PROFESSIONALE DEL DOTTORE COMMERCIALISTA. a cura di Alessandro Lini Dottore commercialista e Presidente Fondazione Centro Studi UNGDCEC
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1 CODICE DI DEONTOLOGIA PROFESSIONALE DEL DOTTORE COMMERCIALISTA a cura di Alessandro Lini Dottore commercialista e Presidente Fondazione Centro Studi UNGDCEC
2 Deontologia e etica La professione di dottore commercialista ed esperto contabile. Il codice di deontologia professionale del dottore commercialista. La deontologia nei rapporti con i clienti: l incarico professionale, aspetti relativi a recesso, risoluzione, responsabilità e segreto professionale. La deontologia negli incarichi a tutela della fede pubblica; i principi di comportamento del collegio sindacale; la funzione del revisore; l attività di attestatore. I rapporti con i colleghi in caso di subentro in un incarico. La gestione della pubblicità. 2
3 La professione di Dottore Commercialista La professione di dottore commercialista ed esperto contabile è una professione intellettuale. Le professioni intellettuali, trovano fondamento giuridico nell art 33 della Costituzione, che prescrive al 5 comma un esame di Stato per l ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l abilitazione all esercizio professionale. L esercizio delle professioni intellettuali è disciplinato negli artt del codice civile. Il suo fondamento giuridico è nel D. Lgs. 139/
4 La disciplina delle libere professioni L art dispone che la legge determina le professioni intellettuali per l esercizio delle quali è necessaria iscrizione in appositi albi o elenchi. L OBBLIGATORIETÀ DELL ISCRIZIONE È PERTANTO DA RICONDURRE AD UN INTERESSE PUBBLICO TALMENTE RILEVANTE CHE PER TUTELARLO SIDISPONEIL IL SACRIFICIO DILIBERTÀ FONDAMENTALI, ANCH ESSE TUTELATE A LIVELLO COSTITUZIONALE (ART. 41 L INIZIATIVA ECONOMICA PRIVATA È LIBERA). Da questo sacrificio discendono precisiee puntuali obblighi posti a carico del professionista: Abilitazione attraverso esame di Stato: verifica della preparazione. Obblighi dinatura deontologica; Personalità della prestazione; responsabilità del professionista. 4
5 Il codice di deontologia professionale L art. 29 lett. c del D. Lgs. 139/05 prevede che il C.N.D.C.E.C. adotti ed aggiorni il codice di deontologia; Con il 139 la deontologia trova il suo fondamento giuridico in una norma di legge e diviene norma cogente per gli iscritti. Con la riforma degli ordini i professionali lil 183/2011 D.L 138/2012 il codice di deontologia diviene obbligatorio per tutte le professioni organizzate in ordini e collegi. 5
6 Struttura del codice di deontologia TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI Artt TITOLO II RAPPORTI PROFESSIONALI Artt capo 1 Rapporti con i colleghi (15 19) capo 2 Rapporti con i clienti (20 25) capo 3 Rapporti con gli enti istituzionali di categoria (26 30) capo 4 Rapporti con collaboratori e dipendenti (31 34) capo 5 Rapporti con i tirocinanti (35 37) capo 6 Altri rapporti (38 40) TITOLO III CONCORRENZA Artt TITOLO IV DISPOSIZIONI TRANSITORIE art. 45 6
7 Disposizioni generali Interesse pubblico Obiettivitài i Competenza, Diligenza e Qualità della prestazione Indipendenza d Riservatezza 7
8 Contenuto del codice art. 2 Il codice contiene principi e regole che il P. DEVE osservare nell esercizio esercizio della professione Il comportamento del P. anche al di fuori della professione deve essere consono al decoro ed alla dignità ità della stessa Il P. è tenuto alla conoscenza delle norme del presente codice, l ignoranza non esime dalla responsabilità disciplinare. 8
9 Disposizioni generali INTERESSE PUBBLICO Il professionista ha il dovere e la responsabilità di agire nell interesse pubblico, solo nel rispetto diquestopuòsoddisfare soddisfare le richieste del cliente. (5.1,2) A causa di ciò pertanto il professionista ha il DOVERE DI INFORMARE IL CONSIGLIO TERRITORIALE se viene a conoscenza di violazioni del codice da parte di colleghi. (5.3) OBIETTIVITÀ il professionista deve agire in assenza di pregiudizi, conflitti di interesse o indebite pressioni. Non deve lasciarsi influenzare dalle aspettative del cliente.(7.1,3) 9
10 COMPETENZA, DILIGENZA E QUALITÀ DELLA PRESTAZIONE Dovere di mantenere competenza e capacità professionale per erogare prestazioni di livello qualitativamente elevato (8.1) Non accettare incarichi su materie in cui non ha adeguata competenza (8.2) Dedicare a ciascuna questione la cura ed il tempo necessari. (8.3) L adempimento degli obblighi di FPC F.P.C. secondo i regolamenti emanati dal C.N. e dagli Ordini locali è requisito minimo richiesto per il mantenimento della competenza professionale (8.5) Dotarsi di adeguata organizzazione coerente con le prestazioni rese. (8.8) 10
