Fiscal News La Circolare di aggiornamento professionale
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1 Fiscal News La Circolare di aggiornamento professionale N Reverse charge: ultime news D.Lgs. n. 24 del 2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 52 del 3/3/2016 A cura di Gioacchino De Pasquale Categoria: IVA Sottocategoria: Reverse charge Con la pubblicazione nella G.U. n. 52 del 3/3/2016 del D.Lgs. n. 24/2016, si dà attuazione alle direttive comunitarie n. 2013/42/UE e n. 2013/43/UE, con la possibilità di introdurre temporaneamente il reverse charge ad alcune operazioni soggette ad elevato rischio frode. Con l approvazione del suddetto Decreto Legislativo, il reverse charge viene esteso alle cessioni di console da gioco, tablet PC e laptop, nonché ai dispositivi a circuito integrato. Contestualmente viene attribuito al Ministero dell Economia e delle Finanze il potere di individuare, con propri decreti di natura non regolamentare, ulteriori operazioni da assoggettare al regime dell inversione contabile, qualora le stesse siano incluse fra quelle elencate nella direttiva IVA (articoli 199 e 199-bis), fattispecie ampliate a seguito dell emanazione della Direttiva n. 2013/43/UE, nonché ulteriori transazioni per le quali è stata attivata la procedura del meccanismo di reazione rapida (art. 199-ter). Premessa In deroga all art. 17, co. 1, D.P.R. 633/1972, con il meccanismo del reverse charge gli obblighi dell assolvimento dell IVA sono traslati dal soggetto cedente/prestatore al soggetto cessionario/committente. Tale strumento è generalmente utilizzato negli scambi intracomunitari con la principale finalità di cercare di tamponare l evasione dell imposta. In molti settori, infatti, tale evasione viene perpetrata attraverso il mancato versamento dell IVA da parte del soggetto cedente o prestatore, che 1
2 solitamente è il debitore dell imposta. Tale meccanismo, adottato dagli Stati membri secondo la Direttiva 2006/69/CE del 24 luglio 2006 in deroga alla procedura normale di applicazione dell imposta sul valore aggiunto secondo il sistema della rivalsa, mira a contrastare le frodi in particolari settori a rischio, evitando che il cessionario porti in detrazione l imposta che il cedente non provvede a versare all erario. In particolare, per le operazioni indicate nell articolo 199 della Direttiva 2006/112/CE del 28 novembre 2006, l applicazione dell inversione contabile può essere adottata dagli Stati membri senza la necessità di un autorizzazione preventiva, essendo sufficiente una semplice comunicazione al Comitato IVA di cui all articolo 398 della stessa Direttiva. Le novità Con la pubblicazione nella G.U. n. 52 del 3/3/2016 del D.Lgs. n. 24/2016, si dà attuazione alle Direttive comunitarie n. 2013/42/UE e n. 2013/43/UE nonché a introdurre temporaneamente il reverse charge ad alcune operazioni soggette ad elevato rischio frode. Nello specifico, viene modificato il co.6 dell art. 17 del D.P.R. 633/1972. Per estendere l applicazione del reverse charge, il Decreto Legislativo in questione: ha modificato la lettera b), del co. 6, dell art. 17, D.P.R. 633/1972, eliminando dall ambito applicativo dell inversione contabile le cessioni dei componenti ed accessori dei telefoni cellulari; ha sostituito la lettera c) del co. 6, dell art. 17, D.P.R. 633/1972, prevedendo che l inversione contabile si applica anche alle cessioni di console da gioco, tablet PC e laptop, nonché di dispositivi a circuito integrato quali microprocessori e unità centrali di elaborazione ceduti prima della loro installazione in prodotti destinati al consumatore finale. Le lettere b) e c) del co. 6 dell art. 17 del D.P.R. 633/1972 nella versione ante modifiche comprendeva i personal computer e i loro componenti ed accessori, ipotesi prevista dalla Legge n. 296/2006 (art. 1, comma 44). Tale ipotesi di applicazione del reverse charge non aveva trovato applicazione per il mancato rilascio della misura speciale di deroga da parte degli organi comunitari. 2
3 Sempre nell ambito dell art. 17, co. 6, D.P.R. 633/1972: sono state abrogate le lettere d) e d-quinquies) relative all applicazione dell inversione contabile alle cessioni di materiali e prodotti lapidei direttamente provenienti da cave e miniere e le cessioni di beni effettuate nei confronti degli ipermercati (codice attività ), supermercati (codice attività ) e discount alimentari (codice attività ). Tale ultima modifica deriva dal mancato rilascio della necessaria deroga comunitaria. Possibile introduzione nuove fattispecie Viene attribuito al Ministero dell Economia e delle Finanze il potere di individuare, con propri decreti di natura non regolamentare, ulteriori operazioni da assoggettare al regime dell inversione contabile, qualora le stesse siano incluse fra quelle elencate nella direttiva IVA (articoli 199 e 199- bis), fattispecie ampliate a seguito dell emanazione della Direttiva n. 2013/43/UE, nonché ulteriori transazioni per le quali è stata attivata la procedura del meccanismo di reazione rapida (art. 199-ter). Viene riconfermata la disposizione che attribuisce al Ministero dell Economia e delle Finanze la facoltà di individuare ulteriori operazioni da assoggettare al sistema derogatorio per le quali è necessario il rilascio di una misura speciale di deroga (art. 395, Direttiva n. 2006/112/CE). Le fattispecie da assoggettare a reverse charge Dopo le modifiche apportate dal D.Lgs. n. 24/2016 all art. 17, co. 6, D.P.R. 633/1972, le fattispecie a cui deve applicarsi il reverse charge, in via temporanea fino al sono le seguenti: Lettera dell art. 17, Fattispecie co. 6, D.P.R. 633/1972 Cessioni di telefoni cellulari B Cessioni di console da gioco, tablet PC e laptop, nonché di dispositivi a circuito integrato quali microprocessori e unità centrali di elaborazione C ceduti prima della loro installazione in prodotti destinati al consumatore finale Trasferimenti di quote di emissioni di gas a D-BIS effetto serra Trasferimenti di altre unità e di certificati relativi D-TER al gas e all energia elettrica 3
