SISTEMA DI GARANZIE PER LA PICCOLA IMPRESA CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

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1 SISTEMA DI GARANZIE PER LA PICCOLA IMPRESA CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE PB59L200.N00

2 INDICE Premessa pag. 5 PATRIMONIO Sezione 1^A Incendio ed altri danni ai beni pag. 7 Sezione 1^B Eventi socio-politici pag. 13 Sezione 1^C Danni da interruzione di attività pag. 14 Sezione 2^ Furto rapina e infedeltà dei dipendenti pag. 15 Sezione 3^ Guasti accidentali - Vetri, cristalli ed insegne pag. 20 Sezioni 1^A-1^B-2^-3^ La liquidazione del danno pag. 23 RESPONSABILITÀ Sezione 4^ Responsabilità civile dell'azienda pag. 28 Sezione 4^ La liquidazione del danno pag. 33 NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE Norme che regolano l'assicurazione in generale pag. 34 ELENCO DELLE ATTIVITÀ ASSICURABILI Elenco delle attività assicurabili pag. 36 DEFINIZIONI Definizioni pag

3 PREMESSA Le Condizioni di polizza riportate nelle pagine che seguono costituiscono parte integrante della polizza stipulata dal Contraente su mod. 59 L 200. Resta pertanto inteso che: si intendono richiamate, a tutti gli effetti, le dichiarazioni del Contraente/Assicurato riportate sul modulo di polizza; l assicurazione è prestata per le somme o massimali indicati, per le singole partite, sul modulo di polizza, fatti salvi i limiti di risarcimento e le franchigie eventualmente previste sul modulo stesso o nelle presenti Condizioni ; l assicurazione non è operante per le partite relativamente alle quali sul modulo di polizza non è indicata la somma assicurata o precisato il massimale. Le Definizioni riportate a pag. 42 hanno valore convenzionale e quindi integrano a tutti gli effetti la normativa contrattuale. Le espressioni cui corrisponde una Definizione sono evidenziate, nel testo, da asterisco (*). 56

4 PATRIMONIO INCENDIO ED ALTRI DANNI AI BENI SEZIONE 1^A COSA ASSICURA fabbricato*, contenuto* e cose particolari La Società*, nei limiti ed alle condizioni che seguono, assicura per le somme indicate sul modulo di polizza* alle rispettive partite: i fabbricati* comprese dipendenze* (partita A), adibiti all attività indicata sul modulo di polizza*, nonché il relativo contenuto* (partite B e C) e le cose particolari (partita D) contro i danni materiali e diretti causati da: incendio* fulmine con esclusione dei fenomeni elettrici conseguenti; esplosione* e scoppio* non causati da ordigni esplosivi; caduta di aeromobili, loro parti o cose trasportate urto veicoli non appartenenti o in uso all Assicurato* o agli addetti*; bang sonico determinato da aeromobili od oggetti in genere in moto a velocità supersonica; sviluppo di fumi, gas, vapori, mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica ed idraulica, mancato od anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche*, di impianti di riscaldamento o condizionamento, colaggio o fuoriuscita di liquidi purché conseguente ad eventi in garanzia ai sensi della presente Sezione che abbiano colpito le cose assicurate oppure enti posti nell ambito di 20 metri da esse. Questa garanzia non opera per le merci* in refrigerazione. N.B. Per le merci* in refrigerazione è prevista la specifica partita E. fuoriuscita di fumo a seguito di guasto improvviso ed accidentale degli impianti per la produzione del calore (purché collegati, mediante adeguate condutture, ad appropriati camini); acqua condotta ossia spargimento d acqua e rigurgito dei sistemi di scarico a seguito di rottura accidentale degli impianti idrici, igienici e di riscaldamento* pertinenti ai fabbricati*, con esclusione dei danni causati da umidità, da stillicidio e da gelo. N.B. Questa garanzia è operante soltanto se è stato risposto SI alla dichiarazione 2 riportata sul modulo di polizza* e comprende, se è stato risposto SI alla dichiarazione 3, il risarcimento delle spese per la ricerca e riparazione della rottura* (vedere capitolo Cosa risarcisce). eventi atmosferici ossia uragani, bufere, tempeste, grandine, trombe d aria, vento e cose da esso trascinate quando siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di beni, assicurati e non. N.B. Questa garanzia è operante soltanto se è stato risposto SI alla dichiarazione 2 riportata sul modulo di polizza*, ma non opera comunque per le merci* trasportate. La Società* assicura altresì: merci* in refrigerazione per la somma indicata alla partita E, le merci* (già assicurate alla partita B Contenuto*) in refrigerazione contro i danni materiali e diretti causati da mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o fuoriuscita del fluido frigorigeno, a seguito: a) di un sinistro* indennizzabile nella presente sezione; b) dell accidentale verificarsi di guasti o rotture nell impianto frigorifero o nei relativi dispositivi di controllo e sicurezza, nonché nei sistemi di adduzione dell acqua e di produzione o distribuzione di energia elettrica direttamente pertinente all impianto stesso; 7

