Ordinanza concernente l eliminazione dei rifiuti

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1 Ordinanza concernente l eliminazione dei rifiuti di origine animale (OERA) del 3 febbraio 1993 (Stato 15 maggio 2001) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 10 capoverso 1, 10a, 22 e 53 della legge del 1 luglio sulle epizoozie (LFE); visti gli articoli 29 capoverso 1, 32 capoverso 1 e 39 capoverso 1 della legge del 7 ottobre sulla protezione dell ambiente (LPAmb), 3 ordina: Sezione 1: Scopo, oggetto e definizioni Art. 1 Scopo La presente ordinanza è intesa a: a. garantire che i rifiuti di origine animale non nuocciano né alla salute dell uomo e degli animali né all ambiente; b. consentire, nel limite del possibile, la valorizzazione dei rifiuti di origine animale; c. mettere a disposizione l infrastruttura necessaria per l eliminazione dei rifiuti di origine animale. Art. 2 Oggetto 1 La presente ordinanza disciplina l eliminazione dei rifiuti di origine animale. 2 Sono riservate disposizioni particolari concernenti la lotta contro le epizoozie. Art. 3 Definizioni 1 Sono considerati rifiuti di origine animale: a. le carcasse di animali; b. gli scarti di carne; c. i sottoprodotti di macellazione; d. i prodotti del metabolismo. RU RS RS Nuovo testo del secondo lemma giusta il n. II dell O del 20 dic (RU ). 1

2 Agricoltura 2 Per carcasse di animali si intendono gli animali o le parti di animali periti, nati morti o che non sono stati macellati per la produzione di carne. 3 Per scarti di carne s intendono: a. gli scarti risultanti dalla produzione di carne e di prodotti di carne provenienti dai macelli e dagli stabilimenti per la preparazione di derrate alimentari; b. la carne e i prodotti di carne che non adempiono le prescrizioni della legislazione sulle derrate alimentari e che non possono essere utilizzati come derrate alimentari. 4 Per sottoprodotti di macellazione si intendono le pelli grezze, le pelli da pellicceria, le setole, le piume, le corna, le unghie, gli zoccoli. 5 Per prodotti del metabolismo si intendono l urina e il contenuto del rumine, dello stomaco e dell intestino risultanti dalla macellazione. 6 Per rifiuti di origine animale ad alto rischio si intendono: a. le carcasse, eccettuati i pesci morti che presentano segni di malattie trasmissibili all uomo o agli animali; b. gli scarti di carne di animali che in occasione dell ispezione veterinaria e dell ispezione delle carni presentano residui nocivi alla salute oppure segni di malattie trasmissibili all uomo o agli animali; c. gli scarti di carne ottenuti in occasione della macellazione e che non sono stati sottoposti all ispezione delle carni; d. la carne e i prodotti di carne che non adempiono le prescrizioni della legislazione sulle derrate alimentari e contengono agenti patogeni di una malattia trasmissibile all uomo o agli animali; e. i miscugli di rifiuti di origine animale che contengono rifiuti di origine animale ad alto rischio conformemente alle lettere a d. 7 Per rifiuti di origine animale a basso rischio si intendono tutti i rifiuti di origine animale che non sono menzionati al capoverso 6 e che non presentano un rischio concreto di contagio per l uomo o per gli animali. 8 L eliminazione dei rifiuti di origine animale comprende la raccolta, il trasporto, l immagazzinamento intermedio, il trattamento, la valorizzazione, l incenerimento e il sotterramento dei rifiuti di origine animale. Sezione 2: Eliminazione dei rifiuti di origine animale Art. 4 Raccolta, trasporto, immagazzinamento intermedio 1 I rifiuti di origine animale devono essere raccolti, trasportati e immagazzinati in modo da evitare la disseminazione di agenti patogeni. 2 I centri di raccolta dei rifiuti di origine animale non devono avere alcun legame diretto con un azienda per la tenuta di bestiame da reddito e devono essere situati in 2

