Realtà Impresa SEZIONE INCENDIO ED ELEMENTI NATURALI. Ramo 65 (senza rivalutazione annua ) Ramo 44 (con rivalutazione annua )

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1 Area Protezione Professione Realtà Impresa SEZIONE INCENDIO ED ELEMENTI NATURALI Ramo 65 (senza rivalutazione annua ) Ramo 44 (con rivalutazione annua ) Mod /A - Ed. 09/2005

2 Indice 1 Sezione Incendio ed elementi naturali 2 Art. 1 Cose assicurate Fabbricato comprese dipendenze Macchinari, attrezzature ed arredamento Merci Merci in aumento Cose particolari Cose trasportate Maggiori Costi Diaria giornaliera per interruzione attività Contenuto a Primo Rischio Assoluto 4 Art. 2 Garanzie sempre operanti Per tutte le cose assicurate, nei limiti delle rispettive somme: Per il Contenuto a Primo Rischio Assoluto, nei limiti della relativa somma, oltre alle garanzie previste al precedente punto 2.1 Incendio, la garanzia comprende: 6 Art. 3 Garanzie operanti solo se espressamente richiamate sul modulo di polizza Eventi sociopolitici e dolosi Eventi atmosferici Grandine Sovraccarico neve Terremoto Inondazioni, alluvioni e allagamento Rischio locativo Ricorso terzi 12 Art. 4 Condizioni particolari sempre operanti Caratteristiche costruttive dei fabbricati Dichiarazioni sul contenuto relativamente a merci speciali, infiammabili ed esplodenti Colpa grave Prezzo di vendita Cose all'aperto Trasloco delle cose assicurate Rimozione temporanea di macchinari, attrezzature, arredamento e merci a seguito di sinistro 14 Art. 5 Condizioni relative alle caratteristiche del rischio 14 Art. 6 Forma di assicurazione 14 Art. 7 Esclusioni 15

3 2 Sezione Incendio ed elementi naturali Fascicolo di copertura /A Articolo 1 - Cose assicurate L assicurazione è operante per le cose esistenti nelle ubicazioni indicate sul modulo di polizza ed è prestata nei limiti delle somme assicurate riportate sullo stesso. La Nuova Tirrena assicura anche le cose di proprietà di terzi - esclusi i beni in leasing se già coperti da altra assicurazione - e pertanto, relativamente a tali cose, l assicurazione si intende stipulata dal Contraente per conto dei terzi proprietari o comproprietari. La Nuova Tirrena assicura: Fabbricato comprese dipendenze Macchinari, attrezzature ed arredamento Sono compresi i valori con il limite del 5% della somma Macchinari, attrezzature ed arredamento e con il massimo di Euro 1.000,00, qualora non sia presente la somma Valori - Sezione Furto e rapina. Ciascun oggetto pregiato o prezioso facente parte dell arredamento sarà indennizzato con il limite del 10% della somma Macchinari, attrezzature ed arredamento e con il massimo di Euro 7.500,00 per singolo oggetto pregiato e con il massimo di Euro 1.000,00 per singolo oggetto prezioso Merci Merci in aumento L assicurazione della somma Merci in aumento si intende stipulata in aumento alla somma Merci per i soli mesi indicati sul modulo di polizza Cose particolari I N C E N D I O E D E L E M E N T I N A T U R A L I Cose trasportate L assicurazione vale per i danni materiali e diretti a seguito di incendio, fulmine, esplosione e scoppio non causati da ordigni esplosivi, collisione con altri veicoli, urto contro corpi fissi, ribaltamento, uscita di strada, subiti dalle merci e attrezzature oggetto dell attività dell azienda e dallo stesso acquistate, prodotte, riparate, commercializzate o utilizzate, durante il trasporto su veicoli propri o detenuti in leasing condotti dall Assicurato o dagli altri addetti. Resta inteso che la garanzia è valida per i trasporti avvenuti sul territorio dello Stato Italiano, Stato Città del Vaticano e Repubblica di San Marino. Non sono indennizzabili i danni: - da furto o rapina consumati o tentati, di ammanco o smarrimento, mancata riconsegna; - subiti da merci e attrezzature trasportate su veicoli di peso complessivo a pieno carico superiore a 35 q. e su rimorchio;

