Sintesi del decreto di Ferragosto 2011 dopo la conversione
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- Adolfo Mauro Piccinini
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1 Sintesi del decreto di Ferragosto 2011 dopo la conversione di Vincenzo D'Andò Pubblicato il 24 settembre 2011 Premessa Il Decreto Legge n. 138 del 13 agosto 2011, convertito in Legge n. 148 del 2011, è entrato in vigore il 17 settembre 2011 (con pubblicazione avvenuta nella Gazzetta Ufficiale n. 216 del 16 settembre 2011). Tra i provvedimenti che si devono subito applicare rientra l aumento dell aliquota dell Iva. Per tale delicata questione, come osservato da dottrina, occorre subito delineare i punti essenziali da tenere presente per potere adempiere al meglio alla pratica applicazione della novella legislativa. Oltre ciò, prima il servizio studi del Senato, infine, il servizio della Camera dei deputati, con il dossier di settembre 2011, hanno fatto luce sui farraginosi provvedimenti contenuti in tale manovra cd. salva deficit. Alla luce di tali ausili, con il presente intervento ci si propone di offrire un prima guida su come applicare tale neo aumento dell Iva. L applicazione della novità, quindi, decorre dal 17 settembre
2 Difatti, l aumento dell aliquota Iva ordinaria dal 20% al 21%, prevista dal maxi emendamento votato appunto dal Senato, va applicato alle operazioni effettuate a partire dalla data di entrata in vigore della Legge di conversione del decreto (in vigore, appunto dal 17 settembre 2011). Poiché il momento di effettuazione varia a seconda del tipo di operazione che viene posta in essere (ad esempio, cessione di beni o servizio), è importante individuare con precisione quando ciò accade, per comprendere quale aliquota applicare ed addebitare al cliente. Aumento dell aliquota Iva L aliquota ordinaria dell Iva passa dal 20% al 21%. La novità si applica dal 17 settembre 2011 (giorno in cui è entrata in vigore la Legge di conversione). Per fare fronte all aumento dell aliquota ordinaria di un punto, il legislatore ha dovuto anche modificare il valore per l ottenimento dell imponibile al 21% dei corrispettivi assoggettati alla nuova aliquota ordinaria, passando dall attuale 120 al futuro 121. In particolare, il maxi-emendamento ha riscritto per intero il comma 2 dell art. 27 del D.P.R. 633/72, che consente per il prosieguo soltanto l utilizzo del metodo matematico per lo scorporo dei corrispettivi. Scorporo dei corrispettivi solo con il metodo matematico Difatti, in relazione alla nota procedura di scorporo dell IVA, in sede di liquidazione periodica, che devono effettuare i commercianti al minuto e soggetti assimilati, di cui all art. 22 del D.P.R. n. 633/72, poiché i corrispettivi delle operazioni effettuati da tali 2
3 soggetti sono comprensivi d imposta, in sede di liquidazione è necessario scorporare il tributo: Prima dell avvento della neo Legge n. 148 del 2011, l art. 27, comma 2 del DPR 633/72 consentiva di utilizzare due procedure alternative: il metodo della percentuale di scorporo (con il quale il corrispettivo lordo deve essere diminuito di una diversa percentuale a seconda dell aliquota applicabile); il metodo matematico (unico metodo che, sulla base della novella normativa, rimarrà e che assorbe quello sopra indicato). Operazioni ad esigibilità differita con lo Stato Inoltre, la neo norma contiene una specifica disposizione normativa per disciplinare le operazioni effettuate con lo Stato e gli enti pubblici, per le quali si rende applicabile, quale regime naturale, l esigibilità differita dell imposta alla data dell incasso del corrispettivo (art. 6, comma 5 del D.P.R. n. 633/72). Il legislatore, per evitare che l aumento dell aliquota Iva possa colpire anche operazioni già effettuate alla data di entrata in vigore della modifica normativa dispone che la variazione dell aliquota non si applica alle operazioni di cui all art. 6, comma 5 del DPR 633/72 per le quali al giorno precedente la data di entrata in vigore della legge di conversione sia stata emessa e registrata la fattura ai sensi degli artt. 21, 23 e 24 del medesimo Decreto Iva, ancorchè al medesimo giorno il corrispettivo non sia stato ancora pagato. Ciò che conta (affinché possa ancora essere applicata l aliquota Iva del 20%) è che il 3
