MONITOR IMPRESA. La polizza che mette al sicuro la Piccola e Media Impresa CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE PB59L

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1 MONITOR IMPRESA La polizza che mette al sicuro la Piccola e Media Impresa CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE PB59L

2 Monitor Impresa Indice Pagina MONITOR IMPRESA 5 Premessa 6 SEZIONE INCENDIO ED ELEMENTI NATURALI Art. 1 Cose assicurate Art. 2 Garanzie sempre operanti Art. 3 Garanzie operanti solo se espressamente richiamate sulla Scheda Cose, somme e garanzie assicurate Art. 4 Condizioni particolari sempre operanti Art. 5 Condizioni relative alle caratteristiche del rischio Art. 6 Forma di assicurazione Art. 7 Esclusioni 17 SEZIONE FURTO E RAPINA Art. 8 Cose assicurate: Contenuto, Merci in aumento, Cose all aperto Art. 9 Garanzie ed eventi assicurati Art. 10 Cose assicurate: Valori Art. 11 Condizioni particolari sempre operanti Art. 12 Condizioni relative alle caratteristiche del rischio Art. 13 Forma di copertura Art. 14 Esclusioni 26 SEZIONE ALTRI DANNI AI BENI 26 ACQUA CONDOTTA Art.15 Garanzie ed eventi assicurati 27 ELETTRONICA - FENOMENO ELETTRICO Art. 16 Cose assicurate Art. 17 Garanzie ed eventi assicurati Art. 18 Forma di assicurazione 28 GUASTI MACCHINA Art. 19 Cose assicurate Art. 20 Garanzie ed eventi assicurati: Art. 21 Condizioni particolari Art. 22 Forma di assicurazione Art. 23 Esclusioni 1

3 Monitor Impresa Indice 29 ALL RISK ELETTRONICA Art. 24 Cose assicurate Art. 25 Garanzie ed eventi assicurati Art. 26 Delimitazioni dell assicurazione relative alla garanzia All Risk Art. 27 Forma di assicurazione Art. 28 Esclusioni 31 MERCI IN REFRIGERAZIONE Art. 29 Cose assicurate Art. 30 Garanzie ed eventi assicurati Art. 31 Forma di assicurazione 32 VETRI, CRISTALLI ED INSEGNE Art. 32 Cose, garanzie ed eventi assicurati Art. 33 Forma di assicurazione Art. 34 Esclusioni 33 DISPERSIONI LIQUIDI Art. 35 Garanzie ed eventi assicurati Art. 36 Forma di assicurazione Art. 37 Esclusioni Art. 38 Riduzione delle somme assicurate a seguito di sinistro e possibilità di reintegro 34 SEZIONE RESPONSABILITA CIVILE Art. 39 Garanzie ed eventi assicurati Art. 40 Condizioni particolari Art. 41 Persone escluse dal novero dei terzi ai fini dell'assicurazione R.C.T. Art. 42 Persone ricomprese nel novero dei terzi Art. 43 Esclusioni 45 SEZIONE ASSISTENZA Art. 44 Oggetto dell assicurazione Art. 45 Norme che regolano le assistenze Art. 46 Esclusioni Art. 47 Modalità di accesso alla Centrale operativa 50 NORME PER LA LIQUIDAZIONE DEL DANNO Norme valide per tutte le sezioni con esclusione della Sezione Responsabilità Civile, della garanzia Ricorso terzi della Sezione Incendio ed Elementi naturali e della garanzia Danni a Terzi della Sezione Altri Danni ai Beni - Acqua Condotta 2

4 Art. 48 Obblighi in caso di sinistro Art. 49 Esagerazione dolosa del danno Art. 50 Come si procede per la valutazione del danno - nomina dei Periti Art. 51 Il mandato dei Periti Art. 52 Come si determina il valore delle cose assicurate Come si determina l ammontare del danno Art. 53 Regola proporzionale Compensazione tra somme assicurate Incendio Art. 54 Limite massimo dell indennizzo Art. 55 Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza Art. 56 Pagamento dell indennizzo Art. 57 Anticipo dell indennizzo Art. 58 Recupero delle cose rubate Art. 59 Assicurazione presso diversi assicuratori Art. 60 Rinuncia all azione di rivalsa Norme valide per la Sezione Responsabilita Civile, la garanzia Ricorso Terzi della Sezione Incendio ed elementi naturali e la garanzia Danni a Terzi da Acqua Condotta della Sezione Altri Danni ai Beni Art. 61 Cosa fare in caso di sinistro Art. 62 Assicurazione presso diversi assicuratori Art. 63 La gestione delle vertenze di danno - spese legali 56 NORME CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE IN GENERALE Art. 64 Pagamento del premio e decorrenza della garanzia Art. 65 Modifiche dell'assicurazione Art. 66 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio e suo aggravamento Buona fede Art. 67 Diminuzione del rischio Art. 68 Recesso in caso di sinistro Art. 69 Proroga dell'assicurazione e periodo di assicurazione Art. 70 Oneri fiscali Art. 71 Adeguamento Automatico Art. 72 Foro competente Art. 73 Rinvio alle norme di legge 58 ELENCO DELLE ATTIVITÀ ASSICURABILI Art. 74 Classificazione attività 3

5 Monitor Impresa Indice 67 TUTELA GIUDIZIARIA Art. 1 Oggetto dell assicurazione Art. 2 Difesa penale Art. 3 Condizioni aggiuntive Art. 4 Esclusioni Art. 5 Estensione territorale delle garanzie Art. 6 Insorgenza del sinistro - Operatività della garanzia Art. 7 Tolleranza numero addetti - Riduzione del risarcimento Art. 8 Anticipata risoluzione della polizza tutela giudiziaria Art. 9 Adeguamento automatico - Indicizzazione Art. 10 Norme per la gestione dei sinistri Art. 11 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio Art. 12 Forma delle comunicazioni Art. 13 Pagamento del premio e decorrenza della garanzia Art. 14 Altre assicurazioni Art. 15 Proroga dell assicurazione e periodo di assicurazione Art. 16 Oneri a carico del contraente Art. 17 Rinvio alle norme di legge 74 DEFINIZIONI 4

6 Monitor Impresa Premessa Le Condizioni di assicurazione riportate nelle pagine che seguono, costituiscono parte integrante della polizza mod. 59L stipulata dal Contraente. Resta pertanto inteso che: si intendono richiamate, a tutti gli effetti, le dichiarazioni del Contraente riportate sul modulo di polizza e sulla Scheda Cose, somme e garanzie assicurate; l assicurazione è prestata per le somme o massimali indicati sulla Scheda Cose, somme e garanzie assicurate, fatti salvi i limiti di indennizzo, le franchigie e gli scoperti eventualmente previsti. Le Definizioni hanno valore convenzionale e quindi integrano a tutti gli effetti la normativa contrattuale. 5

7 Monitor Impresa Sezione Incendio ed Elementi naturali ART. 1 COSE ASSICURATE L assicurazione è operante per le cose esistenti nelle ubicazioni indicate sul modulo di polizza ed è prestata nei limiti delle somme assicurate riportate sulla Scheda Cose, somme e garanzie assicurate. La Società assicura anche le cose di proprietà di terzi esclusi i beni in leasing se già coperti da altra assicurazione - e pertanto, relativamente a tali cose, l assicurazione si intende stipulata dal Contraente per conto dei terzi proprietari o comproprietari. La Società assicura: 1.1 Fabbricato comprese dipendenze 1.2 Macchinari, attrezzature ed arredamento Sono compresi i valori con il limite del 5% della somma Macchinari, attrezzature ed arredamento e con il massimo di Euro 1.000,00, qualora non sia presente la somma Valori Sezione Furto e rapina. Ciascun oggetto pregiato o prezioso facente parte dell arredamento sarà indennizzato con il limite del 10% della somma Macchinari, attrezzature ed arredamento e con il massimo di Euro 2.500, Merci 1.4 Merci in aumento L assicurazione della somma Merci in aumento si intende stipulata in aumento alla somma Merci per i soli mesi indicati sulla Scheda Cose, somme e garanzie assicurate. 1.5 Cose particolari 1.6 Cose trasportate L'assicurazione vale per i danni materiali e diretti a seguito di incendio, fulmine, esplosione e scoppio non causati da ordigni esplosivi, collisione con altri veicoli, urto contro corpi fissi, ribaltamento, uscita di strada, subiti dalle merci e attrezzature oggetto dell attività dell azienda e dallo stesso acquistate, prodotte, riparate, commercializzate o utilizzate, durante il trasporto su veicoli propri o detenuti in leasing condotti dall Assicurato o dagli altri addetti. Resta inteso che la garanzia è valida per i trasporti avvenuti sul territorio dello Stato Italiano, Stato Città del Vaticano e Repubblica di San Marino. Non sono indennizzabili i danni: da furto o rapina consumati o tentati, di ammanco o smarrimento, mancata riconsegna; subiti da merci e attrezzature trasportate su veicoli di peso complessivo a pieno carico superiore a 35 q. e su rimorchio; conseguenti ad eventi atmosferici anche se la relativa garanzia è operante; conseguenti ad urti che non lascino segni evidenti sulla carrozzeria del veicolo; a veicoli. Agli effetti della presente garanzia il pagamento dell indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di una franchigia di Euro 200,00. La Società, inoltre, a parziale deroga dell Art. 7 Esclusioni, lettera m), indennizza: 1.7 Maggiori Costi in caso di sinistro indennizzabile a termini della presente sezione che provochi l interruzione totale o parziale dell attività dell azienda, fino a concorrenza della relativa somma assicurata, le spese straordinarie documentate, purché necessariamente sostenute per il proseguimento dell'attività semprechè tali spese siano sostenute durante il periodo di indennizzo e riguardino, a titolo di esempio: l uso di macchine od impianti in sostituzione di quelli danneggiati o distrutti; 6

8 il lavoro straordinario anche notturno o festivo del personale; le lavorazioni presso terzi; la fornitura di energia elettrica e/o termica da parte di terzi; gli affitti dei locali per il trasferimento temporaneo dell attività compresi i relativi costi di trasferimento. L indennizzo verrà pertanto limitato alla sola differenza tra le spese effettivamente sostenute e quelle normali necessarie alla prosecuzione dell attività che l Assicurato avrebbe sostenuto in assenza di sinistro. La Società non indennizza i maggiori costi conseguenti a prolungamento ed estensione dell inattività causati da: scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall Autorità; difficoltà di reperimento delle merci o dei macchinari imputabili ad eventi eccezionali o di forza maggiore quali, a titolo di esempio, disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino la fornitura, stati di guerra. Per periodo di indennizzo si intende il tempo strettamente necessario per la riparazione od il rimpiazzo delle cose assicurate distrutte o danneggiate e, comunque, limitato ai maggiori costi sostenuti a partire dal terzo giorno di interruzione di attività e per i 3 mesi successivi alla data in cui si è verificato il sinistro. 1.8 Diaria giornaliera per interruzione attività in caso di sinistro indennizzabile a termini della presente sezione, che provochi l interruzione totale o parziale dell attività dell azienda assicurata, i danni derivanti dalla forzata inattività dell azienda stessa con il limite della diaria giornaliera assicurata per i danni da interruzione di attività riportato sulla Scheda Cose, somme e garanzie assicurate. La Società, per ogni giorno di inattività totale dell azienda, indennizza le spese di carattere fisso ed insopprimibile relative a salari, stipendi, canoni di locazione, canoni fissi per servizi e/o manutenzioni. Per i giorni durante i quali l inattività è solo parziale, l indennizzo verrà ridotto in proporzione. La Società non indennizza i danni conseguenti a prolungamento ed estensione dell inattività causati da: scioperi, serrate, provvedimenti imposti dalle Autorità; difficoltà di ricostruzione, ripristino o rimpiazzo delle cose distrutte o danneggiate imputabili a cause esterne quali regolamenti urbanistici locali o statali o altre norme di legge; difficoltà di reperimento delle merci o dei macchinari imputabili ad eventi eccezionali o di forza maggiore quali, a titolo di esempio, disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino la fornitura di materiali, stati di guerra. Agli effetti della presente garanzia: il pagamento dell indennizzo verrà effettuato previa detrazione dell importo della diaria giornaliera relativo ai primi tre giorni di inattività, compreso quello del sinistro; l assicurazione è prestata per una interruzione massima complessiva di 180 giorni. In alternativa ai punti 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, Contenuto a Primo Rischio Assoluto Vi rientrano Macchinari, attrezzature, arredamento e Merci assicurati nella forma a Primo rischio assoluto. ART.2 GARANZIE SEMPRE OPERANTI 2.1 Per tutte le cose assicurate, nei limiti delle rispettive somme: Incendio la Società indennizza i danni materiali e diretti alle cose assicurate causati da: a) incendio; b) fulmine; c) implosione, scoppio, esplosione non causati da ordigni esplosivi; d) caduta di corpi celesti, aeromobili, satelliti artificiali, loro parti o cose da essi trasportate; 7

9 Monitor Impresa Sezione Incendio ed Elementi naturali e) onda sonica determinata da aeromobili od oggetti in genere in moto a velocità supersonica; f) urto di veicoli stradali, non appartenenti o in uso al Contraente o all Assicurato o agli altri addetti; g) urto di natanti, non appartenenti o in uso al Contraente o all Assicurato o agli altri addetti; h) caduta di ascensori e montacarichi a seguito di rottura di congegni; i) fumo, fuoriuscito a seguito di guasto improvviso e accidentale, verificatosi agli impianti per la produzione di calore, purché detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini; j) danni conseguenziali - la Società indennizza: i danni causati alle cose assicurate da sviluppo di fumi, gas, vapori; i danni da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica; i danni da mancato o anormale funzionamento di apparecchiature elettriche e/o elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento; i danni da colaggio o fuoriuscita di liquidi purché conseguenti ad eventi in garanzia e che abbiano colpito le cose assicurate oppure cose poste nell'ambito di 20 metri da esse. Inoltre la Società indennizza, anche in eccedenza alle somme assicurate: le spese sostenute per demolire, sgomberare, trasportare e smaltire nella più vicina ed idonea discarica i residui del sinistro; l importo non potrà essere superiore al 10% dell indennizzo liquidabile a termini della presente sezione con il massimo di Euro ,00 o della maggior somma indicata sulla Scheda Cose, somme e garanzie assicurate; i danni arrecati alle cose assicurate dall Assicurato, da terze persone o dall Autorità allo scopo di impedire, arrestare o limitare le conseguenze degli eventi tutti prestati con la presente sezione. k) Partecipazioni a esposizioni, fiere, mostre, mercati, sfilate di moda L assicurazione indennizza i danni materiali e diretti da incendio, fulmine, implosione, esplosione e scoppio non causati da ordigni esplosivi alle merci, macchinari, attrezzature ed arredamento, oggetto dell attività descritta in polizza, anche durante la partecipazione a esposizioni, fiere, mostre, mercati e sfilate di moda, svolte entro i confini dello Stato italiano, Repubblica di San Marino e dello Stato Città del Vaticano. L'assicurazione non vale per gioielli ed oggetti preziosi. In caso di sinistro verrà applicato uno scoperto del 10% con il minimo di Euro 250,00. In nessun caso la Società pagherà, per singolo sinistro e per anno assicurativo, un importo superiore al 30% delle somme Macchinari, attrezzature e arredamento e Merci con il massimo di Euro ,00. Qualora sia stata sottoscritta la somma Contenuto a Primo rischio assoluto, il massimo indennizzabile si intende ridotto ad Euro 2.500,00. l) Merci presso terzi L'assicurazione indennizza i danni materiali e diretti da incendio, fulmine, implosione, esplosione e scoppio non causati da ordigni esplosivi anche quando le merci assicurate si trovino presso terzi, entro i confini dello Stato italiano, Repubblica di San Marino e dello Stato Città del Vaticano, in fabbricati con caratteristiche costruttive non inferiori a quelle previste per il fabbricato assicurato, a cui siano state affidate in custodia per lavorazione, confezionamento e imballaggio. In nessun caso la Società pagherà, per singolo sinistro e per anno assicurativo, un importo superiore al 10% della somma Merci, con il massimo di Euro ,00 e comunque non in eccedenza alla somma stessa. Qualora sia stata sottoscritta la somma Contenuto a Primo rischio assoluto, il massimo indennizzabile si intende ridotto ad Euro 2.500,00. m) Oneri di liquidazione ed altre spese La Società inoltre rimborsa, in caso di sinistro indennizzabile a termini della presente sezione, anche in eccedenza alle somme assicurate: 1. Onorario periti Le spese di perizia, entro il limite del 2% dell indennizzo liquidabile, con il massimo di Euro 1.000,00. per sinistro e per annualità assicurativa, sempre che l ammontare indennizzabile del sinistro superi complessivamente Euro , Spese ricostruzione archivi, documenti, registri e disegni Le spese delle operazioni manuali e meccaniche sostenute dall Assicurato per il rifacimento di archi- 8

10 vi, documenti, registri e disegni, distrutti o danneggiati con il massimo di Euro 1.000,00. per sinistro e per annualità assicurativa. L'indennizzo sarà comunque limitato alle sole spese effettivamente sostenute entro il termine di dodici mesi dal sinistro. Tale garanzia è operante solo se è assicurata la somma Macchinari, attrezzature e arredamento o la somma Contenuto a Primo rischio assoluto. 3. Spese per la rimozione /ricollocamento di Macchinari, attrezzature, arredamento e Merci Le spese necessarie ed effettivamente sostenute per spostare, ricollocare ed immagazzinare Macchinari, attrezzature, arredamento e Merci per poter eseguire le riparazione dei locali colpiti dall'evento dannoso con il massimo di Euro 4.000,00. per sinistro e per annualità assicurativa. Tale garanzia è operante solo se sono assicurate le somme Fabbricato o Rischio locativo e/o Macchinari, attrezzature e arredamento e/o Merci o la somma Contenuto a Primo rischio assoluto. 4. Spese di riprogettazione Le spese necessarie ed effettivamente sostenute, per progetti e/o documentazione indispensabili per la ricostruzione del fabbricato danneggiato con il massimo di Euro 1.000,00 per sinistro e per annualità assicurativa. Tale garanzia è operante solo se è assicurata la somma Fabbricato. Per tutte le condizioni relative alla lettera m) Oneri di Liquidazione ed altre spese, la Società non indennizzerà importo complessivo superiore ad Euro 4.000,00 per sinistro ed annualità assicurativa. Se è espressamente richiamata sulla Scheda Cose, somme e garanzie assicurate la voce Aumento oneri di liquidazione, i limiti relativi alle singole voci nonché quello complessivo, si intendono raddoppiati. 2.2 Per il Contenuto a Primo rischio assoluto, nei limiti della relativa somma, oltre alle garanzie previste al precedente punto 2.1 Incendio, la garanzia comprende: Eventi sociopolitici e dolosi La Società, a deroga dell Art. 7 Esclusioni, lettera l), indennizza i danni materiali e diretti ai macchinari, attrezzature ed arredamento e merci facenti parte del Contenuto a Primo rischio assoluto causati da: 1. tumulti popolari, scioperi e sommosse; 2. atti dolosi compresi quelli vandalici, di terrorismo e di sabotaggio, compiuti da persone diverse dal Contraente, dall Assicurato, dai componenti del loro nucleo familiare o dai Rappresentanti legali, dai Soci a responsabilità illimitata, dagli Amministratori. La Società, ferme le altre esclusioni previste all Art. 7, non indennizza i danni: causati da interruzione di processi di lavorazione, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazione di prodotti conseguente alla sospensione del lavoro, da alterazione od omissione di controlli o manovre; verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione delle cose assicurate per ordine di qualunque Autorità, di diritto o di fatto, od in occasione di serrata; avvenuti nel corso di occupazione non militare della proprietà in cui si trovano le cose assicurate, qualora l'occupazione si protragga per oltre 5 giorni consecutivi; subiti da cose all aperto. Agli effetti della presente garanzia, il pagamento dell indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, dello scoperto del 10% con il minimo di Euro 300,00. Eventi atmosferici La Società indennizza i danni materiali e diretti ai macchinari, attrezzature ed arredamento e merci facenti parte del Contenuto a Primo rischio assoluto causati da: grandine, vento e quanto da esso trasportato, quando detti eventi siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di cose, assicurate o non, poste nelle vicinanze; bagnamento dovuto a precipitazioni atmosferiche, accumulo di polvere, sabbia o quant'altro trasportato dal vento, verificatosi all'interno del fabbricato a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi di cui sopra. 9

11 Monitor Impresa Sezione Incendio ed Elementi naturali La Società non indennizza i danni: 1. causati da: intasamento o traboccamento di gronde o pluviali con o senza rottura degli stessi; fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o bacini d'acqua naturali o artificiali; mareggiata, penetrazione di acqua marina; formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico; gelo; sovraccarico neve; umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione; franamento, cedimento o smottamento del terreno; ancorché verificatisi a seguito degli eventi di cui sopra; 2. subiti da: cose all'aperto ad eccezione dei serbatoi ed impianti fissi per natura e destinazione; tende esterne. Agli effetti della presente garanzia il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, dello scoperto del 10% con il minimo di Euro 300,00. ART. 3 GARANZIE OPERANTI SOLO SE ESPRESSAMENTE RICHIAMATE SULLA SCHEDA COSE, SOMME E GARANZIE ASSICURATE non operanti per la somma Contenuto a Primo rischio assoluto: 3.1 Eventi sociopolitici e dolosi La Società, a deroga dell art. 7 Esclusioni, lettera l), indennizza i danni materiali e diretti alle somme Fabbricato, Macchinari, attrezzature ed arredamento, Merci, Merci in aumento, Cose particolari, Cose trasportate causati da: 1. tumulti popolari, scioperi e sommosse; 2. atti dolosi compresi quelli vandalici, di terrorismo e di sabotaggio, compiuti da persone diverse dal Contraente, dall Assicurato, dai componenti del loro nucleo familiare o dai Rappresentanti legali, dai Soci a responsabilità illimitata, dagli Amministratori. La Società, ferme le altre esclusioni previste all art. 7, non indennizza i danni: causati da interruzione di processi di lavorazione, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazione di prodotti conseguente alla sospensione del lavoro, da alterazione od omissione di controlli o manovre; verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione delle cose assicurate per ordine di qualunque Autorità, di diritto o di fatto, od in occasione di serrata; avvenuti nel corso di occupazione non militare della proprietà in cui si trovano le cose assicurate, qualora l'occupazione si protragga per oltre 5 giorni consecutivi; subiti dalle cose all aperto; da imbrattamento dei muri esterni. Agli effetti della presente garanzia, il pagamento dell indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, dello scoperto del 10% con il minimo crocesegnato sulla Scheda Cose, somme e garanzie assicurate. In nessun caso la Società pagherà, per singolo sinistro, somma maggiore dell 80% relativamente alle sole somme Fabbricato, Macchinari, attrezzature e arredamento, Merci, Merci in aumento, Cose trasportate, Cose particolari. La Società ed il Contraente hanno la facoltà, in ogni momento, di recedere dalla presente garanzia con preavviso di 30 giorni, decorrenti dalla ricezione della relativa comunicazione, da farsi a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento; in tal caso la polizza rimarrà in vigore solo per le rimanenti garanzie ed il premio totale sarà diminuito (a partire dalla rata annua successiva) della quota di pertinenza della 10

12 presente garanzia. Nel caso in cui sia la Società a recedere da tale garanzia, il Contraente ha la facoltà di recedere dall intero contratto mediante raccomandata A.R. entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione della Società; in tal caso anche il recesso del Contraente avrà effetto in coincidenza con la cessazione della presente garanzia. In caso di recesso da parte della Società, questa mette a disposizione dell Assicurato il rateo del premio al netto dell imposta relativo al periodo di rischio non corso. 3.2 Eventi atmosferici La Società indennizza i danni materiali e diretti alle somme Fabbricato, Macchinari, attrezzature ed arredamento, Merci, Merci in aumento, Cose particolari causati da: grandine, vento e quanto da esso trasportato, quando detti eventi siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di cose, assicurate o non, poste nelle vicinanze; bagnamento dovuto a precipitazioni atmosferiche, accumulo di polvere, sabbia o quant'altro trasportato dal vento, verificatosi all'interno del fabbricato a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi di cui sopra. La Società non indennizza i danni: 1. causati da: intasamento o traboccamento di gronde o pluviali con o senza rottura degli stessi; fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o bacini d'acqua naturali o artificiali; mareggiata, penetrazione di acqua marina; formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico; gelo; sovraccarico neve salvo quanto previsto al successivo punto 3.4; umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione; franamento, cedimento o smottamento del terreno; ancorché verificatisi a seguito degli eventi di cui sopra; 2. subiti da: alberi, cespugli, coltivazioni floreali ed agricole in genere; recinti, cancelli, gru, cavi aerei, ciminiere e camini, insegne, antenne, pannelli solari e simili installazioni esterne; cose trasportate e cose all'aperto ad eccezione dei serbatoi ed impianti fissi per natura e destinazione; fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a sinistro), capannoni pressostatici, tensostrutture, tendostrutture e simili, baracche di legno o plastica e quanto in essi contenuto; tende esterne; serramenti, vetrate e lucernari in genere, a meno che derivanti da rotture o lesioni subite dal tetto o dalle pareti; lastre di fibrocemento e manufatti di materia plastica per effetto di grandine. Agli effetti della presente garanzia il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro dello scoperto del 10% con il minimo di Euro 300, Grandine La Società, a parziale deroga del punto Eventi atmosferici, punto 2, indennizza i danni materiali e diretti causati da grandine a: serramenti, vetrate e lucernari in genere; lastre di fibrocemento e manufatti di materia plastica anche se facenti parte di fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati. Agli effetti della presente garanzia il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di una franchigia di Euro 1.000,00; in nessun caso la Società pagherà, per anno assicurativo, somma superiore a Euro ,00. 11

13 Monitor Impresa Sezione Incendio ed Elementi naturali 3.4 Sovraccarico neve La Società, a parziale deroga del punto Eventi atmosferici, punto 1, indennizza i danni materiali e diretti causati a Fabbricato, Macchinari, attrezzature e arredamento e merci da crollo totale o parziale del fabbricato, provocato da sovraccarico di neve, nonché i conseguenti danni di bagnamento alle cose medesime. La Società non indennizza i danni causati: a) ai fabbricati non conformi alle vigenti norme relative ai sovraccarichi di neve ed al loro contenuto; b) ai fabbricati in costruzione o in corso di rifacimento (a meno che detto rifacimento sia ininfluente ai fini della presente garanzia) e al loro contenuto; c) a capannoni pressostatici, tensostrutture, tendostrutture e simili, baracche in legno o plastica e quanto in essi contenuto; d) a tende esterne, serramenti, vetrate e lucernari in genere, manufatti in plastica, insegne, antenne, pannelli solari e simili installazioni esterne, nonché all'impermeabilizzazione, a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale del fabbricato provocato da sovraccarico di neve; e) da valanghe e slavine; f) da gelo, ancorché conseguente agli eventi di cui sopra. Agli effetti della presente garanzia il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di una franchigia di Euro 500,00; in nessun caso la Società pagherà, per anno assicurativo, somma superiore a Euro , Terremoto La Società, a parziale deroga dell'art. 7 Esclusioni punto n), indennizza i danni materiali e diretti compresi quelli di incendio, esplosione e scoppio a Fabbricato, Macchinari, attrezzature ed arredamento, Merci, Merci in aumento, Cose particolari causati da terremoto. La Società non indennizza i danni: a) di inondazione, alluvione, maremoto; b) causati da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del terremoto sulle cose assicurate; c) di rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere. Agli effetti della presente garanzia, le scosse registrate nelle 72 ore successive al primo evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono considerati pertanto "singolo sinistro". Inoltre: il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto dell 1% con il minimo di Euro ,00 in nessun caso la Società pagherà, per singolo sinistro, importo maggiore del 30% delle somme assicurate Fabbricato, Macchinari, attrezzature ed arredamento, Merci, Merci in aumento, Cose particolari. La Società ed il Contraente hanno la facoltà, in ogni momento, di recedere dalla presente garanzia con preavviso di 30 giorni, decorrenti dalla ricezione della relativa comunicazione, da farsi a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento; in tal caso la polizza rimarrà in vigore solo per le rimanenti garanzie ed il premio totale sarà diminuito (a partire dalla rata annua successiva) della quota di pertinenza della presente garanzia. Nel caso in cui sia la Società a recedere da tale garanzia, il Contraente ha la facoltà di recedere dall intero contratto mediante raccomandata A.R. entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione della Società; in tal caso anche il recesso del Contraente avrà effetto in coincidenza con la cessazione della presente garanzia. In caso di recesso da parte della Società, questa mette a disposizione dell Assicurato il rateo del premio al netto dell imposta e relativo al periodo di rischio non corso. 3.6 Inondazioni, alluvioni e allagamento La Società, a parziale deroga dell'art. 7 Esclusioni punto o), indennizza i danni materiali e diretti compresi quelli di incendio, esplosione e scoppio - a Fabbricato, Macchinari, attrezzature ed arredamento, Merci, Merci in aumento, Cose particolari causati da fuoriuscita d'acqua e da quanto da essa trasportato dalle 12