3 Eliminazione dei rifiuti di origine animale un edificio separato dai macelli e dagli stabilimenti per la preparazione di derrate alimentari, nonché essere attrezzati conformemente all allegato 1. Da essi non devono emanare odori sgradevoli. 3 I macelli e gli stabilimenti per la preparazione di derrate alimentari devono immagazzinare i loro rifiuti di origine animale in recipienti stagni o in locali adibiti esclusivamente a tale scopo. 4 I recipienti o gli automezzi impiegati per la raccolta di carcasse o di scarti di carne devono adempiere le esigenze di cui all allegato 1. Art. 4a 4 Eliminazione di scarti di carne 1 Gli scarti di carne devono essere inceneriti o resi non nocivi mediante un processo riconosciuto dall Ufficio federale di veterinaria (Ufficio federale). Sono fatti salvi l articolo 6 della presente ordinanza nonché l articolo 183 capoversi 2, 3 e 3 bis dell ordinanza del 27 giugno sulle epizoozie. 6 2 Gli scarti di carne e i prodotti intermedi da essi derivati, segnatamente le farine e i grassi di estrazione, non possono essere importati o esportati. L Ufficio federale può autorizzare eccezioni. Art. 5 Trattamento e valorizzazione dei rifiuti di origine animale ad alto rischio 1 Prima della valorizzazione, i rifiuti di origine animale ad alto rischio devono venir trattati mediante un processo di sterilizzazione riconosciuto, il cui effetto equivalga ad un trattamento termico della durata di 20 minuti, ad una temperatura al nucleo di 133 C e a una pressione di 3 bar. La dimensione delle particelle del materiale greggio prima dell inizio del processo di sterilizzazione di 20 minuti non deve essere superiore a 50 mm. 2 Le carcasse che non vengono sotterrate ai sensi dell articolo 8 devono essere incenerite. Fanno eccezione, purché non presentino segni di malattie trasmissibili all uomo e agli animali: a. i pesci morti; b. le carcasse che, senza trattamento termico, sono valorizzate come alimenti per animali carnivori quali cani, gatti, animali di giardini zoologici, animali da pelliccia e pesci d ingrasso. 7 3 In ogni caso devono essere inceneriti: a. le carcasse di vacche; b. le parti di carcasse di bovini, ovini e caprini macellati, menzionate nell articolo 181 dell ordinanza del 27 giugno sulle epizoozie; 4 Introdotto dal n. II dell O del 20 dic (RU ). 5 RS Nuovo testo del per. giusta il n. 4 dell all. all O del 28 mar (RU ). 7 Nuovo testo giusta il n. II dell O del 17 apr (RU ). 8 RS

4 Agricoltura c. i rifiuti di origine animale, per quanto siano mescolati con carcasse secondo la lettera a o con parti delle carcasse secondo la lettera b e non possano essere separati senza che un dubbio sussista. 9 Art. 6 Trattamento e valorizzazione di rifiuti di origine animale a basso rischio 1 Gli scarti di carne, i sottoprodotti di macellazione e i prodotti del metabolismo che sono trasformati in alimenti per animali devono essere trattati giusta l articolo 5 capoverso 1. Valgono però le deroghe seguenti: a. il grasso di mammiferi dev essere riscaldato alla temperatura di 133 C per una durata di 20 minuti; b. il grasso di altri animali dev essere sottoposto a un trattamento termico in grado di garantire che i prodotti soddisfino le esigenze elencate all allegato 3, cifra 2.1; c. il sangue e i prodotti del metabolismo provenienti da impianti di macellazione devono essere sottoposti a un trattamento termico che corrisponda al procedimento della pastorizzazione giusta l articolo 13 capoverso 2 lettera b dell ordinanza del 1 marzo sulle derrate alimentari I rifiuti di origine animale a basso rischio possono inoltre essere trattati e valorizzati come segue: a. gli scarti di carne possono essere trattati mediante i consueti processi di sterilizzazione applicati nell ambito della fabbricazione di conserve ed essere trasformati in conserve d alimenti per animali; b. gli scarti di carne possono essere valorizzati allo stato crudo, quali alimenti per animali carnivori come cani, gatti, animali di giardini zoologici, animali da pelliccia e pesci d ingrasso; c. 12 i sottoprodotti di macellazione possono fungere da materia prima per la fabbricazione di prodotti chimici, tecnici e di prodotti analoghi; nell ambito del processo di trasformazione essi devono essere trattati in modo da eliminare eventuali agenti patogeni; c bis. 13 gli scarti di carne possono fungere da materia prima per la fabbricazione di prodotti chimici, tecnici e di prodotti analoghi unicamente con l autorizzazione dell Ufficio federale di veterinaria; l autorizzazione è concessa se vi è la garanzia che nessuna componente di tali scarti possa confluire in alimenti per animali e che gli scarti siano trattati in maniera da eliminare eventuali agenti patogeni; 9 Introdotto dal n. II dell O del 17 apr (RU ). Nuovo testo giusta il n. 4 dell all. all O del 28 mar (RU ). 10 RS Nuovo testo giusta il n. 2 dell all. all O dell 8 giu (RU ). La lett. a entra in vigore il 1 set (n. II cpv. 2 di detta modificazione). 12 Nuovo testo giusta il n. II dell O del 20 dic (RU ). 13 Introdotta dal n. II dell O del 20 dic (RU ). 4

