Le creazioni intellettuali
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- Alessio Napoli
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1 Le creazioni intellettuali (a) Opere dell ingegno (campo culturale) (b) (campo della tecnica) Invenzioni industriali diritto d autore (art ss. c.c.; l. 633/1941 c.d. legge autori) brevetto (art ss. c.c.; art. 31 ss. d.lgs. 30/2005 c.p.i.) registrazione per invenzioni industriali per modelli di utilità per disegni e modelli (ornamentali) modelli di utilità e disegni e modelli rappresentano i c.d. modelli industriali 1
2 Il diritto d autore Oggetto: opere dell ingegno = idee creative di carattere: scientifico letterario musicale architettonico teatrale cinematografico requisito: originalità (carattere creativo) Il diritto si acquista con la semplice creazione dell opera 2
3 Il diritto d autore (segue) Tutela dell autore: morale diritto di paternità diritto di inedito altri diritti tutela perpetua, irrinunciabile, intrasferibile patrimoniale diritto di utilizzazione economica esclusiva (c.d. privativa) si estingue in 70 anni dalla morte; è trasferibile 3
4 Il diritto d autore (segue) morale altri diritti: - diritto allo pseudonimo - diritto all'anonimato Tutela dell autore: 4
5 Il diritto d autore (segue) Il diritto patrimoniale è liberamente trasferibile: per atto tra vivi (prova per iscritto) o per causa di morte; unitariamente o parzialmente ; a titolo definitivo o provvisorio (es.: contratto di edizione; di rappresentazione e esecuzione) Il diritto d autore è difeso, in caso di sua violazione (plagio - contraffazione), mediante azione inibitoria e sanzioni collegate, nonché mediante azione di risarcimento dei danni 5
6 Il brevetto Oggetto: invenzioni industriali = idee creative nel campo della tecnica, suscettibili di applicazione industriale ( soluzione originale di un problema tecnico ) invenzioni di prodotto di procedimento derivate (di combinazione, perfezionamento, traslazione) n.b.: non sono invenzioni (art. 45 c.p.i.): scoperte, teorie scientifiche, metodi matematici piani, principi, metodi per att. comm., intell., gioco software (tutelato invece dal diritto d autore) attività chirurgiche, metodi terapeutici e diagnostici 6
7 Il brevetto (segue) Requisiti di validità dell invenzione ai fini della sua brevettabilità: (a) (b) (c) (d) liceità (ad es., no metodo di tortura) novità (c.d. estrinseca): non divulgazione originalità: implicazione di attività inventiva (creatività (novità c.d. intrinseca): giudizio di non ovvietà) industrialità (idoneità all applicazione industriale) 7
8 Il brevetto (segue) Patent wars 8
9 Il brevetto (segue) morale diritto di paternità si acquista con l invenzione; è perpetuo e non trasferibile patrimoniale diritto (trasferibile) di conseguire il brevetto il brevetto dà diritto alla utilizzazione ec. esclusiva per 20 anni dalla data di deposito della domanda (non è rinnovabile) 9
10 Le invenzioni dei dipendenti A chi spetta il diritto al brevetto quando l autore dell invenzione è un dipendente (D) dell imprenditore (I)? (Artt. 64 e 65 c.p.i.) Diritti morali spettano sempre a D, ma: Invenzione di servizio (D svolge, appositamente retribuito, attività inventiva): morale D; diritto al e sul brevetto I. Invenzione aziendale (contrattualmente D può svolgere attività inventiva, ma non è specificamente assunto per questo, né è per tale attività retribuito): morale D, diritto al e sul brevetto I, ma D ha diritto ad un equo premio. Invenzione occasionale. L invenzione rientra nel campo di attività dell impresa ma è indipendente dal contratto o dal rapporto di lavoro. Diritti morali e al brevetto, così come sul brevetto, spettano a D. I ha prelazione per l uso invenzione, l acquisto del brevetto e la brevettazione all estero del medesimo procedimento o prodotto. Estensione temporale: anche entro l anno dalla cessazione rapporto di lavoro. Disciplina specifica per i ricercatori universitari. Tutti i diritti ai ricercatori, ma all univ. spetta una compartecipazione ai proventi dello sfruttamento dell invenzione, comunque < 50% (non vale in caso di ricerche finanziate da 10 privati).
