FORMAZIONE BASE LAVORATORI SETTORE ISTRUZIONE

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1 FORMAZIONE BASE LAVORATORI SETTORE ISTRUZIONE

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4 La FORMAZIONE MODIFICA il COMPORTAMENTO dell individuo

5 TESTO UNICO: DEFINIZIONI INFORMAZIONE complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro FORMAZIONE processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori e agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili all acquisizione di competenze utili allo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi ADDESTRAMENTO complesso delle attività dirette a far apprendere ai lavoratori l uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, e le procedure di lavoro

6 D.Lgs 81/08 Articolo 2,comma 1 lettera aa) «formazione»: processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi

7 FORMAZIONE DEI LAVORATORI Articolo 37 Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti 2. La durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione di cui al comma 1 sono definiti mediante accordo (ora Accordo 21/12/2011).

8 CONTENUTI DEL CORSO Concetti di rischio Danno Prevenzione Protezione Organizzazione della prevenzione aziendale Diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali Organi di vigilanza, controllo e assistenza

9 Questa scala di bisogni è suddivisa in cinque differenti livelli, dai più elementari (necessari alla sopravvivenza dell'individuo) ai più complessi (di carattere sociale). L'individuo si realizza passando per i vari stadi, i quali devono essere soddisfatti in modo progressivo. Questa scala è internazionalmente conosciuta come "La piramide di Maslow". I livelli di bisogno concepiti sono:

10 Tutela della salute Per tutelare la salute del lavoratore è necessario evitare ESPOSIZIONI ad AGENTI che possono creare DANNO fisico o psicologico

11 Tutela della salute La tutela della salute dei lavoratori è un DOVERE del datore di lavoro ed è un DIRITTO del lavoratore

12 Programmazione attività normale e continuativa Organizzazione precisare ruoli, competenze, responsabilità Standardizzazione delle procedure d intervento Consultazione e Partecipazione Formazione e Informazione

13 L evoluzione della sicurezza attraverso la normativa D.P.R. 547/55 Prevenzione oggettiva D. Lgs. 626/94 Prevenzione soggettiva D. Lgs. 81/08 T.U. Prevenzione sistemica

14 Prevenzione oggettiva Basata sul principio Comando/Controllo Nelle imprese: la gerarchia dell impresa Sulle imprese: gli organi di vigilanza 14

15 Prevenzione oggettiva I limiti Non è possibile disporre di un sistema di regole esplicite valide per ogni possibile situazione di rischio Non è possibile sostenere i costi economici ed organizzativi totalmente generalizzati nelle imprese e sulle imprese Non crea cultura ma solo obblighi 15

16 Prevenzione soggettiva Con il D.lgs. 626 si passa all individuazione di soggetti adeguatamente formati ed informati 16

17 Prevenzione soggettiva I limiti I soggetti indicati sono totalmente liberi di percepire i rischi, di rappresentarli cognitivamente, di valutarne le conseguenze e di agire in coerenza alle valutazioni Ad ogni competenza acquisita dovrebbe corrispondere una responsabilità giuridica Chi sa, sceglie, consapevole delle scelte, e si dovrebbe assumere le responsabilità In realtà lo sviluppo solamente delle competenze individuali, nelle organizzazioni, presenta molti limiti 17

18 Prevenzione sistemica Il D. lgs. 81 T.U. all art. 30 indica modelli di organizzazione e di gestione per non lasciare alla sola individualità il compito della sicurezza 18

19 Prevenzione sistemica Deve essere adottato ed efficacemente attuato un sistema aziendale per l adempimento degli obblighi relativi a: Rispetto degli standard tecnico strutturali Attività di valutazione dei rischi Attività organizzative di emergenze e primo soccorso Sorveglianza sanitaria Informazione e formazione Vigilanza sulle procedure di lavoro in sicurezza Acquisizione di certificazioni Verifiche dell efficacia del sistema applicato 19

20 Prevenzione sistemica (1) PLAN (2) DO P+D+C+A (4) ACT (3) CHECK 20

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22 Prevenzione Complesso delle disposizioni o misure necessarie, anche secondo la particolarità del lavoro e l esperienza tecnica, per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell integrità dell ambiente esterno 22