14 usuali sponde di corsi d'acqua o di bacini, anche se provocata da terremoto, franamento, cedimento o smottamento del terreno, quando detto evento sia caratterizzato da violenza riscontrabile su una pluralità di cose, assicurate o non, poste nelle vicinanze. La Società indennizza altresì i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da allagamento verificatosi all interno del fabbricato a seguito di formazione di ruscelli od accumulo esterno di acqua. La Società non indennizza i danni: a) causati da mareggiata, marea, maremoto e penetrazione di acqua marina; b) causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto dell'inondazione o dell'alluvione sulle cose assicurate; c) di franamento, cedimento o smottamento del terreno; d) a cose mobili all'aperto; e) avvenuti a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dal vento o dalla grandine; f) a cose contenute in locali interrati o seminterrati; g) alle merci la cui base è posta ad altezza inferiore a 12 cm. dal pavimento. Agli effetti della presente garanzia: il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto dell 1% con il minimo di Euro ,00. in nessun caso la Società pagherà, per singolo sinistro, somma maggiore del 30% delle somme Fabbricato, Macchinari, attrezzature ed arredamento, Merci, Merci in aumento, Cose particolari. La Società ed il Contraente hanno la facoltà, in ogni momento, di recedere dalla presente garanzia con preavviso di 30 giorni, decorrenti dalla ricezione della relativa comunicazione, da farsi a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento; in tal caso la polizza rimarrà in vigore solo per le rimanenti garanzie ed il premio totale sarà diminuito (a partire dalla rata annua successiva) della quota di pertinenza della presente garanzia. Nel caso in cui sia la Società a recedere da tale garanzia, il Contraente ha la facoltà di recedere dall intero contratto mediante raccomandata A.R. entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione della Società; in tal caso anche il recesso del Contraente avrà effetto in coincidenza con la cessazione della presente garanzia. In caso di recesso da parte della Società, questa mette a disposizione dell Assicurato il rateo del premio al netto dell imposta e relativo al periodo di rischio non corso. sottoscrivibili anche se prevista la somma Contenuto a Primo rischio assoluto: 3.7 Rischio locativo La Società risponde delle somme che l Assicurato sia tenuto a pagare, nei casi di sua responsabilità ai sensi degli artt. 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile, per danni materiali e diretti causati ai locali tenuti in locazione da incendio, esplosione o scoppio non causati da ordigni esplosivi. In caso di sinistro indennizzabile, qualora la somma assicurata per il Rischio locativo risultasse inferiore al valore dei locali calcolato a termini di polizza, troverà applicazione il disposto di cui all Art 53 Regola proporzionale compensazione tra somme assicurate incendio delle Norme per la liquidazione del danno. 3.8 Ricorso terzi La Società si obbliga a tenere indenne l'assicurato, fino alla concorrenza del massimale Ricorso terzi, degli importi per capitale, interessi e spese che egli sia tenuto a corrispondere - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni materiali e diretti causati alle cose di terzi da incendio, esplosione e scoppio non causato da ordigni esplosivi che abbiano colpito le cose assicurate. L'assicurazione è estesa ai danni: derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali dell utilizzo di beni, nonché di attività industriali, artigianali, professionali, commerciali, agricole o di servizi; per tale estensione il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di una franchigia di Euro 1.000,00 ed in nessun caso la Società pagherà, per singolo sinistro, somma superiore ad Euro ,00; 13

15 Monitor Impresa Sezione Incendio ed Elementi naturali ai veicoli targati di terzi e/o degli addetti con esclusione del Contraente/Assicurato, ai mezzi di terzi adibiti al trasporto durante le operazioni di carico e scarico, ovvero in sosta nell ambito delle anzidette operazioni, nonché alle cose che si trovano sui mezzi stessi. La Società non indennizza i danni: 1. a cose che l'assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo; 2. di qualsiasi natura conseguente ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo. Non sono considerati terzi: a) il coniuge, il convivente di fatto, i genitori e i figli dell Assicurato, nonché se convivente, qualsiasi parente o affine; b) quando l Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il Socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a); c) le Società le quali rispetto all'assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell'art del Codice Civile, nonché delle Società medesime, l'amministratore, il Legale rappresentante e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a). L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali contro di lui promosse, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'assicurato. L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società. Quanto alle spese giudiziali si applica l'art del Codice Civile. ART. 4 CONDIZIONI PARTICOLARI SEMPRE OPERANTI 4.1 Caratteristiche costruttive dei fabbricati L assicurazione è prestata alla condizione che i fabbricati assicurati o contenenti le cose assicurate siano ascrivibili alla classe indicata sulla Scheda Cose, somme e garanzie assicurate. Agli effetti di quanto sopra si considerano di: classe 1 i fabbricati costruiti per almeno l 80% della superficie coperta complessiva con strutture portanti verticali in cemento armato e laterizi, strutture portanti del tetto e solai in materiali incombustibili; pareti esterne e copertura del tetto per almeno l 80% in materiali incombustibili, coibentazioni in materiali incombustibili per almeno l'80% della superficie complessiva delle pareti esterne e del tetto; nei fabbricati a più piani è tollerata la struttura portante del tetto in legno; è considerato piano, a questi effetti, anche il solaio immediatamente sottostante il tetto; classe 2 i fabbricati costruiti per almeno l 80% della superficie coperta complessiva con strutture portanti verticali, del tetto e solai in materiali incombustibili; pareti esterne e copertura del tetto per almeno l'80% in materiali incombustibili; coibentazioni anche in materiali combustibili; nei fabbricati a più piani è tollerata la struttura portante del tetto in legno; è considerato piano, a questi effetti, anche il solaio immediatamente sottostante il tetto; classe 3 i fabbricati costruiti per almeno l 80% della superficie coperta complessiva con strutture portanti verticali in materiali incombustibili; pareti esterne e copertura del tetto per almeno l'80% in materiali incombustibili, solai e struttura portante del tetto comunque costruiti; coibentazioni anche in materiali combustibili. 4.2 Dichiarazioni sul contenuto relativamente a merci speciali, infiammabili ed esplodenti Il premio e le condizioni di assicurazione sono convenuti in base alle dichiarazioni del Contraente che l attività esercitata corrisponde a quella descritta nella voce merceologica il cui codice è riportato sul modulo di polizza. Agli effetti di quanto sopra non costituisce aggravamento di rischio, l esistenza di: esplodenti per non oltre 1 Kg; infiammabili e merci speciali, complessivamente per non oltre 200 Kg, ovunque riposti nei locali assicurati; infiammabili in serbatoi fissi incombustibili e negli impianti di riscaldamento. 14

16 L esistenza di esplodenti, infiammabili e merci speciali in eccedenza ai quantitativi sopra indicati è influente ai fini della valutazione del rischio e deve quindi essere dichiarata sulla Scheda Cose, somme e garanzie assicurate. 4.3 Colpa grave La Società indennizza i danni materiali e diretti derivanti dagli eventi per i quali è prestata la presente assicurazione, anche se causati con colpa grave del Contraente, dell Assicurato e delle persone con le quali e delle quali deve rispondere a norma di legge. 4.4 Prezzo di vendita Qualora, a seguito di un sinistro indennizzabile a termini della presente sezione, risultino danneggiate merci vendute in attesa di consegna, purché non siano assicurate in proprio dall acquirente e non risulti possibile sostituire le stesse con merci equivalenti rimaste illese, l indennizzo sarà calcolato sul prezzo di vendita convenuto, dedotte le spese risparmiate per la mancata consegna. L avvenuta vendita dovrà essere comprovata dalle prescritte documentazioni contabili. 4.5 Cose all'aperto Relativamente a macchinari, attrezzature, arredamento e merci, le garanzie sono operanti anche se tali cose si trovano all'aperto salvo le esclusioni previste nelle singole garanzie. La garanzia opera purchè macchinari, attrezzature, arredamento e merci si trovino nell'ambito dell'azienda e in area completamente recintata. 4.6 Trasloco delle cose assicurate In caso di trasloco delle cose assicurate, il contratto, ferme le norme previste per l eventuale aggravamento del rischio, resta valido per la nuova ubicazione. Durante il trasloco e per un periodo massimo di sette giorni, l assicurazione vale su entrambe le ubicazioni. Il Contraente o l Assicurato deve dare avviso scritto alla Società entro 24 ore dall inizio del trasloco; in difetto, la garanzia per la nuova ubicazione decorrerà dalle ore 24 del giorno della comunicazione. 4.7 Rimozione temporanea di macchinari, attrezzature, arredamento e merci a seguito di sinistro In caso di sinistro indennizzabile a termine della presente sezione, le garanzie prestate rimangono in vigore per macchinari, attrezzature, arredamento e merci, se assicurate, che vengano rimosse o trasferite temporaneamente in altra ubicazione, purché quest ultima abbia caratteristiche costruttive analoghe a quelle assicurate. La presente estensione di garanzia resterà valida per un periodo non superiore a 30 giorni consecutivi, calcolati a decorrere dal giorno del verificarsi dell'evento dannoso. Il Contraente o l Assicurato deve dare avviso scritto alla Società entro 24 ore dall inizio della rimozione; in difetto, la garanzia per la nuova ubicazione decorrerà dalle ore 24 del giorno della comunicazione. ART. 5 CONDIZIONI RELATIVE ALLE CARATTERISTICHE DEL RISCHIO Le caratteristiche del rischio sotto riportate integrano la descrizione delle cose assicurate solo se richiamate sulla Scheda Cose somme e garanzie assicurate. D01: Esistenza di rete antincendio con idranti collegata ad acquedotto e/o pozzo. D02: Esistenza di impianto automatico di rilevazione incendio e/o fumo collegato con custode o Istituto di Vigilanza. D03: Esistenza di fabbricati adibiti all attività principale di lavorazione con depositi di materie prime, semilavorati e prodotti finiti in fabbricato o locale separato da muro pieno o tagliafuoco o da spazio vuoto non inferiore a 20 mt. 15

17 Monitor Impresa Sezione Incendio ed Elementi naturali ART.6 FORMA DI ASSICURAZIONE L assicurazione è prestata: per le somme Fabbricato, Macchinari, attrezzature e arredamento, Merci, Merci in aumento a valore intero. per le somme Contenuto a Primo rischio assoluto, Cose particolari, Cose trasportate a Primo rischio assoluto. ART. 7 ESCLUSIONI Sempre operanti La Società non indennizza i danni: a) verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi; b) verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi; c) causati con dolo del Contraente o dell Assicurato, dei loro familiari o conviventi di fatto, degli Amministratori o dei Soci a responsabilità illimitata, del Legale rappresentante; d) causati da maremoti, eruzioni vulcaniche, frane; e) di smarrimento, furto, rapina, estorsione o imputabili ad ammanchi di qualsiasi tipo delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione; f) alla macchina o all'impianto nel quale si sia verificato uno scoppio se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetti del materiale; g) ai veicoli targati (non costituenti merci) salvo quanto previsto alla garanzia Ricorso terzi. h) di fenomeno elettrico a macchine, apparecchi ed impianti elettrici e relative componenti elettroniche, nonché alle apparecchiature ed impianti elettronici a qualunque causa dovuti, anche se conseguenti a fulmine o ad altri eventi per i quali è prestata l assicurazione; i) subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorigeno, anche se conseguenti ad eventi per i quali è prestata l'assicurazione. Operanti salvo esplicito richiamo delle relative garanzie: La Società non indennizza i danni: l) verificatisi in occasione di scioperi, tumulti popolari, sommosse, terrorismo e sabotaggio, compresi gli atti vandalici e dolosi, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi; m) indiretti, di qualsiasi genere ad eccezione di quanto indennizzabile ai punti 1.7 Maggiori Costi, 1.8 Diaria giornaliera per interruzione attività; n) causati da terremoti; o) causati da inondazioni, alluvioni, allagamenti. 16

18 Monitor Impresa Sezione Furto e Rapina ART. 8 COSE ASSICURATE: CONTENUTO, MERCI IN AUMENTO, COSE ALL APERTO L assicurazione è operante per le cose esistenti nelle ubicazioni indicate sul modulo di polizza ed è prestata nei limiti delle somme assicurate riportate sulla Scheda Cose, somme e garanzie assicurate. La Società assicura anche le cose di proprietà di terzi - esclusi i beni in leasing se già coperti da altra assicurazione - e pertanto, relativamente a tali cose, l assicurazione si intende stipulata dal Contraente per conto dei terzi proprietari o comproprietari. La Società assicura: 8.1 Contenuto con i seguenti limiti: per i valori ovunque riposti: 10% della somma Contenuto con il massimo di Euro 1.000,00; per singolo oggetto pregiato o prezioso facente parte dell arredamento: 50% della somma Contenuto con il massimo di Euro 2.500,00; per oggetti personali compresi i preziosi dell Assicurato nonché per i valori di proprietà degli altri addetti: Euro 1.500,00 complessivamente per sinistro. 8.2 Merci in aumento L assicurazione della somma Merci in aumento si intende stipulata in aumento alle merci assicurate alla somma Contenuto per i soli mesi indicati sul modulo di polizza. 8.3 Cose all aperto Relativamente alle attrezzature e alle merci le garanzie sono operanti anche se tali cose si trovino all'aperto, purché nell'ambito dell'azienda e in area completamente recintata (muro, rete metallica, inferriate) protetta da porte e/o cancelli regolarmente chiusi con adeguati congegni. La garanzia opera a condizione che l autore del furto si sia introdotto nell area recintata violandone le difese esterne di protezione e chiusura mediante rottura, scasso, effrazione, sfondamento. Agli effetti della presente garanzia il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, dello scoperto del 15%. ART. 9 GARANZIE ED EVENTI ASSICURATI La Società indennizza i danni materiali e diretti causati da: 9.1 Garanzie sempre operanti A) Furto all interno dei locali assicurati, a condizione che l autore del furto si sia introdotto nei locali contenenti le cose assicurate: a) violandone le difese esterne di protezione e chiusura mediante: 1) rottura, scasso, effrazione, sfondamento; 2) grimaldelli o arnesi similari; 3) uso di chiavi false; b) per via diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale, attraverso aperture verso l esterno situate in linea verticale ad almeno 4 metri dal suolo, da superfici acquee o da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall esterno; c) in altro modo, rimanendovi clandestinamente, ed abbia poi asportato la refurtiva a locali chiusi; d) con uso fraudolento di chiavi vere, smarrite o sottratte all Assicurato o a chi le detiene con il suo consenso. Tale copertura è operante per 5 giorni a partire dal momento in cui l Assicurato denuncia alla Pubblica Autorità lo smarrimento o la sottrazione delle chiavi; 17

19 Monitor Impresa Sezione Furto e Rapina e) in uno dei modi indicati alle lettere a), b) durante i periodi di chiusura diurna e serale con esposizione, fra le ore 8 e le ore 24, quando le vetrine, purché fisse, e le porte vetrate, purchè efficacemente chiuse, rimangono protette da solo vetro fisso. B) Furto avvenuto anche senza introduzione nei locali assicurati f) attraverso le luci di serramenti e di inferriate con rottura del vetro retrostante; g) con rottura dei vetri delle vetrine durante l'orario di apertura al pubblico e presenza di addetti durante i periodi di chiusura diurna e serale con esposizione, fra le ore 8 e le ore 24, quando le vetrine, purché fisse, e le porte vetrate, purché efficacemente chiuse, rimangono protette da solo vetro fisso. C) Rapina o estorsione avvenute all interno dei locali dell azienda, quand anche le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate all esterno e costrette a recarsi nei locali stessi. D) Furto commesso dai dipendenti esclusivamente secondo le modalità previste alle lettere a) e b), sempre che il dipendente abbia commesso il furto a locali chiusi ed in ore diverse da quelle in cui adempie le sue mansioni. E) Partecipazione ad esposizioni, fiere, mostre, mercati, sfilate di moda L'assicurazione vale per le merci, macchinari e attrezzature oggetto dell attività descritta sul modulo di polizza, anche durante la partecipazione a esposizioni, fiere, mostre, mercati, sfilate di moda. L assicurazione non vale per gioielli ed oggetti preziosi. Agli effetti della presente garanzia il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, dello scoperto del 10% con il minimo di Euro 250,00; in nessun caso la Società pagherà, e per anno assicurativo, importo superiore al 30% della somma Contenuto con il massimo di Euro ,00. F) Danni alle cose assicurate in occasione di furto, rapina o estorsione consumati o tentati compresi gli atti vandalici. G) Furto di fissi e infissi e danni ai locali ed agli infissi, commessi dagli autori del furto o della rapina o estorsione consumati e/o tentati compresi gli atti vandalici. In nessun caso la Società pagherà, per singolo sinistro e per anno assicurativo, un importo superiore al 10% della somma Contenuto o, in difetto, della somma Valori con il massimo di Euro 2.500,00. Qualora siano assicurati beni rientranti nella categoria A, non verrà applicata la franchigia prevista al punto H) Oneri di liquidazione ed altre spese La Società inoltre rimborsa, in caso di sinistro indennizzabile a termini della presente sezione di polizza, anche in eccedenza alle somme assicurate: 1) Onorario periti le spese di perizia, entro il limite del 2% dell indennizzo liquidabile, con il massimo di Euro 500,00 per sinistro e per annualità assicurativa, sempre che l ammontare indennizzabile del sinistro superi complessivamente Euro 5.000,00. 2) Ricostruzione archivi e documenti personali le spese necessarie per ricostruire archivi o duplicare i documenti sottratti o danneggiati. In nessun caso la Società pagherà, per singolo sinistro e per anno assicurativo, un importo superiore al 10% della somma Contenuto con il massimo di Euro 2.000,00. 3) Sostituzione serrature le spese documentate per la sostituzione delle serrature dei locali contenenti le cose assicurate con altre uguali o equivalenti a seguito di smarrimento o sottrazione delle chiavi all'assicurato o agli altri addetti. L'indennizzo sarà comunque limitato alle sole spese effettivamente sostenute entro il termine di dodici mesi dal sinistro; in nessun caso la Società pagherà, per anno assicurativo, un importo superiore al 5% della somma Contenuto con il massimo di Euro 500,00 18

20 Per tutte le condizioni relative alla lettera H) Oneri di Liquidazione ed altre spese, la Società non indennizzerà importo complessivo superiore ad Euro 2.000,00. per sinistro ed annualità assicurativa. I) Rapina commessa sui clienti dell Assicurato di indumenti ed effetti personali compresi denaro e preziosi, avvenuta all interno dell azienda. In nessun caso la Società pagherà, per singolo sinistro e per anno assicurativo, un importo superiore al 10% della somma Contenuto con il massimo di Euro 1.500,00 per indumenti, effetti personali e preziosi e di Euro 250,00 per il denaro. 9.2 Garanzie operanti solo se espressamente richiamate sulla Scheda Cose somme e garanzie assicurate A) Cose trasportate L'assicurazione vale, esclusivamente dalle ore 6.00 alle ore 22.00, per i danni materiali e diretti a seguito di furto o rapina delle merci e attrezzature oggetto dell attività dell azienda e dallo stesso acquistate, prodotte, riparate, commercializzate o utilizzate, durante il trasporto su veicoli propri o detenuti in leasing condotti dall Assicurato o dagli altri addetti. Resta inteso che: ai fini della garanzia furto, i veicoli, lasciati incustoditi, devono essere chiusi a chiave e non telonati, con i vetri completamente chiusi; i relativi danni devono essere perpetrati mediante effrazione o scasso dei mezzi di chiusura del veicolo stesso; la garanzia è valida per i trasporti avvenuti sul territorio dello Stato Italiano, Stato Città del Vaticano e Repubblica di San Marino. Non sono indennizzabili i danni: subiti da merci e attrezzature trasportate su veicoli di peso complessivo a pieno carico superiore a 35 q. o trasportate su rimorchio; a veicoli; subiti da oggetti pregiati, valori, preziosi, prodotti farmaceutici e tabacchi. Agli effetti della presente garanzia il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto del 20% con il minimo di Euro 250,00; in nessun caso la Società pagherà, per anno assicurativo, importo superiore al 20% della somma Contenuto con il massimo di Euro 5.000,00. B) Merci presso terzi L'assicurazione vale quando le merci si trovano presso terzi a cui sono state affidate in custodia per lavorazione, confezionamento e imballaggio purché i mezzi di protezione e chiusura dei locali presso cui sono custoditi siano conformi a quanto previsto ai punti 11.1 e In nessun caso la Società pagherà, per anno assicurativo, un importo superiore al 10% della somma Contenuto con il massimo di Euro 2.500,00. C) Infedeltà dei dipendenti La Società indennizza i danni materiali e diretti subiti dall Assicurato in conseguenza di infedeltà dei dipendenti, intendendosi per tale furto, rapina, appropriazione indebita, truffa commessa dai dipendenti nell esercizio delle incombenze cui sono adibiti e a condizione che: a) tanto gli atti idonei al compimento del reato, quanto la consumazione dello stesso, siano avvenuti durante la validità dell assicurazione; b) il reato sia stato accertato dall Assicurato entro il termine di un anno dalla consumazione. Nel caso in cui da una stessa persona siano state compiute più azioni delittuose, la Società risponderà solo se l attività criminosa ha avuto inizio durante la validità dell assicurazione. Qualora nel periodo intercorrente tra dette azioni l assicurazione sia venuta a cessare, la Società risponderà unicamente delle perdite derivate dalle azioni consumate anteriormente al termine dell assicurazione, ancorchè le violazioni di legge compiute prima o dopo tale termine siano considerate agli effetti penali come costituenti un unico reato. 19

21 Monitor Impresa Sezione Furto e Rapina L assicurazione cessa rispetto al dipendente infedele dal momento in cui l infedeltà è scoperta o doveva essere scoperta ai sensi dell art.1176 secondo comma del Codice Civile, per i fatti avvenuti successivamente alla scoperta stessa senza diritto al rimborso di premi. In aggiunta alle esclusioni di garanzia valide per la presente sezione, l estensione di garanzia non è operante: a) se il Contraente o l'assicurato non aderisce all'invito della Società di denunciare il dipendente infedele all'autorità Giudiziaria e di costituirsi parte civile con l'obbligo di non revocare la sua costituzione senza il consenso della Società; b) se il Contraente o l'assicurato addiviene, senza il consenso della Società, a transazioni con il dipendente infedele o con chi per esso. Agli effetti della presente garanzia il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto del 10% con il minimo di Euro 500,00. Questa garanzia è prestata solo se espressamente richiamata sulla Scheda Cose, somme e garanzie assicurate, salvo per la somma Valori per la quale, se presente, è sempre operante. D) Reintegro automatico In deroga a quanto disposto al punto 11.5 Riduzione delle somme assicurate a seguito di sinistro e possibilità di reintegro, si conviene tra le Parti che, a seguito di un sinistro indennizzabile a termini della presente sezione, le somme assicurate ed i limiti di indennizzo verranno automaticamente reintegrati nei valori originari. L'importo complessivo dei reintegri non potrà superare, per uno o più sinistri relativi allo stesso anno assicurativo, la somma inizialmente assicurata. Il reintegro non pregiudica la facoltà della Società di recedere dal contratto ai sensi dell'art. 68 delle Norme che regolano l assicurazione in generale. E) Maggiori costi A parziale deroga dell art.14 lett.d) Esclusioni, la Società indennizza, in caso di sinistro indennizzabile a termini della presente sezione, che provochi l'interruzione totale o parziale dell'attività assicurata, le spese straordinarie documentate, purché necessariamente sostenute per la ripresa dell'attività. L indennizzo verrà pertanto limitato alla sola differenza tra le spese effettivamente sostenute e quelle normali necessarie alla prosecuzione dell attività che l Assicurato avrebbe sostenuto in assenza di sinistro. La Società non indennizza i maggiori costi conseguenti a prolungamento ed estensione dell inattività causati da: scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall Autorità; difficoltà di reperimento di beni e servizi necessari all attività. La garanzia si intende prestata per il tempo strettamente necessario per la riparazione od il rimpiazzo delle cose sottratte o danneggiate e, comunque, limitata ai maggiori costi sostenuti a partire dal terzo giorno di interruzione di attività e per i 3 mesi successivi alla data in cui si è verificato il sinistro, con il limite del 10% dell indennizzo liquidabile a termini della presente sezione. ART. 10 COSE ASSICURATE: VALORI L assicurazione è operante esclusivamente per i valori ed è prestata nei limiti della somma Valori riportata sulla Scheda Cose, somme e garanzie assicurate Garanzie ed eventi assicurati La Società indennizza i danni materiali e diretti, subiti dall Assicurato in conseguenza di danneggiamento, distruzione, sottrazione o perdita dei valori di pertinenza dell azienda anche durante il trasporto degli stessi da parte dell Assicurato e/o degli altri addetti fuori dei locali assicurati, causati da qualunque evento non espressamente escluso. Sono indennizzabili i danni anche se conseguenti a reati commessi o agevolati dai prestatori di lavoro dipendenti, secondo la disciplina riportata alla lettera C) Infedeltà dei dipendenti del punto

22 Agli effetti della presente garanzia il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato, ad esclusione del furto dei valori custoditi nei mezzi di custodia, previa detrazione, per singolo sinistro, di una scoperto del 10% con il minimo, limitatamente alla garanzia infedeltà dei dipendenti, di Euro 500, Valori custoditi Relativamente ai valori, sempre che gli stessi siano riposti nei mezzi di custodia, quando nei locali non vi sia la presenza di addetti, la garanzia furto è operante a condizione che l autore del furto si sia introdotto nei locali contenenti le cose assicurate: a) violandone le difese esterne mediante: 1. rottura, scasso, effrazione; 2. uso di chiavi false, grimaldelli o arnesi similari; 3. uso fraudolento di chiavi vere, smarrite o sottratte all Assicurato o a chi le detiene con il suo consenso. Tale copertura è operante per 5 giorni a partire dal momento in cui l Assicurato denuncia alla Pubblica Autorità lo smarrimento o la sottrazione delle chiavi; b) per via diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale, attraverso aperture verso l esterno situate in linea verticale ad almeno 4 metri dal suolo, da superfici acquee o da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall esterno; c) in altro modo, rimanendovi clandestinamente, ed abbia poi asportato la refurtiva a locali chiusi. Resta inteso che la Società è obbligata soltanto se l autore del furto, dopo essersi introdotto nei locali in uno dei modi sopraindicati, abbia violato i mezzi di custodia nei modi descritti ai punti a1), a2) Portavalori Relativamente ai valori trasportati l assicurazione vale in conseguenza di danneggiamento, sottrazione o distruzione dei valori di pertinenza dell azienda, durante il trasporto degli stessi a causa di: a) furto in seguito ad infortunio o improvviso malore della persona incaricata del trasporto dei valori; b) furto con destrezza, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto abbia indosso od a portata di mano i valori stessi; c) furto strappando di mano o di dosso alla persona i valori medesimi; d) rapina commessi sulla persona dell Assicurato o degli altri addetti preposti al trasporto di valori mentre, al di fuori dei locali, detengono i valori stessi, durante il trasporto nella tratta abituale percorsa tra azienda, abitazione, banche e/o uffici postali o altri fornitori e clienti, purchè l addetto al trasporto sia di età compresa tra i 18 e i 75 anni ed esente da minorazioni fisiche che lo rendano inadatto all effettuazione del trasporto dei valori assicurati Spese sanitarie L assicurazione copre le spese sanitarie documentate (esclusi i medicinali) conseguenti ad infortunio subito dall Assicurato o dagli altri addetti incaricati del trasporto, a seguito di scippo o rapina (consumati o tentati) che abbiano dato origine a sinistro indennizzabile a termini del punto 10.3 Portavalori. In nessun caso la Società pagherà, per singolo sinistro e per anno assicurativo, importo superiore ad Euro 1.000, Duplicazione documenti personali L assicurazione copre le spese necessarie per duplicare i documenti sottratti o danneggiati. In nessun caso la Società pagherà, per anno assicurativo, un importo superiore al 10% della somma Valori con il massimo di Euro 500,00. 21

