ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA PER I DIPENDENTI DELL AMMINISTRAZIONE PUBBLICA DELIBERA DEL CONSIGLIO DI INDIRIZZO E VIGLANZA
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1 ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA PER I DIPENDENTI DELL AMMINISTRAZIONE PUBBLICA DELIBERA DEL CONSIGLIO DI INDIRIZZO E VIGLANZA N. 116 del 14 settembre 2000 OGGETTO: Prestiti garantiti iscritti INPDAP: tassi di interesse e spese di amministrazione applicati dagli istituti di Credito. IL CONSIGLIO DI INDIRIZZO E VIGILANZA VISTO il D.L.vo 30 giugno 1994 n. 479 di istituzione dell'istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell'amministrazione Pubblica; VISTO il D.P.C.M. del 4 agosto 1999 di costituzione del Consiglio di indirizzo e vigilanza; VISTO che nella seduta del Consiglio di indirizzo e vigilanza dell 8 settembre 1999 è stato nominato il Presidente del predetto organo; VISTO il D.P.R. del 4 maggio 1999 di nomina del Presidente dell'istituto; VISTO il D.P.C.M. del 19 febbraio 1999 di costituzione del Consiglio di Amministrazione; SOTTO la Presidenza del Dr. Giancarlo Fontanelli ed alla presenza dei Consiglieri: Sig. Donatello Bertozzi Avv. Giuliano Bologna Sig. Carmelo Calabrese Sig. Rocco Carannante Dr. Achille Catalani Dr. Pier Luigi Cenci Dr.ssa M. Francesca Comerci
2 Sig. Enrico Corti Dr.ssa Cettina Costanzo Bana Dr. Vincenzo D Antuono Dr. Lucio D Ubaldo Sig. Livio Feletti Sig. Andrea Lepidi Dr. Mario Mancini Dr.ssa Matilde Mancini Dr. N. Antonio Marrone Dr. Giorgio Pagano Sig. Maurizio Sarti Dr. Pierluigi Severi Dr. Enrico Sordini Dr. Sergio Testuzza Dr. Giuseppe Trippanera Prof. Giuseppe Ughi VISTA la legge 20 marzo 1975 n. 70; VISTI il D.P.R. 18 dicembre 1979 n. 696 e la legge 9 marzo 1989 n. 88; VISTO il D.L.vo n. 29 del 3 febbraio 1993 e successive modifiche ed integrazioni; VISTO il D.P.R. 24 settembre 1997 n. 368 di emanazione del Regolamento concernente l organizzazione ed il funzionamento dell Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell amministrazione pubblica; VISTO il contenuto del documento presentato in Commissione da cui si desume che i soggetti privati autorizzati ad esercitare il credito applicano tassi di interesse di gran lunga superiori a quelli applicati dall INPDAP; VISTO che il Comitato Unitario del credito ha facoltà di determinare il tasso di interesse e le spese di amministrazione sia per i prestiti diretti sia per quelli garantiti; CONSIDERATO che è necessario orientare effettivamente a finalità sociali la concessione della garanzia concessa dall INPDAP agli Istituti di Credito mutuanti; RITENUTO necessario che l INPDAP non sia coinvolto per le sue specifiche competenze istituzionali in operazioni improprie rispetto alle finalità delle prestazioni sociali; VISTO il parere della Commissione Prestazioni, Credito e Attività Sociali ed Entrate Contributive, che fa parte integrante della delibera; 2
3 ALL UNANIMITA dei Consiglieri presenti DELIBERA di sollecitare gli Organi di gestione a dare corso alle seguenti direttive: incrementare la disponibilità per i prestiti diretti per soddisfare il maggior numero di richieste, avvalendosi delle disposizioni di cui al primo comma dell articolo 3 del Decreto Interministeriale n. 463 del 28 luglio 1998, al fine di limitare il ricorso ai prestiti garantiti ; ampliare la casistica di accesso ai prestiti diretti e nel contempo snellire ulteriormente le procedure, riducendo all essenziale la documentazione probatoria; prevedere, in riferimento ai prestiti garantiti, la stipulazione di apposite convenzioni con Istituti Bancari e Società autorizzate all esercizio del credito, al fine di pervenire a tassi effettivi globali, comprensivi delle spese, più favorevoli ai richiedenti. Il Segretario Il Presidente F.to (Dr. Giuseppe Beato) F.to (Dr. Giancarlo Fontanelli) 3
4 I.N.P.D.A.P. CONSIGLIO DI INDIRIZZO E VIGILANZA Commissione Prestazioni, Credito ed Attività Sociali, Entrate Contributive Relazione (seduta del ) Oggetto: Prestiti garantiti agli iscritti INPDAP: tassi di interesse e spese di amministrazione applicate dagli Istituti di Credito. I prestiti garantiti costituiscono una delle forme di prestazione sociale che l Istituto fornisce ai propri iscritti. La prestazione consiste nella concessione della garanzia agli Istituti di Credito mutuanti per i rischi di morte ed insolvenza del mutuatario. Si realizza così un beneficio a favore di quegli iscritti i quali non godendo dei requisiti minimi necessari per accedere alla prestazione diretta da parte dell INPDAP, ricorrono a soggetti privati autorizzati ad esercitare il credito, i quali applicano tassi di interesse