5 Eliminazione dei rifiuti di origine animale d. i sottoprodotti di macellazione possono essere valorizzati nell ambito della fabbricazione di oggetti d uso e di prodotti tecnici senza aver subìto alcun trattamento termico; e. i prodotti del metabolismo possono essere eliminati senza aver subìto alcun trattamento termico, se non vengono trasformati in foraggio; f. 14 i pesci morti che non presentano segni di malattie trasmissibili all uomo o agli animali e gli scarti di pesce possono essere trasformati in alimenti per animali ai sensi dell articolo 46 dell ordinanza del 27 giugno sulle epizoozie. Art. 7 Eliminazione senza valorizzazione 1 Se non è possibile procedere alla valorizzazione, i rifiuti di origine animale possono essere: a. trattati in base ad un processo di sterilizzazione riconosciuto ed eliminati conformemente alle prescrizioni dell ordinanza tecnica del 10 dicembre sui rifiuti; oppure b. inceneriti o sotterrati. 2 I rifiuti di origine animale contaminati da agenti patogeni che non possono essere distrutti mediante alcun procedimento usuale, devono essere inceneriti o sotterrati. 3 I rifiuti di origine animale che devono essere inceneriti possono dapprima essere trattati in uno stabilimento di eliminazione (art. 14 cpv. 1), se lo stesso non tratta rifiuti di origine animale utilizzati come foraggio. 17 Art. 8 Sotterramento 1 Possono essere sotterrati: a. le carcasse di animali periti in luoghi difficilmente accessibili, che non possono essere trasferite ai fini del trattamento in uno stabilimento di eliminazione; b. le carcasse mescolate a corpi estranei, che per tale motivo non possono essere sottoposte ad un trattamento presso uno stabilimento di eliminazione; c. le carcasse di animali periti in seguito ad un epizoozia o a una catastrofe naturale, che non possono essere trattate in uno stabilimento di eliminazione; d. le interiora della selvaggina; e. su terreno privato, singoli animali di piccola taglia fino ad un peso di dieci chilogrammi; f. 18 gli animali da compagnia in cimiteri per animali. 14 Nuovo testo giusta il n. 2 dell all. dell O del 15 mar. 1999, in vigore dal 1 lug (RU ). 15 RS RS Introdotto dal n. II dell O del 17 apr (RU ). 18 Introdotta dal n. 4 dell all. all O del 28 mar (RU ). 5

6 Agricoltura 2 Le esigenze poste ai luoghi previsti per il sotterramento di carcasse giusta il capoverso 1 lettere b e c sono definite nell allegato Art. 9 Rifiuti di origine animale contaminati da sostanze radioattive o chimiche Per i rifiuti di origine animale contaminati da sostanze chimiche è riservata l ordinanza del 12 novembre sul traffico dei rifiuti speciali. Per quanto concerne i rifiuti di origine animale contaminati da sostanze radioattive viene applicata la legislazione vigente in materia di protezione contro le radiazioni. Art. 10 Istruzioni particolari da parte delle autorità 1 Le autorità esecutive possono ordinare che le derrate alimentari, segnatamente il latte e le uova da incubare che contengono agenti patogeni di una malattia trasmissibile all uomo o agli animali, vengano trattati come i rifiuti di origine animale. 2 Il controllore delle carni decide se gli scarti di carne oggetto di contestazioni in occasione dell ispezione delle carni possono essere trasformati in conserve di alimenti per animali o in alimenti per animali carnivori. 21 Se decide di autorizzare tale trasformazione, rilascia un certificato giusta l allegato 4 ed informa il controllo delle derrate alimentari, nonché il veterinario cantonale del luogo di destinazione trasmettendo loro una copia. Art. 11 Autorizzazione per l eliminazione di rifiuti di origine animale 1 Colui che elimina rifiuti di origine animale dev essere in possesso di un autorizzazione. 2 Non è necessaria un autorizzazione per: a. l eliminazione di sottoprodotti di macellazione e di prodotti del metabolismo per i quali non è prescritto alcun trattamento termico; b. l acquisto di scarti di carne che non sono stati oggetto di contestazioni in occasione dell ispezione delle carni, da destinare all alimentazione di animali carnivori; c. il trasporto, effettuato a titolo non professionale, di rifiuti di origine animale al centro di raccolta; d. il sotterramento delle interiora di selvaggina, nonché degli animali di piccola taglia giusta l articolo 8 capoverso 1 lettere d ed e. 19 Nuovo testo giusta il n. 4 dell all. all O del 28 mar (RU ). 20 RS Nuovo testo giusta il n. 2 dell all. all O dell 8 giu (RU ). 6