5 SEZIONE 1^A PATRIMONIO INCENDIO ED ALTRI DANNI AI BENI c) della mancata fornitura di energia elettrica da parte dell Ente erogatore, conseguente ad eventi assicurati nella presente sezione, che si prolunghi per oltre 12 ore. merci* trasportate ricorso terzi colpa grave cose di terzi merci* in aumento rischio locativo caratteristiche costruttive dei fabbricati* le merci* di proprietà dell Assicurato*, di clienti o di fornitori, durante il trasporto effettuato con veicoli di proprietà o in uso all Assicurato* all esterno dei fabbricati* ove è ubicata l attività assicurata, contro i danni materiali e diretti causati da incendio*, fulmine, esplosione* e scoppio* non causati da ordigni esplosivi, collisione con altri veicoli, urto contro corpi fissi, ribaltamento, uscita di strada. N.B. Questa garanzia è operante in funzione della risposta alla dichiarazione 4 riportata sul modulo di polizza*. il ricorso terzi (partita F) e cioè il risarcimento, sino alla concorrenza del massimale indicato sul modulo di polizza*, delle somme che l Assicurato* sia tenuto a corrispondere, per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni materiali e diretti causati alle cose di terzi da sinistro* indennizzabile a termini di polizza* dovuto ad incendio*, esplosione*, scoppio* che abbiano colpito le cose assicurate. Sono compresi i danni ai veicoli dei prestatori di lavoro* dipendenti dell Assicurato*; ai mezzi di terzi adibiti al trasporto durante le operazioni di carico e scarico, ovvero in sosta nell ambito delle anzidette operazioni, nonché alle cose che si trovano sui mezzi stessi. L assicurazione* è estesa ai danni derivanti a terzi da interruzione o sospensione di attività industriali, artigianali, professionali, commerciali, agricole o di servizi, con i limiti previsti nel capitolo Quanto risarcisce. Non sono considerate terzi le persone indicate al punto 2 del Capitolo Cosa non assicura della Sezione 4^ Responsabilità (pag. 30). Condizioni particolari 1a) I danni derivanti dagli eventi predetti sono risarcibili anche se determinati da colpa grave del Contraente* e/o dell'assicurato*. 1b) Sono assicurate anche le cose di proprietà di terzi e pertanto, relativamente a tali cose, l assicurazione* si intende stipulata dal Contraente* anche per conto dei terzi proprietari e comproprietari, salvo quanto stabilito nel successivo punto 3. 2) L assicurazione* della partita C (merci* in aumento) si intende stipulata in aumento alle merci* assicurate con la partita B (contenuto*) per i soli mesi indicati sul modulo di polizza*. 3) Resta convenuto che, se l assicurazione* dei fabbricati* è limitata al solo rischio locativo (risposta SI alla dichiarazione 1 riportata sul modulo di polizza*), la Società* risponde esclusivamente delle somme che l Assicurato* sia tenuto a pagare, nei casi di sua responsabilità a termini degli articoli 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile, per danni materiali e diretti causati ai locali tenuti in locazione da incendio*, esplosione* o scoppio*, ferma l applicazione della regola proporzionale* qualora il valore dei locali calcolato in base alle condizioni di polizza* ecceda per oltre il 10% la somma assicurata alla partita fabbricati* (vedere articolo 6 del capitolo Patrimonio - La liquidazione del danno). 4) L assicurazione* è prestata alla condizione che i fabbricati* assicurati o contenenti le cose assicurate siano ascrivibili alla classe indicata, in base alla dichiarazione 5 dell Assicurato*, sul modulo di polizza*. Agli effetti di quanto sopra si considerano di: classe I i fabbricati* costruiti per almeno l 80% della superficie coperta complessiva con strutture portanti verticali in cemento armato e laterizi, strutture portanti del tetto e solai in materiali incombustibili; pareti esterne e copertura del tetto per almeno l 80% in materiali incombustibili, coibentazioni in materiali incombustibili per almeno l'80% della superficie complessiva delle pareti esterne e del tetto; nei fabbricati* a più piani è tollerata la struttura portante del tetto in legno; è considerato piano, a questi effetti, anche il solaio immediatamente sottostante il tetto (risposta 1 a dichiarazione 5); classe II i fabbricati* costruiti per almeno l 80% della superficie coperta complessiva con strutture portanti verticali, del tetto e solai in materiali incombustibili; pareti esterne e copertura del tetto per almeno l'80% in materiali incombustibili; coibentazioni anche in materiali combustibili; nei fabbricati* a più piani è tollerata la struttura portante del tetto in legno; è considerato piano, a questi effetti, anche il solaio immediatamente sottostante il tetto (risposta 2 a dichiarazione 5); 8

6 PATRIMONIO INCENDIO ED ALTRI DANNI AI BENI SEZIONE 1^A classe III i fabbricati* costruiti per almeno l 80% della superficie coperta complessiva con strutture portanti verticali in materiali incombustibili; pareti esterne e copertura del tetto per almeno l'80% in materiali incombustibili, solai e struttura portante del tetto comunque costruiti; coibentazioni anche in materiali combustibili (risposta 3 a dichiarazione 5). esplodenti*, infiammabili*, merci speciali* Vengono tollerati, ai fini delle classificazioni prima indicate, i materiali combustibili impiegati per impermeabilizzazione, coibentazione o rivestimento aderenti a strutture continue incombustibili e quelli rivestiti, per ogni lato, per uno spessore minimo di 3 cm, da materiali incombustibili. 5) È tollerata la presenza di: 1 kg di esplodenti*; 200 kg complessivamente di infiammabili* e merci speciali* ovunque riposti nei locali occupati dal Contraente*/Assicurato*; infiammabili* in serbatoi fissi incombustibili e negli impianti di riscaldamento. L'esistenza di esplodenti*, infiammabili* e merci speciali* in eccedenza ai quantitativi prima indicati è influente ai fini della valutazione del rischio* e deve quindi essere dichiarata in polizza* (dichiarazione 8). Resta fermo che in caso di dichiarazioni inesatte o reticenze, di aggravamento o diminuzione di rischio si applicano rispettivamente le disposizioni degli articoli 1, 5 e 6 delle "Norme che regolano l'assicurazione in generale". COSA NON ASSICURA Per tutte le garanzie della sezione non sono risarcibili i danni: a) verificatisi in occasione di atti di guerra, di insurrezione, di tumulti popolari, di scioperi, di sommosse, di atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, di occupazione militare, di invasione, salvo che il Contraente* o l'assicurato* provi che il sinistro* non ebbe alcun rapporto con tali eventi; nonché i danni causati da atti vandalici o dolosi compresi quelli di terrorismo o sabotaggio; b) verificatisi in occasione di esplosione* o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che il Contraente* o l'assicurato* provi che il sinistro* non ebbe alcun rapporto con tali eventi; c) causati con dolo di qualsiasi persona; d) causati da terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, frane; e) di smarrimento, di furto*, di rapina*, di estorsione o imputabili ad ammanchi di qualsiasi tipo delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione*; f) da correnti, scariche ed altri fenomeni elettrici ad apparecchiature* ed impianti elettrici ed elettronici (questi danni sono assicurabili sottoscrivendo la sezione 3^ Guasti accidentali - Vetri, cristalli ed insegne nei limiti ed alle condizioni ivi previste); g) subiti dalle merci* in refrigerazione per effetto di mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo o fuoriuscita del fluido frigorigeno, anche se conseguenti ad eventi per i quali è prestata l'assicurazione*, salvo quanto risarcito con la partita E se operante; h) indiretti quali: impossibilità di ricostruire i fabbricati secondo l'originaria destinazione, mancata possibilità di locazione, mancanza di godimento o di reddito o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate, ad eccezione di quanto forfettariamente risarcito come spese di perizia, trasloco ed altri oneri aggiuntivi a termini del punto c) del successivo capitolo Cosa risarcisce e di quanto risarcito come danni da interruzione di attività (partita G); i) ai veicoli targati e ciclomotori (non costituenti merci*) salvo quelli di proprietà di terzi indennizzabili in base alla garanzia Ricorso terzi; l) ai valori* di pertinenza dell'azienda* anche se destinati a vendita (questi danni sono assicurabili nella sezione 2^ Furto, rapina e infedeltà dei dipendenti nei limiti ed alle condizioni ivi previste); 9

