LEGGE DI STABILITA LE NOVITÀ IN AMBITO IVA
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- Silvia Rosa Motta
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1 NEWSLETTER n gennaio 2015 LEGGE DI STABILITA LE NOVITÀ IN AMBITO IVA RIFERIMENTI: LEGGE N. 190 /2014(LEGGE DI STABILITÀ PER IL 2015) COMUNICATO STAMPA MEF La presente Newsletter illustra le novità in ambito IVA introdotte dalla Legge n. 190/2014 (Legge di Stabilità per il 2015). Alcune modifiche alla disciplina sono rilevanti: vengono infatti incrementate le ipotesi di applicazione del meccanismo di inversione contabile (Reverse Charge), in particolare estendendo tale sistema anche ad ulteriori ambiti del settore edile e delle pulizie, del settore energetico e del settore della distribuzione. Vene inoltre introdotto un meccanismo di Split Payment, ovvero speciali modalità di versamento dell IVA per le operazioni effettuate nei confronti degli Enti Pubblici, il quale prevede che al fornitore del bene o del servizio viene erogato il solo importo del corrispettivo pagato, al netto dell Iva indicata in fattura, sottraendo l imposta alla disponibilità del fornitore, la quale viene direttamente versato all Erario. INDICE DEGLI ARGOMENTI 1. PREMESSA 2. ESTENSIONE DEL REVERSE CHARGE IN ALCUNI SETTORI 3. ESTENSIONE DEL REVERSE CHARGE ALLE CESSIONI DI PALLET 4. SPLIT PAYMENT NELLE CESSIONI E PRESTAZIONI ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 5. NOVITÀ IN TEMA DI ALIQUOTE IVA 6. NOVITÀ RIGUARDANTI LE DICHIARAZIONI IVA 7. CESSIONI DI BENI PER FINALITÀ UMANITARIE 8. ASSISTENZA DELLO STUDIO 1. PREMESSA LEGGE DI STABILITÀ 2015 LE NOVITÀ IVA La Legge n. 190/2014 ha introdotto importanti novità in ambito IVA. Salvo quanto verrà specificatamente indicato nella presente Newsletter, le novità generalmente decorrono a partire dal 1 gennaio 2015 Associazione Professionale Dottori Commercialisti - C.F./P.I. IT W boscolonet.eu TRIESTE TREVISO PRATA DI PORDENONE Via Dante Alighieri Trieste T F E trieste@boscolonet.eu Piazza San Vito Treviso T F E treviso@boscolonet.eu Via Cesare Battisti Prata di Pordenone T F E prata@boscolonet.eu
2 2. ESTENSIONE DEL REVERSE CHARGE IN ALCUNI SETTORI REVERSE CHARGE PER I SETTORI PULIZIE ED EDILIZIA, ENERGIA, DISTRIBUZIONE Per effetto delle modifiche apportate all art. 17, DPR n. 633/72, il meccanismo dell inversione contabile (Reverse Charge) è esteso anche: 1. per quanto riguarda il SETTORE DELLE PULIZIE e il SETTORE EDILE: alle prestazioni di servizi, relative ad edifici, di: - pulizia; - demolizione; - installazione di impianti; - completamento; 2. per quanto riguarda il SETTORE ENERGETICO: ai trasferimenti di: - quote di emissioni di gas a effetto serra ex art. 3, Direttiva n. 2003/87/CE, trasferibili ai sensi dell art. 12 della citata Direttiva; - altre unità che possono essere utilizzate dai gestori per conformarsi alla citata Direttiva; - certificati relativi a gas e energia elettrica; alle cessioni di gas e di energia elettrica ad un soggetto passivo rivenditore ex art. 7-bis, comma 3, lett. a), DPR n. 633/72; 3. per quanto riguarda il SETTORE DELLA DISTRIBUZIONE: alle cessioni di beni effettuate nei confronti di ipermercati (codice attività ), supermercati (codice attività ), discount alimentari (codice attività ) Occorre precisare che, con riferimento al settore edile, l estensione del Reverse Charge è prevista in tutti i casi sopra indicati, senza pertanto limitazioni con riferimento ai soggetti appaltatori (e quindi alle forme contrattuali) ed al settore di appartenenza dei soggetti coinvolti. RIMBORSI È previsto che un Decreto Ministeriale, da emanarsi entro 60 giorni dall entrata in vigore della Legge di Stabilità, includa i soggetti interessati dalle nuove disposizioni tra quelli per i quali il rimborso dell IVA è eseguito in via prioritaria, ai sensi dell art. 38-bis co. 10 del DPR 633/72. DECORRENZA E DURATA Con riferimento alla decorrenza: per quanto riguarda il settore edile, delle pulizie, ed il settore energetico, l estensione del Reverse Charge decorre dal 1 gennaio 2015; per quanto riguarda il settore della distribuzione, l efficacia è subordinata al rilascio di un apposita autorizzazione UE ai sensi dell art. 395, Direttiva n. 2006/112/CE. Con riferimento al settore energetico e al settore della distribuzione, è previsto che il Reverse Charge è applicabile per un periodo di 4 anni. 2