7 Eliminazione dei rifiuti di origine animale Art. 12 Rilevamento dei quantitativi 1 Colui che raccoglie, tratta o incenerisce carcasse e scarti di carne, deve tenere un registro dei quantitativi e della provenienza dei rifiuti di origine animale. 2 I dati devono essere trasmessi annualmente all autorità esecutiva. Art. 13 Sorveglianza del trattamento termico 1 Gli stabilimenti d eliminazione devono accertare che il trattamento termico dei rifiuti di origine animale sia irreprensibile mediante: a. la registrazione delle temperature per mezzo di un termografo durante il trattamento termico; b. il prelievo e l esame trimestrale di campioni conformemente alle prescrizioni tecniche emanate dall Ufficio federale Se risulta che il trattamento termico non è irreprensibile, i responsabili dello stabilimento devono colmare immediatamente tale lacuna, trattare ancora una volta i rifiuti in questione e informare le autorità esecutive Le registrazioni e i risultati degli esami devono essere conservati per almeno due anni e presentati, su richiesta, all autorità esecutiva. Sezione 3: Requisiti degli stabilimenti d eliminazione Art. 14 Stabilimenti d eliminazione per rifiuti d origine animale ad alto rischio 1 Gli stabilimenti d eliminazione che trattano rifiuti di origine animale ad altro rischio d ogni genere devono: a. essere ubicati in edifici separati dai macelli e dagli stabilimenti per la preparazione di derrate alimentari e non devono aver alcun legame diretto con aziende destinate alla tenuta di bestiame da reddito; b. essere suddivisi, dal profilo degli edifici, delle installazioni tecniche e della gestione, in una parte «incontaminata» ed in una parte «contaminata»; c. 24 raccogliere le acque reflue e sterilizzarle; d. essere provvisti dell attrezzatura giusta l allegato 1. 2 Per gli stabilimenti d eliminazione che preparano alimenti per animali e non trattano né carcasse né rifiuti di origine animale in relazione ad un epizoozia altamente contagiosa fanno stato le esigenze giusta il capoverso 1 con le seguenti eccezioni: a. è sufficiente che gli impianti per il trattamento termico siano situati in una parte separata dall edificio in cui è custodito il bestiame da reddito; 22 Nuovo testo giusta il n. 4 dell all. all O del 28 mar (RU ). 23 Nuovo testo giusta il n. 4 dell all. all O del 28 mar (RU ). 24 Nuovo testo giusta il n. 4 dell all. all O del 28 mar (RU ). 7