7 SEZIONE 1^A PATRIMONIO INCENDIO ED ALTRI DANNI AI BENI m) alla macchina o all'impianto nel quale si sia verificato uno scoppio* se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale. Per le merci* trasportate non sono risarcibili i danni: n) da furto* o rapina* consumati o tentati, di ammanco, smarrimento, mancata riconsegna; i danni conseguenti ad eventi atmosferici anche se è stato risposto SI alla dichiarazione 2; i danni conseguenti ad urti che non lascino segni evidenti sulla carrozzeria del veicolo. Per uragani, bufere, tempeste... (eventi atmosferici) non sono risarcibili i danni: o) verificatisi all'interno dei fabbricati* e al loro contenuto*, a meno che avvenuti a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici; p) causati da fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi e specchi d'acqua naturali o artificiali; mareggiata o penetrazione di acqua marina; formazione di ruscelli, accumuli esterni d'acqua, rottura o rigurgito di sistemi di scarico; gelo; sovraccarico di neve; cedimento o franamento del terreno ancorché verificatisi a seguito di eventi atmosferici; q) subiti da alberi, coltivazioni floreali ed agricole in genere; subiti da recinti, cancelli, tende esterne, insegne ed altre consimili installazioni esterne; ad enti facenti parte del contenuto* posti anche temporaneamente all aperto; a fabbricati* o tettoie aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei serramenti e al relativo contenuto*; a capannoni pressostatici e simili, baracche in legno o plastica e quanto in essi contenuto; a serramenti, vetrate, lucernari in genere, a meno che derivanti da rotture o lesioni subite dal tetto o dalle pareti; a lastre di cemento-amianto e manufatti in materia plastica per effetto di grandine. Per il ricorso terzi non sono risarcibili i danni: r) a cose di terzi che l Assicurato* detenga a qualsiasi titolo salvo quanto previsto nel capitolo Cosa assicura (garanzia Ricorso terzi) e quelli di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell acqua, dell aria e del suolo. DOVE ASSICURA dipendenze* trasloco COME ASSICURA L assicurazione* è operante per le cose esistenti nell ubicazione indicata sul modulo di polizza* (ubicazione del rischio*). Per quanto concerne le merci* trasportate, in tutta Europa. Gli enti costituenti contenuto* possono trovarsi e si intendono assicurati anche all aperto, nelle immediate vicinanze dell esercizio* assicurato od anche nei locali costituenti magazzini o depositi accessori all attività assicurata, ubicati nello stesso complesso immobiliare in cui si trova l esercizio* assicurato o al di fuori dello stesso nelle ubicazioni elencate nell'allegato M013 dove comunque non si effettui attività di vendita ed aventi caratteristiche costruttive corrispondenti alla classe indicata sul modulo di polizza* (vedere condizione particolare 4 del capitolo Cosa assicura). Per gli enti posti all aperto non opera la garanzia Eventi atmosferici (vedere punto 1 q) del capitolo Cosa non assicura). In caso di trasloco delle cose assicurate al di fuori dell ambito dell azienda, il Contraente* o l Assicurato* deve darne avviso scritto alla Società* con l avvertenza che comunque l assicurazione* rimane sospesa dalla data del trasloco sino a quella in cui la predetta comunicazione scritta perviene alla Società*, ferme le norme previste per l eventuale aggravamento del rischio*. Per i fabbricati* (partita A), il contenuto* (partite B e C) e le merci* in refrigerazione (partita E): l assicurazione* è prestata a valore intero* con applicazione, quindi, della regola proporzionale* (articolo 6 del capitolo Patrimonio - La liquidazione del danno) qualora al momento del sinistro* il valore delle cose assicurate per ciascuna partita, separatamente considerata, risulti superiore per oltre il 10% alla rispettiva somma assicurata. Il valore delle cose assicurate si determina: valore a nuovo* per i fabbricati* ed il contenuto* (ad esclusione delle merci*, degli oggetti pregiati* e dei 10

8 PATRIMONIO INCENDIO ED ALTRI DANNI AI BENI SEZIONE 1^A preziosi*) in base al relativo valore a nuovo* al momento del sinistro*, senza deprezzamento per vetustà, stato di conservazione, uso, (vedere anche art. 5 Patrimonio - La liquidazione del danno - pag.24); valore commerciale* per le merci*, gli oggetti pregiati* ed i preziosi*, in base al relativo valore commerciale* al momento del sinistro*. Per le merci* trasportate l assicurazione* è prestata a primo rischio assoluto*, quindi senza applicazione della regola proporzionale*. Il valore si determina in base al relativo valore commerciale* al momento del sinistro*. Per le cose particolari* (partita D), l'assicurazione è prestata a primo rischio assoluto*, quindi senza applicazione della regola proporzionale*. Il valore si determina in base al relativo valore commerciale* al momento del sinistro*. COSA RISARCISCE il danno alle cose assicurate spese demolizione e sgombero oneri aggiuntivi danni da acqua: spese di ricerca e riparazione cose particolari* ricorso terzi Per il ricorso terzi (partita F), l assicurazione* è prestata sino a concorrenza del massimale indicato sul modulo di polizza*. Per il fabbricato* (partita A), il contenuto* (partite B e C) e le merci* in refrigerazione (partita E) il danno risarcibile comprende: a) il danno calcolato in base agli articoli 5 e 6 del capitolo Patrimonio - La liquidazione del danno. Sono compresi i danni causati dall Assicurato*, da terze persone o dall Autorità alle cose assicurate allo scopo di limitare i danni; b) le spese sostenute per demolire, sgomberare e trasportare al più vicino scarico e smaltire i residui del sinistro* (spese di demolizione e sgombero) con il massimo del 10% del danno come calcolato al precedente punto a), con possibilità di superare la somma assicurata; c) le spese di perizia, trasloco ed altri oneri aggiuntivi conseguenti al sinistro*, calcolate forfettariamente nel 10% dell importo del danno come calcolato al precedente punto a), con possibilità di superare la somma assicurata; il risarcimento per tali spese non potrà comunque essere superiore a Euro ,00 (L ); d) le spese per riparare o sostituire le tubazioni e i relativi raccordi collocati nei muri e nei pavimenti nei quali la rottura accidentale si è verificata, comprese quelle necessariamente sostenute a tale scopo per la demolizione o il ripristino di parti del fabbricato*. Il risarcimento di queste spese è dovuto soltanto se si è risposto "SI" alla dich. 3 riportata sul modulo di polizza. Non si applica, in ogni caso, la maggiorazione prevista nel precedente punto c). Per le cose particolari* (partita D) e) il costo del materiale e delle operazioni meccaniche e manuali per il rifacimento degli enti distrutti o danneggiati; le spese per la sostituzione dei supporti dati* e la ricostituzione dei dati di archivio*. Il risarcimento del danno sarà comunque limitato alle spese effettivamente sostenute entro 12 mesi dalla data del sinistro*. Per Il ricorso terzi* (partita F) f) la somma, nei limiti del massimale convenuto, dovuta a terzi in forza della garanzia ricorso terzi così come disciplinata nel capitolo Cosa assicura. Tutti i risarcimenti sono prestati per le somme ed i massimali indicati sul modulo di polizza*, fermi i limiti di indennizzo e le franchigie* o scoperti* previsti nel successivo capitolo Quanto risarcisce e fermo il disposto degli articoli 1892, 1893, 1894, 1898 del Codice Civile. 11

