TITOLO I. Razionalizzazione delle spese delle società partecipate e degli enti subregionali
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- Alessandra Franco
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1 Legge Regionale n. 11 del 27 aprile 2015 (Artt. 1 e 2) Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e procedurale (collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2015). Pubblicata nel B.U. Calabria 27 aprile 2015, n. 27. TITOLO I Razionalizzazione delle spese delle società partecipate e degli enti subregionali Art. 1 Norme di contenimento della spesa per le società partecipate della Regione. 1. Fermo restando quanto previsto in materia di controllo analogo per le società "in house providing" e fatte salve le pregresse misure in tema di contenimento delle spese, l'amministrazione regionale esercita i poteri del socio previsti dalla normativa vigente affinché le società "in house providing" e le società controllate, direttamente o indirettamente, dalla Regione o dai propri enti strumentali, ottemperino, a partire dall'esercizio finanziario 2015, alle seguenti disposizioni: a) i costi per il personale, al lordo degli oneri riflessi e dell'irap, devono essere ridotti, rispetto a quelli sostenuti nell'anno 2014; b) i costi di seguito indicati devono essere ridotti rispetto a quelli registrati nell'anno 2014: - relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza; - missioni; - attività di formazione; - acquisto di mobili e arredi; - vigilanza diurna e notturna dei locali adibiti ad uffici; - canoni e utenze per la telefonia, la luce, l'acqua, il gas e gli altri servizi; - manutenzione di mobili, acquisto e manutenzione di macchine e attrezzature varie non informatiche per il funzionamento degli uffici; - acquisto di stampati, registri, cancelleria e materiale vario per gli uffici; - acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni; - pubblicazione di studi, ricerche, manifesti ed altri documenti; - spese postali e telegrafiche. 2. La misura esatta della riduzione dei costi di cui ai punti a) e b) del precedente comma, che deve essere compresa in un range avente come limite minimo il 10% e come limite massimo il 30%, deve essere determinata, per ciascuno degli Organismi indicati al comma 1, attraverso linee di indirizzo dettate dalla Giunta regionale entro 60 giorni dalla entrata in vigore della presente legge. 3. Nelle more dell'adozione delle linee di indirizzo, l'amministrazione regionale esercita i poteri del socio affinché gli organismi partecipati di cui al comma 1 provvedano a realizzare immediatamente la riduzione dei costi di cui ai punti a) e b) del comma 1, nella misura minima del 10% rispetto a quelli sostenuti nell'anno In caso di mancato rispetto delle precedenti misure di razionalizzazione dettate dal legislatore statale e regionale in tema di "spending review", le riduzioni di cui al presente comma devono avere come base di riferimento i minori costi consentiti per l'anno Le linee di indirizzo tengono conto dell'attuazione, da parte di ciascuno degli Organismi partecipati di cui al comma 1, delle misure di riduzione adottate negli esercizi precedenti per come risultanti nelle relazioni previste dall'articolo 4, comma 5, della legge regionale 30 dicembre 2013, n. 56, dei valori riportati nei bilanci e delle asseverazioni degli organi di controllo. In assenza delle
2 relazioni sulle riduzioni di spesa debitamente asseverate dall'organo di controllo o dei dati di bilancio, la misura della riduzione da applicarsi deve essere quella massima del 30%. 5. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dei limiti di spesa di cui alla lettera a) del comma 1, ogni provvedimento che incide sulla spesa di personale a qualsiasi titolo, deve essere preventivamente autorizzato dalla Giunta regionale mediante l'esercizio dei poteri del socio. 6. La mancata ottemperanza alle disposizioni di cui al presente articolo costituisce motivo di revoca nei confronti dei soggetti a qualunque titolo nominati dalla Regione nelle società di cui al comma Le società di cui al comma 1, entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ciascun anno, trasmettono al Dipartimento vigilante e al Dipartimento Bilancio una relazione dettagliata, asseverata dai rispettivi organi di controllo, attestante l'attuazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi. 8. Nel caso in cui i soggetti di cui al comma 1 presentino un bilancio con risultato d'esercizio negativo, è fatto obbligo ai rappresentanti regionali presso gli Organi di amministrazione di presentare al Dipartimento vigilante e al Dipartimento Bilancio, entro due mesi dall'approvazione del bilancio, un dettagliato piano di sostenibilità economica che miri a verificare i tempi e le modalità del raggiungimento dell'equilibrio economico. Detto piano deve contenere precise e dettagliate informazioni in ordine alle misure da adottarsi in tema di contenimento dei costi per il personale nonché dei costi di funzionamento. Nelle more del raggiungimento del predetto equilibrio, salvo quanto contenuto nelle disposizioni statali e regionali in materia, nonché quanto indicato al comma successivo, è fatto divieto ai rappresentanti regionali negli Organi di amministrazione, di porre in essere misure e attività che abbiano impatti incrementali sui costi per il personale, per il funzionamento e per gli Organi di amministrazione e controllo. 