4 3 - conseguenti ad eventi atmosferici anche se la relativa garanzia è operante; - conseguenti ad urti che non lascino segni evidenti sulla carrozzeria del veicolo; - a veicoli. Agli effetti della presente garanzia il pagamento dell indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di una franchigia di Euro 200,00. La Nuova Tirrena, inoltre, a parziale deroga dell articolo 7 - Esclusioni, lettera m), indennizza: Maggiori Costi In caso di sinistro indennizzabile a termini della presente sezione che provochi l interruzione totale o parziale dell attività dell azienda, fino a concorrenza della relativa somma assicurata, le spese straordinarie documentate, purché necessariamente sostenute per il proseguimento dell attività semprechè tali spese siano sostenute durante il periodo di indennizzo e riguardino, a titolo di esempio: - l uso di macchine od impianti in sostituzione di quelli danneggiati o distrutti; - il lavoro straordinario anche notturno o festivo del personale; - le lavorazioni presso terzi; - la fornitura di energia elettrica e/o termica da parte di terzi; - gli affitti dei locali per il trasferimento temporaneo dell attività compresi i relativi costi di trasferimento. L indennizzo verrà pertanto limitato alla sola differenza tra le spese effettivamente sostenute e quelle normali necessarie alla prosecuzione dell attività che l Assicurato avrebbe sostenuto in assenza di sinistro. La Nuova Tirrena non indennizza i maggiori costi conseguenti a prolungamento ed estensione dell inattività causati da: - scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall Autorità; - difficoltà di reperimento delle merci o dei macchinari imputabili ad eventi eccezionali o di forza maggiore quali, a titolo di esempio, disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino la fornitura, stati di guerra. Per periodo di indennizzo si intende il periodo strettamente necessario per la riparazione od il rimpiazzo delle cose assicurate distrutte o danneggiate e, comunque, limitato ai maggiori costi sostenuti a partire dal terzo giorno di interruzione di attività e per i 3 mesi successivi alla data in cui si è verificato il sinistro Diaria giornaliera per interruzione attività In caso di sinistro indennizzabile a termini della presente sezione, che provochi l interruzione totale o parziale dell attività dell azienda assicurata, i danni derivanti dalla forzata inattività dell azienda stessa con il limite della diaria giornaliera assicurata per i danni da interruzione di attività riportato sul modulo di polizza. La Nuova Tirrena, per ogni giorno di inattività totale dell azienda, indennizza le spese di carattere fisso ed insopprimibile relative a salari, stipendi, canoni di locazione, canoni fissi per servizi e/o manutenzioni.

5 4 Per i giorni durante i quali l inattività è solo parziale, l indennizzo verrà ridotto in proporzione. La Nuova Tirrena non indennizza i danni conseguenti a prolungamento ed estensione dell inattività causati da: - scioperi, serrate, provvedimenti imposti dalle Autorità; - difficoltà di ricostruzione, ripristino o rimpiazzo delle cose distrutte o danneggiate imputabili a cause esterne quali regolamenti urbanistici locali o statali o altre norme di legge; - difficoltà di reperimento delle merci o dei macchinari imputabili ad eventi eccezionali o di forza maggiore quali, a titolo di esempio, disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino la fornitura di materiali, stati di guerra. Agli effetti della presente garanzia: - il pagamento dell indennizzo verrà effettuato previa detrazione dell importo della diaria giornaliera relativo ai primi tre giorni di inattività, compreso quello del sinistro; - l assicurazione è prestata per una interruzione massima complessiva di 180 giorni. In alternativa ai punti 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6: Contenuto a Primo Rischio Assoluto Vi rientrano Macchinari, attrezzature, arredamento e Merci assicurati nella forma a Primo rischio assoluto. Articolo 2 - Garanzie sempre operanti Per tutte le cose assicurate, nei limiti delle rispettive somme: I N C E N D I O E D E L E M E N T I N A T U R A L I Incendio La Nuova Tirrena indennizza i danni materiali e diretti alle cose assicurate causati da: a) incendio; b) fulmine; c) implosione, scoppio, esplosione non causati da ordigni esplosivi; d) caduta di corpi celesti, aeromobili, satelliti artificiali, loro parti o cose da essi trasportate; e) onda sonica determinata da aeromobili od oggetti in genere in moto a velocità supersonica; f) urto di veicoli stradali, non appartenenti o in uso al Contraente o all Assicurato o agli altri addetti; g) urto di natanti, non appartenenti o in uso al Contraente o all Assicurato o agli altri addetti; h) caduta di ascensori e montacarichi a seguito di rottura di congegni; i) fumo, fuoriuscito a seguito di guasto improvviso e accidentale, verificatosi agli impianti per la produzione di calore, purché detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini; j) danni consequenziali - la Nuova Tirrena indennizza: - i danni causati alle cose assicurate da sviluppo di fumi, gas, vapori, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, da mancato o anormale funzionamento di apparecchiature

