Ordinanza concernente l eliminazione dei sottoprodotti di

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1 Ordinanza concernente l eliminazione dei sottoprodotti di origine animale (OESA 1 ) del 23 giugno 2004 (Stato 23 agosto 2005) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 10 capoverso 1, 10a, 22 e 53 della legge del 1 luglio sulle epizoozie (LFE); visto gli articoli 29 capoverso 1, 32 capoverso 1 e 39 capoverso 1 della legge del 7 ottobre sulla protezione dell ambiente (LPAmb), ordina: Sezione 1: Scopo e oggetto Art. 1 Scopo La presente ordinanza è intesa a: a. garantire che i sottoprodotti di origine animale non nuocciano né alla salute dell uomo e degli animali né all ambiente; b. consentire, nel limite del possibile, la valorizzazione dei sottoprodotti di origine animale; c. rendere disponibile l infrastruttura necessaria per l eliminazione dei sottoprodotti di origine animale. Art. 2 Oggetto e campo d applicazione 1 La presente ordinanza disciplina l eliminazione dei sottoprodotti di origine animale. 2 Essa non si applica a: a. rifiuti di cucina e dei pasti; b. ovuli, embrioni e sperma destinati alla riproduzione; c. latte, uova nonché ai loro sottoprodotti; d. prodotti apicoli; e. prodotti del metabolismo non provenienti da macelli; RU RU RS RS

2 Agricoltura f. sottoprodotti di origine animale contaminati radioattivamente, che sottostanno alla legislazione sulla radioprotezione; g. 4 sottoprodotti di origine animale designati come rifiuti speciali nell elenco dei rifiuti emanato secondo l articolo 2 dell ordinanza del 22 giugno sul traffico di rifiuti. 3 I sottoprodotti di origine animale che sono organismi geneticamente modificati o patogeni, che sono stati oggetto di esami di diagnostica medico-microbiologica, oppure provenienti da animali geneticamente modificati o trattati con organismi geneticamente modificati o patogeni, sottostanno inoltre all ordinanza del 25 agosto sull impiego confinato. 4 Sono fatte salve le disposizioni particolari concernenti la lotta contro le epizoozie, nonché l importazione, il transito e l esportazione di sottoprodotti di origine animale. Sezione 2: Sottoprodotti di origine animale Art. 3 Definizioni 1 Sono considerati sottoprodotti di origine animale i corpi di animali nonché le carcasse di animali e i prodotti di origine animale non destinati ad essere utilizzati come derrate alimentari; interi o in parti, greggi o trasformati. 2 Sono considerati corpi di animali gli animali morti, nati morti o che non sono stati uccisi per la produzione di carne. 3 Sono considerati prodotti del metabolismo l urina nonché il contenuto del rumine, dello stomaco e dell intestino risultanti dalla macellazione. 4 Per eliminazione si intende la raccolta, l immagazzinamento intermedio, il trasporto, la trasformazione, la valorizzazione, l incenerimento e il sotterramento di sottoprodotti di origine animale. 5 Sono considerati impianti le installazioni utilizzate per la trasformazione, la valorizzazione e l incenerimento. Fanno eccezione centri di raccolta, veicoli di trasporto e contenitori, come pure macelli e aziende del settore alimentare. Art. 4 Sottoprodotti di origine animale della categoria 1 I sottoprodotti di origine animale della categoria 1 sono: a. corpi di animali o parti di essi; b. carcasse di animali o parti di esse: 4 Nuovo testo giusta il n. II 9 dell all. 3 all O del 22 giu sul traffico dei rifiuti, in vigore dal 1 gen (RS ). 5 RS RS

3 Eliminazione dei sottoprodotti di origine animale 1. in cui è stata accertata la presenza di un encefalopatia spongiforme trasmissibile, 2. a cui il materiale a rischio specificato giusta gli articoli 179d e 180c dell ordinanza del 27 giugno sulle epizoozie non è stato asportato, 3. di animali a cui sono state somministrate sostanze vietate ai sensi dell ordinanza del 22 dicembre concernente l impiego di medicinali per animali destinati alla produzione di derrate alimentari, 4. in cui sono stati constatati superamenti dei valori limite ai sensi dell ordinanza del 26 giugno sulle sostanze estranee e sui componenti; c. animali selvatici uccisi per la produzione di carne o parti di essi, che presentano segni di una malattia trasmissibile all uomo o agli animali; d. materiale a rischio specificato secondo gli articoli 179d e 180c dell ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie; e. sostanze solide separate dalle acque reflue nei macelli per bovini, ovini e caprini; f. prodotti finiti provenienti da impianti a bassa capacità di trasformazione ai sensi dell articolo 29. Art. 5 Sottoprodotti di origine animale della categoria 2 I sottoprodotti di origine animale della categoria 2 sono: a. carcasse di animali o parti di esse non appartenenti alla categoria 1, che dal controllo delle carni sono state dichiarate non commestibili e che presentano segni di una malattia trasmissibile all uomo o agli animali; b. prodotti del metabolismo; c. animali selvatici uccisi per la produzione di carne o parti di essi, che non presentano segni di una malattia trasmissibile all uomo o agli animali, e che non sono destinati ad essere utilizzati come derrate alimentari; d. sostanze solide separate dalle acque reflue nei macelli per animali diversi dai bovini, ovini e caprini. Art. 6 Sottoprodotti di origine animale della categoria 3 I sottoprodotti di origine animale della categoria 3 sono: a. carcasse di animali o parti di esse non appartenenti alle categorie 1 e 2 e che dal controllo delle carni sono state dichiarate: 1. commestibili ma non destinate ad essere utilizzate come derrate alimentari, oppure 7 RS RS RS