4 documento emesso dal soggetto passivo, per l operazione effettuata nei confronti di uno degli enti pubblici, sia stato già emesso e registrato prima della data di entrata in vigore della legge di conversione. Momento in cui occorre applicare l aumento dell Aliquota dell Iva La Legge n. 148 del 2011 ha, quindi, previsto che l aumento dell aliquota Iva ordinaria dal 20% al 21% dovrà essere applicato alle operazioni effettuate a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto. Pagamenti e acconti Comunque, se prima di effettuare fiscalmente l operazione viene emessa la fattura o viene pagato in tutto o in parte il corrispettivo, l operazione si considera effettuata, limitatamente all importo fatturato o pagato, alla data della fattura o a quella del pagamento (ciò in virtù di quanto dispone l art. 6, comma 4, del D.P.R. n. 633/1972), quindi, si applica l aliquota in vigore nel momento della fatturazione o del pagamento. Per esempio, se prima dell entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 138/2011 (17 settembre 2011) viene emessa la fattura, per un operazioni Iva non ancora effettuata, si applica il 20%. Vale la stessa regola se prima dell aumento viene pagato un acconto: Su quest ultimo la fattura è con Iva al 20%. Ovviamente, se la consegna della merce o il pagamento del saldo avvengono dopo l entrata in vigore della Legge di conversione, la fattura finale dovrà applicare l Iva del 21 % sull imponibile residuo. 4
5 L Aumento andrà preso in debita considerazione anche per le fatture differite L aumento dell Iva non potrà essere disapplicato per le consegne di beni effettuate dopo la sua entrata in vigore, attraverso l emissione di una fattura differita entro il 15 del mese successivo alla consegna, in quanto per le cessioni di beni il momento rilevante è la consegna e non la data di emissione dell eventuale fattura differita. Quest ultima, infatti, è solo un metodo di documentazione dell operazione già fiscalmente eseguita. Lo stesso, secondo dottrina (Il Sole 24 Ore del 08 settembre 2011), vale per le note di accredito, che vanno a rettificare operazioni già fatturate in precedenza e che non documentano nuove operazioni: Anche per le note di accredito emesse con Iva (facoltà concessa al cedente o prestatore), quindi, l aliquota applicabile sarebbe, quindi, quella utilizzata nella fattura originaria. Per le operazioni assoggettate all agevolazione della cd. Iva per cassa l imposta diventa esigibile all atto del pagamento del corrispettivo, essendo irrilevante a questi fini il momento in cui viene effettuata fiscalmente l operazione. Viceversa, per le operazioni ad esigibilità differita nei confronti dello Stato, degli enti e degli istituti indicati nell art. 6, comma 5 del D.P.R. n. 633/1972 l aumento non si applica se, nel giorno precedente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, la fattura risulta già emessa e registrata nei registri Iva, anche se il corrispettivo non è stato ancora pagato alla stessa data. Operazioni Iva più rilevanti 5
6 Nella seguente tabella sono riportate le operazioni Iva più rilevanti con le indicazioni del momento in cui l Iva diviene esigibile: Tipo di operazioni Momento di esigibilità dell imposta (1) Cessione di beni immobili Stipula dell atto (art. 6, comma 1, D.p.r. n. 633/72). Cessione di beni mobili Consegna o la spedizione del bene (art. 6, comma 1, D.p.r. 633/72). Cessioni di beni tramite contratti di leasin Cessione di beni con effetti traslativi o costitutivi che si producono posteriormente (ad esempio, nel caso di vendita in prova, vendita con riserva di gradimento o conto deposito), tranne che per le vendite con riserva di proprietà e le locazioni con clausola di trasferimento della proprietà vincolante per ambedue le parti (art. 2, comma 1, nn. 1) e 2), Dpr 633/72 Vendita con riserva di proprietà (art. 2, comma 1, n. 1), Dpr n. 633/72) Locazione con clausola di trasferimento della proprietà vincolante per ambedue le parti (art. 2, comma 1, n. 2), Dpr n. 633/72) Pagamento dei canoni periodici. Quando si producono i relativi effetti e comunque, se riguardano beni mobili, dopo il decorso di un anno dalla consegna o spedizione (art. 6, comma 1, D.p.r. 633/72). Per i beni immobili, il momento della stipula del contratto, mentre per quelli mobili, il momento della consegna o spedizione, non rilevando il fatto che l effetto giuridico di acquisizione della proprietà del bene si ha con il pagamento integrale del prezzo (art. 6, comma 1, D.p.r. n. 633/72). Stipula del contratto (art. 6, comma1, D.p.r. n. 633/72), assoggettando ad Iva l intero valore del bene e considerando esclusi i canoni successivi. Cessione di beni per atto della pubblica autorità Cessioni periodiche o continuative di beni in esecuzione di contratti di somministrazione (ad esempio di acqua, gas, ecc.) Pagamento del corrispettivo (art. 6, comma 2, lettera a, D.p.r. n. 633/72). Pagamento del corrispettivo (art. 6, comma2, lettera a, D.p.r. n. 633/72). 6