23 Salute Stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, non consistente solo in un assenza di malattia od infermità 23

24 ELEMENTI CHIAVE DELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO La valutazione del rischio è un esame sistematico di tutti gli aspetti del lavoro al fine di prendere in considerazione ciò che causa un danno fisico e materiale, se i pericoli possono essere eliminati, o altrimenti quali misure di protezione e/o prevenzione sono state introdotte per prevenire e se queste misure sono soddisfacenti nella teoria e nella pratica. LA VALUTAZIONE DEI RISCHI È ARTICOLATA COME SEGUE Identificazione dei pericoli Identificazione dei lavoratori (o di terzi) esposti a rischi potenziali Valutazione dei rischi, dal punto di vista qualitativo e quantitativo Studio della possibilità di eliminare i rischi e, in caso contrario, Decisione sulla necessità di introdurre ulteriori provvedimenti per eliminare/limitare i rischi

25 è una funzione della e della RISCHIO GRAVITA PROBABILITA DI ACCADIMENTO RELATIVO AL FENOMENO PERICOLOSO CONSIDERATO DEL DANNO POSSIBILE PER IL FENOMENO PERICOLOSO CONSIDERATO DEL DANNO COSIDERATO Frequenza e durata di esposizione Probabilità di accadimento di un evento pericoloso R = D (gravità danno) x P Possibilità di evitare o di limitare il danno

26 Tabella Scala delle probabilità (P) Valore Livello Definizioni / Criteri 4 Altamente probabile Esiste una correlazione diretta fra la mancanza rilevata e il verificarsi del danno ipotizzato per i lavoratori. Si sono già verificati danni per la stessa mancanza rilevata nella stessa azienda o in azienda simile o in situazioni operative simili (consultare le fonti di dati su infortuni e malattie professionali, dell azienda, dell USSL, dell ISPESI, etc.). Il verificarsi del danno conseguente la mancanza rilevata non susciterebbe alcuno stupore in azienda. 3 Probabile la mancanza rilevata può provocare un danno, anche se non in modo automatico e diretto. E noto qualche episodio in cui alla mancanza ha fatto seguito un danno. Il verificarsi del danno ipotizzato, susciterebbe una moderata sorpresa in azienda. 2 Poco probabile La mancanza rilevata può provocare un danno, solo in circostanze sfortunate di eventi. Sono noti solo pochissimi episodi già verificatesi. Il verificarsi del danno ipotizzato susciterebbe grande sorpresa 1 Improbabile La mancanza rilevata può provocare un danno, solo in circostanze sfortunate di eventi poco probabili, indipendenti. Non sono noti episodi già verificatisi. Il verificarsi del danno susciterebbe incredulità.

27 Tabella Scala dell entità del danno (D) Valore Livello Definizioni / Criteri 4 Gravissimo Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti letali o di invalidità totale. Esposizione cronica con effetti letali e/o totalmente invalidanti. 3 Grave Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti di invalidità parziale. Esposizione cronica con effetti irreversibili e/o parzialmente invalidanti. 2 Medio 1 Lieve Infortunio o episodio di esposizione acuta con inabilità reversibile. Esposizione cronica con effetti reversibili. Infortunio o episodio di esposizione acuta con inabilità rapidamente reversibile. esposizione cronica con effetti rapidamente reversibili.

28 Matrice di valutazione del Rischio: R= Px D P D R > 8 Azioni correttive indilazionabili 4 <= R <= 8 Azioni correttive necessarie da programmare con urgenza 2 <= R <= 3 R = 1 Azioni correttive e/o migliorative da programmare nel brevemedio termine Azioni migliorative da valutare in fase di programmazione

29 FATTORI DI RISCHIO OCCUPAZIONALE

30 FATTORI CHE CARATTERIZZANO IL RISCHIO IMPIANTI E LORO UTILIZZO UOMO RISCHIO AMBIENTE

31 RAPPORTO RISCHIO DANNO CAUSA RISCHIO EFFETTO DANNO CHIMICO INFORTUNIO FISICO BIOLOGICO MALATTIA PROFESSIONALE INFORTUNI ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO MALATTIA ASPECIFICA