8 Agricoltura b. non sono richieste installazioni per la raccolta e la sterilizzazione delle acque reflue. Art. 15 Inceneritori Gli impianti destinati all incenerimento dei rifiuti di origine animale devono: a. incenerire i rifiuti di origine animale in modo che i resti possano venir eliminati conformemente all ordinanza tecnica del 10 dicembre sui rifiuti; b. devono essere concepiti, dal profilo edilizio, tecnico e gestionale, in modo da evitare la diffusione di agenti patogeni e di odori sgradevoli; per il resto si applicano l allegato 1 e gli articoli 38 a 42 dell ordinanza tecnica del 10 dicembre 1990 sui rifiuti. Sezione 4: Responsabilità per l eliminazione dei rifiuti di origine animale Art. 16 Eliminazione da parte del proprietario 1 Colui che macella animali o trasforma carne a titolo professionale, deve eliminare o fare eliminare, conformemente alla presente ordinanza e alle prescrizioni cantonali, i rifiuti di origine animale da lui prodotti. 2 Nei confronti del Cantone egli è tenuto a dimostrare, sulla scorta di contratti scritti, che l eliminazione dei rifiuti di origine animale da lui prodotti è garantita a lungo termine. 3 Tutti gli altri detentori di rifiuti di origine animale che non sono in grado di provvedere alla loro eliminazione, devono consegnarli al centro di raccolta designato dal cantone. Art. 17 Eliminazione da parte del Cantone 1 Il Cantone è responsabile dell eliminazione dei rifiuti di origine animale che non vengono eliminati dal proprietario. 2 Entro i limiti delle sue possibilità, può prendere a proprio carico l eliminazione dei rifiuti di origine animale di stabilimenti che macellano animali o trasformano carne a titolo professionale, se il proprietario non è in grado di adempiere il suo dovere in materia d eliminazione. 3 Può, se necessario, chiudere un macello o uno stabilimento per la preparazione di derrate alimentari fintanto che sarà nuovamente possibile garantire l eliminazione dei rifiuti di origine animale ivi prodotti. 4 I Cantoni che non gestiscono impianti propri, garantiscono l eliminazione dei rifiuti di origine animale di cui sono responsabili stipulando un accordo con uno stabilimento d eliminazione dei rifiuti. 25 RS

9 Eliminazione dei rifiuti di origine animale Art. 18 Infrastruttura cantonale Il Cantone provvede affinchè: a. venga messa a disposizione un infrastruttura adeguata per la raccolta e l immagazzinamento intermedio dei rifiuti di origine animale all interno del comprensorio di cui è responsabile; b. vengano designati posti adeguati per l eventuale sotterramento delle carcasse. Art. 19 Infrastruttura regionale I Cantoni collaborano e provvedono, affinchè la loro regione disponga almeno: a. di uno stabilimento per l eliminazione di rifiuti d origine animale ad alto rischio prodotti nel comprensorio di cui sono responsabili; b. di un installazione, che corrisponda alle loro necessità, per l incenerimento dei rifiuti di origine animale o per il trattamento degli stessi secondo un processo di sterilizzazione riconosciuto e successiva eliminazione giusta l ordinanza tecnica del 10 dicembre sui rifiuti; c. dei grandi contenitori standard (container) necessari per il trasporto di carcasse contaminate e di automezzi; la capacità richiesta corrisponde ad una tonnellata per 8000 unità di bestiame grosso (UBG). Art Art. 21 Esportazione di rifiuti di origine animale 1 Colui che elimina i suoi rifiuti di origine animale all estero, dev essere in grado di eliminarli in Svizzera nel caso in cui il Paese di destinazione ne limitasse o vietasse l importazione. Sono riservate le convenzioni transfrontaliere concernenti l eliminazione dei rifiuti. 2 Del rimanente, l importazione, il transito e l esportazione di rifiuti di origine animale sono disciplinati dagli articoli 51, 55, 61 e 77 dell ordinanza del 20 aprile concernente l importazione, il transito e l esportazione di animali e prodotti animali. Art. 22 Assunzione dei costi 1 Il proprietario di rifiuti di origine animale assume i costi della loro eliminazione. 2 Il Cantone ripartisce i costi d eliminazione tra i proprietari di rifiuti di origine animale proporzionatamente al quantitativo per il quale si è assunto il compito dell eliminazione. 26 RS Abrogato dal n. 4 dell all. all O del 28 mar (RU ). 28 RS