11 Il diritto sul brevetto Tutela patrimoniale dell invenzione brevettata: Durata: 20 anni NON rinnovabile o estensibile (eccezione: farmaci: il rilascio del certificato protettitvo complementare consente di prolungare la tutela brevettuale (max 5 anni)). Il diritto viene meno in caso di nullità (mancanza dei requisiti, descrizione o rivendicazione inesatte, titolarità) o decadenza (mancata attuazione, mancato pagamento delle tasse annuali) del brevetto. Diritto in esclusiva di attuare l invenzione e di trarne profitto dalla fabbricazione, dal commercio e dall importazione nel territorio dello stato. Eccezione (fondamentale): libera utilizzazione dell invenzione da parte di terzi per scopi privati e non commerciali e per scopi sperimentali (sviluppo innovazione). L esclusiva di commercio si esaurisce con la prima immissione in circolazione del prodotto brevettato in uno Stato membro (esaurimento): monopolio sulla produzione, non sulla successiva 11 distribuzione.
12 (segue): diritto sul brevetto Il brevetto può essere oggetto di trasferimento sia tra vivi, sia mortis causa (indipendentemente dal trasferimento dell azienda); possono essere costituiti sul brevetto diritti reali di godimento o garanzia, esecuzione forzata, espropriazione per pubblica utilità. Il brevetto può anche essere concesso in licenza d uso, esclusiva o non esclusiva, solitamente a titolo oneroso (pagamento di royalties, partecipazione agli utili, ecc.).
13 Violazione della privativa: mezzi di tutela brevettuale L invenzione brevettata è tutelata attraverso l azione di contraffazione, che prevede sanzioni civili e anche penali nei confronti di chi abbia sfruttato illegittimamente l invenzione. Sentenza: a) inibitoria; b) ripristino dello status quo ante (assegnazione in proprietà, sequestro, rimozione, distruzione prodotti contraffatti); c) risarcimento del danno; d) pubblicazione della sentenza. Ma se l invenzione non è brevettata? Anzitutto, perché una invenzione non dovrebbe essere brevettata? Costo della domanda, timore di contraffazione difficilmente frenabile con paesi che non rispettano la proprietà industriale, perdita del diritto di monopolio al termine della durata dell esclusiva, controllo della frontiera tecnologica.
14 (segue): l invenzione non brevettata Sfruttamento in segreto da parte di Tizio. Rischio: che qualcun altro (Caio) pervenga legittimamente al medesimo risultato, lo brevetti, ed acquisti il diritto di esclusiva (se la prima invenzione è tenuta segreta, la seconda è infatti nuova, perché non ricompresa nello stato conosciuto della tecnica). Vi è comunque una tutela per Tizio. Anche se Caio dovesse brevettare, Tizio può continuare a sfruttare l invenzione nei limiti del preuso. Tale facoltà di sfruttamento può essere pure oggetto di trasferimento, insieme all azienda. Questa tutela vale solo nel caso di preuso segreto. Se, invece, l invenzione fosse stata divulgata da parte di Tizio, non vi è alcuna tutela in favore di Tizio, ma Caio non può ottenere il brevetto per mancanza dei requisiti (novità). Qualora gli venisse ciononostante concesso, il brevetto deve considerarsi nullo e può essere esperita la relativa azione. Dichiarato nullo il brevetto, chiunque potrà liberamente sfruttare l invenzione.
15 I modelli industriali modelli di utilità invenzioni minori funzionalità disegni e modelli opere dell ingegno minori applicate all industria estetica brevetto (durata 10 anni) registrazione (durata 5 anni, prorogabili di 5 in 5 sino a 25) 15
16 Modelli di utilità Requisiti per la brevettabilità: sono gli stessi che per le invenzioni Distinzione tra invenzione (nuovo prodotto o procedimento) e modello (presuppone preesistenza prodotto o procedimento, e apporto di maggiore efficacia/comodità di impiego) è di tipo qualitativo; il brevetto per invenzione esclude la concessione di quello per modello e viceversa (art. 40 c.p.i.); È invece ammesso il cumulo del brevetto per modello con la registrazione come disegno e modello (art. 40 c.p.i.) 16
17 Disegni e modelli Requisiti ai fini della registrazione: (a) (b) novità carattere individuale (deve suscitare nell utilizzatore informato un impressione generale diversa da altri disegni o modelli già divulgati) Il giudizio sul carattere individuale ha come parametro di riferimento il punto di vista dell utilizzatore informato (figura intermedia tra il consumatore medio e l esperto del settore). 17
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