32 DANNO Lesione fisica o alterazione dello stato di salute INFORTUNIO Incidente determinato da una causa violenta in occasione di lavoro dal quale derivi la morte o l invalidità permanente o l inabilità temporanea

33 Es: Asbestosi Saturnismo Ipoacusia DANNO MALATTIA PROFESSIONALE Malattia causata da attività lavorativa dalla quale derivi la morte o l invalidità permanente o l inabilità temporanea Per provocare una malattia professionale i fattori di rischio devono essere presenti nell ambiente in determinata quantità MALATTIA ASPECIFICA Insieme di malattie fisiche o psichiche non direttamente collegabili ad una causa determinata, ma riconducibili almeno in parte ad uno o più fattori dell ambiente di lavoro Es: Stanchezza Insonnia

34 DEFINIZIONE DI MALATTIA PROFESSIONALE Non è il risultato di un episodio singolo, subitaneo, improvviso, ma la conseguenza di una serie di AZIONI NOCIVE CHE MATURANO LENTAMENTE nell organismo del lavoratore per trasformarsi poi in forma morbosa. I fattori di base che determinano la comparsa di una malattia professionale sono la concentrazione ambientale della sostanza pericolosa e il tempo in cui il lavoratore è esposto; con un grado di influenza minore possono influire anche le caratteristiche personali di ciascun lavoratore. AZIONI NOCIVE IN OCCASIONE DI LAVORO INABILITÀ O MORTE Elemento determinante Elemento circostanziale Elemento consequenziale MALATTIA PROFESSIONALE Queste tre componenti che sono state individuate e che sono richieste dalle leggi specifiche in materia affinché si possa parlare di infortunio sul lavoro e di malattia professionale, possono essere viste come la conseguenza di un rapporto sbagliato tra l uomo, la macchina e l ambiente.

35 Il DPR 1124 del 30/06/1965, all articolo 2, quando intende regolamentare l oggetto da assicurare, stabilisce: L'assicurazione comprende tutti i casi di infortunio avvenuti per causa violenta in occasione di lavoro, da cui sia derivata la morte o un'inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero un'inabilità temporanea assoluta che importi l'astensione dal lavoro per più di tre giorni DEFINIZIONE DI INFORTUNIO: Menomazione della capacità lavorativa o morte provocata da CAUSA VIOLENTA in occasione di lavori; la menomazione può essere grave o permanente. CAUSA VIOLENTA IN OCCASIONE DI LAVORO Elemento determinante Elemento circostanziale INFORTUNIO INABILITÀ O MORTE Elemento consequenziale

36 L ORGANIZZAZIONE DELLA PREVENZIONE E I SOGGETTI COINVOLTI DATORE DI LAVORO DIRIGENTI PREPOSTI R.S.P.P. Medico Competente LAVORATORI R.L.S.

37 I soggetti Il lavoratore Il datore di lavoro DL, i dirigenti e i preposti Il responsabile (RSPP) e gli addetti (ASPP) del servizio di prevenzione e protezione Il medico competente (MC) Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) Gli addetti alla prevenzione incendi e al primo soccorso 37

38 Lavoratore Persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un attività lavorativa nell ambito dell organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un arte, una professione Sono equiparati il socio di cooperativa, gli studenti, i volontari 38

39 Datore di lavoro Il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore, che ha la responsabilità dell organizzazione stessa o dell unità produttiva in quanto esercita poteri decisionali e di spesa 39

40 Dirigente Persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici funzionali, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l attività lavorativa e vigilando sulla stessa 40

41 Dirigente Nella scuola si identifica come dirigente il DSGA (direttore dei servizi generali amministrativi) ma sono identificati come dirigenti anche il vice dirigente scolastico e altre figure che nell ambito dell organizzazione della scuola svolgano di fatto l esercizio dei poteri direttivi 41

42 Preposto Analogamente il Decreto definisce preposto colui che sovrintende all attività lavorativa garantisce l attuazione delle direttive ricevute controlla la corretta esecuzione da parte dei lavoratori esercita un funzionale potere d iniziativa (art. 2 c. 1 lettera e)