4 Agricoltura 2. non commestibili, ma che non presentano segni di una malattia trasmissibile all uomo o agli animali; b. carcasse di conigli domestici, pollame domestico e selvaggina di allevamento biungulata o parti di esse, non appartenenti alle categorie 1 e 2, 1. commestibili ma non destinate ad essere utilizzate come derrate alimentari, oppure 2. non commestibili, ma che non presentano segni di una malattia trasmissibile all uomo o agli animali; c. sangue, pelli, pelami, pellicce, zoccoli, corna, setole, piume e peli di animali che non presentano segni di una malattia trasmissibile all uomo o agli animali; d. sottoprodotti di origine animale di materiale greggio commestibile, risultanti dalla fabbricazione di derrate alimentari. Art. 7 Sottoprodotti di origine animale mescolati e non attribuiti 1 Quando sottoprodotti di origine animale di categorie diverse sono mescolati, l attribuzione viene determinata in base alla categoria con il grado di rischio più elevato. 2 Sottoprodotti di origine animale non menzionati agli articoli 4 6 sono attribuiti alla categoria 2. Sezione 3: Eliminazione Art. 8 Principio Chi elimina sottoprodotti di origine animale deve provvedere affinché: a. non si propaghino agenti patogeni e non venga danneggiato l ambiente; b. il materiale delle categorie 1 3 sia identificabile e rimanga separato; c. i sottoprodotti di origine animale entrino direttamente o indirettamente in contatto soltanto con contenitori, locali, veicoli, apparecchi e simili in buone condizioni; d. contenitori, locali, veicoli, apparecchi e simili siano sufficientemente grandi, confacenti allo scopo e vengano puliti regolarmente. Art. 9 Autorizzazione 1 Chi elimina sottoprodotti di origine animale deve essere titolare di un autorizzazione. 4

5 Eliminazione dei sottoprodotti di origine animale 2 Non è necessaria un autorizzazione per: a. l eliminazione di prodotti del metabolismo; b. il sotterramento di animali di piccola taglia e delle interiora della selvaggina (art. 16 cpv. 1 lett. d e f); c. il trasporto non professionale di sottoprodotti di origine animale al centro di raccolta; d. la raccolta e l immagazzinamento intermedio dei sottoprodotti di origine animale provenienti dal proprio macello; e. la consegna e l acquisto di corpi di animali greggi o parti di essi e per alimentare carnivori (art. 13 cpv. 2). 3 Le domande per il rilascio di un autorizzazione vanno inoltrate all autorità cantonale competente. Quest ultima rilascia l autorizzazione e assegna ad ogni titolare un numero di controllo. Art. 10 Raccolta, immagazzinamento intermedio e trasporto dei sottoprodotti di origine animale 1 I sottoprodotti di origine animale greggi devono essere conservati a temperatura di refrigerazione nel macello o in un centro di raccolta, oppure trasportati il più rapidamente possibile in un impianto titolare di un autorizzazione d esercizio ai sensi dell articolo 28. Non possono essere trasportati assieme ad animali. 2 Per i centri di raccolta è necessaria un autorizzazione del Cantone. 3 Le esigenze concernenti la raccolta, l immagazzinamento intermedio, il trasporto come pure i centri di raccolta figurano nell allegato 1. Art. 11 Identificazione e schede d accompagnamento 1 I sottoprodotti di origine animale devono essere contrassegnati in modo da evidenziare la categoria a cui sono attribuiti. 2 Durante il trasporto, ai sottoprodotti di origine animale deve essere acclusa una scheda d accompagnamento e, se del caso, una decisione del controllo delle carni. Fanno eccezione i trasporti effettuati nel quadro dell eliminazione di sottoprodotti di origine animale non soggetta ad autorizzazione ai sensi dell articolo 9 capoverso 2. 3 Le schede d accompagnamento sono rilasciate dallo speditore dei sottoprodotti di origine animale. 4 Le schede d accompagnamento devono essere conservate per tre anni. Gli organi competenti di Confederazione e Cantoni devono poter consultare i documenti in qualsiasi momento. 5 Le esigenze concernenti l identificazione e le schede d accompagnamento figurano nell allegato 1. 5

6 Agricoltura Art. 12 Trasformazione dei sottoprodotti di origine animale 1 La trasformazione dei sottoprodotti di origine animale deve avvenire in modo da distruggere eventuali agenti patogeni. I metodi di trasformazione figurano nell allegato 4. 2 L Ufficio federale di veterinaria (Ufficio federale) può autorizzare ulteriori metodi di trasformazione, se la loro efficacia corrisponde almeno a quella dei metodi descritti nell allegato 4. 3 Esso emana prescrizioni tecniche sulla sorveglianza del trattamento termico dei sottoprodotti di origine animale. Art. 13 Eliminazione dei sottoprodotti di origine animale della categoria 1 1 I sottoprodotti di origine animale della categoria 1 sono da eliminare: a. mediante incenerimento diretto; b. mediante sterilizzazione a pressione conformemente all allegato 4, seguita: 1. da incenerimento, o 2. da uno sfruttamento energetico precedente l incenerimento. 2 Corpi di animali e parti di essi possono essere utilizzati allo stato greggio per alimentare animali da zoo, animali da pelliccia e pesci di allevamento come pure uccelli necrofagi, a condizione che non presentino segni di una malattia trasmissibile all uomo o agli animali. Fanno eccezione corpi e parti di: a. ruminanti; b. animali geneticamente modificati; c. animali da compagnia; d. animali a cui sono state somministrate sostanze vietate ai sensi dell ordinanza del 22 dicembre concernente l impiego di medicinali per animali destinati alla produzione di derrate alimentari, oppure in cui sono stati constatati superamenti dei valori limite ai sensi dell ordinanza del 26 giugno sulle sostanze estranee e sui componenti; e. animali che potrebbero essere contaminati radioattivamente. 3 I sottoprodotti di origine animale della categoria 1 che non contengono materiale a rischio specificato ai sensi degli articoli 179d und 180c dell ordinanza del 27 giugno sulle epizoozie possono essere utilizzati a fini diagnostici, didattici o di ricerca nonché per la produzione di trofei. I sottoprodotti di origine animale della categoria 1 che contengono il materiale a rischio specificato summenzionato possono essere utilizzati a tali scopi soltanto con l autorizzazione dell Ufficio federale. 10 RS RS RS