23 Monitor Impresa Sezione Furto e Rapina ART. 11 CONDIZIONI PARTICOLARI SEMPRE OPERANTI 11.1 Caratteristiche costruttive del fabbricato Relativamente alla garanzia furto delle somme Contenuto, Merci in aumento e Valori la garanzia furto all interno dei locali assicurati è prestata a condizione che i locali contenenti le cose assicurate abbiano pareti perimetrali, solai o coperture di vivo, cotto, calcestruzzo, vetrocemento armato, cemento armato o non, materiali metallici di pari robustezza comunemente utilizzati nell edilizia. Inoltre, quando i locali fanno parte di un fabbricato elevato a solo piano terreno e la linea di gronda del tetto si trova in linea verticale a meno di quattro metri dal suolo o da superfici acquee, nonchè da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall esterno (senza impiego, cioè, di mezzi artificiosi o particolare agilità personale) il tetto deve essere costruito in cemento armato o laterizio armato, senza lucernari (o con lucernari protetti da inferriate) o in vetrocemento armato totalmente fisso. Qualora in caso di sinistro avvenuto nei locali assicurati, si riscontri che le caratteristiche costruttive dei locali non siano conformi a quanto indicato nel presente punto, la Società corrisponderà all Assicurato l 80% dell importo indennizzabile a termini della presente sezione restando il rimanente 20% a carico dell Assicurato stesso. Detto scoperto non verrà applicato qualora la difformità sia stata ininfluente ai fini della introduzione dei ladri nei locali Relativamente alla garanzia Incendio della somma Valori Le caratteristiche del fabbricato devono essere conformi ad una delle classi descritte nella sezione Incendio ed elementi naturali Mezzi di protezione e chiusura La garanzia furto per il contenuto ed i valori durante le ore di chiusura dell azienda e senza presenza di addetti è prestata alla condizione che ogni apertura verso l esterno dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di quattro metri dal suolo o da superfici acquee, nonchè da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall esterno (senza impiego, cioè, di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale), sia difesa, per tutta la sua estensione, da serramenti in legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica, chiusi con serrature, lucchetti o altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall interno, oppure sia protetta da inferriate di metallo o lega metallica fissate al muro. Nelle inferriate o nei serramenti sono ammesse luci purchè le loro dimensioni non consentano l accesso ai locali contenenti le cose assicurate. Sono pertanto esclusi i danni da furto avvenuti quando, per qualsiasi motivo, non esistano o non siano operanti i mezzi di protezione e chiusura sopra indicati. Qualora, invece, in caso di sinistro venga accertato che l introduzione nei locali assicurati è avvenuta violando mezzi di protezione e chiusura operanti ma non rispondenti a quelli sopraindicati, la Società corrisponderà all Assicurato l 80% dell importo indennizzabile a termini della presente sezione, restando il rimanente 20% a carico dell Assicurato stesso. Detto scoperto non verrà tuttavia applicato quando le difformità riguardano mezzi di protezione e chiusura diversi da quelli utilizzati dai ladri per introdursi nei locali Trasloco In caso di trasloco delle cose assicurate presso altra ubicazione il contratto, fermo quanto previsto per l eventuale aggravamento del rischio, resta valido per la nuova ubicazione. Durante il trasloco e per un periodo massimo di 7 giorni, l assicurazione vale su entrambe le ubicazioni. Il Contraente o l Assicurato deve dare avviso scritto alla Società entro 24 ore dall inizio del trasloco; in difetto, la garanzia per la nuova ubicazione decorrerà dalle ore 24 del giorno della comunicazione Prezzo di vendita Qualora, a seguito di un sinistro indennizzabile a termini della presente sezione, risultino sottratte merci vendute in attesa di consegna, purché non siano assicurate in proprio dall acquirente e non risulti possibile sostituire le stesse con merci equivalenti non interessate dal sinistro, l indennizzo sarà calcolato sul 22

24 prezzo di vendita convenuto, dedotte le spese risparmiate per la mancata consegna. L avvenuta vendita dovrà essere comprovata dalle prescritte documentazioni contabili Riduzione delle somme assicurate a seguito di sinistro e possibilità di reintegro In caso di sinistro, sempre che non sia stato richiamato sulla Scheda Cose, somme e garanzie assicurate il reintegro automatico, le somme assicurate riportate sulla scheda stessa ed i relativi limiti di indennizzo si intendono ridotti, con effetto immediato e sino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno rispettivamente indennizzabile al netto di eventuali franchigie o scoperti senza corrispondente restituzione di premio. Il Contraente può richiedere il reintegro delle somme assicurate: in tal caso sia le somme assicurate sia i limiti di indennizzo saranno reintegrati nei valori originari, impegnandosi il Contraente a pagare il corrispondente pro-rata di premio in coincidenza con il pagamento dell indennizzo. L eventuale reintegro non pregiudica la facoltà della Società di recedere dal contratto ai sensi dell art. 68 delle Norme che regolano l assicurazione in generale Rimozione temporanea del contenuto a seguito di sinistro In caso di sinistro indennizzabile ai sensi della presente sezione, le garanzie rimangono in vigore per il Contenuto nel caso di rimozione e trasferimento temporaneo dello stesso in altra ubicazione. Limitatamente alla garanzia furto, la garanzia avrà vigore purchè i locali della nuova ubicazione abbiano caratteristiche costruttive e mezzi di protezione analoghi ai precedenti Coesistenza di scoperti /franchigie a carico dell Assicurato Qualora in caso di sinistro risulti la concomitanza di due o più scoperti e/o franchigie che limitino l indennizzo, si conviene che: a) in caso di coesistenza di più scoperti le relative percentuali si sommano fino al massimo del 30% complessivo; in tal caso la Società corrisponderà all Assicurato il 70% dell importo indennizzabile, restando il rimanente 30% a carico dell Assicurato stesso senza che egli possa, sotto pena di decadenza da ogni diritto di indennizzo, farlo assicurare da altri; b) in caso di coesistenza di più franchigie verrà applicata quella di importo più elevato; c) in caso di coesistenza di scoperti e franchigie l importo più elevato di franchigia verrà considerato come minimo assoluto dello scoperto così come calcolato nel punto a) Furto dei veicoli durante le ore di apertura (Codici attività S4 e S7) L'assicurazione è estesa ai furti di veicoli commessi all interno dei locali assicurati durante le ore di apertura dell'azienda (Codici attività S4 e S7) con presenza di persone addette al servizio. Il furto delle parti accessorie, dei pezzi di ricambio o delle singole parti dei veicoli assicurati, commesso durante le ore di apertura, è compreso nell'assicurazione solo se avvenuto congiuntamente al furto dei veicoli stessi. Sono esclusi dall'assicurazione le cose contenute nei veicoli. Agli effetti della presente garanzia la Società corrisponderà all'assicurato l 80% dell importo indennizzabile, restando il rimanente 20% a carico dell Assicurato stesso senza che egli possa, sotto pena di decadenza da ogni diritto di indennizzo, farlo assicurare da altri Locali accessori all azienda e dipendenze Le cose costituenti il contenuto possono trovarsi e si intendono assicurate anche in locali costituenti magazzini o depositi accessori all attività assicurata ubicati nell ambito dell azienda nonché in dipendenze elencate sul modulo di polizza o, se più di due, nell allegato M013. L assicurazione opera purchè le cose siano poste in fabbricati aventi caratteristiche costruttive e mezzi di protezione e chiusura conformi a quanto indicato ai punti 11.1 e Relativamente alle dipendenze resta convenuto che la relativa somma assicurata è pari al 40% delle somme Contenuto e Merci in aumento. In nessun caso la Società sarà tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata. 23

25 Monitor Impresa Sezione Furto e Rapina Franchigia a carico dell Assicurato (rischi ascrivibili alla categoria A) In caso di sinistro che interessi uno dei settori merceologici ascrivibile alla categoria A, la Società corrisponderà all Assicurato la somma liquidata a termini della presente sezione, sotto detrazione di una franchigia assoluta del 10% delle somme assicurate Contenuto e Merci in aumento con il massimo di Euro 2.500,00. ART. 12 CONDIZIONI RELATIVE ALLE CARATTERISTICHE DEL RISCHIO Le caratteristiche sotto riportate integrano la descrizione delle cose assicurate solo se richiamate sulla Scheda Cose, somme e garanzie assicurate. D04: L azienda ha sottoscritto un contratto di servizio di guardianaggio notturno D05: Nell azienda assicurata è presente impianto di allarme antifurto fisso con sirena D06: Nell azienda assicurata è presente impianto di allarme antifurto fisso con collegamento ad Istituto di Vigilanza o alle Forze dell Ordine D07: Il punto 11.2 Mezzi di protezione e chiusura si intende abrogato e sostituito dal seguente soltanto se è stato richiamato il punto D07 sulla Scheda Cose, somme e garanzie assicurate relativo alle caratteristiche del rischio. Mezzi di protezione e chiusura L'assicurazione furto è prestata alla condizione, essenziale per l'efficacia del contratto, che ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale, sia difesa, per tutta la sua estensione, da almeno uno dei seguenti mezzi di protezione e chiusura: a) serramenti di legno pieno dello spessore minimo di 15 mm o di acciaio dello spessore minimo di 8/10 mm., senza luci di sorta, chiusi con serrature di sicurezza azionanti catenacci di adeguata robustezza e lunghezza o lucchetti di sicurezza o robusti catenacci manovrabili esclusivamente dall'interno; b) inferriate di ferro a piena sezione dello spessore minimo di 15 mm., ancorate nel muro, con luci, se rettangolari, aventi lati di misura rispettivamente di 50 e 18 cm. oppure, se non rettangolari, di forma inscrivibile nei predetti rettangoli o di superficie non maggiore di 400 cm2. Sono pertanto esclusi i danni da furto avvenuti quando, per qualsiasi motivo, non esistano o non siano operanti i mezzi di protezione e chiusura sopra indicati. Qualora invece venga accertato che l'introduzione nei locali è avvenuta violando mezzi di protezione e chiusura operanti ma non rispondenti a quelli sopra indicati, la Società liquiderà all'assicurato l'80% dell'importo indennizzabile a termini della presente sezione, restando a suo carico il rimanente 20% Impianto di allarme antifurto(valida solo se richiamate le condizioni relative alle caratteristiche del rischio D05 od06) Qualora l impianto di allarme antifurto non abbia le caratteristiche dichiarate o non sia stato regolarmente attivato, si precisa che, in caso di furto avvenuto nei locali contenenti le cose assicurate, verrà applicato lo scoperto del 10%. Detto scoperto non verrà applicato qualora la difformità sia stata ininfluente ai fini dell introduzione dei ladri nei locali. ART. 13 FORMA DI COPERTURA L'assicurazione è prestata a Primo rischio assoluto. 24

26 ART. 14 ESCLUSIONI La Società non indennizza, oltre a quelli già esclusi alle singole garanzie, i danni: a) verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o sabotaggio organizzato, occupazione militare, invasione, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi; b) verificatisi in occasione di incendi, esplosioni, scoppi, contaminazioni radioattive, grandine, vento e quanto da essi trasportato, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimenti della natura, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi; c) agevolati con dolo o colpa grave: dall'assicurato, dal Contraente o, se l'assicurato è persona giuridica, dal Legale rappresentante, dai Soci delle Società di persone o comunque dai Soci a responsabilità illimitata e dagli amministratori; commessi o agevolati con dolo o colpa grave: da persone che abitano con l'assicurato o con il Contraente, con il Legale rappresentante, i Soci delle Società di persone o comunque i Soci a responsabilità illimitata e gli amministratori, od occupano i locali contenenti le cose assicurate o locali con questi comunicanti; da persone del fatto delle quali l'assicurato od il Contraente, il legale rappresentante, i Soci delle Società di persone o comunque i Soci a responsabilità illimitata e gli amministratori debbano rispondere, ad eccezione di quanto previsto alla lettera D) del punto 9.1) furto commesso dai dipendenti e, se operante, alla lettera C) del punto 9.2) Infedeltà dei dipendenti; da incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono, ad eccezione di quanto previsto alla lettera D) del punto 9.1) furto commesso dai dipendenti e, se operante, alla lettera C) del punto 9.2) Infedeltà dei dipendenti; da persone legate all'assicurato od al Contraente, al legale rappresentante, ai Soci delle Società di persone o comunque ai Soci a responsabilità illimitata e agli amministratori da vincoli di parentela o affinità che rientrino nella previsione dell'art. 649 del Codice Penale (n. 1, 2, 3) anche se non coabitanti; d) indiretti salvo quanto previsto alla lettera E) Maggiori costi del punto 9.2; e) derivanti dalla perdita o danneggiamento di veicoli targati e ciclomotori non costituenti merci; f) causati alle cose assicurate da incendio, esplosione o scoppio provocati dall'autore del sinistro; l esclusione non è operante per la somma valori; g) avvenuti a partire dalle ore 24 del 45 giorno se i locali contenenti le cose assicurate rimangono per più di 45 giorni consecutivi incustoditi. Relativamente a valori e preziosi la sospensione decorre dalle ore 24 del 15 giorno. Relativamente ai valori, in aggiunta alle esclusioni sopra riportate, sono esclusi i danni dovuti a: truffa da parte di persone non dipendenti dell Assicurato; smarrimento o misteriosa sparizione; ammanchi o perdite di qualsiasi genere non riconducibili alla garanzia di cui alla lettera C) del punto Infedeltà dei dipendenti; furto dei valori non rinchiusi nei mezzi di custodia quando nei locali non vi sia la presenza di addetti; furto di valori trasportati, quando gli stessi non siano portati sulla persona incaricata del trasporto o a portata di mano della stessa. 25

27 Monitor Impresa Sezione Altri danni ai Beni ACQUA CONDOTTA È possibile rendere operativa la presente garanzia solo se è stata sottoscritta la Sezione Incendio ed elementi naturali relativamente alle somme Fabbricato e/o Macchinari, attrezzature e arredamento e/o Merci. Le garanzie sotto riportate sono operanti soltanto se espressamente richiamate sulla Scheda Cose, somme e garanzie assicurate. ART.15 GARANZIE ED EVENTI ASSICURATI 15.1 Garanzia acqua condotta Danni alle cose assicurate Con riferimento alla Sezione Incendio ed elementi naturali ed alle condizioni tutte per la stessa previste, la Società indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da fuoriuscita d'acqua a seguito di occlusione e/o di rottura accidentale, anche se determinati da gelo, di condutture ed impianti idrici, igienici, di riscaldamento e condizionamento, compresi gli impianti sprinkler, pertinenti il fabbricato stesso, ivi inclusi quelli interrati, compreso il rigurgito dei sistemi di scarico. Relativamente ai danni a seguito di occlusione e/o di rottura accidentale determinati da gelo, l indennizzo non potrà superare la somma di Euro 1.000,00 per sinistro e di Euro 2.500,00 per annualità assicurativa. Agli effetti della presente garanzia la Società corrisponderà all'assicurato la somma liquidabile previa detrazione di una franchigia di Euro 200, Danni a terzi La Società si obbliga a tenere indenne l Assicurato, fino alla concorrenza del massimale previsto sulla Scheda Cose, somme e garanzie assicurate, di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per distruzione o deterioramento di cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi di cui al punto Agli effetti della presente garanzia la Società corrisponderà all'assicurato la somma liquidabile previa detrazione di una franchigia di Euro 200,00 per danni a cose. Non sono considerati terzi: a) il coniuge, il convivente di fatto, i genitori, i figli dell Assicurato, nonché se convivente, qualsiasi altro parente od affine; b) quando l Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a); c) gli addetti, i tirocinanti o gli stagisti di cui si avvale l Assicurato, che subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio; d) i subappaltatori ed i loro dipendenti, nonché tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione manuale alle attività cui si riferisce l'assicurazione Rischi compresi nell'assicurazione e soggetti a particolari delimitazioni a) Danni a cose poste in locali interrati o semi interrati: il massimo indennizzo/risarcimento non potrà superare la somma di Euro ,00 ad eccezione degli autoveicoli per i quali sarà operante l'intero massimale. In caso di sinistro verrà applicato uno scoperto del 10% con il minimo di Euro 200,00. b) Danni a cose a seguito di occlusione e/o di rottura accidentale di condutture ed impianti fissi interrati di pertinenza del fabbricato: il massimo indennizzo/risarcimento non potrà superare per sinistro e per anno la somma di Euro 3.000,00. In caso di sinistro verrà applicata una franchigia di Euro 200,00. 26

28 Qualora i danni derivino da un'unica causa, la franchigia si applica una sola volta qualunque sia la garanzia interessata e il numero dei danneggiati. c) Spese di ricerca e riparazione del guasto La Società rimborsa in caso di occlusione o di rottura accidentale, anche conseguente a gelo, degli impianti idrici, igienici, di riscaldamento e di condizionamento pertinenti il fabbricato, le spese necessariamente sostenute per riparare o sostituire le parti di condutture e dei relativi raccordi, che hanno dato origine allo spargimento d'acqua, nonchè le spese sostenute per la demolizione ed il ripristino delle parti del fabbricato. In caso di sinistro il massimo indennizzo non potrà superare la somma di Euro 2.000,00 per annualità assicurativa; verrà inoltre applicata una franchigia di Euro 250, Esclusioni Non sono indennizzabili/risarcibili i danni: a) causati da umidità, stillicidio, traboccamento o rigurgito della rete fognaria pubblica; b) relativamente al gelo: a condutture installate all'esterno del fabbricato o interrate; da spargimento di acqua causato da condutture installate in locali sprovvisti di impianti di riscaldamento oppure con impianto non in funzione da oltre 48 ore consecutive prima del sinistro. Inoltre, relativamente ai danni a terzi di cui al punto , non sono risarcibili i danni: c) alle cose che l Assicurato detenga a qualsiasi titolo semprechè non sia stata richiamata sulla Scheda Cose somme e garanzie assicurate, la garanzia Danni a cose di terzi in consegna o custodia o detenute a qualsiasi titolo, di cui alla lettera a) del punto A) dell articolo della sezione Responsabilità civile. ELETTRONICA FENOMENO ELETTRICO È possibile attivare la presente garanzia solo se è stata sottoscritta la Sezione Incendio ed elementi naturali. ART.16 COSE ASSICURATE L assicurazione è operante per le apparecchiature ed impianti elettrici, elettronici e meccanici installati e pronti all uso pertinenti al Fabbricato e/o ai Macchinari, attrezzature e arredamento, semprechè le relative somme risultino assicurate nella Sezione Incendio ed elementi naturali, esistenti nelle ubicazioni indicate sul modulo di polizza ed è prestata nei limiti della somma assicurata riportata sulla Scheda Cose, somme e garanzie assicurate. ART. 17 GARANZIE ED EVENTI ASSICURATI Con riferimento alla Sezione Incendio ed elementi naturali ed alle condizioni tutte per la stessa previste, la Società indennizza, a deroga dell art.7 Esclusioni lettera h), i danni materiali e diretti causati da correnti, scariche od altri fenomeni elettrici, da qualsiasi motivo occasionati, alle cose assicurate. Le apparecchiature e gli impianti elettronici sono assicurati semprechè non sia stata sottoscritta la garanzia All Risk Elettronica. La Società non indennizza i danni causati da usura, manomissione o carenza di manutenzione. Agli effetti della presente garanzia il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro dello scoperto del 10% con il minimo di Euro 300,00. ART. 18 FORMA DI ASSICURAZIONE L assicurazione è prestata a Primo rischio assoluto. 27

29 Monitor Impresa Sezione Altri danni ai Beni GUASTI MACCHINA È possibile attivare la presente garanzia solo è stata sottoscritta la Sezione Incendio ed elementi naturali. ART. 19 COSE ASSICURATE L assicurazione è operante esclusivamente per le apparecchiature ed impianti elettrici e/o meccanici, comprese le relative componenti elettroniche, strumentali all esercizio dell attività dichiarata in polizza o al servizio del fabbricato, esclusi veicoli e ciclomotori, collaudati e pronti per l uso cui sono destinati, purchè si trovino nelle ubicazioni indicate sul modulo di polizza ed è prestata nei limiti della somma assicurata riportata sulla Scheda Cose, somme e garanzie assicurate. ART. 20 GARANZIE ED EVENTI ASSICURATI La Società indennizza i danni materiali e diretti causati da: a) rotture meccaniche dovute a forza centrifuga, vibrazioni, sollecitazioni imprevedibili e corpi estranei; b) errata manovra, imperizia, negligenza, mancato o difettoso funzionamento di apparecchiature di comando, di controllo, di condizionamento dell aria, di automatismi di regolazione e di segnalazione; c) errori di progettazione e di costruzione, vizio di materiale o difetti di fusione. Questa copertura opera dal momento in cui scade la garanzia contrattualmente prestata dal costruttore o fornitore, semprechè siano trascorsi almeno 12 mesi dalla data di acquisto dell apparecchiatura o dell impianto; d) rovesciamento di liquidi in genere. In caso di sinistro verrà applicato uno scoperto del 15% con il minimo di Euro 500,00. ART. 21 CONDIZIONI PARTICOLARI RELATIVE ALLA GARANZIA GUASTI MACCHINA 21.1 Dolo e colpa grave I danni derivanti dagli eventi predetti sono indennizzabili anche se determinati da colpa grave del Contraente, dell Assicurato e dai familiari conviventi e da dolo o colpa grave di altre persone Cose di terzi Sono assicurate anche le cose di proprietà di terzi e pertanto, relativamente a tali cose, l assicurazione si intende stipulata dal Contraente anche per conto dei terzi proprietari e comproprietari. ART. 22 FORMA DI ASSICURAZIONE L assicurazione è prestata a Primo rischio assoluto. ART. 23 ESCLUSIONI La Società non indennizza i danni: a) verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi; b) verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi; c) causati con dolo del Contraente o dell Assicurato, dei loro familiari o conviventi di fatto, degli Amministratori o dei Soci a responsabilità illimitata, del Legale rappresentante; d) causati da terremoti, inondazioni, alluvioni, maremoti, eruzioni vulcaniche, frane, allagamenti; 28

30 e) causati da correnti, scariche ed atri fenomeni elettrici anche se conseguenti a fulmine; f) di deperimento, logoramento, corrosione, ossidazione che siano conseguenza naturale dell uso o funzionamento o causati dagli effetti graduali degli eventi atmosferici; g) indiretti, quali mancato utilizzo delle apparecchiature, mancanza di reddito, o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate; h) verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione, nonché i danni verificatisi in occasione di trasporti o trasferimenti fuori dall azienda e relative operazioni di carico e scarico; i) ai tubi e valvole elettroniche nonché a lampade ed altre fonti di luce, salvo che siano conseguenza diretta di danni indennizzabili verificatisi anche ad altre parti delle cose assicurate; l) ad utensileria o parti accessorie intercambiabili o montabili per una determinata lavorazione, a forma, matrici, stampi, mole, nastri di trasmissione, funi, corde, cinghie, catene, pneumatici, guarnizioni, feltri, rivestimenti, refrattari, catalizzatori, filtri, fluidi in genere fatta eccezione per l olio dei trasformatori e degli interruttori; m) relativamente alle componenti elettroniche delle apparecchiature ed impianti elettrici o meccanici, verificatisi durante l esercizio, senza concorso di cause esterne e la cui eliminazione è prevista dalle prestazioni normalmente comprese nei contratti di manutenzione e di assistenza tecnica. ALL RISK ELETTRONICA ART. 24 COSE ASSICURATE L assicurazione è operante esclusivamente per le apparecchiature ed impianti elettronici esistenti nelle ubicazioni indicate sul modulo di polizza ed è prestata nei limiti della somma assicurata riportata sulla Scheda Cose, somme e garanzie assicurate. Sono comprese anche le apparecchiature elettroniche ad impiego mobile con il limite di Euro 2.500,00. ART. 25 GARANZIE ED EVENTI ASSICURATI 25.1 Garanzie sempre operanti Apparecchiature ed impianti elettronici La Società indennizza i danni materiali e diretti causati alle apparecchiature ed impianti elettronici comprese le apparecchiature elettroniche ad impiego mobile, anche se di proprietà di terzi, collaudati e pronti per l'uso cui sono destinate, da un qualunque evento accidentale non espressamente escluso. Agli effetti della presente garanzia il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, dello scoperto del 15% con il minimo di Euro 300, Garanzie operanti solo se espressamente richiamate sulla Scheda Cose, somme e garanzie assicurate Supporto dati e software in licenza d uso e programmi di utente La Società indennizza i costi necessari ed effettivamente sostenuti per: il riacquisto dei supporti dati distrutti, danneggiati o sottratti, nonché per la ricostruzione dei dati in essi contenuti a far data dall ultima copia di sicurezza effettuata con frequenza almeno mensile, purché l evento sia conseguenza diretta di un sinistro indennizzabile a termini della garanzia All risk elettronica. Non sono comunque indennizzabili i costi dovuti ad errata registrazione, a cancellatura per errore o a cestinatura per svista. Se la ricostruzione non è necessaria o comunque non avviene entro un anno dal giorno del sinistro, ven- 29

31 Monitor Impresa Sezione Altri danni ai Beni gono indennizzate le sole spese sostenute per il riacquisto dei supporti dati privi di informazioni; la duplicazione, il riacquisto o la ricompilazione dei programmi distrutti, danneggiati o sottratti in caso di danno materiale e diretto ai supporti dove sono memorizzati, purchè conseguente a sinistro che abbia interessato le cose assicurate alla somma All Risk Elettronica. Se la duplicazione, il riacquisto o la ricompilazione non sono necessari o comunque non avvengono entro un anno dal sinistro, l Assicurato decade dal diritto all indennizzo. L Assicurato deve ottenere dal fornitore, limitatamente al software in licenza d uso, all atto dell acquisto dei programmi, l impegno, in caso di perdita dei programmi, a fornire una copia degli stessi, pena il decadimento dal diritto all indennizzo. A parziale deroga del disposto dell art Obblighi in caso di sinistro delle Norme per la liquidazione del danno, il Contraente o l Assicurato deve immediatamente dare comunicazione alla direzione della Società od all'agenzia presso cui è appoggiata la polizza, di ogni danno mediante telegramma o telefax. Agli effetti della presente garanzia il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro dello scoperto del 15% con il minimo di Euro 300, Maggiori Costi A parziale deroga dell art. 28 lettera s), se espressamente richiamata la garanzia sulla Scheda Cose, somme e garanzie assicurate, in caso di sinistro indennizzabile a termini della garanzia All risk elettronica che provochi l interruzione totale o parziale dell attività assicurata, la Società indennizza le spese straordinarie documentate, purché necessariamente sostenute, per il proseguimento dell attività relative a: uso di un impianto o di un apparecchio sostitutivo; applicazione di metodi di lavoro alternativi; prestazione di servizi da parte di terzi; lavoro straordinario. L indennizzo verrà pertanto limitato alla sola differenza tra le spese effettivamente sostenute e quelle normali necessarie alla prosecuzione dell attività, che sarebbero state comunque sostenute dall Assicurato in assenza di sinistro. La Società non indennizza i maggiori costi conseguenti a prolungamento ed estensione dell inattività causati da: scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall Autorità; difficoltà di reperimento di beni e servizi necessari alla ripresa dell attività. In nessun caso la Società pagherà, per singolo sinistro e per anno assicurativo, importo superiore al 15% dell indennizzo liquidabile con il massimo di Euro 5.000,00. ART. 26 DELIMITAZIONI DELL ASSICURAZIONE RELATIVE ALLA GARANZIA ALL RISK 26.1 Modalità di perpetrazione del furto I danni materiali e diretti derivanti dal furto delle cose assicurate, sono indennizzabili a condizione che l autore del furto si sia introdotto nei locali contenenti le cose stesse: a) violandone le difese esterne mediante: 1.rottura, scasso, effrazione; 2. uso di chiavi false, grimaldelli o arnesi similari; 3. uso fraudolento di chiavi vere, smarrite o sottratte all Assicurato o a chi le detiene con il suo consenso, mediante furto, rapina, estorsione. Tale copertura è operante per 5 giorni a partire dal momento in cui l Assicurato denuncia alla Pubblica Autorità lo smarrimento o la sottrazione delle chiavi. b) per via diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale, attraverso aperture verso l esterno situate in linea verticale ad almeno 4 metri dal suolo, da superfici acquee o da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall esterno; c) in altro modo, rimanendovi clandestinamente, ed abbia poi asportato la refurtiva a locali chiusi. 30

32 26.2 Caratteristiche costruttive del fabbricato Relativamente alla garanzia incendio le caratteristiche del fabbricato contenente le cose assicurate devono essere conformi ad una delle classi descritte nella sezione Incendio ed elementi naturali. Relativamente alla garanzia furto le caratteristiche del fabbricato contenente le cose assicurate e i mezzi di protezione e chiusura dello stesso devono essere conformi a quanto descritto nella sezione Furto e rapina. ART. 27 FORMA DI ASSICURAZIONE L assicurazione delle apparecchiature ed impianti elettronici è prestata a Valore intero. La garanzia relativa ai Supporti dati, software in licenza e i programmi in licenza d uso è prestata a Primo rischio assoluto. ART. 28 ESCLUSIONI La Società non indennizza i danni: a) verificatesi in occasione di atti di guerra o in conseguenza di insurrezione, occupazione militare, invasione, purchè il sinistro sia in rapporto con tali eventi; b) causati da esplosione o da emanazione di calore o da radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, purchè il sinistro sia in rapporto con tali eventi; c) causati con dolo del Contraente o dell Assicurato, dei loro familiari o conviventi di fatto, degli Amministratori o dei soci a responsabilità illimitata, del Legale Rappresentante; d) causati da maremoti, terremoti, inondazioni, alluvioni, allagamenti, eruzioni vulcaniche e frane; e) per ammanchi constatati in sede di verifica periodica o di inventario, o per smarrimento; f) dovuti all'inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l'esercizio indicate dal costruttore o fornitore delle cose assicurate; g) di deperimento o logoramento, che siano conseguenza naturale dell'uso o del funzionamento o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici, nonché da ruggine, corrosione, incrostazione, limitatamente alla sola parte direttamente colpita; h) per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore, fornitore, venditore o locatore delle cose assicurate; i) i guasti, i vizi, i difetti, i disturbi, la cui riparazione o eliminazione rientrerebbe nelle prestazioni del contratto di assistenza tecnica anche se non stipulato; l) causati da montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione ordinaria e revisione; m) causati da trasporti, trasferimenti al di fuori dell azienda comprese le relative operazioni di carico e scarico; n) di natura estetica che non compromettano la funzionalità delle cose assicurate; o) attribuibili ad eventi il cui accadimento è certo od a difetti noti al Contraente o all'assicurato all'atto della stipulazione della polizza; p) verificatisi in conseguenza di campi di energia, limitatamente a impianti e apparecchi per la diagnosi e la terapia; q) ai conduttori esterni alle cose assicurate; r) per i costi di scavo, sterro, puntellatura, muratura, intonaco, pavimentazioni e simili; s) indiretti salvo quanto previsto al punto Maggiori Costi; t) ai tubi e valvole elettroniche, nonché a lampade ed altre fonti di luce, salvo che siano conseguenza diretta di danni indennizzabili verificatisi anche ad altre parti delle cose assicurate; u) causati da o connessi a virus informatici. 31