7 Passaggi dal committente al commissionario di beni venduti in esecuzione di contratti di commissione (articolo 2, comma 1, n. 3, Dpr n. 633/72 Passaggi dal commissionario al committente di beni acquistati in esecuzione di contratti di commissione (art. 2, comma 1, n. 3, Dpr n. 633/72) Beni dell impresa destinati al consumo personale o familiare dell imprenditore e ad altre finalità estranee all esercizio dell impresa, anche se determinata da cessazione dell attività, con esclusione di quei beni per i quali non è stata operata, all atto dell acquisto, la detrazione dell imposta (art. 2, comma 1, n. 5, e articolo 19, Dpr n. 633/72) Alla vendita dei beni da parte del commissionario al terzo (articolo 6, comma 2, lettera b, D.p.r. n. 633/72). Vendita dei beni al committente. Al prelievo dei beni (art. 6, comma 2, lettera c, Dpr 633/72) Prestazioni gratuite destinate al consumo personale o familiare dell imprenditore e ad altre finalità estranee all esercizio dell impresa (art. 3, comma 3, Dpr n. 633/72) Quando sono rese (art. 6, comma 3, D.p.r. n. 633/72). Cessioni di beni inerenti a contratti estimatori Assegnazioni in proprietà di case di abitazione fatte ai soci da cooperative edilizie a proprietà divisa Alla rivendita a terzi ovvero, per i beni non restituiti, alla scadenza del termine convenuto tra le parti e comunque dopo il decorso di un anno dalla consegna o spedizione (art. 6, comma 2, lettera d, D.p.r. n. 633/72). Stipula del rogito notarile (art. 6, comma 2, lettera d-bis, D.p.r. n. 633/72). Assegnazioni in godimento di abitazioni fatte ai soci da cooperative edilizie a proprietà indivisa Versamenti periodici. Permute di beni immobili Stipula relativa alla prima cessione. 7
8 Cessioni di beni il cui corrispettivo, in base alla legge, usi commerciali, accordi contrattuali o economici collettivi, è commisurato ad elementi non conosciuti alla data di effettuazione dell operazione Entro il mese successivo a quello in cui tali elementi divengono noti o, comunque, il prezzo viene determinato. Prestazioni di servizi Pagamento del corrispettivo (art. 6, comma 3, D.p.r. n. 633/72). Prestazioni di servizi a carattere periodico o continuativo Fine del mese successivo a quello in cui sono rese (art. 6, comma 3, D.p.r. n. 633/72. Pagamento di una caparra confirmatoria con funzioni risarcitorie (e non di acconto) Quando le parti la trasformano in acconto o viene scomputata del prezzo pattuito in sede di esatto adempimento del contratto. Cessione di beni o prestazione di servizi effettuata ad un impresa o a un professionista da parte di soggetti con volume d affari non superiore a euro, per la quale si è optato per il regime dell Iva per cassa (anche solo per la singola operazione) Operazioni effettuate nei confronti dello Stato Al pagamento del corrispettivo e comunque entro un anno dal momento di effettuazione dell operazione, salvo che, prima del decorso di tale termine, il cessionario o committente sia stato assoggettato a procedure concorsuali o esecutive. Per le operazioni ad esigibilità differita nei confronti dello Stato, degli enti e degli istituti indicati nell art. 6, comma 5 del D.P.R. n. 633/1972 l aumento non si applica se, nel giorno precedente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, la fattura risulta già emessa e registrata nei registri Iva, anche se il corrispettivo non è stato ancora pagato alla stessa data. Nota: (1) se anteriormente al verificarsi degli eventi indicati o indipendentemente da essi sia emessa fattura, o sia pagato in tutto o in parte il corrispettivo, l operazione si considera effettuata, limitatamente all importo fatturato o pagato, alla data della fattura o a quella del pagamento (art. 6, comma 4, Dpr 633/72). 26 settembre
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