7 Eliminazione dei sottoprodotti di origine animale Art. 14 Eliminazione dei sottoprodotti di origine animale della categoria 2 1 I sottoprodotti di origine animale della categoria 2 sono da eliminare: a. conformemente all articolo 13 capoversi 1 e 2; b. dopo sterilizzazione a pressione conformemente all allegato 4, mediante valorizzazione: 1. in un impianto di produzione di biogas o in un impianto di compostaggio; 2. dei derivati del grasso fuso, incorporati nei concimi organici o in altri prodotti tecnici, eccettuati i prodotti farmaceutici, cosmetici o medici; 3. dei materiali proteici e ossei, utilizzati come concimi organici. 2 I prodotti del metabolismo possono essere valorizzati direttamente in un impianto di produzione di biogas o in un impianto di compostaggio oppure utilizzati per la fabbricazione di prodotti tecnici. Quantità minime possono essere compostate anche presso l azienda di provenienza dell animale da macello. 3 Le esigenze concernenti i metodi di trasformazione figurano nell allegato 4. Art. 15 Eliminazione dei sottoprodotti di origine animale della categoria 3 1 I sottoprodotti di origine animale della categoria 3 sono da eliminare: a. conformemente all articolo 13 capoversi 1 e 2 o all articolo 14; b. mediante valorizzazione in un impianto di produzione di biogas o in un impianto di compostaggio; c. mediante valorizzazione sotto forma di alimenti per animali, articoli da masticare per animali o prodotti tecnici; 2 Le esigenze concernenti i metodi di trasformazione figurano nell allegato 4. Art. 16 Sotterramento dei sottoprodotti di origine animale 1 Possono essere sotterrati: a. corpi di animali che da luoghi difficilmente accessibili non possono essere trasportati in un impianto; b. corpi di animali mescolati a corpi estranei e che perciò non possono essere eliminati in un impianto; c. corpi di animali morti o uccisi in seguito ad un epizoozia o ad una catastrofe naturale, e che non possono essere eliminati in un impianto; d. singoli animali di piccola taglia pesanti fino a dieci chilogrammi, in terreno privato; e. animali da compagnia in cimiteri per animali; f. le interiora della selvaggina. 2 Le esigenze concernenti i luoghi previsti per il sotterramento di corpi di animali di cui al capoverso 1 lettere b, c ed e figurano nell allegato 5. 7

8 Agricoltura Art Eliminazione dei residui di incenerimento L eliminazione dei residui di incenerimento è disciplinata dalla legislazione in materia di protezione dell ambiente, in particolare dall ordinanza tecnica sui rifiuti del 10 dicembre e dall ordinanza del 22 giugno sul traffico di rifiuti. Sezione 4: Utilizzazione di sottoprodotti di origine animale per l alimentazione degli animali Art. 18 In generale 1 Ad eccezione dei pesci, gli animali non possono essere alimentati con proteine derivate da animali della loro stessa specie. Il foraggiamento con latte, uova e i loro sottoprodotti non rientra nel divieto summenzionato. 2 Gli animali la cui carne è ammessa come derrata alimentare non possono essere alimentati con i prodotti seguenti: a. farina di sangue e altri prodotti a base di sangue; b. gelatina derivata da scarti di ruminanti; c. farina di carne e farina di carne e ossa; d. farina di ciccioli e panelli di ciccioli; e. farina di pollame, scarti seccati provenienti dalla macellazione di pollame e farina di piume; f. farina di pesce; g. grumi di ossa da foraggio; h. grasso estratto da parti della carcassa che presentano segni di una malattia trasmissibile all uomo o agli animali; i. alimenti per animali che contengono componenti di cui alle lettere a h. 3 La farina di pesce può essere utilizzata come componente di alimenti per suini, pollame e pesce, se: a. l azienda di fabbricazione è stata annunciata alla Stazione federale di ricerche per la produzione animale e l economia lattiera; b. è tenuto un registro delle aggiunte di farina di pesce. Art. 19 Alimentazione dei ruminanti 1 Eccettuati i grassi della categoria 3, i sottoprodotti di origine animale non possono essere utilizzati per alimentare ruminanti. 13 Nuovo testo giusta il n. II 9 dell all. 3 all O del 22 giu sul traffico dei rifiuti, in vigore dal 1 gen (RS ). 14 RS RS

9 Eliminazione dei sottoprodotti di origine animale 2 Gli alimenti per ruminanti non possono essere contaminati da residui di sottoprodotti di origine animale trasformati ai sensi dell articolo 18 capoverso 2; fanno eccezione i residui di farina di pesce. Art. 20 Alimentazione dei suini Per alimentare suini possono essere utilizzati: a. pesci morti e parti di essi, che non presentano segni di una malattia trasmissibile all uomo o agli animali, dopo il trattamento di cui all articolo 43 dell ordinanza del 27 giugno sulle epizoozie; b. alimenti liquidi derivati da sottoprodotti di origine animale della categoria 3 dopo sterilizzazione a pressione conformemente all allegato 4. Art. 21 Alimentazione degli animali la cui carne non è ammessa come derrata alimentare 1 Per alimentare animali la cui carne non è ammessa come derrata alimentare, possono essere utilizzati: a. sottoprodotti di origine animale della categoria 3 greggi o trasformati conformemente all allegato 4; b. sottoprodotti di origine animale della categoria 3 crudi idonei al consumo; c. dopo sterilizzazione a pressione conformemente all allegato 4, i prodotti enumerati all articolo 18 capoverso 2, a condizione che: 1. siano fabbricati con sottoprodotti di origine animale della categoria 3; 2. provengano da impianti che producono esclusivamente alimenti per animali la cui carne non è ammessa come derrata alimentare e 3. vengano immagazzinati sfusi soltanto in locali distinti e siano trasportati separatamente. 2 Per alimentare animali da zoo e animali da pelliccia, come pure uccelli necrofagi possono essere utilizzati tutti i sottoprodotti di origine animale della categoria 3 allo stato greggio, nonché i corpi di animali e le parti di essi ammessi ai sensi dell articolo 13 capoverso 2. 3 Carcasse di animali della categoria 3 o parti di esse, munite dell indicazione del controllo delle carni: «non commestibile, senza segni di una malattia trasmissibile all uomo o agli animali», devono essere accompagnate da una decisione del controllo delle carni conformemente all allegato 1. La decisione deve essere comunicata al veterinario cantonale del luogo di destinazione. 16 RS