9 SEZIONE 1^A PATRIMONIO INCENDIO ED ALTRI DANNI AI BENI QUANTO RISARCISCE L assicurazione* è prestata per le somme ed i massimali indicati sul modulo di polizza*, con le seguenti limitazioni: limiti, franchigie* e scoperti* Contenuto* Partita B Relativamente a ciascun oggetto pregiato* o prezioso* facente parte dell'arredamento LIMITE DI FRANCHIGIA* SCOPERTO* INDENNIZZO 10% della somma assicurata alla partita B contenuto* con il massimo di Euro 2.500,00 (L ) Per le fonderie di metalli Euro 100,00 (cod. att. 16) limitatamente alla (L ) garanzia Incendio, esplosione e scoppio Merci* trasportate Euro 2.500,00 Euro 100,00 (L ) (L ) Merci* in refrigerazione Partita E 25 % con il limitatamente ai danni derivanti minimo di da guasti o rotture (indicati al punto Euro 250,00 b del capitolo Cosa assicura) (L ) Ricorso terzi Partita F Danni da interruzione o Euro ,00 Euro 500,00 sospensione di attività di terzi (L ) (L ) nell'ambito del massimale Per tutte le partite Spese di demolizione e sgombero 10% del danno come calcolato al punto a) del capitolo Cosa risarcisce Acqua condotta (dichiarazione 2) Euro 150,00 (L ) Spese di ricerca e riparazione Euro 1.000,00 Euro 250,00 della rottura* (dichiarazione 3) (L ) (L ) complessivamente per uno o più sinistri* avvenuti nel medesimo periodo assicurativo annuo Eventi atmosferici (dichiarazione 2) Euro 100,00 (L ) 12

10 PATRIMONIO EVENTI SOCIO-POLITICI SEZIONE 1^B COSA ASSICURA dolo eventi socio-politici COSA NON ASSICURA QUANTO RISARCISCE limiti, franchigie* e scoperti* Premesso che agli effetti della presente estensione di garanzia, le dichiarazioni del Contraente*/Assicurato*, la descrizione del rischio*, le somme assicurate con le singole partite, le disposizioni tutte previste dalla Sezione 1^A Incendio* ed altri danni ai beni, si intendono richiamate e confermate salvo quanto di seguito espressamente derogato, la Società*, a parziale deroga di quanto stabilito ai punti a) e c) del capitolo Cosa non assicura Sezione 1^A Incendio* ed altri danni ai beni, indennizza: i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da eventi per i quali è prestata la garanzia anche se determinati da dolo di persone diverse dal Contraente*, dall'assicurato* o, se l'assicurato è persona giuridica, dal legale rappresentante, dai Soci delle società di persone o comunque dai Soci a responsabilità illimitata e dagli Amministratori anche se verificatisi in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato; gli altri danni materiali e diretti causati agli enti assicurati - anche a mezzo di ordigni esplosivi - da persone (dipendenti e non del Contraente* o dell'assicurato*) che prendano parte a tumulti popolari, scioperi, sommosse o che compiano, individualmente o in associazione, atti vandalici e dolosi, compresi quelli di terrorismo o sabotaggio. N.B. Questa estensione di garanzia è operante soltanto se è stato risposto SI alla dichiarazione 9 riportata sul modulo di polizza*. Ferme le esclusioni previste nella sezione 1^A Incendio* ed altri danni ai beni, in quanto non espressamente derogate nella presente sezione, non sono risarcibili i danni: a) causati da interruzione dei processi di lavorazione, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazione dei prodotti conseguente alla sospensione dal lavoro, da alterazione od omissione di controllo o di manovra; b) i danni verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione degli enti assicurati per ordine di qualsiasi autorità, di diritto o di fatto, od in occasione di serrata; c) da imbrattamento dei muri esterni; L'assicurazione* è prestata per le somme ed i massimali indicati sul modulo di polizza* con le seguenti limitazioni: SCOPERTO* Per tutti i rischi della presente sezione: 20% con il minimo di Euro 1.500,00 (L ) concomitanza di scoperti* facoltà di recesso N.B. Nel caso di concomitanza di più scoperti* verrà applicato un unico scoperto* del 30%. La Società* e il Contraente* hanno la facoltà, in ogni momento, di recedere dalla presente garanzia con preavviso di trenta giorni, decorrenti dalla ricezione della relativa comunicazione, da farsi a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento: in tal caso la polizza* rimarrà in vigore solo per le rimanenti garanzie ed il premio* totale sarà diminuito (a partire dalla rata annua successiva) della quota di pertinenza della presente garanzia. Nel caso in cui sia la Società* a recedere da tale garanzia, il Contraente* ha la facoltà di recedere dall'intero contratto mediante raccomandata A.R. entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione della Società*; in tal caso anche il recesso del Contraente* avrà effetto in coincidenza con la cessazione della presente garanzia. In caso di recesso da parte della Società*, questa mette a disposizione dell'assicurato* il rateo del premio* al netto dell'imposta e relativo al periodo di rischio non corso. 13