4 Cessioni di gas e di energia elettrica ad un soggetto passivo-rivenditore D-QUATER Legge di Stabilità 2016: estensione reverse charge ai consorzi La Legge di Stabilità 2016 ha esteso l applicazione del reverse charge alle prestazioni rese dalle imprese consorziate al consorzio che fattura in regime di split payment e cha ha dunque come committenti prevalentemente enti pubblici. Il co. 128 dell articolo unico della Legge di Stabilità del 2016 introduce una nuova lett. a-quater), all interno del co. 6, dell art. 17, del Decreto IVA. La nuova disposizione normativa prevede quanto segue: «a-quater) alle prestazioni di servizi rese dalle imprese consorziate nei confronti del consorzio di appartenenza che, ai sensi delle lettere b), c) ed e) del comma 1 dell articolo 34 del codice di cui al Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, si è reso aggiudicatario di una commessa nei confronti di un ente pubblico al quale il predetto consorzio è tenuto ad emettere fattura ai sensi del comma 1 dell articolo 17-ter del presente decreto. L efficacia della disposizione di cui al periodo precedente è subordinata al rilascio, da parte del Consiglio dell Unione Europea, dell autorizzazione di una misura di deroga ai sensi dell articolo 395 della Direttiva 2006/ 112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, e successive modificazioni». Si prevede dunque l applicazione del reverse charge per le prestazioni di servizi rese dalle imprese consorziate ai consorzi di appartenenza, nei casi in cui quest ultimi siano aggiudicatari di commesse pubbliche per le quali siano obbligatoria la fatturazione in regime di split payment. L ulteriore ipotesi di applicazione del meccanismo dell inversione contabile ha l obiettivo di contrastare la crisi di liquidità per i consorzi che hanno quali unici o principali committenti gli enti pubblici. A tal proposito va rilevato che con l art. 1, comma 629, della Legge n. 190/2014 (Legge di Stabilità per il 2015) è stato inserito nel D.P.R. n. 633/1972 il nuovo articolo 17 ter con il quale è stato introdotto un particolare meccanismo di versamento dell IVA per le operazioni effettuate nei confronti dello Stato o di enti pubblici. In base alle nuove disposizioni, l imposta esposta in fattura dal soggetto emittente (cedente/prestatore) non deve essere pagata dal cessionario/committente (ente pubblico), il quale dovrà: effettuare il pagamento solo dell imponibile; trattenere l IVA e versarla poi direttamente nelle casse dell erario. 4
5 L'imposta non versata ai fornitori ma trattenuta da parte dell ente pubblico deve essere versata dagli stessi secondo le modalità operative e i termini di versamento fissati con D.M come modificato dal D.M Il novellato art. 17 ter, co. 1, D.P.R. 633/1972, nel definire l ambito soggettivo della disposizione, fa riferimento alle: cessioni di beni; e prestazioni di servizi; effettuate nei confronti dello Stato, degli organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica, degli enti pubblici territoriali e dei consorzi tra essi costituiti ai sensi dell'articolo 31 del Testo Unico di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, delle Camere di Commercio, industria, artigianato e agricoltura, degli istituti universitari, delle aziende sanitarie locali, degli enti ospedalieri, degli enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico, degli enti pubblici di assistenza e beneficenza e di quelli di previdenza. L applicazione di tale meccanismo di assolvimento dell imposta sul valore aggiunto ha causato non pochi problemi. Da un punto di vista finanziario, le imprese cha hanno come committenti prevalentemente enti pubblici, si trovano infatti con un costante credito IVA, che certamente può causare crisi di liquidità. Per far fronte a tale situazione si è provveduto ad inserire i soggetti in questione tra coloro a cui spetta il rimborso IVA in via prioritaria. In caso di volumi d affari elevati con le P.A., che portino ad avere eccedenze di credito superiori ad euro ,00, si dovrà fai conti inoltre con il limite annuale di compensazione. Per quanto riguarda il limite annuale di compensazione si ricorda che l art. 9 D.L. 35/2013, a decorrere dal 2014, ha aumentato da ,90 a il limite di crediti fiscali e contributivi che possono essere compensati mediante modello F24. Altra questione da non sottovalutare è le necessita che per utilizzare l eccedenza di credito IVA di importo rilevante sarà necessaria l apposizione del visto di conformità in dichiarazione. Per evitare o almeno ridurre tali complicazioni ai consorzi che agiscono prevalentemente con enti pubblici, si prevede l applicazione del reverse charge alle prestazioni rese dalle imprese consorziate al consorzio. Ciò avviene attraverso una modifica dell art. 17 del D.P.R. 633/1972. Si presti bene attenzione al fatto che la misura non esplicherà immediatamente i suoi effetti. Infatti, sarà necessario attendere la preventiva autorizzazione comunitaria. 5
6 Efficacia nuove disposizioni Le modifiche normative introdotte dal D.Lgs. n. 24/2016 di applicheranno decorsi 60 giorni dalla pubblicazione in GU del Decreto Legislativo - Riproduzione riservata - 6
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