33 Monitor Impresa Sezione Altri danni ai Beni MERCI IN REFRIGERAZIONE - VETRI, CRISTALLI ED INSEGNE DISPERSIONE LIQUIDI MERCI IN REFRIGERAZIONE La garanzia di seguito riportata è operante soltanto se espressamente richiamata sulla Scheda Cose, somme e garanzie assicurate e può essere prestata solo se presente la somma Merci della Sezione Incendio ed Elementi Naturali. ART. 29 COSE ASSICURATE L assicurazione è operante esclusivamente per le merci in refrigerazione esistenti nelle ubicazioni indicate sul modulo di polizza ed è prestata nei limiti della somma assicurata riportata sulla Scheda Cose, Somme e garanzie assicurate. ART.30 GARANZIE ED EVENTI ASSICURATI La Società indennizza i danni materiali e diretti alle merci refrigerate causati da: 1. mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo; 2. fuoriuscita del fluido frigorigeno conseguenti: a) ad incendio, fulmine, esplosione, implosione e scoppio; b) all'accidentale verificarsi di guasti o rotture nell'impianto frigorigeno o nei relativi dispositivi di controllo e sicurezza, nonché nei sistemi di adduzione dell'acqua e di produzione o distribuzione dell'energia elettrica direttamente pertinenti all'impianto stesso, purché tali danni non siano in relazione con allagamenti, inondazioni, movimenti del terreno; c) alla mancata fornitura di energia elettrica da parte dell'ente erogatore che si prolunghi per oltre 12 ore, purché conseguente ad incendio, fulmine, implosione, esplosione, scoppio, caduta di corpi celesti, aeromobili, satelliti artificiali, loro parti o cose trasportate. In nessun caso la Società sarà tenuta ad indennizzare danni alle merci assicurate causati da mancata erogazione di energia preavvisata o programmata da parte dell'ente fornitore dell'energia stessa. Tale estensione è operante a condizione che la fornitura di energia elettrica sia effettuata tramite rete pubblica. Agli effetti della presente garanzia il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto del 15% con un minimo di Euro 250,00. ART. 31 FORMA DI ASSICURAZIONE L assicurazione è prestata a Primo rischio assoluto VETRI, CRISTALLI ED INSEGNE La garanzia di seguito riportata è operante soltanto se espressamente richiamata sulla Scheda Cose, somme e garanzie assicurate. ART. 32 COSE, GARANZIE ED EVENTI ASSICURATI La Società indennizza, nei limiti della somma assicurata riportata sulla Scheda Cose, somme e garanzie assicurate, i danni materiali e diretti dovuti a cause accidentali, per: a) rottura di lastre piane e curve - fisse nella loro installazione o scorrevoli su guide - di cristallo, mezzo cristallo, specchio e vetro, il tutto non destinato alla vendita; b) rottura di iscrizioni, decorazioni ed insegne, anche in policarbonato, poste sia all interno che all esterno dei locali, purché stabilmente ancorate al fabbricato. Agli effetti della presente garanzia il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di una franchigia di Euro 150,00 con un limite di indennizzo per singola lastra o insegna del 50% della somma assicurata 32

34 ART. 33 FORMA DI ASSICURAZIONE L assicurazione è prestata a Primo rischio assoluto ART. 34 ESCLUSIONI Sono esclusi i danni: - che si verifichino in occasione di traslochi, riparazioni o lavori che richiedano impiego di operai; - dovuti a vizio di costruzione o difettosa installazione nonché a rigature, segnature o scheggiature. DISPERSIONI LIQUIDI La garanzia di seguito riportata è operante soltanto se espressamente richiamata sulla Scheda Cose, somme e garanzie assicurate e può essere prestata solo se presenti le somme Macchinari, attrezzature e arredamento e Merci della Sezione Incendio ed elementi naturali. ART. 35 GARANZIE ED EVENTI ASSICURATI La Società indennizza i danni materiali e diretti di dispersione del liquido posto in serbatoi o contenitori di capacità non inferiore a 250 litri, causata da rottura accidentale di detti serbatoi o contenitori o delle relative valvole. Agli effetti della presente garanzia il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto del 10% con un limite di indennizzo di Euro 5.000,00. ART. 36 FORMA DI ASSICURAZIONE L assicurazione è prestata a Primo rischio assoluto. ART. 37 ESCLUSIONI Sono esclusi i danni: a) di trasudamento, stillicidio e dovuti a corrosione, usura o imperfetta tenuta strutturale; b) causati da gelo; c) verificatisi in occasione di ordinaria e straordinaria manutenzione, montaggi, smontaggi, prove o collaudi. ART. 38 RIDUZIONE DELLE SOMME ASSICURATE A SEGUITO DI SINISTRO E POSSIBILITÀ DI REINTEGRO Relativamente alle garanzie Fenomeno elettrico, Guasti macchina, Merci in refrigerazione e Vetri, cristalli ed insegne in caso di sinistro la somma assicurata riportata sulla Scheda Cose, somme e garanzie assicurate si intende ridotta, con effetto immediato e sino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno rispettivamente indennizzabile al netto di eventuali franchigie o scoperti senza corrispondente restituzione di premio. Il Contraente può richiedere il reintegro della somma assicurata; in tal caso la somma stessa sarà reintegrata nel valore originario, impegnandosi il Contraente a pagare il corrispondente pro-rata di premio in coincidenza con il pagamento dell indennizzo. L eventuale reintegro non pregiudica la facoltà della Società di recedere dal contratto ai sensi dell Art. 68 delle Norme che regolano l assicurazione in generale. 33

35 Monitor Impresa Sezione Responsabilità Civile ART. 39 GARANZIE ED EVENTI ASSICURATI 39.1 Responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) La Società si obbliga a tenere indenne l Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per distruzione o deterioramento di cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione all attività indicata in polizza. L'assicurazione vale per: la responsabilità civile derivante all Assicurato: da fatto anche doloso di persone delle quali debba rispondere a norma di legge; da fatto non doloso di fornitori e loro prestatori di lavoro che in via occasionale possono partecipare all attività nell ambito dell azienda assicurata; la responsabilità civile personale dei prestatori di lavoro subordinato da lui dipendenti, dei soci e dei familiari coadiuvanti, dei lavoratori a progetto, somministrati, distaccati da altre aziende nonché degli eventuali tirocinanti o stagisti di cui l Assicurato si avvalga per: i danni involontariamente cagionati a terzi, escluso l Assicurato, nello svolgimento delle loro mansioni contrattuali, comprese quelle previste ai sensi del D.Lgs. 19 settembre 1994 n. 626, incluso il ruolo di Responsabile del servizio prevenzione e protezione e del D. Lgs. 14 agosto 1996 n. 494; i danni derivanti da morte o lesioni personali gravi o gravissime, come definite dal Codice Penale, cagionati agli altri prestatori di lavoro subordinato da lui dipendenti, ai soci e familiari coadiuvanti, ai lavoratori a progetto, somministrati, distaccati da altre aziende nonché agli eventuali tirocinanti o stagisti regolarmente utilizzati a norma di legge Garanzie sempre operanti A) Per tutti i codici di attività Fatte salve le esclusioni di cui al successivo art. 43, si precisa, che l assicurazione R.C.T., comprende anche la responsabilità civile derivante all Assicurato: a) Proprietà e conduzione di fabbricati nei quali si svolge l'attività nella sua qualità di proprietario e/o conduttore dei fabbricati nei quali si svolge l'attività dichiarata in polizza e degli impianti fissi destinati alla loro conduzione, compresi ascensori e montacarichi, purchè collaudati o per i quali sia stata fatta richiesta di collaudo. L'assicurazione è estesa al rischio delle antenne radiotelevisive, degli spazi adiacenti di pertinenza dei fabbricati anche tenuti a giardino. L assicurazione non comprende la responsabilità civile per i danni derivanti: dalla proprietà di attrezzature sportive e per giochi; da fuoriuscita di acqua per l occlusione o la rottura accidentale, anche a seguito di gelo, delle condutture degli impianti idrici, igienici, di riscaldamento e di condizionamento del fabbricato; da traboccamento e rigurgito di fognature; da umidità, stillicidio ed in genere insalubrità dei locali; da gelo; da lavori di manutenzione straordinaria, ampliamenti, sopraelevazione o demolizione salvo quanto previsto alla successiva lettera c) Committenza. b) Per lavori di ordinaria manutenzione eseguiti in economia in proprio o da terzi prestatori d opera nelle ubicazioni indicate sul modulo di polizza. c) Committenza nella sua qualità di committente, ai sensi dell art del Codice Civile per i danni a terzi da: lavori rientranti nel campo di applicazione del D.lgs.494/96 relativi a fabbricati pertinenti l attività dichiarata in polizza. La garanzia opera a condizione che: a) l Assicurato abbia designato, ove previsto, il responsabile dei lavori, il coordinatore per la progettazione ed il coordinatore per l esecuzione dei lavori, conformemente a quanto disposto dal precitato D.Lgs.; 34

36 b) dall evento siano derivati in capo al danneggiato morte o lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dal Codice Penale. lavori di manutenzione di insegne, di cartelli pubblicitari e simili; lavori di pulizia e manutenzione nell ambito dell azienda assicurata; lavori di installazione e posa in opera presso terzi; servizio di vigilanza; distributori automatici e servizio di catering. d) Committenza Auto ai sensi dell art del Codice Civile per danni causati a terzi dagli addetti ad esclusione dell Assicurato in relazione alla guida, nei territori dello Stato italiano, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino, di autovetture, ciclomotori e motocicli, purché i medesimi non siano di proprietà o in usufrutto all Assicurato o allo stesso intestati al P.R.A, ovvero a lui locati. La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate ed è limitata esclusivamente agli addetti assicurati con la presente polizza con esclusione del Contraente/Assicurato. La garanzia è operante solo dopo esaurimento di ogni altra copertura o garanzia di cui benefici il proprietario e/o conducente del veicolo che abbia cagionato il danno. L'assicurazione ha efficacia sempre che risulti provato che al momento del sinistro il veicolo fosse guidato da un addetto dell Assicurato munito di regolare patente di abilitazione. e) Proprietà e manutenzione di tende, insegne, cartelli pubblicitari, striscioni dalla proprietà e manutenzione di tende, insegne, cartelli pubblicitari e striscioni, ovunque installati sul territorio dello Stato italiano, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino. L'assicurazione non comprende i danni verificatisi alle opere e alle cose sulle quali gli stessi sono installati od applicati. f) Proprietà e manutenzione di attrezzature, macchinari ed impianti necessari all'esercizio dell'attività dalla proprietà e manutenzione di attrezzature, macchinari ed impianti, anche di sollevamento, ovunque ubicati che costituiscono beni strumentali per lo svolgimento dell attività assicurata. Sono compresi in garanzia l uso e la circolazione di carrelli elevatori nell ambito di aree private dell azienda; restano esclusi i casi in cui è obbligatoria l assicurazione in base alle legge 24/12/1969 n 990. g) Partecipazione a fiere, mostre, mercati, esposizioni, sfilate di moda dalla partecipazione a fiere, mostre, mercati, esposizioni, sfilate di moda, ivi compresi i danni cagionati durante le operazioni di installazione e rimozione degli stands. Ai fini della garanzia Danni da incendio, se prevista, il massimale riportato sulla Scheda Cose somme e garanzie assicurate si intende ridotto al 50%. h) Operazioni di prelievo, consegna e rifornimento per i danni verificatisi in occasione di operazioni di prelievo, consegna e rifornimento di merci presso clienti o fornitori, ferma l'esclusione del rischio della circolazione dei veicoli a motore. i) Danni a mezzi sotto carico e scarico per i danni subiti da mezzi di trasporto di terzi durante le operazioni di carico e scarico o da mezzi di terzi in sosta nell ambito delle anzidette operazioni, nonché i danni subiti dalle cose che si trovano sui mezzi stessi. Sono esclusi i danni da furto, da incendio o conseguenti a mancato uso dei mezzi di trasporto. Agli effetti della presente garanzia il pagamento del risarcimento sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di una franchigia di Euro 250,00. l) Gestione servizi relativa alla gestione dei servizi: sanitari, medici e infermieristici, prestati in presidi posti all interno dell azienda. La garanzia comprende la responsabilità civile personale degli addetti al servizio purchè in possesso dei requisiti di legge, per svolgere le attività alle quali sono preposti. Resta comunque esclusa la responsabilità civile personale dei medici; di vigilanza svolti con guardiani, anche armati purchè regolarmente autorizzati a norma di legge; 35

37 Monitor Impresa Sezione Responsabilità Civile di pulizia svolti dal personale addetto all espletamento di tale attività; antincendio, svolti con personale preposto ed adeguatamente istruito; di distribuzione automatica di cibi e bevande. m) Lavori eseguiti presso terzi inerenti all attività assicurata a) per i danni a cose di terzi, derivanti da incendio di cose di proprietà dell Assicurato o da lui detenute; b) per i danni, diversi dall incendio, arrecati ai locali ove si eseguono i lavori ed alle cose trovantesi nell ambito dell esecuzione dei lavori stessi. Si intendono comunque esclusi i danni alle cose che per volume o peso possono essere rimosse, o la cui rimozione non risulti eccessivamente difficoltosa. Resta ferma l esclusione dei danni arrecati alle cose a qualsiasi titolo detenute dall Assicurato nonché a quelle sulle quali si eseguono i lavori. Agli effetti della presente garanzia il pagamento del risarcimento sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di una franchigia di Euro 250,00 con un limite di risarcimento pari al 20% del massimale con il massimo di Euro ,00 per sinistro e per anno. n) Detenzione di cani da guardia dalla detenzione di cani da guardia nell'ambito dell'azienda. Agli effetti della presente garanzia il pagamento del risarcimento sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di una franchigia di Euro 250,00. o) Uso di armi per i danni a terzi conseguenti all utilizzo autorizzato di armi esclusivamente per la difesa personale. p) Parcheggio per i danni: cagionati ai veicoli di terzi e/o degli addetti con esclusione del Contraente/Assicurato, parcheggiati in appositi spazi nell'ambito dell azienda; derivanti da errata o insufficiente segnaletica nei parcheggi di pertinenza dell azienda stessa. Sono esclusi i danni da furto, da incendio, da mancato uso nonché quelli cagionati alle cose trovantesi nei o sui veicoli stessi e provocati da veicoli soggetti all assicurazione obbligatoria. Agli effetti della presente garanzia il pagamento del risarcimento sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di una franchigia di Euro 250,00. q) Danni da interruzione di attività per i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, professionali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi purchè conseguenti a sinistro risarcibile a termini della presente sezione. Agli effetti della presente garanzia il pagamento del risarcimento sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di una franchigia di Euro 1.000,00 con un limite di risarcimento di Euro ,00. r) Danni a veicoli per i danni subiti: dai veicoli in consegna o custodia a seguito di operazioni di movimentazione e sistemazione in relazione alle sole autorimesse (Codice attività S7); dai veicoli sottoposti a lavori di riparazione, manutenzione, rifornimento e lavaggio compresi i danni derivanti da operazioni di movimentazione, sistemazione, sollevamento o derivanti dalla caduta dei veicoli stessi da ponti sollevatori o in buche purchè detti danni si verifichino nei locali ove si esercita l attività dichiarata, con la sola esclusione dei danni alle parti direttamente interessate dai lavori di riparazione, manutenzione e rifornimento; questa garanzia opera nei confronti di carrozzerie (Codice attività S4) e di autofficine, elettrauto, gommisti, autolavaggi, stazioni di servizio (Codice attività S7). Sono esclusi i danni da furto, da incendio, da mancato uso e quelli alle cose contenute nei veicoli stessi. Agli effetti della presente garanzia il pagamento del risarcimento sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di una franchigia di Euro 250,00 con un limite di risarcimento di Euro ,00. 36

38 s) Smercio prodotti per i danni derivanti, limitatamente alle aziende alimentari con licenza di vendita al dettaglio, da smercio e/o somministrazione al pubblico, direttamente nei locali facenti parte dell azienda, di generi alimentari prodotti dall Assicurato, compresi i danni dovuti a vizio originario del prodotto stesso. L assicurazione riguarda i danni verificatisi entro un anno dalla consegna, e, comunque, non oltre la data di scadenza della polizza. t) Inquinamento accidentale La garanzia vale per i danni conseguenti a contaminazione dell acqua, dell aria o del suolo congiuntamente o disgiuntamente, provocati da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti e/o condutture, purchè non dovuta a mancata, insufficiente o difettosa manutenzione. Sono comunque sempre esclusi i danni dovuti a qualsiasi altra causa da: inquinamento dell acqua, dell aria e del suolo; interruzione, impoverimento e deviazione di sorgenti e corsi d acqua; alterazione o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo e sia suscettibile di sfruttamento. Agli effetti della presente garanzia il pagamento del risarcimento sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto del 10% con il minimo di Euro 2.500,00 e il massimo di Euro ,00; in nessun caso la Società pagherà, per anno assicurativo, importo superiore a Euro ,00. u) Lavori ceduti in appalto o subappalto Premesso che l Assicurato appalta o subappalta parte dei lavori, fino ad un massimo del 30% del valore di ogni singola opera o appalto, l assicurazione vale anche per la responsabilità civile derivante all Assicurato stesso per i danni cagionati a terzi dalle ditte appaltatrici o subappaltatrici mentre eseguono i lavori, relativi alle attività per le quali è prestata l assicurazione, per conto dell Assicurato stesso. Le garanzie di cui alla presente clausola sono efficaci a condizione che il contratto di appalto o subappalto sia stato regolarmente concluso a sensi di legge. v) Danni a cose trattate Relativamente alle lavanderie industriali e tintorie di filati o tessuti (Codice attività T4) l assicurazione comprende i danni a cose di terzi oggetto di trattamento. Il pagamento del risarcimento sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto del 20% con il minimo di Euro 150,00. z) Danni a condutture ed impianti sotterranei La garanzia R.C.T. comprende i danni alle condutture ed impianti sotterranei, non derivanti da cedimento e/o franamento del terreno. Il pagamento del risarcimento sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto del 10% con il minimo di Euro 1.500,00; in nessun caso la Società pagherà, per anno assicurativo, importo superiore a Euro ,00. B) Inoltre, limitatamente alle Imprese edili Codice attività I1 Fatte salve le esclusioni di cui all art.43 - Esclusioni, si precisa che: a) Danni da cedimento e/o franamento del terreno La garanzia R.C.T. comprende i danni a cose derivanti da cedimento e/o franamento del terreno, purché non causati da lavori che implichino sottomurature o altre tecniche sostitutive. Il pagamento del risarcimento sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto del 10% con il minimo di Euro 1.500,00; in nessun caso la Società pagherà, per anno assicurativo, importo superiore a Euro ,00. b) Danni a fabbricati da vibrazioni del terreno La garanzia R.C.T. comprende i danni a fabbricati dovuti a vibrazioni del terreno derivanti dall uso di battipali, rulli compressori e macchine vibranti in genere. Restano comunque esclusi i danni alle 37

39 Monitor Impresa Sezione Responsabilità Civile condutture ed impianti sotterranei a servizio o di pertinenza dei fabbricati danneggiati. Il pagamento del risarcimento sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto del 20% con il minimo di Euro 1.500,00; in nessun caso la Società pagherà, per anno assicurativo, importo superiore a Euro ,00. c) Danni da furto La garanzia R.C.T. comprende i danni cagionati da persone che si siano avvalse, per compiere l azione delittuosa, di impalcature e/o ponteggi eretti o fatti erigere dall Assicurato. La garanzia è prestata, per ogni sinistro, con l applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo di Euro 1.000,00 con un limite di risarcimento di Euro ,00 per anno. d) Lavori di straordinaria manutenzione su fabbricati di proprietà dell Assicurato La garanzia R.C.T. comprende i danni cagionati a terzi conseguenti a lavori di straordinaria manutenzione effettuati su fabbricati di proprietà dell Assicurato Garanzie operanti solo se espressamente richiamate sulla Scheda Cose, somme e garanzie assicurate. A) Per tutti i codici attività ad eccezione delle Imprese edili Codice attività I1 a) Danni a cose di terzi in consegna o custodia o detenute a qualsiasi titolo La garanzia comprende i danni alle cose di terzi che si trovano nei locali ove si svolge l attività assicurata in consegna o custodia all Assicurato o da lui detenute a qualsiasi titolo anche se oggetto di lavorazione con esclusione dei danni alle sole parti delle cose direttamente interessate dall esecuzione dei lavori. In caso di lavori presso terzi, a parziale deroga della lettera m) punto a) dell art , la garanzia comprende i danni alle cose sulle quali vengono eseguiti i lavori con esclusione dei danni alle sole parti delle cose direttamente interessate dall esecuzione dei lavori ferme le esclusioni riportate nel citato articolo. Sono comunque esclusi i danni alle cose di terzi che costituiscono beni strumentali all attività assicurata. La garanzia comprende inoltre i danni alle cose di terzi detenute dall Assicurato durante le operazioni di trasporto, sollevamento, carico o scarico. La garanzia è prestata, per ogni sinistro, con l applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo di Euro 500,00 con un limite di risarcimento di Euro ,00 per anno. b) Garanzia postuma La garanzia vale per la responsabilità civile derivante all Assicurato ai sensi di legge nella sua qualità di installatore, manutentore o riparatore, anche di impianti non da lui installati, per danni cagionati a terzi (compresi i committenti) dagli impianti stessi dopo l'ultimazione dei lavori. Qualora l attività sia riconducibile a quelle previste dall Art. 1 della legge n. 46 del 5/3/1990 la garanzia è valida purché l'assicurato sia in possesso dell'abilitazione prevista dall'art. 2 della predetta legge. L'assicurazione vale per i lavori eseguiti in tutti gli immobili, a qualsiasi uso adibiti. Si intendono comunque escluse le attività edili in genere. L'assicurazione non comprende i danni: a) agli impianti, attrezzature o cose installate, riparate o manutenute e qualsiasi spesa inerente alla sostituzione o riparazione degli stessi; b) cagionati da vizio o difetto originario dei prodotti da chiunque fabbricati; c) derivanti da inidoneità degli impianti o delle opere installate, riparate o mantenute nonché dalla loro mancata rispondenza all'uso per il quale gli impianti sono destinati; d) cagionati da mancato od intempestivo intervento manutentivo; e) derivanti da interruzione o sospensione di attività. L'assicurazione è prestata per lavori eseguiti e danni verificatisi durante il periodo di validità dell'assicurazione purché la denuncia alla Società sia effettuata non oltre: due anni dalla data di ultimazione dei lavori per le attività riconducibili a quelle previste dalla legge n. 46 del 5/3/1990; 38

40 un anno per le altre attività. Per ogni sinistro, che comporti distruzione o deterioramento di cose, la garanzia è prestata con l applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo di Euro 250,00 e con il limite di risarcimento di Euro ,00 per anno. c) Responsabilità civile per danni da incendio La garanzia vale per danni materiali e diretti causati alle cose di terzi, da incendio, esplosione, implosione e scoppio non causato da ordigni esplosivi, del fabbricato ove si svolge l attività e del relativo contenuto di proprietà dell Assicurato o da lui detenuto. L assicurazione vale sino alla concorrenza del massimale Responsabilità civile per danni da incendio riportato sulla Scheda Cose, somme e garanzie assicurate ed è sottoscrivibile solo qualora non sia stata richiamata la garanzia Ricorso terzi della Sezione Incendio ed elementi naturali sulla Scheda Cose, somme e garanzie assicurate. L'assicurazione è estesa ai danni: derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali dell utilizzo di beni, nonché di attività industriali, artigianali, professionali, commerciali, agricole o di servizi; per tale estensione il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di una franchigia di Euro 1.000,00 ed in nessun caso la Società pagherà, per singolo sinistro, somma superiore a Euro ,00; il suddetto limite non si cumula con quanto previsto al punto lettera q). ai veicoli targati di terzi e/o degli addetti con esclusione del Contraente/Assicurato, ai mezzi di terzi adibiti al trasporto durante le operazioni di carico e scarico, ovvero in sosta nell ambito delle anzidette operazioni, nonché alle cose che si trovano sui mezzi stessi. d) Proprietà fabbricato L assicurazione è limitata alla proprietà del fabbricato anche dato in locazione a terzi, nel quale si svolge l attività descritta in polizza e degli impianti fissi destinati alla sua conduzione, compresi ascensori e montacarichi. L'assicurazione comprende il rischio delle antenne radiotelevisive, degli spazi adiacenti di pertinenza del fabbricato anche tenuti a giardino. L assicurazione non comprende la responsabilità per i danni derivanti: dalla proprietà di attrezzature sportive e per giochi; da fuoriuscita di acqua per l occlusione o la rottura accidentale, anche a seguito di gelo, delle condutture degli impianti idrici, igienici, di riscaldamento e di condizionamento del fabbricato; da traboccamento e rigurgito di fognature; da umidità, stillicidio ed in genere insalubrità dei locali; da gelo; da attività esercitate nel fabbricato stesso; da lavori di manutenzione straordinaria, ampliamenti, sopraelevazione o demolizione salvo quanto previsto al punto lettera c) Committenza. Il valore di ciascun fabbricato o porzione di esso risultante dal contratto deve corrispondere al valore a nuovo (costo di ricostruzione) escluso il valore dell area senza tener conto del degrado per età, uso ed ogni altra circostanza influente. Se al momento del sinistro dovesse risultare che il valore dei fabbricati sia superiore di oltre il 20% rispetto ai valori previsti nella fascia indicata sulla Scheda Cose, somme e garanzie assicurate la somma dovuta dalla Società sarà ridotta in proporzione alla differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose. B) Per il Codice attività I1 Imprese edili a) Danni a cose di terzi in consegna o custodia o detenute a qualsiasi titolo La garanzia comprende i danni alle cose di terzi in consegna o custodia all Assicurato o da lui detenute a qualsiasi titolo anche se oggetto di lavorazione con esclusione dei danni alle sole parti delle cose direttamente interessate dall esecuzione dei lavori. In caso di lavori presso terzi a parziale deroga della lettera m) punto a) dell art la garanzia comprende i danni alle cose sulle quali vengono eseguiti i lavori con esclusione dei danni alle sole parti delle 39