43 Preposto Nella scuola si identifica sicuramente il responsabile di laboratorio e palestra, ma anche altre figure che nell ambito dell organizzazione della scuola, esercitino di fatto funzionali poteri d iniziativa previsti dal ruolo (es. insegnante o anche collaboratore scolastico che sovraintende l attività di altri colleghi)

44 Piramide della sicurezza Servizio di prevenzione Datore di Lavoro Medico competente Dirigente Preposto Rappresentante dei lavoratori Lavoratore 44

45 SPPA Insieme di persone, sistemi e mezzi interni od esterni all azienda finalizzati all attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori 45

46 IL SERVIZIO: Riceve dal datore di lavoro tutte le informazioni necessarie per svolgere il suo ruolo a) La natura dei rischi b) L organizzazione del lavoro c) La descrizione degli impianti d) I dati del registro infortuni e malattie professionali e) Le prescrizioni degli organi di vigilanza

47 Responsabile SPPA (RSPP) Persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali (art.32), designata dal DL, cui risponde, per coordinare il SPPA e la protezione dai rischi 47

48 RSPP persona interna all azienda (dipendente) esterno datore di lavoro = RSPP

49 Addetto SPPA Persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali (art.32) facente parte del SPPA 49

50 L addetto del primo soccorso I compiti Mantenere in efficienza il presidio medico aziendale (cassetta del pronto soccorso) Aggiornare i numeri telefonici dei principali presidi sanitari della zona compreso i servizi di soccorso e di urgenza più vicini Intervenire in caso di infortunio onde evitare che all infortunato siano portate azioni non corrette Gli addetti nominati devono partecipare ad un corso di formazione specifico (12 ore) Nelle piccole imprese questi compiti possono essere svolti da una sola persona, anche dallo stesso imprenditore

51 In tutte le aziende deve essere nominato L ADDETTO PREVENZIONE INCENDI I compiti Conoscere e mantenere in efficienza tutti i sistemi di prevenzione incendi/estintori, idranti, uscite di emergenza, porte taglia fuoco, pompe, allarmi, piani di emergenza e di evacuazione ecc. Aggiornare i recapiti telefonici dei servizi pubblici competenti Aggiornare e mantenere efficiente la segnaletica di sicurezza e di emergenza Intervenire in caso di incendio/emergenza in base alle conoscenze e alle competenze acquisite nella formazione specifica

52 Medico competente Medico in possesso dei requisiti professionali (art. 38) che collabora con il DL alla valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per la sorveglianza sanitaria e per gli altri compiti previsti dal T.U. 52

53 RLS Persona eletta o designata dai lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro 53

54 D.L. (obblighi art.18) 1. Nomina il medico competente 2. Designa gli addetti antincendio e PS 3. Affida ai lavoratori compiti congrui 4. Fornisce i DPI 5. Garantisce l accesso alle zone ad alto rischio solo alle persone formate 6. Richiede l osservanza delle norme 7. Elabora il DVR 8. Consegna, su richiesta, il DVR al RLS 54

55 D.L. (obblighi art.18) 9. Adotta misure tecniche per garantire la salute della popolazione ed il deterioramento dell ambiente esterno 10. Comunica all INAIL la situazione infortunistica 11. Munisce di tesserino di riconoscimento i lavoratori negli appalti 12. Adotta le misure necessarie per la lotta agli incendi 13. Consulta gli RLS sulle nomine di responsabili ed addetti SP e sulla valutazione dei rischi 14. Convoca la riunione periodica (art. 35) 55

56 D.L. (obblighi art.18) 15. Aggiorna le misure di prevenzione in relazione a mutamenti organizzativi 16. Comunica annualmente all INAIL i nominatividei RLS 17. Vigila affinché i lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione senza il giudizio di idoneità 18. Fornisce al SPPA tutte le notizie necessarie alla valutazione dei rischi 19. Richiede all ente proprietario, per le pubbliche amministrazioni, relativamente alla manutenzione dei luoghi di lavoro, gli interventi necessari 56

57 Preposto (obblighi art.19) 1. Sovrintende e vigila sull osservanza delle norme di sicurezza (procedure, DPI) da parte dei lavoratori 2. Verifica che i lavoratori abbiano ricevuto adeguate istruzioni 3. Richiede l osservanza delle misure di controllo nelle emergenze, verificando l abbandono del posto di lavoro 4. Informa rapidamente i lavoratori sull esposizione a rischio grave 57