10 Agricoltura Art. 22 Alimentazione dei pesci 1 Pesci morti e parti di essi, che non presentano segni di una malattia trasmissibile all uomo o agli animali dopo il trattamento di cui all articolo 43 dell ordinanza del 27 giugno sulle epizoozie possono essere utilizzati per alimentare pesci. 2 L articolo 21 capoversi 1 lettera a e 2 è applicabile per analogia all alimentazione dei pesci. Sezione 5: Impianti Art. 23 Condizioni 1 Chi intende costruire o trasformare un impianto per l eliminazione di sottoprodotti di origine animale, prima dell inizio dei lavori deve sottoporre i piani ad autorizzazione. 2 Per l esercizio dell impianto è necessaria un autorizzazione del Cantone. 3 Sono fatte salve ulteriori autorizzazioni o procedure di verifica previste dal diritto federale o cantonale. 4 Gli impianti a bassa capacità di trasformazione fabbricati in serie sono disciplinati dall articolo 29. Art. 24 Esigenze relative agli impianti 1 Gli impianti devono essere costruiti e sistemati in modo che le fasi di lavorazione «sporche» siano separate da quelle «pulite» e che sia impossibile una contaminazione dei sottoprodotti di origine animale trasformati. 2 Se gli impianti sono collegati ad un azienda ove sono detenuti animali da reddito, ad un macello o ad un azienda del settore alimentare, essi devono trovarsi in una parte distinta dell edificio; gli impianti devono essere separati dalla pubblica via. 3 Ogni impianto è autorizzato ad eliminare soltanto una determinata categoria di sottoprodotti di origine animale e non può avere alcun legame tramite i suoi locali o il suo esercizio con impianti destinati ad altre categorie. 4 I requisiti in materia di edifici, attrezzature ed esercizio degli impianti figurano negli allegati 2 e 3. Art. 25 Procedura di approvazione dei piani 1 La domanda di approvazione dei piani deve essere inoltrata all autorità designata dal Cantone. 17 RS

11 Eliminazione dei sottoprodotti di origine animale 2 Il Cantone trasmette all Ufficio federale le domande per impianti in cui vengono eliminate più di tonnellate di sottoprodotti di origine animale all anno, con rapporto e preavviso. L Ufficio federale decide in merito all approvazione. 3 L autorità designata dal Cantone decide in merito alle altre domande. Art. 26 Documenti da allegare alla domanda di approvazione dei piani La domanda di approvazione dei piani deve contenere i documenti e le indicazioni seguenti: a. estratto della carta topografica 1:50 000; b. planimetria 1:100 della superficie totale nonché di tutti i piani con indicazione delle installazioni previste e della funzione dei locali; c. proiezioni verticali; d. vedute esterne; e. planimetrie secondo la lettera b (ridotte in formato A4 o A3) con indicazione dei movimenti di personale, veicoli, sottoprodotti di origine animale; f. descrizione della costruzione; g. descrizione delle installazioni tecniche e delle capacità tecniche e di esercizio dello stabilimento. Art. 27 Approvazione dei piani 1 L autorità competente approva i piani se vengono soddisfatti i requisiti degli impianti contenuti nella presente ordinanza e nel restante diritto federale, in particolare nella legislazione in materia di protezione dell ambiente. 2 Nella decisione di approvazione dei piani essa stabilisce la funzione dell impianto, la categoria di sottoprodotti di origine animale e la capacità di esercizio massima ammesse, come pure le condizioni e gli oneri. 3 Essa notifica la decisione di approvazione dei piani: a. al richiedente; e b. all autorità cantonale, se l Ufficio federale è competente per l approvazione dei piani. Art. 28 Autorizzazione d esercizio 1 L autorità cantonale rilascia l autorizzazione d esercizio se l impianto è stato realizzato conformemente all approvazione dei piani. Essa assegna un numero di controllo all impianto. 2 L autorizzazione d esercizio è valida per dieci anni al massimo. Essa è rinnovata su richiesta, qualora dal controllo dell impianto risulti che i requisiti dell edificio e dell esercizio sono soddisfatti. 11

12 Agricoltura 3 Essa vale per l impianto in questione e rimane valida anche in seguito ad un cambiamento di gestore. 4 Essa deve essere vincolata all onere che la quantità totale di sottoprodotti di origine animale eliminati in un anno suddivisa per categorie, gruppi di merce, fornitori e destinatari, sia notificata entro il 31 gennaio dell anno successivo all autorità cantonale. 5 Essa può essere revocata, qualora: a. siano state effettuate trasformazioni importanti senza approvazione dei piani; b. gli oneri ad essa collegati non vengano rispettati; c. le prescrizioni concernenti l eliminazione dei sottoprodotti di origine animale o in materia di autocontrollo e registrazioni siano state ripetutamente oggetto di inosservanza; d. le inadempienze non siano state risolte entro il termine stabilito. Art. 29 Impianti a bassa capacità di trasformazione 1 Impianti fabbricati in serie, in cui non possono essere eliminati più di 100 kg di sottoprodotti di origine animale al giorno, possono essere offerti o venduti soltanto se sono autorizzati dall Ufficio federale. 2 Il fabbricante svizzero o l importatore indirizza all Ufficio federale la domanda con la documentazione necessaria alla valutazione. 3 Se l impianto soddisfa i requisiti di sicurezza in materia di prevenzione dei rischi di epizoozie, l Ufficio federale rilascia l autorizzazione e la pubblica nel «Bollettino dell Ufficio federale di veterinaria» Per l esercizio dell impianto è necessaria un autorizzazione del Cantone. 5 Sono fatte salve ulteriori autorizzazioni o procedure di verifica previste dal diritto federale o cantonale. Sezione 6: Provvedimenti di polizia epizootica e controlli Art. 30 Principio I sottoprodotti di origine animale di regioni o aziende soggette a restrizioni di polizia epizootica a causa di epizoozie altamente contagiose, non possono essere trasferiti. Essi non possono nemmeno essere utilizzati come alimenti per animali, articoli da masticare per animali o a scopo tecnico. Sono fatti salvi gli articoli 31 e 32. Art. 31 Provvedimenti ordinati dal veterinario cantonale 1 Se viene constatata un epizoozia, il veterinario cantonale decide come devono essere eliminati i sottoprodotti di origine animale, in particolare: 18 Ottenibile presso l Ufficio federale di veterinaria, 3003 Berna 12