11 SEZIONE 1^C PATRIMONIO DANNI DA INTERRUZIONE DI ATTIVITÀ COSA ASSICURA La Società* assicura, con il limite della somma indicata sul modulo di polizza* alla partita G (Diaria giornaliera) il risarcimento dei danni da interruzione temporanea di attività conseguenti a sinistri* indennizzabili nelle sezioni 1^A Incendio* ed altri danni ai beni e 1^B Eventi sociopolitici che comportino: a) la temporanea interruzione totale dell'attività* nel caso in cui sia stata scelta la forma A forfettaria (risposta "A" a dichiarazione 7 riportata sul modulo di polizza*); b) la temporanea interruzione totale o parziale dell'attività*, nel caso in cui sia stata scelta la forma B completa (risposta "B" a dichiarazione 7 riportata sul modulo di polizza*). COSA NON ASSICURA COSA RISARCISCE Non sono risarcibili i danni: a) verificatisi in occasione di atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare, di invasione, salvo che l'assicurato* provi che il sinistro* non ha avuto alcun rapporto con tali eventi; b) verificatisi in occasione di trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati, o conseguenti ad accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.); c) causati da terremoti, da eruzioni vulcaniche, da inondazioni, alluvioni, frane; d) causati con dolo di qualsiasi persona, salvo quanto previsto nella Sezione 1^B Eventi sociopolitici, se operante; e) i danni conseguenti alla cessazione definitiva dell'attività*, ancorché derivante da sinistro* indennizzabile; f) i danni imputabili a cause esterne quali impossibilità di ricostruire i fabbricati* secondo le originarie destinazioni, regolamenti urbanistici locali o altre norme di legge, scioperi o serrate che impediscano o rallentino la fornitura di materiali, provvedimenti imposti dall'autorità. La Società*, per ogni giorno di chiusura dell'azienda* (fermi i limiti e le franchigie* indicate nel successivo capitolo Quanto risarcisce) indennizza: nel caso in cui sia stata scelta la forma A forfettaria, un importo pari alla diaria giornaliera indicata sul modulo di polizza* (partita G). Per i giorni nei quali la chiusura è solo parziale non è dovuto alcun indennizzo. nel caso in cui sia stata scelta la forma B completa, un importo pari ad 1/360 dell'ammontare dell'utile netto e delle spese di carattere fisso ed insopprimibili, calcolati in relazione ai 12 mesi antecedenti la data del sinistro*, con il limite della diaria gionaliera indicata sul modulo di polizza*. Per i giorni nei quali la chiusura è solo parziale, l'indennizzo verrà ridotto in proporzione. QUANTO RISARCISCE L'assicurazione* è prestata per i capitali ed i massimali indicati sul modulo di polizza*, con le seguenti limitazioni. LIMITE DI INDENNIZZO FRANCHIGIA* Forma A forfettaria 60 giorni complessivamente per uno 3 giorni compreso (risposta A a dich. 7) o più sinistri* avvenuti nel medesimo quello del sinistro* periodo assicurativo annuo Forma B completa 180 giorni complessivamente per uno 3 giorni compreso (risposta B a dich. 7) o più sinistri* avvenuti nel medesimo quello del sinistro* periodo assicurativo annuo 14

12 PATRIMONIO FURTO, RAPINA E INFEDELTÀ DEI DIPENDENTI SEZIONE 2^ COSA ASSICURA contenuto* La Società*, nei limiti ed alle condizioni che seguono, assicura, sino alla concorrenza delle somme indicate sul modulo di polizza* alle rispettive partite, il risarcimento dei danni materiali e diretti subiti dall Assicurato* in conseguenza della perdita o danneggiamento del contenuto* pertinente all attività indicata sul modulo di polizza* (partite H e I) causati da: furto* all interno dei locali assicurati anche se commesso o agevolato dai prestatori di lavoro dipendenti* fuori orario di lavoro a condizione che l autore del furto* si sia introdotto nei locali contenenti le cose assicurate: a) violandone le difese esterne, mediante rottura, scasso, effrazione, uso di chiavi false, di grimaldelli o di arnesi simili; b) per via, diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o con particolare agilità personale; c) con introduzione clandestina, purché l asportazione della refurtiva sia avvenuta, poi, a locali chiusi; d) mediante l uso delle chiavi vere, che siano state smarrite o sottratte all Assicurato* o agli altri addetti*. La garanzia è operante dalle ore 24 del giorno della denuncia all Autorità Giudiziaria o di Polizia dello smarrimento o della sottrazione, sino alle ore 24 del settimo giorno successivo; e) in uno dei modi indicati ai punti a), b) durante i periodi di chiusura diurna e serale con esposizione, fra le ore 8 e le ore 24, quando le vetrine, purché fisse, e le porte vetrate, purché efficacemente chiuse, rimangono protette da solo vetro fisso. Se per tutte le cose assicurate o per parte di esse sono previste in polizza* particolari difese interne (cassaforte* o armadio forte*), la Società* è obbligata al risarcimento soltanto se l'autore del furto*, dopo essersi introdotto nei locali in uno dei modi sopra indicati, ha violato tali difese come previsto alla lettera a); furto* avvenuto anche senza introduzione nei locali assicurati: f) attraverso le luci di serramenti e di inferriate con rottura del vetro retrostante; g) con rottura dei vetri delle vetrine durante l'orario di apertura al pubblico e presenza di addetti* all esercizio e durante i periodi di chiusura diurna e serale con esposizione fra le ore 8 e le ore 24, quando le vetrine, purché fisse, e le porte vetrate, purché efficacemente chiuse, rimangano protette da solo vetro fisso; rapina* all interno dei locali assicurati anche se le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi; infedeltà dei dipendenti* valori* infedeltà dei dipendenti*, intendendosi per tale furto*, rapina*, appropriazione indebita, truffa commessa dai dipendenti* nell esercizio delle incombenze cui sono adibiti e a condizione che: a) tanto gli atti idonei al compimento del reato, quanto la consumazione dello stesso, siano avvenuti durante la validità dell assicurazione*; b) il reato sia stato accertato dall Assicurato* entro il termine di un anno dalla consumazione. Nel caso in cui da una stessa persona siano state compiute più azioni delittuose, la Società* risponderà solo se l attività criminosa ha avuto inizio durante la validità dell assicurazione*. Qualora nel periodo intercorrente tra dette azioni l assicurazione* sia venuta a cessare, la Società* risponderà unicamente delle perdite derivate dalle azioni consumate anteriormente al termine dell assicurazione*, ancorché le violazioni di legge compiute prima o dopo tale termine siano considerate agli effetti penali come costituenti un unico reato. N.B. Questa garanzia è operante soltanto se è stato risposto SI alla dichiarazione 10 riportata sul modulo di polizza*. La Società* assicura altresì: sino alla concorrenza della somma indicata sul modulo di polizza* (partita L) il risarcimento dei danni materiali e diretti subiti dall Assicurato* in conseguenza di danneggiamento, 15