58 Preposto (obblighi art.19) 5. Siastienedalrichiedereailavoratoridiriprendereillavoro in situazioni in cui persiste un pericolo grave 6. Segnala tempestivamente al Dirigente o al DL deficienze di attrezzature e DPI o altre condizioni di pericolo 7. Frequenta appositi corsi di formazione (art. 37 comma 7) 58

59 Lavoratori (obblighi art. 20) 1. Contribuiscono, con DL, D e preposto all adempimento degli obblighi in materia di sicurezza 2. Osservano le disposizioni impartite 3. Utilizzano correttamente le attrezzature di lavoro ed i materiali 4. Utilizzano correttamente i DPI 5. Segnalano immediatamente le deficienze riscontrate 59

60 Lavoratori (obblighi art. 20) 6. Non rimuovono autonomamente segnaletica 7. Non compiono azioni che possono compromettere la propria ed altrui sicurezza 8. Partecipano ai programmi di formazione 9. Si sottopongono ai controlli sanitari previsti 10. Espongono, se in appalto o lavoratore autonomo, il cartellino di riconoscimento 60

61 MC (obblighi art. 25) 1. Collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi 2. Effettua la sorveglianza sanitaria 3. Istituisce una lavoratore cartella sanitaria di rischio per ogni 4. Consegna la documentazione al DL, alla cessazione dell incarico 5. Consegna al lavoratore la cartella, alla cessazione del rapporto 6. Invia all ISPSEL solo le cartelle sanitarie previste dal decreto 7. Fornisce informazioni ai lavoratori sul significato degli accertamenti sanitari 61

62 MC (compiti) 8. Informa ogni lavoratore interessato dei risultati degli accertamenti sanitari 9. Comunica, in occasione delle riunioni di cui all art 35, ai rappresentanti per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi 10. Visita gli ambienti di lavoro almeno 1 volta all anno 11. Partecipa alla programmazione del controllo dell esposizione dei lavoratori 12. Comunica mediante autocertificazione il possesso dei titoli e requisiti al Ministero della Salute entro 6 mesi dall entrata in vigore del T.U. 62

63 Rappresentante dei lavoratori Persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro 63

64 RLS (art.47) Fino a 15 dipendenti il RLS è eletto direttamente dai lavoratori al loro interno. Il RLS può essere anche individuato per più aziende nell'ambito territoriale del comparto produttivo; può essere designato o eletto dai lavoratori nell'ambito delle rappresentanze sindacali Oltre i 15 dipendenti il RLS è eletto o designato dai lavoratori nell'ambito delle rappresentanze sindacali in azienda. In assenza di tali rappresentanze, è eletto dai lavoratori dell'azienda al loro interno. 64

65 RLS (art. 47) Il numero minimo dei rappresentanti è: 1 rappresentante nelle aziende ovvero unità produttive sino a 200 dipendenti; 3 rappresentanti nelle aziende ovvero unità produttive da 201 a dipendenti; 6 rappresentanti in tutte le altre aziende ovvero unità produttive. 65

66 RLS (attribuzioni art. 50) a) accede ai luoghi di lavoro b) è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella azienda o unità produttiva c) è consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al SPP, all attività di prevenzione incendi, primo soccorso, evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente d) è consultato in merito all'organizzazione della formazione e) riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché alle sostanze ed ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, all organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali f) riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza 66

67 Informazione Il datore di lavoro deve assicurare a ciascun lavoratore (anche ai lavoratori a domicilio) informazione adeguata e specifica su: rischi ambientali, legati all intero processo produttivo rischi legati alla mansione specifica (vd. normativa e disposizioni aziendali) misure di prevenzione e protezione adottate.

68 Informazione Inoltre su: pericoli relativi all uso di sostanze e preparati pericolosi procedure di 1) Pronto soccorso 2) Lotta antincendio 3) Evacuazione RSPP e il medico competente nominativi degli addetti alle emergenze

69 Informazione adeguata significa che: deve essere rapportata al soggetto che ne è destinatario. deve essere commisurata ai rischi esistenti. deve avere carattere dinamico. occorrono molteplici mezzi di informazione (opuscoli, cartelli, avvisi in bacheca, comunicazione faccia a faccia, ecc.)