13 Eliminazione dei sottoprodotti di origine animale a. in quale impianto devono essere eliminati i corpi di animali, nel caso in cui entrino in linea di conto diversi impianti; b. quali particolari provvedimenti precauzionali devono essere attuati. 2 Qualora in seguito alla massiccia propagazione di un epizoozia o ad altre imprevedibili circostanze straordinarie, l eliminazione di sottoprodotti di origine animale delle categorie 1 e 2 non possa più avvenire negli impianti a ciò destinati, il veterinario cantonale può consentire l eliminazione in un impianto autorizzato per la categoria 3. Se l impianto in questione riprende a eliminare esclusivamente sottoprodotti di origine animale della categoria 3, deve rinnovare l autorizzazione d esercizio ai sensi dell articolo 28. Art. 32 Provvedimenti ordinati dall Ufficio federale Se viene constatata un epizoozia altamente contagiosa, l Ufficio federale può: a. ordinare che tutti i sottoprodotti di origine animale siano eliminati all interno della regione interessata dalla comparsa dell epizoozia oppure che i sottoprodotti di origine animale infetti provenienti da diverse regioni colpite vengano eliminati nel medesimo impianto; b. ordinare che uno stabilimento impegnatosi nei confronti di un Cantone a eliminare sottoprodotti di origine animale, modifichi le sue attività o le coordini con altri stabilimenti, in modo che la capacità totale sia disponibile per l eliminazione. I Cantoni si assumono le eventuali spese supplementari o perdite di proventi sopportate dallo stabilimento. Art. 33 Autocontrollo 1 Chi è titolare di un autorizzazione ai sensi dell articolo 9 deve preparare, documentare e attuare permanentemente una procedura di controllo conforme ai principi del sistema di analisi di rischio e della sorveglianza dei punti critici di controllo. 2 I competenti organi di controllo di Confederazione e Cantoni devono sempre poter consultare la documentazione. I documenti devono essere conservati per tre anni. 3 Se i risultati delle analisi e dei controlli non sono conformi alle prescrizioni, è necessario attuare immediatamente i provvedimenti necessari. In casi gravi, come la fornitura di sottoprodotti di origine animale di una categoria per la quale l impianto in questione non ha l autorizzazione, oppure di inadempienze nel processo di sterilizzazione, è necessario informare il veterinario ufficiale. 4 I principi della procedura di controllo figurano nell allegato 6. Art. 34 Controlli ufficiali 1 I Cantoni sorvegliano l eliminazione dei sottoprodotti di origine animale. Almeno una volta all anno, essi controllano gli impianti costruiti secondo i piani approvati. 2 L Ufficio federale emana direttive tecniche concernenti la sorveglianza del trattamento termico dei sottoprodotti di origine animale. 13

14 Agricoltura 3 Il controllo della produzione e della messa in commercio di alimenti per animali è disciplinato dall ordinanza del 26 maggio sugli alimenti per animali. Sezione 7: Responsabilità dell eliminazione Art. 35 Eliminazione da parte del proprietario 1 Chi macella animali o trasforma carne a titolo professionale è tenuto ad eliminare o a fare eliminare i sottoprodotti di origine animale da lui prodotti. 2 Chi fa eliminare sottoprodotti di origine animale da terzi è tenuto a dimostrare al Cantone, presentando accordi scritti, che l eliminazione è garantita per almeno due anni. Gli accordi contengono dati concernenti le quantità e le condizioni di recesso. 3 In caso di necessità, il Cantone può chiudere un macello o un azienda del settore alimentare se non è garantita un eliminazione dei sottoprodotti di origine animale conforme alle prescrizioni. 4 Tutti gli altri proprietari di sottoprodotti di origine animale, che non sono in grado di provvedere alla loro eliminazione, devono consegnarli al centro di raccolta designato dal Cantone. Art. 36 Eliminazione da parte del Cantone 1 Il Cantone è responsabile dell eliminazione dei sottoprodotti di origine animale non risultanti dalla macellazione o della trasformazione della carne effettuate a titolo professionale. 2 I Cantoni che non gestiscono impianti propri garantiscono l eliminazione dei sottoprodotti di origine animale di cui sono responsabili stipulando un accordo con uno stabilimento d eliminazione. Art. 37 Infrastruttura cantonale Il Cantone provvede affinché: a. sia disponibile un infrastruttura adeguata per la raccolta e l immagazzinamento intermedio dei sottoprodotti di origine animale; b. vengano designati posti adeguati per l eventuale sotterramento di corpi di animali. Art. 38 Infrastruttura per il trasporto I Cantoni collaborano allo scopo di assicurare l infrastruttura per il trasporto. Essi provvedono affinché dispongano almeno dei grandi contenitori standard (container), necessari per il trasporto di corpi di animali infetti, e di automezzi. La capacità richiesta corrisponde ad una tonnellata per 8000 unità di bestiame grosso (UBG). 19 RS

15 Eliminazione dei sottoprodotti di origine animale Art. 39 Esportazione dei sottoprodotti di origine animale 1 Chi esporta sottoprodotti di origine animale deve essere in grado di eliminarli anche in Svizzera in un impianto autorizzato all eliminazione di sottoprodotti di origine animale della categoria corrispondente, nel caso in cui il Paese di destinazione ne limitasse o vietasse l importazione. Sono fatte salve le convenzioni internazionali concernenti l eliminazione transfrontaliera dei rifiuti. 2 È necessario provare mediante una garanzia scritta di presa a carico che, in caso di restrizioni all importazione, i sottoprodotti di origine animale potrebbero essere eliminati in Svizzera. Una garanzia di presa a carico può essere rilasciata solo e fintanto che l impianto dispone di riserve di capacità. Queste ultime corrispondono alla differenza tra le capacità di eliminazione fissate nell approvazione dei piani e la quantità annuale totale effettivamente eliminata. 3 Per le pelli e i pelami immagazzinabili nonché per i sottoprodotti di origine animale che sono stati sottoposti a sterilizzazione a pressione non è necessaria nessuna garanzia di presa a carico. 4 Per il resto, l esportazione dei sottoprodotti di origine animale è disciplinata dall articolo 77 dell ordinanza del 20 aprile concernente l importazione, il transito e l esportazione di animali e prodotti animali. Art. 40 Costi 1 Il proprietario dei sottoprodotti di origine animale assume i costi dell eliminazione. 2 Il Cantone addebita proporzionalmente ai proprietari dei sottoprodotti di origine animale, per i quali si è assunto il compito dell eliminazione, i costi d eliminazione che esso ha sopportato. 3 Esso può rinunciare all integrale trasferimento dei costi d eliminazione a carico dei proprietari di sottoprodotti di origine animale, nel caso in cui ciò corrisponda all interesse pubblico o il relativo onere amministrativo sia sproporzionato. 4 I Cantoni disciplinano la partecipazione finanziaria dei comuni all eliminazione. 5 Sono fatte salve regolamentazioni cantonali divergenti. Art. 41 Indennità versate dai Cantoni agli stabilimenti di eliminazione 1 I Cantoni indennizzano gli stabilimenti di eliminazione per i costi effettivi, non coperti dai proventi della valorizzazione, causati dall eliminazione dei sottoprodotti di origine animale effettuata su loro incarico. 2 Il versamento di indennità supplementari è concesso soltanto nel caso in cui ciò sia necessario al mantenimento di uno stabilimento la cui esistenza risulti indispensabile per l esecuzione degli oneri spettanti al Cantone in materia di eliminazione. Gli stabilimenti di eliminazione che beneficiano di tale indennità non possono eliminare i sottoprodotti di origine animale di macelli e aziende del settore alimentare ad un 20 RS