superiori a quelli applicati dall Istituto. Il servizio di concessione delle garanzie è stato recentemente decentrato alle sedi provinciali INPDAP con circolare n.13 del 1998 che contiene il complesso delle regole e degli adempimenti necessari per l accesso a questa forma di credito. La fonte normativa che prevede la prestazione creditizia in oggetto è l articolo 15 del D.P.R. n. 180 del 5 gennaio 1950, il cui contenuto è rimasto, fino ad oggi, sostanzialmente inalterato. L erogazione del prestito garantito, in base alle norme vigenti, si basa su un contratto privato stipulato fra un iscritto INPDAP ed un Istituto di Credito, nel quale la fissazione del tasso di interesse e delle spese di amministrazione sono stati, fino ad oggi, sempre lasciati all autonomia negoziale delle parti. L allegata tabella contenente i tassi annui effettivi globali ( TAEG ) dimostra che, in alcuni casi, la completa discrezionalità concessa agli Istituti di Credito provoca la determinazione, nei confronti 4
5 delle persone in stato di bisogno, di tassi molto vicini al limite massimo fissato dalla Legge 108/96 contenente disposizioni in materia di usura ( Decreto Ciampi ). Si vedano ad esempio TAEG su mutui quinquennali del 16% circa a fronte del tasso applicato dall INPDAP 4,82% o del 13% circa su mutui decennali a fronte del tasso del 4,63% applicato dall Istituto ( vedasi l allegata delibera del C.d.A. n.898 del 18 dicembre 1998 ). Le suddette cifre manifestano uno stridente contrasto con lo spirito e le finalità delle prestazioni INPDAP. Sembra necessario e doveroso per l Istituto, nel momento in cui si va estendendo l intervento delle attività creditizie anche attraverso il decentramento delle prestazioni su tutto il territorio, intervenire a tutela dei propri iscritti evitando in tal modo che l Ente possa essere direttamente coinvolto, attraverso la concessione della garanzia, in operazioni in stridente contrasto con lo spirito sociale che caratterizza le prestazioni istituzionali dell INPDAP. Da questo punto di vista si registra il parere espresso dall Avvocatura interna dell INPDAP con nota n del 25/10/99 che si allega. Secondo tale Ufficio, l Istituto non avrebbe margine di apprezzamento discrezionale circa l opportunità dell atto, salvo i limiti stabiliti dal legislatore con la legge 108/ 96 in tema di usura. Si osserva che, con salvezza dell assoluta autonomia delle parti di contrattare il tasso di interesse, con l atto di concessione della garanzia non viene meno la piena autonomia dell Istituto nel perseguire quegli interessi pubblici che gli sono stati assegnati dall ordinamento. Inoltre, gli atti di concessione della garanzia non risultano essere atti obbligatori come l erogazione delle prestazioni previdenziali, ma rientrano nella diversa categoria degli atti facoltativi, peraltro collegati alla capacità di stanziamento di bilancio ed al naturale interesse pubblico che tali atti devono perseguire. Del resto l autonomia dell Ente nella fissazione dei tassi di interesse e delle spese di amministrazione è sancita dall articolo 10 del decreto Interministeriale 463/98 che prevede la facoltà di proporre al Consiglio di Amministrazione dell Ente la misura del tasso di interesse e delle ritenute delle spese di gestione e rischi di insolvenze sui prestiti ( art. 48 del D.P.R /73 ) richiamato, altresì, anche dall articolo 10 del D.I. 463/98. E necessario che gli Organi di gestione intervengano, secondo quanto previsto nelle loro competenze, avvalendosi delle disposizioni dell articolo 3 del regolamento 463/98, per incrementare la disponibilità per i prestiti diretti, non solo per soddisfare il maggior numero possibile di richieste, ma anche per limitare il ricorso ai prestiti esterni garantiti. Le somme necessarie ad incrementare lo stanziamento in bilancio per i prestiti diretti, potrebbero essere concesse come anticipo da una delle Casse in attivo ( Cassa Sanitari ), il che costituirebbe per la 5
6 suddetta Cassa anche una forma di investimento redditizio ( 2,50 % ); la gestione Credito ne ricaverebbe comunque un piccolo utile ( i prestiti sono al 3,70 % oltre le spese ), allargando comunque il campo delle prestazioni sociali. La Commissione intende quindi proporre al CIV di emanare una linea di indirizzo, rivolta agli Organi di Gestione, che riporti l attività dei mutui garantiti nell ambito delle finalità sociali. L istituto, infine, potrebbe stipulare apposite convenzioni con Istituti bancari in analogia con quanto effettuato per i mutui ipotecari riguardanti l acquisto della prima casa. Il COORDINATORE L ESPERTO IL SEGRETARIO 6
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