10 Agricoltura 3 Esso può rinunciare ad addossare integralmente i costi d eliminazione ai proprietari, nel caso in cui l eliminazione rientrasse nell interesse pubblico o se i costi amministrativi ivi connessi fossero sproporzionati. 4 I Cantoni disciplinano la partecipazione finanziaria dei comuni all eliminazione. 5 Sono riservate le deroghe fondate su una base legale cantonale. Art. 22a 29 Indennità per i costi derivanti dall eliminazione di scarti di carne 1 Entro i limiti dei crediti approvati, la Confederazione versa un indennità pari al massimo al 75 per cento dei costi documentati derivanti dall obbligo di incenerimento di cui all articolo 4a capoverso 1. 2 Questi costi consistono nelle perdite di introiti dovute al fatto che i prodotti fabbricati nelle imprese di eliminazione a partire da scarti di carne non possono più essere venduti e nei costi di incenerimento. 30 Art. 23 Indennità versate agli stabilimenti d eliminazione da parte dei Cantoni 1 I Cantoni versano agli stabilimenti da essi incaricati dell eliminazione dei rifiuti di origine animale un indennità per le spese effettive d eliminazione che non sono coperte dai proventi della valorizzazione. 2 Il versamento di indennità supplementari è concesso soltanto nel caso in cui dovessero essere necessarie al fine di salvaguardare uno stabilimento la cui esistenza è indispensabile per l esecuzione degli incarichi assegnati al Cantone. Gli stabilimenti d eliminazione che beneficiano di tali indennità non sono autorizzati ad eliminare i rifiuti dei macelli e degli stabilimenti per la preparazione di derrate alimentari ad un prezzo inferiore rispetto a quello praticato dagli stabilimenti che non ricevono alcun finanziamento statale. 3 Lo stabilimento d eliminazione deve comunicare al Cantone: a. i quantitativi e la provenienza dei rifiuti di origine animale; b. le spese di gestione e il provento della valorizzazione dei rifiuti di origine animale; c. in quale misura i Cantoni da un canto e i fornitori privati di rifiuti di origine animale dall altro partecipano alle spese d eliminazione. Sezione 5: Prescrizioni in caso di epizoozie Art. 24 Provvedimenti Se viene constatata un epizoozia, l autorità esecutiva del Cantone decide come devono essere eliminati i rifiuti, segnatamente: 29 Introdotto dal n. II dell O del 20 dic (RU ). 30 Introdotto dal n. 4 dell all. all O del 28 mar (RU ). 10

11 Eliminazione dei rifiuti di origine animale a. in quale stabilimento di eliminazione dei rifiuti devono essere trattate le carcasse, qualora diversi stabilimenti entrassero in considerazione; b. quali particolari provvedimenti preventivi devono essere adottati. Art. 25 Coordinazione Se viene constatata un epizoozia, l Ufficio federale può: 31 a. ordinare che tutti i rifiuti di origine animale siano trattati nella regione in questione; b. ordinare che rifiuti contaminati di origine animale provenienti da varie regioni colpite siano trattati nel medesimo stabilimento di eliminazione dei rifiuti; c. indurre, se necessario, uno stabilimento di eliminazione dei rifiuti, che si è impegnato verso un Cantone a trattare rifiuti di origine animale ad alto rischio, a modificare le sue attività o a coordinarle con altri stabilimenti, in modo che la capacità totale sia disponibile per il trattamento di carcasse contaminate. I Cantoni si assumono eventuali spese supplementari o le perdite di proventi. Sezione 6: Disposizioni finali Art. 26 Esecuzione Salvo disposizioni contrarie, i Cantoni sono incaricati dell esecuzione. Art. 27 Autorizzazione e sorveglianza 1 L Ufficio federale: a. approva i procedimenti per il trattamento dei rifiuti di origine animale ad alto rischio; b. approva i piani di costruzione o di trasformazione degli stabilimenti di eliminazione dei rifiuti che trattano rifiuti di origine animale ad alto rischio e collauda gli impianti. Stabilisce: 1. la destinazione degli edifici e il modo di gestione; 2. l attrezzatura tecnica; 3. quali rifiuti di origine animale possono essere trattati. 2 Il Cantone rilascia l autorizzazione di gestione delle aziende di eliminazione die rifiuti, nonché le altre autorizzazioni prescritte dalla presente ordinanza. 31 Nuovo testo giusta il n. 4 dell all. all O del 28 mar (RU ). 11

