associazione intercomunale alta val degano val pesarina
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- Adelaide Aniella Tucci
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1 associazione intercomunale alta val degano val pesarina comuni di: Comeglians Forni Avoltri Ovaro Prato Carnico Rigolato COMUNE DI COMEGLIANS PROVINCIA DI UDINE CAPITOLATO SPECIALE LOCAZIONE BAR L ALPINA UBICATO AL PRIMO TERRA DELL EDIFICIO COMUNALE PALAZZO MUNICIPALE ART. 1 - OGGETTO DELL APPALTO 1. Il Comune di Comeglians, di seguito denominato Comune, intende procedere alla locazione del Bar L Alpina ubicato al piano terra dell immobile comunale Palazzo Municipale sito nel capoluogo di Comeglians, Piazza Cavaliere del Lavoro U. De Antoni catastalmente individuato al NCT Foglio 21, mappale n. 405 sub 5. ART. 2 - TIPO DI APPALTO 1. Il Comune provvede alla locazione mediante procedura aperta (asta pubblica) con il metodo previsto dall art. 73 lett.c) del R.D. n. 827/24 regolamento per l amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato con il metodo dell offerta economicamente vantaggiosa come dettagliatamente specificato nel bando di gara. Le offerte segrete economiche dovranno prevedere un rialzo minimo del 5% sul prezzo a base d asta indicato nel bando di gara. L aggiudicazione sarà dichiarata valida anche in presenza di una sola offerta ritenuta valida. Nel caso di due o più offerte uguali si provvederà all aggiudicazione a norma del 1 comma dell art. 77 del citato R.D. ovvero si procederà in prima istanza a richiedere ulteriore offerta migliorativa e nel caso di conferma delle offerte mediante estrazione a sorte. 2. La locazione viene disciplinata dalle disposizioni di apposito contratto e, per quanto non previsto in tale contratto, da quelle del presente Capitolato speciale il quale, a tal fine, costituisce parte integrante e sostanziale del contratto medesimo, dalle disposizioni normative del Codice Civile e di quelle della legge 27/07/1978 n.392. ART. 3- LICENZE 1. Il locatario prima di iniziare l attività, dovrà munirsi di tutte le autorizzazioni e le licenze prescritte dalle vigenti normative per la tipologia della locazione; ART. 4 - DURATA DEL CONTRATTO 1. Il contratto di locazione avrà la durata di anni sei, con possibilità di proroga di ulteriori anni 6 (sei), decorrenti dalla data del contratto di locazione. 2. L apertura al pubblico deve essere garantita per un minimo di 6 giorni settimanali per almeno 10 mesi all anno; 3. Viene data facoltà al locatario di recedere dal contratto dandone avviso motivato almeno sei mesi prima in cui il recesso deve avere esecuzione mediante lettera raccomandata; Ufficio associato per il servizio: FINANZIARIO Comune capofila: Comeglians - Via Roma, Comeglians Tel: Fax: CF/P.IVA ragioneria@com-comeglians.regione.fvg.it
2 ART. 5 - CANONI DI LOCAZIONE E CORRISPETTIVI VARI 1. Quale corrispettivo sarà stabilito un canone di locazione a base d asta costituito da una quota mensile di Euro 400,00.- (Euro quattrocento/00). Il relativo versamento, da effettuarsi tramite bonifico sul c/c bancario intestato al Comune presso la Banca Popolare FriulAdria Filiale di Comeglians, codice IBAN IT 90 Z , dovrà essere eseguito mensilmente entro il giorno 10 (dieci) di ogni mese. 2. A decorrere dal quarto anno della data di inizio della gestione, il canone verrà annualmente aggiornato in relazione alle variazioni degli indici ISTAT; 3. Oltre al canone, saranno direttamente a carico del locatario le spese per la fornitura di energia elettrica per qualunque uso, per le quali il locatario provvederà a stipulare apposito contratto sul contatore già installato nei locali. Saranno a carico del medesimo la spese per le tasse ed i tributi comunale, quali tarsu, tari, acquedotto e fognatura. La struttura in locazione è dotata di impianto di riscaldamento a gas metano. L impianto è centralizzato. L Amministrazione comunale ha recentemente provveduto a suddividere in specifiche zona installando appositi contacalorie. Il locatario provvederà al rimborso al Comune delle spese a suo carico con frequenza semestrale e/o annuale in relazione ai consumi risultanti dalle letture del conta calorie specifico per l esercizio commerciale ART. 6 - OBBLIGHI DEL LOCATARIO 1. Il locatario si impegna a gestire con diligenza e decoro attenendosi anche alle prescrizioni che al riguardo il Comune volesse impartirgli. 