3 3. ESTENSIONE DEL REVERSE CHARGE ALLE CESSIONI DI PALLET REVERSE CHARGE PER CESSIONE DI PALLET Per effetto delle modifiche apportate all art. 74, comma 7, DPR n. 633/72, anche le cessioni di bancali in legno (Pallet) recuperati a cicli di utilizzo successivi al primo sono assoggettate al regime IVA dei rottami. Di conseguenza le cessioni dei predetti beni sono assogettate al Reverse Charge. 4. SPLIT PAYMENT NELLE CESSIONI E PRESTAZIONI ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE SPLIT PAYMENT AMBITO APPLICATIVO Per effetto dell introduzione del nuovo art. 17-ter, DPR n. 633/72, è previsto un particolare meccanismo di assolvimento dell IVA (cd. Scissione dei Pagamenti o Split Payment ) per le cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti di Enti Pubblici. Tali Enti, ancorché non rivestano la qualità di soggetto passivo dell IVA, saranno tenuti in ogni caso a versare l imposta direttamente all Erario e non al fornitore, entro termini e con modalità stabilite dal Decreto Ministeriale attuativo. In particolare tale regime trova applicazione relativamente alle fatture emesse nei confronti di: Stato; Organi dello Stato, anche se aventi personalità giuridica; Enti Pubblici Territoriali e rispettivi Consorzi; C.C.I.A.A.; Istituti Universitari; ASL ed Enti Ospedalieri; Enti Pubblici di Ricovero e Cura con prevalente carattere scientifico, di assistenza e beneficenza e di previdenza; purché non siano già debitori d imposta ai sensi della disciplina IVA. RIMBORSI IVA Per i contribuenti interessati dal nuovo regime, a seguito della modifica apportata all art. 30, comma 2, DPR n. 633/72, è prevista la possibilità di richiedere in tutto o in parte il rimborso dell eccedenza detraibile (annuale o trimestrale) in base al requisito dell aliquota media. Ai fornitori cui si applica lo Split Payment è riconosciuto altresì il rimborso del credito IVA in via prioritaria, limitatamente al credito rimborsabile relativo a tali operazioni. A tal fine sarà emanato un apposito Decreto Ministeriale. DECORRENZA A seguito delle modifiche apportate in sede di approvazione della Legge di Stabilità, nelle more del rilascio dell autorizzazione UE, è previsto che il meccanismo in esame trova comunque applicazione per le operazioni per le quali l imposta sul valore aggiunto è esigibile a partire dal 1 gennaio Sul punto, pur in presenza di un tenore letterale delle disposizioni che avrebbe potuto generare alcune complessità, il sopra citato Comunicato Stampa del MEF dd , ha chiarito che il meccanismo della scissione dei pagamenti si applica alle operazioni fatturate a partire dal 1 gennaio 2015, per le quali l esigibilità dell imposta si verifichi successivamente a tale data 3
4 Conseguenza delle nuove disposizioni è che, a decorrere dal , la fatturazione ad esigibilità differita, prevista dall art. 6, comma 5, DPR n. 633/72 (ai sensi del quale per le cessioni e prestazioni effettuate a favore di Enti Pubblici, l IVA è esigibile all atto del pagamento dei relativi corrispettivi (salva la facoltà del cedente / prestatore di applicare l esigibilità immediata dell imposta al momento di effettuazione dell operazione), vede restringersi notevolmente l ambito di applicazione. ESCLUSIONI In sede di approvazione della Legge, è stata esclusa l applicazione del predetto meccanismo da parte dei lavoratori autonomi che prestano servizi assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo d imposta. ADEMPIMENTI E SANZIONI A CARICO DELL ENTE PUBBLICO A partire dal , nelle more dell emanazione del Decreto attuativo e dell adeguamento dei sistemi informativi, gli Enti Pubblici accantoneranno semplicemente l IVA non pagata ai fornitori, per poi eseguire il primo versamento all Erario, previsto entro il Viceversa, a regime, come anticipato nel Comunicato Stampa del MEF, gli Enti potranno effettuare il versamento dell imposta all Erario, a propria scelta, con le seguenti modalità: utilizzando un distinto versamento dell IVA dovuta per ciascuna fattura la cui imposta è divenuta esigibile; in ciascun giorno del mese, con un distinto versamento dell IVA dovuta considerando tutte le fatture per le quali l imposta è divenuta esigibile in tale giorno; entro il giorno 16 di ciascun mese, con un versamento cumulativo dell IVA dovuta considerando tutte le fatture per le quali l imposta è divenuta esigibile nel mese precedente. Per quanto riguarda gli aspetti sanzionatori, a seguito della scissione dell obbligo di versamento dell IVA, è prevista, in caso di omesso/ritardato versamento dell imposta, l applicazione della sanzione a carico dell Ente Pubblico del 30% ex art. 13, D.Lgs. n. 471/97. ASPETTI OPERATIVI I fornitori della Pubblica Amministrazione interessati dalle disposizioni in commento devono emettere la fattura addebitando come di consueto l IVA a titolo di rivalsa, indicando tuttavia che l IVA va versata dall Ente Pubblico ai sensi