13 SEZIONE 2^ PATRIMONIO FURTO, RAPINA E INFEDELTÀ DEI DIPENDENTI distruzione o perdita dei valori* di pertinenza dell azienda* anche durante il trasporto degli stessi da parte dell Assicurato* o degli addetti* fuori dei locali assicurati, causati da qualunque evento non espressamente escluso (vedere capitolo Cosa non assicura). I danni sono risarciti anche se conseguenti a reati commessi o agevolati dai prestatori di lavoro dipendenti*, secondo la disciplina riportata nel precedente paragrafo Infedeltà dei dipendenti alle lettere a) e b); spese sanitarie duplicazione documenti sostituzione serrature cose di terzi caratteristiche costruttive mezzi di protezione e chiusura valori* in cassaforte* preziosi* in cassaforte* le spese sanitarie documentate (esclusi i medicinali) conseguenti ad infortunio subito dall Assicurato* o dagli addetti* a seguito di scippo* o rapina* (consumati o tentati) indennizzabile a termini di polizza*; le spese documentate per la duplicazione dei documenti sottratti all Assicurato* o agli addetti*; le spese documentate per l avvenuta sostituzione delle serrature dei locali dell azienda* con altre uguali oppure equivalenti nel caso in cui le chiavi siano state sottratte all Assicurato* o agli addetti*, o a seguito di un furto* commesso con uso di chiavi false. CONDIZIONI PARTICOLARI 1) Sono assicurate anche le cose di proprietà di terzi e pertanto, relativamente a tali cose, l assicurazione* si intende stipulata dal Contraente* anche per conto dei terzi proprietari e comproprietari. 2) La garanzia furto* all interno dei locali assicurati è prestata a condizione che i locali contenenti le cose assicurate abbiano pareti perimetrali, solai o coperture di vivo, cotto, calcestruzzo, vetrocemento armato, vetro antisfondamento, cemento armato o non. Inoltre, quando i locali fanno parte di un fabbricato* elevato a solo piano terreno e la linea di gronda del tetto si trova in linea verticale a meno di quattro metri dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall esterno (senza impiego, cioè, di mezzi artificiosi o particolare agilità personale) il tetto deve essere costruito in cemento armato o laterizio armato, senza lucernari (o con lucernari protetti da inferriate) o in vetrocemento armato totalmente fisso. Qualora in caso di sinistro* avvenuto nei locali assicurati, si riscontri che le caratteristiche costruttive dei locali non sono conformi a quanto indicato nel presente punto 2, si applica lo scoperto* previsto nel successivo capitolo Quanto risarcisce. Detto scoperto* non verrà applicato qualora la difformità sia stata ininfluente ai fini della introduzione dei ladri nei locali. 3) La garanzia furto* per il contenuto* ed i valori* durante le ore di chiusura dell azienda* e senza presenza di addetti* è prestata alla condizione che ogni apertura verso l esterno dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di quattro metri dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall esterno (senza impiego, cioè, di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale), sia difesa, per tutta la sua estensione, da serramenti in legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento*, metallo o lega metallica, chiusi con serrature, lucchetti o altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall interno, oppure sia protetta da inferriate di metallo o lega metallica fissate al muro. Nelle inferriate o nei serramenti sono ammesse luci purché le loro dimensioni non consentano l accesso ai locali contenenti le cose assicurate. Qualora in caso di sinistro* avvenuto nei locali assicurati, si riscontri che i mezzi di protezione e di chiusura non sono conformi a quanto indicato nel presente punto 3, si applica lo scoperto previsto nel successivo capitolo Quanto risarcisce. Detto scoperto* non verrà tuttavia applicato quando le difformità riguardino mezzi di protezione e chiusura diversi da quelli utilizzati dai ladri per introdursi nei locali. 4) Relativamente ai valori*, quando nei locali non vi è presenza di addetti*, la garanzia furto è operante fino a concorrenza della partita L se i valori* sono rinchiusi in cassaforte* o armadio forte* e il furto* è avvenuto violando tali difese mediante rottura, scasso, effrazione, uso di chiavi false, di grimaldelli e di arnesi simili. Fatta eccezione per quanto previsto come limite di indennizzo al capitolo Quanto risarcisce. 5) Relativamente ai preziosi*, quando nei locali non vi è presenza di addetti*, la garanzia è operante fino a concorrenza del limite di indennizzo del capitolo Quanto risarcisce, se i preziosi* sono rinchiusi in cassaforte* o armadio forte* ed il furto* è avvenuto violando tali 16