9. Nel caso in cui i soggetti di cui al comma 1 presentino un bilancio riportante un risultato d'esercizio negativo, è fatto divieto ai rappresentanti regionali presso gli Organi in cui la Regione esercita i poteri del socio, di porre in essere, per il triennio successivo a quello in cui la perdita è stata registrata, ogni attività che comporti un andamento crescente delle spese per il personale. 10. Nel caso in cui i soggetti di cui al comma 1 presentino tre bilanci di esercizio con risultati negativi, la Regione azionando i poteri del socio, deve provvedere alla rimozione dei rappresentanti regionali negli Organi di amministrazione. 11. Nel caso in cui le società con partecipazione minoritaria della Regione presentino un bilancio con risultato di esercizio negativo è fatto obbligo ai rappresentanti nominati dalla Regione di trasmettere, al Dipartimento vigilante e al Dipartimento Bilancio, entro il 15 luglio e il 20 gennaio di ciascun anno successivo a quello in cui le perdite sono state rilevate, una relazione dettagliata in ordine alle misure attuate al fine di riportare la società in equilibrio economico. 12. I rappresentanti nominati dalla Regione presso le società partecipate in stato di liquidazione, trasmettono entro il 15 luglio e il 20 gennaio di ciascun anno, e sino al termine della procedura di liquidazione, una relazione dettagliata in ordine alle misure attuate e da attuarsi al fine di estinguere la società, con specifica temporizzazione delle attività da porre in essere. 13. I rappresentanti nominati dalla Regione presso le società Comac Srl, Sial Servizi Spa, poste in liquidazione, operano affinché vengano redatti i bilanci finali di liquidazione entro il 31 luglio Il liquidatore della Somesa s.r.l., posta in liquidazione, opera affinché venga redatto il bilancio finale di liquidazione entro il 31 marzo 2016 (2).
3 14. I rappresentanti nominati dalla Regione presso le società di cui al comma 1 operano, di concerto con i Dipartimenti vigilanti, affinché il riordino societario contenuto nel "Piano operativo di razionalizzazione delle società e partecipazioni societarie regionali", approvato con la Delib.G.R. n. 89 del 31 marzo 2015, sia attuato entro il 31 marzo 2016 (3). 14-bis. Entro il termine del 31 marzo 2016, in ogni caso, deve essere trasmessa alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, e pubblicata sul sito internet istituzionale della Regione, la relazione sui risultati conseguiti dal piano di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, ai sensi dell'articolo 1, comma 612, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formulazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilità 2015) (4). 15. Il mancato rispetto del termine assegnato al comma 14 costituisce motivo di revoca nei confronti dei soggetti a qualunque titolo nominati nelle società in liquidazione (5). (2) Comma così modificato dall art. 1, comma 1, lettera a), L.R. 29 dicembre 2015, n. 30, a (3) Comma così sostituito dall art. 1, comma 1, lettera b), L.R. 29 dicembre 2015, n. 30, a (4) Comma aggiunto dall art. 1, comma 1, lettera c), L.R. 29 dicembre 2015, n. 30, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall art. 6, comma 1, della medesima legge). (5) Comma così modificato dall art. 1, comma 1, lettera d), L.R. 29 dicembre 2015, n. 30, a Art. 2 Norme di contenimento della spesa per gli enti sub-regionali. 1. Ferme restando le misure di contenimento della spesa già previste dalle disposizioni vigenti, a partire dall'esercizio finanziario 2015, gli Enti Strumentali, gli Istituti, le Agenzie, le Aziende, le Fondazioni, gli altri enti dipendenti, ausiliari o vigilati dalla Regione, anche con personalità giuridica di diritto privato, la Commissione regionale per l'emersione del lavoro irregolare, sono tenuti al rispetto delle seguenti disposizioni: a) la spesa per il personale, al lordo degli oneri riflessi e dell'irap, non può essere superiore a quella sostenuta nell'anno 2014; b) le spese di seguito indicate devono essere ridotte rispetto a quelle sostenute nell'anno 2014: - relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza; - missioni; - attività di formazione; - acquisto di mobili e arredi; - vigilanza diurna e notturna dei locali adibiti ad uffici; - canoni e utenze per la telefonia, la luce, l'acqua il gas e gli altri servizi;
