI SU BENI MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA Le modifiche sono scritte in rosso grassetto corsivo Modifiche all articolo 2 Testo vigente Art. 2 - Requisiti

Dettagli

II.11 LA BANCA D ITALIA

II.11 LA BANCA D ITALIA Provvedimento del 24 marzo 2010. Regolamento recante la disciplina dell adozione degli atti di natura normativa o di contenuto generale della Banca d Italia nell esercizio delle funzioni di vigilanza bancaria

Dettagli

REGOLAMENTO PER L ACCESSO RADIOFONICO E TELEVISIVO ALLE TRASMISSIONI REGIONALI DELLA CONCESSIONARIA DEL SERVIZIO RADIOTELEVISIVO PUBBLICO (RAI)

REGOLAMENTO PER L ACCESSO RADIOFONICO E TELEVISIVO ALLE TRASMISSIONI REGIONALI DELLA CONCESSIONARIA DEL SERVIZIO RADIOTELEVISIVO PUBBLICO (RAI) REGOLAMENTO PER L ACCESSO RADIOFONICO E TELEVISIVO ALLE TRASMISSIONI REGIONALI DELLA CONCESSIONARIA DEL SERVIZIO RADIOTELEVISIVO PUBBLICO (RAI) Approvato con delibera CORECOM n. 16/II/2005 del 15.07.2005,

Dettagli

MODULO DI DESIGNAZIONE/REVOCA DEI BENEFICIARI

MODULO DI DESIGNAZIONE/REVOCA DEI BENEFICIARI MODULO DI DESIGNAZIONE/REVOCA DEI BENEFICIARI (Da inviare ad Arca SGR S.p.A. in originale, per posta, unitamente a copia dei documenti di identità dell Iscritto e dei beneficiari) Spett.le ARCA SGR S.p.A.

Dettagli

Concessione della cittadinanza

Concessione della cittadinanza CITTADINANZA ITALIANA Criteri ispiratori della normativa in materia di cittadinanza La cittadinanza italiana, basata principalmente sullo "ius sanguinis" (diritto di sangue), per il quale il figlio nato

Dettagli

REGOLAMENTO PER L ISCRIZIONE, LA CANCELLAZIONE E LA REVISIONE DEL REGISTRO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE.

REGOLAMENTO PER L ISCRIZIONE, LA CANCELLAZIONE E LA REVISIONE DEL REGISTRO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE. REGOLAMENTO PER L ISCRIZIONE, LA CANCELLAZIONE E LA REVISIONE DEL REGISTRO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE. Approvato con delibera di C.C. n. 49 del 06/10/2005. PREMESSA E DEFINIZIONI

Dettagli

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE ZAMPA, LENZI, BRANDOLINI, DE TORRE, SCHIRRU, MURER, BUCCHINO

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE ZAMPA, LENZI, BRANDOLINI, DE TORRE, SCHIRRU, MURER, BUCCHINO Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI N. 3679 PROPOSTA DI LEGGE D INIZIATIVA DEI DEPUTATI ZAMPA, LENZI, BRANDOLINI, DE TORRE, SCHIRRU, MURER, BUCCHINO Modifiche al testo unico delle

Dettagli

VIALE MATTEOTTI, 30-50038 SCARPERIA (FI) - TEL. 055 846050 FAX

VIALE MATTEOTTI, 30-50038 SCARPERIA (FI) - TEL. 055 846050 FAX MINISTERO DELL ISTRUZIONE, DELL UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA ISTITUTO COMPRENSIVO SCARPERIA-SAN PIERO A SIEVE SCUOLA DELL'INFANZIA - PRIMARIA E SECONDARIA DI 1^

Dettagli

che il figlio o i figli sono nati o entrati nella propria famiglia anagrafica il: / / e che

che il figlio o i figli sono nati o entrati nella propria famiglia anagrafica il: / / e che che il figlio o i figli sono nati o entrati nella propria famiglia anagrafica il: / / e che sono regolarmente soggiornanti e residenti nel territorio dello Stato (solo nel caso in cui l evento si sia verificato