14 PATRIMONIO FURTO, RAPINA E INFEDELTÀ DEI DIPENDENTI SEZIONE 2^ difese mediante rottura, scasso, effrazione, uso di chiavi false, di grimaldelli e di arnesi simili. locali non custoditi merci* in aumento COSA NON ASSICURA 6) Se i locali contenenti le cose assicurate rimangono per più di 45 giorni consecutivi incustoditi l assicurazione* è sospesa a decorrere dalle ore 24 del 45 giorno. 7) L assicurazione della partita I (merci* in aumento) si intende stipulata in aumento alle merci* assicurate alla partita H (contenuto*) per i soli mesi indicati sul modulo di polizza*. Per tutte le garanzie della sezione non sono risarcibili i danni: a) verificatisi in occasione di incendi, esplosioni anche nucleari, scoppi, contaminazioni radioattive, alluvioni ed altri sconvolgimenti della natura, atti di guerra civile, invasione, occupazione militare, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), terrorismo o sabotaggio organizzato, rivolta, insurrezione, esercizio di potere usurpato, scioperi, tumulti popolari, sommosse, confische, requisizioni, distruzioni o danneggiamenti per ordine di qualsiasi Governo od autorità di fatto o di diritto, a meno che l'assicurato* provi che il sinistro non ha avuto alcun rapporto con tali eventi; b) agevolati dall'assicurato*, dal Contraente* o, se l'assicurato è persona giuridica, dal legale rappresentante, dai Soci delle Società di persone o comunque dai Soci a responsabilità illimitata e dagli amministratori, con dolo o colpa grave nonché i danni commessi o agevolati con dolo o colpa grave (salvo quanto previsto dalla garanzia infedeltà se operante - dich. 10): da persone che abitano con l'assicurato* o con il Contraente*, con il legale rappresentante, i Soci delle Società di persone o comunque i Soci a responsabilità illimitata e gli Amministratori, od occupano i locali contenenti le cose assicurate o locali con questi comunicanti; da persone del fatto delle quali l'assicurato* od il Contraente*, il legale rappresentante, i Soci delle Società di persone o comunque i Soci a responsabilità illimitata e gli Amministratori devono rispondere; da incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono; da persone legate all'assicurato* od al Contraente*, al legale rappresentante, ai Soci delle Società di persone o comunque ai Soci a responsabilità illimitata e agli Amministratori da vincoli di parentela o affinità che rientrino nella previsione dell'art. 649 del Codice Penale (n. 1, 2, 3) anche se non coabitanti; c) indiretti quali: mancanza di godimento o di reddito, spese di perizia in generale, qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate; d) derivanti dalla perdita o danneggiamento di veicoli targati e ciclomotori non costituenti merci*; e) causati alle cose assicurate da incendi, esplosioni o scoppi provocati dall'autore del sinistro; f) furto* dei preziosi* non rinchiusi in cassaforte* o armadio forte* quando nei locali non vi è presenza di addetti*; per i valori* (partita L) sono esclusi i danni dovuti a: g) truffa da parte di persone non dipendenti dell'assicurato*; h) estorsione, ammanchi o perdite di qualsiasi genere non riconducibili alla garanzia Infedeltà dipendenti*; smarrimento o misteriosa sparizione; i) furto* dei valori* non rinchiusi in cassaforte*; armadio forte o nei cassetti (vedi capitolo Quanto risarcisce) quando nei locali non vi è presenza di addetti*; l) furto* dei valori* trasportati, quando gli stessi non siano portati sulla persona incaricata del trasporto o a portata di mano della stessa; inoltre, relativamente alla garanzia Infedeltà dipendenti la Società* non è obbligata se il Contraente* o l'assicurato*: 17

15 SEZIONE 2^ PATRIMONIO FURTO, RAPINA E INFEDELTÀ DEI DIPENDENTI m) non aderisce all'invito della Società* di denunciare il dipendente infedele all'autorità giudiziaria e di costituirsi parte civile con l'obbligo di non revocare la sua costituzione senza il consenso della Società*; DOVE ASSICURA dipendenze* trasloco COME ASSICURA COSA RISARCISCE le cose sottratte danni alle cose danni ai locali e agli infissi risarcimenti aggiuntivi n) addiviene, senza il consenso della Società*, a transazioni con il dipendente infedele o con chi per esso. L assicurazione* è operante per le cose esistenti nell ubicazione indicata sul modulo di polizza* (ubicazione del rischio*); per quanto concerne i valori* trasportati e le spese sanitarie, in tutta Europa. Gli enti costituenti il contenuto* possono trovarsi e si intendono assicurati anche in altri locali posti in fabbricati* aventi caratteristiche costruttive e mezzi di protezione e chiusura conformi a quanto indicato alle condizioni particolari 2 e 3 del capitolo Cosa assicura costituenti magazzini o depositi accessori all attività assicurata e ubicati nello stesso complesso immobiliare in cui si trova l azienda* assicurata o al di fuori della stessa nelle ubicazioni elencate nell'allegato M013, dove comunque non si effettui attività di vendita. Resta convenuto che la relativa somma assicurata è pari al 40% della somma assicurata alla partita H Contenuto* ed I Merci* in aumento. In nessun caso la Società* sarà tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata. In caso di trasloco delle cose assicurate al di fuori dell ambito dell azienda*, il Contraente* o l Assicurato* deve dare avviso scritto alla Società*, con l avvertenza che comunque l assicurazione* resta sospesa dalla data del trasloco sino a quella in cui la predetta comunicazione perviene alla Società*, ferme le norme previste per l eventuale aggravamento del rischio*. L assicurazione* è prestata a primo rischio assoluto* cioè sino a concorrenza dei massimali indicati sul modulo di polizza*, senza applicazione della regola proporzionale*. La partita I Merci* in aumento è operativa esclusivamente per i mesi indicati sul modulo di polizza*. Il danno risarcibile comprende: a) il valore delle cose sottratte e non recuperate, calcolato in base ai criteri di cui all art. 5 del capitolo Patrimonio - La liquidazione del danno; b) il danno causato alle cose assicurate dall autore del furto*, della rapina* o dello scippo* (consumati o tentati) compresi gli atti vandalici, calcolato in base ai criteri di cui all articolo 5 del capitolo Patrimonio - La liquidazione del danno; c) il danno causato ai locali ed agli infissi dall autore del furto* o della rapina* (consumati o tentati), compresi gli atti vandalici, calcolato in base ai criteri di cui all articolo 5 del capitolo Patrimonio - La liquidazione del danno. L indennizzo non potrà comunque superare complessivamente la somma assicurata alla partita H Contenuto* ed alla partita I Merci* in aumento o in difetto alla partita L Valori; d) il rimborso delle spese documentate per: prestazioni sanitarie conseguenti ad infortunio a seguito di scippo* o rapina*; duplicazione dei documenti sottratti; sostituzione delle serrature in conseguenza di sottrazione delle chiavi o a seguito di un furto* compiuto con l uso di chiavi false. Come da specifiche garanzie previste nel capitolo Cosa assicura. Tutti i risarcimenti sono prestati per le somme ed i massimali indicati sul modulo di polizza, fermi i limiti di indennizzo e le franchigie* o scoperti* previsti nel successivo capitolo Quanto risarcisce e fermo il disposto degli articoli 1892, 1893, 1894, 1898 del Codice Civile. 18