2. Non potrà cedere o subaffittare in tutto od in parte l esercizio, senza l autorizzazione del Comune, come pure non potrà servirsi dei locali per adibirli ad uso diverso da quello indicato nel contratto. 3. Dovrà assumere a proprio carico tutti gli oneri di gestione, manutenzione ordinaria e apertura al pubblico del bar. 4. Dovrà garantire l apertura dell esercizio pubblico come indicato nell art. 5 del bando rendendo disponibili i locali e le attrezzature e mettendo in pratica e dimostrando conoscenza del trattamento e della pratica specifica secondo i migliori standard del settore. 5. Dovrà garantire gli interventi a mezzo di personale idoneo all utilizzo della struttura. 6. dovrà mantenere i locali nel rispetto delle normative antinfortunistiche vigenti, dotando le medesime, qualora si rendesse necessario, dell apposita segnaletica e di eventuali protezioni e rimanendo direttamente e totalmente responsabile per qualsiasi incidente e infortunio che si potesse verificare a causa della sua noncuranza; 8. dovrà inoltre ottemperare sotto la sua esclusiva responsabilità a leggi, regolamenti e prescrizioni emanate dalle competenti autorità in materia di pubblici esercizi nonché quelle di
3 sicurezza, igiene del lavoro e simili ed in particolare al D.lgs 09/04/2008 N.81. ART. 7 - LOCALI E LORO MANUTENZIONI 1. I locali destinati all esercizio del Bar l Alpina saranno consegnati al locatario, previa redazione di verbali di consegna e di inventario. I locali predetti saranno tenuti dal locatario costantemente e per tutta la durata del contratto, nel medesimo stato di conservazione o di manutenzione nel quale verranno consegnati, salvo l inevitabile deperimento determinato dall uso. In particolare il locatario dovrà adottare ogni utile accorgimento per evitare il congelamento degli impianti idro-sanitari, tubazioni, scarichi eccetera. 2. Alla scadenza del contratto, il locatario dovrà riconsegnare ogni cosa nell identico stato risultante dai verbali di consegna ed inventario ed indennizzare il Comune dei deterioramenti e delle perdite imputabili ad esso locatario o ai suoi dipendenti o a terzi. 3. Qualora, previa formale autorizzazione del Comune, venissero eseguiti dal locatario a sue spese altri lavori di adattamento e di abbellimento nei locali dell esercizio, le opere eseguite saranno acquisite al patrimonio del Comune senza che il locatario possa vantare diritto di indennità o rimborsi di sorta. 4. Saranno a carico del locatario le spese necessarie per la manutenzione ordinaria facenti parte dei locali destinati all esercizio. Il Comune si riserva di valutare di volta in volta la natura (straordinaria o ordinaria) delle manutenzioni da eseguirsi sui locali in dotazione. 5. Il locatario sarà responsabile dei danni che, per inosservanza delle disposizioni di cui al presente articolo, potrebbero derivare ai locali medesimi. 6. Il locatario dovrà accettare le modificazioni ai locali dell esercizio che il Comune ritenesse di operare e non potrà eseguire ne permettere che altri eseguano varianti nei detti locali, senza preventivo consenso del Comune stesso. ART. 8 - ATTREZZATURE 1. I locali di che trattasi sono sprovvisti di alcun tipo di mobilio. Il locatario sarà tenuto a dotare, a sue spese, l esercizio degli arredi e del bancone bar nonché di quanto altro occorre per la buona e decorosa conduzione del medesimo. I locali oggetto della locazione dovranno essere restituiti al cessare dell affittanza nello stato risultante all atto della consegna, salvo l inevitabile deperimento d uso. Al termine del rapporto contrattuale gli arredi potranno essere ceduti al Comune previo accordo consensuale e, in mancanza di accordo, rimarranno nella disponibilità del locatore proprietario degli arredi stessi e saranno asportati o ceduti al subentrante gestore. 2. Il locatario dovrà tenere i locali destinati alle attività di esercizio in stato decoroso ed in perfetta pulizia, attenendosi scrupolosamente, in materia d igiene e di sanità pubblica, a tutte le norme e disposizioni vigenti che venissero eventualmente emanate dal Comune e dalle