6 elettriche e/o elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, da colaggio o fuoriuscita di liquidi purché conseguenti ad eventi in garanzia e che abbiano colpito le cose assicurate oppure enti posti nell ambito di 20 metri da esse. Inoltre la Nuova Tirrena indennizza, anche in eccedenza alle somme assicurate: - le spese sostenute per demolire, sgomberare, trasportare e smaltire nella più vicina ed idonea discarica i residui del sinistro; l importo non potrà essere superiore al 10% dell indennizzo liquidabile a termini della presente sezione con il massimo di Euro ,00 o della maggior somma indicata sul modulo di polizza; - i danni arrecati alle cose assicurate dall Assicurato, da terze persone o dall Autorità allo scopo di impedire, arrestare o limitare le conseguenze degli eventi tutti prestati con la presente sezione. k) Partecipazioni a esposizioni, fiere, mostre, mercati, sfilate di moda L assicurazione indennizza i danni materiali e diretti da incendio, fulmine, implosione, esplosione e scoppio non causati da ordigni esplosivi alle merci, macchinari, attrezzature ed arredamento, oggetto dell attività descritta in polizza, anche durante la partecipazione a esposizioni, fiere, mostre, mercati e sfilate di moda, svolte entro i confini dello Stato italiano, Repubblica di San Marino e dello Stato Città del Vaticano. L assicurazione non vale per gioielli ed oggetti preziosi. In caso di sinistro verrà applicato uno scoperto 10% con il minimo di Euro 250,00. In nessun caso la Nuova Tirrena pagherà, per singolo sinistro e per anno assicurativo, un importo superiore al 30% delle somme Macchinari, attrezzature e arredamento e Merci con il massimo di Euro ,00. Qualora sia stata sottoscritta la somma Contenuto a Primo Rischio Assoluto, il massimo indennizzabile si intende ridotto ad Euro 2.500,00. l) Merci presso terzi L assicurazione indennizza i danni materiali e diretti da incendio, fulmine, implosione, esplosione e scoppio non causati da ordigni esplosivi anche quando le merci assicurate si trovino presso terzi, entro i confini dello Stato italiano, Repubblica di San Marino e dello Stato Città del Vaticano, in fabbricati con caratteristiche costruttive non inferiori a quelle previste per il fabbricato assicurato, a cui siano state affidate in custodia per lavorazione, confezionamento e imballaggio. In nessun caso la Nuova Tirrena pagherà, per singolo sinistro e per anno assicurativo, un importo superiore al 10% della somma Merci, con il massimo di Euro ,00 e comunque non in eccedenza alla somma stessa. Qualora sia stata sottoscritta la somma Contenuto a Primo Rischio Assoluto, il massimo indennizzabile si intende ridotto ad Euro 2.500,00. m) Oneri di liquidazione ed altre spese La Nuova Tirrena inoltre rimborsa, in caso di sinistro indennizzabile a termini della presente sezione, anche in eccedenza alle somme assicurate: 1. Onorario periti Le spese di perizia, entro il limite del 2% dell indennizzo liquidabile, con il massimo di Euro 1.000,00 per sinistro e per annualità assicurativa, sempre 5

7 6 che l ammontare indennizzabile del sinistro superi complessivamente Euro , Spese ricostruzione archivi, documenti, registri e disegni Le spese delle operazioni manuali e meccaniche sostenute dall Assicurato per il rifacimento di archivi, documenti, registri e disegni, distrutti o danneggiati con il massimo di Euro 1.000,00 per sinistro e per annualità assicurativa. L indennizzo sarà comunque limitato alle sole spese effettivamente sostenute entro il termine di dodici mesi dal sinistro. Tale garanzia è operante solo se è assicurata la somma Macchinari, attrezzature e arredamento o la somma Contenuto a Primo Rischio Assoluto 3. Spese per la rimozione/ricollocamento di Macchinari, attrezzature, arredamento e Merci Le spese necessarie ed effettivamente sostenute per spostare, ricollocare ed immagazzinare Macchinari, attrezzature, arredamento e Merci per poter eseguire le riparazione dei locali colpiti dall evento dannoso con il massimo di Euro 3.000,00 per sinistro e per annualità assicurativa. Tale garanzia è operante solo se sono assicurate le somme Fabbricato o Rischio locativo e/o Macchinari, attrezzature e arredamento e/o Merci o la somma Contenuto a Primo Rischio Assoluto. 4. Spese di riprogettazione Le spese necessarie ed effettivamente sostenute, per progetti e/o documentazione indispensabili per la ricostruzione del fabbricato danneggiato con il massimo di Euro 1.000,00 per sinistro e per annualità assicurativa. Tale garanzia è operante solo se è assicurata la somma Fabbricato. Per tutte le condizioni relative alla lettera m) Oneri di Liquidazione ed altre spese, la Nuova Tirrena non indennizzerà importo complessivo superiore ad Euro 4.000,00 per sinistro ed annualità assicurativa. Se è espressamente richiamata sul modulo di polizza la voce Aumento oneri di liquidazione, i limiti relativi alle singole voci nonché quello complessivo, si intendono raddoppiati. I N C E N D I O E D E L E M E N T I N A T U R A L I Per il Contenuto a Primo Rischio Assoluto, nei limiti della relativa somma, oltre alle garanzie previste al precedente punto 2.1 Incendio, la garanzia comprende: Eventi sociopolitici e dolosi La Nuova Tirrena, a deroga dell articolo 7 - Esclusioni, lettera l), indennizza i danni materiali e diretti ai macchinari, attrezzature ed arredamento e merci facenti parte del Contenuto a Primo Rischio Assoluto causati da: 1. tumulti popolari, scioperi e sommosse; 2. atti dolosi compresi quelli vandalici, di terrorismo e di sabotaggio, compiuti da persone diverse dal Contraente, dall Assicurato, dai componenti del loro nucleo familiare o dai Rappresentanti legali, dai Soci a responsabilità illimitata, dagli Amministratori. La Nuova Tirrena, ferme le altre esclusioni previste all articolo 7, non indennizza i danni: - causati da interruzione di processi di lavorazione, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazione di prodotti conseguente alla