16 PATRIMONIO FURTO, RAPINA E INFEDELTÀ DEI DIPENDENTI SEZIONE 2^ QUANTO RISARCISCE limiti e scoperti* concomitanza di scoperti* riduzione delle somme assicurate cessazione dell'assicurazione* nei confronti del dipendente infedele A) L'assicurazione* è prestata sino alla concorrenza dei massimali indicati sul modulo di polizza*, con le seguenti limitazioni: LIMITE DI INDENNIZZO SCOPERTO* FRANCHIGIA* Contenuto* Partita H Relativamente a ciascun 50% della somma oggetto pregiato* o prezioso* assicurata alla partita H facente parte dell'arredamento Contenuto* con il massimo di Euro 2.500,00 (L ) Furto dei valori rinchiusi 10% della somma nei cassetti assicurata alla partita H Contenuto* ed I Merci in aumento con il massimo di Euro 500,00 (L ) Danni ai locali ed agli infissi 5% della somma assicurata alla partita H Contenuto* ed I Merci in aumento o in difetto alla partita L Valori con il massimo di Euro 500,00 (L ) Spese sanitarie conseguenti Euro 1.000,00 ad infortunio a seguito di (L ) scippo* o rapina* Spese per l'avvenuta 5% della somma sostituzione delle serrature assicurata alla partita H Contenuto* con il massimo di Euro 500,00 (L ) Dipendenze 40% della somma assicurata alla partita H Contenuto e I Merci in aumento Oggetti personali, Euro 1.500,00 compresi preziosi*, (L ) dell'assicurato*, degli addetti* complessivamente per e dei clienti; valori* di proprietà ciascun sinistro* dei dipendenti* e dei clienti Valori* Partita L Per l'intera partita 10% (escluso il furto dei valori rinchiusi in cassaforte) Contenuto* Part. H, Merci in aumento - Part. I, Valori* Part. L Infedeltà dei dipendenti* Per i rischi ascrivibili alla categoria "A" (dich. 18 riportata sul modulo di polizza*) ubicati nelle provincie di: Agrigento, Avellino, Bari, Brindisi, 10% con il minimo di Euro 500,00 (L ) 15% della somma assicurata con il massimo di Caserta, Catania, Catanzaro, Foggia, Lecce, Messina, Euro 2.500,00 Napoli, Palermo, Reggio Calabria, L ) Roma, Salerno, Taranto Per le altre provincie Caratteristiche costruttive o mezzi 20% di protezione e chiusura dei locali non corrispondenti a quanto indicato nel capitolo Cosa assicura (condizioni particolari 2 e 3) 10% della somma assicurata con il massimo di Euro 2.500,00 (L ) N.B. Nel caso di concomitanza di più scoperti*, verrà applicato un unico scoperto* del 30% B) dopo ogni sinistro* la somma assicurata si intende ridotta, con effetto immediato e sino al termine del periodo di assicurazione* in corso, di un importo uguale a quello del danno indennizzabile al netto di eventuali scoperti* o franchigie* senza corrispondente restituzione del premio*. L Assicurato* può richiedere, in questo caso, il reintegro delle somme assicurate; C) l assicurazione* cessa rispetto al dipendente infedele dal momento in cui l infedeltà è scoperta, o doveva essere scoperta ai sensi dell'articolo 1176 secondo comma del Codice Civile, per i fatti avvenuti successivamente alla scoperta stessa senza diritto a rimborso di premio*. 19

17 SEZIONE 3^ PATRIMONIO GUASTI ACCIDENTALI - VETRI, CRISTALLI ED INSEGNE COSA ASSICURA apparecchiature ed impianti* La Società*, nei limiti ed alle condizioni che seguono, assicura, sino a concorrenza delle somme indicate sul modulo di polizza*: le apparecchiature ed impianti* (partita M): elettronici* (risposta A a dichiarazione 13) elettrici o meccanici (risposta B a dichiarazione 13) elettronici, elettrici o meccanici (risposta C a dichiarazione 13) strumentali all esercizio dell attività dichiarata in polizza* o al servizio del fabbricato*, esclusi veicoli e ciclomotori, collaudati e pronti per l uso cui sono destinati, contro i danni materiali e diretti causati da: a) errata manovra, imperizia, negligenza, implosione*, mancato o difettoso funzionamento di apparecchiature di comando, di controllo, di condizionamento dell aria, di automatismi di regolazione e di segnalazione; b) errori di progettazione e di costruzione, vizio di materiale o difetti di fusione. Questa copertura opera dal momento in cui scade la garanzia contrattualmente prestata dal costruttore o fornitore, semprechè siano trascorsi almeno 12 mesi dalla data di acquisto dell apparecchiatura o dell impianto; c) correnti, scariche ed altri fenomeni elettrici anche se conseguenti a fulmini; vetri, cristalli ed insegne dolo e colpa grave cose di terzi COSA NON ASSICURA le lastre di cristallo, mezzo cristallo e vetro compresi specchi, limitatamente ai locali adibiti ad ufficio o esposizione, installate su vetrine o porte, oppure collocate all interno dei locali, contro i danni materiali e diretti derivanti da rotture accidentali. La garanzia è estesa alle lastre, iscrizioni, decorazioni, vetrinette, insegne installate all esterno sul fabbricato* o nelle immediate vicinanze dell azienda* assicurata. N.B. Questa garanzia è operante qualora sia stato risposto SI alla dichiarazione 12 riportata sul modulo di polizza. Condizioni particolari 1) I danni derivanti dagli eventi predetti sono risarcibili anche se determinati da colpa grave del Contraente*, dell Assicurato* e dai familiari conviventi e da dolo o colpa grave di altre persone. 2) Sono assicurate anche le cose di proprietà di terzi e pertanto, relativamente a tali cose, l assicurazione* s intende stipulata dal Contraente* anche per conto dei terzi proprietari e comproprietari. Per tutte le garanzie della sezione non sono risarcibili i danni: a) verificatisi in occasione di atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare, di invasione, salvo che l'assicurato* provi che il sinistro* non ha avuto alcun rapporto con tali eventi; b) verificatisi in occasione di trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati, o conseguenti ad accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X ecc.); c) causati da terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, frane; d) causati con dolo dell'assicurato*, del Contraente* dei familiari conviventi o, se l'assicurato* è persona giuridica, del legale rappresentante, dei Soci delle Società di persone o comunque dei Soci a responsabilità illimitata e degli Amministratori; e) di deperimento, logoramento, corrosione, ossidazione che siano conseguenza naturale dell'uso o funzionamento o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici; f) indiretti, quali mancato utilizzo delle apparecchiature, mancanza di reddito o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate; per le apparecchiature ed impianti i danni: g) verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulitura, 20

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