4 Autorità competenti. ART. 9 - SPESE ESERCIZIO 1. Sono a carico del locatario tutte le spese (energia elettrica, gas, telefono ecc.) e le imposte i premi di assicurazioni contro gli incendi e la responsabilità civile per danni alle persone e a cose, nonché le spese inerenti all esercizio. ART VIGILANZA SULL ANDAMENTO DELLA GESTIONE 1. I funzionari incaricati dal Comune hanno diritto di accesso in tutti i locali per vigilare sull andamento dell esercizio e per gli accertamenti sull osservanza delle clausole contrattuali e delle disposizioni del presente Capitolato. ART RESPONSABILITA PER DANNI E ASSICURAZIONI 1. Il Comune non si costituisce né può essere considerato, in nessun modo, depositario dei mobili, degli oggetti, degli attrezzi e dei materiali che il locatario detiene nei locali, rimanendo la custodia e la conservazione a totale carico, rischio e pericolo del locatario. 2. Il locatario risponde direttamente e interamente di ogni danno che per fatto proprio, dei suoi dipendenti, di collaboratori o di terzi, possa derivare al Comune. 3. Il locatario dovrà provvedere alla stipula di una polizza assicurativa (incendiodanneggiamenti) con garanzia rischio locativo per un valore immobiliare di Euro ,00 (Immobili ,00 Euro contenuto ,00 Euro comprese attrezzature). Copia della polizza dovrà essere esibita all atto della sottoscrizione del contratto. ART. 12 CAUZIONE 1. I concorrenti dovranno produrre, a garanzia dell offerta, una cauzione provvisoria pari ad. 576,00, pari al 2% dell'importo complessivo di affitto posto a base di gara, ( ,00) presentata secondo una delle modalità previste dalla L.348/82 e successive modifiche ed integrazioni. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell affittuario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. Ai non aggiudicatari la cauzione verrà restituita entro 30 giorni dall'aggiudicazione. ART PENALITA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO SANZIONI 1. La violazione di qualunque disposizione contenuta nel contratto e nel presente Capitolato, o il compimento da parte del locatario o dei suoi dipendenti di un atto che abbia compromesso o possa compromettere la gestione, daranno ampia facoltà al Comune di adottare a carico del locatario sanzioni adeguate all importanza ed alla gravità dell infrazione, non esclusa l adozione della risoluzione del contratto. 2. Procedutosi alla contestazione del locatario delle relative infrazioni e presa visione delle eventuali giustificazioni fatte pervenire dal medesimo, il Comune potrà procedere all applicazione di sanzioni pecuniarie (penalità) nella misura che, a suo giudizio, riterrà
5 proporzionata all infrazione stessa. 3. Il mancato versamento dei canoni di affitto così come previsto dall art.5 del presente Capitolato comporterà automaticamente l applicazione degli interessi di mora. 4. Il contratto si intenderà risolto di diritto in caso di fallimento del locatario. Potrà, però, essere mantenuto in vigore per tutta la durata dell esercizio provvisorio che fosse accordato al fallito, sotto la responsabilità del curatore nominato dall Autorità Giudiziaria. 5. l contratto si intenderà risolto quando l Amministratore della Società conduttrice venga a perdere la sua qualità, salvo che venga proposta altra persona e il Comune, a suo esclusivo giudizio, dia il benestare. 6. E facoltà del Comune procedere alla risoluzione del contratto nei seguenti casi di violazione degli obblighi da parte del locatario: a) Gravi o ripetute violazioni degli obblighi contrattuali, da parte del locatario, delle condizioni del contratto, nonostante formali contestazioni del Comune; b) Inadempienze gravi della gestione, insufficienza nella frequenza e qualità della gestione come prescritto nel presente capitolato; c) Fallimento del locatario o cessione di tutti o parte degli obblighi derivanti dal contratto, senza preventivo consenso del Comune; d) Ritardo da parte del locatario dei pagamenti dovuti per un importo superiore a sei mensilità del canone annuo d affitto. 7. Sono fatte salve l applicazione delle sanzioni pecuniarie ed ogni rivalsa di danni, per le quali, oltre che con la cauzione ed i crediti verso il Comune, la ditta appaltatrice risponde con il proprio patrimonio. ART. 14 ELEZIONE DEL DOMICILIO E CONTROVERSIE 1. Il locatario dovrà eleggere il proprio domicilio a tutti gli effetti giudiziari ed amministrativi presso la sede del Municipio di Comeglians. 2. In caso di disaccordo tra le parti in merito all esecuzione del presente contratto la controversia sarà deferita al giudice ordinario del foro di Udine. ART SPESE ED ONERI FISCALI Tutte le spese per l organizzazione e l espletamento della gestione sono a carico del locatario; sono altresì a carico della medesima ditta le spese connesse al presente contratto comprese le spese di registrazione.
COMUNE DI COMEGLIANS CAPITOLATO SPECIALE
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