41 Monitor Impresa Sezione Responsabilità Civile cose direttamente interessate dall esecuzione dei lavori ferme le esclusioni riportate nel citato articolo. Sono comunque esclusi i danni a cose di terzi che costituiscono beni strumentali all attività. La garanzia comprende inoltre i danni alle cose di terzi detenute dall Assicurato durante le operazioni di trasporto, sollevamento, carico o scarico. La garanzia è prestata, per ogni sinistro, con l applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo di Euro 500,00 con un limite di risarcimento di Euro ,00 per anno. b) Garanzia postuma da installazione, manutenzione o riparazione L assicurazione è prestata per le sole attività di cui all art.1 della Legge n. 46 purché l'assicurato sia in possesso dell'abilitazione prevista dall'art. 2 della predetta legge. La garanzia vale per la responsabilità civile derivante all Assicurato ai sensi di legge nella sua qualità di installatore, manutentore o riparatore, anche di impianti non da lui installati, per danni cagionati a terzi (compresi i committenti) dagli impianti stessi dopo l'ultimazione dei lavori. L'assicurazione vale per i lavori eseguiti in tutti gli immobili, a qualsiasi uso adibiti. L'assicurazione non comprende i danni: a) agli impianti, attrezzature o cose installate, riparate o manutenute e qualsiasi spesa inerente alla sostituzione o riparazione degli stessi; b) cagionati da vizio o difetto originario dei prodotti da chiunque fabbricati; c) derivanti da inidoneità degli impianti o delle opere installate, riparate o mantenute nonché dalla loro mancata rispondenza all'uso per il quale gli impianti sono destinati; d) cagionati da mancato od intempestivo intervento manutentivo; e) derivanti da interruzione o sospensione di attività. L'assicurazione è prestata per lavori eseguiti e danni verificatisi durante il periodo di validità dell'assicurazione purché la denuncia alla Società sia effettuata non oltre due anni dalla data di ultimazione dei lavori. Per ogni sinistro, che comporti distruzione o deterioramento di cose, la garanzia è prestata con l applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo di Euro 1.500,00 e con il limite di risarcimento di Euro ,00 per anno Responsabilità civile verso prestatori di lavori GARANZIE SEMPRE OPERANTI a) Responsabilità civile verso prestatori di lavoro soggetti all obbligo di assicurazione I.N.A.I.L. (R.C.O.) La Società si obbliga, nei limiti del massimale previsto sulla Scheda Cose, somme, garanzie assicurate, a tenere indenne l Assicurato, purché in regola al momento del sinistro con gli obblighi dell assicurazione di legge, di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese), quale civilmente responsabile: ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. del 30 giugno 1965 n e dell art.13 del D.lgs. 23 febbraio 2000 n.38, per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro subordinato da lui dipendenti nonchè da lavoratori a progetto ai sensi del D.Lgs. 10/09/2003 n 276 addetti alle attività per le quali è prestata l assicurazione; ai sensi del Codice Civile, a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina dei citati D.P.R. 1124/65 e D.Lgs. 38/2000, cagionati ai suddetti prestatori di lavoro, per morte o per lesioni personali da infortunio dalle quali sia derivata una invalidità permanente non inferiore al 6% calcolata sulla base della Tabella delle menomazioni ai sensi di legge. Da tale assicurazione sono comunque escluse le malattie professionali. I soci, i titolari ed i familiari coadiuvanti sono equiparati ai prestatori di lavoro subordinato dipendenti dall Assicurato, limitatamente all azione di regresso I.N.A.I.L., a condizione che gli stessi siano alla stessa regolarmente denunciati. b) Buona fede I.N.A.I.L. Qualora l Assicurato al momento del sinistro non risulti in regola ai fini dell assicurazione obbligatoria I.N.A.I.L. relativamente ai prestatori di lavoro subordinato da lui dipendenti nonché ai lavoratori a pro- 40

42 getto che abbiano subito infortunio sul lavoro, tale circostanza non costituirà motivo di decadenza dalla garanzia a condizione che l irregolarità derivi esclusivamente da comprovata ed involontaria errata interpretazione delle norme di legge vigenti in materia. c) Prestatori di lavoro non soggetti all'obbligo di Assicurazione I.N.A.I.L. (R.C.l.) La Società si obbliga a tenere indenne l'assicurato, nei limiti del massimale previsto sulla Scheda Cose, somme e garanzie assicurate, di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) di danni cagionati ai prestatori di lavoro subordinato da lui dipendenti e da lavoratori a progetto, non soggetti all obbligo di assicurazione I.N.A.I.L. addetti alle attività per le quali è prestata l assicurazione, per morte o per lesioni personali da infortunio dalle quali sia derivata una invalidità permanente non inferiore al 6% calcolata sulla base della Tabella delle menomazioni ai sensi del D.Lgs. 23 febbraio 2000 n.38. Da tale assicurazione sono comunque escluse le malattie professionali. d) Lavoratori distaccati da altre aziende o con contratto di somministrazione ai sensi del D.Lgs 10/09/2003 n 276. La Società si obbliga a tenere indenne l'assicurato, nei limiti del massimale previsto sulla Scheda Cose, somme e garanzie assicurate, di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) di danni cagionati ai lavoratori distaccati da altre aziende o somministrati, per morte o per lesioni personali da infortunio dalle quali sia derivata una invalidità permanente non inferiore al 6% calcolata sulla base della Tabella delle menomazioni ai sensi D.Lgs. 23 febbraio 2000 n.38. La garanzia opera a condizione che i prestatori di lavoro per i quali vale la presente siano forniti ed utilizzati nel rispetto delle norme del D. Lgs. 10/09/2003 n La garanzia vale anche per le eventuali azioni di rivalsa esperite dall impresa fornitrice o distaccante o dall Inail ai sensi del Codice Civile. Da tale assicurazione sono comunque escluse le malattie professionali Garanzia operante solo se espressamente richiamata sulla Scheda Cose, somme e garanzie assicurate. Per tutti i codici attività ad eccezione delle Imprese edili Codice attività I1 Malattie professionali L assicurazione della responsabilità civile dell Assicurato verso i prestatori di lavoro subordinato da lui dipendenti è estesa al rischio delle malattie professionali indennizzate dall I.N.A.I.L. escluse asbestosi, silicosi ed A.I.D.S. La presente estensione è valida a condizione che le malattie si manifestino in data posteriore a quella della stipulazione della polizza e siano conseguenza di fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta durante il periodo di assicurazione. Il massimale indicato in polizza rappresenta la massima esposizione della Società: a) per più danni, anche se verificatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale manifestatasi; b) per più danni verificatisi in uno stesso periodo annuo di assicurazione. La garanzia non è operante: 1. per quei prestatori di lavoro per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente risarcita o risarcibile; 2. per malattie professionali conseguenti: alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge, da parte dell Assicurato, dei Legali rappresentanti dell azienda o di coloro che svolgono le funzioni di Datore di lavoro ai sensi della legge 626 del 19 settembre 1994; all intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamenti di mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni, da parte dell Assicurato, dei Legali rappresentanti dell azienda o di coloro che svolgono le funzioni di Datore di lavoro ai sensi della legge 626 del 41

43 Monitor Impresa Sezione Responsabilità Civile 19 settembre L esclusione 2 cessa di aver effetto per i danni verificatisi successivamente al momento in cui per porre rimedio alla situazione, vengono intrapresi accorgimenti che possono essere ragionevolmente ritenuti idonei in rapporto alle circostanze; 3. per malattie professionali che si manifestino dopo dodici mesi dalla data di cessazione della garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro; qualora il motivo della cessazione del rapporto di lavoro sia il pensionamento del dipendente, tale limite temporale si intende elevato a ventiquattro mesi. La Società ha diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e/o controlli sullo stato dell azienda dell Assicurato, ispezioni per le quali l Assicurato stesso è tenuto a consentire il libero accesso ed a fornire le notizie e la documentazione necessaria. Fermi, in quanto compatibili, gli obblighi in caso di sinistro di cui all art. 61 per la sezione di R.C.T., l Assicurato ha l obbligo di denunciare senza ritardo alla Società l insorgenza di una malattia professionale rientrante nella garanzia e di far seguito, con la massima tempestività, con le notizie e gli atti relativi al caso denunciato. L assicurazione è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l Assicurato sia in regola con gli obblighi per l assicurazione di legge. Condizioni relative alla presente estensione di garanzia D08 Il Contraente dichiara che i lavoratori non sono esposti ad agenti cancerogeni o biologici. D09 Il Contraente dichiara che negli ultimi cinque anni non si sono verificate circostanze che abbiano originato richieste di risarcimento per malattie professionali contratte nell ambito dell azienda. D10 Il Contraente dichiara di non essere a conoscenza, alla data di stipulazione della presente polizza, di circostanze o situazioni che potrebbero determinare richieste di risarcimento nei suoi confronti in conseguenza di malattie professionali causate dall attività svolta. ART. 40 CONDIZIONI PARTICOLARI 40.1 Tolleranza numero addetti Riduzione del risarcimento Il premio della sezione di responsabilità civile è determinato in base al numero degli addetti dichiarato dal Contraente sulla Scheda Cose, somme e garanzie assicurate al momento della stipulazione della polizza. Qualora all insorgere di un sinistro il numero totale degli addetti dovesse risultare superiore rispetto a quello dichiarato, con la tolleranza di due addetti, la somma dovuta dalla Società è ridotta in proporzione alla differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose. Tale tolleranza si intende elevata da 2 a 4 addetti qualora sia espressamente richiamata sulla Scheda Cose, somme e garanzie assicurate la relativa voce Rivalsa I.N.P.S. Per tutte le garanzie di polizza sottoscritte dal Contraente, l assicurazione vale per le azioni di rivalsa esperite dall'i.n.p.s. ai sensi dell'art. 14 della legge 12 giugno 1984, n Franchigia per danni a cose A) Opzionale per tutti i codici attività con esclusione delle imprese edili (Codice attività I1) Se espressamente richiamata sulla Scheda Cose, somme e garanzie assicurate la voce Introduzione franchigia per danni a cose, relativamente ad ogni danno che comporti distruzione o deterioramento di cose, l assicurazione R.C.T. è prestata con una franchigia di euro 300,00 per ogni sinistro. Qualora, su specifiche garanzie, siano operanti: - franchigie o minimi di scoperto inferiori: dovrà comunque essere applicato l importo di Euro 300,00; - scoperti: detta franchigia è da intendersi come minimo non risarcibile. B) Obbligatoria limitatamente alle imprese edili (Codice attività I1) Relativamente ad ogni danno che comporti distruzione o deterioramento di cose l assicurazione R.C.T. è prestata con una franchigia di euro 500,00 per ogni sinistro. Qualora, su specifiche garanzie, siano operanti: franchigie o minimi di scoperto inferiori, dovrà comunque essere applicato l importo di Euro 500,00. scoperti: detta franchigia è da intendersi come minimo non risarcibile. 42

44 40.4 Pluralità di Assicurati Qualora la garanzia venga prestata per una pluralità di Assicurati, il massimale stabilito in polizza resta, per ogni effetto, unico, anche nel caso di corresponsabilità di più Assicurati Estensione territoriale La garanzia Responsabilità Civile verso Terzi è valida per i danni che avvengano nel territorio di tutti i paesi europei. La garanzia Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro è valida per i danni che avvengano nel mondo intero. ART.41 PERSONE ESCLUSE DAL NOVERO DEI TERZI AI FINI DELL'ASSICURAZIONE R.C.T. Non sono considerati terzi: a) il coniuge, il convivente di fatto, i genitori, i figli dell Assicurato, nonché se convivente, qualsiasi altro parente od affine; b) quando l Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a); c) gli addetti con esclusione dell Assicurato, i tirocinanti o gli stagisti di cui si avvale l Assicurato, che subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio; d) i subappaltatori ed i loro dipendenti, nonché tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con il Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione manuale alle attività cui si riferisce l'assicurazione. ART. 42 PERSONE RICOMPRESE NEL NOVERO DEI TERZI A parziale deroga dell art. 41, sono considerati terzi per le lesioni corporali escluse le malattie professionali: a) i tirocinanto o stagisti; b) i liberi professionisti, i consulenti, i clienti ed i fornitori e loro prestatori di lavoro che in via occasionale partecipino all attività nell ambito dell azienda; c) i titolari delle Ditte appaltatrici, subappaltatrici e loro prestatori di lavoro, limitatamente agli infortuni subiti in occasione di lavoro e semprechè il contratto di appalto o subappalto sia stato regolarmente concluso ai sensi di legge; d) qualora l Assicurato condivida i locali dove svolge l attività assicurata con altra azienda collegata, i dipendenti e i collaboratori dell azienda collegata, purché il danno non sia conseguenza della loro partecipazione manuale alle attività cui si riferisce l assicurazione. Relativamente alle persone di cui alle lettere: - a) e b) la garanzia è operante sempreché dall infortunio sia derivata una invalidità permanente non inferiore al 6% calcolata sulla base della Tabella delle menomazioni ai sensi di legge; - c) la garanzia è operante sempreché dall evento derivino la morte o lesioni personali gravi o gravissime così come definite dal Codice penale. ART. 43 ESCLUSIONI Sempre operanti L assicurazione R.C.T. non comprende, oltre a quelli già esclusi alle singole garanzie, i danni: a) da impiego di veicoli a motore, macchinari o impianti che siano condotti o azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore e che comunque, non abbia compiuto il 16 anno di età; b) provocati da prodotti e cose dopo la loro messa in circolazione salvo quanto previsto al punto s) nonché quelli arrecati alle opere in costruzione; c) provocati da soggetti diversi da: prestatori di lavoro subordinato da lui dipendenti, lavoratori distacca- 43

45 Monitor Impresa Sezione Responsabilità Civile ti da altre aziende o con contratto di somministrazione, lavoratori a progetto, familiari coadiuvanti, tirocinanti o stagisti, liberi professionisti, consulenti, clienti, fornitori e loro prestatori di lavoro che in via occasionale possono partecipare all attività nell ambito dell azienda; d) derivanti dalla proprietà dei fabbricati e dei relativi impianti fissi che non costituiscono beni strumentali per lo svolgimento dell'attività assicurata; e) da furto, salvo quanto previsto alla lettera c) del punto B) dell art ; f) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili salvo quanto previsto alla lettera d) del punto A) dell art Ai fini dell assicurazione R.C.T. ed R.C.O. sono esclusi i danni: g) comunque determinati dall azione o dalla presenza in qualsiasi forma dell amianto; h) da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive; i) da detenzione o impiego di esplosivi; l) verificatisi in connessione con trasformazione o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.) ovvero da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive; m) a cose derivanti da cedimento e franamento del terreno, salvo quanto previsto alla lettera a) del punto B) dell art n) a fabbricati da vibrazioni del terreno salvo quanto previsto alla lettera b) del punto B) dell art Operanti salvo esplicito richiamo delle relative garanzie L assicurazione R.C.T. non comprende, oltre a quelli già esclusi alle singole garanzie, i danni: o) a cose di terzi in consegna o custodia o detenute a qualsiasi titolo, a cose sulle quali si eseguono i lavori salvo esplicito richiamo della garanzia di cui alla lettera a) dei punti A) e B) dell art ; p) cagionati da operazioni di riparazione e manutenzione verificatisi dopo l esecuzione dei lavori salvo esplicito richiamo della garanzia di cui alla lettera b) dei punti A) e B) dell art ; q) a cose altrui derivanti da incendio di cose dell Assicurato o da lui detenute salvo esplicito richiamo della garanzia di cui alla lettera m) del punto A) dell art e alla lettera c) del punto A) dell art L assicurazione Responsabilità civile verso prestatori di lavoro non comprende i danni: r) derivanti da malattie professionali salvo esplicito richiamo della garanzia di cui all art

46 Monitor Impresa Servizio Assistenza ART. 44 OGGETTO DELL ASSICURAZIONE La Società alle condizioni ed entro i limiti di seguito riportati si obbliga a prestare all Assicurato che ne abbia necessità, le prestazioni sottodescritte. 1. Invio di un idraulico per interventi di emergenza Qualora presso l'azienda sia necessario un idraulico per un intervento di emergenza, la Centrale Operativa provvede all'invio di un artigiano, tenendo la Società a proprio carico l'uscita e la manodopera fino ad un massimale di Euro 250,00 per sinistro. Restano comunque a carico dell'assicurato i costi relativi al materiale necessario per la riparazione. La prestazione è dovuta per i seguenti casi: a) allagamento o infiltrazione nell azienda provocato da una rottura, un'otturazione o un guasto di tubature fisse dell'impianto idraulico; b) mancanza d'acqua nell'azienda, che non derivi da interruzione della fornitura da parte dell'ente erogatore; c) mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico-sanitari dell'azienda, provocato da otturazione delle tubature di scarico fisse dell'impianto idraulico. La prestazione non è dovuta: per i casi a) e b) relativamente a sinistri dovuti a guasti e otturazioni di rubinetti o tubature mobili, collegati o meno a qualsiasi apparecchiatura (lavatrice, ecc.), i sinistri dovuti a rottura delle tubature esterne dell'azienda e i sinistri dovuti a negligenza dell'assicurato. per il caso c) relativamente a danni di tracimazione dovuta a rigurgito di fogna o otturazione delle tubature mobili dei servizi igienico - sanitari. 2. Interventi di emergenza per danni da acqua Qualora, a seguito di danni causati da spargimento d'acqua, si renda necessario un intervento di emergenza per il salvataggio o il risanamento del relativo contenuto dell'azienda, la Centrale Operativa provvede all'invio di personale specializzato in tecniche di asciugatura, tenendo la Società a proprio carico il costo dell'intervento fino ad un massimale di Euro 250,00 per sinistro. La prestazione è dovuta per i seguenti casi: a) allagamento o infiltrazione in un punto qualsiasi dell'azienda, provocato da una rottura, un'otturazione o un guasto, di tubature fisse dell'impianto idraulico; b) mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico-sanitari dell'azienda, provocato da otturazione delle tubature di scarico fisse dell'impianto idraulico. La prestazione non è dovuta: per il caso a), relativamente a sinistri dovuti a guasti e otturazioni di rubinetti o tubature mobili, collegati o meno a qualsiasi apparecchiatura, a sinistri dovuti a rottura delle tubature esterne dell'azienda e a sinistri dovuti a negligenza dell'assicurato. per il caso b), relativamente a danni di tracimazione dovuta a rigurgito di fogna o otturazione delle tubature mobili dei servizi igienico - sanitari. 3. Invio di un elettricista per interventi di emergenza Qualora presso l'azienda sia necessario un elettricista per un intervento di emergenza a causa di mancanza di corrente elettrica in tutti i locali dell'azienda per guasti agli interruttori di accensione, agli impianti di distribuzione interna o alle prese di corrente, la Centrale Operativa provvede all'invio di un artigiano, tenendo la Società a proprio carico l'uscita e la manodopera fino ad un massimo di Euro 250,00 per sinistro. Restano comunque a carico dell'assicurato i costi relativi al materiale necessario per la riparazione. Sono esclusi gli interventi dovuti a: corto circuito provocato da imperizia o negligenza o dolo dell'assicurato; interruzione della fornitura elettrica da parte dell'ente erogatore; guasti ai cavi di alimentazione dei locali dell'azienda a monte del contatore. 45

47 Monitor Impresa Servizio Assistenza 4. Fornitura temporanea di energia elettrica Qualora presso l azienda sia necessaria la fornitura temporanea di energia elettrica a seguito di mancanza di corrente elettrica in tutti i locali dell azienda, dovuta a guasti agli interruttori di accensione, agli impianti di distribuzione interna o alle prese di corrente, la Centrale Operativa provvederà all invio di personale specializzato nell installazione di un generatore di corrente fino a 3 Kw corredato di prese per il collegamento agli apparecchi elettrici di primaria importanza e di eventuali fari di illuminazione, tenendo la Società a proprio carico il costo dell intervento fino ad un massimo di Euro 250,00 per sinistro. Sono esclusi dalla prestazione tutti gli interventi richiesti a fronte di: corto circuito per falsi contatti provocati dall Assicurato; interruzione della fornitura elettrica da parte dell ente erogatore; guasti del cavo di alimentazione dei locali del luogo di lavoro a monte del contatore. 5. Invio di un fabbro per interventi di emergenza Qualora presso l'azienda sia necessario un fabbro per un intervento di emergenza, la Centrale Operativa provvede all'invio di un artigiano, tenendo la Società a proprio carico l'uscita e la manodopera fino ad un massimo di Euro 250,00 per sinistro. Restano comunque a carico dell'assicurato i costi relativi al materiale necessario per la riparazione. La prestazione è operante per i seguenti casi: furto, smarrimento o rottura delle chiavi, guasto o scasso delle serrature che rendano impossibile l'accesso ai locali dell'azienda; scasso di fissi ed infissi, a seguito di furto o di tentato furto, quando ne sia compromessa la funzionalità in modo tale da non garantire la sicurezza dei locali dell'azienda. 6. Invio di un artigiano per interventi ordinari Qualora presso l'azienda sia necessario un artigiano, per un intervento di riparazione o di manutenzione dell'impianto idraulico, elettrico o degli infissi, la Centrale Operativa provvede all'invio dello stesso. Resta a totale carico dell'assicurato il relativo costo (uscita, manodopera, materiali, ecc.). 7. Invio di un sorvegliante Qualora a seguito di incendio, esplosione, scoppio, danni causati dall'acqua, atti di vandalismo, furto o tentato furto che abbiano colpito l'azienda, si renda necessaria la vigilanza dell'azienda stessa, la Centrale Operativa provvederà, dietro richiesta scritta dell Assicurato, a predisporre la vigilanza dell'azienda, tenendo la Società a proprio carico la relativa spesa fino ad un massimo di Euro 250,00 per sinistro. L'eventuale eccedenza rimane a carico dell'assicurato alle tariffe concordate tra la Centrale Operativa e l'istituto di Vigilanza. 8. Rientro anticipato Qualora l'assicurato si trovi in viaggio in Italia o all'estero e, a causa di uno dei sinistri descritti ai precedenti punti 1, 2, 3, 4, 5 e 7 oppure in conseguenza di furto, tentato furto, atti vandalici, incendio, fulmine, esplosione, scoppio, debba rientrare immediatamente presso la propria azienda, la Centrale Operativa fornirà all'assicurato stesso, un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) di sola andata, tenendo la Società a proprio carico le relative spese, fino ad un massimo complessivo per sinistro di Euro 250,00. Nei casi in cui l'assicurato, per rientrare più rapidamente, debba abbandonare un veicolo in loco, la Centrale Operativa metterà a sua disposizione un ulteriore biglietto per recuperare successivamente il veicolo stesso, tenendo la Società a proprio carico la relativa spesa. La prestazione non è operante se l'assicurato non presenta alla Centrale Operativa un'adeguata documentazione sui sinistri che danno luogo alle prestazioni. Le seguenti prestazioni / informazioni saranno fornite dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 18.00, esclusi i festivi infrasettimanali: 9. Informazioni immobiliari sull'azienda Qualora l Assicurato desideri informazioni relativamente a normative legali di locazione quali diritti del 46

48 locatore, doveri del locatore, cessione del contratto, successioni nel contratto, rilascio dell'immobile, procedure di sfratto, può telefonare alla Centrale Operativa che gli fornirà le informazioni richieste. 10. Informazioni sugli autonoleggi in Italia Qualora l Assicurato necessiti di informazioni sui principali autonoleggi italiani, telefonando alla Centrale Operativa potrà ricevere indicazioni relative all ubicazione dei centri, ai loro recapiti telefonici o ai centri di prenotazione nazionale. 11. Informazioni su Fiere Nazionali ed internazionali Qualora l Assicurato necessiti di informazioni sulle principali Fiere e Manifestazioni italiane o estere, telefonando alla Centrale Operativa potrà ricevere indicazioni relative all ubicazione dei luoghi, date, recapiti telefonici,ecc. 12. Pronto Travel Qualora l Assicurato desideri effettuare una prenotazione, acquistare o disporre di una consulenza per ciò che riguarda: viaggi d affari; viaggi aziendali di incentivazione; organizzazione per fiere e congressi, meeting ed eventi; pacchetti vacanza, viaggi e crociere creati in modo personalizzato; pacchetti vacanza, viaggi e crociere offerte dai più qualificati Tour Operator; noleggio auto ed altri veicoli eventualmente disponibili; soggiorni in hotel in Italia e all estero; biglietteria aerea nazionale ed internazionale; la Centrale Operativa provvederà a mettere in contatto l Assicurato e una Agenzia di Viaggio convenzionata. Quest ultima, oltre a fornire una risposta immediata per le prenotazioni dei voli di linea ed una risposta entro la stessa giornata della richiesta per la disponibilità di pacchetti viaggio o voli charter, metterà a disposizione dell Assicurato: stralci di prospetti illustrativi relativi ai prodotti e servizi proposti (fax, posta); informazioni sulla disponibilità di pacchetti vacanze e voli charter. Tutti i costi relativi all'acquisto di biglietti aerei o dei soggiorni alberghieri sono a carico dell'assicurato che li regolerà direttamente con l'agenzia di Viaggio con la quale è stato messo in contatto. Ogni e qualsiasi impegno è così instaurato direttamente tra l'assicurato e detta Agenzia. La consegna dei voucher, biglietti di viaggio e di tutta la documentazione necessaria avverrà via corriere su tutto il territorio nazionale, entro le 24 ore dall autorizzazione al pagamento (48 ore per le isole) senza costi aggiuntivi e verrà gestita dall Agenzia di Viaggio. 13. Servizio documenti Qualora l'assicurato desideri avvalersi della Centrale Operativa per la richiesta dei seguenti documenti amministrativi: Certificato di nascita; Stato di famiglia; Certificato camerale e fallimentare; oppure delle seguenti pratiche automobilistiche: Perdita di possesso; Estratto cronologico; Sentenza di chiusa istruttoria; Procura notarile a vendere; Visura al P.R.A.; la Centrale Operativa provvederà a mettere in contatto l Assicurato ed il fornitore del Servizio documenti. Il Fornitore comunicherà all'assicurato il costo del servizio subordinando l'erogazione dello stesso all'accettazione da parte dell'assicurato stesso. 47

49 Monitor Impresa Servizio Assistenza L Assicurato dovrà rendere disponibili nelle modalità concordate con il fornitore: per le pratiche amministrative: delega del richiedente in ORIGINALE fotocopia fronte/retro della carta d'identità del richiedente per le pratiche automobilistiche: a) perdita di possesso e estratto cronologico: denuncia di furto in originale o copia conforme foglio complementare o certificato di proprietà in originale o copia conforme (se rubato deve essere specificato in denuncia, se non è stato specificato l Assicurato deve fare una integrazione della denuncia) fotocopia fronte/retro della carta d'identità del proprietario del veicolo (oppure se il proprietario del veicolo fosse una società la ragione sociale della società) codice fiscale del proprietario del veicolo (oppure partita IVA della società proprietaria del veicolo) b) chiusura istruttoria (detta anche chiusura inchiesta): denuncia di furto in originale o copia conforme c) procura a vendere: il Fornitore organizza l'appuntamento tra il cliente e il notaio per la firma della procura a vendere d) visura al PRA: il n di targa del veicolo Tutti i costi relativi alla fornitura del servizio ed alla consegna dei documenti sono a carico dell'assicurato che li regolerà direttamente con il fornitore con il quale è stato messo in contatto. Ogni e qualsiasi impegno è così instaurato direttamente tra l'assicurato e detto fornitore. L Assicurato deve comunicare alla Centrale Operativa nome, cognome, luogo e data di nascita, indirizzo, recapito telefonico ed il tipo di documento desiderato. ART. 45 NORME CHE REGOLANO LE ASSISTENZE 1. Ogni prestazione viene fornita fino ad un massimo di tre volte per ciascun tipo per ogni anno di validità della polizza. 2. Rimangono a carico dell'assicurato tutti i costi inerenti il materiale di consumo necessario per le riparazioni relative alle prestazioni di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5 e Sono a carico dell'assicurato tutte le spese necessarie al ripristino di parti dell'azienda interessate dall'intervento di assistenza. 4. Qualora l'assicurato non usufruisca di una o più prestazioni relative alla polizza, la Società non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione. 5. La garanzia opera nei territori dello Stato italiano, Città del Vaticano, Repubblica di San Marino. ART. 46 ESCLUSIONI Tutte le prestazioni non sono dovute per sinistri provocati o dipendenti da: a) guerra, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristica di calamità naturale o fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche; b) scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo e di vandalismo; c) dolo dell'assicurato. 48

50 ART. 47 MODALITÀ DI ACCESSO ALLA CENTRALE OPERATIVA Dovunque si trovi ed in qualsiasi momento, l Assicurato potrà telefonare alla Centrale Operativa in funzione 24 ore su 24 facente capo al numero verde: oppure al numero di Milano: Oppure se non può telefonare può inviare un telegramma a: EUROP ASSISTANCE SERVICE S.p.A. Piazza Trento, MILANO In ogni caso dovrà comunicare con precisione: Il tipo di assistenza di cui necessita Nome e Cognome Numero di applicazione preceduto dalla sigla TOAZ Indirizzo del luogo in cui si trova Il recapito telefonico dove la Centrale Operativa provvederà a richiamarlo nel corso dell'assistenza. La Centrale Operativa potrà richiedere al Cliente - e lo stesso è tenuto a fornirla integralmente - ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria alla conclusione dell'assistenza; in ogni caso è necessario inviare gli ORIGINALI (non le fotocopie) dei relativi giustificativi, fatture, ricevute delle spese. In ogni caso l'intervento dovrà sempre essere richiesto alla Centrale Operativa che interverrà direttamente o ne dovrà autorizzare esplicitamente l'effettuazione. 49