12 Agricoltura 3 Il Cantone sorveglia l eliminazione dei rifiuti di origine animale. Controlla segnatamente, in base alle prescrizioni tecniche emesse dall Ufficio federale, le imprese che raccolgono, trasportano, depositano, trattano o inceneriscono i rifiuti di origine animale Sono riservate altre autorizzazioni prescritte dal diritto federale o cantonale che non riguardano la legislazione sulle epizoozie. Art. 28 Coordinazione dell Ufficio federale L Ufficio federale assume, su domanda dei Cantoni, il ruolo di coordinatore per l elaborazione di convenzioni fra i Cantoni e gli stabilimenti di eliminazione dei rifiuti della regione, come pure per la ripartizione delle spese fra i Cantoni. Art. 29 Modificazione e abrogazione del diritto vigente 1. L ordinanza tecnica del 10 dicembre sui rifiuti è modificata come segue: Art. 16 cpv. 2 lett. g Art. 30 seconda frase Art. 32 cpv. 2 lett. d 2. L ordinanza dell 11 ottobre concernente l ispezione delle carni è modificata come segue: Art Abrogati 3. L ordinanza del 13 aprile concernente gli effettivi massimi per la produzione di carne e di uova è modificata come segue: Art Nuovo testo giusta il n. 4 dell all. all O del 28 mar (RU ). 33 RS Le modificazioni qui appresso sono inserite nell O menzionata. 34 [RU , , , , , n. II 2, art. 89 n. 3, all. n. 8, n. II 2, all. 3 n. 1. RU n. III 1] 35 [RU , all. 2 n. 4] 12

13 Eliminazione dei rifiuti di origine animale 4. L ordinanza del 15 dicembre sulle epizoozie è modificata come segue: Art. 7 n. 7.4 Art. 21 Abrogato Art. 22 Art. 23 Abrogato 5. L ordinanza del 20 aprile concernente l importazione, il transito e l esportazione di animali e prodotti animali è modificata come segue: Art. 23 cpv. 2 Art. 24 cpv. 2 e 3 prima frase Art. 51 Art. 54 Art. 55 cpv. 1 Art [RU , , , , art. 84 cpv. 1, , , art. 72 n. 4, , , , art. 89 n. 4, , all. n , RU art. 314 n. 1]. 37 RS Le modificazioni qui appresso sono inserite nell O menzionata. 13

14 Agricoltura 6. L ordinanza dell Ufficio federale di veterinaria del 19 maggio concernente gli impianti di distruzione delle carcasse e le istallazioni di sterilizzazione (Prescrizioni tecniche) è abrogata. Art. 30 Disposizioni transitorie 1 Colui che, a titolo professionale, macella animali o trasforma carni, deve provare al Cantone, entro il 1 gennaio 1994, che è in grado a lungo termine di eliminare da solo i rifiuti di origine animale o di farli eliminare. 2 I Cantoni concludono fino al 30 giugno 1994 con gli stabilimenti di eliminazione dei rifiuti una convenzione sull eliminazione dei rifiuti di origine animale di cui sono responsabili. 3 Le convenzioni in corso fra i Cantoni e gli stabilimenti di eliminazione dei rifiuti devono essere sostituite alla loro scadenza da convenzioni conformi alla presente ordinanza. 4 L Ufficio federale controlla fino al 30 ottobre 1993, in collaborazione con i Cantoni, gli stabilimenti di eliminazione che trattano rifiuti di origine animale ad alto rischio e ordina se del caso i necessari adattamenti. Le autorizzazioni di gestione in corso rimangono valide fino a quando l Ufficio federale ha preso la sua decisione. Art. 31 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1 marzo [RS ] 14