11 INDIPENDENZA: il professionista deve agire nel rispetto delle norme relative ad indipendenza ed incompatibilità previste in relazione alla natura dell incarico affidato (9.1) È tenuto ad ottemperare alle interpretazioni in materia di indipendenza ed incompatibilità approvate dal C.N. (9.2) In ogni caso non deve mai porsi in una situazione che possa diminuire il suo libero arbitrio, deve evitare qualsiasi situazione in cui egli si trovi in conflitto di interessi (9.4) 11
12 Rapporti con i colleghi Il professionista deve comportarsi con i colleghi con correttezza, considerazione, cortesia, cordialità ed assistenza reciproca. (15.1) Il professionista deve astenersi da comportamenti tendenti ad acquisire scorrettamente clientela ad altri colleghi (15.5); Deve sussistere una correlazione tra corrispettivi e prestazioni rese (15.7) In tema di Subentro ad un collega il codice dispone che: Il professionista deve osservare procedure e formalità corrette e comportarsi con lealtà (16.1). Prima diaccettare l incarico deve accertarsi che: Il cliente abbia informato il collega della richiesta di sostituzione (16.2 a) Che la sostituzione non sia dovuta al rifiuto del professionista di dare corso all incarico in violazione di norme di legge ovvero al riconoscimento del compenso. (16.2.b) Che il cliente abbia pagato il compenso richiesto dal collega, salvo il caso di debita contestazione (16.2.c) 12
13 Rapporto del professionista i con il cliente Il cliente ha il diritto di scegliere il suo professionista e di sostituirlo in qualsiasi momento; il professionista ha diritto di scegliere i clienti nei cui confronti erogare le proprie p prestazioni (20.1) Il professionista deve adoperarsi affinché il mandato sia conferito per iscritto (21.3) Il professionista deve usare la diligenza e la perizia richieste dalle norme che regolano il rapporto professionale nel luogo e nel tempo in cui esso si è svolto. (22.1) Il professionista deve attenersi ai limiti dell incarico conferito, salvo casi di urgente necessità (22.4) Il professionista deve non deve proseguire l incarico se viene meno la libertà di giudizio ovvero vengono meno l indipendenza e l obiettività. (23.1) E fatto divieto di ritenere atti o documenti a causa del mancato pagamento(25.6) (2235 cc. Divieto di ritenzione). 13
14 Rapporti con gli enti itit istituzionali i lidi categoria Il professionista ha il dovere di partecipare alle assemblee istituzionali (26.1) Nella formulazione di critiche o proposte deve comunque astenersi da considerazioni irriguardose nei confronti dei colleghi (26.2) Per il professionista che ricopre incarichi istituzionali è disposto che questi: Opera con spirito di servizio nei confronti dell intera categoria (28.1) Promuova iniziative di aggregazione, volte a favorire la formazione, la specializzazione ed il miglioramento dll delle prestazioni, nonché l evoluzione e lo sviluppo dell identità e dell appartenenza alla categoria. Promuove la partecipazione di tutti gli iscritti alle vita dell Ordine al fine di assicurare il ricambio negli organi di governo della categoria. (28.2) 14
15 Rapporti con collaboratori e dipendenti i rapporti tra il professionista ed i propri collaboratori devono essere basati sul reciproco rispetto (31.1) il professionista deve evitare di avvalersi della collaborazione di terzi che esercitano abusivamente la professione e non deve distogliere con mezzi sleali collaboratori altrui(31.2) il professionista deve vigilare affinché collaboratori e dipendenti conoscano e rispettino gli obblighi di segreto e riservatezza professionale (33.1) 15
16 Rapporti con i tirocinanti i Doveri del professionista Favorire lo sviluppo della professione Formare il T. su deontologia, tecnica e prassi professionale Favorire la frequenzacorsi universitari Gestire il rapporto nella massima chiarezza e trasparenza Consegnare al T. copia del codice di deontologia e vigilare sul rispetto del segreto professionale e degli obblighi di riservatezza 16
17 Obblighi dei Tirocinanti Astenersi dal tentativo di acquisire clienti dello studio. Non potrà appropriarsi di procedure e modulistiche di studio senza il consenso esplicito del professionista. Rispettare le norme del codice di deontologia. 17
18 Concorrenza Pubblicità Attività, specializzazioni, titoli professionali e compensi. In ogni caso buon gusto e immagine della professione. 18
19 L incarico professionale Art c, il professionista deve adoperarsi affinché il mandato sia conferito per iscritto Art c, ricevuto un mandato verbale, è opportuno che il professionista ne dia conferma scritta dell accettazione al cliente DL.1/2012 Art. 9 4 Il compenso per le prestazioni professionali è pattuito al momento del conferimento dell'incarico professionale. Il professionista deve rendere noto al cliente il grado di complessità dell'incarico incarico, fornendo tutte leinformazioniutilicirca gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell'incarico 19