Dettagli

FORUM ETICO ANNO 2004

FORUM ETICO ANNO 2004 GRUPPO MINISTERIALE CENTRO CRISTIANO IL BUON SAMARITANO FORUM ETICO ANNO 2004 1. Premessa 2. Patologie e Tecniche della PMA 3. Quadro della nuova legge 4. Opinioni della stampa e della cultura 5. Spunti

Dettagli

Codice di comportamento dei Soggetti rilevanti della Monrif S.p.A. e delle societa' controllate dalla Monrif S.p.A. "Internal Dealing"

Codice di comportamento dei Soggetti rilevanti della Monrif S.p.A. e delle societa' controllate dalla Monrif S.p.A. Internal Dealing Codice di comportamento dei Soggetti rilevanti della Monrif S.p.A. e delle societa' controllate dalla Monrif S.p.A. "Internal Dealing" Premessa A seguito del recepimento della direttiva Market Abuse con

Dettagli

Misure volte a gettare le fondamenta per un avvenire sicuro della CPE

Misure volte a gettare le fondamenta per un avvenire sicuro della CPE Risposte alle domande più frequenti (FAQ) Misure volte a gettare le fondamenta per un avvenire sicuro della CPE 1. Dal 2014, l aliquota di conversione legale LPP all età di 65 anni è del 6,8%. È ammissibile

Dettagli

Allegato parte integrante Allegato A

Allegato parte integrante Allegato A Allegato parte integrante Allegato A DISPOSIZIONI ATTUATIVE DELL ARTICOLO 1 DELLA LEGGE PROVINCIALE 16 MAGGIO 2012 N. 9 CONCERNENTE LA CONCESSIONE DI INTERVENTI A SOSTEGNO DEL POTERE DI ACQUISTO DEI NUCLEI

Dettagli

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE DEL VENETO DEL 16 LUGLIO 2004 N 2196 ALLEGATO A)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE DEL VENETO DEL 16 LUGLIO 2004 N 2196 ALLEGATO A) pagina 1 di 9 DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE DEL VENETO DEL 16 LUGLIO 2004 N 2196 ALLEGATO A) Titolo: criteri, condizioni e procedure tecnico-amministrative per il conferimento del riconoscimento

Dettagli

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. d iniziativa del deputato GRILLINI

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. d iniziativa del deputato GRILLINI Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI N. 3384 PROPOSTA DI LEGGE d iniziativa del deputato GRILLINI Disposizioni per la formazione delle figure professionali di esperto in educazione

Dettagli

Associazione C rescere

Associazione C rescere Organizzazione di Volontariato Associazione C rescere con la sindrome di Turner e altre Malattie Rare ONLUS ex art. 10 c. 8 dlgs n 460/1997 Via Massarenti 11-40138 Bologna presso la Clinica Pediatrica

Dettagli

Il nuovo Isee (DPCM 159/2013) e la non autosufficienza

Il nuovo Isee (DPCM 159/2013) e la non autosufficienza Il nuovo Isee (DPCM 159/2013) e la non autosufficienza Raffaele Fabrizio Direzione generale Sanità e politiche sociali Regione ER Bologna 3 aprile 2014 Cosa prevede il DPCM 159/2013 per le prestazioni

Dettagli

MODIFICHE DEL CODICE CIVILE IN TEMA DI FILIAZIONE NATURALE IN DISCUSSIONE ALLA COMMISSIONE GIUSTIZIA DELLA CAMERA

MODIFICHE DEL CODICE CIVILE IN TEMA DI FILIAZIONE NATURALE IN DISCUSSIONE ALLA COMMISSIONE GIUSTIZIA DELLA CAMERA MODIFICHE DEL CODICE CIVILE IN TEMA DI FILIAZIONE NATURALE IN DISCUSSIONE ALLA COMMISSIONE GIUSTIZIA DELLA CAMERA (Riconoscimento figli naturali. C. 2519 Mussolini, C. 3184 Bindi, C. 3247 Palomba, C. 3915

Dettagli

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI N. 4478 PROPOSTA DI LEGGE D INIZIATIVA DEI DEPUTATI BELLILLO, ADDUCE, ANGIONI, BIELLI, BOGI, BULGARELLI, COLUCCINI, MAURA COSSUTTA, DEIANA, MAZZARELLO,

Dettagli