4 - manutenzione di mobili, acquisto e manutenzione di macchine e attrezzature varie non informatiche per il funzionamento degli uffici; - acquisto di stampati, registri, cancelleria e materiale vario per gli uffici; - acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni; - pubblicazione di studi, ricerche, manifesti ed altri documenti; - spese postali e telegrafiche. 2. La misura esatta della riduzione delle spese di cui al punto a) del comma 1, è determinata, per ciascuno degli Enti di cui al precedente comma, attraverso linee di indirizzo dettate dalla Giunta regionale entro 60 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, nel limite massimo del 30% delle spese sostenute nell'anno La misura esatta della riduzione delle spese di cui al punto b) del comma 1, che deve essere compresa in un range avente come limite minimo il 10% e come limite massimo il 30%, deve essere determinata, per ciascuno degli Enti di cui al comma 1, attraverso linee di indirizzo dettate dalla Giunta regionale entro 60 giorni dalla entrata in vigore della presente legge. 4. Nelle more dell'adozione delle linee di indirizzo, gli Enti di cui al comma 1 provvedono a realizzare immediatamente la riduzione delle spese elencate al punto b) del medesimo comma 1, nella misura minima del 10% rispetto a quelle sostenute nell'anno In caso di mancato rispetto delle precedenti misure di razionalizzazione dettate dal legislatore statale e regionale in tema di "spending review", le riduzioni di cui al presente comma devono avere come base di riferimento i minori costi consentiti per l'anno A partire dall'entrata in vigore dalla presente legge, l'adozione di provvedimenti che, pur rispettando i limiti di cui alla lettera a) del comma 1, comportino nuova spesa di personale a qualunque titolo, deve essere preventivamente autorizzata dalla Giunta regionale. 6. Le linee di indirizzo tengono conto dell'attuazione, da parte di ciascuno degli Enti di cui al comma 1, delle misure di riduzione adottate negli esercizi precedenti per come risultanti da apposite relazioni, asseverate dall'organo di revisione, da inviarsi al Dipartimento vigilante e al Dipartimento Bilancio entro 15 giorni dalla pubblicazione della presente legge, dei dati riportati nei conti consuntivi approvati, nonché della data di istituzione degli Enti stessi. In assenza delle relazioni sulle riduzioni di spesa o dei dati da consuntivo approvati, la misura della riduzione da applicarsi deve essere pari a quella massima del 30%. 7. Al fine di consentire il rispetto delle prescrizioni di cui alla lettera a) del precedente comma 1, gli Enti di cui al comma 1 del presente articolo adottano un apposito provvedimento che, tenendo conto anche delle prescrizioni di cui alla pregressa normativa in materia, quantifichi il limite di spesa annuale. 8. Gli Enti indicati nel presente articolo trasmettono il detto provvedimento, munito del visto di asseverazione dei rispettivi organi di controllo, entro cinque giorni dall'adozione, al Dipartimento Bilancio e al Dipartimento regionale vigilante. Quest'ultimo, in caso di inottemperanza, segnalerà all'organo competente la necessità di provvedere alla nomina di un commissario ad acta, con oneri a carico del funzionario o dirigente inadempienti, fatte salve le eventuali ulteriori responsabilità. 9. Gli enti di cui al comma 1 del presente articolo, fermi restando gli adempimenti richiesti dall'attuale normativa nazionale e regionale vigente, provvedono, entro il 31 dicembre di ciascun anno, alla trasmissione, ai rispettivi Dipartimenti vigilanti e al Dipartimento Bilancio, dei dati
5 inerenti alla spesa disaggregata autorizzata e sostenuta per studi e incarichi di consulenza, debitamente asseverati dai rispettivi Organi di controllo. 10. Le procedure di liquidazione dell'azienda forestale regionale (AFOR), dell'azienda per lo sviluppo ed i servizi in agricoltura (ARSSA), dell'agenzia regionale per il diritto allo studio di Catanzaro (ARDIS), devono concludersi entro il 31 luglio 2015 (6). 11. L'accorpamento dei Consorzi per le aree, i nuclei e le zone di sviluppo industriale disciplinato dall'articolo 5 della legge regionale 16 maggio 2013, n. 24 deve essere concluso entro il 31 luglio L'accorpamento delle Aziende regionali per l'edilizia residenziale (ATERP), disposto dall'articolo 7 della legge regionale 16 maggio 2013, n. 24 deve essere concluso entro il 31 luglio L'accorpamento della Fondazione FIELD all'azienda Calabria Lavoro, disposto dall'articolo 8 della legge regionale 16 maggio 2013, n. 24 deve essere concluso entro il 31 luglio La mancata ottemperanza alle disposizioni di cui al presente articolo costituisce motivo di revoca nei confronti dei soggetti a qualunque titolo nominati dalla Regione negli Enti di cui al comma La violazione delle disposizioni del presente articolo è valutabile, altresì, ai fini della responsabilità amministrativa, contabile e disciplinare dei dirigenti. (6) La procedura di liquidazione dell'azienda forestale della Regione Calabria (AFOR), già prorogata ai sensi del presente comma, è conclusa entro un anno dall'entrata in vigore della L.R. 29 dicembre 2015, n. 30, come previsto dall'art. 2, comma 1, della medesima legge.
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