20 L incarico professionale Le clausole indispensabili e quelle opportune. Recesso Risoluzione Responsabilità Segreto professionale 20
21 clausole indispensabili oggetto dell incarico; compenso; obblighi del cliente; recesso; norme di rinvio 21
22 clausole opportune clausola compromissoria; risoluzione i per eccessiva onerosità ià(1467 (1467c.c.); risoluzione per impossibilità sopravvenuta (1463 c.c.); restituzione i documentazione (dirittoitt di ritenzione). 22
23 Obblighi del cliente Consegna della documentazione necessaria entro i tempi concordati; Tempestiva informazione sulle variazioni intervenute rispetto al momento del conferimento dell incarico; Collaborare con il professionista; Rispetto dei termini e delle modalità di pagamento pattuite; Dare atto di aver ricevuto le informazioni in merito alla complessità dell incarico conferito 23
24 La disciplina del recesso Disciplinare il preavviso per il professionista; Esplicitare le cause che costituiscono giusta causa di recesso per il professionista; il mancato pagamento dei compensi secondo le modalità concordate; il sistematico mancato utilizzo dei pareri richiesti al professionista e da questo rilasciati nei tempi concordati. Disciplinare i termini di preavviso per il cliente in caso di prestazioni continuative; Prevedere eventuale risarcimento in caso di recesso del cliente. 24
25 Recesso e risarcimento Giurisprudenza: la disciplina del recesso non ha carattere inderogabile, con l apposizione di un termine ad un rapporto di collaborazione professionale continuativa basta ad escludere per il cliente la facoltà di recesso ad nutum (C 5738/2000). 25
26 Clausola compromissoria Devoluzione controversia a organismo di conciliazione; Eventuale ricorso all arbitrato in caso di insuccesso del tentativo di conciliazione. ATTENZIONE!!! Valutare l opportunità di prevedere l esclusione dalla conciliazione per le controversie relative al pagamento degli onorari; «Sono espressamente escluse dalla clausola di conciliazione e arbitrato, e sono quindi devolute direttamente all autorità giudiziaria, le controversie relative al pagamento degli onorari spettanti al professionista, cosi come definiti e concordati al precedente art., e dell eventuale ricorso per decreto ingiuntivo.» 26
27 Risoluzione per eccessiva onerosità Il compenso è stato pattuito al momento del conferimento dell incarico, tenuto conto della complessità dello stesso e determinato in funzione delle prestazioni ipotizzabili alla data del conferimento e, di fatto, ipotizzate, ed indicate nella scheda di incarico professionale.poichél attività professionale qui richiamata è comunque funzione di una serie di attività tra loro connesse e correlate; considerato che non tutte queste attività sono oggettivamente prevedibili e quantificabili, il Professionista, qualora nel corso dello svolgimento dell incarico, rilevi che a causa di circostanze non previste o non prevedibili, si sta verificando una manifesta incongruenza tra le prestazioni ipotizzate ed espressamente indicate nella scheda di incarico professionale e quelle che si stanno rendendo effettivamente necessarie per l adempimento dell incarico stesso, deve darne tempestiva comunicazione al Cliente. Nella stessa comunicazione il Professionista dovrà evidenziare altresì l'importo dell'aumento del compenso richiesto e le motivazioni a sostegno di detta richiesta. La mancata accettazione di tale aumento da parte del Cliente, ovvero il suo rifiuto ad una rinegoziazione del compenso è causa di risoluzione del presente accordo. 27
28 Diritto di ritenzione Il professionista non ha il diritto di ritenzione (2235cc). Si possono però inserire nel mandato clausole per disciplinare modalità e tempi per la restituzione dei documenti del cliente in occasione della risoluzione del rapporto. In caso di recesso da parte del cliente, solitamente non ci sono problemi; Recesso da parte del professionista, possibili difficoltà nel reperire il cliente per la restituzione della documentazione. 28
29 Riferimenti CNDCEC Codice deontologico della professione di dottore commercialista ed esperto contabile settembre 2010 CNDCEC Norme di comportamento del collegio sindacale. Gennaio 2012 CNDCEC Linee guida per l organizzazione del collegiosindacaleincaricato incaricato dellarevisione legale. Febbraio 2012 AIDEA IRDCEC ANDAF APRI OCRI Principi di attestazione dei piani di risanamento. 6 Giugno
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