8 sospensione del lavoro, da alterazione od omissione di controlli o manovre; - verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione delle cose assicurate per ordine di qualunque Autorità, di diritto o di fatto, o in occasione di serrata; - avvenuti nel corso di occupazione non militare della proprietà in cui si trovano le cose assicurate, qualora l occupazione si protragga per oltre 5 giorni consecutivi. Agli effetti della presente garanzia, il pagamento dell indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, dello scoperto del 10% con il minimo di Euro 300,00. 7 Eventi atmosferici La Nuova Tirrena indennizza i danni materiali e diretti ai macchinari, attrezzature ed arredamento e merci facenti parte del Contenuto a Primo Rischio Assoluto causati da: - uragani, bufere, tempeste, trombe d aria, grandine, vento e quanto da esso trasportato, quando detti eventi siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di cose, assicurate o non, poste nelle vicinanze; - bagnamento dovuto a precipitazioni atmosferiche, accumulo di polvere, sabbia o quant altro trasportato dal vento, verificatosi all interno del fabbricato a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi di cui sopra. La Nuova Tirrena non indennizza i danni: 1. causati da: - intasamento o traboccamento di gronde o pluviali con o senza rottura degli stessi; - fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o bacini d acqua naturali o artificiali; - mareggiata, penetrazione di acqua marina; - formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico; - gelo; - sovraccarico neve; - umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione; - franamento, cedimento o smottamento del terreno; ancorché verificatisi a seguito degli eventi di cui sopra; 2. subiti da: - cose all aperto ad eccezione dei serbatoi ed impianti fissi per natura e destinazione; - tende esterne. Agli effetti della presente garanzia il pagamento dell indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro dello scoperto del 10% con il minimo di Euro 300,00. Articolo 3 - Garanzie operanti solo se espressamente richiamate sul modulo di polizza - non operanti per la somma Contenuto a Primo rischio assoluto: Eventi sociopolitici e dolosi La Nuova Tirrena, a deroga dell articolo 7 - Esclusioni, lettera l), indennizza i danni materiali e diretti alle somme Fabbricato, Macchinari, attrezzature ed arredamento,

9 8 I N C E N D I O E D E L E M E N T I N A T U R A L I Merci, Merci in aumento, Cose particolari, Cose trasportate causati da: 1. tumulti popolari, scioperi e sommosse; 2. atti dolosi compresi quelli vandalici, di terrorismo e di sabotaggio, compiuti da persone diverse dal Contraente, dall Assicurato, dai componenti del loro nucleo familiare o dai Rappresentanti legali, dai Soci a responsabilità illimitata, dagli Amministratori. La Nuova Tirrena, ferme le altre esclusioni previste all articolo 7, non indennizza i danni: - causati da interruzione di processi di lavorazione, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazione di prodotti conseguente alla sospensione del lavoro, da alterazione od omissione di controlli o manovre; - verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione delle cose assicurate per ordine di qualunque Autorità, di diritto o di fatto, od in occasione di serrata; - avvenuti nel corso di occupazione non militare della proprietà in cui si trovano le cose assicurate, qualora l occupazione si protragga per oltre 5 giorni consecutivi; - da imbrattamento dei muri esterni. Agli effetti della presente garanzia, il pagamento dell indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, dello scoperto del 10% con il minimo indicato sul modulo di polizza. In nessun caso la Nuova Tirrena pagherà, per singolo sinistro, somma maggiore dell 80% relativamente alle sole somme Fabbricato, Macchinari, attrezzature e arredamento, Merci, Merci in aumento, Cose trasportate, Cose particolari. La Nuova Tirrena ed il Contraente hanno la facoltà, in ogni momento, di recedere dalla presente garanzia con preavviso di 30 giorni, decorrenti dalla ricezione della relativa comunicazione, da farsi a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento; in tal caso la polizza rimarrà in vigore solo per le rimanenti garanzie ed il premio totale sarà diminuito (a partire dalla rata annua successiva) della quota di pertinenza della presente garanzia. Nel caso in cui sia la Nuova Tirrena a recedere da tale garanzia, il Contraente ha la facoltà di recedere dall intero contratto mediante raccomandata A.R. entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione della Nuova Tirrena; in tal caso anche il recesso del Contraente avrà effetto in coincidenza con la cessazione della presente garanzia. In caso di recesso da parte della Nuova Tirrena, questa mette a disposizione dell Assicurato il rateo del premio al netto dell imposta relativo al periodo di rischio non corso Eventi atmosferici La Nuova Tirrena indennizza i danni materiali e diretti alle somme Fabbricato, Macchinari, attrezzature ed arredamento, Merci, Merci in aumento, Cose particolari causati da: - uragani, bufere, tempeste, trombe d aria, grandine, vento e quanto da esso trasportato, quando detti eventi siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di cose, assicurate o non, poste nelle vicinanze; - bagnamento dovuto a precipitazioni atmosferiche, accumulo di polvere, sabbia o quant altro trasportato dal vento, verificatosi all interno del fabbricato a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi di cui sopra. La Nuova Tirrena non indennizza i danni:

10 1. causati da: - intasamento o traboccamento di gronde o pluviali con o senza rottura degli stessi; - fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o bacini d acqua naturali o artificiali; - mareggiata, penetrazione di acqua marina; - formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico; - gelo; - sovraccarico neve salvo quanto previsto al successivo punto 3.4; - umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione; - franamento, cedimento o smottamento del terreno; ancorché verificatisi a seguito degli eventi di cui sopra; 2. subiti da: - alberi, cespugli, coltivazioni floreali ed agricole in genere; - recinti, cancelli, gru, cavi aerei, ciminiere e camini, insegne, antenne, pannelli solari e simili installazioni esterne; - cose trasportate e cose all aperto ad eccezione dei serbatoi ed impianti fissi per natura e destinazione; - fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a sinistro), capannoni pressostatici, tensostrutture, tendostrutture e simili, baracche di legno o plastica e quanto in essi contenuto; - tende esterne; - serramenti, vetrate e lucernari in genere, a meno che derivanti da rotture o lesioni subite dal tetto o dalle pareti; - lastre in fibrocemento e manufatti di materia plastica per effetto di grandine. Agli effetti della presente garanzia il pagamento dell indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro dello scoperto del 10% con il minimo di Euro 300, Grandine La Nuova Tirrena, a parziale deroga del punto Eventi atmosferici, punto 2, indennizza i danni materiali e diretti causati da grandine a: - serramenti, vetrate e lucernari in genere, - lastre di fibrocemento e manufatti di materia plastica, anche se facenti parte di fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati. Agli effetti della presente garanzia il pagamento dell indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di una franchigia di Euro 750,00; in nessun caso la Nuova Tirrena pagherà, per singolo sinistro e per anno assicurativo, somma superiore a Euro , Sovraccarico neve La Nuova Tirrena, a parziale deroga del punto Eventi atmosferici, punto 1, indennizza i danni materiali e diretti causati a Fabbricato, Macchinari, attrezzature e arredamento e merci da crollo totale o parziale del fabbricato, provocato da sovraccarico di neve, nonché i conseguenti danni di bagnamento alle cose medesime. La Nuova Tirrena non indennizza i danni causati:

11 10 I N C E N D I O E D E L E M E N T I N A T U R A L I a) ai fabbricati non conformi alle vigenti norme relative ai sovraccarichi di neve ed al loro contenuto; b) ai fabbricati in costruzione o in corso di rifacimento (a meno che detto rifacimento sia ininfluente ai fini della presente garanzia) e al loro contenuto; c) a capannoni pressostatici, tensostrutture, tendostrutture e simili, baracche in legno o plastica e quanto in essi contenuto; d) a tende esterne, serramenti, vetrate e lucernari in genere, manufatti in plastica, insegne, antenne, pannelli solari e simili installazioni esterne, nonché all impermeabilizzazione, a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale del fabbricato provocato da sovraccarico di neve; e) da valanghe e slavine; f) da gelo, ancorché conseguente agli eventi di cui sopra. Agli effetti della presente garanzia il pagamento dell indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di una franchigia di Euro 500,00; in nessun caso la Nuova Tirrena pagherà, per singolo sinistro e per anno assicurativo, somma superiore a Euro , Terremoto La Nuova Tirrena, a parziale deroga dell articolo 7 Esclusioni punto n), indennizza i danni materiali e diretti - compresi quelli di incendio, esplosione e scoppio - a Fabbricato, Macchinari, attrezzature ed arredamento, Merci, Merci in aumento, Cose particolari causati da terremoto. La Nuova Tirrena non indennizza i danni: a) causati da inondazione, alluvione, maremoto; b) causati da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del terremoto sulle cose assicurate; c) di rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere. Agli effetti della presente garanzia, le scosse registrate nelle 72 ore successive al primo evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono considerati pertanto singolo sinistro. Inoltre: - il pagamento dell indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto dell 1% con il minimo di Euro ,00; - in nessun caso la Nuova Tirrena pagherà, per singolo sinistro, importo maggiore del 30% delle somme assicurate Fabbricato, Macchinari, attrezzature ed arredamento, Merci, Merci in aumento, Cose particolari. La Nuova Tirrena ed il Contraente hanno la facoltà, in ogni momento, di recedere dalla presente garanzia con preavviso di 30 giorni, decorrenti dalla ricezione della relativa comunicazione, da farsi a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento; in tal caso la polizza rimarrà in vigore solo per le rimanenti garanzie ed il premio totale sarà diminuito (a partire dalla rata annua successiva) della quota di pertinenza della presente garanzia. Nel caso in cui sia la Nuova Tirrena a recedere da tale garanzia, il Contraente ha la facoltà di recedere dall intero contratto mediante raccomandata A.R. entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione della Nuova Tirrena; in tal caso anche il recesso del Contraente avrà effetto in coincidenza con la cessazione della presente garanzia.