70 ATTORI ESTERNI Organi di vigilanza: ASL Ispettorato del lavoro Vigili del fuoco

71 VIGILANZA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO Per richiedere un intervento di vigilanza e prevenzione a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori negli ambienti di lavoro, bisogna rivolgersi alla Struttura Complessa Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro (SCPSAL). La denuncia/richiesta può essere inviata a mezzo posta o verbalizzata a funzionari della Struttura Complessa, indicando le motivazioni che sottendono alla stessa, il luogo o reparto di lavoro cui si riferisce, la denominazione e l'indirizzo dell'azienda, o quanto possa portare alla sua identificazione. La SCPSAL interviene inoltre prioritariamente su richiesta/segnalazione da parte di Istituzioni/Enti, Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, ecc. Buona parte dell'attività viene svolta congiuntamente con altri Organismi di prevenzione e controllo, quali la Direzione Provinciale del Lavoro, l'autorità Marittima, ecc..

72 Parte del personale SCPSAL riveste qualifica di Ufficiale di Polizia Giudiziaria, ciò comporta che, qualora venga rilevato un possibile reato penalmente perseguibile, il personale con tale qualifica trasmetterà la relativa notizia alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trieste. La Struttura svolge interventi di vigilanza anche di propria iniziativa, sulla base della programmazione annuale dell'attività, secondo priorità definite (es. in comparti a maggiore rischio, quali edilizia e porto, ecc.) o in alternativa, per il comparto edile, si può richiedere l'intervento anche alla Direzione Provinciale del Lavoro di Trieste (Via S. Francesco n. 27 tel fax ).

73 ATTIVAZIONE In seguito a: segnalazione di infortuni e/o rischi richieste specifiche di intervento infortuni e malattie professionali oppure: su iniziativa autonoma dell organo di vigilanza

74 Legislazione e sanzioni Costituzione della REPUBBLICA ITALIANA CODICE PENALE CODICE CIVILE NORMATIVA SPECIFICA IN MATERIA D IGIENE ESICUREZZADELLAVORO

75 Costituzione della REPUBBLICA ITALIANA Art. 32: tutela la salute come fondamentale diritto dell individuo e interesse della collettività Art. 35: tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni Art. 41: l iniziativa economica privata è libera, non può svolgersi in contrasto con l utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana

76 CODICE PENALE Art. 437 Rimozione od omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro Chiunque omette di collocare impianti, apparecchi o segnali destinati a prevenire disastri o infortuni sul lavoro, ovvero li rimuove o li danneggia, è punito con la reclusione da 6 mesi a 5 anni. Se del fatto deriva un disastro o un infortunio, la pena è della reclusione da 3 mesi a 10 anni. Art. 451 Omissione colposa di cautele o difese contro disastri o infortuni sul lavoro Chiunque, per colpa, omette di collocare, ovvero rimuove o rende inservibili apparecchi o altri mezzi destinati alla estinzione di un incendio, oalsalvataggiooalsoccorsocontrodisastrioinfortunisullavoro,èpunito con la reclusione fino a 1 anno o con la multa da 103 euro a 516 euro.

77 Art. 589 OMICIDIO COLPOSO Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da 6 mesi a 5 anni. Se il fatto è commesso con violazione alle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da 2 a 5 anni. Art. 590 LESIONI PERSONALI COLPOSE Chiunque cagiona ad altri, per colpa, una lesione personale è punito con la reclusione fino a 3 mesi o con la multa fino a 309 euro Se i fatti (...) sono commessi con violazione delle norme sulla circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, la pena per lesioni gravièdellareclusioneda3mesiaunannoodellamultadaeuro500a euro e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a 3 anni.

78 CODICE CIVILE Art RESPONSABILITÀ PER L ESERCIZIO DI ATTIVITÀ PERICOLOSE Chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di un attività pericolosa, per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati, è tenuto al risarcimento, se non prova di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno. Art TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO L imprenditore è tenuto ad adottare nell esercizio dell impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro.