16 Agricoltura prezzo inferiore rispetto a quello praticato dagli stabilimenti di eliminazione che non ricevono alcun finanziamento statale. 3 Lo stabilimento di eliminazione deve: a. informare annualmente il Cantone in merito ai costi di esercizio e al provento della valorizzazione dei sottoprodotti di origine animale; b. rilevare e registrare quantità e provenienza dei sottoprodotti di origine animali inceneriti; i dati registrati devono essere trasmessi ogni anno al Cantone; c. in relazione ai costi d eliminazione, comunicare annualmente l ammontare a carico dei Cantoni o di fornitori privati. Sezione 8: Disposizioni finali Art. 42 Esecuzione I Cantoni eseguono la presente ordinanza. Art. 43 Abrogazione e modifica del diritto vigente 1 L ordinanza del 3 febbraio concernente l eliminazione dei rifiuti di origine animale è abrogata. 2 Le seguenti ordinanze sono modificate come segue: 1. Ordinanza del 1 marzo sull igiene delle carni: Modifica di un espressione (art. 9, 30, 33, 38, 40, all. 1.2, 1.3) :... Art. 4 cpv. 6 lett. b... Art. 24 cpv Allegato 1.1 cifre 9 e Disposizioni transitorie della modifica del 23 giugno [RU , n. II, allegato cifra 2, allegato n. 2, n. II 1337 all. n. 4, art. 5] 22 RS Le modificazioni qui appresso sono state inserite nell O menzionata. 16

17 Eliminazione dei sottoprodotti di origine animale 2. Ordinanza tecnica sui rifiuti, del 10 dicembre : Art. 16 cpv Art Art. 32 cpv. 2, lett. d... Art. 44 Disposizioni transitorie 1 Fino al 31 dicembre 2006, ai suini possono essere somministrati alimenti liquidi contenenti proteine di origine suina (art. 18 cpv. 1 e art. 20 cpv. 1 lett. b). 2 Entro il 31 dicembre 2004, devono essere rilasciate nuove autorizzazioni d esercizio per gli impianti esistenti, corredate dall onere di notificare alle autorità cantonali la quantità totale di sottoprodotti di origine animale eliminati in un anno entro il 31 gennaio dell anno successivo (art. 28 cpv. 4). 3 Entro i sei mesi successivi all entrata in vigore dell ordinanza, gli stabilimenti d eliminazione esistenti devono adeguarsi alle prescrizioni concernenti le schede d accompagnamento (art. 11 cpv. 2 5) e i requisiti degli impianti (art. 24), nonché alle disposizioni in materia di autocontrollo (art. 33). Art. 45 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1 luglio RS Le modificazioni qui appresso sono state inserite nell O menzionata. 17

18 Agricoltura Allegato 1 (art. 10, 11 e 21) Prescrizioni per la raccolta, l immagazzinamento intermedio e il trasporto dei sottoprodotti di origine animale 1 Identificazione 11 È necessario garantire che durante la raccolta e il trasporto i sottoprodotti di origine animale delle categorie 1, 2 e 3 siano identificabili e rimangano separati. 12 Durante il trasporto, un etichetta applicata al veicolo, al contenitore, al cartone o ad altro materiale di imballaggio deve indicare chiaramente la categoria di sottoprodotti di origine animale. Sull etichetta devono inoltre comparire le scritte: a. «destinato solo all incenerimento» nel caso di sottoprodotti della categoria 1; b. «non destinato al consumo animale» nel caso di sottoprodotti di origine animale della categoria 2; c. «destinato all alimentazione di (nome dello specifico gruppo di animali a cui il materiale è destinato)» nel caso di sottoprodotti di origine animale della categoria 1 ammessi per l alimentazione dei carnivori (art. 13 cpv. 2); d. «non destinato al consumo umano» nel caso di sottoprodotti di origine animale della categoria 3. 2 Veicoli e contenitori 21 I sottoprodotti di origine animale devono essere trasportati in imballaggi chiusi ermeticamente oppure in contenitori o veicoli coperti, a tenuta stagna e facili da pulire. 22 I veicoli e i contenitori riutilizzabili come pure tutti gli oggetti d equipaggiamento e le apparecchiature riutilizzabili che entrano in contatto con i sottoprodotti di origine animale, dopo ogni utilizzazione devono essere puliti, lavati e disinfettati nonché tenuti puliti fino all utilizzazione successiva. 23 I contenitori riutilizzabili devono essere destinati unicamente al trasporto di un determinato sottoprodotto di origine animale trasformato. 24 I contenitori per sottoprodotti di origine animale non possono essere usati per carcasse di animali e prodotti della macellazione destinati ad essere utilizzati come derrate alimentari. 18