12 In caso di recesso da parte della Nuova Tirrena, questa mette a disposizione dell Assicurato il rateo del premio al netto dell imposta e relativo al periodo di rischio non corso Inondazioni, alluvioni e allagamento La Nuova Tirrena, a parziale deroga dell articolo 7 - Esclusioni punto o), indennizza i danni materiali e diretti - compresi quelli di incendio, esplosione e scoppio - a Fabbricato, Macchinari, attrezzature ed arredamento, Merci, Merci in aumento, Cose particolari causati da fuoriuscita d acqua e da quanto da essa trasportato dalle usuali sponde di corsi d acqua o di bacini, anche se provocata da terremoto, franamento, cedimento o smottamento del terreno, quando detto evento sia caratterizzato da violenza riscontrabile su una pluralità di cose, assicurate o non, poste nelle vicinanze. La Nuova Tirrena indennizza altresì i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da allagamento verificatosi all interno del fabbricato a seguito di formazione di ruscelli od accumulo esterno di acqua. La Nuova Tirrena non indennizza i danni: a) causati da mareggiata, marea, maremoto e penetrazione di acqua marina; b) causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto dell inondazione o dell alluvione sulle cose assicurate; c) di franamento, cedimento o smottamento del terreno; d) a cose mobili all aperto; e) avvenuti a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dal vento o dalla grandine; f) a cose contenute in locali interrati o seminterrati; g) alle merci la cui base è posta ad altezza inferiore a 12 cm. dal pavimento. Agli effetti della presente garanzia: - il pagamento dell indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto dell 1% con il minimo di Euro ,00; - in nessun caso la Nuova Tirrena pagherà, per singolo sinistro, somma maggiore del 30% delle somme Fabbricato, Macchinari, attrezzature ed arredamento, Merci, Merci in aumento, Cose particolari. La Nuova Tirrena ed il Contraente hanno la facoltà, in ogni momento, di recedere dalla presente garanzia con preavviso di 30 giorni, decorrenti dalla ricezione della relativa comunicazione, da farsi a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento; in tal caso la polizza rimarrà in vigore solo per le rimanenti garanzie ed il premio totale sarà diminuito (a partire dalla rata annua successiva) della quota di pertinenza della presente garanzia. Nel caso in cui sia la Nuova Tirrena a recedere da tale garanzia, il Contraente ha la facoltà di recedere dall intero contratto mediante raccomandata A.R. entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione della Nuova Tirrena; in tal caso anche il recesso del Contraente avrà effetto in coincidenza con la cessazione della presente garanzia. In caso di recesso da parte della Nuova Tirrena, questa mette a disposizione dell Assicurato il rateo del premio al netto dell imposta e relativo al periodo di rischio non corso.