79 NORMATIVA SPECIFICA IN MATERIA DI IGIENE E SICUREZZA DEL LAVORO Il D. L.vo n. 81 è il Testo unico per la sicurezza sul lavoro, documento che dà attuazione alla delega conferita al Governo dalla legge 3 agosto 2007 n. 123 in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro Il Testo unico cerca di fare chiarezza in un sistema caratterizzato da stratificazione legislativa, giurisprudenza interpretativa, contrasti giurisprudenziali, lacune normative; quindi la sua azione è finalizzata al: Riordino della normativa vigente Estensione dei diritti Coordinamento delle informazioni Revisione del sistema delle sanzioni

80 Riordino della normativa vigente Come tutti i Testi Unici il legislatore ha cercato di ridurre in un unico testo tutta la legislazione precedente, trasformando in norme di legge molti dei principi elaborati dalla giurisprudenza, abrogando esplicitamente o tacitamente tutta la normativa precedente (art. 304), con lo scopo dichiarato di: Renderne più agevole l applicazione Semplificare gli adempimenti burocratici Aumentare il livello di tutela dei lavoratori Inasprire le sanzioni

81 Estensione dei diritti Si applica a tutti i settori di attività, privati e pubblici, e a tutte le tipologie di rischio (art. 3 co.1) Si applica a tutti i lavoratori, pubblici o privati, con o senza retribuzione. Sono esclusi solo gli addetti ai servizi domestici e familiari (art. 2 co. 1 lett. a) Anche l allievo degli istituti di istruzione è equiparato al lavoratore ma limitatamente al periodo nel quale fa uso di: laboratori; attrezzature di lavoro; agenti chimici, fisici o biologici e videoterminali Il testo fornisce la definizione dei soggetti, delle strutture e di tutti i fattori che afferiscono alla sicurezza (art. 2)

82 Coordinamento delle informazioni Il T.U. prevede la creazione di un sistema informativo pubblico, al quale è prevista la partecipazione anche delle parti sociali, per la condivisione e la circolazione delle notizie sugli infortuni, sulle ispezioni e sulle attività in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Il sistema sarà utilizzato per il monitoraggio e l indirizzo delle azioni e delle risorse pubbliche. Prevede inoltre finanziamenti per le attività promozionali sia private che pubbliche per l incremento della cultura antinfortunistica, come l inserimento nei programmi scolastici e universitari della materia salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

83 Decisamente innovativo l'art. 299 il quale stabilisce espressamente che le responsabilità proprie dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti ricadono non solo sui soggetti formalmente investiti con tale qualifica, ma anche su coloro che, pur sprovvisti di regolare attribuzione, perché ad esempio attribuita ad altri in delega, esercitino in concreto i poteri giuridici di datore o di dirigente. In pratica, quindi, l'art. 299 ha l'effetto di duplicare in concreto le posizioni di garanzia e le relative responsabilità.

84 IL SISTEMA SANZIONATORIO Le contravvenzioni costituiscono una difesa avanzata essendo collegate a norme di pericolo presunto la cui violazione è immediata e diretta fonte di responsabilità. Sono norme penali (arresto e/o ammenda) che sanzionano specifiche violazioni di norme antinfortunistiche. Il decreto prevede un apparato sanzionatorio complesso composto da norme penali (di tipo contravvenzionale) e da sanzioni amministrative.

85 In estrema sintesi: Per i casi gravi: è prevista la pena dell arresto da 6 a 18 mesi; Per i casi meno gravi: ad esempio quelli di inadempienza, si applica la sanzione dell arresto alternativo all ammenda o l ammenda, con la graduazione delle sanzioni in relazione alle singole violazioni. Per chi si mette subito in regola: non è applicata la sanzione penale ma una sanzione pecuniaria.

86 GRAZIE A TUTTI

STRUMENTI ORGANIZZATIVI

STRUMENTI ORGANIZZATIVI STRUMENTI ORGANIZZATIVI IL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (spp) IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (rspp) IL RAPPRESENTANTE DELLA SICIREZZA DEI LAVORATORI (rls) IL MEDICO COMPETENTE

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