51 Monitor Impresa Norme per la liquidazione del danno Norme valide per tutte le sezioni con esclusione della Sezione Responsabilità Civile, della garanzia Ricorso terzi della Sezione Incendio ed Elementi naturali e della garanzia Danni a Terzi della Sezione Altri Danni ai Beni Acqua Condotta. ART. 48 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO Il Contraente o l Assicurato deve: a) fare il possibile per limitare il danno e, in caso di furto, rapina o scippo, adoperarsi immediatamente, nel modo più efficace, per il recupero delle cose rubate e per la conservazione e la custodia di quelle rimaste anche se danneggiate; b) entro 5 giorni da quando è venuto a conoscenza dell evento dare avviso del sinistro all Agenzia o alla Società specificandone le circostanze e l importo approssimativo del danno, nonché fare denuncia all Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo; sulla denuncia devono essere precisati, in particolare, il momento dell inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l entità approssimativa del danno. Tale obbligo non sussiste: per i danni causati dagli eventi diversi da quanto previsto ai punti 2.1 Incendio e Eventi sociopolitici e dolosi ove operante; per i sinistri relativi alla Sezione Altri danni ai beni; c) fornire alla Società, entro i 5 giorni successivi all avviso, una distinta particolareggiata delle cose distrutte, danneggiate o rubate, con l indicazione del rispettivo valore, nonché una copia della denuncia fatta all Autorità; d) denunciare tempestivamente la sottrazione di titoli di credito anche al debitore, nonché esperire - se la legge lo consente - la procedura di ammortamento. Le spese fatte per evitare o diminuire il danno indicate alle lettere a) e d) sono a carico della Società nei limiti di quanto previsto all articolo 1914 del Codice Civile; e) conservare sino ad avvenuta liquidazione del danno tanto le cose non rubate o rimaste illese quanto le tracce e gli indizi materiali del reato o le tracce e i residui del sinistro senza avere, per tale titolo, diritto ad indennizzo; f) dare la dimostrazione della qualità, della quantità e del valore delle cose preesistenti al momento del sinistro nell ipotesi di garanzia prestata a valore intero; nell ipotesi di garanzia prestata a primo rischio assoluto tale dimostrazione sarà limitata alle cose assicurate sottratte o danneggiate.; g) tenere a disposizione della Società e dei Periti ogni documento ed ogni altro elemento di prova, nonché facilitare le indagini e gli accertamenti che la Società ed i Periti ritenessero necessario esperire presso terzi. L inadempimento di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo (art del Codice Civile). ART. 49 ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO Il Contraente o l Assicurato che esagera dolosamente l ammontare del danno, dichiara distrutte o rubate cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate o non rubate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce, i residui del sinistro o gli indizi materiali del reato o facilita il progresso del sinistro, perde il diritto all indennizzo. ART. 50 COME SI PROCEDE PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO - NOMINA DEI PERITI L ammontare del danno è concordato direttamente dalla Società o da persona da questa designata con il Contraente o persona da lui designata oppure, a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati uno dalla 50

52 Società ed uno dal Contraente, con apposito atto unico. I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere o coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali senza però avere alcun voto deliberativo. Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà. ART. 51 IL MANDATO DEI PERITI I Periti devono: a) indagare sulle circostanze di natura, di causa, di tempo e di luogo e sulle modalità del sinistro; b) verificare l esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avevano mutato il rischio e non erano state comunicate; c) verificare se il Contraente o l Assicurato ha adempiuto alle disposizioni di cui all Art. 48 Obblighi in caso di sinistro; d) verificare l esistenza, la qualità, la quantità ed il valore delle cose assicurate nell ipotesi di garanzia prestata a Valore intero; nell ipotesi di garanzia prestata a Primo rischio assoluto tale dimostrazione sarà limitata alle cose assicurate sottratte o danneggiate; in ogni caso determinare il valore che le cose avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all Art. 52 Come si determina il valore delle cose assicurate - Come si determina l ammontare del danno; e) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno e delle spese, in conformità alle disposizioni contrattuali. I risultati delle operazioni peritali concretati dai Periti concordi, oppure dalla maggioranza in caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ciascuna delle Parti. I risultati delle valutazioni di cui alle lettere d) ed e) sono vincolanti per le Parti le quali rinunciano sin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione ed eccezione inerente all indennizzabilità del danno. La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia. I Periti sono dispensati dall osservanza di ogni formalità. ART. 52 COME SI DETERMINA IL VALORE DELLE COSE ASSICURATE COME SI DETERMINA L AMMONTARE DEL DANNO Il valore delle cose assicurate si determina: per il fabbricato, si stima la spesa necessaria per l integrale costruzione a nuovo escludendo soltanto il valore dell area, compresi i maggiori costi per costruzione antisismica, quest ultima solo se obbligatoria in base alle norme di legge in vigore per la zona; per i Macchinari, attrezzature ed arredamento, compresi i Supporti dati e Vetri, cristalli ed insegne ed esclusi oggetti pregiati, preziosi e merci, si stima il costo di rimpiazzo delle cose danneggiate od asportate con altre nuove, uguali, oppure equivalenti, comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali; per le merci vendute in attesa di consegna in base al prezzo di vendita purché le stesse non siano assicurate in proprio dall acquirente e non risulti possibile sostituirle con merci equivalenti rimaste illese; per gli oggetti pregiati, preziosi e merci si stima il valore di mercato al momento del sinistro comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali. 51

53 Monitor Impresa Norme per la liquidazione del danno L ammontare del danno si determina, separatamente per ogni singola somma assicurata o massimale della polizza, nel seguente modo: a) per il fabbricato, deducendo dalla spesa necessaria per costruire a nuovo le parti del fabbricato distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate, il valore dei residui, senza applicazione del deprezzamento per vetustà, stato di conservazione, modo di costruzione, ubicazione, destinazione, uso, purché i fabbricati vengano ricostruiti, salvo comprovata forza maggiore, entro 24 mesi dalla data dell atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia. Per i fabbricati non ricostruiti entro il termine prima indicato, resta convenuto che in nessun caso potrà essere indennizzato importo superiore al relativo valore commerciale al momento del sinistro; b) per il Macchinario, attrezzature ed arredamento, compresi i Supporti dati e Vetri, cristalli ed insegne ed esclusi i titoli di credito: nel caso di garanzia prestata a valore intero: deducendo dal valore a nuovo di tutte le cose assicurate il valore a nuovo delle cose illese o non sottratte, il valore residuo delle cose danneggiate e gli oneri fiscali non dovuti all Erario senza applicazione del deprezzamento per vetustà, stato di conservazione, uso compresi i maggiori costi per costruzione antisismica, quest ultima solo se obbligatoria in base alle norme di legge in vigore per la zona al momento della ricostruzione, purchè il rimpiazzo delle cose assicurate avvenga entro 12 mesi dalla data dell atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia. Per tutte le cose non rimpiazzate entro il termine prima indicato resta convenuto che in nessun caso potrà essere indennizzato importo superiore al relativo valore commerciale al momento del sinistro; nel caso di garanzia prestata a primo rischio assoluto: deducendo dalla spesa necessaria per rimpiazzare a nuovo le cose distrutte o sottratte e per riparare quelle soltanto danneggiate, il valore dei residui e gli oneri fiscali non dovuti all Erario purchè il rimpiazzo delle cose assicurate avvenga entro 12 mesi dalla data dell atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia; in ogni caso non potrà essere indennizzato, per ciascun oggetto, importo superiore al doppio del valore effettivo dell oggetto stesso al momento del sinistro (tenuto cioè conto del deprezzamento stabilito in relazione al tipo, alla qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante); per tutte le cose non rimpiazzate entro il termine prima indicato, resta convenuto che in nessun caso potrà essere indennizzato importo superiore al relativo valore commerciale al momento del sinistro; c) per gli oggetti pregiati, i preziosi e le merci nel caso di garanzia prestata a valore intero: deducendo dal valore commerciale delle cose assicurate il valore commerciale delle cose illese, il valore dei residui e gli oneri fiscali non dovuti all Erario; se a seguito di sinistro risultano danneggiate merci vendute in attesa di consegna, purchè non siano assicurate dall acquirente e non risulti possibile sostituirle con equivalenti merci illese, la determinazione del danno sarà basata sul prezzo di vendita convenuto dedotte le spese risparmiate con la mancata consegna. L avvenuta vendita dovrà risultare dalle prescritte scritture. nel caso di garanzia prestata a primo rischio assoluto: deducendo dal valore commerciale delle cose sottratte o distrutte e dalla spesa per riparare quelle soltanto danneggiate, il valore dei residui e gli oneri fiscali non dovuti all Erario. d) per le cose particolari si determina: il costo del materiale e delle operazioni meccaniche e manuali per il rifacimento degli enti distrutti o danneggiati; e) per i titoli di credito si conviene che: la Società non pagherà l importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze, se previste; l Assicurato deve restituire alla Società l indennizzo per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento (se consentita), i titoli di credito siano divenuti inefficaci; il loro valore è dato dalla somma da essi portata (valore nominale). 52

54 Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, rimane inoltre stabilito che l assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l esercizio dell azione cambiaria; f) per le spese sanitarie da infortunio a seguito di scippo o rapina il rimborso è effettuato a cura ultimata e previa presentazione di cartella clinica e notule di spesa in originale oppure in copia nel caso sia intervenuto l ente Sistema Sanitario Nazionale con la prova della quota di concorso erogata dal predetto ente. In questo secondo caso la Società rimborserà le spese eccedenti sostenute in proprio dall Assicurato; g) per il Ricorso terzi valgono le norme riportate agli artt. 61 Cosa fare in caso di sinistro, 62 Assicurazione presso diversi assicuratori e 63 Gestione delle vertenze di danno spese legali. ART. 53 REGOLA PROPORZIONALE - COMPENSAZIONE TRA SOMME ASSICURATE INCENDIO 53.1 Se dalle stime fatte a norma dell articolo precedente risulta che al momento del sinistro il valore a nuovo delle cose assicurate con una o più somme, presa ciascuna separatamente, eccedeva di oltre il 20% le somme rispettivamente assicurate, la Società risponde del danno, entro il limite delle somme assicurate, in proporzione del rapporto tra le somme assicurate maggiorate del 20% ed il valore anzidetto calcolato al momento del sinistro. Questa norma non si applica: in caso di sinistro indennizzabile a termini della sezione Incendio ed elementi naturali, che abbia colpito Fabbricato, Macchinari, attrezzature e arredamento e Merci e qualora l'ammontare del danno accertato, al lordo di eventuali franchigie e\o scoperti, risulti uguale od inferiore ad Euro 5.000,00. in caso di sinistro indennizzabile a termini della garanzia All Risk Elettronica della sezione Altri danni ai beni, qualora l'ammontare del danno accertato, al lordo di eventuali franchigie e\o scoperti, risulti uguale od inferiore ad Euro 2.500,00. alle somme assicurate per le quali l assicurazione è prestata a primo rischio assoluto Relativamente alle somme Macchinari, attrezzature, arredamento e Merci della Sezione Incendio ed elementi naturali si conviene, a parziale deroga del punto 53.1 che, se al momento del sinistro, dalle stime fatte a norma dell articolo 52 risultasse per una delle due somme un eccedenza rispetto al valore della stessa, tale eccedenza sarà riportata a beneficio dell altra somma se insufficiente. ART. 54 LIMITE MASSIMO DELL INDENNIZZO Salvo il caso previsto dall articolo 1914 del Codice Civile e quanto disciplinato per gli oneri di liquidazione, per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata. ART. 55 TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente, salvo quelli che per la loro natura non possono essere adempiuti che dall Assicurato e dalla Società. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o con il consenso dei titolari dell'interesse assicurato. ART. 56 PAGAMENTO DELL INDENNIZZO Verificata l operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società provvede al pagamento dell indennizzo entro 30 giorni sempre che non sia stata fatta opposizione. 53

55 Monitor Impresa Norme per la liquidazione del danno Se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del sinistro, il pagamento sarà effettuato qualora dal procedimento stesso risulti che non ricorre il caso di esclusione per dolo. Per i fabbricati la Società provvederà al pagamento dell indennizzo nei termini sopra indicati con il limite massimo del valore commerciale dei medesimi al momento del sinistro. La eventuale restante parte di indennizzo sarà corrisposta entro 30 giorni da quando è terminata la ricostruzione a termini del precedente articolo 52. Relativamente alla garanzia furto verificata l operatività della garanzia e valutato il danno, la Società provvede al pagamento dell indennizzo entro 30 giorni sempre che non sia stata fatta opposizione e che dalla documentazione attestante il risultato delle indagini preliminari relative al reato, non ricorra il caso di esclusione per dolo o colpa grave. ART. 57 ANTICIPO DELL INDENNIZZO L'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull indennizzabilità del sinistro stesso e che l indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno Euro ,00 per la Sezione Incendio ed elementi naturali e di Euro ,00 per le Sezioni Furto e rapina e Altri Danni ai beni. L'obbligazione della Società verrà in essere dopo 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempre che siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo. L'acconto non potrà comunque superare l'importo di Euro ,00 per la Sezione Incendio ed elementi naturali e di Euro ,00 per le Sezioni Furto e rapina e Altri Danni ai beni qualunque sia l'ammontare del sinistro. Per le somme per le quali l'assicurazione è stipulata in base al valore a nuovo, la determinazione dell'acconto dovrà essere effettuata come se tale condizione non esistesse. Trascorsi 90 giorni dal pagamento dell indennità suddetta, l Assicurato potrà ottenere, sul supplemento di indennità, un solo anticipo che verrà determinato in relazione allo stato dei lavori al momento della richiesta. ART. 58 RECUPERO DELLE COSE RUBATE Se le cose sottratte vengono recuperate in tutto o in parte, l Assicurato deve darne avviso alla Società appena ne ha avuto notizia. Le cose recuperate divengono di proprietà della Società, se questa ha risarcito integralmente il danno, salvo che l Assicurato rimborsi alla Società l intero importo riscosso a titolo di indennizzo per le cose medesime. Se invece la Società ha risarcito il danno solo in parte, l Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate previa restituzione dell importo dell indennizzo riscosso dalla Società per le stesse, o di farle vendere. In quest ultimo caso si procede ad una nuova valutazione del danno sottraendo dall ammontare del danno originariamente accertato il valore delle cose recuperate; sull importo così ottenuto viene ricalcolato l indennizzo a termini di polizza e si effettuano i relativi conguagli. Per le cose sottratte che siano recuperate prima del pagamento dell indennizzo e prima che siano trascorsi due mesi dalla data di avviso del sinistro, la Società è obbligata soltanto per i danni eventualmente subiti dalle cose stesse in conseguenza del sinistro. L Assicurato ha tuttavia facoltà di abbandonare alla Società le cose recuperate, salvo il diritto della Società di rifiutare l abbandono pagando l indennizzo dovuto. ART. 59 ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, il Contraente o l Assicurato deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati. In caso di sinistro il Contraente o l Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato. 54

56 Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l indennizzo dovuto dall assicuratore insolvente - superi l ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori. ART. 60 RINUNCIA ALL AZIONE DI RIVALSA La Società rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surroga derivante dall art del Codice Civile, verso le persone delle quali l Assicurato deve rispondere a norma di legge, le Società controllate, consociate e collegate, fornitori e clienti, purché l Assicurato a sua volta, non eserciti l azione verso il responsabile. Norme valide per la Sezione Responsabilità Civile, la garanzia Ricorso Terzi della Sezione Incendio ed elementi naturali e la garanzia Danni a Terzi da Acqua Condotta della Sezione Altri danni ai beni ART. 61 COSA FARE IN CASO DI SINISTRO Il Contraente o l Assicurato deve dare avviso scritto del sinistro all Agenzia o alla Società entro 5 giorni da quando ne è venuto a conoscenza (articolo 1913 del Codice Civile). L inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo (articolo 1915 del Codice Civile). ART. 62 ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI Il Contraente o l Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società l esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di sinistro il Contraente o l Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (articolo 1910 del Codice Civile). ART. 63 LA GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO - SPESE LEGALI La Società assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all Assicurato stesso. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all azione promossa contro l Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale indicato sulla Scheda Cose, somme e garanzie assicurate. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse. La Società non riconosce le spese incontrate dall Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende nè delle spese di giustizia penale. 55

57 Monitor Impresa Norme che regolano l assicurazione in generale NORME CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE IN GENERALE RELATIVAMENTE A TUTTE LE SEZIONI ART. 64 PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Il premio deve essere pagato all'agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società ed è interamente dovuto per l'annualità in corso, anche se ne sia stato concesso il frazionamento in più rate. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze, ai sensi dell'art.1901 del Codice Civile. ART. 65 MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto. ART. 66 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO E SUO AGGRAVAMENTO BUONA FEDE Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo, nonché la stessa cessazione dell assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. In caso di aggravamento del rischio, il Contraente o l Assicurato deve darne comunicazione scritta alla Società. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo, nonché la stessa cessazione dell assicurazione ai sensi dell art del Codice Civile. Resta comunque inteso che la mancata comunicazione da parte del Contraente di circostanze aggravanti il rischio così come le inesatte o incomplete dichiarazioni all atto della stipulazione della polizza, non comporteranno decadenza del diritto di indennizzo né riduzione dello stesso, semprechè tali omissioni od inesattezze siano avvenute in buona fede. La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata. ART. 67 DIMINUZIONE DEL RISCHIO Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente o dell Assicurato ai sensi dell'art.1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso. ART. 68 RECESSO IN CASO DI SINISTRO Dopo ogni sinistro e fino al 60 giorno dal pagamento o rifiuto dell indennizzo, la Società può recedere dall assicurazione con preavviso di 30 giorni, dandone comunicazione all altra Parte mediante lettera raccomandata. In tal caso la Società, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell imposta, relativa al periodo di rischio non corso. ART. 69 PROROGA DELL'ASSICURAZIONE E PERIODO DI ASSICURAZIONE In mancanza di disdetta, mediante raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza, l assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per almeno un anno e così successivamente. 56

58 Per i casi nei quali la legge od il contratto si riferiscono al periodo di assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l assicurazione sia stata stipulata per una minor durata, nel qual caso coincide con la durata del contratto. ART. 70 ONERI FISCALI Gli oneri fiscali relativi all assicurazione sono a carico del Contraente. ART. 71 ADEGUAMENTO AUTOMATICO Qualora sul modulo di polizza sia indicato l indice iniziale di adeguamento, le somme assicurate, le franchigie, i limiti di indennizzo non espressi in percentuale od in frazione ed il premio vengono aggiornati in base agli indici dei Prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati (base 1985=100) pubblicati dall Istituto Centrale di Statistica di Roma, in conformità a quanto segue: a) nel corso di ogni anno solare sarà adottato, come base di riferimento iniziale e per gli aggiornamenti, l indice del mese di giugno dell anno precedente; b)alla scadenza di ogni rata annua, se si sarà verificata una variazione in più o in meno rispetto all indice iniziale od a quello dell ultimo adeguamento (od al loro equivalente), le somme assicurate, i limiti di indennizzo non espressi in percentuale o frazione ed il premio verranno aumentati o ridotti in proporzione; c) l aumento o la riduzione decorreranno dalla scadenza della rata annua, dietro rilascio al Contraente di apposita quietanza in base al nuovo indice di riferimento. Qualora in conseguenza della variazione degli indici le somme assicurate, le franchigie, i limiti di indennizzo non espressi in percentuale od in frazione ed il premio venissero a superare il doppio degli importi inizialmente stabiliti, sarà facoltà di ciascuna delle Parti di rinunciare all ulteriore aggiornamento di polizza mediante raccomandata spedita all altra Parte almeno 60 giorni prima della scadenza annuale della polizza stessa. In tal caso, a decorrere dalla predetta scadenza, la presente clausola cesserà di aver vigore e le somme assicurate, i limiti di indennizzo non espressi in percentuale od in frazione ed il premio, rimarranno quelli risultanti dall ultimo aggiornamento effettuato. Qualora sul modulo di polizza non sia indicato l indice iniziale per l adeguamento, la presente clausola non sarà operativa. ART. 72 FORO COMPETENTE Foro competente, a scelta della parte attrice, è esclusivamente quello del luogo di residenza o sede del convenuto, ovvero del luogo ove ha sede la Società, ovvero di quello ove ha sede l Agenzia cui è assegnata la polizza o presso la quale è stato concluso il contratto. ART 73 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge. 57

59 Monitor Impresa Elenco delle attività assicurabili CLASSIFICAZIONE ATTIVITÀ E DETERMINAZIONE DEL PREMIO RELATIVAMENTE ALLE SEZIONI INCENDIO ED ELEMENTI NATURALI, FURTO E RAPINA, ALTRI DANNI AI BENI GARANZIA GUASTI MACCHINA, RESPONSABILITÀ CIVILE ART. 74 CLASSIFICAZIONE ATTIVITÀ Nell elenco che segue sono descritte le varie attività, distinte per voci merceologiche, con l indicazione, per ogni voce, del codice identificativo e delle categorie di rischio. La categoria di rischio - rappresentata da una lettera da A a L per la sezione Incendio ed elementi naturali, da A a D per la sezione Furto e rapina, da A a F per la garanzia Guasti macchina della sezione Altri danni ai beni e da A a G per la sezione di responsabilità civile - esprime, per ciascuna voce, il grado di pericolosità del rischio agli effetti della determinazione del premio relativo alle sezioni e garanzie citate. Il grado di pericolosità del rischio è decrescente a partire dalla categoria A (rischi più gravi). Sul modulo di polizza deve essere riportato il codice attività relativo alla voce merceologica corrispondente all attività esercitata e le lettere indicative della relativa categoria di rischio. Qualora l attività non rientri tra quelle previste in elenco, la descrizione del rischio deve risultare per esteso nell apposito allegato M011 Descrizione attività Riservato alla Direzione (R.D.); in questo caso sul modulo di polizza l attività sarà indicata con il codice 99. CATEGORIE CODICI VOCI MERCEOLOGICHE INCENDIO FURTO GUASTI SETTORE ATTIVITÀ DESCRIZIONE LAVORAZIONE DEPOSITO MACCHINA R.C.T. ALIMENTARI A 1 Acque minerali, bibite gassate e non, bevande analcoliche, succhi e sciroppi, senza produzione di estratti alcolici L I D D F A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 Alimentari liofilizzati, disidratati, essiccati, fritti, tostati D D B B F Alimentari omogeneizzati e idrosolubili, estratti vegetali ed animali C C B B F Alimenti surgelati, ghiaccio L I B B F Birra, vini, vini aromatici e liquorosi, aceto I H B C F Carni e pesci conservati ed in scatola I H B B D A 7 Cereali, prodotti ortofrutticoli, semi: pulitura, cernita, sgusciatura, confezionamento D C D C F A 8 A 9 Distilleria di spiriti, produzione di estratti alcolici D C E F Latte e prodotti derivati, latte condensato, latte in polvere, gelati H G B B F A 10 Liquori e bevande alcoliche, senza distilleria di spiriti e senza produzione di estratti alcolici L I A C F A 11 A 12 Macelli L I A B D Mangimi, farina di pesce, alimenti per animali F E D B F 58

60 CATEGORIE CODICI VOCI MERCEOLOGICHE INCENDIO FURTO GUASTI SETTORE ATTIVITÀ DESCRIZIONE LAVORAZIONE DEPOSITO MACCHINA R.C.T. A 13 Marmellate, confetture, miele, mostarde, canditi, conserve di prodotti ortofrutticoli, sottaceti I I A B F A 14 Molini per prodotti alimentari, riseria, amido, fecola, glucosio, zucchero B C C B F A 15 A 16 Oli e grassi alimentari, con impiego di infiammabili F G C C E Oli e grassi alimentari, senza impiego di infiammabili L L B C D A 17 Prodotti da forno e dolciari in genere, paste alimentari, cioccolato e surrogati di cioccolato G G D B F A 18 A 19 M 1 Prosciutti, salumi e insaccati H G B E F Torrefazione H I B B F METALLO - MECCANICA - ELETTROMECCANICA ED ELETTRONICA Apparecchi radio ed audiovisivi, scientifici, ottici, acustici, fotografici, medicali, per misura e per odontotecnica, macchine per scrivere, da calcolo, da ufficio, da cucire, orologi non in metallo prezioso, micromeccanica H H A D D M 2 Argento, metalli preziosi, gioielli, pietre preziose anche artificiali, bigiotteria I L RD B E M 3 Armi da fuoco H H A B D M 4 Bigiotteria (escluso argento, metalli preziosi, gioielli, pietre preziose anche artigianali) L L B B C M 5 Cavi e conduttori elettrici isolati, resistenze elettriche, quadri elettrici G G C B F M 6 M 7 M 8 Ciclomotori, motoscooter, motociclette, biciclette, trattori, semoventi, piccoli natanti Componenti elettrici ed elettronici, elaboratori elettronici, schede elettroniche, circuiti integrati, supporti informatici escluso software Fabbro, lavorazioni di carpenteria metallica, stampi e serramenti metallici, fonderia di metalli, acciaio, rottami metallici (esclusi titanio, zirconio, magnesio, leghe con più del 75% di magnesio, argento, metalli preziosi, stagno, ottone, bronzo, piombo, rame, acciai rapidi ed inossidabili) H H C B C G G A D D L L D A C M 9 Fonderie di stagno, ottone, bronzo, piombo, rame I B A C M 10 Galvanostegia (cromatura, cadmiatura, nichelatura, zincatura), bronzatura, brunitura, metallizzazione, anodizzazione, smaltatura con smalti vetrosi o silicei di oggetti di qualsiasi tipo F C C C 59

61 Monitor Impresa Elenco delle attività assicurabili CODICI VOCI MERCEOLOGICHE SETTORE ATTIVITÀ DESCRIZIONE LAVORAZIONE DEPOSITO M 11 Macchine operatrici, utensili non elettrici, parti metalliche ed elementi meccanici delle stesse (senza lavorazione di titanio, zirconio, magnesio, leghe con più del 75% di magnesio), con applicazione di parti in materiali combustibili INCENDIO CATEGORIE FURTO GUASTI MACCHINA R.C.T. G G C A D M 12 M 13 M 14 Macchine operatrici, utensili non elettrici, parti metalliche ed elementi meccanici delle stesse (senza lavorazione di titanio, zirconio, magnesio, leghe con più del 75% di magnesio), con applicazione di parti in materiali combustibili per non oltre il 10% del valore delle merci coesistenti Macchine, impianti, apparecchiature, motori, componenti elettriche ed elettroniche metalliche, lampadine in genere, accumulatori, pile, apparecchi domestici elettrici o a gas (esclusi apparecchi radio ed audiovisivi), bruciatori, condensatori, con applicazione di parti in materiali combustibili Macchine, impianti, apparecchiature, motori, componenti elettriche ed elettroniche metalliche, lampadine in genere, accumulatori, pile, apparecchi domestici elettrici o a gas (esclusi apparecchi radio ed audiovisivi), bruciatori, condensatori, con applicazione di parti in materiali combustibili per non oltre il 10% del valore delle merci coesistenti L L D A D H H B D D L L B C C M 15 Mobili metallici con applicazioni di parti in materiali combustibili per non oltre il 10% del valore delle merci coesistenti L L C B C M 16 M 17 Oggetti di metallo e materiali combustibili G G B B E Oggetti di metallo e materiali incombustibili I I C B D M 18 M 19 Rubinetteria, coltelleria, posateria di metalli, forbici, rasoi, lamette, stoviglie, articoli casalinghi, articoli regalo (non in metallo prezioso) ed utensili metallici con applicazione di parti combustibili Rubinetteria, coltelleria, posateria di metalli, forbici, rasoi, lamette, stoviglie, articoli casalinghi, articoli regalo (non in metallo prezioso) ed utensili metallici senza applicazione di parti combustibili H H D A F L L D A F L 1 LEGNO Falegnameria, segherie, carpenterie in legno, palchetti per pavimenti, pannelli truciolati, panforti, travi lamellari, serramenti, compensati, lastre e fogli per impiallacciatura (con impianti di aspirazione) E F C A C 60

62 CODICI VOCI MERCEOLOGICHE INCENDIO SETTORE ATTIVITÀ DESCRIZIONE LAVORAZIONE DEPOSITO L 2 Falegnameria, segherie, carpenterie in legno, palchetti per pavimenti, pannelli truciolati, panforti, travi lamellari, serramenti, compensati, lastre e fogli per impiallacciatura (senza impianti di aspirazione) CATEGORIE FURTO GUASTI MACCHINA R.C.T. B C D A C L 3 Lavorazione di sughero e vimini (con impianto di aspirazione) L 4 Lavorazione di sughero e vimini (senza impianto di aspirazione) L 5 Mobili in legno e laminato plastico (con impianto di aspirazione) L 6 Mobili in legno e laminato plastico (senza impianto di aspirazione) B B C A C A A C B D C D C A D B C D B D L 7 Nobilitazione, lucidatura, laccatura, trattamenti per la conservazione e la ignifugazione del legno D D D A D L 8 Oggetti in legno, anche con altri materiali combustibili A A D A D P 1 P 2 P 3 P 4 P 5 P 6 P 7 PLASTICA, CARTA, PELLI, GOMMA Articoli sanitari, medicali, igienici, ortopedici, senza medicinali Calzature di gomma, plastica, tela, corda, tessuto anche con applicazione di elementi in materia plastica espansa o alveolare, di gomma spugna o microporosa, ma senza produzione degli elementi stessi Calzature, articoli e capi in cuoio, pelle naturale o artificiale con applicazione di elementi in gomma, materiale plastico, legno, sughero o suoi agglomerati, ma senza produzione degli elementi stessi Calzature, articoli e capi in cuoio, pelle naturale o artificiale senza applicazione di elementi in gomma, materiale plastico, legno, sughero o suoi agglomerati Carta, cartoncino, cartone e relativi oggetti, carte da parati con impiego di materie plastiche Carta, cartoncino, cartone e relativi oggetti, carte da parati senza impiego di materie plastiche Carte e cartoni bitumati e catramati; carta carbone e da ricalco; materiali foto/magneto sensibili, cassette audio e video, nastri magnetici F G B C F D D A A D D C A C F G F A C E D D D B C F F D B C D D D C D P 8 Oggetti di gomma naturale, gomma spugna o microporosa C C D A E P 9 Preparazione, concia di pelli naturali, rifinizione e rigenerazione di pelli anche artificiali C D A A E 61