dell art. 17-ter del DPR n. 633/72. Deve inoltre essere fatta attenzione alla gestione contabile delle operazioni soggette a Split Payment: sia nella contabilità generale (per i contribuenti in regime di contabilità ordinaria), dove devono essere effettuati gli appositi giroconti per indicare il minor credito verso la P.A. ed il minor debito verso l Erario per l IVA; sia nella contabilità IVA, nell ambito della quale le fatture soggette a Split Payment non devono concorrere alle liquidazioni periodiche del tributo. Sul punto sarà opportuno contattare i fornitori dei programmi di elaborazione-dati affinché rilascino quanto prima idonei aggiornamenti ai software, con previsioni di apposite causali per contabilizzare le operazioni soggette a Split Payment. Da ultimo i fornitori della P.A. devono verificare l impatto finanziario che le nuove disposizioni comportano. 4
5 5. NOVITÀ IN TEMA DI ALIQUOTE IVA ALIQUOTA IVA E-BOOK In sede di approvazione della Legge di Stabilità 2015, è stata prevista la riduzione dell'aliquota IVA per gli e-book (libri / periodici in formato elettronico) che passa dal 22% al 4% in quanto sono considerati libri tutte le pubblicazioni identificate da codice ISBN e veicolate attraverso qualsiasi supporto fisico o tramite mezzi di comunicazione elettronica ALIQUOTA IVA PELLET A seguito delle modifiche apportate in sede di approvazione della Legge di Stabilità 2015, al n. 98), Tabella A, Parte III, DPR n. 633/72 l aliquota IVA applicabile alle cessioni di Pellet passa dal 10% al 22%. PROROGA AGEVOLAZIONI MARINA RESORT La Legge di Stabilità 2015 proroga al l agevolazione di aliquota prevista per le prestazioni di alloggio nelle strutture turistiche denominate Marina Resort, prevista dall art. 32 del DL n. 133 (conv. L n. 164). la Legge di Stabilità 2015, ha previsto l aumento: CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA (AUMENTO DELLE ALIQUOTE IVA) dell aliquota IVA del 10% di 2 punti percentuali (12%) a decorrere dal 2016 e di un ulteriore punto percentuale (13%) dal 2017; dell aliquota IVA del 22% di 2 punti percentuali (24%) a decorrere dal 2016, di un ulteriore punto percentuale (25%) dal 2017 e di ulteriori 0,50 punti percentuali (25,5%) dal L incremento di cui sopra non sarà attuato qualora siano adottati specifici Provvedimenti che assicurino maggiori entrate o riduzioni di spesa mediante interventi di razionalizzazione della spesa pubblica. 6. NOVITÀ RIGUARDANTI LE DICHIARAZIONI IVA Modificando il DPR n. 322/98, la Legge di Stabilità 2015 ha previsto: l obbligo di presentazione della dichiarazione IVA annuale: DICHIARAZIONI IVA - in forma autonoma. Non è pertanto più consentita l inclusione della stessa nel mod. UNICO; - entro il mese di febbraio di ogni anno; l abrogazione dell obbligo di presentare la comunicazione dati IVA. È previsto che le predette novità sono applicabili a decorrere dalla dichiarazione relativa all IVA dovuta per il Pertanto, con riferimento al 2014 saranno applicabili le vecchie disposizioni. 7. CESSIONI DI BENI PER FINALITÀ UMANITARIE CESSIONI DI BENI PER FINALITÀ UMANITARIE In sede di approvazione della Legge di Stabilità 2015, a seguito delle modifiche apportate all art. 26, comma 5, Legge n. 125/2014, è stata riconosciuta la non imponibilità IVA delle cessioni di beni (comprese le relative prestazioni accessorie) rese nei confronti delle Amministrazioni dello Stato e dei Soggetti della Cooperazione allo Sviluppo, a condizione che gli stessi siano destinati fuori dall UE in attuazione di finalità umanitarie. L efficacia di tale previsione è demandata ad uno specifico Decreto Ministeriale, ferma restando l applicazione, nelle more dell emanazione, delle disposizioni di cui al DM n. 379/88. 5
6 8. LA CONSULENZA DELLO STUDIO LA CONSULENZA DELLO STUDIO Lo Studio Boscolo & Partners è a disposizione per fornire tutta la consulenza necessaria per la corretta applicazione delle novità sopra elencate. Per evitare il rischio che i soggetti incaricati della predisposizione dei documenti fiscali e del data entry predispongano e/o imputino nei sistemi meccanografici documenti irregolari, si invita la clientela a contattare il professionista di riferimento prima di porre in essere operazioni che potrebbero rientrare nell ambito delle disposizioni commentate. 6
Estensione del reverse charge in ambito IVA ed introduzione del regime IVA di split payment
Studio Ferrari & Genoni Dottori Commercialisti 0331 380680 Via Orru 1 21052 - BUSTO ARSIZIO VA Tel 0331 683290 683750 fax Estensione del reverse charge in ambito IVA ed introduzione del regime IVA di split
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