15 Eliminazione dei rifiuti di origine animale Attrezzatura dei centri di raccolta e degli stabilimenti di eliminazione dei rifiuti Allegato 1 (art. 4, 14 e 15) 1 Sistemazione dei luoghi 1.1 I centri di raccolta, gli stabilimenti di eliminazione che trattano rifiuti di origine animale ad alto rischio, come pure gli inceneritori devono essere recintati o sistemati in modo che le persone non autorizzate o gli animali non abbiano accesso. 1.2 Le vie di accesso agli stabilimenti di eliminazione che trattano rifiuti di origine animale ad alto rischio devono essere concepite in modo che la ricezione dei rifiuti di origine animale sia separata dalla consegna dei prodotti. 1.3 La sezione «contaminata» di uno stabilimento di eliminazione dei rifiuti comprende l area di scarico dei rifiuti di origine animale e le parti dell impianto che possono essere contaminate da agenti patogeni. Questa sezione deve costituire un locale chiuso. 1.4 La sezione «contaminata» deve essere dotata di cabine per la doccia e vi si deve potere accedere e uscirne attraverso un compartimento di disinfezione. 2 Attrezzature 2.1 I centri di raccolta e gli inceneritori devono essere dotati di impianti di refrigerazione che mantengono gli animali ad una temperatura di + 4 C al massimo, qualora i rifiuti non vengano trattati immediatamente dopo la consegna. 2.2 Gli stabilimenti di eliminazione dei rifiuti e gli inceneritori devono essere dotati di dispositivi per la depurazione dell aria che impediscono la propagazione di agenti patogeni e di odori sgradevoli. 2.3 Gli stabilimenti di eliminazione per le carcasse di animali infetti devono disporre di un area che consenta di scaricare i grandi contenitori per le carcasse infette (art. 19 lett. c). 2.4 I grandi contenitori devono essere costruiti e attrezzati in modo che possano essere svuotati in tutti gli stabilimenti di eliminazione dei rifiuti in Svizzera che sono destinati al trattamento di carcasse infette. 2.5 I contenitori e i cassoni speciali dei veicoli, utilizzati per la raccolta di carcasse e di rifiuti di origine animale, devono essere stagni e fabbricati con materiale resistente alla corrosione e facile da pulire. 3 Pulizia e disinfezione 3.1 I centri di raccolta, gli stabilimenti di eliminazione dei rifiuti e gli inceneritori devono essere dotati di attrezzature per la pulizia e la disinfezione di locali, impianti e utensili ed essere provvisti di lavamani. 15

16 Agricoltura 3.2 Gli stabilimenti di eliminazione dei rifiuti devono inoltre essere dotati di attrezzature per la pulizia e la disinfezione dei veicoli. 3.3 I centri di raccolta, gli stabilimenti di eliminazione dei rifiuti e i veicoli devono essere tenuti puliti e regolarmente disinfettati. 16

17 Eliminazione dei rifiuti di origine animale Allegato 2 39 (art. 8) Requisiti dei luoghi per il sotterramento delle carcasse 1 Ubicazione 1.1 I luoghi previsti per il sotterramento delle carcasse non devono trovarsi nelle zone di protezione delle acque sotterranee (zone S 1, S 2, S 3) e nelle aree di protezione delle acque sotterranee. 1.2 Non devono trovarsi in regioni con suoli umidi o in regioni minacciate da inondazioni, da cadute di pietre, da smottamenti o particolarmente esposte all erosione. 1.3 Le carcasse non devono essere sotterrate in un area di alimentazione di sorgenti e nelle regioni che sono importanti per la captazione di acqua potabile. 2 Misure preventive 2.1 Le carcasse devono trovarsi ad almeno 2 m sopra il livello freatico ed essere ricoperte con uno strato d terra di almeno 1,2 m. 2.2 Se vengono sotterrate grandi quantità di carcasse, il luogo deve essere scelto negli altri ambiti designati dal Cantone secondo l articolo 29 capoverso 1 dell ordinanza del 28 ottobre sulla protezione delle acque. Il luogo deve essere recintato durante due anni e non può essere utilizzato. 39 Aggiornato giusta il n. 4 dell all. all O del 28 mar (RU ). 40 RS

18 Agricoltura Allegato Abrogato dal n. 4 dell all. all O del 28 mar (RU ). 18

19 Eliminazione dei rifiuti di origine animale (Colore della carta: viola) Allegato 4 42 (art. 10 cpv. 2) Cantone Autorizzazione relativa agli scarti di carne trasformati in conserve di alimenti per animali o in alimenti per animali carnivori Macello: (nome, indirizzo) Gli scarti di carne designati di seguito sono stati oggetto di contestazione in occasione dell ispezione delle carni. Essi possono essere utilizzati per la fabbricazione di conserve di alimenti per animali come alimenti per carnivori (Cancellare ciò che non fa al caso) Genere della merce: Destinatario: (Nome, indirizzo) kg kg kg kg kg Luogo e data: Il controllore delle carni: (Firma) Copia a: Ufficio veterinario cantonale (Cantone di destinazione) Controllo delle derrate alimentari (località di destinazione) La presente autorizzazione deve essere conservata dal destinatario per la durata di un anno. 42 Nuovo testo giusta il n. 2 dell all. all O dell 8 giu (RU ). 19

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