63 Monitor Impresa Elenco delle attività assicurabili CODICI VOCI MERCEOLOGICHE INCENDIO SETTORE ATTIVITÀ DESCRIZIONE LAVORAZIONE DEPOSITO P 10 Produzione e lavorazione di materie plastiche e gomma sintetica non espansa o alveolare e relativi manufatti; serramenti in PVC; plasticatura di oggetti e galvanoplastica; accoppiamento di elementi di materia plastica con tessuti, carta, cartoni e legno; spalmatura, impregnazione, incollatura con resine di tessuti, carta, cartoni e fibre, vetroresina; pneumatici (esclusa rigenerazione e vulcanizzazione) CATEGORIE FURTO GUASTI MACCHINA R.C.T. B B C A D P 11 Rigenerazione pneumatici, vulcanizzazione A A C B B LEGANTI, PIETRE, VETRO, TERRECOTTE E 1 E 2 E 3 E 4 E 5 E 6 Pietre, marmi, cemento, calce, calcestruzzo, gesso e leganti in genere Laterizi, refrattari, terrecotte, gres, ceramiche, porcellane, maioliche, con qalsiasi tipo di forni Laterizi, refrattari, terrecotte, gres, ceramiche, porcellane, maioliche, esclusiamente con sistema a ciclo continuo (forni a tunnel) Prefabbricati e manufatti per l edilizia con impiego di materiali combustibili Prefabbricati e manufatti per l edilizia senza impiego di materiali combustibili Vetrerie, oggetti di vetro o cristallo, specchi, mole, carte e tele abrasive, vetro in fibre o tessuti, mica, lana di vetro, lana di roccia, guarnizioni di attrito per freni e frizioni I L D B D F G D C C L L D A D G G D A D I L D B C H I D A D T 1 TESSILI Abiti e confezioni in genere, accessori di abbigliamento, articoli di merceria escluse pellicce F E A B F T 2 Biancheria, tessuti d arredamento, camiceria H G A D F T 3 Imbottitura e tappezzeria di divani, poltrone, sedie anche con impiego di materie plastiche espanse RD RD C B E T 4 Lavanderia o tintoria di filati o di tessuti H A D C T 5 T 6 Lavorazione di canapa, lino, seta, cotone, miste di cotone, esclusa tessitura, con impiego di cascami, garnettato, sfilacciato e senza operazioni di sfilacciatura o di garnettatura Lavorazione di canapa, lino, seta, cotone, miste di cotone, esclusa tessitura, senza impiego di cascami, garnettato, sfilacciato e senza operazioni di sfilacciatura o di garnettatura D E C C F F G B F F 62

64 CODICI VOCI MERCEOLOGICHE INCENDIO SETTORE ATTIVITÀ DESCRIZIONE LAVORAZIONE DEPOSITO T 7 Lavorazione di lana anche con impiego di altre fibre per non oltre il 35% in peso, senza operazioni di sfilacciatura o di garnettatura CATEGORIE FURTO GUASTI MACCHINA R.C.T. G G B F F T 8 Maglieria T 9 Materassi, piumoni (esclusa la produzione di imbottitura), peluches T 10 Pellicce G F A B F B B D D F E F RD D F T 11 T 12 Produzione e lavorazione di fibre sintetiche o artificiali (trafilatura, estrusione, filatura, stiro, torcitura) esclusa tessitura, con impiego di cascami, garnettato, sfilacciato Produzione e lavorazione di fibre sintetiche o artificiali (trafilatura, estrusione, filatura, stiro, torcitura) esclusa tessitura, senza impiego di cascami, garnettato, sfilacciato D C B F D C D F T 13 Stamperia di tessuti G B C D T 14 T 15 T 16 T 17 Taglio, cucitura e confezione di tessuti gommati, cerati o catramati ed impermeabilizzazione di tessuti Tappeti e stuoie esclusi quelli in gomma o plastica; cordami, reti, vele, tessuti non tessuti, feltri, tende Tessitura di cotone o di altre fibre, con esclusivo impiego di filati, esclusa la produzione di garze, veli, tessuti spugna, tappeti e reti Tessitura di lana, di seta, di fibre di origine animale, di fibre sintetiche (escluse quelle acriliche ed esclusa la produzione di garze, tessuti spugna, tappeti e reti), con impiego di altre fibre per non oltre il 35% in peso D C C B D F G C F F F F B C F H H A C F T 18 Tessuti spugna F F B D F CHIMICA C 1 C 2 C 3 C 4 Carburanti e combustibili Articoli in cera, liquidi e paste per pulizia, creme per calzature, oli e grassi non alimentari e loro derivati Concimi, anticrittogamici, antiparassitari, diserbanti, disinfestanti, fertilizzanti Essenze, cosmetici, profumi, liquidi e paste per igiene personale, saponi, detersivi C C C A C B B D B E E E D D E G G B B E C 5 Pigmenti, colori e inchiostri con impiego di infiammabili C 6 Pigmenti, colori e inchiostri senza impiego di infiammabili C C D A E G G C C D 63

65 Monitor Impresa Elenco delle attività assicurabili CODICI VOCI MERCEOLOGICHE INCENDIO SETTORE ATTIVITÀ DESCRIZIONE LAVORAZIONE DEPOSITO C 7 Preparati e prodotti farmaceutici senza operazioni di sterilizzazione ed escluse sostanze stupefacenti CATEGORIE FURTO GUASTI MACCHINA R.C.T. F F B B F C 8 Resine artificiali e sintetiche, adesivi, colle e mastici C 9 Vernici, smalti, lacche B B D B F B B D C D C 10 V 1 V 2 Vernici, smalti, lacche, esclusi quelli cellulosi, senza impiego di infiammabili RISCHI VARI Ombrelli, scope, spazzole, pennelli e parrucche Lavorazioni di avorio, ambra, corallo, corno, madreperla, osso, tartaruga, bottoni E E D A D C C D A F C C D B D V 3 Occhiali: lenti e montature E E B C F SERVIZI S 1 Allestimento roulottes e campers F C E D S 2 Ascensori, solo installazione e manutenzione S 3 Calzoleria - riparazione G D E A G D C F S 4 Carrozzeria con qualsiasi processo, vendita veicoli con reparto assistenza e riparazione E B D C S 5 Decoratore e tappezziere S 6 Disinfestazione, disinfenzione, derattizzazione, spurgo fognature e pozzi neri B D F B H D E B S 7 S 8 S 9 S 10 Elettrauto, autorimesse, stazioni di servizio, autolavaggi, autofficine, vendita veicoli con reparto assistenza e riparazione senza operazioni di carrozzeria Impianti elettrici, impianto di allarme antifurto solo installazione e manutenzione Impianti idraulici, riscaldamento, condizionamento, estintori (ricarica) ed impianti antincendio - installazione e manutenzione Impianti telefonici, trasmissione dati, radiofonici, televisivi solo installazione e manutenzione I B E C G C D B L C D A G B A A S 11 Impresa di giardinaggio escluso abbattimento alberi S 12 Impresa di pulizia S 13 Imprese di montaggio, smontaggio, manutenzione di impianti industriali G C E B H D D B H D B A 64

66 CODICI VOCI MERCEOLOGICHE INCENDIO SETTORE ATTIVITÀ DESCRIZIONE LAVORAZIONE DEPOSITO S 14 Insegne non luminose, cartelli, manifesti: affissione, installazione e manutenzione CATEGORIE FURTO GUASTI MACCHINA R.C.T. I D D A S 15 Laboratori di restauro (escluso preziosi) S 16 Laboratorio odontotecnico S 17 Laboratorio di riparazione elettrodomestici S 18 Lavori di verniciatura con impiego di infiammabili S 19 Lavori di verniciatura senza impiego di infiammabili E B D D H RD A D I C B A C C B A H C B A S 20 S 21 Litografia, tipografia, serigrafia, legatoria, linotipie, zincotipie, targhe e timbri, eliografia Officina meccanica per la riparazione di macchine, meccanismi, motori, con rimozione e posa in opera c/o terzi H C B C I D B B S 22 Palchettista S 23 Piccoli natanti - ripazione e manutenzione S 24 Pneumatici - riparazione ed installazione S 25 Ristrutturazioni di interni S 26 Sartoria-riparazione S 27 Serramenti, solo installazione e manutenzione S 28 Strutture espositive per fiere e mostre - Allestimenti E D F B D C B B A B B C L D F A F A D F E D F B F C D B S 29 Sviluppo e stampa di materiale cine-fotografico, fotoceramica e fotoincisione H B A D S 30 Vetro- taglio ed installazione S 31 Marmi e piastrelle - pavimentazione e rivestimento all'interno di fabbricati H D F C L D F A I 1 IMPRESE EDILI - EDILIZIA Costruzione di edifici compresi lavori di scavo, sopraelevazione e demolizione(purchè in necessaria connessione con i lavori di scavo) e ristrutturazione di stabili occupati e non. Manutenzioni di edifici con operazioni di intonacatura, sabbiatura, pavimentazione,impermeabilizzazione, coloritura e rifinitura in genere, ristrutturazione senza scavi o sopraelevazioni e senza demolizione di strutture portanti, anche con ponteggi ed impalcature, sia all'interno che all'esterno di stabili occupati e non L D F G 9 9 Altre attività R.D. R.D. R.D. R.D. R.D. 65

67 66

68 Tutela Giudiziaria CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE PB59L

69 Monitor Impresa Tutela Giudiziaria ART. 1 OGGETTO DELL ASSICURAZIONE La Società assume a proprio carico, nei limiti del massimale di Euro 8.000,00 per sinistro ed illimitato per anno e delle condizioni previste in polizza, il rischio dell assistenza stragiudiziale e giudiziale che si renda necessaria a tutela dei diritti dell Assicurato, conseguente ad un sinistro rientrante in garanzia. Vi rientrano le seguenti spese: per l'intervento di un legale; per l'intervento del perito/consulente tecnico d'ufficio e/o di un consulente tecnico di parte; di giustizia; liquidate a favore di controparte in caso di soccombenza; conseguenti ad una transazione autorizzata dalla Società; di accertamenti su soggetti, proprietà, modalità e dinamica dei sinistri; di indagini per la ricerca di prove a difesa; per la redazione di denunce, querele, istanze all'autorità Giudiziaria; degli arbitri e del legale intervenuti nel caso in cui una controversia che rientri in garanzia debba essere deferita e risolta avanti a uno o più arbitri. Inoltre, in caso di arresto, minaccia di arresto o di procedimento penale all estero, in uno dei Paesi ove la garanzia è operante, la Società assicura: le spese per l assistenza di un interprete, entro il limite massimo di 10 ore lavorative; le spese relative a traduzioni di verbali o atti del procedimento, entro il limite massimo di Euro 1.000,00; l anticipo della cauzione, disposta dall Autorità competente, entro il limite massimo di Euro ,00. L importo della cauzione verrà anticipato da parte della Società a condizione che venga garantita alla stessa la restituzione di tale importo con adeguate garanzie bancarie o analoghe, entro 60 giorni dalla sua erogazione, trascorsi i quali verranno conteggiati gli interessi al tasso legale corrente. La Società non assume a proprio carico il pagamento di multe o ammende e gli oneri fiscali che dovessero presentarsi nel corso o alla fine della vertenza. ART. 2 DIFESA PENALE Con riferimento all'art.1, la garanzia riguarda la tutela dei diritti delle Persone assicurate qualora, nell ambito dell attività dichiarata in polizza, siano sottoposte a procedimento penale per delitto colposo o per contravvenzione. Sono compresi, a parziale deroga di quanto stabilito all'art. 4 ESCLUSIONI, i procedimenti penali per delitti colposi e per contravvenzioni derivanti da violazioni in materia fiscale ed amministrativa. Persone assicurate: La garanzia opera per: Ditte individuali: titolare, dipendenti iscritti nei libri paga, collaboratori a progetto e familiari-collaboratori Società di persone: soci, dipendenti iscritti nei libri paga, collaboratori a progetto e familiari-collaboratori Società di capitale: amministratori, dipendenti iscritti nei libri paga e collaboratori a progetto. ART. 3 CONDIZIONI AGGIUNTIVE Operanti solo se espressamente richiamate sulla Scheda Cose, somme e garanzie assicurate A) DIFESA CIVILE La garanzia viene estesa, nell ambito dell attività dichiarata in polizza: a) alla tutela dei diritti delle persone assicurate, qualora subiscano danni extracontrattuali dovuti a fatto illecito di terzi; 68

70 b) alla tutela dei diritti del Contraente/Assicurato, qualora debba sostenere controversie di diritto civile nascenti da pretese inadempienze contrattuali, proprie o di controparte, per le quali il valore in lite sia superiore a Euro 210,00, relative a: contratti di fornitura/prestazione di beni/servizi da lui commissionati e/o ricevuti; le controversie, incluse quelle relative alla locazione e al diritto di proprietà o altri diritti reali, riguardanti gli immobili identificati in polizza ove viene svolta l'attività; contratti individuali di lavoro con propri dipendenti, purché questi risultino regolarmente iscritti a libro paga. contratti con collaboratori a progetto. B) ELEVAZIONE DEL MASSIMALE A ,00 EURO Con riferimento all Art. 1, il limite del massimale per sinistro viene elevato da Euro 8.000,00 a Euro ,00. ART. 4 ESCLUSIONI La garanzia è esclusa per: danni subiti per disastro ecologico, atomico, radioattivo; materia fiscale/tributaria e materia amministrativa; controversie e procedimenti penali riferibili a beni immobili diversi da quelli ove viene svolta l'attività indicata in polizza; operazioni relative all acquisto o costruzione di beni immobili; acquisto di beni mobili registrati; controversie e procedimenti penali derivanti dalla proprietà o guida di veicoli a motore in genere, mezzi nautici a motore e aerei a motore; vertenze relative a forniture di beni o a prestazioni di servizi che l'assicurato effettui; vertenze con Istituti o Enti Pubblici di Assicurazioni Previdenziali e Sociali; controversie relative a diritti di brevetto, marchio, esclusiva e concorrenza sleale; controversie relative a rapporti fra Soci e/o Amministratori o a operazioni di trasformazione, fusione, partecipazione societaria e acquisto/cessione di azienda. ART. 5 ESTENSIONE TERRITORIALE DELLE GARANZIE Per tutte le coperture, le garanzie riguardano i sinistri che insorgano e debbano essere processualmente trattati ed eseguiti: in tutti gli Stati d'europa, nelle ipotesi di danni extracontrattuali o di procedimento penale; nei Paesi dell Unione Europea ed inoltre nel Liechtenstein, nel Principato di Monaco ed in Svizzera, negli altri casi. ART. 6 INSORGENZA DEL SINISTRO - OPERATIVITÀ DELLA GARANZIA Il sinistro si intende insorto e quindi verificato nel momento in cui l'assicurato, la controparte o un terzo avrebbero iniziato a violare norme di legge o contrattuali. La garanzia riguarda i sinistri che insorgono: dalle ore 24 del giorno di stipulazione del contratto, se si tratta di risarcimento di danni extracontrattuali o di procedimento penale; trascorsi 90 giorni dalla stipulazione del contratto, negli altri casi. Se il contratto è emesso in sostituzione di analogo contratto precedentemente in essere con la Società per i medesimi rischi e purché il contratto sostituito abbia avuto una durata minima di 90 giorni, la garanzia 69

71 Monitor Impresa Tutela Giudiziaria assicurativa riguarda i sinistri che insorgono dalle ore 24 del giorno di stipulazione del nuovo contratto. La garanzia si estende ai sinistri insorti nel periodo contrattuale, ma manifestatisi e denunciati entro 360 giorni dalla cessazione del contratto. Nelle vertenze relative a contratto di lavoro dipendente, in caso di interruzione del rapporto, l'insorgenza del sinistro si identifica con la data di cessazione del rapporto di lavoro. La garanzia non ha luogo per i sinistri insorgenti da patti, accordi, obbligazioni contrattuali che, al momento della stipulazione del contratto, fossero già stati disdetti o la cui rescissione, risoluzione o modificazione fossero già state chieste da uno degli stipulanti. La garanzia opera anche prima della notifica all Assicurato dell Informazione di Garanzia, nei casi di Presentazione spontanea (art. 374 del Codice di Procedura Penale), di Invito a presentarsi (art. 375 del Codice di Procedura Penale) e di Accompagnamento coattivo (art. 376 del Codice di Procedura Penale). Il sinistro è unico a tutti gli effetti, in presenza di: vertenze, promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse; procedimenti, anche di natura diversa, dovuti al medesimo evento-fatto nei quali siano coinvolte una o più persone assicurate. In caso di vertenza tra più persone assicurate la garanzia verrà prestata a favore dell'assicurato/contraente. ART. 7 TOLLERANZA NUMERO ADDETTI RIDUZIONE DEL RISARCIMENTO Il premio della presente polizza è determinato in base al numero degli addetti dichiarato dal Contraente sulla Scheda Cose, somme e garanzie assicurate al momento della stipulazione della polizza. Qualora all insorgere di un sinistro il numero totale degli addetti dovesse risultare superiore rispetto a quello dichiarato, con la tolleranza di due addetti, la somma dovuta dalla Società è ridotta in proporzione alla differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose. Tale tolleranza si intende elevata da 2 a 4 addetti qualora sia espressamente richiamata sulla Scheda Cose, somme e garanzie assicurate, la relativa voce. ART. 8 ANTICIPATA RISOLUZIONE DELLA POLIZZA TUTELA GIUDIZIARIA Il contratto si risolve di diritto qualora l Assicurato o il Contraente siano sottoposti a fallimento o a concordato preventivo o la loro azienda venga sottoposta ad amministrazione controllata. In tali casi il contratto e le azioni in corso si interrompono, con liberazione della Società da ogni ulteriore prestazione e con obbligo della stessa al rimborso della quota di premio netto relativa al periodo di rischio pagato e non goduto. In caso di cessazione del rischio il contratto si scioglie se il Contraente ne fornisce immediata e documentata comunicazione alla Società, fermo restando l'obbligo per il Contraente del pagamento delle rate di premio nel frattempo già scadute. Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 30 giorno dalla definizione dello stesso, la Società potrà recedere dal contratto, con preavviso di 30 giorni da spedirsi con lettera raccomandata, rimborsando al Contraente la quota di premio netto relativa al periodo di rischio pagato e non goduto. Il pagamento dei premi venuti a scadere dopo la denuncia del sinistro ed il rilascio della relativa quietanza, non potranno essere interpretati come rinuncia della Società a valersi della facoltà di recesso. ART. 9 ADEGUAMENTO AUTOMATICO INDICIZZAZIONE Qualora sul modulo di polizza sia indicato l indice iniziale di adeguamento, il massimale, i limiti di indennizzo non espressi in percentuale od in frazione ed il premio vengono aggiornati in base agli indici dei Prezzi al Consumo per Famiglie di Operai e Impiegati pubblicati dall Istituto Centrale di statistica di Roma, in conformità a quanto segue: a) nel corso di ogni anno solare sarà adottato, come base di riferimento iniziale e per gli aggiornamenti, l indice del mese di giugno dell anno precedente; 70

72 b) alla scadenza di ogni rata annua, se si sarà verificata una variazione in più o in meno rispetto all indice iniziale od a quello dell ultimo adeguamento (od al loro equivalente), il massimale, i limiti di indennizzo non espressi in percentuale o frazione ed il premio verranno aumentati o ridotti in proporzione; c) l aumento o la riduzione decorreranno dalla scadenza della rata annua, dietro rilascio al Contraente di apposita quietanza in base al nuovo indice di riferimento. Qualora in conseguenza della variazione degli indici il massimale, i limiti di indennizzo non espressi in percentuale od in frazione ed il premio venissero a superare il doppio degli importi inizialmente stabiliti, sarà facoltà di ciascuna delle Parti di rinunciare all ulteriore aggiornamento di polizza mediante raccomandata spedita all altra Parte almeno 60 giorni prima della scadenza annuale della polizza stessa. In tal caso, a decorrere dalla precedente scadenza, la presente clausola cesserà di aver vigore e il massimale, i limiti di indennizzo non espressi in percentuale od in frazione ed il premio, rimarranno quelli risultanti dall ultimo aggiornamento effettuato. In caso di eventuale ritardo od interruzione nella pubblicazione degli indici, la Società proporrà l adeguamento tenendo conto delle variazioni notoriamente avvenute nei prezzi correnti rispetto all ultimo adeguamento. Qualora il Contraente non accetti l adeguamento, il contratto rimarrà in vigore in base all ultimo adeguamento effettuato, salvo il diritto della Società di recedere dallo stesso con preavviso di 30 giorni mediante lettera raccomandata. ART. 10 NORME PER LA GESTIONE DEI SINISTRI A) DENUNCIA DEL SINISTRO E SCELTA DEL LEGALE L'Assicurato deve tempestivamente denunciare il sinistro alla Società, trasmettendo tutti gli atti e documenti occorrenti, regolarizzandoli a proprie spese secondo le norme fiscali di bollo e di registro. Il diritto dell Assicurato alla garanzia assicurativa si prescrive se il sinistro viene denunciato alla Società oltre un anno dal momento in cui poteva essere fatto valere il diritto alla prestazione, ai sensi dell art. 2952, 2 comma Cod. Civ.. L Assicurato dovrà far pervenire alla Società ogni atto, a lui notificato tramite Ufficiale Giudiziario, tempestivamente e, comunque, entro il termine utile per la difesa. Contemporaneamente alla denuncia del sinistro, l'assicurato può indicare alla Società un legale - residente in una località facente parte del Circondario del Tribunale ove ha sede l'ufficio Giudiziario competente a decidere la controversia - al quale affidare la pratica per il seguito giudiziale, ove il tentativo di bonaria definizione non abbia esito positivo. Se l Assicurato sceglie un legale non residente presso il Circondario del Tribunale competente, la Società garantirà gli onorari solo nei limiti dei minimi previsti dalla tariffa forense e con esclusione di spese e/o diritti di trasferta, vacazione, domiciliazione e di duplicazioni di attività. La scelta del legale fatta dall'assicurato è operante fin dalla fase stragiudiziale, ove si verifichi una situazione di conflitto di interessi con la Società, che avvertirà l'assicurato di questo suo diritto. B) GESTIONE DEL SINISTRO Ricevuta la denuncia del sinistro, la Società si riserva la facoltà di svolgere, direttamente o a mezzo di professionisti da essa incaricati, ogni possibile tentativo per una bonaria definizione della controversia. Ove ciò non riesca, se le pretese dell'assicurato presentino possibilità di successo e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, la Società trasmette la pratica al legale designato ai sensi del precedente punto A). Per ogni stato della vertenza e grado di giudizio gli incarichi a legali e/o periti devono essere preventivamente concordati con la Società; agli stessi l'assicurato rilascerà le necessarie procure. L'esecuzione forzata di un titolo verrà estesa a due tentativi. In caso di procedure concorsuali la garanzia si limita alla stesura e al deposito della domanda di ammissione del credito. Dopo la denuncia del sinistro, ogni transazione volta a comporre la vertenza deve essere preventivamente concordata con la Società; in caso contrario l'assicurato risponderà di tutti gli oneri sostenuti dalla Società per la trattazione della pratica. 71

73 Monitor Impresa Tutela Giudiziaria Fanno eccezione i casi di comprovata urgenza - con conseguente impossibilità per l'assicurato di preventiva richiesta di benestare - i quali verranno ratificati dalla Società, che sia stata posta in grado di verificare urgenza e congruità dell'operazione. La Società non è responsabile dell'operato di legali e periti. C) DISACCORDO SULLA GESTIONE DEL SINISTRO In caso di divergenza di opinione fra l'assicurato e la Società sulle possibilità di esito positivo, o comunque più favorevole all'assicurato, di un Giudizio o di un ricorso al Giudice Superiore, la questione, a richiesta di una delle Parti da formularsi con lettera raccomandata, potrà essere demandata ad un arbitro sulla cui designazione le Parti dovranno accordarsi. Se un tale accordo non si realizza, l'arbitro verrà designato dal Presidente del Tribunale competente ai sensi di legge. L'arbitro deciderà secondo equità e le spese di arbitrato saranno a carico della parte soccombente. Qualora la decisione dell'arbitro sia sfavorevole all'assicurato, questi potrà procedere per proprio conto e rischio con facoltà di ottenere dalla Società la rifusione delle spese incontrate, e non liquidate dalla controparte, qualora il risultato in tal modo conseguito sia più favorevole di quello in precedenza prospettato o acquisito dalla Società stessa, in linea di fatto o di diritto. D) RECUPERO DI SOMME Tutte le somme liquidate o comunque recuperate per capitale ed interessi sono di esclusiva spettanza dell'assicurato, mentre spetta alla Società quanto liquidato a favore anche dello stesso Assicurato giudizialmente o stragiudizialmente per spese, competenze ed onorari. ART. 11 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, come pure la mancata comunicazione dei mutamenti che aggravano il rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alla prestazione nonché la stessa cessazione del contratto ai sensi degli articoli 1892, 1893, 1894 e 1898 Cod. Civ.. ART. 12 FORMA DELLE COMUNICAZIONI Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente e l Assicurato sono tenuti, devono essere fatte con lettera raccomandata, indirizzata alla Direzione della Società oppure all Agenzia alla quale è assegnato il contratto. ART. 13 PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA L assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento con le limitazioni previste all art. 6. I premi devono essere pagati presso l Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure presso la sede della Società. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15 giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze e fermo il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell articolo 1901 del Cod. Civ.. ART. 14 ALTRE ASSICURAZIONI Il Contraente deve dare comunicazione alla Società dell'esistenza e/o della successiva stipulazione, con la Società stessa o con altri assicuratori, di altre polizze che assicurano il medesimo rischio. In caso di sinistro, il Contraente deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'art Cod. Civ.. 72

74 ART. 15 PROROGA DELL ASSICURAZIONE E PERIODO DI ASSICURAZIONE In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno 60 giorni prima della scadenza, l'assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente. Per i casi nei quali la legge od il contratto si riferiscono al periodo di assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l'assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel qual caso esso coincide con la durata del contratto. La garanzia prestata dalla D.A.S. S.p.A. è autonoma rispetto alle garanzie prestate dalla Toro Assicurazioni S.p.A. Resta tuttavia convenuto che la disdetta inviata presso la Toro Assicurazioni S.p.A., relativamente alle garanzie di questa, si intenderà efficace anche per la D.A.S. S.p.A. in relazione alla propria garanzia. ART. 16 ONERI A CARICO DEL CONTRAENTE Le spese di bollo, tasse e imposte dipendenti dal presente contratto sono a carico del Contraente, anche se il loro pagamento sia stato anticipato dalla Società. ART. 17 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge. 73

75 Monitor Impresa Definizioni Toro Assicurazioni - Das Ai seguenti termini le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato qui precisato, vincolante agli effetti delle garanzie di polizza: Addetti I prestatori di lavoro subordinato dipendenti dell Assicurato (compresi i lavoratori intermittenti, ripartiti i lavoratori a part-time, gli apprendisti, i lavoratori assunti con contratto di inserimento di cui al D.Lgs n. 276) i titolari, i soci ed i familiari coadiuvanti nonchè i lavoratori a progetto, somministrati, distaccati da altre aziende di cui al D.Lgs n. 276 e per la garanzia Tutela Giudiziaria, gli amministratori. Apparecchiature ed impianti elettronici I sistemi elettronici per l elaborazione, la trasmissione e la ricezione dei dati e relativi accessori, unità centrali e unità periferiche ad esse collegate, personal computer, fotocopiatrici, macchine per scrivere e calcolare, centralini telefonici, impianti telefax, apparecchi elettromedicali, impianti di prevenzione, di rilevazione e di allarme ed ogni altra apparecchiatura inerente l azienda. Il tutto posto nei locali del fabbricato in cui si svolge l attività. Assicurato Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione. Assicurazione È il contratto con il quale l assicuratore, a fronte del pagamento di un premio, si obbliga a rivalere l Assicurato, entro i limiti convenuti, del danno ad esso prodotto da un sinistro, ovvero a pagare un capitale od una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana (art.1882 del Codice Civile) Attività L'attività svolta nell azienda dell'assicurato, come richiamata sul modulo di polizza e rientrante nella classificazione dei rischi e nella tabella delle voci merceologiche di cui all art. 74 Classificazione attività. Azienda L'insieme dei locali posti nell'ubicazione del rischio indicata sul modulo di polizza, anche non comunicanti, nell'ambito di un unico complesso immobiliare nei quali viene esercitata l'attività indicata sul modulo di polizza. Fanno parte dell'azienda le dipendenze ove non si effettua alcuna attività di produzione o vendita. Centrale operativa È la struttura di Europe Assistance Service Spa - piazza Trento Milano, costituita da tecnici, operatori, in funzione 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno, che in virtù di specifica convenzione sottoscritta dalla Società provvede, per incarico di quest'ultima, al contatto telefonico con l'assicurato ed organizza ed eroga, con costi a carico della Società, le prestazioni di assistenza previste in polizza. Contenuto Macchinari, attrezzature, arredamento e merci così come definiti alle rispettive voci. Per la sezione furto se l eventuale abitazione dell Assicurato e/o del custode non è comunicante con i locali dell azienda si comprende esclusivamente il mobilio e l arredamento dell abitazione stessa. Qualora invece l abitazione fosse comunicante con i locali dell azienda, valgono i limiti previsti in polizza. Contraente Il soggetto che stipula l'assicurazione e che si assume gli obblighi che ne derivano. Contratto di somministrazione di lavoro Contratto secondo cui un soggetto (utilizzatore) si rivolge ad un altro soggetto (somministratore) richiedendogli la fornitura (somministrazione) di personale per esigenze specifiche e per un periodo determinato (Art. 20 del D.Lgs. 10/9/2003 n. 276). 74