13 12 - sottoscrivibili anche se prevista la somma Contenuto a Primo rischio assoluto: Rischio locativo La Nuova Tirrena risponde delle somme che l Assicurato sia tenuto a pagare, nei casi di sua responsabilità ai sensi degli articoli 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile, per danni materiali e diretti causati ai locali tenuti in locazione da incendio, esplosione o scoppio non causati da ordigni esplosivi. In caso di sinistro indennizzabile, qualora la somma assicurata per il Rischio locativo risultasse inferiore al valore dei locali calcolato a termini di polizza, troverà applicazione il disposto di cui all articolo 17 - Regola proporzionale-compensazione tra somme assicurate Incendio delle Norme per la liquidazione del danno. I N C E N D I O E D E L E M E N T I N A T U R A L I Ricorso terzi La Nuova Tirrena si obbliga a tenere indenne l Assicurato, fino alla concorrenza del massimale Ricorso terzi, degli importi per capitale, interessi e spese che egli sia tenuto a corrispondere - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni materiali e diretti causati alle cose di terzi da incendio, esplosione e scoppio non causato da ordigni esplosivi che abbiano colpito le cose assicurate. L assicurazione è estesa ai danni: - derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali dell utilizzo di beni, nonché di attività industriali, artigianali, professionali, commerciali, agricole o di servizi; per tale estensione il pagamento dell indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di una franchigia di Euro 500,00 ed in nessun caso la Nuova Tirrena pagherà, per singolo sinistro, somma superiore ad Euro ,00; - ai veicoli targati di terzi e/o degli addetti con esclusione del Contraente/Assicurato, ai mezzi di terzi adibiti al trasporto durante le operazioni di carico e scarico, ovvero in sosta nell ambito delle anzidette operazioni, nonché alle cose che si trovano sui mezzi stessi. La Nuova Tirrena non indennizza i danni: 1. a cose che l Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo; 2. di qualsiasi natura conseguente ad inquinamento dell acqua, dell aria e del suolo. Non sono considerati terzi: a) il coniuge, il convivente di fatto, i genitori e i figli dell Assicurato, nonché se convivente, qualsiasi parente o affine; b) quando l Assicurato non sia una persona fisica, il Legale rappresentante, il Socio a responsabilità illimitata, l Amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a); c) le Società le quali rispetto all Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell articolo 2359 del Codice Civile, nonché delle Società medesime, l Amministratore, il Legale rappresentante e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a). L Assicurato deve immediatamente informare la Nuova Tirrena delle procedure civili o penali contro di lui promosse, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Nuova Tirrena avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell Assicurato. L Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Nuova Tirrena. Quanto alle spese giudiziali si applica l articolo 1917 del Codice Civile.

14 Articolo 4 - Condizioni particolari sempre operanti Caratteristiche costruttive dei fabbricati L assicurazione è prestata alla condizione che i fabbricati assicurati o contenenti le cose assicurate siano ascrivibili alla classe indicata sul modulo di polizza. Agli effetti di quanto sopra si considerano di: classe 1 i fabbricati costruiti per almeno l 80% della superficie coperta complessiva con strutture portanti verticali in cemento armato e laterizi, strutture portanti del tetto e solai in materiali incombustibili; pareti esterne e copertura del tetto per almeno l 80% in materiali incombustibili, coibentazioni in materiali incombustibili per almeno l 80% della superficie complessiva delle pareti esterne e del tetto; nei fabbricati a più piani è tollerata la struttura portante del tetto in legno; è considerato piano, a questi effetti, anche il solaio immediatamente sottostante il tetto; classe 2 i fabbricati costruiti per almeno l 80% della superficie coperta complessiva con strutture portanti verticali, del tetto e solai in materiali incombustibili; pareti esterne e copertura del tetto per almeno l 80% in materiali incombustibili; coibentazioni anche in materiali combustibili; nei fabbricati a più piani è tollerata la struttura portante del tetto in legno; è considerato piano, a questi effetti, anche il solaio immediatamente sottostante il tetto; classe 3 i fabbricati costruiti per almeno l 80% della superficie coperta complessiva con strutture portanti verticali in materiali incombustibili; pareti esterne e copertura del tetto per almeno l 80% in materiali incombustibili, solai e struttura portante del tetto comunque costruiti; coibentazioni anche in materiali combustibili Dichiarazioni sul contenuto relativamente a merci speciali, infiammabili ed esplodenti Il premio e le condizioni di assicurazione sono convenuti in base alle dichiarazioni del Contraente che l attività esercitata corrisponde a quella descritta nella voce merceologica il cui codice identificativo è riportato sul modulo di polizza. Agli effetti di quanto sopra non costituisce aggravamento di rischio, l esistenza di: - esplodenti per non oltre 1 Kg; - infiammabili e merci speciali, complessivamente per non oltre 200 Kg, ovunque riposti nei locali assicurati; - infiammabili in serbatoi fissi incombustibili e negli impianti di riscaldamento. L esistenza di esplodenti, infiammabili e merci speciali in eccedenza ai quantitativi sopra indicati è influente ai fini della valutazione del rischio e deve quindi essere dichiarata sul modulo di polizza Colpa grave La Nuova Tirrena indennizza i danni materiali e diretti derivanti dagli eventi per i quali è prestata la presente assicurazione, anche se causati con colpa grave del Contraente, dell Assicurato e delle persone con le quali e delle quali deve rispondere a norma di legge Prezzo di vendita Qualora, a seguito di un sinistro indennizzabile a termini della presente sezione, risultino danneggiate merci vendute in attesa di consegna, purché non siano assicurate in proprio dall acquirente e non risulti possibile sostituire le stesse con