19 Eliminazione dei sottoprodotti di origine animale 25 I sottoprodotti di origine animale di categoria 3 greggi, destinati alla produzione di alimenti per animali da reddito o alimenti per animali da compagnia, devono essere trasportati refrigerati o congelati, a meno che non vengano trasformati o nuovamente refrigerati entro 24 ore dall invio. 26 I veicoli utilizzati per il trasporto refrigerato devono essere concepiti in modo da garantire il mantenimento di una temperatura adeguata per tutta la durata del trasporto. 3 Schede d accompagnamento e decisioni del controllo delle carni 31 Le schede d accompagnamento devono contenere i dati seguenti: a. data di prelievo del materiale; b. descrizione del materiale comprendente i dati di cui alla cifra 12; c. specie animale (soltanto nel caso di sottoprodotti di origine animale della categoria 3 destinati ad essere utilizzati come alimenti per animali); d. numero dei marchi auricolari (solo per le pelli e pellicce degli ungulati); e. peso del materiale; f. nome, indirizzo ed eventuale numero di controllo dello stabilimento di provenienza; g. nome, indirizzo e numero di controllo dell impresa di trasporto; h. nome, indirizzo e numero di controllo dello stabilimento di destinazione; i. eventualmente: tipo e procedimento di trasformazione. 32 La scheda d accompagnamento deve essere rilasciata in almeno tre esemplari (un originale e due copie). L originale deve accompagnare l invio fino alla destinazione finale e deve essere conservato dal destinatario. Una copia rimane allo speditore, l altra al trasportatore. 33 Le decisioni del controllo delle carni di cui all articolo 21 capoverso 3 devono contenere i dati seguenti: a. data; b. macello; c. tipo di materiale; d. peso del materiale; e. uso previsto; f. nome, indirizzo e numero di controllo dello stabilimento di destinazione. 19

20 Agricoltura 4 Centri di raccolta 41 Sistemazione dei luoghi 411 I centri di raccolta devono essere recintati o sistemati in modo da impedire l accesso di persone non autorizzate e animali. 412 I centri di raccolta devono disporre di un luogo coperto per la ricezione dei sottoprodotti di origine animale. 42 Installazioni 421 I centri di raccolta devono essere concepiti in modo da poter essere puliti e disinfettati facilmente. I pavimenti devono essere costruiti in modo da facilitare l evacuazione dei liquidi. 422 I centri di raccolta devono essere provvisti di un impianto di refrigerazione che consenta di mantenere ad una temperatura di +4 C al massimo, i sottoprodotti di origine animale che non vengono prelevati entro 24 ore. 423 I contenitori per il trasporto e le speciali attrezzature dei veicoli per la raccolta di sottoprodotti di origine animale devono essere a tenuta stagna, di materiale resistente alla corrosione e facile da pulire. 43 Pulizia e disinfezione 431 I centri di raccolta devono essere provvisti di installazioni per la pulizia e la disinfezione di locali, contenitori e apparecchiature, come pure per lavare le mani. 432 I centri di raccolta devono essere tenuti puliti e disinfettati regolarmente. 433 I centri di raccolta devono attuare i provvedimenti necessari per impedire l intrusione di uccelli e roditori come pure per combattere gli insetti. 434 I centri di raccolta devono disporre di un sistema di evacuazione delle acque reflue igienicamente ineccepibile. 20

21 Eliminazione dei sottoprodotti di origine animale Allegato 2 (art. 24) Requisiti degli impianti di eliminazione dei sottoprodotti di origine animale 1 Requisiti generali 11 Sistemazione dei luoghi 111 Gli impianti devono essere recintati o sistemati in modo da impedire l accesso di persone non autorizzate e animali. 112 Le vie d accesso all impianto devono essere concepite in modo che la ricezione dei sottoprodotti di origine animale avvenga separatamente dalla consegna dei prodotti ottenuti dalla loro trasformazione. 113 La zona «sporca» dell impianto comprende l area di scarico dei sottoprodotti di origine animale e le parti dell impianto in cui possono propagarsi agenti patogeni. Essa deve costituire un locale chiuso. 114 L impianto deve disporre di un luogo coperto per la ricezione dei sottoprodotti di origine animale. 12 Installazioni 121 L impianto deve essere concepito in modo da poter essere pulito e disinfettato facilmente. I pavimenti devono essere costruiti in modo da facilitare l evacuazione dei liquidi. 122 L impianto deve essere provvisto di un impianto di refrigerazione che consenta di mantenere i sottoprodotti di origine animale ad una temperatura di +4 C al massimo, qualora questi non possano essere eliminati entro 24 ore dopo la fornitura. 123 L impianto deve disporre di lavandini e di un numero sufficiente di gabinetti, docce e spogliatoi per i collaboratori. 124 Presso gli impianti che eliminano sottoprodotti di origine animale delle categorie 1 o 2 deve essere previsto, come prima fase del trattamento delle acque reflue, un processo di pretrattamento per trattenere e raccogliere il materiale di origine animale. I dispositivi per il pretrattamento consistono in sistemi in grado di garantire che le particelle solide nelle acque reflue non abbiano dimensioni superiori ad 1 mm (= lunghezza dei lati). 21

22 Agricoltura 13 Pulizia e disinfezione 131 Gli impianti devono essere provvisti di installazioni per la pulizia e la disinfezione di locali, contenitori e apparecchiature, come pure per lavare le mani. 132 Gli impianti in cui vengono eliminati sottoprodotti di origine animale greggi devono essere dotati di un installazione per la pulizia e la disinfezione dei veicoli. 133 Impianti e veicoli devono essere tenuti puliti e disinfettati regolarmente. 134 Negli impianti devono essere attuati i provvedimenti necessari per impedire l intrusione di uccelli e roditori come pure per combattere gli insetti. 135 Gli impianti devono essere dotati di dispositivi per la depurazione dell aria che limitino l emissione di odori e impediscano la propagazione di agenti patogeni. 2 Requisiti specifici 21 Requisiti degli impianti in cui avvengono l immagazzinamento intermedio, la valorizzazione o l incenerimento di corpi di animali infetti o di sottoprodotti di origine animale infetti 211 Gli impianti summenzionati devono essere provvisti di un area di scarico in cui possano essere scaricati i contenitori standard per corpi di animali infetti (art. 38). 212 I contenitori standard devono essere costruiti ed attrezzati in modo da poter essere svuotati in tutti gli impianti svizzeri destinati all eliminazione dei corpi di animali infetti. 213 Le acque reflue provenienti dalla zona «sporca» dell impianto devono poter essere raccolte e, in caso di epizoozia, sterilizzate. 22