76 Cose Gli oggetti materiali e, limitatamente alla sola garanzia di Responsabilità Civile, anche gli animali. Cose particolari Modelli e stampi, garbi, messe in carta, cartoni per telai, cliches, pietre litografiche, lastre o cilindri, tavolette stereotipe, rami per incisioni e simili. Dati Le informazioni leggibili a macchina su supporti intercambiabili, memorizzati dall'assicurato, con esclusione quindi dei dati su supporti fissi per destinazione, su memorie operative delle unità centrali, nonché di qualsiasi altro dato non modificabile dall'assicurato. Dipendenze Locali costituenti magazzini o depositi accessori all attività assicurata ubicati al di fuori dell azienda, nelle ubicazioni elencate sul modulo di polizza e nell allegato M013 nel caso di numero di dipendenze superiore a due, dove comunque non si effettua attività di produzione o vendita. Distacco L ipotesi di distacco si configura quando un datore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di altro soggetto per l esecuzione di una determinata attività lavorativa (Art. 30 del D.Lgs. 10/9/2003 n. 276). Esplodenti Sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità a contatto con l'aria o l'acqua, in condizioni normali, danno luogo ad esplosione, oppure esplodono per azione meccanica o termica. Sono comunque considerati esplodenti gli esplosivi considerati dall'articolo 83 del R.D. n. 635 del 6/5/1940 ed elencati nel relativo allegato A. Esplosione Lo sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità. Estorsione Consegna delle cose assicurate a seguito di violenza o minaccia perpetrate dall'autore del reato nei confronti dell'assicurato, o degli altri addetti, al fine di procurare a sé o ad altri ingiusto profitto. Fabbricato l intera costruzione edile o la parte di essa in cui si svolge l'attività dichiarata, contenente le cose assicurate, esclusa l area, comprese recinzioni, dipendenze ed eventuale abitazione dell Assicurato e/o del custode ubicata nell ambito dell azienda, fatta eccezione per i capannoni pressostatici, compresi fissi, infissi ed opere di fondazione od interrate, impianti idrici, igienici e di riscaldamento, impianti elettrici fissi, impianti fissi di condizionamento d aria, impianti di segnalazione e comunicazione; ascensori e montacarichi, scale mobili, antenne, come pure altri impianti od installazioni considerati immobili per natura o destinazione, ivi comprese tappezzerie, tinteggiature, moquettes, rivestimenti, affreschi e statue non aventi valore artistico ed escluso quanto indicato alla voce contenuto. In caso di assicurazione di porzione di fabbricato la definizione si intende riferita a tale porzione ed alle quote di partecipazione delle parti comuni del fabbricato stesso ad essa spettante. Franchigia L importo prestabilito detratto dal danno indennizzabile che rimane a carico dell Assicurato. 75

77 Monitor Impresa Definizioni Toro Assicurazioni - Das Furto L'impossessamento della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne un profitto per sè o per gli altri (Art. 624 del Codice Penale). Furto con introduzione clandestina Furto commesso da persona che, dopo essersi introdotta nei locali clandestinamente, vi si sia fatta rinchiudere ed abbia asportato la refurtiva mentre i locali erano chiusi. Impianto di allarme antifurto Impianto di allarme automatico antifurto con sirena conforme alle Norme CEI 79-1 Impianti antiintrusione, antifurto e antiaggressione e relative apparecchiature, installato da ditta qualificata. Impianto idrico, igienico e di riscaldamento Insieme di tubazioni, condutture ed apparecchiature in dotazione permanente al fabbricato, destinate alla distribuzione dell acqua, al convogliamento nei sistemi di scarico esterni al fabbricato, allo smaltimento delle acque anche piovane. Implosione Repentino cedimento di contenitori o corpi cavi per eccesso di pressione esterna e\o carenza di pressione interna. Incendio Combustione con sviluppo di fiamma di beni materiali al di fuori di appropriato focolare che può autoestendersi e propagarsi. Incombustibilità La proprietà di sostanze e prodotti che alla temperatura di 750 centigradi non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'interno. Indennizzo\risarcimento La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro. Infiammabili Sostanze e prodotti non classificati "esplodenti" - ad eccezione delle soluzioni idroalcoliche di gradazione non superiore a 35 gradi centesimali - che rispondono alle seguenti caratteristiche: gas combustibili; liquidi e solidi con punto di infiammabilità inferiore a 55 C; ossigeno, sostanze e prodotti decomponibili generanti ossigeno; sostanze e prodotti che, a contatto con l'acqua o l'aria umida, sviluppano gas combustibili; sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità, in condizioni normali ed a contatto con l'aria, spontaneamente s'infiammano. Il punto di infiammabilità si determina in base alle norme di cui al D.M. 17 dicembre 1977, allegato V. In viaggio Qualunque località ad oltre 50 Km dal comune di residenza dell Assicurato. Lastre Le lastre piane e curve di cristallo e vetro, comprese iscrizioni e decorazioni, esistenti all'interno ed all'esterno del fabbricato, destinate all'attività esercitata, fisse nelle loro installazioni o scorrevoli su guide, comprese quelle impiegate nelle insegne, anche se di policarbonato (purché stabilmente ancorate al fabbricato). 76

78 Lavoro a progetto Il rapporto di collaborazione coordinata e continuativa deve essere riconducibile ad uno o più progetti specifici e gestito autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato (Art. 61 del D.Lgs. 10/9/2003 n. 276). Macchinari, attrezzature ed arredamento Apparecchiature ed impianti meccanici, elaboratori di processo o di automazione di processi industriali al servizio di singole macchine, attrezzi, utensili e relativi ricambi e basamenti; impianti e mezzi di sollevamento, di pesa nonché di traino e di trasporto non iscritti al PRA; serbatoi metallici. Impianti e strumenti professionali elettrici ed elettronici, elaboratori elettronici, unità centrali e unità periferiche ad esse collegate, personal computer, supporti dati ed altre apparecchiature elettriche ed elettroniche pertinenti all attività esercitata. Le apparecchiature e gli impianti elettronici sono comprese semprechè non venga richiamata sulla Scheda Cose, somme e garanzie assicurate la garanzia All Risk elettronica. Mobilio e arredamento in genere, macchine per ufficio, cancelleria, stampati, oggetti promozionali e/o campionari non pregiati, archivi e relativi dati di archivio, documenti, registri, microfilm, supporti dati, fotocolor, disegni, casseforti e armadi forti (esclusi i relativi contenuti), indumenti in genere, oggetti pregiati, preziosi e valori. Mobilio ed arredamento dell abitazione dell Assicurato e/o del custode ubicata nell ambito dell azienda. Massimale L'importo massimo complessivo che la Società si impegna a corrispondere per il risarcimento dei danneggiati. Merci Materie prime, ingredienti di lavorazione e prodotti dell'industria, semilavorati e finiti, scorte e materiali di consumo, imballaggi, supporti, scarti e ritagli di lavorazione, comprese le relative imposte di fabbricazione ed i diritti doganali. Sono compresi esplodenti, infiammabili e merci speciali nei limiti previsti sulla Scheda Cose somme e garanzie assicurate. Si considerano merci anche i veicoli di terzi ricoverati presso l azienda in lavorazione, consegna o custodia. Sono esclusi i valori di pertinenza dell azienda e le cose particolari. Merci speciali celluloide (grezza ed oggetti di); espansite; schiuma di lattice, gomma spugna e microporosa; materie plastiche espanse o alveolari; imballaggi di materia plastica espansa od alveolare e scarti di imballaggi combustibili (eccettuati quelli racchiusi nella confezione delle merci). Non si considerano merci speciali quelle entrate a far parte del prodotto finito. Mezzi di custodia (Armadi di sicurezza e casseforti) Devono avere caratteristiche non inferiori a quanto sottoriportato: pareti e battente caratterizzati da un grado di sicurezza crescente in funzione dei tipi di attacco (meccanico o termico) cui devono opporsi; chiusura con catenacci ad espansione, almeno sui due lati verticali del battente, rifermati da serrature di sicurezza (a chiave o a combinazione); peso minimo 200 Kg (tranne che per le casseforti a muro, dotate di corpo in acciaio, dello spessore di almeno due millimetri, nel quale è ricavato un dispositivo di ancoraggio tale che, dopo aver incassato o cementato il contenitore nel muro, non sia possibile estrarlo senza la demolizione dello stesso). 77

79 Monitor Impresa Definizioni Toro Assicurazioni - Das Mobilio e arredamento Mobilio e arredamento in genere per abitazione, apparecchi fonici e televisivi, apparecchi ottici, apparecchi elettronici, e tutto quanto serve per uso domestico e personale, esclusi oggetti pregiati, preziosi e valori. Pregiati Oggetti e servizi di argenteria, quadri, sculture, oggetti d'arte, tappeti, antichità, arazzi e simili, se di valore unitario superiore ad Euro 1.000,00, escluso quanto indicato nella definizione di Preziosi. Polizza Il documento contrattuale, sottoscritto dalle Parti, che prova l'assicurazione. Premio Il corrispettivo che il Contraente versa alla Società a fronte della copertura assicurativa (compresi gli oneri fiscali). Prestazioni Le assistenze prestate dalla Centrale Operativa all Assicurato. Preziosi Gioielli, metalli preziosi (oro e platino) lavorati o grezzi, oggetti di metallo prezioso, pietre preziose, perle naturali o di coltura, corallo, pietre dure o artificiali o sintetiche se montate in metallo prezioso. Primo rischio assoluto Forma assicurativa in base alla quale la Società risponde dei danni fino alla concorrenza della somma assicurata, senza applicazione del disposto dell'art.1907 del Codice Civile. Rapina Sottrazione di cose mobili altrui mediante violenza o minaccia alle persone al fine di procurare a sè o ad altri un ingiusto profitto. Rischio Probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne. Scippo Furto commesso strappando la cosa mobile di mano o di dosso alla persona che la detiene. Scoperto La quota percentuale del danno indennizzabile che rimane a carico dell Assicurato. Scoppio Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto ad esplosione. Gli effetti del gelo e del colpo di ariete non sono considerati scoppio. Sinistro o caso assicurativo Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l assicurazione, che, per la sezione Assistenza, rappresenta il singolo fatto o avvenimento che si può verificare nel corso di validità del servizio e che determina la richiesta di assistenza all Assicurato e per la polizza Tutela legale è la controversia per la quale è prevista l assicurazione. Società Toro Assicurazioni Spa e D.A. S. Difesa Automobilistica Sinistri Spa 78

80 Software in licenza d uso Sequenze di informazioni non modificabili dall Assicurato e reperibili sul mercato costituenti istruzioni eseguibili dall elaboratore che l Assicurato utilizza in base ad un contratto con il fornitore per il periodo di tempo precisato nel contratto stesso, leggibili a macchina e memorizzate su supporti. Solaio Complesso degli elementi che costituiscono la separazione tra i piani, escluse pavimentazioni e soffittature Strutture portanti verticali Elementi(muri perimetrali e di sostegno, pilastri e fondazioni) destinati a sopportare e scaricare sul terreno su cui appoggiano il peso proprio del fabbricato e i carichi dovuti al contenuto. Supporto dati Qualsiasi materiale usato per memorizzare permanentemente informazioni elaborabili automaticamente. Tetto L insieme delle strutture, portanti e non portanti (compresi orditura, tiranti e catene), destinate a coprire ed a proteggere il fabbricato dagli agenti atmosferici. Unico caso assicurativo Il fatto dannoso e/o la controversia che coinvolge più Assicurati. Valori Denaro, titoli di credito in genere ed ogni carta rappresentante un valore. Vetro antisfondamento Manufatto costituito da più strati di vetro accoppiati tra loro rigidamente, con interposto, tra vetro e vetro, uno strato di materiale plastico in modo da ottenere uno spessore totale massiccio non inferiore a 6 mm, oppure costituito da un unico strato di materiale sintetico (policarbonato) di spessore non inferiore a 6 mm. Valore commerciale per il fabbricato il valore a nuovo corretto applicando un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all ubicazione, alla destinazione, all uso e ad ogni altra circostanza concomitante; per il contenuto (esclusi oggetti pregiati, preziosi e merci) e le cose particolari il valore che, in relazione alla loro specie, qualità, condizione, età, uso, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione, avevano al momento del sinistro, comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali; per gli oggetti pregiati ed i preziosi, il valore di mercato al momento del sinistro, comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali; per le merci il valore che, in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale, avevano al momento del sinistro comprese le imposte di fabbricazione ed i diritti doganali. Valore intero Forma di assicurazione che copre la totalità del valore delle cose assicurate. Qualora al momento del sinistro venga accertato un valore superiore rispetto a quello dichiarato, l Assicurato sopporta una parte proporzionale dei danni. 79

81 80

82 TORO ASSICURAZIONI S.p.A. - CODICE FISCALE E REGISTRO IMPRESE DI TORINO N CCIAA TORINO N CAPITALE SOCIALE EURO i.v. P.IVA N SEDE LEGALE: VIA MAZZINI, TORINO - IMPRESA AUTORIZZATA ALL'ESERCIZIO DELLE ASSICURAZIONI CON PROVVEDIMENTO ISVAP N DEL 22 GIUGNO 2004 PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE N. 154 DEL 3 LUGLIO SOCIETA DIRETTA E COORDINATA DA DE AGOSTINI S.p.A. - SEDE LEGALE: VIA GIOVANNI DA VERRAZANO N. 15, NOVARA

83 MONITOR IMPRESA '$7, $1$*5$),&, ( &2175$778$/, POLIZZA N MODELLO APPENDICE N ED. TAR. ED. COND. AGENZIA DI CODICE CLIENTE L300 TITOLO/TIPO DI SOCIETA' F/G CONTRAENTE / ASSICURATO / COGNOME E NOME / RAGIONE SOCIALE C.A.P. PROV. FRAZIONE / VIA / NUMERO COMUNE TELEFONO T.S./CL. PROF./ATT. DATA DI NASCITA S./F. F./DIP. CODICE FISCALE / PARTITA IVA PRIMA POLIZZA SOSTITUITA DATA ULTIMA RATA PAGATA SECONDA POLIZZA SOSTITUITA DATA ULTIMA RATA PAGATA TERZA POLIZZA SOSTITUITA DATA ULTIMA RATA PAGATA ALTRE DOCUMENTO EMESSO A IL N ORIGIN. EFFETTO ORE 24 DEL TERMINE ORE 24 DEL * FRAZ SCAD. 1^ QUIETANZA. INDICE INIZIALE Vedere la guida alla compilazione riportata sul retro * FRAZ A= annuo S = semestrale Indice iniziale per l' adeguamento 8%,&$=,21( '(//( &26( $66,&85$7( C.A.P. PROV. FRAZIONE / VIA / NUMERO COMUNE CAB DIPENDENZE C.A.P. PROV. FRAZIONE/ VIA / NUMERO COMUNE C.A.P. PROV. FRAZIONE / VIA / NUMERO COMUNE $77,9,7$ $66,&85$7$ DESCRIZIONE ATTIVITA' CODICE SETTORE ATTIVITA' LAVORAZIONE/DEPOSITO (L/D) CAT. DI RISCHIO INCENDIO, FURTO, GUASTI, RC 35(0,2 '(//( 6(=,21, SEZIONE - INCENDIO ED ELEMENTI NATURALI IMPONIBILE IMPOSTE SEZIONE - FURTO E RAPINA IMPONIBILE IMPOSTE DI CUI: INCENDIO EV.SOCIOPOLITICI TERREMOTO INONDAZIONE, ALLUVIONE SEZIONE - ALTRI DANNI AI BENI IMPONIBILE IMPOSTE SEZIONE - RESPONSABILITA' CIVILE IMPONIBILE IMPOSTE DI CUI: ACQUA CONDOTTA ELETTRONICA MERCI IN REFRIGERAZIONE VETRI DISPERSIONE LIQUIDI SEZIONE - ASSISTENZA IMPONIBILE IMPOSTE 69,/8332 '(/ 35(0,2 INCENDIO,FURTO,ALTRI DANNI AI BENI,R.C. ASSISTENZA 35(0,2 35,0$ 5$7$ IMPONIBILE IMPOSTE IMPONIBILE IMPOSTE TOTALE INCENDIO,FURTO,ALTRI DANNI AI BENI,R.C. ASSISTENZA 35(0,2 5$7( IMPONIBILE IMPOSTE IMPONIBILE IMPOSTE TOTALE 68&&(66,9( $//(*$7, Formano parte integrante del contratto n. Allegati E060 e n. E 090 entrambi per dichiarazioni, nonchè i seguenti n. Allegati specifici: MODELLO OGGETTO A B C D TUTELA GIUDIZIARIA - Tutti i dati contrattuali indicati nella zona Dati anagrafici/contrattuali del presente modulo si intendono richiamati anche per la garanzia D.A.S. NUMERO POLIZZA NUMERO POLIZZA SOSTITUITA 69,/ (0,2 PREMIO PRIMA RATA IMPOSTE TOTALE PRIMA RATA PREMIO RATE SUCCESSIVE IMPOSTE TOTALE RATE SUCCESSIVE 35(0,2 727$/( 69,/ (0,2 PREMIO PRIMA RATA IMPOSTE TOTALE PRIMA RATA PREMIO RATE SUCCESSIVE IMPOSTE TOTALE RATE SUCCESSIVE ANNOTAZIONI INTERNE DELLA SOCIETÀ NON COMPORTANTI OBBLIGHI TIPO PROVV. CODICE ESAZ. ESAZIONE PRIMA RATA PER CONTRAENTE / ASSICURATO DATA ORE FIRMA ESATTORE PA59L CONTRAENTE

84 MONITOR IMPRESA TORO ASSICURAZIONI S.p.A. - CAP. SOC. EURO i.v. - COD. FISCALE E REG. IMPRESE DI TORINO N. D.A.S. - DIFESA AUTOMOBILISTICA SINISTRI S.P.A. DI ASSICURAZIONE Cap.Soc. Euro versato Euro ,88 Cod.Fiscale e Reg.Imprese di Verona n CCIAA TORINO N SEDE LEGALE: VIA MAZZINI, TORINO - ITALIA IMPRESA AUTORIZZATA CCIAA VR - REA n Impresa autorizzata all'esercizio delle ALL'ESERCIZIO DELLE ASSICURAZIONI CON PROV. ISVAP N.2285 (G.U N.154) SOCIETA' DIRETTA E Assicurazioni con D.M. del n SEDE: VERONA - via IV Novembre 24 - Tel. COORDINATA DA DE AGOSTINI S.p.A. - SEDE LEGALE: VIA GIOVANNI DA VERRAZANO N. 15, NOVARA 045/ &2175$(17( 67,38/$ 62/$0(17( / $66,&85$=,21( 7252 Il Contraente dichiara di aver ricevuto, prima della sottoscrizione della polizza, la nota Informativa predisposta ai sensi dell'art. 123 del D.Lgs. n 175/1995 e della circolare ISVAP n 303 del 2 giugno Costituisce allegato del presente contratto il modulo n. AR relativo all'informativa sul trattamento dei dati personali resa ai sensi dell'art. 13 D.lgs 196/03. Il Contraente dichiara di aver ricevuto la Scheda Cose, somme e garanzie assicurate mod.pc , una copia del fascicolo Condizioni di Assicurazione, contraddistinto dalla data (mese e anno) di edizione indicata sul presente modulo, di conoscere e di accettare in ogni loro parte le condizioni contrattuali in esse contenute, costituenti parte integrante della polizza. DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. Il Contraente dichiara che: A - le cose assicurate non hanno sofferto, negli ultimi cinque anni, danni della medesima natura di quelli risarcibili in base alla presente polizza per un importo superiore a Euro 5.000,00. Non ha comunque subito, nel medesimo periodo, più di cinque eventi dannosi, anche se di importo complessivamente inferiore a Euro 5.000,00; B - i rischi garantiti con la presente polizza non sono assicurati presso Società poste in liquidazione coatta amministrativa con contratti trasferiti ad altra Impresa a norma dell' art. 1 del D.L. 26/9/1978 n. 576 così come convertito nella Legge 24/11/1978 n. 738; C - le indicazioni riportate sulla Scheda Cose, somme e garanzie assicurate relative alle caratteristiche del rischio corrispondono alla reale descrizione delle cose assicurate oggetto della presente polizza; D - i rischi garantiti con la presente polizza non sono assicurati presso altre Società. Ogni deroga, modifica o integrazione alle dichiarazioni che precedono, deve esplicitamente risultare dal testo di polizza e varrà anche agli effetti dell' art.1898 del Codice Civile. CONTRAENTE CONTRAENTE Il Contraente dichiara inoltre di avere preso piena conoscenza e di approvare specificatamente ai sensi e per gli effetti dell' art del Codice Civile le disposizioni delle Condizioni di Assicurazione qui richiamate. Art Eventi sociopolitici e dolosi-diritto di recesso del Contraente e della Società in ogni momento con preavviso di 30 giorni Art Terremoto -diritto di recesso del Contraente e della Società in ogni momento con preavviso di 30 giorni Art Inondazioni, alluvioni, allagamento diritto di recesso del Contraente e della Società in ogni momento con preavviso di 30 giorni Art Esagerazione dolosa del danno Artt. 50 e 51 - Procedura per la valutazione del danno e mandato dei Periti. Art Assicurazione presso diversi assicuratori - obbligo di richiedere l'indennizzo a ciascun assicuratore ed esclusione di responsabilità solidale con gli altri assicuratori. Art Recesso in caso di sinistro - Diritto di recesso della Società dopo ogni sinistro Art Tacita proroga del contratto in mancanza di disdetta almeno 30 giorni prima della scadenza Art Foro competente - Deroga alla competenza territoriale dell'autorità giudiziaria CONTRAENTE,/ &2175$(17( 67,38/$ &21*,817$0(17( / $66,&85$=,21( 7252 ( '$6 Il Contraente dichiara di aver ricevuto, prima della sottoscrizione della polizza, la nota Informativa predisposta ai sensi dell'art. 123 del D.Lgs. n 175/1995 e della circolare ISVAP n 303 del 2 giugno CONTRAENTE Costituisce allegato del presente contratto il modulo n. AR relativo all'informativa sul trattamento dei dati personali resa ai sensi dell'art. 13 D.lgs 196/03. Il Contraente dichiara di avere ricevuto la Scheda Cose, somme e garanzie assicurate mod. PC , una copia del fascicolo Condizioni di Assicurazione, contraddistinto dalla data (mese e anno) di edizione indicata sul presente modulo, di conoscere e di accettare in ogni loro parte le condizioni contrattuali in esse contenute,costituenti parte integrante della polizza. DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. Il Contraente dichiara che: A - le cose assicurate non hanno sofferto, negli ultimi cinque anni, danni della medesima natura di quelli risarcibili in base alla presente polizza per un importo superiore a Euro 5.000,00. Non ha comunque subito, nel medesimo periodo, più di cinque eventi dannosi, anche se di importo complessivamente inferiore a Euro 5.000,00; B - i rischi garantiti con la presente polizza non sono assicurati presso Società poste in liquidazione coatta amministrativa con contratti trasferiti ad altra Impresa a norma dell' art. 1 del D.L. 26/9/1978 n. 576 così come convertito nella Legge 24/11/1978 n. 738; C - le indicazioni riportate sulla Scheda Cose, somme e garanzie assicurate relative alle caratteristiche del rischio corrispondono alla reale descrizione delle cose assicurate oggetto della presente polizza; D - i rischi garantiti con la presente polizza non sono assicurati presso altre Società. Ogni deroga, modifica o integrazione alle dichiarazioni che precedono deve esplicitamente risultare dal testo di polizza e varrà anche agli effetti dell' art del Codice Civile. CONTRAENTE D.A.S Il Contraente dichiara inoltre di avere preso piena conoscenza e di approvare specificatamente ai sensi e per gli effetti dell' art del Codice Civile le disposizioni delle Condizioni di Assicurazione qui richiamate. POLIZZA TORO: Art Eventi sociopolitici e dolosi-diritto di recesso del Contraente e della Società in ogni momento con preavviso di 30 giorni Art Terremoto -diritto di recesso del Contraente e della Società in ogni momento con preavviso di 30 giorni Art Inondazioni, alluvioni, allagamento diritto di recesso del Contraente e della Società in ogni momento con preavviso di 30 giorni Art Esagerazione dolosa del danno Artt. 50 e 51 - Procedura per la valutazione del danno e mandato dei Periti. Art Assicurazione presso diversi assicuratori - obbligo di richiedere l'indennizzo a ciascun assicuratore ed esclusione di responsabilità solidale con gli altri assicuratori. Art Recesso in caso di sinistro - Diritto di recesso della Società dopo ogni sinistro Art Tacita proroga del contratto in mancanza di disdetta almeno 30 giorni prima della scadenza Art Foro competente - Deroga alla competenza territoriale dell'autorità giudiziaria POLIZZA DAS: Art. 4 - Esclusioni. Art. 8 - Anticipata risoluzione della polizza. Art. 10 lett.b) Decadenza per definizione della controversia senza benestare della Società.- Artt. 10 lett.c) Disaccordo sulla gestione del sinistro - arbitrato. Art Forma delle comunicazioni Art Altre assicurazioni. Art Tacito rinnovo. CONTRAENTE '$7, $1$*5$),&, ( &2175$778$/, *8,'$ $//$ &203,/$=,21( PERSONE FISICHE T.S. = Titolo studio 1 laurea, 2 diploma o titolo equivalente, 3 altro PROF. = Professione 01 Politico/Diplomatico, 02 Funzionario, 03 Impiegato, 04 Magi strato, 05 Insegnante, 06 Militare (Ufficiale/Sottufficiale/Graduato), 07 Ecclesiastico, 08 Imprenditore/ Industriale, 09 Dirigente, 10 Ar chitetto, 11 Ingegnere, 12 Avvocato, 13 Notaio, 14 Medico, 15 Geo metra, 16 Consulente del lavoro, 17 Artista, 18 Autotrasportatore, 19 Farmacista, 20 Commerciante, 21 Giornalista, 22 Al bergatore, 23 Sportivo professionista, 24 Rappresentante/Venditore, 25 Commerciante, 26 Agricoltore, 27 Pensionato, 28 Artigiano, 29 Operaio, 30 Casalinga, 31 Studente, 32 Amministratore di stabili, 33 Libero professionista ( non previsto nella precedente classificazione), 34 Altre professioni. F=persona fisica; G=persona giuridica S = Sesso (M/F) F = Figli (SI/NO) PERSONE GIURIDICHE Ragione sociale Indicare la sigla, se esiste, e quindi la denominazione della So cietà per esteso. C.L. = Classificazione aziendale 01 Commercio, 02 Industria, 03 Servizi, 04 Artigianato, 05 Agricol tura. ATT. = Attività 11 Abbigliamento/Tessili, 12 Alimentari, 14 Alber ghi e pubblici esercizi, 15 Arti grafiche/editoria, 16 Bevande, 17 Pelli e cuoi, 18 Carta/Poligrafia, 19 Chimica, 20 Edili zia / Cave / Miniere, 21 Farmaceutici, 22 Foto / Cine / Ottica, 23 Materie Plastiche/Gomma, 24 Elettromeccanica, 25 Legno e affini, 26 Mine raria, 27 Mezzi di trasporto, 28 Meccanica, 29 Metallur gia/siderurgia, 30 Trasporti, 31 Impiantistica, 32 Orefice ria/preziosi, 33 Petrolifero, 34 Servizi, 35 Varie. F. = Fatturato 1 da Euro 0,00 a Euro ,00; 2 da Euro ,00 a Euro ,00; 3 oltre Euro ,00. DIP. = Dipendenti 1 meno di 16, 2 da 16 a 100, 3 oltre POL

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