15 14 merci equivalenti rimaste illese, l indennizzo sarà calcolato sul prezzo di vendita convenuto, dedotte le spese risparmiate per la mancata consegna. L avvenuta vendita dovrà essere comprovata dalle prescritte documentazioni contabili Cose all aperto Relativamente a macchinari, attrezzature, arredamento e merci, le garanzie sono operanti anche se tali cose si trovano all aperto salvo le esclusioni previste nelle singole garanzie. La garanzia opera purchè macchinari, attrezzature, arredamento e merci si trovino nell ambito dell azienda e in area completamente recintata Trasloco delle cose assicurate In caso di trasloco delle cose assicurate, il contratto, ferme le norme previste per l eventuale aggravamento del rischio, resta valido per la nuova ubicazione. Durante il trasloco e per un periodo massimo di sette giorni, l assicurazione vale su entrambe le ubicazioni. Il Contraente o l Assicurato deve dare avviso scritto alla Nuova Tirrena entro 24 ore dall inizio del trasloco; in difetto, la garanzia per la nuova ubicazione decorrerà dalle ore 24 del giorno della comunicazione Rimozione temporanea di macchinari, attrezzature, arredamento e merci a seguito di sinistro In caso di sinistro indennizzabile a termine della presente sezione, le garanzie prestate rimangono in vigore per macchinari, attrezzature, arredamento e merci, se assicurate, che vengano rimosse o trasferite temporaneamente in altra ubicazione, purché quest ultima abbia caratteristiche costruttive analoghe a quelle assicurate. La presente estensione di garanzia resterà valida per un periodo non superiore a 30 giorni consecutivi, calcolati a decorrere dal giorno del verificarsi dell evento dannoso. Il Contraente o l Assicurato deve dare avviso scritto alla Nuova Tirrena entro 24 ore dall inizio della rimozione; in difetto, la garanzia per la nuova ubicazione decorrerà dalle ore 24 del giorno della comunicazione. Articolo 5 - Condizioni relative alle caratteristiche del rischio I N C E N D I O E D E L E M E N T I N A T U R A L I Le caratteristiche del rischio sotto riportate integrano la descrizione delle cose assicurate solo se richiamate sul modulo di polizza. D01: Esistenza di rete antincendio con idranti collegata ad acquedotto e/o pozzo. D02: Esistenza di impianto automatico di rilevazione incendio e/o fumo collegato con custode o Istituto di Vigilanza. D03: Esistenza di fabbricati adibiti all attività principale di lavorazione con depositi di materie prime, semilavorati e prodotti finiti in fabbricato o locale separato da muro pieno o tagliafuoco o da spazio vuoto non inferiore a 20 m. Articolo 6 - Forma di assicurazione L assicurazione è prestata: - per le somme Fabbricato, Macchinari, attrezzature e arredamento, Merci, Merci in aumento a valore intero.

16 - per le somme Contenuto a Primo Rischio Assoluto, Cose particolari, Cose trasportate a primo rischio assoluto. 15 Articolo 7 - Esclusioni Sempre operanti La Nuova Tirrena non indennizza i danni: a) verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi; b) verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall accelerazione artificiale di particelle atomiche, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi; c) causati con dolo del Contraente o dell Assicurato, dei loro familiari o conviventi di fatto, degli Amministratori o dei Soci a responsabilità illimitata, del Legale rappresentante; d) causati da maremoti, eruzioni vulcaniche, frane; e) di smarrimento, furto, rapina, estorsione o imputabili ad ammanchi di qualsiasi tipo delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l assicurazione; f) alla macchina o all impianto nel quale si sia verificato uno scoppio se l evento è determinato da usura, corrosione o difetti del materiale; g) ai veicoli targati (non costituenti merci) salvo quanto previsto alla garanzia Ricorso terzi. h) di fenomeno elettrico a macchine, apparecchi ed impianti elettrici e relative componenti elettroniche, nonché alle apparecchiature ed impianti elettronici a qualunque causa dovuti, anche se conseguenti a fulmine o ad altri eventi per i quali è prestata l assicurazione; i) subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorigeno, anche se conseguenti ad eventi per i quali è prestata l assicurazione. Operanti salvo esplicito richiamo delle relative garanzie: La Nuova Tirrena non indennizza i danni: l) verificatisi in occasione di scioperi, tumulti popolari, sommosse, terrorismo e sabotaggio, compresi gli atti vandalici e dolosi, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi; m) indiretti, di qualsiasi genere ad eccezione di quanto indennizzabile ai punti 1.7 Maggiori Costi, 1.8 Diaria giornaliera per interruzione attività; n) causati da terremoti; o) causati da inondazioni, alluvioni, allagamenti.

17 16 I N C E N D I O E D E L E M E N T I N A T U R A L I

18 NUOVA TIRRENA S.p.A. di Assicurazioni, Riassicurazioni e Capitalizzazioni Sede legale e Direzione Generale: Roma - Via Massimi, 158 tel. 06/ fax 06/ Cap. Soc. Euro interamente versato - Impresa autorizzata all esercizio delle assicurazioni con D.M. 15/5/31 (G.U. n. 120 del 20/5/31) - Codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma: Partita IVA Società diretta e coordinata da Toro Assicurazioni S.p.A., Sede legale: Via Mazzini, 53 - Torino

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