23 Eliminazione dei sottoprodotti di origine animale 22 Requisiti degli impianti di incenerimento 221 I sottoprodotti di origine animale devono essere inceneriti in modo che i resti possano venir eliminati conformemente all ordinanza tecnica sui rifiuti, del 10 dicembre Dal profilo edilizio, tecnico e gestionale, gli impianti devono essere concepiti in modo da evitare la propagazione di agenti patogeni; per il resto essi sono disciplinati dagli articoli dell ordinanza tecnica sui rifiuti, del 10 dicembre e dall ordinanza del 16 dicembre 1985 contro l inquinamento atmosferico. 23 Requisiti degli impianti di produzione di biogas e degli impianti di compostaggio 231 Devono essere soddisfatti i requisiti di cui agli articoli dell ordinanza tecnica sui rifiuti, del 10 dicembre 1990, come pure quelli di cui all allegato 4.5 dell ordinanza del 9 giugno sulle sostanze. Inoltre, sono determinanti le direttive e le raccomandazioni concernenti i concimi a base di rifiuti emanate dalle competenti stazioni di ricerche Agroscope. 232 I requisiti generali di cui alla cifra 1 non si applicano agli impianti di produzione di biogas e agli impianti di compostaggio che trasformano pelli, pelami, pellicce, corna, setole, piume o peli della categoria 3. Una contaminazione del prodotto finito va evitata mediante provvedimenti di tipo edilizio o gestionale. 233 L Ufficio federale può prescrivere agli impianti delle capacità e quantità minime. 24 RS RS [RU , , , , , , art. 440 n all. 1 n. II , , all. 5 n. 3, all. 2 n. 3, II art. 22 cpv. 2, all. n II6, II2, I7. RU I1] 23

24 Agricoltura Prescrizioni per l esercizio degli impianti di eliminazione dei sottoprodotti di origine animale Allegato 3 (art. 24) 1 Condizioni di esercizio generali 11 Dopo la loro ricezione, i sottoprodotti di origine animale devono essere immagazzinati adeguatamente e trasformati, valorizzati o inceneriti il più rapidamente possibile. 12 Container, contenitori e veicoli utilizzati per trasportare il materiale non trasformato devono essere puliti in un area adibita a tale operazione. Deve essere impedito ogni rischio di contaminazione dei prodotti trasformati. 13 Le persone occupate nella zona «sporca» dell impianto possono accedere alla zona «pulita» soltanto dopo aver cambiato abiti da lavoro e calzature oppure disinfettato queste ultime. In nessun caso, attrezzature e utensili possono essere trasportati dalla zona «sporca» alla zona «pulita», senza essere stati precedentemente lavati e disinfettati. Nell impianto devono essere definite procedure di spostamento del personale per controllare i movimenti del personale tra le diverse zone e garantire un uso adeguato dei dispositivi per il lavaggio delle calzature e delle ruote. 14 È necessario impedire l intrusione di uccelli e roditori come pure combattere gli insetti. I provvedimenti attuati a tale scopo devono basarsi su un programma di lotta che deve essere documentato. 15 Per tutte le parti dell impianto devono essere stabilite e documentate procedure di pulizia. Devono essere disponibili attrezzature e prodotti adeguati per la pulizia. 16 Qualora sia prescritto un trattamento termico, i parametri più importanti, in particolare temperatura, durata e, se necessario, pressione, devono essere rilevati e registrati costantemente. I dispositivi di misurazione devono essere calibrati a intervalli regolari. 17 Il materiale che non sia stato sottoposto al trattamento termico prescritto (ad esempio a seguito di cadute occasionali all inizio del processo o perdite dagli apparecchi riscaldanti) deve essere reintrodotto all inizio del circuito di trattamento termico o raccolto e sottoposto a nuova trasformazione. 18 I prodotti trasformati devono essere eliminati in modo da impedirne la ricontaminazione. 19 Le acque reflue provenienti dalla zona «sporca» degli impianti in cui vengono eliminati sottoprodotti di origine animale delle categorie 1 e 2, devono subire un processo di trasformazione conformemente all allegato 2 cifra 124 prima di lasciare lo stabilimento. Non è consentita alcuna macinatura o riduzione che possa facilitare il passaggio di materiale di origine animale oltre la 24

25 Eliminazione dei sottoprodotti di origine animale fase di pretrattamento. Le sostanze solide ritenute, considerate materiale greggio della categoria corrispondente, sono da eliminare secondo le prescrizioni della presente ordinanza. 2 Prescrizioni specifiche per l esercizio degli impianti di incenerimento 21 Prima dell incenerimento, i sottoprodotti di origine animale devono essere immagazzinati in contenitori chiusi. 22 I parametri più importanti dell incenerimento, in particolare temperatura e durata, devono essere rilevati e registrati costantemente. 23 La corretta installazione e il funzionamento di ogni dispositivo automatico di sorveglianza devono essere sottoposti a controllo e, ogni anno, ad un test di verifica. La taratura deve essere effettuata almeno ogni tre anni, mediante misurazioni parallele in base a metodi di riferimento. 3 Prescrizioni specifiche per l esercizio degli impianti di produzione di biogas e degli impianti di compostaggio 31 Fatta eccezione per pelli, pelami, pellicce, corna, setole, piume o peli della categoria 3, i sottoprodotti di origine animale possono essere trasformati soltanto in impianti di compostaggio chiusi e negli impianti di produzione di biogas. 32 Negli impianti di compostaggio aperti, i sottoprodotti di origine animale devono essere mescolati con il materiale vegetale, triturati e accumulati in andana immediatamente dopo la loro consegna. Negli impianti con una zona chiusa adibita alla fornitura, la trasformazione deve avvenire entro 24 ore. Sono possibili depositi di durata maggiore, in contenitori chiusi e dopo igienizzazione, se viene fornita prova della possibilità di evitare emissioni di odori. 33 I requisiti di cui alla cifra 13 non si applicano agli impianti di produzione di biogas e agli impianti di compostaggio che trasformano pelli, pelami, pellicce, corna, setole, piume o peli della categoria 3. Una contaminazione del prodotto finito va evitata mediante provvedimenti di tipo edilizio o gestionale. 25

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